Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 674.
(Accrescimento tra coeredi).
Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore.
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
(Accrescimento tra coeredi).
Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.
Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore.
E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Commentari • 89
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 ottobre 2024 · 71.5611
L'articolo 674 del Codice Civile, rubricato "Accrescimento tra coeredi", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 674 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 674 del Codice Civile. "Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, […] E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione". L'articolo 674 c.c. disciplina come gestire le quote ereditarie in caso di rinuncia o impossibilità di accettazione da parte di uno degli eredi, […]
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