Sentenza 19 agosto 2013
Massime • 1
In tema di prova della giusta causa di licenziamento, pur gravando sul datore di lavoro l'onere relativo, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2013, n. 19189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19189 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21892-2009 proposto da:
PALL ITALIA S.R.L. 01679980159, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRITANNIA 36, presso lo studio dell'avvocato TREZZA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VALLESI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI NA [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato STROZZIERI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 79/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/04/2009 r.g.n. 693/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito l'Avvocato TREZZA GAETANO;
udito l'Avvocato STROZZIERI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 6 febbraio - 23 aprile 2009, in riforma della pronuncia di rigetto di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a ER NI da Pali Italia s.r.l., reintegrandola nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre i contributi previdenziali e assistenziali.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede, premesso che alla lavoratrice era stato contestato di avere ingiustamente accusato, con querela presentata ai Carabinieri, con notizie fatte diffondere a mezzo degli organi di stampa e nel corso di una intervista televisiva, il direttore dello stabilimento della società, rappresentante aziendale, di averla aggredita fisicamente e di averle procurato lesioni personali, ha ritenuto che dalla istruttoria svolta non fossero emersi sufficienti elementi atti a comprovare gli addebiti a lei contestati.
Quanto alla querela, la NI aveva riferito non già di una vera e propria aggressione con conseguenti lesioni personali, ma di un contatto fisico - integrante eventualmente il reato di percosse - con il direttore dello stabilimento, volto ad impedirle l'ingresso nei locali aziendali, nel contesto di una agitazione sindacale. Quanto alle dichiarazioni agli organi di stampa, non risultava che esse fossero state rilasciate dalla NI.
In ordine, infine, alla intervista televisiva, rilasciata ad una emittente locale, risultava dalla registrazione depositata in atti e dall'ordinanza resa all'esito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., che la lavoratrice aveva asserito di aver preso "forti botte sulla spalla e sul braccio sinistro".
Sul punto le deposizioni testimoniali, pur avendo confermato che un contatto fisico fra i due vi fosse stato, non erano state perfettamente coincidenti ed univoche. Ciò trovava spiegazione verosimilmente nel fatto che l'episodio si era svolto in un breve lasso di tempo, in una situazione di generale concitazione e confusione.
La mancanza di univocità delle deposizioni facevano ritenere non adeguatamente provata la falsità delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice in sede di querela e nel corso dell'intervista televisiva.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società sulla base di tre motivi. La lavoratrice resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p., è denunziata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art.
5. Si afferma che non era onere del datore di lavoro dimostrare la prova della falsità delle accuse mosse dalla lavoratrice nei suoi confronti. Era invece la lavoratrice che, avendo accusato il datore di lavoro di aver commesso un reato in suo danno, avrebbe dovuto fornire la prova della veridicità di dette accuse.
2. Con il secondo motivo, denunziando vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha valutato erroneamente le risultanze probatorie e i fatti di causa.
Dagli articoli di stampa, dalla querela sporta ai Carabinieri e dalla intervista televisiva risultava infatti che la NI era stata vittima di lesioni personali da parte del direttore dello stabilimento, ma tali accuse erano rimaste prive di riscontro.
3. Con il terzo motivo, denunziando vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che, pur essendo agli atti una relazione di una guardia giurata, TT EF, presente ai fatti, non è stata disposta la sua audizione quale teste, nonostante ne fosse stata chiesta l'ammissione, unitamente ad altri testi. Tale deposizione era quanto mai necessaria avendo la sentenza impugnata rilevato elementi contrastanti nelle dichiarazioni dei testi.
4. Il primo motivo non è fondato.
È principio consolidato di questa Corte che in base alla regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ. e quella specifica dettata dalla L. n. 604 del 1966, art. 5 ("L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro"), mentre il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro e dell'avvenuto licenziamento, grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare la ricorrenza di una idonea giustificazione del provvedimento espulsivo.
È stato altresì affermato che le disposizioni in esame devono essere coordinate con le regole processuali generali che presiedono alla formazione del convincimento del giudice del merito, ed in particolare con quella secondo cui tale giudice può utilizzare, ai fini della decisione, gli elementi probatori comunque acquisiti al processo e da qualunque parte forniti.
Ed infatti, pur gravando sul datore di lavoro l'onere della prova sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento, tuttavia non è necessario che la prova sia acquisita ad iniziativa o per il tramite del datore di lavoro, potendo il giudice porre a fondamento della decisione gli elementi di prova comunque ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa delle altre parti oppure d'ufficio (cfr. Cass. 28 ottobre 2003 n. 16213; Cass. 2 maggio 1996 n. 3961;
Cass. 3 maggio 1984 n. 2699). Per stabilire, poi, in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravita dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
la valutazione della gravita dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. 3 gennaio 2011 n. 35; Cass. 26 luglio 2011 n. 16283). Correttamente, dunque, il giudice d'appello ha ritenuto, con riguardo all'onere probatorio circa la legittimità del licenziamento - ed in particolare circa la falsità delle accuse mosse dalla lavoratrice alla parte datoriale, consistenti nell'avere subito lesioni personali ad opera del direttore dello stabilimento - che tale onere fosse a carico del datore di lavoro, utilizzando altresì, ai fini della decisione, gli altri elementi probatori acquisiti al processo.
4. Anche il secondo e il terzo motivo, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. La denuncia di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito.
Spetta infatti in via esclusiva a tale giudice il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Conseguentemente per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (cfr., tra le altre, Cass. 15355/04; Cass. 9368/06; Cass. 9245/07; Cass. 14752/07).
Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, valutando nel complesso il materiale probatorio acquisito ed in particolare le dichiarazioni rese dai testi, ha dato atto della loro non univocità ed ha ritenuto che non fosse stato sufficientemente dimostrata la causa giustificatrice del licenziamento, e cioè che vi fosse stata "la prova certa della falsità delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice nell'atto di querela e nell'intervista raccolta dalla televisione locale".
Tutto ciò con una motivazione congrua, coerente e priva di vizi logico-giuridici.
5. Quanto, infine, alla mancata audizione della guardia giurata Pignotti EF, risulta che il medesimo, presente ai fatti, ebbe a redigere una relazione di servizio - il cui contenuto è trascritto in ricorso - dalla quale in verità non emergono elementi rilevanti ai della controversia.
Ciò verosimilmente ha indotto la Corte di merito, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, a non disporne l'esame.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, a favore di ER NI, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2013