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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1000/23
TRIBUNALE DI SANTA IA CA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
, rapp. e dif. dagli Avv.ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile;
Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro;
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 parte ricorrente ha evidenziato di essere dipendente dell' a far data dal 04.06.2001, assegnata Controparte_2
nella U.O.S. di Emodialisi con la qualifica di infermiera professionale, inquadrata nella ctg D –
Fascia 2 del CCNL Sanità e di aver sempre lavorato a scavalco nella U.O.C. di Nefrologia e nella
UOS di Emodialisi;
deduceva che, sin dalla data di assunzione, per carenza degli O.S.S., (esclusi dai turni serali, notturni e feriali) era stata tenuta a svolgere in maniera assolutamente prevalente mansioni alberghiere (proprie degli operatori socio sanitari) e che i preponderanti impegni con mansioni di OSS le avevano impedito, il più delle volte, di svolgere le mansioni attinenti al proprio profilo professionale il che aveva determinato un impoverimento della sua capacità professionale con una conseguente e chiara diminutio lavorativa;
concludeva per la condanna dell' CP_2
resistente alla sua assegnazione esclusiva a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento dei danni da demansionamento patiti che quantificava, in via equitativa, in una somma parti al 50% della retribuzione netta mensile percepita domandando condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 60.990,00 per il
1 quinquennio precedente la diffida del 12 dicembre 2022 che esibiva;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, è necessario verificare il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione (cfr. Cass. Civ. 6714/2003; 11045/2004; 1777/2008; 4301/2013) e che l'assegnazione prevalente a mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento rende legittima anche quella parziale a compiti attinenti ad un profilo inferiore in ragione del dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Cass. Civ. 19419/2020).
Nella fattispecie non è in contestazione il fatto che la ricorrente lavori, in qualità di infermiere professionale sia presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi che presso la U.O.S. di Emodialisi in quanto sebbene le U.O.C siano giuridicamente distinte, esse, per ciò che concerne il profilo lavorativo, sono organizzate in modo unitario;
Parte ricorrente deduce in particolare che nei suddetti reparti vi era carenza di personale OSS - in quanto c'erano soltanto due operatori socio sanitari al mattino e due al pomeriggio (uno per ciascuna struttura) e non c'erano OSS nei turni notturni ed in quelli festivi assumendo di aver svolto, al pari di tutto il personale infermieristico del reparto, mansioni alberghiere in misura prevalente per essersi occupata del riordino dei letti, del trasporto dei pazienti, delle incombenze igieniche sui pazienti, della pulizia della sala parto, della consegna dei prelievi in laboratorio, di prendere lenzuola, coperte, federe e cuscini;
di aiutare le pazienti a mangiare ecc. (cfr. ricorso introduttivo di lite, turni infermieri e turni OSS prod. ricorrente).
Parte convenuta ha precisato a sua volta che presso la UOC di Nefrologia sono attivi n. 10 posti letto in ricovero ordinario, e che presso la UOC di Emodialisi vi sono invece 14 postazioni di
Emodialisi esclusivamente su turno meridiano e antimeridiano;
ha inoltre dedotto che alle UOC erano assegnati su ambedue i turni diurni (almeno) due infermieri ed un Operatore Socio
2 Sanitario;
con riferimento al turno notturno ha evidenziato che era comunque presente un
Operatore Socio Sanitario -assegnato non al reparto ma alla sovraordinata Struttura
Dipartimentale- e che in ogni caso anche gli Operatori in servizio presso altre Unità, laddove chiamati ad attendere ai compiti propri delle funzioni attribuite, erano stati “certamente disponibili a coadiuvare i Collaboratori e i Dirigenti nell'esercizio dell'attività di cura deI Pt_2
pazienti della UOC Nefrologia;
ha inoltre sostenuto che l'attrice aveva svolto, in prevalenza, mansioni attinenti al profilo di inquadramento pur riconoscendo che la stessa, data le peculiarità
e le fragilità dei pazienti del reparto, aveva potuto occasionalmente svolgere anche mansioni del profilo di OSS.
Tanto premesso si osserva che gli elementi probatori complessivamente acquisiti in giudizio non consentono l'accoglimento del ricorso;
seppure i turni di servizio esibiti dalla ricorrente, relativi al periodo oggetto di causa, confermano le deduzioni di cui al ricorso introduttivo di lite inerenti la limitata presenza di OSS nei reparti nei turni diurni e l'assenza di OSS nei turni notturni e festivi, non vi sono altri elementi probatori che consentano di ritenere che, per questa ragione, la ricorrente abbia svolto prevalenti mansioni di OSS in quanto dall'esame dei suddetti documenti non risulta che la parte ricorrente abbia svolto in prevalenza turni notturni (o festivi) né è stata depositata altra documentazione da cui poter ricavare l'avvenuto svolgimento da parte sua di mansioni prevalenti di OSS;
d'altro canto è stato ritenuto del tutto superfluo procedere all'escussione dei testi indicati dall'attrice considerando che la prova testimoniale è stata articolata in modo talmente generico - senza alcuna precisazione in ordine alla frequenza ed al tempo dedicato allo svolgimento di mansioni di OSS – da non poter consentire, neanche all'esito del suo eventuale espletamento, di ritenere dimostrato il prevalente svolgimento di mansioni inferiori a quelle del profilo di inquadramento;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenendo conto, in ogni caso, dell'incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1000 / 2023:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
3 Santa Maria Capua Vetere, 20 dicembre 2025
4
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI SANTA IA CA VETERE SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 1.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile vertente TRA
, rapp. e dif. dagli Avv.ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile;
Parte_1
- ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso dagli Avv.ti Domenico Sorrentino e Antimo D'Alessandro;
- resistenti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 parte ricorrente ha evidenziato di essere dipendente dell' a far data dal 04.06.2001, assegnata Controparte_2
nella U.O.S. di Emodialisi con la qualifica di infermiera professionale, inquadrata nella ctg D –
Fascia 2 del CCNL Sanità e di aver sempre lavorato a scavalco nella U.O.C. di Nefrologia e nella
UOS di Emodialisi;
deduceva che, sin dalla data di assunzione, per carenza degli O.S.S., (esclusi dai turni serali, notturni e feriali) era stata tenuta a svolgere in maniera assolutamente prevalente mansioni alberghiere (proprie degli operatori socio sanitari) e che i preponderanti impegni con mansioni di OSS le avevano impedito, il più delle volte, di svolgere le mansioni attinenti al proprio profilo professionale il che aveva determinato un impoverimento della sua capacità professionale con una conseguente e chiara diminutio lavorativa;
concludeva per la condanna dell' CP_2
resistente alla sua assegnazione esclusiva a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento dei danni da demansionamento patiti che quantificava, in via equitativa, in una somma parti al 50% della retribuzione netta mensile percepita domandando condanna di parte convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 60.990,00 per il
1 quinquennio precedente la diffida del 12 dicembre 2022 che esibiva;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, è necessario verificare il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione (cfr. Cass. Civ. 6714/2003; 11045/2004; 1777/2008; 4301/2013) e che l'assegnazione prevalente a mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento rende legittima anche quella parziale a compiti attinenti ad un profilo inferiore in ragione del dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Cass. Civ. 19419/2020).
Nella fattispecie non è in contestazione il fatto che la ricorrente lavori, in qualità di infermiere professionale sia presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi che presso la U.O.S. di Emodialisi in quanto sebbene le U.O.C siano giuridicamente distinte, esse, per ciò che concerne il profilo lavorativo, sono organizzate in modo unitario;
Parte ricorrente deduce in particolare che nei suddetti reparti vi era carenza di personale OSS - in quanto c'erano soltanto due operatori socio sanitari al mattino e due al pomeriggio (uno per ciascuna struttura) e non c'erano OSS nei turni notturni ed in quelli festivi assumendo di aver svolto, al pari di tutto il personale infermieristico del reparto, mansioni alberghiere in misura prevalente per essersi occupata del riordino dei letti, del trasporto dei pazienti, delle incombenze igieniche sui pazienti, della pulizia della sala parto, della consegna dei prelievi in laboratorio, di prendere lenzuola, coperte, federe e cuscini;
di aiutare le pazienti a mangiare ecc. (cfr. ricorso introduttivo di lite, turni infermieri e turni OSS prod. ricorrente).
Parte convenuta ha precisato a sua volta che presso la UOC di Nefrologia sono attivi n. 10 posti letto in ricovero ordinario, e che presso la UOC di Emodialisi vi sono invece 14 postazioni di
Emodialisi esclusivamente su turno meridiano e antimeridiano;
ha inoltre dedotto che alle UOC erano assegnati su ambedue i turni diurni (almeno) due infermieri ed un Operatore Socio
2 Sanitario;
con riferimento al turno notturno ha evidenziato che era comunque presente un
Operatore Socio Sanitario -assegnato non al reparto ma alla sovraordinata Struttura
Dipartimentale- e che in ogni caso anche gli Operatori in servizio presso altre Unità, laddove chiamati ad attendere ai compiti propri delle funzioni attribuite, erano stati “certamente disponibili a coadiuvare i Collaboratori e i Dirigenti nell'esercizio dell'attività di cura deI Pt_2
pazienti della UOC Nefrologia;
ha inoltre sostenuto che l'attrice aveva svolto, in prevalenza, mansioni attinenti al profilo di inquadramento pur riconoscendo che la stessa, data le peculiarità
e le fragilità dei pazienti del reparto, aveva potuto occasionalmente svolgere anche mansioni del profilo di OSS.
Tanto premesso si osserva che gli elementi probatori complessivamente acquisiti in giudizio non consentono l'accoglimento del ricorso;
seppure i turni di servizio esibiti dalla ricorrente, relativi al periodo oggetto di causa, confermano le deduzioni di cui al ricorso introduttivo di lite inerenti la limitata presenza di OSS nei reparti nei turni diurni e l'assenza di OSS nei turni notturni e festivi, non vi sono altri elementi probatori che consentano di ritenere che, per questa ragione, la ricorrente abbia svolto prevalenti mansioni di OSS in quanto dall'esame dei suddetti documenti non risulta che la parte ricorrente abbia svolto in prevalenza turni notturni (o festivi) né è stata depositata altra documentazione da cui poter ricavare l'avvenuto svolgimento da parte sua di mansioni prevalenti di OSS;
d'altro canto è stato ritenuto del tutto superfluo procedere all'escussione dei testi indicati dall'attrice considerando che la prova testimoniale è stata articolata in modo talmente generico - senza alcuna precisazione in ordine alla frequenza ed al tempo dedicato allo svolgimento di mansioni di OSS – da non poter consentire, neanche all'esito del suo eventuale espletamento, di ritenere dimostrato il prevalente svolgimento di mansioni inferiori a quelle del profilo di inquadramento;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenendo conto, in ogni caso, dell'incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
1000 / 2023:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite fra le parti.
3 Santa Maria Capua Vetere, 20 dicembre 2025
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Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale