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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 294. Rinvio alle norme speciali 1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
Note all' art. 294:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.".
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
Note all' art. 294:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.".
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Giurisprudenza • 29
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