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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2821/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2019
tra
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI VINCENZO FABIANA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo, ossia: “Voglia pronunciare la separazione personale dal sig.
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati, ciascuno nel proprio domicilio, portandosi reciprocamente
rispetto;
2) la figlia minore attualmente in affidamento etero familiare ai SS Az Persona_1
USL Toscana Sud Est;
3) il signor verserà nelle mani della signora Controparte_1 Parte_1
ogni giorno 5 del mese a partire dal mese di ottobre 2019 la somma di € 300,00 mensili da
aumentarsi negli anni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2020 a
titolo di contributo al suo mantenimento;
4) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, CNA ed IVA di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/11/2019, ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio civile in data 27/07/2013, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tarquinia (Parte I, atto n. 11,
anno 2013).
Per_ Dall'unione tra i coniugi, è nata la figlia , il 26/02/2016.
La parte ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto che sia posto a carico del resistente un assegno di mantenimento, in proprio favore, pari ad euro
300,00, oltre rivalutazione ISTAT. Per_ Tra le allegazioni dispiegate, la parte ricorrente ha dedotto che la figlia “è
stata collocata in affidamento etero familiare presso l'Istituto Santa Elisabetta di Grosseto
gestito dall'Ordine Ecclesiastico, con diritto di visita per la di una volta a Parte_1
settimana” e che la ricorrente, non avendo un'occupazione lavorativa, “ha diritto
di richiedere un assegno di mantenimento fintanto che non troverà una occupazione” (cfr.
pag. 2, ricorso introduttivo).
Il resistente non s'è costituito in giudizio, nonostante l'effettuazione di regolare notifica nei suoi confronti, dapprima tentata presso l'indirizzo di residenza emergente da aggiornato certificato anagrafico (via Alfieri 11) e successivamente proseguita e perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la sua irreperibilità.
Lo stesso è stato pertanto dichiarato contumace.
In via provvisoria, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento della pari ad euro 300,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT “atteso che la stessa è attualmente priva di occupazione
lavorativa”.
All'udienza del 01/10/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta, in quanto risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente è infatti evidente sintomo di disinteresse e di indifferenza all'esito del giudizio e porta così a ritenere, in uno alle allegazioni della ricorrente, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le domande accessorie.
Preliminarmente, occorre osservare che nessuna statuizione può essere disposta
Per_ in riferimento alla figlia minore, (di anni 9), atteso che, come dimostrato nel
Per_ corso dell'istruttoria, risulta essere “affidata al e CP_2 Controparte_3
collocata presso “la coppia già individuata dal S.S. affidatario, composta dai coniugi
e ai quali collocatari è stata attribuito “sotto la Persona_2 Persona_3
vigilanza del S.S. affidatario, l'esercizio dei poteri concessi alla responsabilità genitoriale
nei rapporti ordinari con le Autorità Sanitarie e l'Istruzione Scolastica riguardanti la
minore”, (provvedimento Tribunale dei Minori, depositato in data 04/10/2023).
Su questa scorta, la ricorrente non ha dispiegato alcuna domanda in favore della figlia, ma ha soltanto richiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno al mantenimento di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Con provvedimento provvisorio ed urgente, depositato in data 17/03/2020, il
Presidente del Tribunale ha posto a carico del un contributo al CP_1
mantenimento della pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT “atteso che la stessa è attualmente priva di occupazione lavorativa”.
Ebbene, deve rilevarsi come, il resistente, pur essendo rimasto contumace nel presente procedimento, ha fatto pervenire – sebbene in maniera irrituale (per il tramite dell'avv. Ferrini, che ha depositato, in data 22.2.2023, procura alle liti rilasciata dallo stesso resistente) – un documento autografo, redatto durante il periodo di detenzione, nel quale, con riferimento al presente giudizio, ha espressamente dichiarato di accettare di "essere ammesso all'interrogatorio formale
come richiesto dalla signora [...] per il bene sia della signora che della piccola Parte_1
e [...] a tal punto chiedo acquisizione memorie del mio avvocato Andrea Persona_1 Ferrini del foro di Grosseto vista la mia scarcerazione prevista il 03/03/2023 e ripresa
dell'attività lavorativa a Grosseto".
In quello stesso documento, ha precisato di essere titolare della ditta individuale denominata "Pluriservice di Daniele Generali", con sede operativa a Grosseto e dichiarato “la piena collaborazione e sostegno anche economico alla signora Parte_1
”.
[...]
Il fatto che il resistente abbia manifestato, successivamente all'ordinanza presidenziale del 17/03/2020, la propria disponibilità a contribuire al mantenimento della moglie, assume rilievo significativo nel presente procedimento e permette di desumere e la correttezza della quantificazione dell'assegno fissato in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, che infatti il resistente non ha messo in discussione.
Tale comportamento, unito alla manifestazione di volontà espressa dal resistente di riprendere il contributo economico, una volta cessato lo stato di detenzione
(dallo stesso previsto per il 3.3.2023 (vds. documento depositato dall'avv. Ferrini
in data 22.2.2023), costituisce un elemento probatorio in ordine al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio ed alla necessità che il marito contribuisca al mantenimento della ricorrente, poiché la stessa risulta priva di adeguati redditi propri, come desumibile dalla documentazione versata in atti.
Su questi presupposti, tenuto conto della capacità economica del resistente, deve confermarsi la previsione di un assegno di mantenimento in favore della a carico di della somma di euro 300,00 mensili, oltre Parte_1 Controparte_1
alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e gli interessi coinvolti, si giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con riferimento matrimonio tra loro contratto il Controparte_1
27/07/2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di TARQUINIA
(Parte I, atto n. 11, anno 2013);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE l'obbligo a carico di di corrispondere mensilmente, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di la somma di euro Parte_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2821/2019
tra
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. DI VINCENZO FABIANA
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 01/10/2024, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo, ossia: “Voglia pronunciare la separazione personale dal sig.
alle seguenti condizioni: Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati, ciascuno nel proprio domicilio, portandosi reciprocamente
rispetto;
2) la figlia minore attualmente in affidamento etero familiare ai SS Az Persona_1
USL Toscana Sud Est;
3) il signor verserà nelle mani della signora Controparte_1 Parte_1
ogni giorno 5 del mese a partire dal mese di ottobre 2019 la somma di € 300,00 mensili da
aumentarsi negli anni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2020 a
titolo di contributo al suo mantenimento;
4) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, CNA ed IVA di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/11/2019, ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale da con cui ha contratto matrimonio civile in data 27/07/2013, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tarquinia (Parte I, atto n. 11,
anno 2013).
Per_ Dall'unione tra i coniugi, è nata la figlia , il 26/02/2016.
La parte ricorrente, oltre alla pronuncia sullo status, ha chiesto che sia posto a carico del resistente un assegno di mantenimento, in proprio favore, pari ad euro
300,00, oltre rivalutazione ISTAT. Per_ Tra le allegazioni dispiegate, la parte ricorrente ha dedotto che la figlia “è
stata collocata in affidamento etero familiare presso l'Istituto Santa Elisabetta di Grosseto
gestito dall'Ordine Ecclesiastico, con diritto di visita per la di una volta a Parte_1
settimana” e che la ricorrente, non avendo un'occupazione lavorativa, “ha diritto
di richiedere un assegno di mantenimento fintanto che non troverà una occupazione” (cfr.
pag. 2, ricorso introduttivo).
Il resistente non s'è costituito in giudizio, nonostante l'effettuazione di regolare notifica nei suoi confronti, dapprima tentata presso l'indirizzo di residenza emergente da aggiornato certificato anagrafico (via Alfieri 11) e successivamente proseguita e perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante la sua irreperibilità.
Lo stesso è stato pertanto dichiarato contumace.
In via provvisoria, il Presidente del Tribunale ha posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento della pari ad euro 300,00 mensili, oltre Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT “atteso che la stessa è attualmente priva di occupazione
lavorativa”.
All'udienza del 01/10/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***********
1) La separazione giudiziale
La domanda di separazione personale dev'essere accolta, in quanto risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la contumacia del resistente è infatti evidente sintomo di disinteresse e di indifferenza all'esito del giudizio e porta così a ritenere, in uno alle allegazioni della ricorrente, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_1
procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le domande accessorie.
Preliminarmente, occorre osservare che nessuna statuizione può essere disposta
Per_ in riferimento alla figlia minore, (di anni 9), atteso che, come dimostrato nel
Per_ corso dell'istruttoria, risulta essere “affidata al e CP_2 Controparte_3
collocata presso “la coppia già individuata dal S.S. affidatario, composta dai coniugi
e ai quali collocatari è stata attribuito “sotto la Persona_2 Persona_3
vigilanza del S.S. affidatario, l'esercizio dei poteri concessi alla responsabilità genitoriale
nei rapporti ordinari con le Autorità Sanitarie e l'Istruzione Scolastica riguardanti la
minore”, (provvedimento Tribunale dei Minori, depositato in data 04/10/2023).
Su questa scorta, la ricorrente non ha dispiegato alcuna domanda in favore della figlia, ma ha soltanto richiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno al mantenimento di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Con provvedimento provvisorio ed urgente, depositato in data 17/03/2020, il
Presidente del Tribunale ha posto a carico del un contributo al CP_1
mantenimento della pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Parte_1
annuale ISTAT “atteso che la stessa è attualmente priva di occupazione lavorativa”.
Ebbene, deve rilevarsi come, il resistente, pur essendo rimasto contumace nel presente procedimento, ha fatto pervenire – sebbene in maniera irrituale (per il tramite dell'avv. Ferrini, che ha depositato, in data 22.2.2023, procura alle liti rilasciata dallo stesso resistente) – un documento autografo, redatto durante il periodo di detenzione, nel quale, con riferimento al presente giudizio, ha espressamente dichiarato di accettare di "essere ammesso all'interrogatorio formale
come richiesto dalla signora [...] per il bene sia della signora che della piccola Parte_1
e [...] a tal punto chiedo acquisizione memorie del mio avvocato Andrea Persona_1 Ferrini del foro di Grosseto vista la mia scarcerazione prevista il 03/03/2023 e ripresa
dell'attività lavorativa a Grosseto".
In quello stesso documento, ha precisato di essere titolare della ditta individuale denominata "Pluriservice di Daniele Generali", con sede operativa a Grosseto e dichiarato “la piena collaborazione e sostegno anche economico alla signora Parte_1
”.
[...]
Il fatto che il resistente abbia manifestato, successivamente all'ordinanza presidenziale del 17/03/2020, la propria disponibilità a contribuire al mantenimento della moglie, assume rilievo significativo nel presente procedimento e permette di desumere e la correttezza della quantificazione dell'assegno fissato in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, che infatti il resistente non ha messo in discussione.
Tale comportamento, unito alla manifestazione di volontà espressa dal resistente di riprendere il contributo economico, una volta cessato lo stato di detenzione
(dallo stesso previsto per il 3.3.2023 (vds. documento depositato dall'avv. Ferrini
in data 22.2.2023), costituisce un elemento probatorio in ordine al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio ed alla necessità che il marito contribuisca al mantenimento della ricorrente, poiché la stessa risulta priva di adeguati redditi propri, come desumibile dalla documentazione versata in atti.
Su questi presupposti, tenuto conto della capacità economica del resistente, deve confermarsi la previsione di un assegno di mantenimento in favore della a carico di della somma di euro 300,00 mensili, oltre Parte_1 Controparte_1
alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
3) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio e gli interessi coinvolti, si giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
con riferimento matrimonio tra loro contratto il Controparte_1
27/07/2013, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di TARQUINIA
(Parte I, atto n. 11, anno 2013);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE l'obbligo a carico di di corrispondere mensilmente, Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di la somma di euro Parte_1
300,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, da rivalutare annualmente in misura pari agli indici ISTAT;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 27/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti