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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 814/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA B. CROCE, 6, 54100, MASSA
(MS) - rappresentata e difesa dall'Avv. CELI FRANCESCO
appellante nei confronti di
COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_1
1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA RINCHIOSA N. 45, CARRARA
(MS) rappresentato e difeso dall'Avv. TRAMONTI PAOLO
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, Pt_1
riformare integralmente la sentenza n. 391/2023 del 19.06.2023, emessa dal Tribunale di Massa, e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione avversaria, previamente dichiarate che le stesse sono tutte infondate in fatto come in diritto, oltre che non provate, previa preliminare dichiarazione che nel caso che ci occupa è applicabile in favore dell'all'appellante la previsione di cui all'art. 2476, comma 1°, secondo periodo, del codice civile:
1. accertare e dichiarare che la non ha Parte_1
arrecato danno alcuno alla Curatela del fall.to in persona del Controparte_1
Curatore, per tutti i motivi indicati in premesse del presente atto di appello, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo concesso dal
Tribunale di ogni conseguente provvedimento a tutela dei diritti dell'appellante, ivi compresi quelli inerenti all'ordine all'Agenzia delle Entrate – Territorio (conservatoria dei registri immobiliari) di Massa Carrara, di procedere alla cancellazione del suddetto gravame;
2. In estremo subordine, nella dannata e denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse comunque sussistente la responsabilità della rimodulare la condanna Pt_1
e ridurre il quantum della somma dovuta, ammontante alla minor somma di €
261.595,98, eventualmente, in quella, sempre inferiore a quella di cui alla sentenza di primo grado, che sarà ritenuta equa e di giustizia e/o conforme alla esatta ricostruzione di natura contabile finanziaria (con rinnovo della CTU o, quantomeno, richiesta chiarimenti al Consulente d'Ufficio);
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
4. In estrema ipotesi, integrale compensazione degli stessi”;
2 Per l'appellato “VOGLIA l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, per i motivi tutti dedotti, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, fatta salva ogni ulteriore statuizione, IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE le istanze istruttorie proposte in appello per i motivi di cui in narrativa, in quanto infondata in fatto e in diritto. NEL MERITO RIGETTARE in quanto temerari, inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti e, per l'effetto, CONFERMARE la sentenza n. 391/2023 del 19/06/2023, emessa dal Tribunale di Massa Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Domenico
Provenzano, nella causa n. 1877/2019 R.G., pubblicata in data 16/06/2023 e notificata in data 14/07/2023, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In ogni caso RESPINGERE, con la miglior formula, i motivi di appello svolti dall'appellante contro per i motivi esposti in atti. Controparte_1
CONDANNARE parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, da porsi provvisoriamente a carico dello Stato essendo parte attrice ammessa al Gratuito
Patrocinio giusta attestazione di mancanza di fondi del Giudice delegato in atti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “La curatela del fallimento citava in Controparte_1
giudizio , ai sensi degli artt. 146 L.F., 2392, 2394 bis c.c. nonché ex Parte_1
art. 2476, 2446, 2447, 2484 e ss. c.c., al fine di sentir confermare il precedente provvedimento di sequestro conservativo, emesso ex art.1171 c.c. a definizione del procedimento cautelare ante causam n. 1160/2018 R.G. di questo stesso Tribunale
(sequestro eseguito sull'unico immobile di proprietà della convenuta, sito in Massa, presso il quale ella risultava residente) e per sentire condannare quest'ultima, in veste di amministratrice di dal 10.04.2008 al 25.11.2013, al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dalla predetta società in conseguenza di asserite condotte di “mala gestio”, della quale la si sarebbe resa responsabile. Pt_1
Deduceva la curatela:
3 che (in bonis) operava nel settore della manutenzione di giardini, della Controparte_1
ristrutturazione e di lavori di edilizia, e che, con sentenza n. 14 del 10.04.2014, lo stesso
Tribunale di Massa ne aveva dichiarato il fallimento, nominando il suo curatore;
che quest'ultimo aveva incontrato notevoli difficoltà nella raccolta delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'ufficio, a causa della mancata e/o parziale tenuta dei libri e delle scritture contabili della società, essendo stata la contabilità di fatto tenuta parzialmente solo fino al 30.09.2011, mentre per la successiva frazione dell'esercizio
2011 e per gli esercizi 2012, 2013 e frazione dell'esercizio 2014 (fino al 10/04/2014, giorno della sentenza dichiarativa del fallimento) risultava la totale mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili, che aveva impedito di appurare l'esistenza di eventuali decisioni dei soci (o altra documentazione), inerenti alle modalità di concessione dei ripetuti finanziamenti dei soci stessi e delle successive restituzioni;
che dalla disamina della scarna documentazione rinvenuta, il curatore aveva potuto individuare operazioni che, pur con i limiti dettati dal mancato esame sistematico delle scritture contabili (per la loro assenza o incompletezza), parevano estranee all'attività aziendale, avendo, in particolare, i crediti ammessi allo stato passivo assunto la seguente configurazione: in via privilegiata € 1.294.524,60, in via chirografaria €
132.716,43, così per un totale di € 1.427.241,00;
che la negligente amministrazione posta in essere dalla aveva cagionato un Pt_1
danno patrimoniale alla società fallita, in palese violazione dell'art. 2467 c.c..
che il procedimento cautelare ex artt. 1171 c.c. e 671 c.p.c. ante causam era stato radicato per il fondato timore di perdere la garanzia del credito risarcitorio nei confronti della predetta amministratrice, essendo stata la relativa domanda accolta fino a concorrenza di € 260.000,00 (somma comprensiva di sorte capitale, rivalutazione monetaria, interessi e spese) ed era stato eseguito sull'unico immobile che dalle visure catastali e dalle ispezioni ipotecarie risultava appartenente alla ed utilmente Pt_1
aggredibile, sito in Massa, Via San Giovanni Battista De La Salle, identificato al
N.C.E.U. al Foglio 80, particella 169, sub. 17, categoria A/2, classe 5, consistenza 5,5
4 vani, non essendo gli altri amministratori (tali e Controparte_2 CP_3
rispettivamente genero e figlia della convenuta) proprietari di beni aggredibili ai sensi dell'art. 671 c.p.c.
Si costituiva la resistendo alla domanda, così come formulata, e chiedendone il Pt_1
conseguente rigetto, sull'assunto di aver ricoperto il ruolo di mero amministratore di
“comodo” della società, poi dichiarata fallita (c.d. “testa di legno”), essendo stata assolta da G.I.P. di questo Tribunale, con sentenza n. 171/2018, ex art. 530 c.p.p., dal reato di bancarotta fraudolenta (in relazione al quale era imputato anche _2
, altro amministratore di , ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per “non
[...] Controparte_1
aver commesso il fatto”, nell'ambito del procedimento penale scaturito proprio dal fallimento della predetta società.
La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.04.2022, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020), previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte” (sentenza di primo grado, pagg. 3-4).
Con sentenza definitiva n. 391/2023 del 06/07/2023, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, così decideva: “dichiara la convenuta Parte_1
responsabile dei danni subiti da in conseguenza della propria
[...] Controparte_1
condotta e condanna la stessa convenuta al pagamento, in favore della curatela del a titolo risarcitorio, della complessiva somma di € Parte_2
400.370,08.
Condanna la predetta convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge.
Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione in favore della curatela attrice delle spese processuali relative al procedimento per sequestro conservativo rubricato con R.G. n.
5 1160/2018 R.G.A.C., che liquida in complessivi € 11.766,00, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 11.09.2023. Parte_1
Con comparsa si costituiva il quale, Controparte_1
innanzitutto, deduceva l'inammissibilità sia della richiesta avanzata ex art. 2476, c. 1, secondo periodo, c.p.c. da controparte sia delle istanze istruttorie in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. Eccepiva, poi, la tardività delle produzioni documentali di cui ai nn. 1) e 2) dell'atto d'appello che, pertanto, riteneva inammissibili. Infine, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 06.02.2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
22.01.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il Consigliere Istruttore riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: Violazione art. 112 del c.p.c. e del principio dispositivo in senso sostanziale del processo civile (art. 2907 c.c.).
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe violato il principio dispositivo “in senso sostanziale con riferimento alla disponibilità dell'oggetto del processo (trovante espressione nell'art. 2907 del codice civile e nella previsione per cui la tutela giurisdizionale dei diritti di natura civile è prestata “su domanda di parte”) e che la sentenza non rispetta il citato art. 112 c.p.c.” (appello pag.
10). In particolare, l'appellante si duole che la sentenza di prime cure avrebbe ritenuto irrilevante il fatto che l'attore negli atti relativi al sequestro conservativo avesse
6 dichiarato di richiedere il sequestro per garantire una eventuale azione esecutiva in esito ad una sentenza di condanna nei confronti di nel processo ove la curatela Pt_1
avrebbe dovuto costituirsi parte civile, come da autorizzazione concessa dal GD.
SECONDO MOTIVO: Mancanza/carenza di motivazione relativa all'affermazione secondo cui l'immobile della sarebbe stato il solo Pt_1
utilmente aggredibile, dato che sarebbe stato titolare soltanto di Controparte_2
un usufrutto (50%) su immobile gravato da procedura esecutiva in essere, mentre altro immobile di sarebbe stato gravato da un mutuo ipotecario CP_3
trentennale.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza abbia ritenuto che l'immobile della fosse il solo utilmente aggredibile e, invece, che “All'epoca in Pt_1
cui fu depositato il ricorso per sequestro conservativo (maggio 2018), l'usufrutto del
NON era assolutamente più colpito da alcun gravame! Ed infatti la decisione _2
non ha tenuto minimamente conto della circostanza costituita dal deposito dell'atto di rinuncia ex art. 629 c.p.c., da parte del creditore procedente datato Controparte_4
08 ottobre 2018 (prodotto dall'odierna appellante in sede di costituzione nel giudizio di merito post fase sequestro conservativo, quale doc. n. 2 fascicolo di parte), nell'ambito della procedura esecutiva n. 190/2011 R. es. Imm., nanti il Tribunale di
Massa, nella quale, infatti, e la co-obbligata sig.ra avevano Controparte_2 Parte_3
trovato un accordo bonario di sistemazione, con chiusura della procedura (come sopra formalizzata ma sostanziatasi già mesi prima (atto d'appello, pagg. 11) e che comunque non sia stato provato che l'immobile di proprietà della figlia dell'appellante fosse, così come allegato dal fallimento gravato da ipoteca.
IL PRIMO ED IL SECONDO MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE, SONO
INAMMISSIBILI.
La parte appellante censura infatti, da un lato, le scelte processuali di parte attrice che in esito alla concessione del sequestro conservativo ha introdotto il giudizio di merito in sede civile e non si è costituita parte civile in sede penale, dall'altra aspetti relativi
7 alla individuazione dell'immobile oggetto di sequestro, superate dalla sentenza per effetto del disposto dell'art. 686 c.p.c.
TERZO MOTIVO: In ordine alle parti della motivazione della sentenza impugnata relative alla rilevanza della sentenza penale di assoluzione ottenuta dalla . Parte_1
L'appellante lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevante la sentenza penale di assoluzione della Pt_1
Parte appellante “Preliminarmente, (...) deposita copia della sentenza penale suddetta, passata in giudicato (allegato come doc. n. 01), munita di tutte le certificazioni previste attestanti tale stato della sentenza stessa (rilevando sia che controparte nulla aveva eccepito in merito, sia che questi rilievi richiamano alla mente la grande locuzione e aforismo latino summum ius, summa iniuria… e, ci sia consentito, la grandezza giuridica dei nostri avi!)”. Secondo l'appellante la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno dei principi espressi dalla Suprema Corte in materia di efficacia del giudicato penale nel processo civile, non considerando una recente pronuncia (sez. II, in data 28 febbraio 2022, n. 6593/2022), secondo la quale il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile quando contenga un accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato come nel caso in esame la sentenza inoltre sarebbe erronea nel ritenere che “essendo stata l'azione intrapresa sul piano civile in data 25 luglio 2018, “...la stessa azione non può che essere stata necessariamente proseguita in sede civile, essendosi già svolta l'udienza preliminare...”
(atto d'appello, pag.14), pur avendo dichiarato nel ricorso per sequestro conservativo di volersi costituire parte civile nel “pendente/instaurando” processo penale.
Per l'appellante sarebbe comunque “applicabile alla predetta la previsione di cui all'art. 2476, comma 1°, secondo periodo, del codice civile”. (appello pag. 3) e, in ogni caso, la particolare condizione della (amministratrice di diritto esautorata dal genero Pt_1
nei propri compiti) dovrebbe essere equiparata a quella dell'amministratore privo di
8 deleghe e dunque nella specie andare esente da colpa vista l'impossibilità oggettiva di conoscere le concrete attività poste in essere dall'amministratore di fatto.
IL MOTIVO A PARERE DELLA CORTE NON MERITA ACCOGLIMENTO.
Preliminarmente la Corte rileva che, come eccepito da parte appellata, debbano essere dichiarati inammissibili i documenti prodotti sub “DOCC. ALL.TI” 1 ed in specie scansione della sentenza n.171/2018 con attestazione del passaggio in giudicato il
9.12.2021.
Tale produzione documentale si appalesa come tardiva, dovendo essere tale attestazione allegata in primo grado al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero con le note dell'8 aprile 2022.
Parte appellate, nel presente giudizio, non ha allegato le ragioni per le quali non ha prodotto tempestivamente la documentazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza;
in ogni caso costituisce principio consolidato che “Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti”. (Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21080, Rv.
671832 - 01).
La sentenza di assoluzione del Tribunale di Massa prodotta in primo grado costituisce, comunque, un elemento non vincolante e liberamente valutabile dal giudice, a prescindere dal passaggio in giudicato o meno, per le ragioni che saranno meglio chiarite infra.
Nella specie, l'amministratrice è stata assolta dalle imputazioni di bancarotta documentale e di bancarotta per distrazione (per avere distratto un motocarro, successivamente rinvenuto presso il custode dei beni fallimentari) per “mancanza di dolo”.
SUL PUNTO LA CORTE OSSERVA CHE:
9 i) come affermato dalla Giurisprudenza: “La sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente” (Cass. Sez. 6,
03/07/2018, n. 17316, Rv. 649457 - 01);
ii) l'assoluzione della è relativa a fatti diversi da quelli oggetti della presente Pt_1
causa nella quale è stata esercitata azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice per i danni causati ai creditori per effetto della restituzione di finanziamento ai soci e di numerosi prelevamenti e spese non inerenti all'oggetto sociale e dunque per ipotesi diverse da quelle contestate in sede penale, ove comunque vige “Il principio dell'unitarietà della bancarotta, secondo cui la molteplicità dei fatti non fa venire meno il carattere unitario del reato, produce la unificazione dei vari fatti riferibili a ciascuna ipotesi di bancarotta ma ciascuno di essi rimane tuttavia diversificato e non perde la autonomia ontologica. Conseguentemente ai fini della preclusione ex art. 90 cod. proc. pen. la precedente sentenza irrevocabile intervenuta sull'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili, non ha per oggetto il medesimo fatto costituendo tale ipotesi fatto diverso rispetto a qualsiasi altra di bancarotta semplice.”
(Cass. Sez. 5, n. 4561 del 21/01/1987, Cardillo, Rv. 175662 - 01);
iii) nella specie non è stata esercitata l'azione civile in sede penale, anche se in ogni caso “In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali azionata in sede civile e penale, posto che, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., la costituzione di parte civile comporta il trasferimento nel processo penale dell'azione civile precedentemente proposta nel solo caso di effettiva coincidenza delle azioni per "petitum" e "causa petendi", difettano i presupposti per la sospensione del giudizio civile avente ad oggetto
10 l'azione di responsabilità proposta dalla società (nella specie, ex art. 2476 c.c.), qualora quest'ultima si sia costituita parte civile nel giudizio penale a carico degli amministratori per falsi (in bilancio o nelle scritture contabili) commessi dai medesimi, in quanto l'azione promossa in sede civile è fondata su fatti diversi e più ampi rispetto a quelli oggetto del processo penale, essendo diretta a far valere la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale degli amministratori derivanti, rispettivamente, dagli inadempimenti dei doveri nei confronti della società e dall'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale”. (Cass. Sez.
1, 27/12/2019, n. 34529, Rv. 656557 - 01), come nel caso in esame.
Pertanto, l'intervenuta assoluzione “per mancanza di dolo” nei confronti dell'amministratrice in sede penale non importa alcun “effetto preclusivo” in relazione all'azione esercitata dalla curatela per l'accertamento della responsabilità (colposa) dell'amministratrice ex art. 146 L. Fall..
Quanto agli ulteriori profili evidenziati relativi, da un lato, alla applicabilità dell'art.
“2476, comma 1°, secondo periodo, del codice civile”, a mente del quale “Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso”, nonché alla applicabilità all'amministratore di diritto del regime relativo agli amministratori privi di deleghe, la
Corte osserva preliminarmente che gli assunti difensivi risultano in contraddizione tra loro.
In particolare, il disposto dell'art. 2476 c.c. presuppone che gli amministratori fossero a conoscenza dell'atto pregiudizievole che stava per compiersi e abbiano fatto annotare il proprio dissenso, ipotesi che, nella specie, non soltanto non risulta provata, ma viene altresì contraddetta da parte appellante, la quale deduce che non fosse a Pt_1
11 conoscenza degli atti frodatori e che fosse esautorata dal proprio ruolo dall'amministratore di fatto.
In ogni caso tale assunto è smentito dalle risultanze di causa ed in particolare:
i) dal fatto (non contestato) che l'amministratrice fosse unica firmataria del conto MPS
3221.07 dal quale risultano essere state effettuate le operazioni seguenti (cfr. CTU pag
53):
per un totale di euro 145.781,35;
ii) dall'omessa convocazione dell'assemblea in seguito alla perdita del capitale sociale.
L'amministratrice, inoltre, nonostante la verifica subita ad opera della GDF, nel periodo compreso dal 28.11.2011 al 10.01.2012 (all. 9 attore), non ha comunque cessato la carica nonostante i numerosi rilievi di illeciti tributari e penali (“- il rilievo in materia di IVA, b.
1. presentazione di dichiarazione infedele nonché in materia di riscossione d.
2. omesso versamento dell'IVA periodica e d.
3. omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, pertinenti il 2009, - il rilievo in materia di IVA,
b.
1. omessa presentazione della dichiarazione annuale, pertinente il 2010, oltre le violazioni di carattere amministrativo, costituiscono, altresì, in capo ai referenti della società le violazioni di carattere penale di cui rispettivamente all'art. 10 ter “omesso versamento di IVA” e 5 “omessa dichiarazione” del Decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74. Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205. Le dette situazioni saranno deferite alla locale A.G.”- pag. 63 PVC).
Il fallimento pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, risulta avere correttamente adempiuto all'onere probatorio spettantegli poiché “La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla
12 società amministrata ha natura contrattuale sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. Sez. 1, 31/08/2016,
n. 17441, Rv. 641164 - 01).
Nella specie, peraltro, risulta violato il dovere di diligenza anche in considerazione delle plurime condotte illecite tenute in violazione della legge e dello statuto della società, a nulla rilevando al fine di escludere la responsabilità dell'amministratrice di diritto la presenza di altro soggetto (amministratore di fatto) con poteri gestori (in tal senso si veda la stessa giurisprudenza di merito allegata dall'appellante (doc. 3 sentenza Tribunale Matera):
13 QUARTO MOTIVO: In ordine alla pate della sentenza in cui si ritengono irrilevanti le considerazioni/documentazioni inerenti allo stato di salute neuro- psichiatriche della Sig.ra Carenza di motivazione. Pt_1
Con il quarto motivo, l'appellante si duole che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto alcuna rilevanza alle condizioni di salute dell'appellante che avrebbero minato le funzioni cognitive della stessa, come da documentazione allegata, rinnovando l'istanza volta a disporre CTU medica.
IL MOTIVO A PARERE DELLA CORTE NON È ACCOGLIBILE.
Dalla documentazione prodotta in primo grado risultano condizioni di salute (peraltro risalenti al 14/07/2016), non risolventesi in una compromissione tale da escludere la capacità di intendere e volere come ritenuto dal Tribunale (cfr. all. memoria replica
20.05.2019):
14 QUINTO MOTIVO: In ordine alle parti della sentenza relative al merito sostanziale della controversia e alla CTU (pag. 8, rigo 18, sino a pag. 13, rigo 21).
Violazione art. 146 L.F. (nonché ex artt. 2392-2394 bis, 2476, 2447, 2484 e segg.
c.c.) e carenza di motivazione.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta che la sentenza di prime cure abbia ritenuto sussistente il nesso causale tra “l'asserito danno arrecato a “ e la condotta CP_1
della (appello pag. 16), nonostante le evidenziate carenze probatorie in capo Pt_1
all'attore. Secondo l'appellante si evincerebbe al contrario proprio dalla stessa relazione del curatore come il fallimento sia stato determinato dall'insuccesso di operazioni commerciali, dal fallimento di un importante debitore, ovvero cause estranee alla volontà dell'amministratrice.
Quanto ai “numerosi prelevamenti svolti dalla socia e dal CP_3 _2
”, il tribunale avrebbe omesso di considerare che gli stessi avrebbero ripianato i
[...]
conti dopo ogni prelevamento.
In ogni caso “eventuali pregiudizi derivanti da specifici atti/omissioni, anche illegittime o “critiche”, degli amministratori (di fatto o fittizi…) NON devono essere confusi con il risultato negativo della gestione patrimoniale della società, poiché lo sbilanciamento patrimoniale, sino al fallimento, può avere cause molteplici, anche non necessariamente riconducibili ai comportamenti illegittimi dei gestori e/o controllori della società! Il caso che ci occupa può/deve rientrare in questo filone! Si veda, ad illustrazione di questa affermazione, un'interessante sentenza del Tribunale di Matera,
n. 971/15, di cui, per comodità si allega copia integrale (doc. n. 03), con interessanti richiami giurisprudenziali, espressi anche in sentenze della Suprema Corte” (appello pag. 18).
Per l'appellante, inoltre, quanto alla quantificazione del danno (€ 400.370,08), il
Tribunale si sarebbe limitato a recepire acriticamente i risultati della CTU della quale chiede una rinnovazione (o integrazione) per diversi ordini di motivi ed in specie: i) quanto alla perdita del capitale sociale sarebbe erroneo ed in contraddizione con la
15 stessa relazione ex art. 33 e l'elaborato peritale la correlazione stabilita dal CTU tra la perdita del capitale sociale e la restituzione finanziamento soci. Per l'appellante
“L'assunto del perito per accertare l'azzeramento del capitale sociale già nel 2010 e disconoscere la restituzione dei finanziamenti soci, considerandoli come postergati, è quindi riferita unicamente al conto “soci c/prelevamenti”.
Il C.T.U. nella propria perizia sostiene che “tale voce riguardi la distribuzione degli utili accantonati negli anni, si presuppone che tale importo debba essere portato nell'esercizio 2010, a diminuzione del patrimonio netto con il conseguente azzeramento dello stesso”. In realtà, tale voce viene giustamente considerata e classificata, dallo stesso CTU, tra i crediti della Società. L'assunto sopra citato è totalmente infondato, in primis perché non vi sono utili riferiti ad anni precedenti che possano coprire tali importi ed inoltre il conto “soci c/prelevamenti” era stato classificato anche negli anni precedenti tra i crediti della Società (classificazione corretta e riconosciuta, come vedremo, sia dal Curatore, sia dal CTU stesso!). Nel mastrino del conto “soci c/prelevamenti”, infatti, l'importo di apertura al 01/01/2010
(allegato presente in atti documento n. 8) è di € 2.485,38. Tale importo è correttamente presente nel bilancio redatto dalla Società e relativo all'esercizio 2009 nella voce dei crediti esigibili così come nella situazione patrimoniale elaborata dal C.T.U. (Tabella
n. 2 dell'elaborato del CTU). Allo stesso modo, coerentemente alla riclassificazione già operata nell'anno 2009, nella situazione patrimoniale elaborata dal C.T.U. per l'anno 2010, è presente la voce “Crediti esigibili oltre esercizio successivo” per un importo pari ad € 132.507, esattamente il saldo del conto “soci c/prelevamenti”.
L'importo è quindi pacificamente e correttamente considerato dal CTU come un prestito ai soci, e lo stesso lo rileva nella Tabella n. 2 del proprio elaborato, salvo poi considerarlo nuovamente come distribuzione di utili (sostanzialmente inesistenti) e quindi a diminuzione del patrimonio netto”. (...) Quindi, dato che pacificamente il saldo del conto “soci c/prelevamenti” è un credito di nei confronti dei soci (ed CP_1
infatti come tale viene considerato e richiesto ai soggetti debitori), il patrimonio netto della Società alla data del 31/12/2010 è sicuramente positivo, non dovendo in alcun
16 modo essere fatta alcuna rettifica al prospetto di cui alla Tabella n. 2 dell'elaborato del
CTU.
Per questi motivi
, l'importo relativo al prelevamento soci da mastrino contabile al 31/12/2010 e pari ad € 122.081,41 non deve essere conteggiato e quindi non può essere richiesto a titolo risarcitorio in quanto rimborso del finanziamento soci assolutamente legittimo. Inoltre, ai fini della quantificazione del risarcimento (partendo dal presupposto che gli asseriti danni subiti da controparte sono da ascrivere alla esclusiva responsabilità del sig. !), altri importi inseriti nella perizia Controparte_2
sono altresì da rettificare. Detto della piena legittimità della restituzione del finanziamento soci per € 122.081,41 nel corso dell'anno 2010, si fa notare che alcune voci, pari ad € 16.692,69 ed inserite nella Tabella n. 3 della perizia del CTU, sono da considerarsi pienamente inerenti all'attività. Nello specifico: l'importo di € 1.033,00 del 30/11/2011 con descrizione “Società Apuana Carburanti- carburante ottobre” e l'importo di ad € 1.117,07 del 02/03/2012 con descrizione “Società Apuana Carburanti
- carburante dicembre” in quanto sono spese per carburanti necessarie per i mezzi della
Società (trasporto materiale, piccoli mezzi, attrezzature e dipendenti nei luoghi dei cantieri); l'importo di € 1.542,20 del 06/12/2011 con descrizione “So.Ve.Co. Srl - ft.
n. 4211 del 31/10/2011” riferita ad acquisto di materiale edile;
l'importo di €
13.000,00 del 13/03/2012 con descrizione “Fenice Costruzioni Srl - fattura gennaio
2012” lavori ed interventi vari eseguiti nei cantieri della stessa. Nulla eccependo sul rimborso dei finanziamenti soci nel corso dell'anno 2011 e sui prelievi effettivamente non inerenti all'attività, la corretta quantificazione del credito nei confronti dei Soci, in particolare dell'assoluto ed unico titolare/gestore/amministratore occulto _2
(insussistenti colpa e/o responsabilità della parte appellante!) è da quantificarsi,
[...]
al massimo, nella minore somma di € 261.595,98”. (atto d'appello, pagg. 19 e segg.).
IL MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE NON È FONDATO.
Preliminarmente la Corte osserva che le conclusioni del CTU sono condivisibili e che non sono state censurate dal CTP di parte (cfr. CTU pag. 12):
17 Nell'elaborato peritale, non si rileva, infatti, alcun vizio di “logicità” o “tecnicità” nelle conclusioni della consulenza tecnica.
Le considerazioni del difensore sulla CTU consistono in un mero dissenso dalle conclusioni cui è prevenuto il CTU.
E' principio giurisprudenziale ripetutamene affermato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche, di modo che la consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime, ma al potere discrezionale del giudice di merito;
il quale, d'altra parte, deve ammetterla solo in relazione alla sua limitata funzione di risolvere questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico, e non al fine di supplire alla deficienza della prova, ovvero per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati.
Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione.
Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio.
In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU.
Peraltro la Suprema Corte ha statuito che“ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto
18 d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 23362 del 2012).
In ogni caso quanto all'omessa considerazione dei “ripianamenti” da parte dei soci il
CTU ha potuto verificare che:
Come correttamente rilevato dal CTU, il documento di parte appellante n. 5 nulla prova in ordine ai versamenti operati dai soci trattandosi di “riepilogo” formato dalla parte privo di rilevanza probatoria.
Il CTU ha infine accertato che:
19 Il CTU nel proprio elaborato non ha pertanto genericamente imputato alla amministratrice un risultato negativo della gestione patrimoniale in via equitativa ma ha identificato specifiche operazioni illecite che hanno causato la perdita del capitale sociale.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, infatti “In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs.
n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226
c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma”. (Cass. Sez. 1, 25/03/2024, n. 8069, Rv. 670860 - 02).
Per quanto riguarda le specifiche operazioni parte appellante si limita a sostenere che
“l'importo relativo al prelevamento soci da mastrino contabile al 31/12/2010 e pari ad
€ 122.081,41 non deve essere conteggiato e quindi non può essere richiesto a titolo risarcitorio in quanto rimborso del finanziamento soci assolutamente legittimo” e che pertanto il danno dovrebbe essere contenuto “nella minore somma di € 261.595,98”.
Peraltro, come osservato dal CTU quanto alla voce soci c/prelevamenti (per un importo di euro 132.507,32), risulta per tabulas dall'esame della visura camerale (all. 8 CTU) che non fosse previsto nell'oggetto sociale la possibilità di elargire finanziamenti ai soci.
20 In ogni caso, costituisce principio consolidato che “In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta”. (Cass. Sez. 1, 30/05/2024, n. 15196, Rv. 671470 -
03).
Le residue “giustificazioni” per le residue voci contestate, appaiono quali mere affermazioni che la parte non si è neppure offerta di provare.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
[...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come Parte_1
da dispositivo in favore della Stato essendo il fallimento ammesso ex art.144 del DPR
115/ 2002 al patrocinio a favore dello Stato in forza di decreto del 26.04.2018 emesso dal GD attestante la mancanza di fondi.
La corte osserva inoltre che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato,
21 tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”. (Cass. Sez. 2,
11/09/2018, n. 22017, Rv. 650319 - 01), ritenendo, pertanto, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
e quindi complessivamente € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello proposto da , confermando Parte_1
integralmente la sentenza appellata;
2. condanna a rifondere le spese del presente Parte_1
grado di giudizio liquidate in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore dello Stato;
22 3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 28/05/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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