Articolo 294 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 293Articolo 280
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31 dicembre 2019
Art. 294. Rinvio alle norme speciali 1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
Note all' art. 294:

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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