Articolo 647 del Codice civile
Articolo 646Articolo 648
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19 aprile 1942
Art. 647.

(Onere).

Tanto all'istituzione di erede quanto al legato puo' essere apposto un onere.

Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorita' giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.

L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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