Articolo 40 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 39Articolo 41
Versione
20 settembre 1975
Art. 40.
L' articolo 158 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al
mantenimento dei figli e' in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, puo' rifiutare allo stato l'omologazione".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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