Art. 40.
L' articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione".
L' articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione".