Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1924 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Maria Paola Tiso e Marco Zusa, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eloise Carboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/08/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Narcao, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno.
Per_ Per_ 2) Le figlie minori, ed , resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali continueranno a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per le figlie, tra cui le scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza del minore, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi di svago e di istruzione, allo svolgimento di attività sportive e ricreative.
4) Le bambine continueranno a vivere con la madre, presso la cui abitazione conserveranno la residenza anagrafica.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie: CP_1
- tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola, nonché il venerdì dall'uscita di scuola fino al sabato alle ore 15,30 (quando la madre terminerà il proprio turno di lavoro).
- Indipendentemente da quanto sopra e salvo diversi accordi tra i genitori, le bambine trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il 6 gennaio,
25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 1° novembre e l'8 dicembre.
Pag. 2 di 3 - Parimenti ad anni alterni, salvo diversi accordi tra i genitori, le bambine trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Durante le vacanze estive le bambine trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni, anche in due soluzioni, da concordarsi preventivamente tra i genitori, per evitare sovrapposizioni.
6) Nei giorni di propria spettanza ciascuno dei genitori dovrà occuparsi e preoccuparsi di far svolgere i compiti alle bambine, nonché di far sì che le stesse svolgano le attività scolastiche ed extrascolastiche concordate.
7) Nessuna somma sarà dovuta dall'uno all'latro dei coniugi per il rispettivo mantenimento.
8) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva, al 100% dalla sig.ra Pt_1
9) Entrambi i genitori si occuperanno in forma diretta del mantenimento ordinario delle figlie e, quindi, nessuna somma sarà dovuta a tale titolo dall'uno all'altro dei coniugi, anche in considerazione di quanto al punto 8 che precede, nonché degli accordi lavorativi tra i genitori, per cui gli stessi continueranno a gestire congiuntamente l'attività commerciale comune, prevedendo che ciascuno potrà usufruire di un giorno libero alla settimane e dividendosi equamente i compensi, trattenendo ogni mese la somma di € 1.2000,00 ciascuno, ovvero la minor somma risultante dopo aver detratto le spese di gestione dell'attività, nonché le spese relative alle esigenze delle figlie, ordinarie e straordinarie, dei rispettivi canoni di locazione e delle rispettive utenze, con il limite, relativamente ai consumi elettrici, di € 125,00 mensili, salvo eventi eccezionali.
10) Le spese “extra assegno ordinario”, individuate e determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, resteranno a carico di ciascuno dei genitori nella misura del 50%.
11) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per l'espatrio o di altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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