TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, in data odierna, alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1743/2024 R.G., e vertente
TRA
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME), Via C.F._1
Medici n. 252, presso lo studio dell'Avv. TE OT, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'
[...]
Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 Parte_1
esponeva di essere titolare di pensione INPS cat. INVCIV n. 07158673 con decorrenza 01.04.2015 giusta sentenza n. 157/2021 del Tribunale di Patti –
Sezione Lavoro, nonché titolare di pensione INPS cat. IO n. 15055183 con decorrenza dal 01.02.2020, così come riconosciuto dal decreto di omologa del
19.10.2022 del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro.
L' con nota di riliquidazione del 19.12.2022 comunicava alla CP_1 ricorrente di aver provveduto a rideterminare l'importo della pensione n.
07158673 cat. INVCIV a decorrere dal 01.02.2020 e che dal ricalcolo era emerso un debito fino al gennaio 2023, pari ad euro 3.445,08 per il periodo dal
01.02.2020 al 31.12.2020. L'ente resistente, a parziale recupero della somma di cui sopra, provvedeva a trattenere l'importo di euro 313,91, relativo alla mensilità di gennaio 2023.
In seguito, con nota del 10.04.2024 parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo nel quale contestava la sussistenza dell'asserito debito, rilevando che l'asserito superamento dei limiti reddituali fossero dipesi in seguito all'erogazione della pensione n. 15054648 Cat. IO, liquidata nell'anno 2022 e che tale “evento causale” non potesse avere valore decisivo e non potesse essere assunto ad indice di superamento stabile dei predetti limiti reddituali.
Rilevava, ancora, che quand'anche fossero stati ravvisati gli estremi di erogazioni non dovute, le stesse sarebbero scaturite esclusivamente da errore dell' resistente che era a conoscenza dei redditi percepiti dalla ricorrente CP_3
nel periodo in contestazione e, per tale ragione, le somme richieste in restituzione sarebbero state, comunque, irripetibili.
Detto ricorso, non trovava accoglimento, come da delibera n. 2423488 del
28.05.2024 del Comitato Provinciale e l'ente resistente, nel mese di aprile CP_1
2023 provvedeva a trattenere l'ulteriore importo di euro 225,00.
Con nota del 11.01.2024 l' comunicava alla ricorrente che “con CP_1
precedente lettera del 06.03.2023 Le abbiamo comunicato che, per il periodo che va dal 01.02.2020 al 31.12.2020, ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.906,17” per seguenti motivi “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
2 Il superiore importo era il residuo importo dovuto sottraendo dalla somma
CP_ asseritamente dovuta dalla ricorrente quanto già recuperato dall' (€ 3.445,08 –
313,91 – 225,00 = € 2.906,17).
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata non dovuta la somma di euro 3.445,08, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 538,91, già trattenuta e che l' fosse condannato a restituire le CP_1
somme ingiustamente non corrisposte, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 06.06.2024 eccependo l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando
l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente
3 destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre
1993, n. 431).
La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale»” (Cass. 1 ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446;
Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del
Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.) (Cass.
15 ottobre 2019, n. 26036).
La Suprema Corte ha infatti concluso nel senso che “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il
4 venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Orbene, nel caso di specie deve evidenziarsi che non trattasi dell'ipotesi di richiesta di indebito rispetto a quanto già originariamente erogato: solo in quest'ultimo caso, infatti, ha senso l'orientamento a tutela dell'affidamento del beneficiario.
Diverso, infatti, è il caso di prima liquidazione di una prestazione, su provvedimento giudiziario relativo al requisito sanitario, che debba comunque tener conto dei requisiti socioeconomici previsti dalla singola prestazione.
Se, quindi, non può ritenersi illegittima la limitazione dell'erogazione di una prestazione per applicazione dei limiti previsti dalla normativa, non corretta è la successiva richiesta dell'Istituto di ripetizione di somme quali quelle poste in essere nell'aprile del 2023 per la somma di € 225,00 e nel gennaio 2023 per la somma di € 313,91.
Ancora, si pone in violazione dei principi sopra indicati anche la successiva richiesta, del 10 aprile 2024, relativa alla somma di € 2.906,17.
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista, in capo a parte ricorrente, l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, il dato reddituale era conosciuto/conoscibile dall'ente erogatore facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto pubblico, e ciò anche qualora il percipiente fosse stato in malafede in quanto tale circostanza non
è determinante dell'indebita erogazione (Cass. n.8731/2019).
5 Ancora, dagli atti di causa, non sono emersi elementi tali da individuare un dolo di parte ricorrente.
Appare, piuttosto, che l' abbia erogato il trattamento pensionistico CP_3
nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, posto che avrebbe dovuto conoscere la situazione economica della ricorrente (o quanto meno avrebbe dovuto dedurre nel presente giudizio la presenza di redditi dallo stesso non conoscibili a seguito di malafede o dolo del pensionato).
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda della ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
TE OT.
P. Q. M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 06.06.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma richiesta dall' dell'importo di € 3.445,08, con nota del Controparte_4
10.04.2024, comprese le trattenute dell'aprile del 2023 per la somma di
€ 225,00 e del gennaio 2023 per la somma di € 313,91;
- rigetta ogni altra domanda;
6 - condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. TE OT.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, lì 4 dicembre 2025 Il Giudice del
Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
7