Articolo 31 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 30Articolo 32
Versione
14 marzo 1992
Art. 31. 1. Chiunque impedisce l'espletamento delle verifiche previste dalla presente legge o, essendovi tenuto, rifiuta di rilasciare le dichiarazioni prescritte o rilascia dichiarazioni inesatte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992