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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2024, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 943/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
MONICA, con domicilio eletto in VIA A. MURRI N. 48, 40137 BOLOGNA, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONDUCCI JURI con domicilio eletto in VIA MARSALA 6, 40126 BOLOGNA, appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...] chiedendo condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore, quale erede Pt_1 universale della madre deceduta della somma ritenuta di giustizia a titolo di Persona_1 rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosufficienza economica, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi genitoriali. L'attore esponeva di essere nato ad [...] in data [...] e di essere stato iscritto all'anagrafe come figlio di e padre ignoto, ma di aver sempre saputo della Persona_1 paternità del con il quale l'attore sviluppava un rapporto affettivo che si protraeva fino a Pt_1 quando il decideva di contrarre nuovo matrimonio. Nonostante i vari tentativi dell'attore Pt_1 di mantenere una relazione affettiva con il padre biologico, il opponeva un netto rifiuto, Pt_1 con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi genitoriali fu adempiuto solo dalla madre, costringendo l'attore ad abbandonare la scuola dell'obbligo a 16 anni per conseguire l'autosufficienza economica. A seguito del decesso della madre avvenuto nel 2004, l'attore otteneva la declaratoria di paternità con sentenza Tribunale di Bologna n. 1512/12 (pub.
31/05/12).L'attore agiva inoltre per il risarcimento dei danni da negazione del rapporto parentale derivante dalla mancata assunzione degli obblighi paterni da parte del convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle Pt_1 domande attoree e chiedendo, nel merito, il loro rigetto o la liquidazione negli importi minimi ritenuti di giustizia, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di in Controparte_1 proprio e quale erede della madre al risarcimento dei danni non patrimoniali ritenuti di giustizia per aver privato il convenuto del rapporto parentale con l'istante.
Con sentenza n. 2744/2021 (pubb. 18/11/2020) il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara tenuto e condanna il signor a corrispondere al signor la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €.68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
2. dichiara tenuto e condanna il signor al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato
[...] riconoscimento della somma pari ad €.35.000 all'attualità, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna il signor al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €.3.500,00, oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti”.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per CP_1 il mantenimento del figlio ex art. 148 c.c. tenuto conto dell'accertata consapevolezza del convenuto di essere padre dell'attore fin dalla nascita e della provata circostanza che le spese di mantenimento sono state esclusivamente sostenute dalla madre, stante l'assoluta mancanza di contributi da parte del Considerando il periodo temporale che va dalla data di nascita Pt_1 dell'attore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, individuata nel giorno del matrimonio celebrato il 23/10/2016 (all'età di 38 anni e 2 mesi), il Tribunale ha condannato il pag. 2/8 al rimborso di una somma equitativamente determinata, in assenza di documentazione Pt_1 attorea attestanti spese particolari o specifiche, pari ad € 150,00 al mese per un importo complessivo di € 68.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione al risarcimento del danno endofamiliare per mancato riconoscimento, il Tribunale ha ritenuto accertati sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo dell'illecito, in ragione del mancato riconoscimento del e della consapevole scelta dello stesso di sottrarsi Pt_1 dall'adempimento degli obblighi genitoriali, con conseguente lesione dei diritti fondamentali nascenti dal rapporto di filiazione tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. per un importo determinato nella misura di € 35.000,00, prendendo come riferimento le tabelle milanesi sul “danno parentale”, riparametrate in base alle circostanze del caso concreto che, considerata la durata della condotta lesiva, hanno condotto a ritenere il rapporto parentale irrimediabilmente compromesso.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto non è stato provato che sia stato il figlio ad impedire che il padre avesse con lui un rapporto genitoriale.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza domandando:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, in via principale dichiarare nulla dovuto da parte del signor in favore Parte_1 del signor a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
in Controparte_1 subordine Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il signor Parte_1 tenuto a corrispondere una somma a titolo di contributo pro quota per il mantenimento pregresso ACCERTATA l'autosufficienza economica del signor alla data del Controparte_1
06.09.1996; dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere al signor Parte_1
la somma complessiva di € 32.400,00 a titolo di contributo pro-quota al Controparte_1 mantenimento pregresso;
in ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il signor tenuto a corrispondere una somma a titolo di contributo pro Parte_1 quota per il mantenimento pregresso accertata l'autosufficienza economica del signor CP_1
alla data del 03.11.2000; dichiarare tenuto e condannare il signor a
[...] Parte_1 corrispondere al signor la somma complessiva di € 39.750,00 a titolo di Controparte_1 contributo pro-quota al mantenimento pregresso. Dichiarare nulla dovuto da parte del signor in favore del signor a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 Controparte_1 patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento;
in subordine ridurre la somma dovuta dal signor in favore del signor a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
pag. 3/8 del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento al minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato che sarebbe rimasta indimostrata la consapevolezza del della paternità prima del giudizio di dichiarazione di paternità nel Pt_1
2012, in seguito al quale tra i due si sviluppò un rapporto affettivo sereno. A tal fine ha aggiunto che la documentazione fotografica prodotta e le dichiarazioni testimoniali assunte non siano sufficienti a provare tale circostanza in quanto testimonianze indirette.
Ancora, parte appellante ha dedotto la rinuncia della al contributo di mantenimento per CP_1 il figlio.
Infine, il ha contestato il quantum del contributo per il mantenimento pregresso, in quanto Pt_1 il giudice avrebbe erroneamente determinato il dies ad quem del raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'appellato alla data del matrimonio celebrato il 23/10/2016, lì dove già alla data del 06/9/1996 l'appellato non conviveva più con la madre e in data Per_
3.11.2000 nasceva la figlia
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la ritenuta sussistenza di un danno da illecito endofamiliare provocato dal mancato riconoscimento del figlio. Da un lato, non sarebbe stata raggiunta in giudizio la prova dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del legame di paternità in capo al e, dall'altro lato, rispetto al quantum, il Giudice ha ritenuto Pt_1 il rapporto parentale inevitabilmente compromesso senza tenere in considerazione altri elementi che ne avrebbero giustificato una riduzione (es: l'avere l'appellato agito per il riconoscimento soltanto all'età di 30 anni, il fatto che si sia sviluppato un rapporto affettivo a seguito del riconoscimento).
3.- Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 20/9/2022 ha resistito al gravame chiedendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avversa, Nel merito: A. rigettare il gravame proposto dal sig. in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 3422/2021,
B. previa rideterminazione dei compensi dovuti sulla base del valore della lite, dichiarate tenuto
e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
JURI MONDUCCI, dei compensi nella misura mediana di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque nel rispetto dei minimi parametriali e della C. dichiarate tenuto e, conseguentemente, condannare il sig. Parte_1 al pagamento, in favore dell'Avv. JURI MONDUCCI ulteriore somma di € 579,65 per
[...]
pag. 4/8 spese vive sostenute per la difesa;
In ogni caso D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge”.
In ordine al primo motivo, parte appellata ne ha dedotto l'infondatezza, in quanto dalla documentazione fotografica e dalle prove orali assunte sarebbe chiaramente emerso che il Pt_1
è sempre stato consapevole della propria paternità già al momento della gravidanza, risultando provato che egli scientemente si sottrasse all'adempimento degli obblighi genitoriali verso il figlio.
Inconferente sarebbe poi la tesi della rinuncia “tacita” alla quota di mantenimento della CP_1 desumibile dal fatto che la stessa non intraprese alcuna azione per ottenere un contributo al mantenimento del figlio.
In ordine al secondo motivo, parte appellata ha ritenuto pienamente integrato l'elemento soggettivo della colpa in capo al poiché è stato dimostrato che lo stesso fu sempre Pt_1 consapevole del legame di paternità scegliendo di non ricoprire il proprio ruolo genitoriale.
Con appello incidentale, l'appellato ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che la liquidazione delle spese operata dal giudice (pari ad € 3.500) si pone arbitrariamente al di sotto dei limiti minimi di cui al D.M. 55/2014 previsti per il valore della causa, lamentando anche la mancata liquidazione delle spese di lite documentate.
4.- L'appello va parzialmente accolto.
In ordine al primo motivo di appello si rileva che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, che si configura, secondo il disposto di cui agli artt. 1299 c.c. e segg., come diritto di regresso tra condebitori solidali, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale (Cass. 7986/2014; Cass. 1745/2016; Cass. 7960/2017). Inoltre, la condanna al rimborso di detta quota non può prescindere da un'espressa domanda di parte e si tratta di un diritto azionabile esclusivamente dal genitore che ha assunto l'obbligo del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (Cass. 21364/2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, per l'affermazione di intrasmissibilità agli eredi, e dunque al figlio che aveva agito in giudizio in tale veste, del diritto disponibile al rimborso delle spese, in ipotesi di premorienza della madre rispetto all'accertamento giudiziale di paternità). (Cassazione civile sez. I, 28/12/2023 n.36280)
Anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere pag. 5/8 proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale
(statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio. (Cassazione civile sez. I, 29/08/2018, n.21364)
Per tali motivi nessuna somma spetta a tale titolo al lì dove la morte della madre è CP_1 avvenuta nel 2004 e l'azione per il riconoscimento della paternità è stata intrapresa nel 2009 e conclusa con sentenza del 2012.
Il secondo motivo è infondato.
Per giurisprudenza consolidata ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (da ultimo Cass. 34950/2022).
Il giudice di primo grado ha ben argomentato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto dall'istruttoria è emerso che il era consapevole della propria paternità come risulta Pt_1 dalle testimonianze assunte nei termini di valutazione sopra espressi (cfr. in particolare testimonianza che ha confermato della consapevolezza della paternità dall'epoca del Tes_1 concepimento, come confermato da vari parenti, riferendo di aver visto foto in cui erano al parco insieme, e testimonianza che ha riferito sulle circostanze in maniera precisa e Tes_2 dettagliata, riferendo che la cugina le riferì che il non riconobbe il figlio perché non era Pt_1 sicuro che fosse suo figlio, confermando che le parti si frequentarono durante l'infanzia del bambino e che tutta la famiglia sapeva della paternità).
Risulta quindi provata l'inadempimento colpevole degli obblighi genitoriali, condotta lesiva dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui agli artt. 2 e 30 Cost. che prevede il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
Appare inoltre equa la determinazione del quantum in ragione dell'ormai irrimediabile compromissione del rapporto parentale dato dal perdurante rifiuto del di instaurare una Pt_1 relazione con il figlio e di non adempiere ai propri doveri genitoriali, non avendo rilevanza il fatto che la madre dell'appellato non abbia agito per soddisfare le proprie pretese e che il pag. 6/8 sia riuscito a costruire una propria famiglia, in quanto circostanze che non escludono la CP_1 privazione di una figura genitoriale della quale ha sofferto, coscientemente, l'appellato fin dai primi anni di vita. Si fa espresso richiamo in questa sede ai parametri utilizzati dal primo giudice che questa Corte condivide integralmente.
L'appello incidentale va integralmente accolto.
In tema di liquidazione delle spese di lite, la giurisprudenza ha ritenuto che «la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite da parte del giudice, ai sensi dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti, ritenuti inderogabili» (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/08/2024, n. 22258). Nel caso di specie il giudice ha liquidato le spese al di sotto del limite minimo normativamente previsto in base al valore della causa e ingiustificatamente non ha liquidato le spese vive per €
579,65.
Considerato l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale e valutata la soccombenza in modo unitario tra i due gradi, si compensa per metà le spese e si condanna alla restante metà dei due gradi per la maggiore Parte_1 soccombenza ai valori medi per le cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Bologna n. 2744/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara che nulla è dovuto da a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento;
compensa per metà le spese di entrambi i gradi e condanna alla restante metà Parte_1 che liquida in € 3.808,00 per compensi ed € 289,82 per spese per il primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 13.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 943/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
MONICA, con domicilio eletto in VIA A. MURRI N. 48, 40137 BOLOGNA, appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONDUCCI JURI con domicilio eletto in VIA MARSALA 6, 40126 BOLOGNA, appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1 [...] chiedendo condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore, quale erede Pt_1 universale della madre deceduta della somma ritenuta di giustizia a titolo di Persona_1 rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosufficienza economica, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi genitoriali. L'attore esponeva di essere nato ad [...] in data [...] e di essere stato iscritto all'anagrafe come figlio di e padre ignoto, ma di aver sempre saputo della Persona_1 paternità del con il quale l'attore sviluppava un rapporto affettivo che si protraeva fino a Pt_1 quando il decideva di contrarre nuovo matrimonio. Nonostante i vari tentativi dell'attore Pt_1 di mantenere una relazione affettiva con il padre biologico, il opponeva un netto rifiuto, Pt_1 con la conseguenza che l'adempimento degli obblighi genitoriali fu adempiuto solo dalla madre, costringendo l'attore ad abbandonare la scuola dell'obbligo a 16 anni per conseguire l'autosufficienza economica. A seguito del decesso della madre avvenuto nel 2004, l'attore otteneva la declaratoria di paternità con sentenza Tribunale di Bologna n. 1512/12 (pub.
31/05/12).L'attore agiva inoltre per il risarcimento dei danni da negazione del rapporto parentale derivante dalla mancata assunzione degli obblighi paterni da parte del convenuto.
Si costituiva in giudizio il eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione delle Pt_1 domande attoree e chiedendo, nel merito, il loro rigetto o la liquidazione negli importi minimi ritenuti di giustizia, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di in Controparte_1 proprio e quale erede della madre al risarcimento dei danni non patrimoniali ritenuti di giustizia per aver privato il convenuto del rapporto parentale con l'istante.
Con sentenza n. 2744/2021 (pubb. 18/11/2020) il Tribunale di Bologna così statuiva:
“Definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara tenuto e condanna il signor a corrispondere al signor la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di €.68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
2. dichiara tenuto e condanna il signor al pagamento a favore di Parte_2 CP_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato
[...] riconoscimento della somma pari ad €.35.000 all'attualità, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
3. condanna il signor al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €.3.500,00, oltre ad oneri di legge se ed in quanto dovuti”.
[...]
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di rimborso delle spese sostenute dalla per CP_1 il mantenimento del figlio ex art. 148 c.c. tenuto conto dell'accertata consapevolezza del convenuto di essere padre dell'attore fin dalla nascita e della provata circostanza che le spese di mantenimento sono state esclusivamente sostenute dalla madre, stante l'assoluta mancanza di contributi da parte del Considerando il periodo temporale che va dalla data di nascita Pt_1 dell'attore fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, individuata nel giorno del matrimonio celebrato il 23/10/2016 (all'età di 38 anni e 2 mesi), il Tribunale ha condannato il pag. 2/8 al rimborso di una somma equitativamente determinata, in assenza di documentazione Pt_1 attorea attestanti spese particolari o specifiche, pari ad € 150,00 al mese per un importo complessivo di € 68.700,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In relazione al risarcimento del danno endofamiliare per mancato riconoscimento, il Tribunale ha ritenuto accertati sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo dell'illecito, in ragione del mancato riconoscimento del e della consapevole scelta dello stesso di sottrarsi Pt_1 dall'adempimento degli obblighi genitoriali, con conseguente lesione dei diritti fondamentali nascenti dal rapporto di filiazione tutelati dagli artt. 2 e 30 Cost. per un importo determinato nella misura di € 35.000,00, prendendo come riferimento le tabelle milanesi sul “danno parentale”, riparametrate in base alle circostanze del caso concreto che, considerata la durata della condotta lesiva, hanno condotto a ritenere il rapporto parentale irrimediabilmente compromesso.
Il Tribunale ha infine respinto la domanda riconvenzionale del convenuto, in quanto non è stato provato che sia stato il figlio ad impedire che il padre avesse con lui un rapporto genitoriale.
2.- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza domandando:
“Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza appellata, contrariis reiectis, in via principale dichiarare nulla dovuto da parte del signor in favore Parte_1 del signor a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso;
in Controparte_1 subordine Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il signor Parte_1 tenuto a corrispondere una somma a titolo di contributo pro quota per il mantenimento pregresso ACCERTATA l'autosufficienza economica del signor alla data del Controparte_1
06.09.1996; dichiarare tenuto e condannare il signor a corrispondere al signor Parte_1
la somma complessiva di € 32.400,00 a titolo di contributo pro-quota al Controparte_1 mantenimento pregresso;
in ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere il signor tenuto a corrispondere una somma a titolo di contributo pro Parte_1 quota per il mantenimento pregresso accertata l'autosufficienza economica del signor CP_1
alla data del 03.11.2000; dichiarare tenuto e condannare il signor a
[...] Parte_1 corrispondere al signor la somma complessiva di € 39.750,00 a titolo di Controparte_1 contributo pro-quota al mantenimento pregresso. Dichiarare nulla dovuto da parte del signor in favore del signor a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 Controparte_1 patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento;
in subordine ridurre la somma dovuta dal signor in favore del signor a titolo di risarcimento Parte_1 Controparte_1
pag. 3/8 del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento al minor importo ritenuto di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato che sarebbe rimasta indimostrata la consapevolezza del della paternità prima del giudizio di dichiarazione di paternità nel Pt_1
2012, in seguito al quale tra i due si sviluppò un rapporto affettivo sereno. A tal fine ha aggiunto che la documentazione fotografica prodotta e le dichiarazioni testimoniali assunte non siano sufficienti a provare tale circostanza in quanto testimonianze indirette.
Ancora, parte appellante ha dedotto la rinuncia della al contributo di mantenimento per CP_1 il figlio.
Infine, il ha contestato il quantum del contributo per il mantenimento pregresso, in quanto Pt_1 il giudice avrebbe erroneamente determinato il dies ad quem del raggiungimento dell'autosufficienza economica dell'appellato alla data del matrimonio celebrato il 23/10/2016, lì dove già alla data del 06/9/1996 l'appellato non conviveva più con la madre e in data Per_
3.11.2000 nasceva la figlia
Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato la ritenuta sussistenza di un danno da illecito endofamiliare provocato dal mancato riconoscimento del figlio. Da un lato, non sarebbe stata raggiunta in giudizio la prova dell'elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza del legame di paternità in capo al e, dall'altro lato, rispetto al quantum, il Giudice ha ritenuto Pt_1 il rapporto parentale inevitabilmente compromesso senza tenere in considerazione altri elementi che ne avrebbero giustificato una riduzione (es: l'avere l'appellato agito per il riconoscimento soltanto all'età di 30 anni, il fatto che si sia sviluppato un rapporto affettivo a seguito del riconoscimento).
3.- Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 20/9/2022 ha resistito al gravame chiedendo: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni domanda ed eccezione avversa, Nel merito: A. rigettare il gravame proposto dal sig. in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza n. 3422/2021,
B. previa rideterminazione dei compensi dovuti sulla base del valore della lite, dichiarate tenuto
e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
JURI MONDUCCI, dei compensi nella misura mediana di cui alla tabella allegata al D.M.
55/2014 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque nel rispetto dei minimi parametriali e della C. dichiarate tenuto e, conseguentemente, condannare il sig. Parte_1 al pagamento, in favore dell'Avv. JURI MONDUCCI ulteriore somma di € 579,65 per
[...]
pag. 4/8 spese vive sostenute per la difesa;
In ogni caso D. con vittoria di compensi e spese del presente grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge”.
In ordine al primo motivo, parte appellata ne ha dedotto l'infondatezza, in quanto dalla documentazione fotografica e dalle prove orali assunte sarebbe chiaramente emerso che il Pt_1
è sempre stato consapevole della propria paternità già al momento della gravidanza, risultando provato che egli scientemente si sottrasse all'adempimento degli obblighi genitoriali verso il figlio.
Inconferente sarebbe poi la tesi della rinuncia “tacita” alla quota di mantenimento della CP_1 desumibile dal fatto che la stessa non intraprese alcuna azione per ottenere un contributo al mantenimento del figlio.
In ordine al secondo motivo, parte appellata ha ritenuto pienamente integrato l'elemento soggettivo della colpa in capo al poiché è stato dimostrato che lo stesso fu sempre Pt_1 consapevole del legame di paternità scegliendo di non ricoprire il proprio ruolo genitoriale.
Con appello incidentale, l'appellato ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, deducendo che la liquidazione delle spese operata dal giudice (pari ad € 3.500) si pone arbitrariamente al di sotto dei limiti minimi di cui al D.M. 55/2014 previsti per il valore della causa, lamentando anche la mancata liquidazione delle spese di lite documentate.
4.- L'appello va parzialmente accolto.
In ordine al primo motivo di appello si rileva che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, che si configura, secondo il disposto di cui agli artt. 1299 c.c. e segg., come diritto di regresso tra condebitori solidali, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale (Cass. 7986/2014; Cass. 1745/2016; Cass. 7960/2017). Inoltre, la condanna al rimborso di detta quota non può prescindere da un'espressa domanda di parte e si tratta di un diritto azionabile esclusivamente dal genitore che ha assunto l'obbligo del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (Cass. 21364/2018, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, per l'affermazione di intrasmissibilità agli eredi, e dunque al figlio che aveva agito in giudizio in tale veste, del diritto disponibile al rimborso delle spese, in ipotesi di premorienza della madre rispetto all'accertamento giudiziale di paternità). (Cassazione civile sez. I, 28/12/2023 n.36280)
Anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere pag. 5/8 proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale
(statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio. (Cassazione civile sez. I, 29/08/2018, n.21364)
Per tali motivi nessuna somma spetta a tale titolo al lì dove la morte della madre è CP_1 avvenuta nel 2004 e l'azione per il riconoscimento della paternità è stata intrapresa nel 2009 e conclusa con sentenza del 2012.
Il secondo motivo è infondato.
Per giurisprudenza consolidata ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (da ultimo Cass. 34950/2022).
Il giudice di primo grado ha ben argomentato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto dall'istruttoria è emerso che il era consapevole della propria paternità come risulta Pt_1 dalle testimonianze assunte nei termini di valutazione sopra espressi (cfr. in particolare testimonianza che ha confermato della consapevolezza della paternità dall'epoca del Tes_1 concepimento, come confermato da vari parenti, riferendo di aver visto foto in cui erano al parco insieme, e testimonianza che ha riferito sulle circostanze in maniera precisa e Tes_2 dettagliata, riferendo che la cugina le riferì che il non riconobbe il figlio perché non era Pt_1 sicuro che fosse suo figlio, confermando che le parti si frequentarono durante l'infanzia del bambino e che tutta la famiglia sapeva della paternità).
Risulta quindi provata l'inadempimento colpevole degli obblighi genitoriali, condotta lesiva dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui agli artt. 2 e 30 Cost. che prevede il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.
Appare inoltre equa la determinazione del quantum in ragione dell'ormai irrimediabile compromissione del rapporto parentale dato dal perdurante rifiuto del di instaurare una Pt_1 relazione con il figlio e di non adempiere ai propri doveri genitoriali, non avendo rilevanza il fatto che la madre dell'appellato non abbia agito per soddisfare le proprie pretese e che il pag. 6/8 sia riuscito a costruire una propria famiglia, in quanto circostanze che non escludono la CP_1 privazione di una figura genitoriale della quale ha sofferto, coscientemente, l'appellato fin dai primi anni di vita. Si fa espresso richiamo in questa sede ai parametri utilizzati dal primo giudice che questa Corte condivide integralmente.
L'appello incidentale va integralmente accolto.
In tema di liquidazione delle spese di lite, la giurisprudenza ha ritenuto che «la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite da parte del giudice, ai sensi dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti, ritenuti inderogabili» (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/08/2024, n. 22258). Nel caso di specie il giudice ha liquidato le spese al di sotto del limite minimo normativamente previsto in base al valore della causa e ingiustificatamente non ha liquidato le spese vive per €
579,65.
Considerato l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale e valutata la soccombenza in modo unitario tra i due gradi, si compensa per metà le spese e si condanna alla restante metà dei due gradi per la maggiore Parte_1 soccombenza ai valori medi per le cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Bologna n. 2744/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara che nulla è dovuto da a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento;
compensa per metà le spese di entrambi i gradi e condanna alla restante metà Parte_1 che liquida in € 3.808,00 per compensi ed € 289,82 per spese per il primo grado ed € 3.473,00 per compensi del secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 13.12.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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