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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 378/2022 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Miloro
(con PEC indicata), dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Maria Smeralda Azzarà (con PEC indicata), per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro con sede legale in Roma, c. f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari (con PEC indicata) per procura generale alle liti in Notar di Roma del 4 maggio 2022, depositata in Persona_1 copia in atti, elettivamente domiciliata presso ufficio legale dislocazione di Controparte_1
Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina,
APPELLATA
******************
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2011/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 24 novembre 2021 in materia di rimborso saldo libretto postale.
__________________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni di cui al proprio atto di appello ed ai successivi atti e verbali di causa con particolare rifermento alle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2022 a cui integralmente si riporta. Insiste per l'accoglimento dell'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione di termine per
1 conclusionali e repliche. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per l'appellata: “si riporta a tutto quanto già chiesto, dedotto ed argomentato nella comparsa di costituzione, ivi comprese le eccezioni in essa formulate e richiede, pertanto, che la causa venga decisa con la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello o, comunque, con il rigetto delle domande”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda dallo stesso proposta – volta ad ottenere la liquidazione delle somme portate dal libretto postale n. 5935458 aperto presso l'ufficio di Francavilla di Sicilia, intestato a lui ed alla madre deceduta il 9 Parte_2 gennaio 2006, con gli interessi convenzionali - e lo ha condannato al rimborso dele spese di lite in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, si accertasse e dichiarasse il suo diritto a riscuotere l'intero credito risultante dal libretto postale n.
5935458 anzidetto, acceso presso l'ufficio postale di Francavilla di Sicilia il 22 febbraio 2003, oltre interessi decorrenti dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, che si dichiarasse il suo diritto iure hereditatis alla riscossione della quota proporzionale a quella ereditaria da lui vantata, oltre interessi decorrenti dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 2 agosto 2022 si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c. e 434 c. p. c.; nel merito, ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello e rigettata l'istanza di inibitoria – come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 –, è stata fisata l'udienza dell'11 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 20 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
In questa udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il decidente ha ritenuto applicabile ratione temporis la normativa di cui all'articolo 187 del D.P.R. 256/1989 sul convincimento – errato a suo dire - che il libretto postale n. 5935458, peraltro erroneamente qualificato in sentenza come “buono postale”, fosse stato emesso in data antecedente al 19 dicembre 2000 e fosse assoggettato, perciò, al regime di cui al D. P. R. n. 156/1973 (codice postale) e n. 256/1989 (regolamento di esecuzione), ritenendo necessario così, ai fini dello svincolo delle somme depositate sul libretto, in forza degli artt. 184, comma 1, e 187 di quest'ultimo D. P. R., la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto.
Deduce che il libretto postale risulterebbe acceso, invece, in data 22 febbraio 2003 e, dunque, in epoca successiva all'abrogazione dei citati articoli 184 e 187 del D.P.R. n. 256/1989 ad opera del D. M. del
6 giugno 2002, art. 13, riservando tal fine la produzione - ove ritenuta necessaria ed ove autorizzata
- del contratto di collocamento del libretto postale in questione sottoscritto il 22 febbraio 2003, il cui deposito in primo grado non sarebbe stato possibile, a suo dire, per il rifiuto opposto da
[...] al rilascio del relativo documento. Controparte_1
Evidenzia che, a mente dell'art. 4 del suddetto contratto, “i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero superiore a quattro. Le operazioni possono
3 essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a
ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma Controparte_2
1 ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui Controparte_2 risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”, previsione contrattuale – questa – che riprenderebbe pedissequamente l'articolo 8 del citato D. M del 6 giugno 2002, autorizzando ciascun intestatario ad effettuare versamenti e prelevamenti anche separatamente e, al contempo, liberando pienamente la società nei confronti degli altri intestatari, senza avere la necessità di ottenere previamente la quietanza da parte degli aventi diritto.
Il motivo non può accogliersi.
Sostiene il che nel caso in esame il Tribunale non avrebbe dovuto fare applicazione delle Pt_1 norme di cui al D. P. R. n. 256/1989 – in particolare di quelle dettate dagli artt. 184, comma 1, e 187
– in quanto trattasi di normativa abrogata con D. M. 6 giugno 2002, non applicabile, perciò, al libretto postale in oggetto siccome, a suo dire, acceso il 22 febbraio 2003, successivamente all'entrata in vigore di tale decreto ministeriale.
Orbene, rileva la Corte che l'allegazione della data di accensione del libretto postale è stata effettuata dal per la prima volta in grado di appello, posto che né nell'atto di citazione introduttivo Pt_1 del primo grado di giudizio, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., l'attore ha mai indicato l'epoca in cui il rapporto con è sorto, avendo anzi impostato tutta Controparte_1 la propria difesa sull'assunto che non sarebbe necessario nel caso di specie il consenso della sorella
(coerede), non già perché non debba trovare applicazione, ratione temporis, il Parte_3 disposto dell'art. 187 D. P. R. 256/1989, quanto piuttosto in virtù del disposto dell'art. 1772 c. c. e delle norme di cui agli artt. 2946 e 674 c. c. (di cui si dirà più avanti, in sede di disamina del quarto motivo di appello).
Egli infatti, negli atti difensivi di primo grado, ha dedotto che la predetta sorella da Parte_3 oltre sessant'anni residente in [...], benché a conoscenza di avere diritto alla propria quota della somma presente sul libretto, non avrebbe assunto alcuna iniziativa, essendo rimasta del tutto inerte,
e perciò, stante il decorso di dieci anni dall'apertura della successione della madre, il suo diritto sarebbe prescritto secondo il disposto dell'art. 2946 c. c., tale che la sua quota ereditaria non potrebbe che accrescersi di diritto all'altro coerede ai sensi dell'art. 674 c. c..
Ora, in sede di appello, afferma per la prima volta che il libretto sarebbe stato acceso il 22 febbraio
2003, senza, peraltro, provarlo in alcun modo, ma limitandosi a riservare la produzione del contratto
4 di collocamento del libretto medesimo, solo ove ritenuto necessario, deducendo di non averlo potuto depositare in primo grado a causa del rifiuto di di rilasciare il documento Controparte_1 stesso.
Queste circostanze – osserva la Corte - sono tutte nuove, allegate per la prima volta in sede di appello in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c.: è nuova – si ribadisce - l'indicazione della data di accensione del libretto, mai riferita in citazione (né nella successiva memoria); è nuova e mai accennata, né rappresentata prima, l'impossibilità di dare prova della data di instaurazione del rapporto in oggetto a causa del “rifiuto” opposto dalla società convenuta al rilascio del documento stesso;
d'altra parte, mai è stato documentato in primo grado che il abbia fatto richiesta a Pt_1 quanto meno, di una copia del libretto postale, così da supportare, Controparte_1 eventualmente, l'assunto dell'asserito rifiuto opposto da controparte.
A ciò aggiungasi che, anche a voler seguire la prospettazione di parte appellante e ritenere, così, che al libretto postale di riferimento sarebbe applicabile il nuovo regime di cui al D. M. 6 giugno 2002 – che, all'art. 2, prevede testualmente che “i contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmi postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato al contraente, unitamente al libretto.
2. Nel contratto sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio”
-, si dovrebbe in via presuntiva credere che il sia in possesso, quanto meno, di un Pt_1 esemplare del contratto relativo al collocamento del libretto medesimo, in qualità di cointestatario dello stesso, (esemplare) che però non ha mai prodotto in atti, né ha dedotto alcuna circostanza che gli avrebbe impedito tale produzione, essendo perciò rimasto sfornito di riscontro ogni assunto da lui formulato - per la prima volta - col motivo di appello in esame.
In questo quadro, oltre alla novità delle predette deduzioni in fatto, che, come tali, sono da ritenere inammissibili ex art. 345 c. p. c. trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata, non sarebbe nemmeno autorizzabile la produzione in giudizio, ora per allora, del “contratto di collocamento” del libretto postale de quo trattandosi di documento esistente già alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, che la parte avrebbe dovuto produrre entro i termini delle preclusioni istruttorie oppure, ove dedotto e provato tempestivamente l'asserito rifiuto di controparte di fornirne copia, la stessa avrebbe potuto proporre, entro i medesimi termini, istanza di esibizione ex art. 210 c. p. c..
Non è privo di rilievo, peraltro, che, a fronte della precisa difesa della società convenuta in primo grado - che ha sostenuto, nella sua comparsa di costituzione, di non poter procedere alla liquidazione della somma presente nel libretto (anche) in virtù del citato articolo 187, comma 1, D.P.R. 256/89
(relativo ai libretti di risparmio postale), che testualmente recita “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due
o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
5 (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto” -, l'attore non abbia formulato, nemmeno nella prima memoria ex art. 183 c. p. c., l'argomento della non applicabilità ratione temporis di tale disposizione al caso di specie per via dell'accensione del libretto in epoca successiva alla sua abrogazione, offrendo a tal uopo la relativa prova;
tesi che invece – si ripete - ha sostenuto inammissibilmente solo in sede di appello in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c..
Il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto di importanza fondamentale la circostanza dell'anno in cui sarebbe stato emesso il libretto (erroneamente definito dal decidente “buono postale”, senza però che tale errore, frutto evidentemente di una mera svista terminologica, abbia inciso sulla giustezza della statuizione), avendo rilevato che l'attore, sul quale gravava l'onere di provarla trattandosi di “fatto principale posto a fondamento della propria pretesa” (così testualmente a pag. 3 della sentenza), non ha assolto il predetto onere, con conseguente inevitabile rigetto della sua domanda, dal momento che, per di più, il nemmeno aveva contestato, a fronte del Pt_1 richiamo fatto da controparte alla normativa di cui al D. P. R. n. 256/1989, che il libretto fosse stato emesso in epoca successiva all'entrata in vigore del D. M. 19 dicembre 2000.
Ed invero dall'estratto del libretto prodotto in atti in primo grado, risulta che trattasi di un libretto di risparmio postale nominativo ordinario, intestato al ed a (madre del Pt_1 Parte_2 primo); ne risultano poi indicati il numero, nonché un elenco dei movimenti compiuti dal 28 febbraio
2006 al 16 marzo 2007, ma non anche la data del suo rilascio, né qualsivoglia altro riferimento temporale.
Ne discende che non può accogliersi il primo motivo di appello, per carenza della fondamentale prova del dato cronologico de quo, e, prima ancora, della sua tempestiva allegazione entro i termini delle preclusioni assertive di primo grado, cui non può evidentemente rimediarsi in sede di appello, ostandovi, come detto, il disposto dell'art. 345 c. p. c..
Col secondo motivo viene criticata la decisione impugnata per avere fatto applicazione delle disposizioni di cui ai D. P. R. nn. 156/1973 e 256/1989 sul presupposto, a dire dell'appellante erroneo, della cointestazione delle somme accreditate sul libretto postale in epoca successiva al decesso della
Pt_2
Obietta al riguardo il che il conto sarebbe stato alimentato - per un totale di oltre € Pt_1
100.000,00 (come dettagliato a pag. 5 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità) – da versamenti a lui esclusivamente riconducibili siccome effettuati in epoca successiva al decesso della madre (avvenuto il 9 gennaio 2006), secondo quanto risulterebbe dall'estratto del libretto rilasciato il
6 28 febbraio 2006 (prodotto in atti); tale che si dovrebbe escludere che i coeredi del cointestatario premorto possano avanzare diritti sul saldo medesimo.
Sostiene sul punto che, se in linea generale la cointestazione di un conto corrente a più persone ne fa presumere la contitolarità dell'oggetto in pari misura ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c. c., detta presunzione si configurerebbe, purtuttavia, come presunzione legale iuris tantum, superabile attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa dalla cointestazione;
richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità (per la quale si rimanda alla pag. 6 dell'atto di appello).
Nel caso di specie – precisa – sarebbe evidente, oltre che accertato dal primo Giudice, che il saldo attivo del deposito discenda dai versamenti effettuati esclusivamente da lui, dato che la madre era già deceduta al momento degli accrediti di che trattasi, dovendosi perciò escludere che i coeredi del cointestatario defunto possano avanzare diritti sul saldo.
Con la conseguenza che dovrebbe dichiararsi enuta all'integrale rimborso Controparte_1 delle somme suddette, anche in assenza della quietanza degli aventi diritto, non potendo trovare applicazione il richiamato art. 187 del D.P.R. n. 256/1989 che presuppone la contitolarità delle somme depositate.
Il motivo non è fondato.
Sostiene il che avrebbe (comunque) errato il Tribunale nel supporre che le somme presenti Pt_1 sul libretto in epoca successiva alla morte della fossero cointestate a lui ed a quest'ultima, Pt_2 laddove, secondo quanto si evince dall'estratto del libretto prodotto in atti, dopo il decesso della stessa sarebbero stati effettuati diversi versamenti (a partire dall'1 febbraio 2006) per un totale di oltre €
100.000,00, riconducibili tutti a lui e, dunque, di sua esclusiva pertinenza, tale da doversi ipso facto considerare superata la presunzione di contitolarità delle somme stesse.
Ora – osserva la Corte -, dall'estratto del libretto prodotto in atti dal si può evincere in Pt_1 punto di fatto che lo scorporo dell'importo (pari al 50% del totale) a lui spettante in qualità di co- intestatario è stato effettuato in data 16 marzo 2007, prelevandolo dalla somma totale esistente nel libretto alla data del 18 gennaio 2007 – ammontante a € 113.901,40 -, essendo stata a lui attribuita, in detta qualità, la metà di tale ammontare, pari a € 56.950,70, mentre la restante quota (pari a €
56.950,70) è rimasta depositata sul libretto (alla data del 16 marzo 2007).
Ciò si ricava, oltre che dalla lettura delle operazioni in esso registrate, dalle annotazioni scritte a penna a margine della copia prodotta in giudizio, recanti le espressioni “scorporo effettuato” e “originale ritirato da questo ufficio ed inviato alla filiale per la conservazione”, cui segue il timbro dell'ufficio postale di Francavilla di Sicilia, recante la data del 16 marzo 2007, ed una sigla.
7 Il suddetto importo complessivo - presente sul libretto alla data dell'avvenuto scorporo (marzo 2007)
- non poteva che essere comprensivo evidentemente, avuto riguardo alla cronologia degli eventi, anche delle somme che il assume oggi essere di sua esclusiva appartenenza perché da lui Pt_1 esclusivamente versate sul libretto dopo la morte della madre, per le quali a suo dire non varrebbe la presunzione di contitolarità.
Questo rilievo però, oltre a non essere stato contestato in via stragiudiziale dal all'ufficio Pt_1 postale di riferimento al momento in cui ha ricevuto, in qualità di cointestatario, la quota scorporata
(pari al 50% del totale), non è stato nemmeno dedotto in giudizio negli atti di primo grado e costituisce pertanto, come già si è detto per l'argomento del primo motivo di appello, questione nuova, dedotta per la prima volta nel presente grado, come tale inammissibile ex art. 345 c. p. c. poiché ampliativa del thema decidendum cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. (dove nulla è detto a tal specifico riguardo).
Ad ogni buon conto, non è inutile nel merito evidenziare che vero è, in punto di diritto, che l'insegnamento costante della Suprema Corte è nel senso che nel conto corrente (bancario o postale) intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
tale che, ove si provi che il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (tra le tante si veda da ultimo Cass. Civ. n.
23403/2022; in senso conforme Cass. Civ. n. 77/2018; 26991/2013).
Nel caso in esame, però, questa prova non può dirsi fornita, non essendo sufficiente a tal fine il solo dato cronologico che attesta che i versamenti indicati dal recano data successiva alla morte Pt_1 della siffatto elemento, invero, dimostra solamente che le diverse operazioni di versamento Pt_2 sono state effettuate materialmente dal (essendo, nelle rispettive date, già deceduta l'altra Pt_1 cointestataria), ma non prova però, con la dovuta evidenza, la fonte di provenienza delle somme versate, non potendosi escludere che esse, in tutto o in parte, siano derivate da risparmi o entrate già appartenuti alla madre del di cui quest'ultimo abbia mantenuto la disponibilità Pt_2 Pt_1 nel periodo immediatamente successivo al decesso della genitrice.
Non è dimostrato, in altri termini, ciò che l'appellante assume come un dato certo, che cioè il “saldo attivo del deposito” sia disceso da versamenti di somme di sua esclusiva pertinenza, non potendosi tale dimostrazione inferire automaticamente dal fatto che ad effettuare materialmente le operazioni di versamento altro non è stato che il stante l'avvenuto decesso (a quella data) della madre Pt_1
8 cointestataria, poiché questo dato non esclude in sé che le somme versate potessero appartenere, in tutto o in parte, a quest'ultima, da poco deceduta.
E d'altra parte, il fatto che non risulti in atti che il abbia contestato tale circostanza nel Pt_1 marzo 2007, in occasione del ricevimento della somma scorporata come sopra in qualità di cointestatario - epoca in cui i versamenti che egli assume di sua esclusiva spettanza erano già stati effettuati -, né abbia contestato, né dedotto ciò in primo grado, depone in senso contrario alla sua fondatezza, non consentendo così di ritenere effettivamente e certamente superata la presunzione di solidarietà attiva in pari quota di cui all'art. 1298, comma 2, c. c..
In punto di fatto giova anche rilevare che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c. p. c. l'attore ha sostenuto di essersi recato presso l'ufficio postale di riferimento al momento della morte della madre per ritirare la somma a lui spettante (pari al 50% delle somme depositate), avendolo ottenuto, e di essersi poi recato nuovamente presso gli sportelli di Controparte_1 nell'anno 2007 per chiedere di avere la propria quota di eredità e di avere ricevuto un diniego da parte dell'Ente.
I documenti in atti, però, dimostrano che, come detto, lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario è stato chiesto con istanza del 7 marzo 2007, e non già al momento del decesso della
(avvenuto come detto nel gennaio 2006), ed è stato accordato nel marzo 2007 e che la Pt_2 successiva domanda di scorporo è stata da lui avanzata nell'anno 2014, con atto del 16 luglio 2014 (e non già nell'anno 2007, come indicato in citazione).
Non risulta da nessuno degli atti allegati – né dal né dalla società convenuta -, alcuna Pt_1 ulteriore richiesta diretta ad ottenere la liquidazione della differenza tra la metà delle somme liquidate in qualità di cointestatario e quelle depositate successivamente alla morte della che egli Pt_2 assume essere di sua esclusiva spettanza.
Deriva da tutte le superiori argomentazioni in fatto e diretto, il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo si censura, in via gradata, la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente interpretato l'art. 187 D.P.R. 256/1989 nel senso che detta norma debba essere applicata solo nel caso in cui la richiesta di rimborso venga formulata dal cointestatario superstite, evidenziando a tal riguardo che egli non avrebbe agito in giudizio iure hereditatis, bensì iure proprio in qualità di cointestatario, tale da avere diritto all'intero saldo del libretto anche dopo la morte dell'altra intestataria.
Richiama in proposito giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la cointestazione del deposito bancario a più persone, con facoltà delle stesse di compiere operazioni attive e passive anche
9 disgiuntamente sino alla estinzione del rapporto, dà origine ad un'obbligazione solidale dal lato attivo, abilitando più creditori (cointestatari del titolo) a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione con effetto liberatorio del debitore verso tutti i creditori nel momento della riscossione integrale conseguita anche solo da uno di essi.
Deduce ancora che l'art. 187 non potrebbe essere interpretato nel senso che gli “aventi diritto” che devono rilasciare quietanza siano il cointestatario superstite ed i coeredi del defunto, bensì nel senso che, se a chiedere il rimborso non sia il superstite, ma un erede del cointestatario defunto, è necessaria la quietanza degli altri eventuali coeredi, mentre se la richiesta provenga dal cointestatario superstite, tale incombente non sarebbe necessario.
Aggiunge poi che, anche nel caso in cui la sua azione venisse qualificata iure hereditatis, dovrebbe comunque riconoscersi a lui il diritto ad agire per l'intero - o in subordine pro quota - pur in presenza di altri eredi, poiché i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 727 e 757 c. c., con conseguente applicazione del principio generale secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune e, quindi, agire per far valere l'intero credito comune, senza la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi.
Richiama a tal riguardo alcune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 8 e 9 dell'atto di appello), sostenendo che, in base ai richiamati insegnamenti del Giudice di legittimità, ciascun partecipante alla comunione ereditaria può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, in tutto o in parte, anche senza coinvolgere gli atri comunisti, dovendosi applicare le regole generali della comunione, tra cui quella dettata dall'art. 1105, comma
1, c. c..
E, nel caso di specie, l'interesse comune sarebbe, a suo dire, quello di ottenere dal debitore la liquidazione delle somme ancora giacenti sul conto in modo che esso non continui ad essere gravato da inutili costi di gestione.
Conclude, perciò, sul punto, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la condanna di controparte al pagamento del credito portato dal libretto, a prescindere dal consenso o dalla contestuale presenza degli altri eredi, essendo rimessa ad altra sede ogni questione sulla ripartizione del credito fra i coeredi e su eventuali ipotesi di mala gestio del credito da parte del coerede, agente qui nell'interesse della comunione.
Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento.
10 La deduzione di parte appellante secondo cui egli non avrebbe agito in giudizio iure hereditatis, bensì iure proprio in qualità di cointestatario del libretto, non è accettabile ed è smentita dalle stesse testuali allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ribadite nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., secondo le quali egli, dopo avere chiesto ed ottenuto, al momento della morte, da e somme spettantigli, pari al 50%, si sarebbe recato presso Controparte_1 gli sportelli postali, nel 2007, “per chiedere di avere la propria quota di eredità delle somme depositate sul libretto, consegnando la documentazione richiesta e precisamente: atto di notorietà, certificato di morte e rinuncia all'eredità del fratello . Persona_2
Ora, al di là delle imprecisioni riguardanti i dati cronologici delle istanze (di cui si è detto più in alto), ciò che rileva è che la questione per cui è contesa, come prospettata dallo stesso attore, concerne la mancata corresponsione di tutta quella parte della somma ancora presente sul libretto postale dopo lo scorporo del 50% avvenuto in suo favore quale “cointestatario” nel marzo 2007, che il ha Pt_1 rivendicato nella sua veste di “erede” di come si evince chiaramente Parte_2 dall'espressione testuale da lui usata in citazione riportata sopra.
Egli invero, dopo avere chiesto a alla morte della madre, la quota Controparte_1 spettantegli quale cointestatario del libretto ed averla ottenuta, ha agito in giudizio per ottenere la liquidazione in proprio favore delle somme portate dal libretto n. 5935458 nella loro totalità (si vedano le conclusioni dell'atto di citazione e quelle puntualizzate nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c. p. c.), con gli interessi convenzionali: di tal che la tesi da lui oggi sostenuta - peraltro sempre per la prima volta in sede di appello - di avere agito in veste di “cointestatario” del libretto e non già quale erede risulta priva di fondamento in fatto, prima che in diritto, conseguendone l'infondatezza, pure in astratto, dell'assunto secondo cui, conseguentemente, non potrebbe trovare applicazione, nemmeno per questa via, la norma di cui all'art. 187 D. P. R. n. 256/1989.
Infondata è parimenti la seconda articolazione del motivo in esame, con la quale l'appellante sostiene che, anche a voler considerare che egli abbia agito iure hereditatis, in ogni caso potrebbe ottenere il pagamento dell'intera somma ancora presente sul libretto, la quale, entrata a far parte della comunione ereditaria, sarebbe assoggettata al relativo regime, che consente a ciascun partecipante di esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, e dunque di agire per fare valere l'intero credito senza bisogno di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, trovando applicazione nella specie anche la disposizione di cui all'art. 1105, comma 1, c. c., dettata in materia di comunione ordinaria.
Nel caso in esame, a suo dire, il comune interesse sarebbe quello di ottenere dal debitore la liquidazione delle somme ancora giacenti sul conto per evitare, così, che lo stesso venga eroso da inutili costi di gestione.
11 Al di là del fatto che, come per le altre doglianze sin qui esaminate, questa prospettazione è stata per la prima volta formulata dal in sede di appello, non avendola mai nemmeno accennata Pt_1 negli atti del primo grado - essendo come tale inammissibile perché introduce un thema decidendum del tutto nuovo, sottratto alle rituali regole del contraddittorio ed alle preclusioni che lo presidiano -, in ogni caso vale ribadire che il rimborso delle somme presenti in un libretto postale di risparmio, in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, è assoggettato – qualora si tratti di rapporto sorto anteriormente alla sua abrogazione, qual è quello in oggetto - alla disposizione di cui all'art. 187, comma 1, del D. P. R. 256/1989 rubricato “rimborso a saldo” secondo la quale – si ripete – “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Essa, in stretta correlazione con la fonte primaria di cui al D. P. R. n. 156/1973 (intitolato
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”) vigente ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 149 e 162 dello stesso, costituisce normativa speciale riguardante precipuamente la regolamentazione attuativa delle operazioni inerenti ai libretti postali di deposito a risparmio, il cui rimborso – ove intestati a persona defunta oppure cointestati a più persone, pure se muniti della clausola «pari facoltà di rimborso» - necessita della quietanza di tutti gli aventi diritto.
Tale che la sua applicazione deve prevalere, in ogni caso, sulla disciplina generale della comunione ereditaria dei crediti e/o a maggior ragione su quella della comunione in generale, che è stata richiamata dall'appellante tutt'altro che a ragione (v. da ultimo Cass. Civ. n. 1278/2023, dalla quale, in base all'argomento logico a contrario, è facilmente ricavabile il principio testé esposto, circa l'applicabilità al libretto di deposito postale della peculiare disciplina del rimborso di cui all'art. 187, comma 1, D. P. R. 256/1989, vigente ratione temporis).
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suddette ragioni, il rigetto anche del terzo motivo di appello, essendo corretto, nella specie, l'operato di che, in ottemperanza a detta Controparte_1 normativa, ha provveduto a liquidare al la sua quota di spettanza della somma presente Pt_1 sul libretto in quanto “cointestatario” superstite, avendo, tuttavia, bloccato la liquidazione del saldo per difetto di quietanza da parte dell'altra avente diritto secondo le risultanze delle allegazioni documentali dello stesso richiedente (che – va ribadito - nell'atto di notorietà prodotto unitamente alla richiesta di “scorporo” del 16 luglio 2014 ha dichiarato che “eredi legittimi” della madre Pt_2
deceduta ab intestato, erano oltre a lui, anche e , il quale
[...] Parte_3 Persona_3 ultimo, però, aveva rinunciato all'eredità come da relativa dichiarazione del 9 marzo 2006, parimenti prodotta in uno con l'istanza medesima).
12 Il quarto motivo concerne la dedotta omissione da parte del Tribunale del rilievo della mancata assunzione della qualità di erede da parte di non avendo la società convenuta Parte_3 provato che costei abbia accettato l'eredità della madre.
Assume che, poiché ha opposto, alla richiesta di storno integrale della Controparte_1 somma presente sul libretto, la carenza del consenso da parte di qualificandola Parte_3 come erede, avrebbe avuto l'onere di dimostrare tale sua qualità ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c. c.; onere rimasto, invece, inadempiuto.
Rileva, inoltre, che, come già dedotto nell'atto di citazione, non ha formulato alcuna Parte_3 pretesa sulle somme depositate nel libretto e, essendo trascorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione, un suo eventuale diritto sarebbe ormai prescritto ex art. 2946 c. c., accrescendosi, perciò, ipso iure la sua quota all'altro erede ai sensi dell'articolo 647 c. c..
Il motivo non può accogliersi.
Con esso sostiene in primis l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il fatto che
- la quale ha opposto, alla richiesta di rimborso del saldo, la carenza di Controparte_1 consenso da parte di - non ha fornito in giudizio la prova che quest'ultima avesse Parte_3 accettato, anche tacitamente, l'eredità della madre, divenendone erede.
Questo assunto, che, com'è accaduto per i restanti assunti sin qui vagliati, è stato formulato per la prima volta dall'appellante nel presente grado, anche al di là della sua inammissibilità per l'anzidetto profilo, è evidentemente infondato nel merito dato che, anzitutto, in linea generale spetta a colui che intende fare valere un diritto in giudizio dimostrarne ex art. 2697 c. c. i fatti costitutivi, ossia l'esistenza di tutti quegli elementi che ne determinano e/o ne condizionano l'insorgenza (cfr. Cass.
Civ. S. U. n. 9679/2019).
E il diritto al rimborso del saldo del libretto postale nominativo – rivendicato nella specie dal
– postula tra gli altri presupposti, come si è detto, per il suo valido esercizio e per la sua Pt_1 esecuzione ai sensi dell'art. 187, comma 1, D. P. R. sopra citato, la presenza della (simultanea) quietanza degli aventi diritto.
In questa categoria, quanto al caso in esame, rientra in qualità di coerede, qualità Parte_3 che è lo stesso (odierno appellante) ad avere attestato in atti attraverso la Parte_1 produzione dell'atto notorio allegato all'istanza di “scorporo” del luglio 2014 sopra richiamata – dove, come si è detto, la predetta è indicata tra gli eredi legittimi della madre già Parte_2 cointestataria del libretto -, ma anche sulla base della stessa impostazione della sua difesa giudiziale, avendo l'attore, sin dalla citazione introduttiva, utilizzato argomenti incompatibili con l'assunto
13 odierno (che mira a mettere in dubbio la qualità di coerede in capo alla sorella) ed implicanti, piuttosto, la presenza di lei quale avente diritto in veste di coerede della appunto. Pt_2
Ed invero l'attore ha richiamato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, come anche in questo grado,
l'insegnamento giurisprudenziale in virtù del quale la presenza di cointestatari (nella specie eredi) non potrebbe dar luogo ad una situazione di stallo che impedisca sine die alla banca o alla posta di rimborsare le somme presenti sul libretto, nonché l'art. 1772 c. c. concernente la disciplina del deposito nel caso di pluralità di depositanti.
Tale presenza è implicita, evidentemente, anche nell'ulteriore deduzione secondo cui Pt_3
“pur essendo a conoscenza di avere diritto alla propria quota della somma depositata sul
[...] libretto, non ha fatto nulla affinché fosse liquidata ed essendo trascorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione, il suo diritto è prescritto, giusta art. 2946 c. c., e la sua quota si accresce all'altro erede, ai sensi dell'art. 674 c. c., accrescimento che opera di diritto” (così testualmente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Ne deriva l'infondatezza di questa parte del motivo di appello in esame, sia perché l'onere della prova di questo (ossia la quietanza di tutti gli aventi diritto) che costituisce uno dei presupposti del diritto al rimborso del saldo esercitato dal a lui, in qualità di attore, ex art. 2697, comma 1, c. c., Pt_1 sia perché è stato egli stesso a fornire in giudizio più di un elemento a sostegno della presenza di un'altra coerede legittima della madre, nella specie la sorella della quale non risulta Parte_3 essere stata prodotta apposita quietanza ex art. 187, comma 1, D. P. R. n. 256/1989.
Né d'altra parte – giova rilevare - risultano esattamente adempiute, nella specie, le formalità necessarie all'ottenimento delle somme presenti in un libretto intestato o cointestato a persona defunta previste dall'art. 184 del predetto decreto, che testualmente recita: “
1. Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore. 3. I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'art. 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 166”: in particolare, non risulta allegata alla domanda la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 16 del D. P. R. medesimo, ossia il certificato dell'ufficio del registro che dichiari denunziato il credito (non risultando la sussistenza nella specie di un esonero dall'obbligo della dichiarazione di successione),
14 la cui carenza costituisce ulteriore elemento a sostegno dell'infondatezza dell'articolazione del motivo di appello in esame.
Quanto alla seconda parte del motivo, con essa l'appellante sostiene che, non avendo la sorella assunto alcuna iniziativa rispetto alle somme depositate nel libretto in questione ed essendo decorso più di un decennio dall'apertura della successione della ogni suo diritto sarebbe comunque Pt_2 prescritto e la quota a lei spettante si sarebbe, conseguentemente, accresciuta di diritto a lui ai sensi dell'art. 674 c. c..
Questo assunto è infondato, prima di tutto perché l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, può essere validamente formulata solo nei confronti del titolare del diritto stesso ed in contraddittorio con lui, che ha la facoltà di dimostrare il contrario, ed il suo effetto estintivo si determina, comunque, solo a seguito di una pronuncia giudiziale passata in giudicato (si veda in proposito, proprio con riferimento alla delazione ereditaria, Cass. Civ. n. 39340/2021); tutte condizioni mancanti nel caso di specie.
In secondo luogo, ma non per importanza, l'istituto dell'accrescimento ex art. 674 c. c., in ogni caso,
è stato erroneamente richiamato da parte appellante nel caso di specie, in quanto concernente specificamente la successione testamentaria, fattispecie non ricorrente nell'ipotesi in esame (dove è stato lo stesso ad attestare che la madre è deceduta ab intestato), mentre – va precisato -, Pt_1 quanto alla successione legittima, l'accrescimento è disciplinato dall'art. 522 c. c. e postula la rinunzia del chiamato all'eredità, nonché l'insussistenza del diritto di rappresentazione e/o del concorso degli ascendenti ex art. 571, ultimo comma, c. c.; presupposti questi nemmeno allegati dall'interessato, né comunque risultanti dagli atti, fermo restando, in ogni caso, l'argomento dirimente sulla prescrizione sopra esposto.
Ne deriva il rigetto anche del presente motivo di appello.
La contestazione sulle spese di lite (di cui al quinto motivo di appello), basata essenzialmente sull'asserita fondatezza dei motivi di gravame, va disattesa evidentemente, stante il rigetto integrale dei motivi di impugnazione.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, sulla base dei parametri di cui al
D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base alla domanda (scaglione da € 52.001 a € 260.000), e applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni da essa implicate, nonché tenuto conto che il valore di essa, determinato in base alla domanda (€ 56.950,70), è più vicino al minimo che non al massimo dello scaglione, determinandole perciò in complessivi € 7.160,00 a
15 titolo di onorario, di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M
.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19 Parte_1 maggio 2022 nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 2011/2021 del 24 novembre
2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 7.160,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
16
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 378/2022 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 114, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Miloro
(con PEC indicata), dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Maria Smeralda Azzarà (con PEC indicata), per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro con sede legale in Roma, c. f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari (con PEC indicata) per procura generale alle liti in Notar di Roma del 4 maggio 2022, depositata in Persona_1 copia in atti, elettivamente domiciliata presso ufficio legale dislocazione di Controparte_1
Messina, S.S. 114 Km 5,200 Pistunina,
APPELLATA
******************
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2011/2021 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 24 novembre 2021 in materia di rimborso saldo libretto postale.
__________________
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, riportandosi alle conclusioni di cui al proprio atto di appello ed ai successivi atti e verbali di causa con particolare rifermento alle note di trattazione scritta per l'udienza del 7.10.2022 a cui integralmente si riporta. Insiste per l'accoglimento dell'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione con assegnazione di termine per
1 conclusionali e repliche. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per l'appellata: “si riporta a tutto quanto già chiesto, dedotto ed argomentato nella comparsa di costituzione, ivi comprese le eccezioni in essa formulate e richiede, pertanto, che la causa venga decisa con la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello o, comunque, con il rigetto delle domande”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 maggio 2022 ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., la Controparte_1 sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda dallo stesso proposta – volta ad ottenere la liquidazione delle somme portate dal libretto postale n. 5935458 aperto presso l'ufficio di Francavilla di Sicilia, intestato a lui ed alla madre deceduta il 9 Parte_2 gennaio 2006, con gli interessi convenzionali - e lo ha condannato al rimborso dele spese di lite in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, si accertasse e dichiarasse il suo diritto a riscuotere l'intero credito risultante dal libretto postale n.
5935458 anzidetto, acceso presso l'ufficio postale di Francavilla di Sicilia il 22 febbraio 2003, oltre interessi decorrenti dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo;
in via gradata, che si dichiarasse il suo diritto iure hereditatis alla riscossione della quota proporzionale a quella ereditaria da lui vantata, oltre interessi decorrenti dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 2 agosto 2022 si è costituita
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., resistendo all'appello, di cui ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c. e 434 c. p. c.; nel merito, ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello e rigettata l'istanza di inibitoria – come da provvedimento reso all'udienza del 7 ottobre 2022 –, è stata fisata l'udienza dell'11 dicembre
2023 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata al 20 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
In questa udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il decidente ha ritenuto applicabile ratione temporis la normativa di cui all'articolo 187 del D.P.R. 256/1989 sul convincimento – errato a suo dire - che il libretto postale n. 5935458, peraltro erroneamente qualificato in sentenza come “buono postale”, fosse stato emesso in data antecedente al 19 dicembre 2000 e fosse assoggettato, perciò, al regime di cui al D. P. R. n. 156/1973 (codice postale) e n. 256/1989 (regolamento di esecuzione), ritenendo necessario così, ai fini dello svincolo delle somme depositate sul libretto, in forza degli artt. 184, comma 1, e 187 di quest'ultimo D. P. R., la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto.
Deduce che il libretto postale risulterebbe acceso, invece, in data 22 febbraio 2003 e, dunque, in epoca successiva all'abrogazione dei citati articoli 184 e 187 del D.P.R. n. 256/1989 ad opera del D. M. del
6 giugno 2002, art. 13, riservando tal fine la produzione - ove ritenuta necessaria ed ove autorizzata
- del contratto di collocamento del libretto postale in questione sottoscritto il 22 febbraio 2003, il cui deposito in primo grado non sarebbe stato possibile, a suo dire, per il rifiuto opposto da
[...] al rilascio del relativo documento. Controparte_1
Evidenzia che, a mente dell'art. 4 del suddetto contratto, “i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a più soggetti in numero superiore a quattro. Le operazioni possono
3 essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a
ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma Controparte_2
1 ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui Controparte_2 risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”, previsione contrattuale – questa – che riprenderebbe pedissequamente l'articolo 8 del citato D. M del 6 giugno 2002, autorizzando ciascun intestatario ad effettuare versamenti e prelevamenti anche separatamente e, al contempo, liberando pienamente la società nei confronti degli altri intestatari, senza avere la necessità di ottenere previamente la quietanza da parte degli aventi diritto.
Il motivo non può accogliersi.
Sostiene il che nel caso in esame il Tribunale non avrebbe dovuto fare applicazione delle Pt_1 norme di cui al D. P. R. n. 256/1989 – in particolare di quelle dettate dagli artt. 184, comma 1, e 187
– in quanto trattasi di normativa abrogata con D. M. 6 giugno 2002, non applicabile, perciò, al libretto postale in oggetto siccome, a suo dire, acceso il 22 febbraio 2003, successivamente all'entrata in vigore di tale decreto ministeriale.
Orbene, rileva la Corte che l'allegazione della data di accensione del libretto postale è stata effettuata dal per la prima volta in grado di appello, posto che né nell'atto di citazione introduttivo Pt_1 del primo grado di giudizio, né nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., l'attore ha mai indicato l'epoca in cui il rapporto con è sorto, avendo anzi impostato tutta Controparte_1 la propria difesa sull'assunto che non sarebbe necessario nel caso di specie il consenso della sorella
(coerede), non già perché non debba trovare applicazione, ratione temporis, il Parte_3 disposto dell'art. 187 D. P. R. 256/1989, quanto piuttosto in virtù del disposto dell'art. 1772 c. c. e delle norme di cui agli artt. 2946 e 674 c. c. (di cui si dirà più avanti, in sede di disamina del quarto motivo di appello).
Egli infatti, negli atti difensivi di primo grado, ha dedotto che la predetta sorella da Parte_3 oltre sessant'anni residente in [...], benché a conoscenza di avere diritto alla propria quota della somma presente sul libretto, non avrebbe assunto alcuna iniziativa, essendo rimasta del tutto inerte,
e perciò, stante il decorso di dieci anni dall'apertura della successione della madre, il suo diritto sarebbe prescritto secondo il disposto dell'art. 2946 c. c., tale che la sua quota ereditaria non potrebbe che accrescersi di diritto all'altro coerede ai sensi dell'art. 674 c. c..
Ora, in sede di appello, afferma per la prima volta che il libretto sarebbe stato acceso il 22 febbraio
2003, senza, peraltro, provarlo in alcun modo, ma limitandosi a riservare la produzione del contratto
4 di collocamento del libretto medesimo, solo ove ritenuto necessario, deducendo di non averlo potuto depositare in primo grado a causa del rifiuto di di rilasciare il documento Controparte_1 stesso.
Queste circostanze – osserva la Corte - sono tutte nuove, allegate per la prima volta in sede di appello in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c.: è nuova – si ribadisce - l'indicazione della data di accensione del libretto, mai riferita in citazione (né nella successiva memoria); è nuova e mai accennata, né rappresentata prima, l'impossibilità di dare prova della data di instaurazione del rapporto in oggetto a causa del “rifiuto” opposto dalla società convenuta al rilascio del documento stesso;
d'altra parte, mai è stato documentato in primo grado che il abbia fatto richiesta a Pt_1 quanto meno, di una copia del libretto postale, così da supportare, Controparte_1 eventualmente, l'assunto dell'asserito rifiuto opposto da controparte.
A ciò aggiungasi che, anche a voler seguire la prospettazione di parte appellante e ritenere, così, che al libretto postale di riferimento sarebbe applicabile il nuovo regime di cui al D. M. 6 giugno 2002 – che, all'art. 2, prevede testualmente che “i contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmi postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato al contraente, unitamente al libretto.
2. Nel contratto sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio”
-, si dovrebbe in via presuntiva credere che il sia in possesso, quanto meno, di un Pt_1 esemplare del contratto relativo al collocamento del libretto medesimo, in qualità di cointestatario dello stesso, (esemplare) che però non ha mai prodotto in atti, né ha dedotto alcuna circostanza che gli avrebbe impedito tale produzione, essendo perciò rimasto sfornito di riscontro ogni assunto da lui formulato - per la prima volta - col motivo di appello in esame.
In questo quadro, oltre alla novità delle predette deduzioni in fatto, che, come tali, sono da ritenere inammissibili ex art. 345 c. p. c. trattandosi di fatti costitutivi della pretesa azionata, non sarebbe nemmeno autorizzabile la produzione in giudizio, ora per allora, del “contratto di collocamento” del libretto postale de quo trattandosi di documento esistente già alla data dell'introduzione del giudizio di primo grado, che la parte avrebbe dovuto produrre entro i termini delle preclusioni istruttorie oppure, ove dedotto e provato tempestivamente l'asserito rifiuto di controparte di fornirne copia, la stessa avrebbe potuto proporre, entro i medesimi termini, istanza di esibizione ex art. 210 c. p. c..
Non è privo di rilievo, peraltro, che, a fronte della precisa difesa della società convenuta in primo grado - che ha sostenuto, nella sua comparsa di costituzione, di non poter procedere alla liquidazione della somma presente nel libretto (anche) in virtù del citato articolo 187, comma 1, D.P.R. 256/89
(relativo ai libretti di risparmio postale), che testualmente recita “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due
o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
5 (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto” -, l'attore non abbia formulato, nemmeno nella prima memoria ex art. 183 c. p. c., l'argomento della non applicabilità ratione temporis di tale disposizione al caso di specie per via dell'accensione del libretto in epoca successiva alla sua abrogazione, offrendo a tal uopo la relativa prova;
tesi che invece – si ripete - ha sostenuto inammissibilmente solo in sede di appello in spregio al disposto dell'art. 345 c. p. c..
Il Giudice di primo grado ha giustamente ritenuto di importanza fondamentale la circostanza dell'anno in cui sarebbe stato emesso il libretto (erroneamente definito dal decidente “buono postale”, senza però che tale errore, frutto evidentemente di una mera svista terminologica, abbia inciso sulla giustezza della statuizione), avendo rilevato che l'attore, sul quale gravava l'onere di provarla trattandosi di “fatto principale posto a fondamento della propria pretesa” (così testualmente a pag. 3 della sentenza), non ha assolto il predetto onere, con conseguente inevitabile rigetto della sua domanda, dal momento che, per di più, il nemmeno aveva contestato, a fronte del Pt_1 richiamo fatto da controparte alla normativa di cui al D. P. R. n. 256/1989, che il libretto fosse stato emesso in epoca successiva all'entrata in vigore del D. M. 19 dicembre 2000.
Ed invero dall'estratto del libretto prodotto in atti in primo grado, risulta che trattasi di un libretto di risparmio postale nominativo ordinario, intestato al ed a (madre del Pt_1 Parte_2 primo); ne risultano poi indicati il numero, nonché un elenco dei movimenti compiuti dal 28 febbraio
2006 al 16 marzo 2007, ma non anche la data del suo rilascio, né qualsivoglia altro riferimento temporale.
Ne discende che non può accogliersi il primo motivo di appello, per carenza della fondamentale prova del dato cronologico de quo, e, prima ancora, della sua tempestiva allegazione entro i termini delle preclusioni assertive di primo grado, cui non può evidentemente rimediarsi in sede di appello, ostandovi, come detto, il disposto dell'art. 345 c. p. c..
Col secondo motivo viene criticata la decisione impugnata per avere fatto applicazione delle disposizioni di cui ai D. P. R. nn. 156/1973 e 256/1989 sul presupposto, a dire dell'appellante erroneo, della cointestazione delle somme accreditate sul libretto postale in epoca successiva al decesso della
Pt_2
Obietta al riguardo il che il conto sarebbe stato alimentato - per un totale di oltre € Pt_1
100.000,00 (come dettagliato a pag. 5 dell'atto di appello, cui qui si rimanda per brevità) – da versamenti a lui esclusivamente riconducibili siccome effettuati in epoca successiva al decesso della madre (avvenuto il 9 gennaio 2006), secondo quanto risulterebbe dall'estratto del libretto rilasciato il
6 28 febbraio 2006 (prodotto in atti); tale che si dovrebbe escludere che i coeredi del cointestatario premorto possano avanzare diritti sul saldo medesimo.
Sostiene sul punto che, se in linea generale la cointestazione di un conto corrente a più persone ne fa presumere la contitolarità dell'oggetto in pari misura ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c. c., detta presunzione si configurerebbe, purtuttavia, come presunzione legale iuris tantum, superabile attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa dalla cointestazione;
richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità (per la quale si rimanda alla pag. 6 dell'atto di appello).
Nel caso di specie – precisa – sarebbe evidente, oltre che accertato dal primo Giudice, che il saldo attivo del deposito discenda dai versamenti effettuati esclusivamente da lui, dato che la madre era già deceduta al momento degli accrediti di che trattasi, dovendosi perciò escludere che i coeredi del cointestatario defunto possano avanzare diritti sul saldo.
Con la conseguenza che dovrebbe dichiararsi enuta all'integrale rimborso Controparte_1 delle somme suddette, anche in assenza della quietanza degli aventi diritto, non potendo trovare applicazione il richiamato art. 187 del D.P.R. n. 256/1989 che presuppone la contitolarità delle somme depositate.
Il motivo non è fondato.
Sostiene il che avrebbe (comunque) errato il Tribunale nel supporre che le somme presenti Pt_1 sul libretto in epoca successiva alla morte della fossero cointestate a lui ed a quest'ultima, Pt_2 laddove, secondo quanto si evince dall'estratto del libretto prodotto in atti, dopo il decesso della stessa sarebbero stati effettuati diversi versamenti (a partire dall'1 febbraio 2006) per un totale di oltre €
100.000,00, riconducibili tutti a lui e, dunque, di sua esclusiva pertinenza, tale da doversi ipso facto considerare superata la presunzione di contitolarità delle somme stesse.
Ora – osserva la Corte -, dall'estratto del libretto prodotto in atti dal si può evincere in Pt_1 punto di fatto che lo scorporo dell'importo (pari al 50% del totale) a lui spettante in qualità di co- intestatario è stato effettuato in data 16 marzo 2007, prelevandolo dalla somma totale esistente nel libretto alla data del 18 gennaio 2007 – ammontante a € 113.901,40 -, essendo stata a lui attribuita, in detta qualità, la metà di tale ammontare, pari a € 56.950,70, mentre la restante quota (pari a €
56.950,70) è rimasta depositata sul libretto (alla data del 16 marzo 2007).
Ciò si ricava, oltre che dalla lettura delle operazioni in esso registrate, dalle annotazioni scritte a penna a margine della copia prodotta in giudizio, recanti le espressioni “scorporo effettuato” e “originale ritirato da questo ufficio ed inviato alla filiale per la conservazione”, cui segue il timbro dell'ufficio postale di Francavilla di Sicilia, recante la data del 16 marzo 2007, ed una sigla.
7 Il suddetto importo complessivo - presente sul libretto alla data dell'avvenuto scorporo (marzo 2007)
- non poteva che essere comprensivo evidentemente, avuto riguardo alla cronologia degli eventi, anche delle somme che il assume oggi essere di sua esclusiva appartenenza perché da lui Pt_1 esclusivamente versate sul libretto dopo la morte della madre, per le quali a suo dire non varrebbe la presunzione di contitolarità.
Questo rilievo però, oltre a non essere stato contestato in via stragiudiziale dal all'ufficio Pt_1 postale di riferimento al momento in cui ha ricevuto, in qualità di cointestatario, la quota scorporata
(pari al 50% del totale), non è stato nemmeno dedotto in giudizio negli atti di primo grado e costituisce pertanto, come già si è detto per l'argomento del primo motivo di appello, questione nuova, dedotta per la prima volta nel presente grado, come tale inammissibile ex art. 345 c. p. c. poiché ampliativa del thema decidendum cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c. p. c. (dove nulla è detto a tal specifico riguardo).
Ad ogni buon conto, non è inutile nel merito evidenziare che vero è, in punto di diritto, che l'insegnamento costante della Suprema Corte è nel senso che nel conto corrente (bancario o postale) intestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
tale che, ove si provi che il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo (tra le tante si veda da ultimo Cass. Civ. n.
23403/2022; in senso conforme Cass. Civ. n. 77/2018; 26991/2013).
Nel caso in esame, però, questa prova non può dirsi fornita, non essendo sufficiente a tal fine il solo dato cronologico che attesta che i versamenti indicati dal recano data successiva alla morte Pt_1 della siffatto elemento, invero, dimostra solamente che le diverse operazioni di versamento Pt_2 sono state effettuate materialmente dal (essendo, nelle rispettive date, già deceduta l'altra Pt_1 cointestataria), ma non prova però, con la dovuta evidenza, la fonte di provenienza delle somme versate, non potendosi escludere che esse, in tutto o in parte, siano derivate da risparmi o entrate già appartenuti alla madre del di cui quest'ultimo abbia mantenuto la disponibilità Pt_2 Pt_1 nel periodo immediatamente successivo al decesso della genitrice.
Non è dimostrato, in altri termini, ciò che l'appellante assume come un dato certo, che cioè il “saldo attivo del deposito” sia disceso da versamenti di somme di sua esclusiva pertinenza, non potendosi tale dimostrazione inferire automaticamente dal fatto che ad effettuare materialmente le operazioni di versamento altro non è stato che il stante l'avvenuto decesso (a quella data) della madre Pt_1
8 cointestataria, poiché questo dato non esclude in sé che le somme versate potessero appartenere, in tutto o in parte, a quest'ultima, da poco deceduta.
E d'altra parte, il fatto che non risulti in atti che il abbia contestato tale circostanza nel Pt_1 marzo 2007, in occasione del ricevimento della somma scorporata come sopra in qualità di cointestatario - epoca in cui i versamenti che egli assume di sua esclusiva spettanza erano già stati effettuati -, né abbia contestato, né dedotto ciò in primo grado, depone in senso contrario alla sua fondatezza, non consentendo così di ritenere effettivamente e certamente superata la presunzione di solidarietà attiva in pari quota di cui all'art. 1298, comma 2, c. c..
In punto di fatto giova anche rilevare che nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c. p. c. l'attore ha sostenuto di essersi recato presso l'ufficio postale di riferimento al momento della morte della madre per ritirare la somma a lui spettante (pari al 50% delle somme depositate), avendolo ottenuto, e di essersi poi recato nuovamente presso gli sportelli di Controparte_1 nell'anno 2007 per chiedere di avere la propria quota di eredità e di avere ricevuto un diniego da parte dell'Ente.
I documenti in atti, però, dimostrano che, come detto, lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario è stato chiesto con istanza del 7 marzo 2007, e non già al momento del decesso della
(avvenuto come detto nel gennaio 2006), ed è stato accordato nel marzo 2007 e che la Pt_2 successiva domanda di scorporo è stata da lui avanzata nell'anno 2014, con atto del 16 luglio 2014 (e non già nell'anno 2007, come indicato in citazione).
Non risulta da nessuno degli atti allegati – né dal né dalla società convenuta -, alcuna Pt_1 ulteriore richiesta diretta ad ottenere la liquidazione della differenza tra la metà delle somme liquidate in qualità di cointestatario e quelle depositate successivamente alla morte della che egli Pt_2 assume essere di sua esclusiva spettanza.
Deriva da tutte le superiori argomentazioni in fatto e diretto, il rigetto anche del secondo motivo di appello.
Col terzo motivo si censura, in via gradata, la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente interpretato l'art. 187 D.P.R. 256/1989 nel senso che detta norma debba essere applicata solo nel caso in cui la richiesta di rimborso venga formulata dal cointestatario superstite, evidenziando a tal riguardo che egli non avrebbe agito in giudizio iure hereditatis, bensì iure proprio in qualità di cointestatario, tale da avere diritto all'intero saldo del libretto anche dopo la morte dell'altra intestataria.
Richiama in proposito giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la cointestazione del deposito bancario a più persone, con facoltà delle stesse di compiere operazioni attive e passive anche
9 disgiuntamente sino alla estinzione del rapporto, dà origine ad un'obbligazione solidale dal lato attivo, abilitando più creditori (cointestatari del titolo) a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione con effetto liberatorio del debitore verso tutti i creditori nel momento della riscossione integrale conseguita anche solo da uno di essi.
Deduce ancora che l'art. 187 non potrebbe essere interpretato nel senso che gli “aventi diritto” che devono rilasciare quietanza siano il cointestatario superstite ed i coeredi del defunto, bensì nel senso che, se a chiedere il rimborso non sia il superstite, ma un erede del cointestatario defunto, è necessaria la quietanza degli altri eventuali coeredi, mentre se la richiesta provenga dal cointestatario superstite, tale incombente non sarebbe necessario.
Aggiunge poi che, anche nel caso in cui la sua azione venisse qualificata iure hereditatis, dovrebbe comunque riconoscersi a lui il diritto ad agire per l'intero - o in subordine pro quota - pur in presenza di altri eredi, poiché i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 727 e 757 c. c., con conseguente applicazione del principio generale secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune e, quindi, agire per far valere l'intero credito comune, senza la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi.
Richiama a tal riguardo alcune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alle pagg. 8 e 9 dell'atto di appello), sostenendo che, in base ai richiamati insegnamenti del Giudice di legittimità, ciascun partecipante alla comunione ereditaria può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, in tutto o in parte, anche senza coinvolgere gli atri comunisti, dovendosi applicare le regole generali della comunione, tra cui quella dettata dall'art. 1105, comma
1, c. c..
E, nel caso di specie, l'interesse comune sarebbe, a suo dire, quello di ottenere dal debitore la liquidazione delle somme ancora giacenti sul conto in modo che esso non continui ad essere gravato da inutili costi di gestione.
Conclude, perciò, sul punto, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la condanna di controparte al pagamento del credito portato dal libretto, a prescindere dal consenso o dalla contestuale presenza degli altri eredi, essendo rimessa ad altra sede ogni questione sulla ripartizione del credito fra i coeredi e su eventuali ipotesi di mala gestio del credito da parte del coerede, agente qui nell'interesse della comunione.
Nemmeno il terzo motivo merita accoglimento.
10 La deduzione di parte appellante secondo cui egli non avrebbe agito in giudizio iure hereditatis, bensì iure proprio in qualità di cointestatario del libretto, non è accettabile ed è smentita dalle stesse testuali allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ribadite nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c. p. c., secondo le quali egli, dopo avere chiesto ed ottenuto, al momento della morte, da e somme spettantigli, pari al 50%, si sarebbe recato presso Controparte_1 gli sportelli postali, nel 2007, “per chiedere di avere la propria quota di eredità delle somme depositate sul libretto, consegnando la documentazione richiesta e precisamente: atto di notorietà, certificato di morte e rinuncia all'eredità del fratello . Persona_2
Ora, al di là delle imprecisioni riguardanti i dati cronologici delle istanze (di cui si è detto più in alto), ciò che rileva è che la questione per cui è contesa, come prospettata dallo stesso attore, concerne la mancata corresponsione di tutta quella parte della somma ancora presente sul libretto postale dopo lo scorporo del 50% avvenuto in suo favore quale “cointestatario” nel marzo 2007, che il ha Pt_1 rivendicato nella sua veste di “erede” di come si evince chiaramente Parte_2 dall'espressione testuale da lui usata in citazione riportata sopra.
Egli invero, dopo avere chiesto a alla morte della madre, la quota Controparte_1 spettantegli quale cointestatario del libretto ed averla ottenuta, ha agito in giudizio per ottenere la liquidazione in proprio favore delle somme portate dal libretto n. 5935458 nella loro totalità (si vedano le conclusioni dell'atto di citazione e quelle puntualizzate nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, c. p. c.), con gli interessi convenzionali: di tal che la tesi da lui oggi sostenuta - peraltro sempre per la prima volta in sede di appello - di avere agito in veste di “cointestatario” del libretto e non già quale erede risulta priva di fondamento in fatto, prima che in diritto, conseguendone l'infondatezza, pure in astratto, dell'assunto secondo cui, conseguentemente, non potrebbe trovare applicazione, nemmeno per questa via, la norma di cui all'art. 187 D. P. R. n. 256/1989.
Infondata è parimenti la seconda articolazione del motivo in esame, con la quale l'appellante sostiene che, anche a voler considerare che egli abbia agito iure hereditatis, in ogni caso potrebbe ottenere il pagamento dell'intera somma ancora presente sul libretto, la quale, entrata a far parte della comunione ereditaria, sarebbe assoggettata al relativo regime, che consente a ciascun partecipante di esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, e dunque di agire per fare valere l'intero credito senza bisogno di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, trovando applicazione nella specie anche la disposizione di cui all'art. 1105, comma 1, c. c., dettata in materia di comunione ordinaria.
Nel caso in esame, a suo dire, il comune interesse sarebbe quello di ottenere dal debitore la liquidazione delle somme ancora giacenti sul conto per evitare, così, che lo stesso venga eroso da inutili costi di gestione.
11 Al di là del fatto che, come per le altre doglianze sin qui esaminate, questa prospettazione è stata per la prima volta formulata dal in sede di appello, non avendola mai nemmeno accennata Pt_1 negli atti del primo grado - essendo come tale inammissibile perché introduce un thema decidendum del tutto nuovo, sottratto alle rituali regole del contraddittorio ed alle preclusioni che lo presidiano -, in ogni caso vale ribadire che il rimborso delle somme presenti in un libretto postale di risparmio, in ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, è assoggettato – qualora si tratti di rapporto sorto anteriormente alla sua abrogazione, qual è quello in oggetto - alla disposizione di cui all'art. 187, comma 1, del D. P. R. 256/1989 rubricato “rimborso a saldo” secondo la quale – si ripete – “il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”.
Essa, in stretta correlazione con la fonte primaria di cui al D. P. R. n. 156/1973 (intitolato
“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”) vigente ratione temporis, con particolare riferimento agli artt. 149 e 162 dello stesso, costituisce normativa speciale riguardante precipuamente la regolamentazione attuativa delle operazioni inerenti ai libretti postali di deposito a risparmio, il cui rimborso – ove intestati a persona defunta oppure cointestati a più persone, pure se muniti della clausola «pari facoltà di rimborso» - necessita della quietanza di tutti gli aventi diritto.
Tale che la sua applicazione deve prevalere, in ogni caso, sulla disciplina generale della comunione ereditaria dei crediti e/o a maggior ragione su quella della comunione in generale, che è stata richiamata dall'appellante tutt'altro che a ragione (v. da ultimo Cass. Civ. n. 1278/2023, dalla quale, in base all'argomento logico a contrario, è facilmente ricavabile il principio testé esposto, circa l'applicabilità al libretto di deposito postale della peculiare disciplina del rimborso di cui all'art. 187, comma 1, D. P. R. 256/1989, vigente ratione temporis).
Ne discende, per tutte e ciascuna delle suddette ragioni, il rigetto anche del terzo motivo di appello, essendo corretto, nella specie, l'operato di che, in ottemperanza a detta Controparte_1 normativa, ha provveduto a liquidare al la sua quota di spettanza della somma presente Pt_1 sul libretto in quanto “cointestatario” superstite, avendo, tuttavia, bloccato la liquidazione del saldo per difetto di quietanza da parte dell'altra avente diritto secondo le risultanze delle allegazioni documentali dello stesso richiedente (che – va ribadito - nell'atto di notorietà prodotto unitamente alla richiesta di “scorporo” del 16 luglio 2014 ha dichiarato che “eredi legittimi” della madre Pt_2
deceduta ab intestato, erano oltre a lui, anche e , il quale
[...] Parte_3 Persona_3 ultimo, però, aveva rinunciato all'eredità come da relativa dichiarazione del 9 marzo 2006, parimenti prodotta in uno con l'istanza medesima).
12 Il quarto motivo concerne la dedotta omissione da parte del Tribunale del rilievo della mancata assunzione della qualità di erede da parte di non avendo la società convenuta Parte_3 provato che costei abbia accettato l'eredità della madre.
Assume che, poiché ha opposto, alla richiesta di storno integrale della Controparte_1 somma presente sul libretto, la carenza del consenso da parte di qualificandola Parte_3 come erede, avrebbe avuto l'onere di dimostrare tale sua qualità ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c. c.; onere rimasto, invece, inadempiuto.
Rileva, inoltre, che, come già dedotto nell'atto di citazione, non ha formulato alcuna Parte_3 pretesa sulle somme depositate nel libretto e, essendo trascorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione, un suo eventuale diritto sarebbe ormai prescritto ex art. 2946 c. c., accrescendosi, perciò, ipso iure la sua quota all'altro erede ai sensi dell'articolo 647 c. c..
Il motivo non può accogliersi.
Con esso sostiene in primis l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il fatto che
- la quale ha opposto, alla richiesta di rimborso del saldo, la carenza di Controparte_1 consenso da parte di - non ha fornito in giudizio la prova che quest'ultima avesse Parte_3 accettato, anche tacitamente, l'eredità della madre, divenendone erede.
Questo assunto, che, com'è accaduto per i restanti assunti sin qui vagliati, è stato formulato per la prima volta dall'appellante nel presente grado, anche al di là della sua inammissibilità per l'anzidetto profilo, è evidentemente infondato nel merito dato che, anzitutto, in linea generale spetta a colui che intende fare valere un diritto in giudizio dimostrarne ex art. 2697 c. c. i fatti costitutivi, ossia l'esistenza di tutti quegli elementi che ne determinano e/o ne condizionano l'insorgenza (cfr. Cass.
Civ. S. U. n. 9679/2019).
E il diritto al rimborso del saldo del libretto postale nominativo – rivendicato nella specie dal
– postula tra gli altri presupposti, come si è detto, per il suo valido esercizio e per la sua Pt_1 esecuzione ai sensi dell'art. 187, comma 1, D. P. R. sopra citato, la presenza della (simultanea) quietanza degli aventi diritto.
In questa categoria, quanto al caso in esame, rientra in qualità di coerede, qualità Parte_3 che è lo stesso (odierno appellante) ad avere attestato in atti attraverso la Parte_1 produzione dell'atto notorio allegato all'istanza di “scorporo” del luglio 2014 sopra richiamata – dove, come si è detto, la predetta è indicata tra gli eredi legittimi della madre già Parte_2 cointestataria del libretto -, ma anche sulla base della stessa impostazione della sua difesa giudiziale, avendo l'attore, sin dalla citazione introduttiva, utilizzato argomenti incompatibili con l'assunto
13 odierno (che mira a mettere in dubbio la qualità di coerede in capo alla sorella) ed implicanti, piuttosto, la presenza di lei quale avente diritto in veste di coerede della appunto. Pt_2
Ed invero l'attore ha richiamato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, come anche in questo grado,
l'insegnamento giurisprudenziale in virtù del quale la presenza di cointestatari (nella specie eredi) non potrebbe dar luogo ad una situazione di stallo che impedisca sine die alla banca o alla posta di rimborsare le somme presenti sul libretto, nonché l'art. 1772 c. c. concernente la disciplina del deposito nel caso di pluralità di depositanti.
Tale presenza è implicita, evidentemente, anche nell'ulteriore deduzione secondo cui Pt_3
“pur essendo a conoscenza di avere diritto alla propria quota della somma depositata sul
[...] libretto, non ha fatto nulla affinché fosse liquidata ed essendo trascorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione, il suo diritto è prescritto, giusta art. 2946 c. c., e la sua quota si accresce all'altro erede, ai sensi dell'art. 674 c. c., accrescimento che opera di diritto” (così testualmente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio).
Ne deriva l'infondatezza di questa parte del motivo di appello in esame, sia perché l'onere della prova di questo (ossia la quietanza di tutti gli aventi diritto) che costituisce uno dei presupposti del diritto al rimborso del saldo esercitato dal a lui, in qualità di attore, ex art. 2697, comma 1, c. c., Pt_1 sia perché è stato egli stesso a fornire in giudizio più di un elemento a sostegno della presenza di un'altra coerede legittima della madre, nella specie la sorella della quale non risulta Parte_3 essere stata prodotta apposita quietanza ex art. 187, comma 1, D. P. R. n. 256/1989.
Né d'altra parte – giova rilevare - risultano esattamente adempiute, nella specie, le formalità necessarie all'ottenimento delle somme presenti in un libretto intestato o cointestato a persona defunta previste dall'art. 184 del predetto decreto, che testualmente recita: “
1. Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione.
2. Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore. 3. I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'art. 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 166”: in particolare, non risulta allegata alla domanda la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 16 del D. P. R. medesimo, ossia il certificato dell'ufficio del registro che dichiari denunziato il credito (non risultando la sussistenza nella specie di un esonero dall'obbligo della dichiarazione di successione),
14 la cui carenza costituisce ulteriore elemento a sostegno dell'infondatezza dell'articolazione del motivo di appello in esame.
Quanto alla seconda parte del motivo, con essa l'appellante sostiene che, non avendo la sorella assunto alcuna iniziativa rispetto alle somme depositate nel libretto in questione ed essendo decorso più di un decennio dall'apertura della successione della ogni suo diritto sarebbe comunque Pt_2 prescritto e la quota a lei spettante si sarebbe, conseguentemente, accresciuta di diritto a lui ai sensi dell'art. 674 c. c..
Questo assunto è infondato, prima di tutto perché l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, può essere validamente formulata solo nei confronti del titolare del diritto stesso ed in contraddittorio con lui, che ha la facoltà di dimostrare il contrario, ed il suo effetto estintivo si determina, comunque, solo a seguito di una pronuncia giudiziale passata in giudicato (si veda in proposito, proprio con riferimento alla delazione ereditaria, Cass. Civ. n. 39340/2021); tutte condizioni mancanti nel caso di specie.
In secondo luogo, ma non per importanza, l'istituto dell'accrescimento ex art. 674 c. c., in ogni caso,
è stato erroneamente richiamato da parte appellante nel caso di specie, in quanto concernente specificamente la successione testamentaria, fattispecie non ricorrente nell'ipotesi in esame (dove è stato lo stesso ad attestare che la madre è deceduta ab intestato), mentre – va precisato -, Pt_1 quanto alla successione legittima, l'accrescimento è disciplinato dall'art. 522 c. c. e postula la rinunzia del chiamato all'eredità, nonché l'insussistenza del diritto di rappresentazione e/o del concorso degli ascendenti ex art. 571, ultimo comma, c. c.; presupposti questi nemmeno allegati dall'interessato, né comunque risultanti dagli atti, fermo restando, in ogni caso, l'argomento dirimente sulla prescrizione sopra esposto.
Ne deriva il rigetto anche del presente motivo di appello.
La contestazione sulle spese di lite (di cui al quinto motivo di appello), basata essenzialmente sull'asserita fondatezza dei motivi di gravame, va disattesa evidentemente, stante il rigetto integrale dei motivi di impugnazione.
Al rigetto integrale dell'appello segue, per la regola della soccombenza, la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, sulla base dei parametri di cui al
D. M. n. 147/2022, qui applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia, individuato in base alla domanda (scaglione da € 52.001 a € 260.000), e applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della contesa e delle questioni da essa implicate, nonché tenuto conto che il valore di essa, determinato in base alla domanda (€ 56.950,70), è più vicino al minimo che non al massimo dello scaglione, determinandole perciò in complessivi € 7.160,00 a
15 titolo di onorario, di cui € 1.489,00 per la fase di studio della controversia, € 956,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.163,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico il principio espresso da Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M
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La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19 Parte_1 maggio 2022 nei confronti di in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n. 2011/2021 del 24 novembre
2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, Parte_1 liquidate in complessivi € 7.160,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 22 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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