Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02234/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2024, proposto da
Alcom s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LA Candiano e Luca Candiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corigliano Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocata Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione di conclusione della conferenza di servizi decisoria prot. n. 52275 del 2 maggio 2024, con cui il Comune, quale amministrazione procedente, ha comunicato alla ricorrente l’esito negativo del procedimento per l’esame di un’istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di erogazione di carburanti;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è insorta avverso il provvedimento del Comune di Corigliano Rossano contenente la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta per decidere sull’istanza da essa proposta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di erogazione di carburanti, proponendo i seguenti motivi:
1.1. “ Carenza assoluta di motivazione. Erronea interpretazione delle norme del PSA. Violazione e falsa applicazione dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale ”, con il quale ha dedotto l’errata interpretazione delle norme introdotte dal Piano strutturale associato (PSA) adottato dal Comune con delibera del Consiglio comunale n.74 del 9 ottobre 2023, posto alla base del diniego, e, quindi, l’assenza di una specifica disposizione che vieti la realizzazione di un impianto di erogazione di carburanti in zona agricola;
1.2. “ Illogica e contraddittoria motivazione. Falsa interpretazione dell’efficacia delle previsioni. Erronea e fuorviante applicazione dei parametri di riferimento nella comparazione tra P.R.G. e P.S.A. ”, con cui ritiene inapplicabile l’art. 12, co. 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (T.U. edilizia), in quanto fattispecie non rientrante nella materia urbanistica ma nella disciplina specifica dettata dal d.lgs. 11 febbraio 1998, n.32, di “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti ” e, sotto altro profilo, contesta la classificazione dell’area interessata dall’intervento, come prospettata dal Comune;
1.3. “ Carenza di motivazione. Erronea valutazione del presupposto. Contraddittorietà tra la ritenuta e l’effettiva valenza ed efficacia del verbale di consegna della strada ”, ove, ribadendo la diversa natura dell’area, richiama il contenuto del verbale di consegna della strada ex SS 106 dalla Provincia al Comune, intervenuto nel 2003;
1.4. “ Eccesso di potere. Violazione dell’art. 12/III com. D.P.R. n. 380/2001 ”, con il quale sostiene che, ove pure fosse applicabile il citato art.12, co.3, T.U. edilizia, il Comune, ai sensi di tale norma, avrebbe potuto al più sospendere il procedimento autorizzatorio, non già respingere l’istanza.
2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, sostenendo la infondatezza del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
4.1. Risulta, in particolare, fondato il quarto motivo, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
5. Nella vicenda in esame, la conferenza di servizi indetta per decidere sulla istanza formulata dalla ricorrente si è conclusa con esito negativo per la ritenuta prevalenza del parere contrario reso dall’Ufficio urbanistica del Comune resistente, secondo cui “ la proposta progettuale è in contrasto con il PSA adottato con delibera del C.C. del 09/10/2023 ”, in quanto il progetto riguarda la realizzazione di un impianto in un’area rientrante in zona agricola, in adiacenza ad una strada di proprietà comunale.
In particolare, il contrasto interesserebbe la disposizione del PSA secondo cui i nuovi impianti sarebbero consentiti solo “ nel territorio rurale, nelle fasce di rispetto stradale della viabilità Statale e Provinciale; previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada, accertate le condizioni di accessibilità dalla sede stradale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia ”, con esclusione delle fasce di rispetto delle strade appartenenti alla viabilità comunale, come nella specie.
5.1. Per il compiuto esame della legittimità del riferito provvedimento, giova premettere che, in materia di distribuzione dei carburanti, viene in rilievo la disciplina dettata dal d.lgs. 11 febbraio 1998, n.32, di “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 ”, che, per quel che rileva ai fini della decisione del presente giudizio, ai commi 1 e 2 dell’art.1, rubricato “ Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti ”, dispone che “ 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ”.
L’art.2 del medesimo testo normativo, nel dettare le “ Competenze comunali e regionali ”, dispone, inoltre, che “ 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti. 1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. 2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni. 2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. 3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni. 4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande ”.
5.2. In tale cornice normativa, si colloca la richiamata norma contenuta nel PSA adottato dal Comune resistente, che, come si è visto, non prevede la possibilità di installare gli impianti de quibus nelle zone agricole, all’interno delle fasce di rispetto stradale della viabilità comunale.
Senonché, deve evidenziarsi che il PSA invocato dal Comune è stato solo adottato ma non ancora approvato, sicché la sua (limitata) efficacia giuridica è determinata dalla eventuale previsione di misure di salvaguardia.
Nel caso di specie, tuttavia, come pure rilevato dalla ricorrente, non risulta l’esistenza di una misura di salvaguardia che consenta alla amministrazione procedente di respingere una istanza di autorizzazione, quale quella oggetto del presente giudizio, nelle more della approvazione dello strumento urbanistico, sicché il provvedimento si rivela illegittimo.
6. Per le esposte ragioni, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve essere accolto, nei sensi e nei limiti esposti, con annullamento del provvedimento gravato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD MA, Presidente
LA ON, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ON | RD MA |
IL SEGRETARIO