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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1874 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Giovanni Pascoli, n 1/a, presso lo studio del difensore Avv.
LE NE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Mausonia n.58/a (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via dei Peligni n.7, presso lo studio del difensore Avv. Mosca Caterina
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la CP_ Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Pt_1 alla annotazione della sentenza;
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire Pt_1
1 un assegno di divorzio dell'importo di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP gli indici ISTAT, da porsi a carico del Sig. ”
Per il resistente: “Voglia l'On. Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e , con ordine di annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Parte_1 competente;
2) disporre un assegno divorzile a favore della sig.ra di massimo € Parte_1
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 22.7.2024, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il Signor il 6.3.1991, a CP_1
L'Aquila e registrato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9
P.1 Uff. 1 anno 1996, dal quale non sono nati figli.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 62/2007 emessa dal Tribunale di L'Aquila, in data 7-21 febbraio 2007, veniva dichiarata la CP_ separazione consensuale dei coniugi con obbligo per il Sig. di versare alla moglie,
a titolo di mantenimento, la somma di € 400,00; b) i coniugi non avevano alcun bene in comune e l'istante non risultava intestataria di alcun bene;
c) nel corso degli anni, il resistente si è reso parzialmente inadempiente all'obbligo del mantenimento nei confronti della coniuge.
3. In data 7.03.2025, si costituiva in giudizio il Sig. il quale aderiva alla CP_1 domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mentre con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, contestava i presunti tardivi o mancati pagamenti. Egli riferiva che: a) nel 2005, al tempo della separazione, la sig.ra , nonostante la sua giovane età non si era mai attivata Parte_1 per reperire una occupazione per sé; b) è titolare di alcuni depositi postali e buoni fruttiferi di circa € 3.000,00; c) è proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf immatricolata in data 14/5/2010; d) vive in un alloggio di mq. 34 in Vasche di Pianola
(AQ) che conduce in locazione, sopportando la spesa annuale di € 2.974,80; e) il matrimonio tra le parti è durato solo nove anni (di cui due di crisi) e, durante questo arco di tempo (circa 20 anni), la Sig.ra non si è mai adoperata per reperire una Parte_1
CP_ occupazione per sé, gravando volontariamente sul Sig.
4. All'udienza del 4.12.2024, rinviata dal Presidente per consentire la notifica del ricorso al 16.4.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, dandosi reciprocamente atto dell'avvenuto
2 deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. Entrambe le parti, si riportavano agli scritti dei propri difensori. I procuratori delle parti insistevano per la pronuncia di provvedimenti provvisori.
5. Il Presidente riservava ordinanza.
6. Con ordinanza del 20.6.2025 il Presidente confermava in via provvisoria ed urgente il versamento di un assegno divorzile che quantifica in € 400,00 mensili da versare entro il 5 di ciascun mese, rivalutabili ISTAT (FOI).
7. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
8. Deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, in presenza di concorde richiesta delle parti e in presenza dei presupposti di fatto per legge necessari.
9. In ordine alle ulteriori domande, va analizzata proposta dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'assegno per il mantenimento. La valutazione va peraltro condotta senza dimenticare che la parte ricorrente, così come il resistente, hanno ad oggi circa settanta anni, il che evidentemente non le consente verosimilmente di avviarsi ormai ad una utile attività di lavoro. La stessa peraltro è portatrice di patologia cardiaca che, in uno con l'età, certo non consente di considerare imputabile la sua precaria situazione reddituale.
Del resto, nella stessa sentenza di separazione non fu proposta alcuna domanda diretta ad accertare l'allegata inerzia nella ricerca di occupazione, né analoga domanda e neppure richieste istruttorie al riguardo, sono state articolate dalla parte resistente. Va dunque conclusivamente considerata in maniera oggettiva la sperequazione tra i redditi CP_ delle parti, a tutto vantaggio del sig. se infatti la ricorrente ha prodotto documentazione reddituale dalla quale si evince una capacità assai ridotta (estratti conto
2021, 2022,2023, Attestazione ISEE del 2024, da cui risulta un ISEE di € 10.295, tale da consentirle l'ammissione nella presente controversia al beneficio del patrocinio a CP_ spese dello stato), il sig. ha prodotto dichiarazione dei redditi del 2021per € 23.389,
2022per € 24.131, 2023 per € 25.925. Egli ha inoltre documentato di condurre un piccolo appartamento in locazione, per un corrispettivo assai esiguo di circa 2.900 euro annui.
10. Ciò posto, in punto di diritto, come noto, l'art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il
Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, possa stabilire l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli
3 per ragioni oggettive. Secondo l'art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Il successivo comma 7 prevede che il Tribunale indichi in sentenza il criterio di rivalutazione dell'assegno, normalmente secondo gli indici ISTAT FOI. In ordine alla funzione dell'assegno e alla valutazione dei suoi presupposti, la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha delineato un quadro interpretativo, seguito da questo ufficio, secondo il quale l'assegno svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post- coniugale. Le Sezioni Unite muovono dalla considerazione che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e la conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale, dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
11. In linea generale, pertanto, considerando che la vita di coppia fino alla separazione ha avuto una durata non indifferente, di circa dieci anni, e che la sig. è Pt_1 incontestabilmente affetta da patologia cardiaca (prolasso) e tenuto altresì conto, in assenza di specifiche argomentazioni che consentano di impostare un diverso ragionamento nonché dell'età delle parti, prossime ai settant'anni, di quanto accertato nella sentenza di separazione, deve reputarsi conforme a diritto confermare la misura dell'assegno già definita nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., indicandone in € 400
l'ammontare.
12. In assenza di altre questioni da regolare, le spese di lite, in linea con i principi di soccombenza e causalità, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo sulla base di valori prossimi ai minimi, in considerazione della semplicità estrema delle questioni trattate (valori medi, come da tariffa forense, valore indeterminabile, senza la fase istruttorio, non tenutasi).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 CP_1
6.3.1996, a L'Aquila e registrato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9 P.1 Uff. 1 anno 1996 ed ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di competenza;
CP_
- Condanna con decorrenza dalla data della domanda il sig, a corrispondere a Pt_1
a titolo di assegno divorzile l'importo rivalutabile annualmente ISTAT (FOI)
[...] pari ad € 400 mensili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
- Condanna il resistente a rimborsare le spese di lite alla controparte che liquida in € 2906 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1874 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Giovanni Pascoli, n 1/a, presso lo studio del difensore Avv.
LE NE
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 in Via Mausonia n.58/a (AQ) ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via dei Peligni n.7, presso lo studio del difensore Avv. Mosca Caterina
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia - pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la CP_ Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere Pt_1 alla annotazione della sentenza;
- riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire Pt_1
1 un assegno di divorzio dell'importo di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo CP gli indici ISTAT, da porsi a carico del Sig. ”
Per il resistente: “Voglia l'On. Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e , con ordine di annotazione a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 Parte_1 competente;
2) disporre un assegno divorzile a favore della sig.ra di massimo € Parte_1
250,00 mensili, oltre rivalutazione Istat.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 22.7.2024, chiedeva pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con il Signor il 6.3.1991, a CP_1
L'Aquila e registrato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9
P.1 Uff. 1 anno 1996, dal quale non sono nati figli.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 62/2007 emessa dal Tribunale di L'Aquila, in data 7-21 febbraio 2007, veniva dichiarata la CP_ separazione consensuale dei coniugi con obbligo per il Sig. di versare alla moglie,
a titolo di mantenimento, la somma di € 400,00; b) i coniugi non avevano alcun bene in comune e l'istante non risultava intestataria di alcun bene;
c) nel corso degli anni, il resistente si è reso parzialmente inadempiente all'obbligo del mantenimento nei confronti della coniuge.
3. In data 7.03.2025, si costituiva in giudizio il Sig. il quale aderiva alla CP_1 domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, mentre con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, contestava i presunti tardivi o mancati pagamenti. Egli riferiva che: a) nel 2005, al tempo della separazione, la sig.ra , nonostante la sua giovane età non si era mai attivata Parte_1 per reperire una occupazione per sé; b) è titolare di alcuni depositi postali e buoni fruttiferi di circa € 3.000,00; c) è proprietario dell'autovettura Volkswagen Golf immatricolata in data 14/5/2010; d) vive in un alloggio di mq. 34 in Vasche di Pianola
(AQ) che conduce in locazione, sopportando la spesa annuale di € 2.974,80; e) il matrimonio tra le parti è durato solo nove anni (di cui due di crisi) e, durante questo arco di tempo (circa 20 anni), la Sig.ra non si è mai adoperata per reperire una Parte_1
CP_ occupazione per sé, gravando volontariamente sul Sig.
4. All'udienza del 4.12.2024, rinviata dal Presidente per consentire la notifica del ricorso al 16.4.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, dandosi reciprocamente atto dell'avvenuto
2 deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c. Entrambe le parti, si riportavano agli scritti dei propri difensori. I procuratori delle parti insistevano per la pronuncia di provvedimenti provvisori.
5. Il Presidente riservava ordinanza.
6. Con ordinanza del 20.6.2025 il Presidente confermava in via provvisoria ed urgente il versamento di un assegno divorzile che quantifica in € 400,00 mensili da versare entro il 5 di ciascun mese, rivalutabili ISTAT (FOI).
7. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
8. Deve essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, in presenza di concorde richiesta delle parti e in presenza dei presupposti di fatto per legge necessari.
9. In ordine alle ulteriori domande, va analizzata proposta dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'assegno per il mantenimento. La valutazione va peraltro condotta senza dimenticare che la parte ricorrente, così come il resistente, hanno ad oggi circa settanta anni, il che evidentemente non le consente verosimilmente di avviarsi ormai ad una utile attività di lavoro. La stessa peraltro è portatrice di patologia cardiaca che, in uno con l'età, certo non consente di considerare imputabile la sua precaria situazione reddituale.
Del resto, nella stessa sentenza di separazione non fu proposta alcuna domanda diretta ad accertare l'allegata inerzia nella ricerca di occupazione, né analoga domanda e neppure richieste istruttorie al riguardo, sono state articolate dalla parte resistente. Va dunque conclusivamente considerata in maniera oggettiva la sperequazione tra i redditi CP_ delle parti, a tutto vantaggio del sig. se infatti la ricorrente ha prodotto documentazione reddituale dalla quale si evince una capacità assai ridotta (estratti conto
2021, 2022,2023, Attestazione ISEE del 2024, da cui risulta un ISEE di € 10.295, tale da consentirle l'ammissione nella presente controversia al beneficio del patrocinio a CP_ spese dello stato), il sig. ha prodotto dichiarazione dei redditi del 2021per € 23.389,
2022per € 24.131, 2023 per € 25.925. Egli ha inoltre documentato di condurre un piccolo appartamento in locazione, per un corrispettivo assai esiguo di circa 2.900 euro annui.
10. Ciò posto, in punto di diritto, come noto, l'art. 5 comma 6 L. 898/70 stabilisce che il
Tribunale, con la sentenza con cui dispone lo scioglimento del matrimonio, possa stabilire l'obbligo di un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli
3 per ragioni oggettive. Secondo l'art. 5 comma 6, la decisione del Tribunale deve tenere conto di una serie di criteri ed in particolare “delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”. Il successivo comma 7 prevede che il Tribunale indichi in sentenza il criterio di rivalutazione dell'assegno, normalmente secondo gli indici ISTAT FOI. In ordine alla funzione dell'assegno e alla valutazione dei suoi presupposti, la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha delineato un quadro interpretativo, seguito da questo ufficio, secondo il quale l'assegno svolge una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post- coniugale. Le Sezioni Unite muovono dalla considerazione che i principi di autodeterminazione e di responsabilità sono alla base non solo della scelta matrimoniale, ma anche di tutta l'impostazione e la conduzione della vita durante il matrimonio, determinando una definizione dei ruoli tra i coniugi e fissando il contributo di ciascuno alla realizzazione della vita familiare. Accanto alla funzione assistenziale, dunque, al momento del divorzio si pone anche la necessità di compensare e riequilibrare le posizioni dei coniugi, tenendo conto dell'apporto che ciascuno di loro ha dato allo svolgimento della vita matrimoniale.
11. In linea generale, pertanto, considerando che la vita di coppia fino alla separazione ha avuto una durata non indifferente, di circa dieci anni, e che la sig. è Pt_1 incontestabilmente affetta da patologia cardiaca (prolasso) e tenuto altresì conto, in assenza di specifiche argomentazioni che consentano di impostare un diverso ragionamento nonché dell'età delle parti, prossime ai settant'anni, di quanto accertato nella sentenza di separazione, deve reputarsi conforme a diritto confermare la misura dell'assegno già definita nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., indicandone in € 400
l'ammontare.
12. In assenza di altre questioni da regolare, le spese di lite, in linea con i principi di soccombenza e causalità, vanno poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo sulla base di valori prossimi ai minimi, in considerazione della semplicità estrema delle questioni trattate (valori medi, come da tariffa forense, valore indeterminabile, senza la fase istruttorio, non tenutasi).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il Parte_1 CP_1
6.3.1996, a L'Aquila e registrato nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 9 P.1 Uff. 1 anno 1996 ed ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di competenza;
CP_
- Condanna con decorrenza dalla data della domanda il sig, a corrispondere a Pt_1
a titolo di assegno divorzile l'importo rivalutabile annualmente ISTAT (FOI)
[...] pari ad € 400 mensili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
- Condanna il resistente a rimborsare le spese di lite alla controparte che liquida in € 2906 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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