Ordinanza collegiale 19 luglio 2025
Sentenza breve 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 30/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE IU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2025, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ramadan Tahiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento previa sospensiva
del provvedimento emesso dall'Ufficio Polizia di Frontiera di Trieste del 01.04.2025 e notificato al ricorrente in pari data con il quale è stato dichiarato il respingimento alla frontiera, nonché di ogni atto e provvedimento connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 30.5.2025 e depositato il 14.6.2025, si contesta la legittimità del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dalla Polizia di Stato – Settore Polizia di Frontiera di Trieste in data 1.4.2025 nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in quanto considerato socialmente pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza interna a norma dell’art. 4 comma 3 D.Lgs. 286/1998 per aver riportato una condanna definitiva emessa dalla Corte d’Appello di Lecce per aver costituito e promosso un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e detenzione e porto di armi.
2. Affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti con carenza di istruttoria – violazione e travisamento degli artt. 13 e 13 c 14 DLgs n. 286/1998”, deducendo in sintesi che l’Amministrazione intimata non avrebbe verificato in concreto né la pericolosità sociale del ricorrente, né il possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno.
“2. Violazione di legge e, particolare, dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 (insufficienza della motivazione) ”, lamentando la mancanza di un adeguato supporto motivazionale posto a base del gravato respingimento.
3. Con ordinanza collegiale n. 280 del 19.7.2025, rilevato che dal deposito in formato digitale della ricevuta di consegna della pec, il ricorso risulta notificato all’Amministrazione intimata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NE anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, nel cui distretto ha sede il Tribunale adito, così come prescritto dall’art. 11 R.D. 30.10.1933 n. 1611, è stato assegnato al ricorrente il termine perentorio di giorni 20 decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, per la rinnovazione della notifica e di ulteriori 10 giorni per il deposito nel fascicolo di causa della relativa prova, a pena di inammissibilità del gravame.
4. Il ricorrente ha ottemperato a quanto prescritto, depositando in data 19.7.2025 la prova dell’avvenuta notifica all’Amministrazione intimata, nel rispetto delle indicazioni di cui al precitato provvedimento.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza il 6.9.2025, producendo memoria difensiva in cui ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa, concludendo per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensiva.
6. All’udienza camerale del 10.9.2025 la causa, previo avviso alle parti della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
7. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, vista la loro stretta connessione.
8. Essi non sono fondati.
9. Risulta dalla documentazione agli atti del presente giudizio che il ricorrente in data 1.4.2025 alle ore 17:30 si presentava a bordo di autovettura al valico di Pesek di Grozzana, ubicato nel Comune di San Dorligo della Valle (TS), per poter fare ingresso nel territorio dello Stato.
Il medesimo, anche mediante compilazione della apposita scheda identificativa, dichiarava agli operatori di Polizia di essere diretto a Milano, segnatamente allo stadio “San Siro”, per assistere alla partita Milan - Inter.
10. All’esito dei controlli attraverso il sistema informatico di indagine delle Forze di Polizia, che trovavano conferma anche dall’estratto del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, emergeva a carico del ricorrente la predetta condanna definitiva e risultava che lo stesso era già stato respinto alla frontiera marittima di Bari il 29.1.2025.
11. Il Regolamento UE del 9.3.2016 n. 399 (richiamato all’art. 4 comma 1 del Dlgs 286/1998) nell’art 6 rubricato “Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi” al comma 1 lett e) richiede allo straniero di “non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi”.
12. Il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente consegue alla sentenza di condanna per i predetti reati, rientranti tra quelli c.d. automaticamente ostativi all’ingresso dello straniero a norma dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 (« non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti …»), rispetto ai quali la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che non è richiesta una valutazione discrezionale in concreto (Cons. Stato, Sez. III, 13.4.2021 n. 3024; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 26.8.2019, n. 777), essendo la pericolosità sociale in tali casi presunta dal legislatore, in considerazione del grave disvalore attribuito a tali reati e dell’allarme sociale che essi determinano nella collettività (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Stralcio, 8.1.2024, n. 271).
13. Del tutto legittimamente è stato di conseguenza disposto il respingimento del ricorrente, in attuazione dell’art. 10 del predetto TU Immigrazione, secondo cui “ La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato”.
14. A tal fine è stato adottato per l’emanazione del provvedimento oggetto di gravame, il modello uniforme previsto dal vigente Codice delle Frontiere Schengen.
In base allo stesso, agli operatori di polizia è sufficiente barrare la casella corrispondente alla motivazione prevista (nel caso di specie la lettera I), alla quale è seguita anche l’applicazione della medesima operazione alla casella relativa alla normativa di riferimento, ovvero il già citato art. 4 comma 3 del TU Immigrazione rapportato alla condanna come sopra descritta.
15. In conclusione, non sono ravvisabili i lamentati vizi di motivazione o carenza istruttoria, essendo il provvedimento basato su elementi di fatto incontestati e coerenti con il dettato normativo. La posizione giuridica soggettiva del ricorrente non può prevalere sull’interesse generale alla tutela dell’ordine pubblico, vista la pericolosità sociale dello stesso.
16. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI NE IU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell’Interno, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.