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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9833 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'AVV. CALIFANO IMMACOLATA presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DI TUORO VENTURA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2024, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 accessorie stabilite dalla sentenza divorzile n° 5669/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 3.6.2019 nel giudizio recante n. R.G. 2319/2016, rappresentando che in detto titolo era stato previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 700,00, quale contributo al mantenimento del figlio , nato il [...], all'attualità maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente, ed un assegno mensile di € 250,00 in favore della ex coniuge Controparte_1
Deduceva che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la invocata modifica: in primo luogo un peggioramento delle sue condizioni economiche e reddituali rispetto all'epoca del divorzio, avendo egli con l'Agenzia delle Entrate un contenzioso di €
217.352,99, per un totale di 37 cartelle di tributi da pagare per gli anni dal 2013 al 2022, per l'anno
2023, avendo fatto accesso alla definizione agevolata, una cartella dell'Agenzia delle Entrate di €
4.836,86, con rate di circa € 240,00, ed avendo sottoscritto in data 30.10.2019 un prestito personale di € 42.899,08, con la COMPASS, per il quale pagava una rata di € 509,33; in secondo lugo, la creazione di una nuova famiglia, fatto che, sebbene non faccia venire meno i doveri verso la precedente, può essere considerato come onere aggiuntivo sopravvenuto, atteso che la giurisprudenza tutela i nuovi rapporti (Cassazione 16789/2009). Osservava infine che nonostante Controparte_1 la giovane età, 48 anni, e una laurea in sociologia, non si era mai preoccupa di trovare un lavoro stabile ma aveva preteso sempre di ricevere quanto statuito.
Tenuto conto delle sopravvenute circostanze, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno divorzile e la riduzione ad euro 350,00 mensili di quello di mantenimento in favore del figlio , ormai Per_1 maggiorenne, con versamento diretto dell'assegno al figlio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda di revisione delle Controparte_1 condizioni, in assenza di "giustificati motivi" da intendersi come sopravvenienza di circostanze nuove, ai sensi dell'art.473 bis 29 cpc.
La resistente contestava il dedotto peggioramento delle condizioni economiche del , rilevando Pt_1 come l'ex coniuge avesse sempre lavorato come agente di commercio e fosse proprietario di diversi immobili;
sottolineava come nel giudizio di separazione personale le parti avevano concordato che il versasse 500,00 euro per il figlio e 300,00 euro per la moglie, stabilendo inoltre “le parti Pt_1 convengono espressamente che le sopra indicate somme, relative ai rispettivi mantenimenti, non potranno essere oggetto di modifiche, neppure nel caso in cui la moglie diventi produttrice di reddito, salvo che questo non diventi stabile e al proprio sostentamento, ovvero che percepisca una retribuzione non inferiore a quella media nazionale (minimo salariale) tale da consentirle un'esistenza libera e dignitosa.” e tale condizione risultava richiamata anche nella successiva sentenza resa nell'ambito del giudizio di divorzio, laddove il Tribunale di Napoli, decidendo sugli oneri di mantenimento aveva motivato: ”E' incontestato che il ricorrente già lavorasse come agente di commercio e l'uomo ha dedotto che gli immobili di cui è proprietario gli erano già al tempo pervenuti per successione ereditaria. Risulta quindi ragionevole ritenere che il modello familiare della coppia era quello di una famiglia monoreddito, nella quale l'unico a lavorare e a garantire entrate economiche era il ricorrente, in forza della sua capacità reddituale e patrimoniale, e che la resistente si dedicava dapprima al marito e, quindi, con la nascita del figlio avvenuta nel 2005 anche alla cura di quest'ultimo, consentendo, peraltro, al marito di continuare a dedicarsi pienamente alla propria attività di agente di commercio. Vi è poi da considerare che i coniugi si separarono consensualmente nel 2010 e che l'uomo, riconoscendo l'esistenza di una situazione sperequata tra la propria condizione e quella della moglie, si obbligava a versarle un assegno ex art.156 comma 1 c.c. di euro 300,00, cifra che doveva rimanere ferma fino a quando la donna non avesse avuto una stabile occupazione con retribuzione pari alla media nazionale”.
La contestava altresì di non essersi impegnata per trovare lavoro, allegando di aver lavorato CP_1 nel corso degli anni presso società di call center con contratti a termine (cfr. estratto contributivo
INPS e certificazione rilasciata dal Centro per l'Impiego); tuttavia ella sosteneva di non lavorare all'attualità, tanto che il ricorrente non aveva dedotto che avesse un'occupazione quanto piuttosto che non si fosse data da fare per trovare un impiego, circostanza smentita dalla documentazione versata in atti. Riferiva di non lavorare dall'anno 2018, e che in questi anni aveva svolto un tirocinio formativo come consulente del lavoro senza conseguire il titolo, nonché partecipato a numerosi concorsi dei quali attendeva l'esito.
Al contrario il ricorrente era proprietario di diversi immobili ed aveva una situazione patrimoniale e reddituale solida.
Non risultando provato il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il suo contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, peraltro per debiti preesistenti al divorzio, restava ininfluente, come anche la generica allegazione di “creazione di una nuova famiglia”, circostanza anch'essa già considerata nella sentenza irrevocabile di divorzio, in cui il Tribunale aveva già tenuto conto, nella quantificazione dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento per il figlio, della nuova situazione venutasi a creare con la nuova compagna del , che è un medico e quindi Pt_1 autonoma sotto il profilo patrimoniale.
All'udienza del 06/12/2024 innanzi al Giudice relatore, le parti dichiaravano che non vi erano richieste istruttorie e pertanto chiedevano rinvio per la discussione, riservandosi di depositare, entro
40 giorni, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n° 5669/2019.
All'udienza del 15.4.2025, i difensori presenti si riportano ai rispettivi atti e chiedevano la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis. 28.
Il Giudice relatore, pertanto, fissava l'udienza del 19.6.2025 dinanzi a sé per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e disponendo la comparizione figurata delle parti, onerandole al deposito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile. All'udienza cartolare del 19.6.2025, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di parte resistente, la causa era trattenuta in decisione.
La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento.
Ed invero, sotto un profilo di ordine generale, occorre considerare che il giudizio di modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione o divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza stessa;
in tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli oneri di mantenimento nei confronti di figli e coniuge o anche dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di separazione o divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione o meno dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così stabilito, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la imposizione ex novo o la cessazione dell'obbligo di versamento (cfr. ex multis Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014): ne consegue che esulano dal concetto di sopravvenienza che consente di rivedere le determinazioni adottate i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione per qualsiasi motivo (ex multis cfr. Cass. n.
11488/2008; Cass. Sez. 6, ord. 28436 del 28.11.2017).
Se la revisione dell'assegno divorzile e degli obblighi contributivi al mantenimento del figlio dunque, presuppongono l'accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti. (Cassazione 1119/ 2020), non pare che possa procedersi a revisione alcuna nel caso di specie.
In sede di modifica infatti, il Collegio è tenuto solo – si ribadisce - a valutare se vi sia stato incremento o decremento reddituale/patrimoniale di entità tale da mutare l'equilibrio esistente al momento del divorzio, comparando le condizioni economiche al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti al momento del divorzio, senza che possano venire in rilievo fatti e condizioni pregresse;
va da sé che il semplice mutamento dei criteri giurisprudenziali in materia di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile – a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018 fino ai più recenti approdi, che meglio hanno specificato la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile ed il sottesi principi di solidarietà post coniugale, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi- non integra di per sé un “giustificato motivo”, poiché è indispensabile riscontrare sempre un effettivo deterioramento o miglioramento della situazione economica rispetto al momento del divorzio, all'esito di un esame comparativo delle rispettive situazioni economiche, in modo da stabilire se i cambiamenti intervenuti siano realmente tali da giustificare una variazione dell'assetto economico post matrimoniale. (cfr. Cass. 1645/2023;
354 /2023, 1482 /2025).
Ciò premesso va osservato che non risulta assolto l'onere probatorio da parte del ricorrente;
ed invero, quest'ultimo si è limitato a dedurre circostanze già esistenti al momento della sentenza di divorzio, come il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e la formazione di una nuova famiglia (rispetto alla quale non ha neanche allegato l'eventuale nascita di figli), professando un peggioramento delle sue condizioni economiche, senza documentare in alcun modo né la propria condizione reddituale all'epoca del divorzio, né quella attuale ( non risulta depositata invero nessuna dichiarazione dei redditi), così impedendo in toto quella valutazione comparativa necessaria a ritenere integrati i presupposti della domanda;
.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova del peggioramento delle proprie condizioni economiche a far data dall'anno 2019 impone il rigetto sia della domanda di revoca dell'assegno divorzile, sia di quella attinente alla riduzione degli obblighi contributivi per il mantenimento del figlio.
Al rigetto della domanda attorea consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte secondo il criterio della soccombenza, liquidate come in dispositivo con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sentenza n° 5669/2019 emessa dal Tribunale di Napoli;
• condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida ex D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in complessivi € 2.905,00 oltre spese ed accessori come per legge (valore indeterminabile complessità bassa valori medi per tre fasi, studio introduttiva e decisionale, con la riduzione del 50%), con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti