Art. 31. 1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Versione
14 marzo 1992
14 marzo 1992