Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2018, n. 77
CASS
Sentenza 4 gennaio 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 16 novembre 2017, con relatore il Dott. Antonio Scarpa. Le parti in causa erano due fratelli, in conflitto riguardo alla gestione di un conto corrente cointestato e alla ripartizione delle somme depositate. L'attore sosteneva che il fratello fosse debitore di una somma significativa, derivante da prelievi abusivi e da un mutuo non restituito, mentre il convenuto contestava la presunzione di comproprietà delle somme, sostenendo che non fosse stata provata l'origine dei fondi.

La Corte ha accolto il ricorso dell'attore, ritenendo che la sentenza della Corte d'Appello di Roma fosse affetta da un'anomalia motivazionale, in quanto non aveva adeguatamente esaminato le deduzioni istruttorie presentate. La Cassazione ha sottolineato che, nel caso di conti cointestati, la presunzione di comproprietà può essere superata se si dimostra che le somme provengono esclusivamente da uno dei correntisti. Pertanto, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame, ordinando di considerare i principi di diritto stabiliti.

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Massime1

Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2018, n. 77
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 77
Data del deposito : 4 gennaio 2018

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