Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
23.02.1972, rappresentato e difeso dall'avvocato CALDARO LAURA
e
, C.F. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
17.10.1965, rappresentata e difesa dall'avvocato GIRALDI SILVIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni comuni delle parti: le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, verificate le condizioni di legge, Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
Pubblici Registri Anagrafici, alle seguenti
CONCORDATE CONDIZIONI:
1) I coniugi danno atto che il sig. medio tempore ha versato alla moglie l'importo Pt_1
di € 50.000,00 in data 19.02.2024 ed € 22.000,00 in n. 11 mensilità di mantenimento. Darsi
quindi atto che il sig. in ossequio agli accordi presi in sede di separazione, ha Pt_1
corrisposto alla sig.ra a titolo di una tantum dell'assegno divorzile la Controparte_1
somma residua di € 278.000,00=.
2) Prendere atto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare, Controparte_1
che pertanto rimarrà nella sua disponibilità unitamente a tutti gli arredi e le pertinenze, fino al compimento del trentesimo anno di età della figlia prendendo atto che il sig. Per_1
si è già trasferito altrove. Pt_2
3) Darsi atto che poiché la figlia non ha ancora raggiunto l'autonomia economica Per_1
essendo impegnata con contratto di apprendista, il sig. sosterrà interamente le Pt_1
spese mediche per la ragazza.
4) Il sig. rimborserà le spese legali sostenute dalla sig.ra er il presente Pt_1 CP_1
procedimento già concordate tra le part, corrispondendole direttamente all'avv. Silvia
Giraldi.
5) Darsi atto che la signora ha provveduto a volturare interamente a nome del CP_1
marito il contratto n. 8826011, attualmente cointestato, Controparte_2
riconoscendo il sig. unico titolare e proprietario dell'investimento, mentre la sig.ra Pt_2
imarrà titolare esclusiva della polizza Life Funds PAC n. 03000809388 stipulata CP_1
tramite Banca Mediolanum, rinunciando il marito ad ogni pretesa sulla stessa in relazione alla provenienza dei fondi ivi investiti.
2 Con il pagamento delle suddette somme i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e di aver definito ogni rapporto economico patrimoniale derivante dal matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione personale nonché, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine previsto dalla legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Arzignano
(VI) in data 24.06.1995.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui alle note scritte, veniva omologata con sentenza n. 568/2024 pubblicata in data 13.03.2024 e passata in giudicato il 09.10.2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 05.11.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale omologata con sentenza n. 568/2024 del 13.03.2024 e la data di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di sostenere interamente le spese mediche della figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, fermo il mantenimento diretto della figlia a carico della madre convivente;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, i coniugi hanno dato atto che
[...]
ha versato a l'importo di € 278.000,00 a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile una tantum e a tacitazione di ogni pretesa economica.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
atteso che la corresponsione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Arzignano (VI) il 24.06.1995 alle Parte_1 Controparte_1
condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arzignano (VI) al n. 49, parte II, serie A, anno 1995;
c) dichiara equa la somma di euro 278.000,00 riconosciuta da Parte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum;
Controparte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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