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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14549/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RISSONE Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARANZANO DANIELA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...], il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2024 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore manterrà collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_1
nella casa familiare sita in Torino, Via Lauro Rossi n. 32/A, di proprietà della IG.ra , alla Parte_1
quale l'abitazione è assegnata;
Per_ AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre, con possibilità per il IGnor CP_1
di confrontarsi con la IG.ra per assumere di comune accordo le decisioni di Parte_1
maggior interesse nei confronti della figlia minore;
DÀ ATTO che in ogni caso, il IGnor dichiara espressamente di non opporsi ad una eventuale CP_1 presa in carico psicologica della figlia minore presso il SSN o presso un professionista scelto in ambito privato, qualora ciò si rendesse necessario nell'interesse della minore;
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa incontrare la figlia minore secondo le modalità concordate direttamente con la ragazza, che diverrà maggiorenne in data 4 luglio 2026;
DISPONE che il IGnor verserà entro il giorno 5 di ogni mese il contributo mensile al CP_1 mantenimento della figlia minore, fino a quando essa avrà raggiunto l'indipendenza economica, nella misura di Euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Torino del 15 marzo 2016; 6. gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla IG.ra in qualità di genitore collocatario prevalente;
Parte_1 DÀ ATTO che i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per la figlia minore;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 14549/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RISSONE Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MARANZANO DANIELA CP_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...], il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 12/06/2024 e Parte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore manterrà collocazione prevalente e residenza anagrafica Persona_1
nella casa familiare sita in Torino, Via Lauro Rossi n. 32/A, di proprietà della IG.ra , alla Parte_1
quale l'abitazione è assegnata;
Per_ AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre, con possibilità per il IGnor CP_1
di confrontarsi con la IG.ra per assumere di comune accordo le decisioni di Parte_1
maggior interesse nei confronti della figlia minore;
DÀ ATTO che in ogni caso, il IGnor dichiara espressamente di non opporsi ad una eventuale CP_1 presa in carico psicologica della figlia minore presso il SSN o presso un professionista scelto in ambito privato, qualora ciò si rendesse necessario nell'interesse della minore;
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre possa incontrare la figlia minore secondo le modalità concordate direttamente con la ragazza, che diverrà maggiorenne in data 4 luglio 2026;
DISPONE che il IGnor verserà entro il giorno 5 di ogni mese il contributo mensile al CP_1 mantenimento della figlia minore, fino a quando essa avrà raggiunto l'indipendenza economica, nella misura di Euro 150,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Torino del 15 marzo 2016; 6. gli assegni familiari (assegno unico) verranno percepiti integralmente dalla IG.ra in qualità di genitore collocatario prevalente;
Parte_1 DÀ ATTO che i genitori acconsentono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio per la figlia minore;
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.