Articolo 1772 del Codice civile
Articolo 1771Articolo 1773
Versione
19 aprile 1942
Art. 1772.

(Pluralita' di depositanti e di depositari).

Se piu' sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalita' stabilite dall'autorita' giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono piu' eredi, se la cosa non e' divisibile.

Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta' di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente