Sentenza 4 gennaio 2018
Massime • 1
Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
Commentari • 12
- 1. Conto corrente cointestato: la sentenza che fa tremare tuttihttps://www.avvocati-divorzisti.it/it/blog
Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: quali sono le implicazioni? Un conto corrente cointestato è un accordo bancario gestito da due o più persone: quando si apre l'account, o in un momento successivo, si nominano due o più individui come titolari del conto, che potrebbero essere, ad esempio, due sposi. Relazione bancaria cointestata e alimentata da un solo individuo: ogni titolare ha il diritto di svolgere attività sul conto corrente, come depositi, prelievi e bonifici. Tutti i cointestatari sono legalmente responsabili delle transazioni effettuate sul conto corrente. Ciò significa che, nelle relazioni con la banca, se uno dei cointestatari spende tutto il denaro …
Leggi di più… - 2. Conto Corrente Cointestato: come funziona?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
20 gennaio 2026 Cos'è il conto corrente cointestato e come funziona davvero? Il conto corrente cointestato è uno strumento bancario molto diffuso, soprattutto tra coniugi e familiari, ma spesso utilizzato senza piena consapevolezza delle sue implicazioni giuridiche. La legge consente a ciascun titolare di operare sul conto, anche autonomamente, ma questa facoltà non significa che le somme appartengano automaticamente a tutti in parti uguali. Comprendere il significato della firma disgiunta, i rischi del conto cointestato, le conseguenze in caso di separazione o successione, e la distinzione tra rapporti con la banca e rapporti interni tra i titolari è essenziale per evitare conflitti e …
Leggi di più… - 3. Se il conto è alimentato da uno solo dei correntisti, l’altro non può disporre delle somme senza titolo (Trib. di Roma n. 13220 del 27.09.25)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 16 ottobre 2025
1. Con atto di citazione notificato in data 20/6/2023 R.M. conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale C.M.T. chiedendone la condanna alla restituzione della somma di Euro 28.700,00, risultante dai prelievi effettuati dal convenuto dal conto corrente n. (…) aperto dalle parti presso la F. S.p.A. il 24/10/2016. L'attrice esponeva che il suddetto conto corrente era stato alimentato esclusivamente dalla M., ma che a maggio 2023, a seguito di un controllo degli estratti conto bancari, si era avveduta che il T. aveva prelevato dal conto corrente i seguenti importi: – Euro 1.200,00 l'11/1/2023 mediante bonifico a favore di S.T.R., collaboratrice domestica del convenuto; – Euro …
Leggi di più… - 4. Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniugehttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
8 aprile 2023 Conto corrente cointestato alimentato da un solo coniuge: cosa accede? Capita con frequenza che due o più persone aprano un conto corrente cointestato. L'opinione comune (non corretta) è che le somme presenti spettino al 50% ai due cointestatari: questa è solo la regola derivante da una presunzione che può essere superata, nei rapporti interni, dalle più diverse situazioni concrete. Spesso, poi, il conto corrente cointestato viene aperto da due coniugi: ma cosa avviene se sia alimentato da un solo coniuge? A chi spettano le somme presenti nel conto corrente. La questione non è semplice e la risposta deve tenere in considerazione anche il regime patrimoniale adottato dai …
Leggi di più… - 5. come funziona e quali rischihttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
20 gennaio 2026 Cos'è il conto corrente cointestato e come funziona davvero? Il conto corrente cointestato è uno strumento bancario molto diffuso, soprattutto tra coniugi e familiari, ma spesso utilizzato senza piena consapevolezza delle sue implicazioni giuridiche. La legge consente a ciascun titolare di operare sul conto, anche autonomamente, ma questa facoltà non significa che le somme appartengano automaticamente a tutti in parti uguali. Comprendere il significato della firma disgiunta, i rischi del conto cointestato, le conseguenze in caso di separazione o successione, e la distinzione tra rapporti con la banca e rapporti interni tra i titolari è essenziale per evitare conflitti e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2018, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2018 |
Testo completo
00077-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. VINCENZO MAZZACANE - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ud. 16/11/2017 - Dott. ELISA PICARONI -Consigliere - PU Rel. Consigliere - R.G.N. 27055/2013 Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - Rep. T Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Cron. 77 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27055-2013 proposto da: TT LI DE LA GR TE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato TE TT LI DE LA GR, che lo rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
contro
TT LI DE LA GR NORBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RABACCHI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
3009/77 avverso la sentenza n. 2654/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e l'assorbimento dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati KA HE de la GR e Marrazzo per delega dell'Avvocato Rabacchi.
FATTI DI CAUSA
L'avvocato OD KA HE de la GR ha proposto ricorso articolato in sei motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2654/2013, depositata il 10 maggio 2013, la quale ha rigettato l'impugnazione principale dello stesso OD KA HE de la GR ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale di TO KA HE de la GR contro la pronuncia di primo grado n. 6439/2005 resa dal Tribunale di Roma, condannando TO a pagare al fratello OD la somma di € 77.972,01, oltre interessi legali dal 18 marzo 1995 al saldo. TO KA HE de la GR resiste con controricorso. OD KA HE de la GR, con citazione dell'8 giugno 1999, convenne il fratello TO davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che quest'ultimo fosse dichiarato debitore della cifra di lire 557.245.071, pari alla metà della somma depositata sul conto corrente EL, aperto in cointestazione da TO KA HE de la GR e dalla madre NI HI il 26 maggio 1994 presso la banca Merril Lynch S.A., abusivamente prelevata dal convenuto. Assunsesomma Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017 -2- l'attore che l'iniziale provvista di oltre 900.000.000 di lire versata sul conto cointestato alla sua apertura fosse di esclusiva proprietà della signora HI, la quale aveva comunque poi appreso nell'aprile del 1997 che era stata disposta la chiusura del medesimo conto con autorizzazione recante la propria firma contraffatta, oltre che la firma di TO, e che era stato trasferito il saldo esistente su altro conto corrente denominato Sparta. L'attore aggiunse che la NC aveva anche trattenuto in pegno alcuni titoli gestiti sul conto cointestato per la mancata restituzione di un mutuo rilasciato al fratello TO;
di tal che affermò che il debito gravante su TO fosse pari a titoli e contanti disponibili al momento della chiusura, oltre a quelli incamerati dall'istituto per il mutuo rimasto inadempiuto. Il Tribunale accolse la domanda di OD KA HE de la GR e condannò il fratello TO a pagare la somma di € 155.944,02 (pari alla metà del saldo esistente in base all'estratto al 31 marzo 1995), oltre accessori, ritenendo apocrifa la sottoscrizione di NI HI, nonché superata la presunzione di comproprietà delle somme versate sul conto EL. La Corte d'Appello di Roma ha poi respinto l'impugnazione principale di OD KA HE de la GR, affermando che "non può essere condivisa la tesi dell'appellante che sostiene che il fratello dovrebbe restituire anche i soldi presi a mutuo, sia perché non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria (considerato sia il tenore della denuncia-querela che il testamento), sia perché in ogni caso non risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme". La sentenza impugnata ha invece parzialmente accolto l'appello incidentale di TO KA HE de la GR, sostenendo che non potesse dirsi superata la Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017 -3- presunzione di proprietà comune delle somme cointestate sul conto depositato, non avendo la signora HI provato "la fonte delle ingenti somme depositate sul conto", e negando rilevanza alle circostanze, al contrario, valorizzate dal Tribunale, quali la vendita di immobili da parte di TO, o la notevole esposizione debitoria di TO verso la madre (Lire 385.000.000), come da assegno emesso da questo in favore della HI, assegno del quale, però, la Corte d'Appello ha detto non esser chiara la causale, aggiungendo che era comunque intenzione della madre rimettere tale debito, stando al testamento del 3 ottobre 1996, poi revocato. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso di OD KA HE de la GR deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ( e 111, comma 2, Cost.,) indicando le deduzioni istruttorie avanzate dal ricorrente per superare la presunzione di comproprietà delle somme esistenti sul conto corrente cointestato (trascritte nella parte espositiva del ricorso) e rimaste senza risposta nella sentenza impugnata. Il secondo motivo di ricorso di OD KA HE de la GR denuncia l'omesso esame di fatti controversi e decisivi, facendo riferimento sempre ai fatti che avrebbero consentito di superare la presunzione di comproprietà. Il terzo motivo di ricorso di OD KA HE de la GR allega ancora un omesso esame di fatti anche in relazione all'art. 115 c.p.c., quanto all'affermazione della Corte d'Appello di Roma secondo cui "non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria (considerato sia il tenore della denuncia-querela che il testamento)", e "in ogni caso non Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 ud. 16-11-2017 -4- risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme". Il quarto motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatti anche in relazione agli artt. 2727 e ss. c.c. ed all'art. 115 c.p.c., quanto alle "vendite" di proprietà immobiliari compiute da TO, che avrebbero potuto alimentare la provvista sul conto cointestato. Il quinto motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 2727 - 2729 c.c., circa l'uso delle presunzioni fatto dalla Corte d'Appello. Il sesto motivo di ricorso censura l'omesso esame quanto alla documentazione allegata alla lettera della RR LI del 22 aprile 1997, che negava qualsiasi versamento di somme sul conto EL dopo quello iniziale. Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto lo stesso convenuto TO KA HE de la GR si era difeso già nel costituirsi in primo grado senza allegare di aver in qualche modo alimentato la somma depositata sul conto cointestato. I sette motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano fondati nei limiti di seguito precisati. A Va premesso come l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017 -5- un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Non di meno, pur dopo tale riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., rimane denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). La sentenza della Corte d'Appello di Roma risulta allora strutturata su una motivazione apparente, o comunque obiettivamente incomprensibile, in quanto essa ha respinto l'impugnazione principale di OD KA HE de la GR e parzialmente accolto l'appello incidentale di TO KA HE de la GR, senza rendere percepibile il fondamento della decisione, precludendo all'attuale ricorrente Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017 -6- la possibilità di assolvere l'onere probatorio su di esso gravante e ricorrendo ad argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Riformando sul punto la decisione del Tribunale, la Corte d'Appello ha ritenuto non superata la presunzione di proprietà comune delle somme cointestate sul conto depositato, non avendo la signora HI provato "la fonte delle ingenti somme depositate sul conto"; la Corte di Roma ha poi negato rilevanza alle circostanze dell'avvenuta vendita di immobili da parte di TO KA HE de la GR, della notevole esposizione debitoria del medesimo TO verso la madre (documentata da assegno di Lire 385.000.000), e della soggezione di TO a numerose procedure esecutive, anche da parte della stessa HI. Di conseguenza, la Corte d'Appello ha diviso tra i due correntisti cointestatari il saldo attivo esistente sul conto al 31 marzo 1995. Quanto alla vicenda che la NC avesse incamerato alcuni titoli gestiti sul conto cointestato in conseguenza della mancata restituzione di un mutuo rilasciato a TO e garantito con gli stessi titoli, la Corte d'Appello ha sostenuto che "non è chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria" e che "in ogni caso non risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme". La causa va sottoposta a nuovo esame, dovendo la Corte d'Appello uniformarsi ai principi più volte ribaditi da questa Corte, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 - ud. 16-11-2017 -7- e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241). Al fine, allora, di ritenere non superata la presunzione di comproprietà in relazione al conto corrente EL, cointestato a TO KA HE de la GR ed alla madre NI HI, occorrerà spiegare perché, a fronte delle deduzioni istruttorie di OD KA HE de la GR, risulti non provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto alla HI. D'altro canto, deve essere accertato e spiegato se sussista, o meno, pur a fronte della presunzione derivante dalla cointestazione del conto, la dedotta (da OD KA HE de la GR) assoluta estraneità di NI HI all'operazione di costituzione in pegno di titoli, gestiti sul conto, in favore della banca mutuante RR LI a garanzia del rimborso di un finanziamento erogato a TO KA HE de la GR, in quanto tale prospettazione renderebbe non riferibile solidalmente la movimentazione, e la relativa esposizione debitoria, al saldo del conto corrente. Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 ud. 16-11-2017 -8- In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per una nuova delibazione, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2017. Il Consigliere estensore Dott. Antonio Scarpa Анвент бер Il Presidente Dott. Vincenzo Mazzacane Mim M Il Funzion Dott.sse Donatella D'ANNA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 4 GEN I zionaric Giudiziaric Donatella D'ANNA Ric. 2013 n. 27055 sez. S2 ud. 16-11-2017 - -9-