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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 29/04/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1775/2024 r.g., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Grella Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. V. Canzano CP_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2021 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, parte ricorrente esponeva:
- di essere stato assunto in qualità di autotrasportatore senza regolare contratto dalla società resistente in data 02.01.2020;
- di aver sottoscritto un contratto con la società resistente in data 08.02.2020;
- di aver cessato il proprio rapporto di lavoro in data 26.08.2020;
- di aver lavorato per l'intero interludio lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 06.00 alle 19.30 circa, in qualità di autotrasportatore con viaggi e consegne anche fuori regione;
- di non aver ricevuto la corresponsione del dovuto TFR, della mensilità di gennaio 2020, delle ferie godute nel mese di agosto 2020, dei giorni di lavoro ricadenti nelle giornate di sabato, dei giorni festivi, delle ferie mature e non godute e della quattordicesima mensilità;
1 - di non aver ricevuto dalla resistente tutte le buste paga e il Cud. CP_2
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo di condannare la società resistente al pagamento in favore del lavoratore sig. delle differenze retributive dal mese di gennaio 2020 al CP_1
mese di agosto 2020, dello stipendio del mese di gennaio 2020, del TFR, delle ferie di agosto 2020, dei giorni lavorati nelle giornate di sabato, delle ore effettivamente lavorate, delle ferie maturate e non godute, dei giorni festivi, della quattordicesima mensilità, dei contributi previdenziali non versati riferiti alle ore di lavoro effettivamente lavorate oltre a quelle da contratto, oltre agli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo per l'importo di
€ 12.800,00, salvo miglior valutazione in sede di CTU.
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando tutto quanto dedotto ex adverso e Parte_1
richiedendo la totale reiezione del ricorso in quanto stimato infondato sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In particolare, la società resistente ha eccepito la nullità del ricorso proposto ex adverso, stante l'inosservanza dei dettami contenutistici ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4., nonché l'inintelligibilità delle domande del ricorrente, tale da precludere alla resistente di approntare le opportune difese.
La società resistente chiedeva altresì il pagamento dei verbali per le infrazioni del Codice della Strada
(circostanziate al punto 5 della memoria di costituzione della stessa) poste in essere dal ricorrente, per un ammontare complessivo di € 506,10.
Sulla base della documentazione in atti il Tribunale con sentenza n. 1373 del 29.05.2024 così decideva: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 3.298,55, di cui € 947,89 a titolo di TFR, oltre interessi
e rivalutazione, dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna parte resistente al pagamento di
1/3 delle spese di lite, che vengono liquidate in € 875,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge, con attribuzione, compensando per la restante parte.
Avverso tale statuizione ha proposto tempestivo gravame la con ricorso depositato il Pt_1
28.06.2024 lamentando, in primis, la omessa pronunzia sulla preliminare eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio;
lamentando, nel merito, sia un vizio di ultrapetizione della sentenza per avere riconosciuto il pagamento dell'ultima mensilità di agosto 2020 non oggetto di domanda sia la erroneità della stessa per non avere considerato gli incontestati pagamenti effettuati in favore dell' sostanzialmente coincidenti con gli importi dovuti secondo le risultanze delle CP_1
buste paga in atti. Ha reiterato, infine, la eccezione di compensazione con gli importi in ipotesi ritenuti dovuti in favore dell' . CP_1
Ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di nullità del ricorso ex art. 414 CPC;
nonché per il rigetto del ricorso con accoglimento della eccezione di compensazione;
con vittoria di spese di lite.
L , costituitosi in giudizio, ha resistito genericamente al gravame chiedendone il rigetto. CP_1
2 All'odierna udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
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Ritiene la Corte di dover accogliere la preliminare eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio.
La motivazione della sentenza oggi impugnata esordisce considerando, giustamente, che non risulta effettuata in ricorso di primo grado né una specifica allegazione relativa ai motivi per i quali l'attività prestata dal ricorrente sia qualificabile come lavoro straordinario sulla base della disciplina contrattuale applicabile nè una specifica quantificazione delle ore di lavoro straordinario asseritamente non compensate svolte nell'intero periodo dedotto.
Va inoltre evidenziato, al riguardo, che, sebbene il ricorso contenga la quantificazione dell'importo complessivo richiesto, alla domanda non è stato allegato alcun prospetto contabile, al fine di esplicitare e comprendere come si sia pervenuti a calcolare detto importo;
né è stato in alcun modo indicato quale sia stata la contrattazione collettiva di riferimento utilizzata;
né, conseguentemente, quale possa essere la declaratoria contrattuale cui ricondurre, in astratto, le mansioni in questione.
Ne consegue che, in assenza di specifiche allegazioni in fatto, non solo non è ammissibile la prova testimoniale richiesta, ma appare evidente che il ricorso di primo grado fosse completamente privo dei requisiti previsti di cui all'art, 414 c.p.c. co. 3 e 4, fosse affetto da nullità insanabile.
Invero il ricorrente, da quanto è ricavabile dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, pare chiedere, nelle conclusioni, la condanna della resistente per le seguenti voci retributive: differenze retributive dal mese di gennaio 2020 al mese di agosto 2020, del mancato pagamento dello stipendio del mese di gennaio 2020, del mancato pagamento del TFR, del mancato pagamento delle ferie di agosto 2020, dei giorni lavorati nelle giornate di sabato, della mancata retribuzione delle ore effettivamente lavorate, delle ferie maturate e non godute, del mancato pagamento dei giorni festivi e superfestivi e del mancato pagamento della quattordicesima mensilità, dei contributi previdenziali non versati riferiti alle ore di lavoro effettivamente lavorate oltre a quelle da contratto.
Tali voci di cui si chiede la condanna al pagamento, però, sono differenti da quelle indicate, nel corpo del ricorso da controparte laddove il ricorrente scrive: “La causa petendi del presente giudizio è
l'inadempimento del versamento di differenze retributive, del mancato pagamento delle ore come notturne relativo a tutto il periodo di lavoro intercorso e del mancato pagamento della differenza di
TFR maturato sulle ore effettivamente lavorate, oltre alle sopra citate differenze retributive non pagate e dovute dalla resistente nei confronti del lavoratore sig. ”. CP_2 CP_1
Da quanto innanzi considerato, risulta del tutto incomprensibile quali siano le voci retributive di cui il ricorrente in primo grado chieda il pagamento e la loro specifica quantificazione, vista anche la
3 totale mancanza di indicazione circa il livello di inquadramento richiesto e le concrete mansioni che si ritenga abbia svolto durante il rapporto di lavoro.
Inoltre, vi è da precisare che questa enorme difficoltà nel comprendere le reali richieste del ricorrente
è ancora più amplificata dalla totale assenza di conteggi analitici che non risultano allegati e dalla mancata indicazione ed allegazione del CCNL ritenuto applicabile.
L'assenza totale dei conteggi e del CCNL ritenuto applicabile rendono impossibile comprendere la quantificazione eseguita dal ricorrente delle somme richieste, pari a complessive Euro 12.800,00 ma senza alcuna indicazione circa l'imputazione delle somme ad ogni singola voce richiesta e, per di più, mediante una narrazione del fatto oltremodo generica che non fornisce l'opportunità di una replica specifica, data la totale ed evidente inadeguatezza argomentativa, in sede di fatto, del sig. . CP_1
Di tale genericità risente, del resto, la stessa statuizione di condanna del giudice di prime cure che nulla specifica, a parte l'esigua somma per il TFR, le causali poste a fondamento della stessa, insufficiente a tal fine essendo il generico richiamo all'ultima busta paga versata in atti, tra l'altro, dalla stessa resistente a comprova della sostanziale coincidenza degli importi bonificati all' CP_1
con le risultanze delle buste paga emesse in costanza di rapporto.
Per le ragioni sopra svolte va accolto il motivo principale di appello e il ricorso introduttivo va dichiarato nullo per la assoluta genericità sia della causa petendi che del petitum, assorbita ogni altra questione presupponente un accertamento nel merito sulla domanda.
Considerata la natura processuale della presente decisione conseguente ad un'omessa pronunzia da parte del giudice di prime cure stimasi giusta una compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità del ricorso di primo grado presentato da;
CP_1
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Dott. Gennaro Iacone
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