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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.1657, al quale sono state riunite le cause recanti n.1658/25 e n.1660/25, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 26.09.2025, e vertente TRA
, C.F.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
SANT'AGNELLO,
, C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
SORRENTO,
, C.F.: , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
SORRENTO, tutti elettivamente domiciliati in ANGRI alla via G. MESSINA n.13 presso lo studio dell'avv. Gianpiero LONGOBARDI che li rappresenta e difende come da procure in atti versate RICORRENTI E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EBOLI alla via G. D'ORSO con l'avv. Antonietta GLIELMI che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con le memorie di costituzione RESISTENTE NONCHE'
- Sede di NAPOLI, in Controparte_4 persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta PETRILLO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: annullamento cartelle di pagamento.
1 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con tre distinti ricorsi inoltrati telematicamente ed iscritti al R.G. il giorno 24.03.2025 i signori , e Parte_1 Controparte_1
adivano il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Controparte_2 sollecitando l'annullamento di sei cartelle di pagamento, tutte recapitate a ciascuno di essi istanti il 13 febbraio 2025, ed il pedissequo accertamento dell'estinzione delle poste creditorie portate da detti atti impositivi.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' con l'eccezione CP_4 della controversia intentata da e che Controparte_2 CP_5 resistevano alle avverse iniziative allegando l'infondatezza delle questioni poste.
Le cause, originariamente smistate a tre diversi Magistrati della Sezione Lavoro, venivano riassegnate allo scrivente, titolare della controversia risalente, con apposito decreto presidenziale del 10 luglio 2025.
Disposta la trattazione cartolare delle controversie nella medesima data e riunite le stesse sotto il numero 1657/2025 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il contenzioso, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandato prontamente in discussione finale.
Pertanto, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 26 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni veicolate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione sulla base del seguente impianto motivazionale.
L'opposizione in scrutinio concerne sei cartelle di pagamento recapitate il 13 febbraio 2025 ai tre odierni ricorrenti nella veste di coobbligati in solido di “ (poi Controparte_6
“ ”). Controparte_7
Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti atti impositivi: 071 2014 01042 53286, recante poste , sanzioni civili ed interessi CP_4 riferibili agli anni 2012, 2013 e 2014; 071 2015 00845 74479, recante poste e sanzioni civili relative agli anni CP_4
214 e 2015; 071 2016 00638 39189, recante poste , sanzioni civili ed interessi CP_4 riferibili agli anni 2014, 2015 e 2016;
2 071 2019 01426 86962, avente lo stesso oggetto in riferimento agli anni dal 2014 al 2019; 071 2019 01045 25326, avente lo stesso oggetto in riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019; 071 2021 00121 75374, recante poste , sanzioni civili e interessi riferibili CP_4 agli anni 2018, 2019 e 2020.
Assumono gli istanti che la pretesa azionata con i citati atti impositivi sarebbe illegittima perché non preceduta dalla prescritta contestazione da parte del della violazione contestata, e perché CP_4 riferita a poste ormai prescritte alla data di notifica delle cartelle, non precedute da atti interruttivi.
Le repliche degli enti convenuti planano sulla valenza interruttiva della prescrizione da annettersi alle istanze di rateizzazione, sulla incidenza dei periodi di sospensione “covid”, sulla mancanza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, su una serie di vizi intrinseci al ricorso che ne vulnererebbero la tenuta processuale. (3)
Va prioritariamente osservato che le parti, e segnatamente gli enti convenuti, non hanno ritenuto opportuno estendere il campo di indagine alle vicende, anche eventualmente successorie, delle due società la prima delle quali sembra essere la debitrice principale delle poste azionate, e ai rapporti con i soci coobbligati in solido. L'unico dato informativo è costituito dalla visura storica di , nuova denominazione di Controparte_7
“ . Controparte_6
Ragione per la quale il G.U.L. è chiamato a pronunciarsi su sei cartelle di pagamento notificate a febbraio 2025 ai tre coobbligati in solido senza alcuna conoscenza “di contesto” e senza neppure sapere se le poste per cui è causa siano mai state sollecitate, in ipotesi anche mediante ulteriori cartelle, direttamente alla società principale debitrice.
La precisazione direttamente interferisce con l'obiezione di parte resistente, evidentemente priva di fondamento nella fattispecie de qua, secondo cui le istanze di rateizzazione, peraltro riferibili soltanto a due cartelle, andrebbero ad innestarsi sulla progressione prescrizionale interrompendola. In realtà, traendo origine, per tabulas, le due istanze in disamina dall'iniziativa della s.n.c. il riconoscimento di debito generatore dell'atto interruttivo della prescrizione non propaga effetti agli obbligati in solido, in ossequio alla regola di cui all'art. 1309 c.c., da leggersi in combinato disposto “conseguenziale” con l'art. 2944 c.c. Esattamente al contrario, una eventuale pregressa iniziativa recuperatoria del creditore, e quindi una ipotetica notifica di cartella direttamente alla società, avrebbe avuto effetti interruttivi nei confronti di tutti gli obbligati in solido a norma dell'art. 1310 c.c.
3 Ancora in limine è opportuno segnalare che le repliche veicolate dall'ente assicuratore non colgono nel segno perché incoerenti rispetto alle tematiche di causa, il contenzioso vertendo sulla legittimità della pretesa recuperatoria azionata mediante iscrizione a ruolo e conseguente emissione di cartelle di pagamento.
E' appena il caso di osservare l'impossibilità di mettere in dubbio l'interesse ad agire degli istanti.
Quanto ai profili “formali” si segnala che l'iscrizione a ruolo generale delle cause risulta intervenuta nei quaranta giorni successivi alla notifica degli atti impositivi. (4)
La prima obiezione attorea non è processualmente apprezzabile per la sua evidente genericità. Essa, inoltre, sfocia in una contestazione chiaramente esplorativa. Venendo in rilievo mancati pagamenti di premi, interessi e sanzioni - direttamente conseguenziali- gli istanti avrebbero dovuto delineare il contesto normativo di riferimento al quale accedere per sostenere l'obbligo dell'Istituto creditore della preventiva veicolazione di note più o meno informative al debitore a pena di “nullità delle cartelle di pagamento”. Avrebbero, cioè, dovuto valorizzare non solo l'ubi consistam normativo specifico e quindi coerente con le poste in recupero, ma anche il nesso di conseguenzialità fra la dedotta omissione informativa e la illegittimità della iscrizione a ruolo delle poste. Anche perché una tale obiezione resta funzionale al rilievo inerente il calcolo privilegiato per la quantificazione delle cc.dd. somme aggiuntive. Quantificazione che tuttavia non si contesta né nel suo ammontare algebrico né con riferimento ad importi ipoteticamente alternativi. (5)
La questione prescrizionale, invece, va analizzata da una duplice prospettiva. Ed invero, se non sembra messa in discussione la decorrenza del termine quinquennale vi è, al contrario, contesa sulla efficacia della sospensione introdotta dalla legislazione emergenziale. Assume, nella buona sostanza, parte ricorrente che venendo in rilievo atti impositivi predisposti e notificati successivamente allo spirare del periodo preso in considerazione dalla normativa evocata da la stessa non CP_5 sarebbe applicabile con la conseguente riemersione del regime notificatorio “ordinario” e dei relativi termini.
La proposta interpretativa non è condivisibile perché obiettivamente in contrasto con la lettera e la ratio della legislazione emergenziale. Questa, in realtà, sospende non solo i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ma anche direttamente la prescrizione.
4 Di guisa che, mentre per un verso resta problematica la necessità di un'applicazione del meccanismo ideato alla luce della regolamentazione prevista dall'art. 12 D.L.vo n.159/2015, dall'altro non può ignorarsi la questione autonoma della sospensione del termine prescrizionale.
Naturalmente, la stasi recuperatoria attrae a sé l'intera attività di recupero e riscossione dell per il solo fatto della consegna ad CP_3 essa del ruolo esecutivo.
Consegue che la verifica deve essere effettuata, al lordo della sospensione, avendo a riferimento da un lato le scadenze di versamento e/o pagamento delle singole poste portate dai sei atti impositivi
“impugnati” e dall'altro la data della notifica degli stessi. Che ripetesi è uguale per tutte e sei le cartelle e per tutti e tre i ricorrenti: 13 febbraio 2025.
Sicchè, analizzando le sei cartelle di pagamento “opposte” emerge la seguente situazione. Da risolvere premiando una valorizzazione minima del termine di sospensione, pari a poco più di dieci mesi.
Tutte le poste azionate con gli atti impositivi del 2014, 2015 e 2016 erano ormai prescritte da tempo al 13 febbraio 2025 in quanto le scadenze puntualmente riportate nelle cartelle si arrestano al 10 luglio 2016, ultima data utile al calcolo.
Stesso discorso vale per le poste inerenti le due cartelle del 2019 riferibili agli anni dal 2014 al 2018. Anche in questo caso viene in rilievo un'ultima data di scadenza utile al calcolo prescrizionale incompatibile con il quinquennio ancorchè sospeso: 16 novembre 2018.
Le rimanenti poste, invece, tutte riferibili all'anno 2019 non sono prescritte in quanto vengono in considerazione le seguenti date ultime di
“scadenza”: 10 luglio e 25 dicembre 2019. Ragione per cui il quinquennio ordinario si protrae rispettivamente fino al 10 luglio o 25 dicembre 2024. Ciò implica che alla data del 13 febbraio 2025 nessuna prescrizione era maturata in virtù della sospensione.
Allo stesso modo nessuna prescrizione vulnera le poste di cui alla cartella del 2021, dovendosi prendere atto che le date di scadenza dei versamenti vanno dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2020. (6)
Solo in via incidentale deve segnalarsi che la cartella n. 371 2019 01426 86962 rimanda a numerosi “avvisi bonari” asseritamente notificati ai diretti interessati. Tali atti potrebbero inserirsi nella progressione dei termini prescrizionali anche in riferimento a poste pregresse. Se non che la questione non è stata sollevata dagli enti convenuti e nessuna traccia cartolare diretta resta degli
“avvisi bonari”.
Parimenti a margine deve evidenziarsi che dall'estratto di ruolo aggiornato al 20 maggio 2025, prodotto da si evince la CP_5 sospensione di tutte le poste portate dalle sei cartelle “opposte”.
5 Anche questo dato risulta solo sfiorato dalla resistente che nulla CP_3 ha allegato circa la valenza all'attualità dei sei atti impositivi. Sulla cui perdurante efficacia ha insistito, almeno implicitamente, l' CP_4
Del resto, lo stesso estratto di ruolo attesta la perdurante esposizione debitoria riferibile ai compensi, in senso lato, dell'agente della riscossione. Il che è sufficiente, in mancanza di esplicitazioni mirate diversamente orientate, a ritenere sussistente in ogni caso l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Naturalmente, la presente decisione coinvolge esclusivamente la legittimità o illegittimità della pretesa azionata mediante cartella di pagamento non avendo le parti posto la questione degli importi medio tempore versati, desumibili dall'estratto di ruolo già menzionato.
Infine, si evidenzia che lo scrutinio consentito al G.U.L. in riferimento alla cartella del 2016 si arresta alle poste di competenza e CP_4 non investe, per ragioni su cui nemmeno mette conto di indugiare, quelle di competenza del Comune di NAPOLI, per un importo di euro 469,22. (7)
L'iniziativa attorea va pertanto accolta solo parzialmente con annullamento delle tre cartelle del 2014, 2015 e 2016, quest'ultima scrutinata per le sole poste di competenza . CP_4
Le cartelle del 2019 vanno, invece, annullate solo in riferimento alle poste inerenti gli anni dal 2014 al 2018, restando valide ed efficaci per le poste del 2019. Nessuna prescrizione vulnera, infine, le poste 2018, 2019, 2020 portate dalla cartella del 2021.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Controparte_6
e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_8 CP_4 rappresentanti p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla le tre cartelle di pagamento del 2014, 2015 e 2016 in contestazione, quest'ultima limitatamente alle poste di spettanza;
CP_4
6 3) annulla, altresì, le due cartelle di pagamento del 2019 “impugnate” nella sola parte concernente le poste a credito ivi portate riferite agli anni dal 2014 al 2018;
4) rigetta, nel resto, la domanda attorea;
5) condanna e alle spese di lite sostenute dai CP_4 CP_5 ricorrenti che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge, a carico di ciascun ente convenuto.
TORRE ANNUNZIATA, 06/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n.1657, al quale sono state riunite le cause recanti n.1658/25 e n.1660/25, deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 26.09.2025, e vertente TRA
, C.F.: , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
SANT'AGNELLO,
, C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
SORRENTO,
, C.F.: , residente in Controparte_2 CodiceFiscale_3
SORRENTO, tutti elettivamente domiciliati in ANGRI alla via G. MESSINA n.13 presso lo studio dell'avv. Gianpiero LONGOBARDI che li rappresenta e difende come da procure in atti versate RICORRENTI E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EBOLI alla via G. D'ORSO con l'avv. Antonietta GLIELMI che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con le memorie di costituzione RESISTENTE NONCHE'
- Sede di NAPOLI, in Controparte_4 persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Concetta PETRILLO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: annullamento cartelle di pagamento.
1 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con tre distinti ricorsi inoltrati telematicamente ed iscritti al R.G. il giorno 24.03.2025 i signori , e Parte_1 Controparte_1
adivano il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Controparte_2 sollecitando l'annullamento di sei cartelle di pagamento, tutte recapitate a ciascuno di essi istanti il 13 febbraio 2025, ed il pedissequo accertamento dell'estinzione delle poste creditorie portate da detti atti impositivi.
Si costituivano ritualmente in giudizio l' con l'eccezione CP_4 della controversia intentata da e che Controparte_2 CP_5 resistevano alle avverse iniziative allegando l'infondatezza delle questioni poste.
Le cause, originariamente smistate a tre diversi Magistrati della Sezione Lavoro, venivano riassegnate allo scrivente, titolare della controversia risalente, con apposito decreto presidenziale del 10 luglio 2025.
Disposta la trattazione cartolare delle controversie nella medesima data e riunite le stesse sotto il numero 1657/2025 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il contenzioso, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandato prontamente in discussione finale.
Pertanto, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 26 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni veicolate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda deve essere accolta per quanto di ragione sulla base del seguente impianto motivazionale.
L'opposizione in scrutinio concerne sei cartelle di pagamento recapitate il 13 febbraio 2025 ai tre odierni ricorrenti nella veste di coobbligati in solido di “ (poi Controparte_6
“ ”). Controparte_7
Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti atti impositivi: 071 2014 01042 53286, recante poste , sanzioni civili ed interessi CP_4 riferibili agli anni 2012, 2013 e 2014; 071 2015 00845 74479, recante poste e sanzioni civili relative agli anni CP_4
214 e 2015; 071 2016 00638 39189, recante poste , sanzioni civili ed interessi CP_4 riferibili agli anni 2014, 2015 e 2016;
2 071 2019 01426 86962, avente lo stesso oggetto in riferimento agli anni dal 2014 al 2019; 071 2019 01045 25326, avente lo stesso oggetto in riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019; 071 2021 00121 75374, recante poste , sanzioni civili e interessi riferibili CP_4 agli anni 2018, 2019 e 2020.
Assumono gli istanti che la pretesa azionata con i citati atti impositivi sarebbe illegittima perché non preceduta dalla prescritta contestazione da parte del della violazione contestata, e perché CP_4 riferita a poste ormai prescritte alla data di notifica delle cartelle, non precedute da atti interruttivi.
Le repliche degli enti convenuti planano sulla valenza interruttiva della prescrizione da annettersi alle istanze di rateizzazione, sulla incidenza dei periodi di sospensione “covid”, sulla mancanza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, su una serie di vizi intrinseci al ricorso che ne vulnererebbero la tenuta processuale. (3)
Va prioritariamente osservato che le parti, e segnatamente gli enti convenuti, non hanno ritenuto opportuno estendere il campo di indagine alle vicende, anche eventualmente successorie, delle due società la prima delle quali sembra essere la debitrice principale delle poste azionate, e ai rapporti con i soci coobbligati in solido. L'unico dato informativo è costituito dalla visura storica di , nuova denominazione di Controparte_7
“ . Controparte_6
Ragione per la quale il G.U.L. è chiamato a pronunciarsi su sei cartelle di pagamento notificate a febbraio 2025 ai tre coobbligati in solido senza alcuna conoscenza “di contesto” e senza neppure sapere se le poste per cui è causa siano mai state sollecitate, in ipotesi anche mediante ulteriori cartelle, direttamente alla società principale debitrice.
La precisazione direttamente interferisce con l'obiezione di parte resistente, evidentemente priva di fondamento nella fattispecie de qua, secondo cui le istanze di rateizzazione, peraltro riferibili soltanto a due cartelle, andrebbero ad innestarsi sulla progressione prescrizionale interrompendola. In realtà, traendo origine, per tabulas, le due istanze in disamina dall'iniziativa della s.n.c. il riconoscimento di debito generatore dell'atto interruttivo della prescrizione non propaga effetti agli obbligati in solido, in ossequio alla regola di cui all'art. 1309 c.c., da leggersi in combinato disposto “conseguenziale” con l'art. 2944 c.c. Esattamente al contrario, una eventuale pregressa iniziativa recuperatoria del creditore, e quindi una ipotetica notifica di cartella direttamente alla società, avrebbe avuto effetti interruttivi nei confronti di tutti gli obbligati in solido a norma dell'art. 1310 c.c.
3 Ancora in limine è opportuno segnalare che le repliche veicolate dall'ente assicuratore non colgono nel segno perché incoerenti rispetto alle tematiche di causa, il contenzioso vertendo sulla legittimità della pretesa recuperatoria azionata mediante iscrizione a ruolo e conseguente emissione di cartelle di pagamento.
E' appena il caso di osservare l'impossibilità di mettere in dubbio l'interesse ad agire degli istanti.
Quanto ai profili “formali” si segnala che l'iscrizione a ruolo generale delle cause risulta intervenuta nei quaranta giorni successivi alla notifica degli atti impositivi. (4)
La prima obiezione attorea non è processualmente apprezzabile per la sua evidente genericità. Essa, inoltre, sfocia in una contestazione chiaramente esplorativa. Venendo in rilievo mancati pagamenti di premi, interessi e sanzioni - direttamente conseguenziali- gli istanti avrebbero dovuto delineare il contesto normativo di riferimento al quale accedere per sostenere l'obbligo dell'Istituto creditore della preventiva veicolazione di note più o meno informative al debitore a pena di “nullità delle cartelle di pagamento”. Avrebbero, cioè, dovuto valorizzare non solo l'ubi consistam normativo specifico e quindi coerente con le poste in recupero, ma anche il nesso di conseguenzialità fra la dedotta omissione informativa e la illegittimità della iscrizione a ruolo delle poste. Anche perché una tale obiezione resta funzionale al rilievo inerente il calcolo privilegiato per la quantificazione delle cc.dd. somme aggiuntive. Quantificazione che tuttavia non si contesta né nel suo ammontare algebrico né con riferimento ad importi ipoteticamente alternativi. (5)
La questione prescrizionale, invece, va analizzata da una duplice prospettiva. Ed invero, se non sembra messa in discussione la decorrenza del termine quinquennale vi è, al contrario, contesa sulla efficacia della sospensione introdotta dalla legislazione emergenziale. Assume, nella buona sostanza, parte ricorrente che venendo in rilievo atti impositivi predisposti e notificati successivamente allo spirare del periodo preso in considerazione dalla normativa evocata da la stessa non CP_5 sarebbe applicabile con la conseguente riemersione del regime notificatorio “ordinario” e dei relativi termini.
La proposta interpretativa non è condivisibile perché obiettivamente in contrasto con la lettera e la ratio della legislazione emergenziale. Questa, in realtà, sospende non solo i termini dei versamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ma anche direttamente la prescrizione.
4 Di guisa che, mentre per un verso resta problematica la necessità di un'applicazione del meccanismo ideato alla luce della regolamentazione prevista dall'art. 12 D.L.vo n.159/2015, dall'altro non può ignorarsi la questione autonoma della sospensione del termine prescrizionale.
Naturalmente, la stasi recuperatoria attrae a sé l'intera attività di recupero e riscossione dell per il solo fatto della consegna ad CP_3 essa del ruolo esecutivo.
Consegue che la verifica deve essere effettuata, al lordo della sospensione, avendo a riferimento da un lato le scadenze di versamento e/o pagamento delle singole poste portate dai sei atti impositivi
“impugnati” e dall'altro la data della notifica degli stessi. Che ripetesi è uguale per tutte e sei le cartelle e per tutti e tre i ricorrenti: 13 febbraio 2025.
Sicchè, analizzando le sei cartelle di pagamento “opposte” emerge la seguente situazione. Da risolvere premiando una valorizzazione minima del termine di sospensione, pari a poco più di dieci mesi.
Tutte le poste azionate con gli atti impositivi del 2014, 2015 e 2016 erano ormai prescritte da tempo al 13 febbraio 2025 in quanto le scadenze puntualmente riportate nelle cartelle si arrestano al 10 luglio 2016, ultima data utile al calcolo.
Stesso discorso vale per le poste inerenti le due cartelle del 2019 riferibili agli anni dal 2014 al 2018. Anche in questo caso viene in rilievo un'ultima data di scadenza utile al calcolo prescrizionale incompatibile con il quinquennio ancorchè sospeso: 16 novembre 2018.
Le rimanenti poste, invece, tutte riferibili all'anno 2019 non sono prescritte in quanto vengono in considerazione le seguenti date ultime di
“scadenza”: 10 luglio e 25 dicembre 2019. Ragione per cui il quinquennio ordinario si protrae rispettivamente fino al 10 luglio o 25 dicembre 2024. Ciò implica che alla data del 13 febbraio 2025 nessuna prescrizione era maturata in virtù della sospensione.
Allo stesso modo nessuna prescrizione vulnera le poste di cui alla cartella del 2021, dovendosi prendere atto che le date di scadenza dei versamenti vanno dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2020. (6)
Solo in via incidentale deve segnalarsi che la cartella n. 371 2019 01426 86962 rimanda a numerosi “avvisi bonari” asseritamente notificati ai diretti interessati. Tali atti potrebbero inserirsi nella progressione dei termini prescrizionali anche in riferimento a poste pregresse. Se non che la questione non è stata sollevata dagli enti convenuti e nessuna traccia cartolare diretta resta degli
“avvisi bonari”.
Parimenti a margine deve evidenziarsi che dall'estratto di ruolo aggiornato al 20 maggio 2025, prodotto da si evince la CP_5 sospensione di tutte le poste portate dalle sei cartelle “opposte”.
5 Anche questo dato risulta solo sfiorato dalla resistente che nulla CP_3 ha allegato circa la valenza all'attualità dei sei atti impositivi. Sulla cui perdurante efficacia ha insistito, almeno implicitamente, l' CP_4
Del resto, lo stesso estratto di ruolo attesta la perdurante esposizione debitoria riferibile ai compensi, in senso lato, dell'agente della riscossione. Il che è sufficiente, in mancanza di esplicitazioni mirate diversamente orientate, a ritenere sussistente in ogni caso l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Naturalmente, la presente decisione coinvolge esclusivamente la legittimità o illegittimità della pretesa azionata mediante cartella di pagamento non avendo le parti posto la questione degli importi medio tempore versati, desumibili dall'estratto di ruolo già menzionato.
Infine, si evidenzia che lo scrutinio consentito al G.U.L. in riferimento alla cartella del 2016 si arresta alle poste di competenza e CP_4 non investe, per ragioni su cui nemmeno mette conto di indugiare, quelle di competenza del Comune di NAPOLI, per un importo di euro 469,22. (7)
L'iniziativa attorea va pertanto accolta solo parzialmente con annullamento delle tre cartelle del 2014, 2015 e 2016, quest'ultima scrutinata per le sole poste di competenza . CP_4
Le cartelle del 2019 vanno, invece, annullate solo in riferimento alle poste inerenti gli anni dal 2014 al 2018, restando valide ed efficaci per le poste del 2019. Nessuna prescrizione vulnera, infine, le poste 2018, 2019, 2020 portate dalla cartella del 2021.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Controparte_6
e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e in persona dei rispettivi legali Controparte_8 CP_4 rappresentanti p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto,
2) annulla le tre cartelle di pagamento del 2014, 2015 e 2016 in contestazione, quest'ultima limitatamente alle poste di spettanza;
CP_4
6 3) annulla, altresì, le due cartelle di pagamento del 2019 “impugnate” nella sola parte concernente le poste a credito ivi portate riferite agli anni dal 2014 al 2018;
4) rigetta, nel resto, la domanda attorea;
5) condanna e alle spese di lite sostenute dai CP_4 CP_5 ricorrenti che, già compensate nella misura del 40%, si liquidano, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge, a carico di ciascun ente convenuto.
TORRE ANNUNZIATA, 06/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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