TRIB
Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- Quarta Sezione Civile-
Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 7230/2024 del Ruolo degli Affari civili contenziosi vertente
TRA sito in Caserta alla via S. Antonio n. 44, in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv.
Antonio Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Pietro Castellino n.
10;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di Controparte_1 costituzione, dall'avv. Gloria Martignetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al
Viale Lincoln n. 233;
RESISTENTE
Il istante ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 700 c.p.c., deducendo che era rimasta Parte_1 inadempiuta l'obbligazione gravante su quale amministratore uscente, di Controparte_1
consegnare tutta la documentazione condominiale, relativa al periodo della sua gestione, oltre quella ereditata dal suo predecessore, nonché la restituzione delle risorse finanziarie (tra cui le somme riscosse ad ogni titolo e ragione, comprensive di interessi ex art. 1714 c.c.) del condominio, oltre ogni altro e diverso documento in possesso dell'amministratore, in adempimento degli obblighi sanciti dall'art. 1713 c.c.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'amministratore uscente a restituire immediatamente tutta l'ulteriore documentazione ancora nella sua disponibilità in ragione della carica espletata, nonché al pagamento della somma di € 100,00 a titolo di sanzione ex art. 614 bis c.p.c.
Si è costituito il resistente il quale ha eccepito la strumentalità dell'azione Controparte_1
cautelare proposta, atteso che il resistente - pur non avendo ricevuto la notifica del ricorso - consegnava la documentazione in data 12/12/24 dopo aver già trasmesso al subentrante amministratore l'estratto di cassa;
ha altresì aggiunto che neonominato amministratore Parte_2
aveva già amministrato il in quanto aveva preceduto proprio il sig.
[...] Parte_1 per cui è dato presumere che fosse già in possesso della documentazione CP_1
strumentalmente richiesta in questa sede;
ha inoltre evidenziato che la situazione di cassa veniva trasmessa con pec del 10/10/24 e la ulteriore documentazione (estratto conto risorsa anticipazioni;
estratto conto risorsa cassa contanti;
estratto conto riorsa conto corrente nonchè tutti gli estratti conto della dal mese di luglio 2023 al 31/10/2024) veniva inviata a mezzo pec del 12/12/24; ha Pt_3 ancora rappresentato che durante l'assemblea condominiale del 12.12.2024 il sig. ha CP_1
tentato invano di consegnare la documentazione condominiale, ma il verbale di quella assemblea non
è stato sottoscritto dal presidente e dal segretario e non riporta tale richiesta.
Il resistente ha quindi chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto alla consegna della documentazione indicata e comunque di rigettare la domanda per carenza dei presupposti di legge.
A fronte della indicazione dei documenti ancora mancanti, esplicitata dal difensore della parte ricorrente all'udienza del 15.01.2025, il resistente si è dichiarato disponibile alla relativa consegna.
E'seguito un rinvio della causa per consentire di completare la consegna della documentazione e all'udienza del 26.022025 le parti hanno dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Pertanto, risulta necessario statuire sulla fondatezza o meno del ricorso unicamente ai fini della regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Ebbene, questo Giudice ritiene che le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza vadano poste a carico del resistente, per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato che, ai fini della concessione della tutela cautelare invocata per il recupero della documentazione in possesso dell'amministratore uscente, il requisito del fumus boni iuris risiede nella circostanza che trattasi di documentazione che l'amministratore detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del condominio mandante, da rimettere, perciò, a quest'ultimo, alla scadenza del mandato, in adempimento del generale obbligo di restituzione prescritto dall'art. 1713, comma 1°, c.c. nonché di quello più specificamente prescritto dall'art. 1129 comma 8 c.c., secondo cui “alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini”.
In particolare, la sussistenza del fumus boni iuris ricorre quando della documentazione indicata nel ricorso introduttivo, di cui si lamenta l'omessa restituzione in violazione dell'obbligo predetto, può ragionevolmente presumersi l'esistenza e la disponibilità in capo all'ex amministratore in quanto corrispondente a categorie di documenti la cui tenuta obbligatoria è prescritta dalla legge (ad es. estratti conto, registro di contabilità e relativi documenti giustificativi, documentazione fiscale, registro dell'anagrafe condominiale). Sotto il profilo della ricorrenza del periculum in mora, va evidenziato che dall'omessa consegna al nuovo amministratore di tutti i documenti necessari alla predisposizione della contabilità di gestione deriverebbe alla compagine condominiale un irreparabile pregiudizio, non completamente reintegrabile, ove si dovesse attendere il tempo occorrente per far valere, in via ordinaria, il diritto alla restituzione ex artt. 1713 e 1129 comma 8 c.c., ravvisandosi, di conseguenza, la necessità di anticiparne l'effetto.
Invero, la mancata disponibilità di siffatta documentazione rischia di riflettersi negativamente sul generale andamento della vita condominiale (notevole difficoltà di ricostruire la complessiva situazione contabile e finanziaria dell'ente onde predisporre il nuovo rendiconto, ripartire le spese ed incassare i contributi, deliberare conseguentemente su beni e servizi comuni), facendo perdere al pregiudizio de quo una consistenza meramente patrimoniale, in ipotesi ostativa al riconoscimento della tutela richiesta.
Relativamente al presente giudizio, dagli atti e dai verbali di causa è emerso che: con pec del
3.10.2024 è stata chiesta all'amministratore uscente tutta la documentazione integrale del condominio, compresa la cassa e le credenziali bancarie;
l'odierno resistente ha riscontrato tale messaggio, limitandosi a comunicare la liquidità del condominio (- € 77,02); con successiva pec del
14.11.2024 è stata nuovamente richiesta al la consegna della documentazione, con CP_1 assegnazione di un termine di sette giorni per l'adempimento; la consegna integrale della documentazione richiesta è avvenuta solo dopo l'instaurazione del presente procedimento, in tre riprese (cfr. verbali di consegna del 30.01.25, 4.02.25 e 25.02.25).
Rispetto a tale situazione, le difese svolte dal resistente finiscono per essere irrilevanti: la eventuale nullità della notifica del ricorso è sanata dalla costituzione della parte (d'altra parte il certificato di residenza aggiornato al 9.12.2024 reca l'indirizzo di Portico di Caserta via Diaz n. 44, presso il quale
è stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo le invane ricerche dell'ufficiale giudiziario a detto indirizzo, mentre solo all'assemblea del 12.12.2024 il sig. ha CP_1
comunicato di avere spostato la sua residenza in Caserta alla via Roma n. 148); non vi è traccia, nel verbale di assemblea condominiale del 12.12.2024 dell'asserito tentativo di consegna della documentazione condominiale, ma, a tutto concedere, si sarebbe trattato pur sempre di un adempimento successivo alla instaurazione del giudizio cautelare (il deposito del ricorso è avvenuto il 2.12.2024); anche i documenti inviati con pec del 12.12.24 e del 14.12.24 sono successivi al deposito del ricorso.
Le spese di lite, quindi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vengono poste a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori minimi dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in considerazione della mancanza di complessità delle questioni trattate e tenuto comunque conto della mancata opposizione del resistente alla consegna della documentazione richiesta.
P.Q.M.
Il giudice, sul ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.067,00, di cui € 315,00 per spese ed € 1.752,00 per compensi, oltre spese generali , IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 15.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Feola