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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9075/2021 R.G. Lavoro, promossa da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Stefania Parte_1
Scardicchio;
contro
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina
La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda - volta ad ottenere l'accertamento dell'effettività del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura intercorso tra la parte ricorrente e per complessive 25 giornate Parte_2 nell'anno 2017, per 80 giornate nell'anno 2018, per 80 giornate nell'anno 2019 e per 96 giornate nell'anno 2020 e, quindi, la condanna dell'istituto resistente alla reiscrizione all'interno degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza delle precitate giornate (oggetto di disconoscimento)
1 nonché all'accredito in proprio favore dei contributi per le giornate di lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alla prestazioni di disoccupazione percepite e la condanna dell' a corrispondere il trattamento di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2020 da calcolare sulla base di una retribuzione giornaliera di Euro 62,85 – deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Nel merito, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto [cfr. Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
7845 del 19/05/2003 (Rv. 563309); Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
15147 del 05/07/2007 (Rv. 598418); Cass. Sez. Lav., Sentenza n.
4232 del 05/04/2000 (Rv. 535362)].
Ciò posto in linea generale, nel caso in esame occorre constatare che in effetti, dovendosi ammettere che l'azienda abbia comunque avuto la necessità di operare con un certo numero di lavoratori, sia pure sensibilmente inferiore a quello denunziato (come in sostanza risulta dal verbale ispettivo n. 2020009938 del
28.05.2021 in atti), è difficile sostenere che proprio il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna parte attrice sarebbe stato fittizio.
I testi (escussi nel presente giudizio) e Testimone_1 Tes_2 hanno dichiarato di aver lavorato nel periodo oggetto di
[...] causa per ed hanno confermato la prestazione di Parte_2 attività lavorativa della parte ricorrente in favore di Pt_2
descrivendo l'attività espletata e le relative modalità.
[...]
Siffatte deposizioni sono ulteriormente corroborate dalle risultanze dei cedolini paga rilasciati.
2 La circostanza che alcuni dei testi abbiano promosso giudizi contro l' avente medesimo oggetto non può valere, da sola, CP_1
a sminuire la valenza complessiva di tutti gli elementi istruttori appena illustrati.
In definitiva tutti gli elementi raccolti inducono a ritenere dimostrato lo svolgimento del rapporto di lavoro tra la parte ricorrente ed il soggetto oggetto di ispezione nelle giornate oggetto di causa anche in considerazione del fatto che l'ispezione ed il materiale istruttorio raccolto dagli ispettori non indicano ragioni e non adducono prove sul perché proprio il rapporto di lavoro della parte ricorrente dovrebbe essere ritenuto fittizio.
Alla luce delle emergenze processuali, deve dichiararsi il diritto dell'istante alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso e come innanzi specificati con condanna dell'istituto resistente all'accredito dei contributi per le giornate di lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite in relazione alle annualità oggetto di causa con condanna del diritto a percepire il trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2020 sulla base però della retribuzione giornaliera di Euro 50,00 come riferito dai testi escussi oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
Il mancato integrale accoglimento della domanda (con riferimento alla quantificazione dell'indennità di disoccupazione) giustifica di compensare per 1/4 le spese di giudizio che, nella restante quota e liquidate come da dispositivo negli importi minimi previsti tenuto conto del carattere seriale della controversia, sono poste a carico dell'istituto secondo prevalente soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito per averne dichiarato l'anticipo.
P.Q.M.
3
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto:
- dichiara che parte ricorrente ha espletato attività di lavoro subordinato quale bracciante agricolo alle dipendenze di Pt_2
per complessive per complessive 25 giornate nell'anno
[...]
2017, per 80 giornate nell'anno 2018, per 80 giornate nell'anno
2019 e per 96 giornate nell'anno 2020;
- dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per le giornate di cui al punto precedente con condanna dell' alla conseguenziale re-iscrizione; CP_1
- condanna l' all'accredito dei contributi per le giornate di CP_1 lavoro disconosciute e dei contributi figurativi relativi alle prestazioni di disoccupazione percepite in relazione alle annualità oggetto di causa;
- condanna l' a pagare il trattamento di disoccupazione CP_1 agricola per l'anno 2020 sulla base di una retribuzione giornaliera di Euro 50,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- compensa per ½ le spese di lite condanna l' alla CP_1 rifusione della restante quota che liquida complessivamente in
Euro 1905,00, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Bari, 29/05/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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