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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7495/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGHENTI Parte_1 C.F._1
OLGA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Albere 18
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
già con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ROSSINI 262, 41121 MODENA, rinunciante al mandato pagina 1 di 9 CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza,
deduzione e produzione disattesa e reietta,
1) In considerazione delle causali tutte di cui alla narrativa degli atti sin qui dimessi,
addebitarsi la separazione in capo alla signora;
Controparte_1
2) Darsi atto che la casa coniugale, costituita da un immobile in locazione sito in Verona, via
Poerio, n. 19 è stato rilasciato da entrambi i coniugi che hanno reperito autonome abitazioni;
3) Preso atto dell'attuale affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali del Comune di
Verona, nulla disporsi in ordine al loro mantenimento, mentre in ordine al diritto di visita lo
stesso verrà regolato sulla base di un calendario fissato dagli operatori del servizio
affidatario;
4) Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è
reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
5) Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente (si tiene conto delle conclusioni formulate in atti):
“Nel merito ed anche in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal Sig. in costanza di Parte_1
matrimonio ha determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza coniugale ed il
deteriorarsi dei rapporti tra i coniugi ed anche dei rapporti tra il ricorrente ed i figli minori;
pagina 2 di 9 - addebitare la presente separazione, in via esclusiva, al Sig. per i motivi tutti Parte_1
suesposti;
- accertare e dichiarare l'attuale stato di disparità economica tra i coniugi;
- a modifica dei provvedimenti Presidenziali del 8 Maggio 2023, porre a carico del ricorrente
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contribuzione al mantenimento personale della Sig.ra
ed a favore della stessa, una somma di € 500,00 (Cinquecento/00) Controparte_1
mensili o la somma mensile maggiore o minore che verrà determinata e ritenuta equa e di
giustizia dall'Ill.mo Signor Giudice adito, somma in ogni caso rivalutabile periodicamente
secondo gli indici ISTAT, e da versarsi a mezzo delle coordinate bancarie e/o postali intestate
alla Sig.ra che verranno comunicate al ricorrente;
Controparte_1
- condannare il Sig. alla restituzione/rimborso, a favore della Sig.ra Parte_1 [...]
, della somma di € 15.000,00 (Quindicimila/00) e/o della somma maggiore o Controparte_1
minore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di rimborso alla moglie, nella misura
del 50%, delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi della casa familiare;
- condannare il Sig. alla restituzione degli effetti personali della Sig.ra Parte_1 CP_1
avverso al rimborso alla stessa del valore di tali effetti oltre alla rifusione, nella misura del
50%, del valore degli anelli d'oro di matrimonio, per il totale complessivo che emergerà in
corso di causa e/o che potrà essere determinato in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante adito.
In ogni caso:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sig.ri e Controparte_1 Pt_1
con addebito esclusivo a carico del Sig. ;
[...] Parte_1
- rigettare totalmente le richieste e le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto
ed in diritto e sfornite di ogni supporto probatorio.
pagina 3 di 9 - condannare il ricorrente all'integrale rifusione, a favore della resistente, delle spese
relative alla presente procedura comprensive degli oneri di legge (IVA e CPA).
In via istruttoria si chiede: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2295/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il 27/11/2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del Controparte_1
giudizio per la decisione sull'addebito e sull'istanza di contributo economico formulata dalla resistente/convenuta.
Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...] il Persona_1
10 febbraio 2010, , nata a [...] il [...]. Il Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto di data 6 maggio 2022, reso nel procedimento n. 773/2018 R.R. (cfr. doc. n. 3 ricorrente), ha disposto la decadenza delle parti dalla responsabilità genitoriale. Di fatto i genitori incontrano i figli solo in contesto protetto.
In sede presidenziale è stata respinta l'istanza di contributo provvisorio in favore della moglie, evidenziando come non fosse in alcun modo documentata l'asserita incapacità
lavorativa e come, comunque, pur a fronte di una separazione di fatto perdurante da oltre un anno, la resistente/convenuta avesse comunque fronteggiato autonomamente alle proprie esigenze di mantenimento.
Si premette sin d'ora che le domande della resistente/convenuta di condanna del ricorrente alla restituzione di somme di denaro e degli effetti personali è in questa sede pagina 4 di 9 inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare, posto che – a prescindere dal fatto che le parti hanno lasciato la casa ove vivevano insieme in affitto – i figli non sono collocati presso i genitori.
1) Addebito.
La resistente ascrive al ricorrente la causa della cessazione della relazione coniugale,
imputandogli condotte violente ed aggressive nei suoi confronti. A sua volta il ricorrente, a fronte dell'istanza della convenuta, nella memoria integrativa ha formulato a sua volta richiesta di addebito a carico della resistente, descrivendone condotte incostanti, di incuria verso i figli e la famiglia in generale ed aggressive, oltre che relazioni extraconiugali con altri uomini, che avrebbero portato al disgregarsi del nucleo familiare e alla revoca della responsabilità genitoriale sui figli.
A supporto della propria domanda di addebito la resistente deposita una querela del
13.09.2022 ed un certificato medico del 9.09.2022. Nel corso del procedimento ha prodotto alcune foto indicate come riferite ai fatti del 9.09.2022, ulteriore certificato del 27.05.2023 e nuova denuncia del 19.06.2023 per fatti occorsi nel corso del procedimento.
L'ultimo episodio, in cui sarebbe stata strattonata e schiaffeggiata dal ricorrente, sarebbe avvenuto davanti alla sede dei servizi sociali in occasione della visita protetta con i figli.
Il ricorrente nega gli addebiti, e, al contrario, ascrive agli accessi umorali della resistente,
manifestatisi sin da quando si erano conosciuti (in Perù nel 2006), oltre che ad un successivo abuso di alcol e di psicofarmaci, la crisi coniugale. Le stesse lesioni/percosse riscontrate nei certificati di pronto soccorso sarebbero state auto inferte dalla resistente.
pagina 5 di 9 Deve darsi atto che il procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente è stato archiviato, come da documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica in sede. Questa
la motivazione a base della richiesta del Pubblico Ministero:
Nemmeno il successivo episodio denunciato – quello di data 26 maggio 2023 – ha trovato riscontro. Diametralmente opposta è la versione datane dal ricorrente, che narra, invece,
dell'alterazione e rabbia della resistente/convenuta per alcuni disguidi nell'organizzazione della visita protetta con i figli e, semmai, di un comportamento aggressivo tenuto nei suoi confronti, tanto da avere a sua svolta sporto querela contro la resistente. Peraltro, al di là della circostanza che i fatti narrati dalla resistente non hanno trovato riscontro, le più recenti condotte descritte (quelle non considerate nel procedimento penale chiusosi con l'archiviazione) si collocano in un periodo in cui il procedimento per separazione era già
pendente e da tempo le parti – che già di fatto non coabitavano dal 2021 – erano autorizzate a vivere separate.
Del resto la documentazione prodotta da parte ricorrente, relativa al procedimento che è
sfociato nella dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti, dà atto della condizione di disagio e difficoltà personali della resistente, in essere già da anni.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va quindi respinta.
Va parimenti respinta la domanda di addebito svolta dal ricorrente nei di lei confronti.
Infatti, dalla complessiva vicenda coniugale e familiare, ricostruibile dal provvedimento del
Tribunale per i minorenni e dalle relazioni dei Servizi in atti, emergono criticità anche in capo al ricorrente nella sua figura paterna (tanto che anche nei suoi confronti vi è stato il pagina 6 di 9 provvedimento dichiarativo della decadenza dalla responsabilità genitoriale). Per altro verso,
pur a fronte di asserite infedeltà della resistente, solo nel 2022 è stata presentata la domanda di separazione. In altri termini, non vi è prova che la tipologia di condotte riportate nelle relazioni e riferite alla resistente costituiscano la causa della disgregazione dell'unione familiare. Tali condotte, peraltro, in gran parte paiono riconducibili a disordini psicologici che lo stesso ricorrente riconosce e di cui era a conoscenza ben prima di contrarre matrimonio.
Significativamente lo stesso ricorrente dà atto di avere avuto subito conoscenza dei disagi psicologici/psichici della resistente, sin da quando la conobbe nel 2006 in Perù (pag. 7
memoria integrativa), inclusa la circostanza che già allora facesse uso di diazepam.
Giova rilevare che l'allontanamento della resistente (di cui il ricorrente non si duole quale motivo di addebito) è avvenuto nel 2021 a distanza di anni dalla pendenza del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni (risalente al 2018), e che il procedimento di separazione è
stato introdotto nel corso del 2022. Lo stesso ricorrente a pag. 12 della memoria integrativa afferma che la definitiva frattura coniugale risale alla fine del 2017.
Non sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'addebito a carico della resistente/convenuta.
2) Domanda di contributo al mantenimento.
La resistente, allegando il proprio stato di difficoltà economica, chiede sia posto a carico del ricorrente un contributo al suo mantenimento, quantificato in euro 500,00 mensili.
La domanda va rigettata.
Va anzitutto evidenziato come non consta che il tenore di vita delle parti durante la convivenza matrimoniale fosse buono.
pagina 7 di 9 Nel corso del procedimento la resistente/convenuta ha depositato una pagina di un certificato di attestazione dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 104/1992, da cui però
non è evincibile la sussistenza o meno di inabilità lavorativa e, se sì, in che percentuale. È
documentata una cartella di pagamento a carico della signora per circa 350,00 euro e la percezione, almeno sino al luglio 2023, del reddito di cittadinanza. Documenta altre spese a mezzo scritti provenienti da terzi, contestati dal ricorrente.
Quanto a quest'ultimo, consta un lieve miglioramento della sua posizione economico-
reddituale, come da ultime buste paga depositate, miglioramento che appare di per sé inidoneo a consentire l'accoglimento della domanda della resistente.
Quest'ultima non ha depositato la documentazone reddituale/economica completa, né –
circostanza che appare comunque significativa – ne consta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non può quindi escludersi che, anche a prescindere da eventuali lavori svolti, la resistente, già percettrice del reddito di cittadinanza, fruisca ora di altri sussidi pubblici. Va
del resto evidenziato – come già in ordinanza presidenziale – che la resistente/convenuta è
stata in grado di provvedere a sé per oltre un anno dall'introduzione del procedimento di separazione, dal che è lecito supporre che svolga attività lavorativa. L'assenza di univoca e completa documentazione medico-sanitaria impedice di considerare l'asserita incapacità
lavorativa.
La domanda della resistente va quindi respinta.
3) Spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate per i 2/3 (in ragione della natura neutra della pronuncia sullo status e del rigetto delle reciproche domande di addebito) e per il restante terzo la resistente/convenuta, in ragione della prevalente soccombenza (in specie quanto alla domanda pagina 8 di 9 di contributo al proprio mantenimento), è tenuta a rifonderle al ricorrente, come indicato in dispositivo secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto della limitata attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Rigetta le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti;
2) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla resistente/convenuta;
3) Dichiara l'inammissibilità delle domande della resistente/convenuta di condannare il ricorrente alla restituzione di somme e di effetti personali;
4) Previa compensazione per 2/3, condanna la resistente/convenuta al pagamento delle spese di lite per la quota residua di 1/3 (al netto della compensazione) a favore del ricorrente, quota che liquida in euro 1.753,66 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7495/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGHENTI Parte_1 C.F._1
OLGA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Via Albere 18
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
già con il patrocinio dell'avv. FERRARI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA ROSSINI 262, 41121 MODENA, rinunciante al mandato pagina 1 di 9 CONVENUTA/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 15/01/2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza,
deduzione e produzione disattesa e reietta,
1) In considerazione delle causali tutte di cui alla narrativa degli atti sin qui dimessi,
addebitarsi la separazione in capo alla signora;
Controparte_1
2) Darsi atto che la casa coniugale, costituita da un immobile in locazione sito in Verona, via
Poerio, n. 19 è stato rilasciato da entrambi i coniugi che hanno reperito autonome abitazioni;
3) Preso atto dell'attuale affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali del Comune di
Verona, nulla disporsi in ordine al loro mantenimento, mentre in ordine al diritto di visita lo
stesso verrà regolato sulla base di un calendario fissato dagli operatori del servizio
affidatario;
4) Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è
reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
5) Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente (si tiene conto delle conclusioni formulate in atti):
“Nel merito ed anche in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dal Sig. in costanza di Parte_1
matrimonio ha determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza coniugale ed il
deteriorarsi dei rapporti tra i coniugi ed anche dei rapporti tra il ricorrente ed i figli minori;
pagina 2 di 9 - addebitare la presente separazione, in via esclusiva, al Sig. per i motivi tutti Parte_1
suesposti;
- accertare e dichiarare l'attuale stato di disparità economica tra i coniugi;
- a modifica dei provvedimenti Presidenziali del 8 Maggio 2023, porre a carico del ricorrente
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contribuzione al mantenimento personale della Sig.ra
ed a favore della stessa, una somma di € 500,00 (Cinquecento/00) Controparte_1
mensili o la somma mensile maggiore o minore che verrà determinata e ritenuta equa e di
giustizia dall'Ill.mo Signor Giudice adito, somma in ogni caso rivalutabile periodicamente
secondo gli indici ISTAT, e da versarsi a mezzo delle coordinate bancarie e/o postali intestate
alla Sig.ra che verranno comunicate al ricorrente;
Controparte_1
- condannare il Sig. alla restituzione/rimborso, a favore della Sig.ra Parte_1 [...]
, della somma di € 15.000,00 (Quindicimila/00) e/o della somma maggiore o Controparte_1
minore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di rimborso alla moglie, nella misura
del 50%, delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi della casa familiare;
- condannare il Sig. alla restituzione degli effetti personali della Sig.ra Parte_1 CP_1
avverso al rimborso alla stessa del valore di tali effetti oltre alla rifusione, nella misura del
50%, del valore degli anelli d'oro di matrimonio, per il totale complessivo che emergerà in
corso di causa e/o che potrà essere determinato in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante adito.
In ogni caso:
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi Sig.ri e Controparte_1 Pt_1
con addebito esclusivo a carico del Sig. ;
[...] Parte_1
- rigettare totalmente le richieste e le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto
ed in diritto e sfornite di ogni supporto probatorio.
pagina 3 di 9 - condannare il ricorrente all'integrale rifusione, a favore della resistente, delle spese
relative alla presente procedura comprensive degli oneri di legge (IVA e CPA).
In via istruttoria si chiede: … omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 2295/2023, pronunciata da questo Tribunale, pubblicata il 27/11/2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e , disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del Controparte_1
giudizio per la decisione sull'addebito e sull'istanza di contributo economico formulata dalla resistente/convenuta.
Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...] il Persona_1
10 febbraio 2010, , nata a [...] il [...]. Il Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto di data 6 maggio 2022, reso nel procedimento n. 773/2018 R.R. (cfr. doc. n. 3 ricorrente), ha disposto la decadenza delle parti dalla responsabilità genitoriale. Di fatto i genitori incontrano i figli solo in contesto protetto.
In sede presidenziale è stata respinta l'istanza di contributo provvisorio in favore della moglie, evidenziando come non fosse in alcun modo documentata l'asserita incapacità
lavorativa e come, comunque, pur a fronte di una separazione di fatto perdurante da oltre un anno, la resistente/convenuta avesse comunque fronteggiato autonomamente alle proprie esigenze di mantenimento.
Si premette sin d'ora che le domande della resistente/convenuta di condanna del ricorrente alla restituzione di somme di denaro e degli effetti personali è in questa sede pagina 4 di 9 inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare, posto che – a prescindere dal fatto che le parti hanno lasciato la casa ove vivevano insieme in affitto – i figli non sono collocati presso i genitori.
1) Addebito.
La resistente ascrive al ricorrente la causa della cessazione della relazione coniugale,
imputandogli condotte violente ed aggressive nei suoi confronti. A sua volta il ricorrente, a fronte dell'istanza della convenuta, nella memoria integrativa ha formulato a sua volta richiesta di addebito a carico della resistente, descrivendone condotte incostanti, di incuria verso i figli e la famiglia in generale ed aggressive, oltre che relazioni extraconiugali con altri uomini, che avrebbero portato al disgregarsi del nucleo familiare e alla revoca della responsabilità genitoriale sui figli.
A supporto della propria domanda di addebito la resistente deposita una querela del
13.09.2022 ed un certificato medico del 9.09.2022. Nel corso del procedimento ha prodotto alcune foto indicate come riferite ai fatti del 9.09.2022, ulteriore certificato del 27.05.2023 e nuova denuncia del 19.06.2023 per fatti occorsi nel corso del procedimento.
L'ultimo episodio, in cui sarebbe stata strattonata e schiaffeggiata dal ricorrente, sarebbe avvenuto davanti alla sede dei servizi sociali in occasione della visita protetta con i figli.
Il ricorrente nega gli addebiti, e, al contrario, ascrive agli accessi umorali della resistente,
manifestatisi sin da quando si erano conosciuti (in Perù nel 2006), oltre che ad un successivo abuso di alcol e di psicofarmaci, la crisi coniugale. Le stesse lesioni/percosse riscontrate nei certificati di pronto soccorso sarebbero state auto inferte dalla resistente.
pagina 5 di 9 Deve darsi atto che il procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente è stato archiviato, come da documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica in sede. Questa
la motivazione a base della richiesta del Pubblico Ministero:
Nemmeno il successivo episodio denunciato – quello di data 26 maggio 2023 – ha trovato riscontro. Diametralmente opposta è la versione datane dal ricorrente, che narra, invece,
dell'alterazione e rabbia della resistente/convenuta per alcuni disguidi nell'organizzazione della visita protetta con i figli e, semmai, di un comportamento aggressivo tenuto nei suoi confronti, tanto da avere a sua svolta sporto querela contro la resistente. Peraltro, al di là della circostanza che i fatti narrati dalla resistente non hanno trovato riscontro, le più recenti condotte descritte (quelle non considerate nel procedimento penale chiusosi con l'archiviazione) si collocano in un periodo in cui il procedimento per separazione era già
pendente e da tempo le parti – che già di fatto non coabitavano dal 2021 – erano autorizzate a vivere separate.
Del resto la documentazione prodotta da parte ricorrente, relativa al procedimento che è
sfociato nella dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti, dà atto della condizione di disagio e difficoltà personali della resistente, in essere già da anni.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va quindi respinta.
Va parimenti respinta la domanda di addebito svolta dal ricorrente nei di lei confronti.
Infatti, dalla complessiva vicenda coniugale e familiare, ricostruibile dal provvedimento del
Tribunale per i minorenni e dalle relazioni dei Servizi in atti, emergono criticità anche in capo al ricorrente nella sua figura paterna (tanto che anche nei suoi confronti vi è stato il pagina 6 di 9 provvedimento dichiarativo della decadenza dalla responsabilità genitoriale). Per altro verso,
pur a fronte di asserite infedeltà della resistente, solo nel 2022 è stata presentata la domanda di separazione. In altri termini, non vi è prova che la tipologia di condotte riportate nelle relazioni e riferite alla resistente costituiscano la causa della disgregazione dell'unione familiare. Tali condotte, peraltro, in gran parte paiono riconducibili a disordini psicologici che lo stesso ricorrente riconosce e di cui era a conoscenza ben prima di contrarre matrimonio.
Significativamente lo stesso ricorrente dà atto di avere avuto subito conoscenza dei disagi psicologici/psichici della resistente, sin da quando la conobbe nel 2006 in Perù (pag. 7
memoria integrativa), inclusa la circostanza che già allora facesse uso di diazepam.
Giova rilevare che l'allontanamento della resistente (di cui il ricorrente non si duole quale motivo di addebito) è avvenuto nel 2021 a distanza di anni dalla pendenza del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni (risalente al 2018), e che il procedimento di separazione è
stato introdotto nel corso del 2022. Lo stesso ricorrente a pag. 12 della memoria integrativa afferma che la definitiva frattura coniugale risale alla fine del 2017.
Non sussistono quindi i presupposti per dichiarare l'addebito a carico della resistente/convenuta.
2) Domanda di contributo al mantenimento.
La resistente, allegando il proprio stato di difficoltà economica, chiede sia posto a carico del ricorrente un contributo al suo mantenimento, quantificato in euro 500,00 mensili.
La domanda va rigettata.
Va anzitutto evidenziato come non consta che il tenore di vita delle parti durante la convivenza matrimoniale fosse buono.
pagina 7 di 9 Nel corso del procedimento la resistente/convenuta ha depositato una pagina di un certificato di attestazione dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 104/1992, da cui però
non è evincibile la sussistenza o meno di inabilità lavorativa e, se sì, in che percentuale. È
documentata una cartella di pagamento a carico della signora per circa 350,00 euro e la percezione, almeno sino al luglio 2023, del reddito di cittadinanza. Documenta altre spese a mezzo scritti provenienti da terzi, contestati dal ricorrente.
Quanto a quest'ultimo, consta un lieve miglioramento della sua posizione economico-
reddituale, come da ultime buste paga depositate, miglioramento che appare di per sé inidoneo a consentire l'accoglimento della domanda della resistente.
Quest'ultima non ha depositato la documentazone reddituale/economica completa, né –
circostanza che appare comunque significativa – ne consta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non può quindi escludersi che, anche a prescindere da eventuali lavori svolti, la resistente, già percettrice del reddito di cittadinanza, fruisca ora di altri sussidi pubblici. Va
del resto evidenziato – come già in ordinanza presidenziale – che la resistente/convenuta è
stata in grado di provvedere a sé per oltre un anno dall'introduzione del procedimento di separazione, dal che è lecito supporre che svolga attività lavorativa. L'assenza di univoca e completa documentazione medico-sanitaria impedice di considerare l'asserita incapacità
lavorativa.
La domanda della resistente va quindi respinta.
3) Spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate per i 2/3 (in ragione della natura neutra della pronuncia sullo status e del rigetto delle reciproche domande di addebito) e per il restante terzo la resistente/convenuta, in ragione della prevalente soccombenza (in specie quanto alla domanda pagina 8 di 9 di contributo al proprio mantenimento), è tenuta a rifonderle al ricorrente, come indicato in dispositivo secondo i parametri vigenti (valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto della limitata attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Rigetta le domande di addebito formulate reciprocamente dalle parti;
2) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento per sé formulata dalla resistente/convenuta;
3) Dichiara l'inammissibilità delle domande della resistente/convenuta di condannare il ricorrente alla restituzione di somme e di effetti personali;
4) Previa compensazione per 2/3, condanna la resistente/convenuta al pagamento delle spese di lite per la quota residua di 1/3 (al netto della compensazione) a favore del ricorrente, quota che liquida in euro 1.753,66 per competenze professionali, oltre il
15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est.
Claudia Dal Martello
Il Presidente
Massimo Vaccari
pagina 9 di 9