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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 72/2023 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Raffaele Soddu, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Sassari Via Catalocchino n. 11, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_2
Caterina Cossellu e dell'Avv. Maria Luisa Brundu, che la rappresentano e difendono giusta delega allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.10.2023,
- resistente –
e contro
di Oristano, c.f. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede in Oristano, via Carducci 35, elettivamente domiciliata in Tortolì, via Oristano n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti in atti,
- resistente -
e nei confronti di
c.f. , p. iva , CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
- resistente contumace-
Oggetto: pubblico impiego (pagamento indennità ex art. 22, comma 7 C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019).
All'udienza del 15/01/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: A. Accertare e/o dichiarare che la dott.ssa ha diritto al Parte_1
pagamento delle seguenti somme:
A.1) in via principale, della maggiorazione stipendiale dovuta per l'avvenuto espletamento di fatto delle mansioni di Responsabile facente funzioni/sostituto del direttore della S.C. Diabetologia del P.O. di Oristano, da quantificarsi - nella misura dell'indennizzo ex art. 22 comma 7, CP_4
19.12.2019 o della diversa norma che dovesse risultare in corso di causa – in: € 22.200,00 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023 data di presentazione del presente ricorso;
€ 1.800,00 (€ 600,00 x 3 mesi) per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023; ed € 488,50 (€ 19,54 x 25 giorni) per il periodo dal
1.5.2023 al 25.5.2023. Per un importo complessivo pari a € 24.488,50; o il diverso importo (maggiore
o minore) che dovesse risultare in corso di causa;
A.2) In via subordinata, nella denegata ipotesi si ritenga trattarsi di SSD, della maggiora-zione stipendiale dovuta per l'avvenuto espletamento di fatto delle mansioni di Responsabile f.f. / sostituto del direttore della SDD Diabetologia del P.O. di Oristano nella misura di € 11.100,00 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2023 data di presentazione del presente ricorso;
€ 900,00 (€ 300,00 x 3 mesi) per
i mesi di febbraio, marzo, aprile 2023; ed € 241,75 (€ 9,67 x 25 giorni) per il periodo dal 1.5.2023 al
26.5.2023. Per un importo complessivo pari a € 12.251,42; o il diverso importo (maggiore o minore) che dovesse risultare in corso di causa.
B. Condannare rispettivamente la Liquidatoria c.f. Controparte_1 CP_1
, e l' di Oristano, c.f. in persona dei P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti p.t., a corrispondere alla dott.ssa ciascuna per il Parte_1 periodo di competenza: nell'ipotesi sub A.1.), la prima gli importi per il periodo dal 1.1.2020 al
31.12.2021, pari ad € 14.400,00, e la seconda gli importi per il periodo dal 1.1.2022 al 26.5.2023 (€
10.103,23); nell'ipotesi sub A.2), la prima gli importi per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2021, pari ad € 7.200,00, e la seconda gli importi per il periodo dal 1.1.2022 al 26.5.2023 (€ 5.051,61). O le maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa;
C. In entrambi i casi con interessi dalla maturazione del credito sino al soddisfo e rivalutazione come per legge e con condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, versando all' i contributi dovuti per i periodi indicati;
CP_3
D. In via subordinata, condannare le convenute, ciascuna per il periodo indicato nel precedente punto B, a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. con la ripartizione e nella misura indicata nella precedente lettera B) o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di
2 causa; con interessi e rivalutazione come per legge e con regolarizzazione della posizione assistenziale
e previdenziale, come al punto C.
E. Con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Nell'interesse di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di “Voglia il CP_1
Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito rigettare l'avverso ricorso perché infondata in fatto e in diritto;
In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi che possa emergere responsabilità da parte dell'amministrazione resistente nei termini dedotti da controparte riconoscere a quest'ultima la minor somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa”.
Nell'interesse della di Oristano: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, Pt_2
deduzione ed eccezione: In via principale: 1) Dichiarare l'inammissibilità, l'inutilità e/o la nullità del ricorso;
2) In ogni caso respingere la richiesta economica formulata dalla ricorrente perché infon- data in fatto ed in diritto e comunque non provata;
In via subordinata: 3) liquidare la somma richiesta nella misura minore ritenuta di giustizia e comunque secondo la diversa tempistica individuata;
Comunque, 4) dichiarare inammissibile e/o infondata la domanda di arricchimento senza causa;
in ogni caso, 5) con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
C.P.A. come per legge, per le quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario o comunque in via subordinata compensare le stesse stante la peculiarità del caso trattato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.01.2023, ritualmente notificato, la dott.ssa ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
Contr e la di Oristano, esponendo: Pt_2
- di essere dirigente medico presso la Struttura Complessa Diabetologia del P.O. di Oristano;
- che dal collocamento in quiescenza del dott. a decorrere dal 1.6.2016 Persona_1
(determinazione n. 266 dell'8.2.2016), non era stato svolto alcun concorso per la nomina del nuovo primario;
- che, in seguito, era stato affidato al dott. , di cui l'esponente era sostituta dal Persona_2
2018, l'incarico temporaneo di sostituzione ex art. 18 CCNL 1998-2001 (deliberazione D.G. ATS
8.3.2017 n. 85);
- che anche il dott. era stato collocato in quiescenza (D.D. 4.4.2019, n. 2810) e le relative Per_2
funzioni erano state assunte dalla dott.ssa a far data dal 1.1.2020, come formalizzato con nota Pt_1
Contr del 21.2.2020 prot. PG/2020/49998 del direttore sanitario di avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di “Coordinamento della SC Diabetologia di Oristano”;
3 Contr
- che l non aveva mai dato avvio al procedimento per la nomina del sostituto ai sensi dell'art. Contr 18 CCNL 1998 e art. 22 CCNL 2019, né, dopo che ad erano subentrati e , a CP_5 Parte_3
far data dal 1.01.2022 aveva dato seguito alla richiesta della (nota 23.3.2022 prot. CP_5 Pt_2
PG/2002/1043) di svolgere le procedure di sostituzione degli incarichi dirigenziali di Struttura
Complessa, compresa la S.C. Diabetologia e malattie metaboliche, lasciando che la dott.ssa Pt_1
continuasse a espletare le funzioni di Responsabile f.f. della S.C. Diabetologia (meglio indicate in ricorso, cui si rinvia per esigenze di sinteticità) sino all'attualità, senza corrisponderle alcuna maggiorazione di stipendio, né l'indennità prevista dall'art. 18, comma 7, CCNL 1998/2001 e dall'art. 22, comma 7, CCNL 19.12.2019.
Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha sostenuto di avere diritto a percepire l'indennizzo quale dirigente sostituto, potendo l'incarico di direzione di struttura complessa essere conferito anche in via di fatto, con conseguente diritto al pagamento della suddetta indennità sostitutiva ex art. 18 del CCNL
1998 e art. 22 del CCNL 2019.
Pertanto, la dott.ssa ha concluso domandando in via principale la condanna della Gestione Pt_1
Contr Regionale Sanitaria Liquidatoria di al pagamento degli importi maturati nel periodo che va dal
1.1.2020 al 31.12.2021 e della di Oristano per il periodo successivo, per un importo mensile Pt_2
di € 600,00. In via subordinata, laddove fossero stati ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 22 CCNL, ha chiesto la condanna delle convenute, sempre per i periodi di rispettiva competenza, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., pari alla minor somma tra l'arricchimento delle convenute e il danno subito dalla ricorrente. Ha chiesto altresì la condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale della ricorrente a favore dell' , che a tal fine è stato evocato nel presente giudizio. CP_3
2. Si è costituita in giudizio la Liquidatoria di Controparte_1 CP_1
Parte rilevando preliminarmente, che, in seguito all'approvazione dell'Atto Aziendale dell' di Oristano, Parte avvenuto con Deliberazione n. 26 del 24.01.2023, era di competenza della predetta ogni determinazione in ordine all'istituita S.C. Diabetologia afferente al Dipartimento delle Attività
Territoriali. Inoltre, sempre in via preliminare, ha rilevato che, all'attuale ricorrente, con deliberazione n. 221 del 26.05.2023, dopo una selezione interna per il conferimento di un incarico temporaneo di sostituzione di Direzione della Struttura Complessa “Diabetologia”, ex art. 22 CCNL del 2019 dell'Area Sanità, era stato conferito l'incarico di sostituzione della Direzione della predetta struttura
“...nelle more della definizione delle procedure di selezione per l'attribuzione dell'incarico di
Direzione della stessa Struttura”, per una durata di nove mesi, prorogabile per ulteriori nove mesi, con una indennità mensile pari ad € 600,00 per dodici mensilità.
4 Con riguardo all'atto indicato nel ricorso, di cui alla nota prot. PG/2020/49998 del 21.02.2020, a firma dell'allora Direttore sanitario di Dott. si doveva ritenere che lo CP_1 Persona_3
stesso non avesse alcun valore per poter attribuire il trasferimento delle competenze così come preteso dalla ricorrente, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 22, comma 4 del CCNL 2016-2018, secondo cui “...la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati...”.
Oltretutto, la nota del Direttore Sanitario richiamata dalla parte ricorrente non aveva attribuito alcun incarico di sostituzione, ma soltanto un semplice incarico di coordinamento.
Inoltre, alla Dott.ssa non poteva essere assegnata la S.C. Diabetologia di Oristano anche per Pt_1
il semplice motivo che essa non esisteva;
difatti la Struttura Complessa di Diabetologia per il Centro era una sola e ricomprendeva Oristano, e come da deliberazione n. 132 del CP_1 CP_6 CP_7
15.02.2019 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale di che aveva previsto l'adozione CP_1
di un'amministrazione sanitaria unica per l'intero territorio regionale, istituendo tre Strutture
Complesse di Diabetologia Territoriale afferenti al Dipartimento Integrazione Ospedale Territorio:
1. la ricomprendente l' e l' 2. la Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, ricomprendente appunto l' , l' e l' Controparte_11 CP_12 CP_13 [...]
;
3. la ricomprendente l' l' CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
e l'
[...] CP_18
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c., la stessa era infondata, mancando gli elementi costitutivi dell'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione (la ricorrente nessuna prova aveva fornito al riguardo).
3. Si è costituita in giudizio anche l' , eccependo Controparte_19
preliminarmente l'inammissibilità, inutilità e/o nullità del ricorso, in quanto nel ricorso l'attrice non aveva chiesto la condanna della stessa resistente al pagamento dei relativi importi.
Inoltre, nel merito, nella vicenda per cui è causa non era addebitabile all' Controparte_2
di Oristano alcun rilievo di sorta, atteso che la stessa non aveva alcun potere di revocare
[...]
disposizioni organizzative emesse da altri enti e l'attività da questa posta in essere era vincolata, scevra da ogni discrezionalità e quindi soggetta a precisi obblighi normativamente imposti.
Inoltre, non poteva essere riconosciuto in capo all'attrice alcun diritto all'indennità richiesta, perché
a Oristano non vi era nessuna Unità Complessa di Diabetologia, in quanto Oristano era ricompresa in
[... quella centrale, ovvero vi ricadeva non solo il , ma anche l' e quello CP_20 Controparte_21
strutture dove la ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività di Direzione e CP_22
5 Coordinamento, essendo le attività elencate in ricorso, soprattutto in assenza di una Unità Complessa da dirigere, attività proprie della Dirigenza Medica e come tali ricomprese nella retribuzione ordinaria ed accessoria già corrisposta.
D'altronde, solamente con deliberazione n. 221 del 26.05.2023, a seguito di una selezione interna per il conferimento di un incarico temporaneo di sostituzione di Direzione della Struttura Complessa
“Diabetologia”, ex art. 22 CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019 dell'Area Sanità, l'
[...]
di Oristano aveva conferito alla dott.ssa il relativo incarico. Pertanto la Controparte_2 Pt_1
stessa solo da allora aveva maturato il diritto a chiedere il pagamento di tale indennità.
In via ulteriormente subordinata, e quindi nella denegata ipotesi in cui le tesi di controparte fossero ritenute ammissibili e fondate, la convenuta ha chiesto al Giudice di rideterminare le somme se del caso dovute e ciò tanto in riferimento al quantum che alla loro decorrenza, tenendo conto che il Piano
Aziendale di era stato emesso soltanto a partire da gennaio 2023 e pertanto solo da tale CP_5 momento, o meglio dall'emanazione delle specifiche avvenuta nel marzo 2023, per l' era CP_2
divenuto possibile bandire la selezione e quindi dare corso al pagamento dell'indennità per cui è causa.
Quanto alla domanda formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c., la stessa era inammissibile e, in ogni caso, infondata.
4. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
5. Il ricorso è fondato, per le ragioni di cui nel prosieguo.
5.1. In linea generale, occorre rilevare che, in forza delle modifiche normative introdotte dal d.lgs.
19.06.1999, n. 229 (in particolare all'art. 15 del d. lgs. 30.12.1992, n. 502), è stato superato il sistema che vedeva suddiviso in due livelli il settore della dirigenza nel comparto sanità, prevedendosi che "la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali", salvo il rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire "criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per
l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (art. 15, comma 1, d. lgs. n. 502/1992, come novellato).
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è da allora collocata in un ruolo unico.
Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente l'applicazione
6 dell'art. 2103 c.c., né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. art. 15 ter d. lgs.
n. 502/1992).
In conseguenza del modificato panorama legislativo, il C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale stipulato in data 8.06.2000 (Parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999), ha riconosciuto una differenziazione all'interno del ruolo unico della dirigenza, per tipologie di incarico cosi classificate (art. 27, comma primo): a) incarico di direzione di struttura complessa;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 18 dello stesso C.C.N.L. contiene una disciplina di dettaglio per il caso di sostituzione del titolare di struttura complessa (v. doc. 29 all. ricorso).
Questo il testo del citato articolo:
"1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 3l gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
7 di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del d.lgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
(…)
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della costituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,05 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. (…)”.
Il C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 (doc. 30 all. ricorso) ha disciplinato, a sua volta, all'art. 18, le varie tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale, distinguendo, quanto agli incarichi gestionali: a) l'incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 20;
b) l'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale “che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali (…)”; c) l'incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali.
Invece, in materia di sostituzioni, l'art. 22 così recita:
“
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo
l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall' ad altro dirigente della struttura Parte_4
medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che -
a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
8 a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie
d'incarico).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e
484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D. Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove”.
(…)
“
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a € 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a € 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7,
9 comma 5, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati. (…)”.
I commi di maggior interesse, nell'ambito di questo giudizio, sono il 4° e il 7° sia del CCNL 1998-
2001 che del CCNL 19.12.2019.
In particolare, il quarto comma consente la nomina sostitutiva in caso di vacanza della posizione di titolare dell'incarico di direzione della struttura complessa, in attesa della celebrazione del concorso necessario per l'investitura nell'ufficio.
A conferma della disciplina legale introdotta nel 1999, il settimo comma esplicita la regola secondo cui la sostituzione non si configura come esercizio di mansioni superiori, mentre al dirigente incaricato della sostituzione compete una indennità mensile a partire dal terzo mese.
In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno
2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva (ex multis v.
Cass. civ., Sez. lav., 31.01.2024, n. 2876).
5.2. Nel caso qui esaminato, è pacifico e documentato che, con deliberazione del direttore generale
Contr di dell'08.03.2017, in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la cessata Pt_2
5 di Oristano, per superati limiti di età a decorrere dal 1°.06.2016 del dott. , dirigente
[...] Persona_1 medico, Direttore della Struttura complessa “Diabetologia” del P.O. San Martino di Oristano, si era reso necessario affidare l'incarico in via provvisoria e temporanea di Responsabile della medesima
Struttura complessa al dott. (doc. 45 all. ricorso), ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. Persona_2
della Dirigenza medico-veterinaria dell'08.06.2020, per il quadriennio 1998-2001 (il dott. era Per_2
già stato individuato come sostituto temporaneo del direttore per il caso di ferie, malattia o altro impedimento, con nota del Commissario Straordinario dell' di Oristano prot. 7386 del Pt_2
13.07.2016, a conferma delle determinazioni assunte con deliberazione n. 294 del 12.05.2015).
Dopo che il dott. è stato collocato in quiescenza, a far data dal 31.12.2019, alla dott.ssa Per_2
che già era stata individuata come sostituta del (v. doc. 51 all. ricorso), è stato attribuito Pt_1 Per_2
l'incarico avente ad oggetto il “Coordinamento della S.C. Diabetologia di Oristano”, come da nota del
21.02.2020 prot. PG/2020/49998 proveniente dal direttore sanitario di in cui Parte_5 Persona_3
si legge che “nelle more della realizzazione delle procedure necessarie alla definizione dell'attribuzione di un incarico ex art. 18”, l'odierna ricorrente avrebbe dovuto garantire e coordinare
10 “l'attività della S.C. Diabetologia ” (doc. 19 all. ricorso). CP_19
Sennonché, le procedure per il conferimento dell'incarico non sono state attivate, quantomeno fino al 2023, quando alla dott.ssa con deliberazione n. 221 del 26.05.2023 (doc. 09 Pt_1 Parte_3
fasc. p. ricorrente), è stato formalmente conferito “l'incarico di sostituzione della Direzione della S.C.
"Diabetologia", afferente all'Area dell'assistenza Distrettuale della di Oristano, al fine di Pt_2
garantire la continuità delle funzioni direttive ed assicurare la prosecuzione dell'attività della S.C. in argomento, nelle more della definizione delle procedure di selezione per l'attribuzione dell'incarico di
Direzione della stessa Struttura” e alla stessa pertanto è stata riconosciuta un'indennità di 600,00 Euro mensili, decorsi i primi due mesi, ai sensi dell'art. 22, comma 7 cit. (doc. 90 fasc. p. ricorrente).
Fino ad allora, la dott.ssa ha esercitato di fatto le funzioni di Responsabile f.f./sostituto del Pt_1
direttore della S.C. Diabetologia del P.O. di Oristano, senza percepire (pacificamente) alcuna maggiorazione né indennità.
In tal senso depone chiaramente sia il contenuto della predetta nota del 21.02.2020, sia il contenuto della documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, dalla quale risulta che la stessa era individuata quale responsabile del servizio di Diabetologia del P.O. di Oristano nella assegnazione degli obiettivi di budget dal direttore (doc. 74 all. ricorso), si occupava delle attività CP_23
tipicamente svolte dal responsabile, quali organizzazione e autorizzazione dei turni e delle ferie, valutazioni delle performance del personale (doc. 75 all. ricorso), e di tutte le altre attività che emergono dalla copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. docc. 76 ss. all. ricorso).
La stessa dott.ssa inoltre era destinataria delle comunicazioni rivolte ai direttori di struttura Pt_1
da parte della Direzione generale (v. doc. 82 all. ricorso) e agiva anche quale Parte_6 responsabile f.f. dell' nei rapporti con l'esterno, quale soggetto pacificamente Parte_7
preposto al servizio (doc. 86).
Anche il tenore della delibera del 26.05.2023 indica chiaramente che la dott.ssa ha ricevuto Pt_1 formalmente l'incarico di sostituta del direttore della struttura di Diabetologia al fine di garantire una continuità nell'espletamento delle funzioni direttive già di fatto svolte e per consentire la prosecuzione dell'attività già esercitata, essendo la struttura in esame, pacificamente, rimasta sfornita di un dirigente.
D'altro canto, depone univocamente in tal senso anche il tenore della nota del direttore sanitario del
21.02.2020, laddove, nel fare riferimento espresso alla necessità di coordinare e garantire “l'attività della S.C. Diabetologia di Oristano” nelle more delle procedure di attribuzione formale dell'incarico ex art. 18 del C.C.N.L. 1998-2001, appare evidente che alla dott.ssa in attesa della formalizzazione Pt_1 dell'incarico, è stata attribuita la responsabilità del funzionamento della struttura, in luogo del dott.
collocato a riposo. Per_2
11 5.3. Occorre a questo punto chiedersi se l'avere ricoperto di fatto tali funzioni consenta di riconoscere in capo alla odierna ricorrente il diritto all'indennità ex art. 22, comma 7, pur in assenza di Contr un formale atto di conferimento di incarico di sostituzione proveniente dal direttore generale di secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 4.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità citata anche in ricorso ha riconosciuto il diritto del dirigente medico al pagamento dell'indennità di cui all'art. 18, comma 7, del C.C.N.L. 8.6.2000, per l'incarico di direzione di struttura complessa conferitogli in via di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. lav.,
11.02.2022 n. 4541; Cass. civ., Sez. lav., 16.11.2021, n. 34556; Cass. civ., Sez. lav., 27.12.2019, n.
34541).
Trattasi di pronunce in cui la Suprema Corte, nell'escludere che sia legittima la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, in quanto impedita dall'incipit dello stesso comma 7 e incompatibile con il principio di onnicomprensività del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, ha anche avuto modo di precisare che, sia nel caso in cui l'incarico sia stato formalmente attribuito in sostituzione del titolare, sia nel caso in cui si tratti di incarico “di fatto”, il dirigente non possa aver diritto a qualcosa in più rispetto all'indennità di sostituzione, che è in effetti l'unico petitum oggetto della domanda proposta dalla dirigente dott.ssa nell'odierno Pt_1
giudizio.
In questo senso, si è affermato che “in definitiva, a chi sia preposto di fatto a struttura complessa, nel periodo qui in esame, non spetta l'integrale trattamento di chi risulti legalmente incaricato di tale direzione, ma soltanto il trattamento dirigenziale già spettante allo stesso sostituto, da calcolare tuttavia fissando la retribuzione di posizione nella misura prevista per l'adibizione alla struttura complessa ed integrando il dovuto con l'indennità c.d. sostitutiva” (Cass., n. 34541 del 2019, cit.).
Tale orientamento appare condivisibile, prima ancora che in virtù di considerazioni giuridiche, ove si consideri, da un punto di vista logico e sulla scorta di una interpretazione secondo buona fede che deve guidare l'interprete anche nel settore del pubblico impiego privatizzato, che, se così non fosse, all'amministrazione sanitaria basterebbe non conferire formalmente l'incarico direttivo per beneficiare dello svolgimento, da parte di propri dirigenti, di funzioni particolari (con annesse responsabilità) senza erogare l'indennità che, invece, per contratto – in simili ipotesi – è tenuta ad erogare, determinandosi, in tal modo, da un lato una ingiustificata locupletazione a vantaggio dell'ente
(in termini di minor spesa) e, dall'altro, un minor guadagno da parte del dipendente di fatto preposto per un tempo prolungato a una struttura complessa.
5.4. Per quanto riguarda la determinazione del quantum dell'indennità dovuta nel caso in esame, secondo le convenute esistevano all'epoca del conferimento dell'incarico di coordinamento alla dott.ssa
12 solamente 3 strutture complesse (Nord, Centro e Sud) come da deliberazione ATS n. 132 del Pt_1
15.02.2019, sicché la stessa non potrebbe pretendere l'indennità nella misura prevista appunto per la direzione di una struttura complessa, essendo stata preposta solo all' del P.O. San Parte_7
Martino di Oristano.
È vero che, con la citata delibera, è stata indetta la “selezione interna per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa Diabetologia Territoriale Parte_8
– zona Nord, Centro e Sud - afferenti al Dipartimento Integrazione Ospedale-Territorio”, precisamente n. 3 incarichi di e n. 3 incarichi di Direzione S.C. Parte_9
(doc. 110 fasc. p. ricorrente), come previsti nell'Atto Aziendale approvato in Controparte_8
via definitiva con Deliberazione del Direttore generale n. 943 del 5.10.2017 (doc. 98 fasc. p. ricorrente). Difatti, con tale atto aziendale, era stata prevista una nuova articolazione strutturale, che prevedeva, fra i Dipartimenti Territoriali, il con le Controparte_24 proprie Strutture Complesse individuate nella zona Nord, Centro, Sud e nell'Area di sicché CP_16 tali strutture complesse avrebbero dovuto “sostituire l'articolazione Aziendale precedente all'istituzione dell' ”. CP_1
Sennonché, come emerge anche dal tenore della disposizione testé richiamata, trattasi di una previsione di natura programmatica, che, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, non ha avuto effettiva esecuzione.
Secondo quanto risulta dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente, cui si rinvia per sinteticità, la S.C. Diabetologia del P.O. di Oristano non è stata soppressa e, infatti, la stessa ha continuato ad operare anche dal punto di vista formale come articolazione organizzativa, così come le altre due S.C. del P.O. di San Gavino Monreale e del P.O. di Olbia, come comprovato per tabulas dall'elenco dei dirigenti di S.C. aggiornato al 30.6.2020 (doc. 104, pag. 3) e dall'elenco di dirigenti aggiornato al 31.12.2021 (doc. 107, pagg. 30 e 32), nonché dal contenuto delle determinazioni dirigenziali prodotte in giudizio del 22.8.2022 n. 576 (doc. 105) e del 20.10.2020 n. 1582 (doc. 106).
La ricorrente ha altresì prodotto la nota del Presidente della Regione del 26.3.2019 n. 2089 relativa alla sospensione della rete ospedaliera regionale approvata con deliberazione C.R. 25.10.2017 (docc.
97 e 98 fasc. p. ricorrente), a ulteriore riprova che diverse previsioni dell'atto aziendale richiamato dalle odierne resistenti non hanno trovato attuazione.
Ancora, va evidenziato che nell'atto aziendale di cui alla delibera n. 26 del 24.01.2023, con cui è stato istituito il Dipartimento delle attività territoriali composto anche dalla S.C. Diabetologia, quest'ultima che viene indicata come “unità operativa, da sempre presente sul territorio aziendale” che
“svolge attività ambulatoriale rivolta alla persona affetta da diabete mellito riguardante l'aspetto
13 metabolico, l'individuazione e la prevenzione delle complicanze;
l'articolazione della struttura è Per_ Per_ dislocata presso le sedi di Oristano, , , , (doc. 61 fasc. Per_4 Per_5 Per_7 Per_9
p. ricorrente).
D'altro canto, è incontestato che la Diabetologia è stata inquadrata appunto nel Dipartimento attività territoriali, mentre in precedenza faceva parte, pacificamente, del Dipartimento cure mediche ed era denominata “Diabetologia e Malattie Metaboliche” (v. docc. 14 e 108 fasc. p. ricorrente), sicché non appare dirimente, alla luce di tal nuovo assetto organizzativo, l'utilizzo dell'espressione
“attivazione” della contenuta nella delibera della di Oristano Controparte_25 Pt_2
28.03.2023 n. 132 (doc. 89 fasc. p. ricorrente), richiamata dalle odierne convenute.
Infine, anche dalla delibera n. 221 del 26.05.2023, di conferimento incarico alla odierna ricorrente, emerge che non vi è stata soluzione di continuità rispetto al passato;
difatti, in essa viene conferito alla dott.ssa “l'incarico di sostituzione della Direzione della S.C. "Diabetologia", afferente all'Area Pt_1
dell'assistenza Distrettuale della di Oristano, alla Dott.ssa , al fine di Pt_2 Parte_1
garantire la continuità delle funzioni direttive ed assicurare la prosecuzione dell'attività della S.C. in argomento, nelle more della definizione delle procedure di selezione per l'attribuzione dell'incarico di
Direzione della stessa Struttura” (doc. 90 fasc. p. ricorrente).
5.5. In conclusione, la domanda principale spiegata in giudizio dalla dott.ssa deve Parte_1
essere accolta e deve essere riconosciuto il suo diritto al pagamento dell'indennità mensile di € 600,00, spettante ai sensi dell'art. 22, comma 7, C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, per il periodo in cui ha effettivamente svolto le attività di responsabile/sostituto facente funzioni della struttura complessa di
Diabetologia del P.O. di Oristano, ossia dal 1.1.2020 al 25.05.2023, per un totale di € CP_20
24.500,00, ottenibile mediante una semplice operazione aritmetica [€ 24.000 (= € 600 X 40 mesi da gennaio 2020 ad aprile 2023) + € 500,00 (= € 20,00 X 25 giorni dal 1.05.2023 al 25.05.2023)].
Per l'effetto, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e l' CP_1 [...]
di Oristano, devono essere condannate a corrispondere alla dott.ssa Controparte_2 Parte_1
ciascuna per il periodo di competenza: la prima l'indennità ex art. 22, comma 7, cit. per il
[...]
periodo dal 1.01.2020 al 31.12.2021, pari ad € 14.400,00, e la seconda l'indennità ex art. 22, comma 7, cit., per il periodo dal 1.01.2022 al 25.05.2023, che ammonta a € 10.100,00.
5.6. Le convenute debbono essere condannate anche alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente, versando all' i contributi dovuti per i periodi indicati, CP_3
di rispettiva competenza.
5.7. Sulle somme riconosciute spettanti al ricorrente vanno riconosciuti, altresì, gli interessi legali, dalla data di spettanza di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo (trovando applicazione l'art. 22,
14 comma 36, della l. n. 724 del 1994)
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata (causa di lavoro), al valore della causa determinato sulla base del decisum (scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa.
Deve essere altresì disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda principale spiegata in giudizio dalla ricorrente, accerta e dichiara il diritto della dott.ssa all'indennità mensile di € 600,00, spettante ai sensi dell'art. 22, Parte_1
comma 7, del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, per il periodo in cui ha effettivamente svolto le attività di responsabile/sostituto facente funzioni della struttura complessa di Diabetologia di Oristano, ossia dal 1.1.2020 al 25.05.2023, e, per l'effetto, condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di a corrispondere alla dott.ssa l'indennità ex art. 22, comma 7, cit. per il periodo CP_1 Pt_1 dal 1.1.2020 al 31.12.2021, dell'importo pari ad € 14.400,00, e la di Oristano l'indennità ex Pt_2 art. 22, comma 7, cit., per il periodo dal 1.1.2022 al 25.5.2023, dell'importo pari a € 10.100,00, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
Parte b) condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e la di CP_1 Pt_2
Oristano alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente, versando all' i contributi dovuti per i periodi sopra indicati, di rispettiva competenza;
CP_3
c) condanna le resistenti Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di e l' CP_1 [...]
di Oristano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 della ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi € 5.506,50, di cui € 5.388,00 per compensi professionali ed € 118,50 per spese vive, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Raffaele Soddu, dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese nei rapporti tra le restanti parti del giudizio.
Così deciso in Oristano, il 15/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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