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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPV BBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 571/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
" nata in [...], il [...], residente a [...]
PO DE TO (AP), in Contrada Sant' Egidio n. 54, codice fiscale difesa e rappresentata dall'avv. Celani Maria Cristina DE Foro C.F. 1
di Ascoli Piceno, E nato a [...] il CP_1 "
04/05/1971, residente a [...], in Contrada Sant'Egidio n. 54, codice fiscale difeso e rappresentato dall'Avv. Alfredo C.F. 2
Gianluca Camaioni DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 08/08/2012 avevano contratto matrimonio in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
-· il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE predetto
Comune DEl'anno 2012 parte 1 Serie 22;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: R_
,in data 26/06/2012, e _2, in data
2/11/2015;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto hanno deciso di separarsi;
- essi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni DEla separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- il sig. CP_1 ha dichiarato di svolgere la professione di Per_3 scelto presso la caserma dei Carabinieri di Corropoli, mentre la sig.ra Parte_1 ha dichiarato di non svolgere attualmente alcuna professione;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I figli minori R_ e _2 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente con la madre che continuerà ad abitare presso l'attuale casa familiare sita a PO DE TO (AP), Via L. Mercantini 15/17 presso la quale trasferirà la propria residenza e quella dei figli. 2) La sig.ra Parte_1 concede al sig. CP_1 l'uso promiscuo DE garage sottostante l'abitazione familiare menzionata, precisando che detto utilizzo non può riguardare beni di soggetti terzi, ma solo appartenenti al nucleo familiare o allo stesso CP_1
3) Il padre terrà i figli con sé il fine settimana, a week-end alternati e potrà vederli e tenerli presso la sua abitazione durante la settimana, in base ai turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze dei figli e DEla sig.ra Parte_1
Durante le vacanze natalizie i figli potranno trascorrere con un genitore le diverse
Festività in modo alternato e durante le vacanze Pasquali, i figli potranno trascorrere con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro in quello DE Lunedi DEl'Angelo ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni altra festività civile o religiosa potrà essere trascorsa dai figli in modo alternato con la madre o con il padre.
Il giorno DE compleanno dei figli potrà essere trascorso con entrambi i genitori.
In tutte le suesposte circostanze, sarà cura DE padre prelevare i figli presso l'abitazione materna ove li riaccompagnerà, concordandone preventivamente l'orario con la madre.
I figli potranno trascorrere durante l'estate 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Resta inteso che i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga a quanto convenuto di comune accordo, tenendo conto DEle esigenze dei minori;
4) La casa familiare sita a PO DE TO, Via Luigi Mercantini 15/17, di
, Parte_1 che continuerà ad proprietà CP_1 sarà assegnata alla sig.ra abitarvi con i figli fino al raggiungimento DEl'autosufficienza economica degli stessi.
5) Il sig. CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e _2 la somma di € 300,00 per ciascuno di essi, e dunque la somma di € 600,00 mensili che sarà versata sul conto corrente Banco Posta n.
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 6) Il sig. CP_1 manterrà il 100% DEl'assegno unico;
7) Le spese straordinarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura DE
50% ed il genitore che ha anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota ove documentate entro 7 giorni dall'esibizione DEla documentazione prodotta.
8) Le parti concordemente qualificano la distinzione DEle spese in “ordinarie” e
"straordinarie" secondo le indicazioni DE Protocollo n. 139 sottoscritto il 10.07.2024
in Ancona "Protocollo per la disciplina e la regolamentazione DEle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” che le stesse sottoscrivono unitamente al presente ricorso.
9) La sig.ra Parte_1 pur non avendo attualmente un'occupazione ed avendo dovuto lasciare circa un anno fa la precedente posizione lavorativa a causa DEla distanza DE luogo di lavoro (Cesena) dalla residenza (PO DE TO), rinuncia ad un eventuale contributo al mantenimento.
10) In considerazione DEl'attuale situazione economica DEla sig.ra Parte_1 il sig. rovvederà al pagamento di tutte le utenze DEla casa familiare per il primo anno CP_1
ed al 50% DEle stesse per il secondo anno a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso.
11) Il sig. CP_1 si impegna altresì a completare e/o far effettuare i seguenti lavori presso la casa familiare di cui al separato elenco nei termini ivi indicati (doc. 3).
12) Il sig. CP_1 si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra Parte_1
l'autovettura tg FE454HS, intestata al sig. CP_1 ma in uso alla sig.ra
[...]
con onere di quest'ultima di provvedere a sue spese al passaggio di Parte_1
proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
13) Non risulta che vi sono altre questioni patrimoniali tra i coniugi.
I coniugi chiedevano, inoltre, che fosse ordinato al Comune di Ascoli Piceno di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio e che fossero dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese legali. Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni DEla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli minori.
Lespese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE predetto Comune DEl'anno 2012 Parte 1 Serie N. 22;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 14/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. 571/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23/05/2025 da
" nata in [...], il [...], residente a [...]
PO DE TO (AP), in Contrada Sant' Egidio n. 54, codice fiscale difesa e rappresentata dall'avv. Celani Maria Cristina DE Foro C.F. 1
di Ascoli Piceno, E nato a [...] il CP_1 "
04/05/1971, residente a [...], in Contrada Sant'Egidio n. 54, codice fiscale difeso e rappresentato dall'Avv. Alfredo C.F. 2
Gianluca Camaioni DE Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 23/06/2025 ha espresso parere favorevole OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 08/08/2012 avevano contratto matrimonio in Ascoli Piceno, scegliendo il regime patrimoniale DEla separazione dei beni;
-· il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE predetto
Comune DEl'anno 2012 parte 1 Serie 22;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: R_
,in data 26/06/2012, e _2, in data
2/11/2015;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale e che pertanto hanno deciso di separarsi;
- essi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni DEla separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
- il sig. CP_1 ha dichiarato di svolgere la professione di Per_3 scelto presso la caserma dei Carabinieri di Corropoli, mentre la sig.ra Parte_1 ha dichiarato di non svolgere attualmente alcuna professione;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina DE Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) I figli minori R_ e _2 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente con la madre che continuerà ad abitare presso l'attuale casa familiare sita a PO DE TO (AP), Via L. Mercantini 15/17 presso la quale trasferirà la propria residenza e quella dei figli. 2) La sig.ra Parte_1 concede al sig. CP_1 l'uso promiscuo DE garage sottostante l'abitazione familiare menzionata, precisando che detto utilizzo non può riguardare beni di soggetti terzi, ma solo appartenenti al nucleo familiare o allo stesso CP_1
3) Il padre terrà i figli con sé il fine settimana, a week-end alternati e potrà vederli e tenerli presso la sua abitazione durante la settimana, in base ai turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze dei figli e DEla sig.ra Parte_1
Durante le vacanze natalizie i figli potranno trascorrere con un genitore le diverse
Festività in modo alternato e durante le vacanze Pasquali, i figli potranno trascorrere con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro in quello DE Lunedi DEl'Angelo ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
Ogni altra festività civile o religiosa potrà essere trascorsa dai figli in modo alternato con la madre o con il padre.
Il giorno DE compleanno dei figli potrà essere trascorso con entrambi i genitori.
In tutte le suesposte circostanze, sarà cura DE padre prelevare i figli presso l'abitazione materna ove li riaccompagnerà, concordandone preventivamente l'orario con la madre.
I figli potranno trascorrere durante l'estate 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
Resta inteso che i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga a quanto convenuto di comune accordo, tenendo conto DEle esigenze dei minori;
4) La casa familiare sita a PO DE TO, Via Luigi Mercantini 15/17, di
, Parte_1 che continuerà ad proprietà CP_1 sarà assegnata alla sig.ra abitarvi con i figli fino al raggiungimento DEl'autosufficienza economica degli stessi.
5) Il sig. CP_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
e _2 la somma di € 300,00 per ciascuno di essi, e dunque la somma di € 600,00 mensili che sarà versata sul conto corrente Banco Posta n.
[...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. 6) Il sig. CP_1 manterrà il 100% DEl'assegno unico;
7) Le spese straordinarie per i figli sono a carico di entrambi i genitori nella misura DE
50% ed il genitore che ha anticipato tali spese potrà richiederne il rimborso pro quota ove documentate entro 7 giorni dall'esibizione DEla documentazione prodotta.
8) Le parti concordemente qualificano la distinzione DEle spese in “ordinarie” e
"straordinarie" secondo le indicazioni DE Protocollo n. 139 sottoscritto il 10.07.2024
in Ancona "Protocollo per la disciplina e la regolamentazione DEle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” che le stesse sottoscrivono unitamente al presente ricorso.
9) La sig.ra Parte_1 pur non avendo attualmente un'occupazione ed avendo dovuto lasciare circa un anno fa la precedente posizione lavorativa a causa DEla distanza DE luogo di lavoro (Cesena) dalla residenza (PO DE TO), rinuncia ad un eventuale contributo al mantenimento.
10) In considerazione DEl'attuale situazione economica DEla sig.ra Parte_1 il sig. rovvederà al pagamento di tutte le utenze DEla casa familiare per il primo anno CP_1
ed al 50% DEle stesse per il secondo anno a decorrere dalla sottoscrizione DE presente ricorso.
11) Il sig. CP_1 si impegna altresì a completare e/o far effettuare i seguenti lavori presso la casa familiare di cui al separato elenco nei termini ivi indicati (doc. 3).
12) Il sig. CP_1 si impegna a trasferire gratuitamente alla sig.ra Parte_1
l'autovettura tg FE454HS, intestata al sig. CP_1 ma in uso alla sig.ra
[...]
con onere di quest'ultima di provvedere a sue spese al passaggio di Parte_1
proprietà entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
13) Non risulta che vi sono altre questioni patrimoniali tra i coniugi.
I coniugi chiedevano, inoltre, che fosse ordinato al Comune di Ascoli Piceno di annotare l'emananda sentenza a margine DEl'atto di matrimonio e che fossero dichiarate integralmente compensate, tra le parti, le spese legali. Il Presidente DE Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno 24/06/2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere DE P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicché sussistono e condizioni per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni DEla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi DEle parti stesse e quelli dei figli minori.
Lespese di lite, considerata la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria DE Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia DEla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE predetto Comune DEl'anno 2012 Parte 1 Serie N. 22;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio DE giorno 14/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi