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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Udienza a trattazione scritta del 22 ottobre 2025
II GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:44, ha emesso la seguente sentenza
REPV BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
RI Di RC e dall'avv. Pio Ludovici, entrambi del foro di L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore E
,Controparte_1 in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Maria Corbò
del foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti parte convenuta CP 1 : di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del suo legale Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
rappresentante, conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in cui era rimasto coinvolto il mezzo di cui era proprietaria in data 18.01.2020.
In particolare, esponeva di essere proprietario del veicolo modello FIAT Fiorino trg. ES218KZ82TH, nell'occasione condotta da Parte 2 il quale mentre transitava lungo la S.S. 17, in località
NO (AQ), veniva colpito da un cervo di grosse dimensioni, riportando i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la CP 1 può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la CP 1,
quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la giurisprudenza in parte qua,
configura la responsabilità della CP 1 anche in presenza di una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
,Al riguardo la Controparte_1 non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la
CP 1, quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2052 c.c..
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP 1, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti.- La CP 1 può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020). Spetta alla CP 1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn.
25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022).
Di conseguenza è la CP 1 a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che, in data 18.01.2020, Parte 2 alla guida del veicolo di cui è proprietaria la società
attrice, ha impattato contro un cervo che, sbalzando sulla SS 17, In località NO, aveva impegnato la corsia di marcia in cui egli transitava e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo.
In particolare, la relazione di servizio redatta dai militi della Stazione Carabinieri di NO, intervenuti in occasione dell'incidente, descrive la dinamica dei fatti come appena narrata;
dunque, dal verbale di sopralluogo emerge che il veicolo ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore in conseguenza dell'impatto con l'ungulato che si trovava lungo la strada.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico del conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico dello stesso, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultimo.
Gli altri testimoni, trasportati all'interno del mezzo, hanno confermato la circostanza ed hanno precisato che in conseguenza dell'urto gli attrezzi presenti all'interno del furgone erano stati trasportati all'interno di un altro mezzo da lavoro. Il testimone Testimone 1 ha riferito di avere visionato il mezzo di proprietà della società attrice e di avere redatto il preventivo, ma di non averlo riparato.
Pertanto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre transitava lungo la S.S. 17, all'altezza del KM 54+800, impattava contro un cervo che si trovava sulla carreggiata. La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da animali selvatici.
Anzi la produzione versata in atti dall'attore dimostra che la zona teatro del sinistro era interessata dal fenomeno, tanto che erano stati segnalati diversi incidenti stradali a causa della presenza degli ungulati ed erano state sensibilizzate le Autorità preposte anche attraverso la pubblicazione sui locali quotidiani.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità
in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che "more probably that not" l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cervo di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili,
ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni
(art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che la società istante ha subito un danno patrimoniale, pari al valore commerciale del mezzo al tempo dell'incidente, ovvero pari ad euro 5. 819,4 inclusa IVA.
Infatti, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU perito infortunistico Persona 1 ha accertato la compatibilità del sinistro rispetto ai danni riportati dal mezzo, nonché la esistenza dei danni sul mezzo, per cui ha ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo ed ha indicato l'importo di euro 4.000,00, per al valore del bene al momento del sinistro, accertando il costo di immatricolazione di un nuovo veicolo pari ad euro 450,00 ed il costo di rottamazione del veicolo pari ad euro 200,00, stimando il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore nella misura di euro 5.819,4, IVA inclusa. Invece, non è emerso che l'attore non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un veicolo sostitutivo.
Infatti, anche i testimoni escussi hanno riferito che gli attrezzi presenti all'interno del furgoncino erano stati trasportati all'interno di un altro mezzo da lavoro, per cui non risulta risarcibile il danno da fermo tecnico. (ex multis Cass. Civ. n. 27839/2022; Cass. Civ. n. 6448/2023).
Per quanto concerne le spese relative alla garanzia assicurativa del mezzo, si osserva che esse non sono risarcibili,
in quanto la parte attrice avrebbe potuto richiedere la sospensione della polizza e, quindi, trattasi di danni evitabili con l'uso della ordinaria diligenza ed ascrivibili alla parte attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c..
In relazione, invece, al costo del bollo auto, si osserva che trattandosi di una tassa di possesso e non di circolazione, il pagamento è dovuto anche a prescindere dalla circolazione del mezzo, per cui non risulta risarcibile la porzione di bollo non goduta a causa dell'incidente.
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 5.819,4, comprensiva di IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente
Parte_1 ei giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da confronti di Controparte 1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere alla parte attrice, la somma complessiva di euro 5.819,4, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. Pone a carico della Controparte 1 il costo della CTU.
a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida3. Condanna la Controparte_1
in euro 2.800,00, oltre il costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
L'Aquila 22 ottobre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
II GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta in atti, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:44, ha emesso la seguente sentenza
REPV BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
RI Di RC e dall'avv. Pio Ludovici, entrambi del foro di L'Aquila, giusta procura estesa in calce all'atto di citazione.
Attore E
,Controparte_1 in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Maria Corbò
del foro di Roma, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti parte convenuta CP 1 : di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del suo legale Parte 1Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
rappresentante, conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti ad un sinistro in cui era rimasto coinvolto il mezzo di cui era proprietaria in data 18.01.2020.
In particolare, esponeva di essere proprietario del veicolo modello FIAT Fiorino trg. ES218KZ82TH, nell'occasione condotta da Parte 2 il quale mentre transitava lungo la S.S. 17, in località
NO (AQ), veniva colpito da un cervo di grosse dimensioni, riportando i danni patrimoniali di cui in questa sede agisce al fine di ottenere il relativo risarcimento.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio l'ente pubblico convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, osserva il giudicante che l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
In diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, contenente norme per la protezione della fauna selvatica dispone che si tratta di patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose, e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la CP 1 può essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. e da ultimo anche ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Infatti, la legge n. 157/92 ha attribuito alle Regioni a Statuto Ordinario, il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;
pertanto, in difetto di una legge di delega delle competenze alle Province, l'unico ente istituzionalmente competente è la CP 1,
quando il soggetto agisce ai sensi delle citate norme, anche se, la giurisprudenza in parte qua,
configura la responsabilità della CP 1 anche in presenza di una legge delega, laddove non siano attribuiti specifici ed autonomi poteri decisionali all'autorità delegata.
,Al riguardo la Controparte_1 non ha con una specifica delega attribuito alle Province i poteri di gestione anche con riferimento ai sinistri causati dalla fauna selvatica, in quanto la delega regionale è sul punto generica, non affatto specifica, in guisa che questo giudice ritiene, comunque, responsabile la
CP 1, quando colui che agisce invoca l'art. 2043 c.c., ovvero l'art. 2052 c.c..
Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, la Corte di Cassazione Civile, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 27931, ha affermato che "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP 1, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti.- La CP 1 può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprio o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni in seguito alla collisione di un'auto con un gruppo di cinghiali).
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020). Spetta alla CP 1 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085, 19101, 25466 del 2020; Cass. nn.
25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022).
Di conseguenza è la CP 1 a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c. l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali selvatici, posto che se ne serve nel senso dianzi precisato, salvo che provi il caso fortuito.
Orbene, scendendo all'esame del merito della presente controversia, l'evidenza probatoria ha dimostrato che, in data 18.01.2020, Parte 2 alla guida del veicolo di cui è proprietaria la società
attrice, ha impattato contro un cervo che, sbalzando sulla SS 17, In località NO, aveva impegnato la corsia di marcia in cui egli transitava e, conseguentemente, il veicolo dal medesimo condotto è stato danneggiato nella parte anteriore destra ed all'interno dell'abitacolo.
In particolare, la relazione di servizio redatta dai militi della Stazione Carabinieri di NO, intervenuti in occasione dell'incidente, descrive la dinamica dei fatti come appena narrata;
dunque, dal verbale di sopralluogo emerge che il veicolo ha riportato i danni in corrispondenza della parte anteriore in conseguenza dell'impatto con l'ungulato che si trovava lungo la strada.
Non sono state elevate contravvenzioni a carico del conducente del mezzo, né il costituto processuale ha dimostrato l'esistenza di elementi a carico dello stesso, per cui può escludersi che il sinistro si sia verificato anche a causa della condotta colposa di quest'ultimo.
Gli altri testimoni, trasportati all'interno del mezzo, hanno confermato la circostanza ed hanno precisato che in conseguenza dell'urto gli attrezzi presenti all'interno del furgone erano stati trasportati all'interno di un altro mezzo da lavoro. Il testimone Testimone 1 ha riferito di avere visionato il mezzo di proprietà della società attrice e di avere redatto il preventivo, ma di non averlo riparato.
Pertanto, l'attore ha dimostrato il nesso di causalità tra l'animale e l'eventus damni, ovvero che mentre transitava lungo la S.S. 17, all'altezza del KM 54+800, impattava contro un cervo che si trovava sulla carreggiata. La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da animali selvatici.
Anzi la produzione versata in atti dall'attore dimostra che la zona teatro del sinistro era interessata dal fenomeno, tanto che erano stati segnalati diversi incidenti stradali a causa della presenza degli ungulati ed erano state sensibilizzate le Autorità preposte anche attraverso la pubblicazione sui locali quotidiani.
Del pari non è emerso che l'attore viaggiasse ad una velocità eccessiva, né altri profili di responsabilità
in capo al medesimo.
Pertanto, all'esito dell'evidenza probatoria è emerso che "more probably that not" l'eventus damni si è verificato a causa dell'impatto del mezzo con il cervo di proprietà dell'ente convenuto, in guisa che deve essere dichiarata la responsabilità di quest'ultimo per la causazione dell'evento lesivo, posto che esso, in qualità di proprietario e custode dell'animale, non ha dimostrato che il sinistro si è verificato a causa di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, ovvero a causa del comportamento del danneggiato o del fatto colposo di un terzo ovvero di un'altra circostanza idonea ed interrompere il nesso di causalità.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue.
Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili,
ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni
(art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ).
Orbene, il costituto processuale ha dimostrato che la società istante ha subito un danno patrimoniale, pari al valore commerciale del mezzo al tempo dell'incidente, ovvero pari ad euro 5. 819,4 inclusa IVA.
Infatti, nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio, in cui il CTU perito infortunistico Persona 1 ha accertato la compatibilità del sinistro rispetto ai danni riportati dal mezzo, nonché la esistenza dei danni sul mezzo, per cui ha ritenuto antieconomica la riparazione del mezzo ed ha indicato l'importo di euro 4.000,00, per al valore del bene al momento del sinistro, accertando il costo di immatricolazione di un nuovo veicolo pari ad euro 450,00 ed il costo di rottamazione del veicolo pari ad euro 200,00, stimando il danno patrimoniale complessivamente subito dall'attore nella misura di euro 5.819,4, IVA inclusa. Invece, non è emerso che l'attore non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un veicolo sostitutivo.
Infatti, anche i testimoni escussi hanno riferito che gli attrezzi presenti all'interno del furgoncino erano stati trasportati all'interno di un altro mezzo da lavoro, per cui non risulta risarcibile il danno da fermo tecnico. (ex multis Cass. Civ. n. 27839/2022; Cass. Civ. n. 6448/2023).
Per quanto concerne le spese relative alla garanzia assicurativa del mezzo, si osserva che esse non sono risarcibili,
in quanto la parte attrice avrebbe potuto richiedere la sospensione della polizza e, quindi, trattasi di danni evitabili con l'uso della ordinaria diligenza ed ascrivibili alla parte attrice ai sensi dell'art. 1227 co. 2 c.c..
In relazione, invece, al costo del bollo auto, si osserva che trattandosi di una tassa di possesso e non di circolazione, il pagamento è dovuto anche a prescindere dalla circolazione del mezzo, per cui non risulta risarcibile la porzione di bollo non goduta a causa dell'incidente.
Pertanto, l'ente convenuto deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla parte attrice nella misura complessiva di euro 5.819,4, comprensiva di IVA, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese del giudizio ed il costo della CTU devono seguire la soccombenza dell'ente convenuto e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente
Parte_1 ei giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da confronti di Controparte 1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere alla parte attrice, la somma complessiva di euro 5.819,4, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. Pone a carico della Controparte 1 il costo della CTU.
a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida3. Condanna la Controparte_1
in euro 2.800,00, oltre il costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
L'Aquila 22 ottobre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli