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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 5357/2019,
TRA
nato a [...] il [...], c.f.- , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Alessio Valore Is. 301/bis presso lo studio dell'avv. Filippo Fusco, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Salvatore Trigila e Gaetana Barrile, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(cf. P. Iva Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Roma, Piazza della Croce Rossa 1, assistita dall'avv. Rosa Pino ed elettivamente domiciliata in Messina Via XXVII Luglio n. 40 giusta procura rilasciata dall'Institore, Avv. Antonino Russo, in forza dei poteri conferiti con procura per atto Notar Dott. del 31.3.2008, repertorio n. 72952 Persona_1
E NEI CONFRONTI
C.F. in Controparte_2 P.IVA_3
persona del Presidente pro-tempore
Litisconsorte/contumace
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 31/10/2019 il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
Contr per sentir condannare al riconoscimento del livello professionale Q2 dal
1.4.2010 al 30.4.2014 e del livello professionale Q1 dal maggio 2014 al novembre
2018 con le relative differenze retributive. Contr Chiedeva, inoltre, la condanna di al pagamento del risarcimento del danno conseguente al demansionamento subito.
Contr Premetteva il ricorrente di essere stato assunto da in data 12/12/2002 con contratto di formazione successivamente convertito in rapporto a tempo indeterminato.
A seguito di successive progressioni di carriera veniva inquadrato nella qualifica di Impiegato Direttivo liv. A1.
Nel dicembre del 2009, a seguito del conferimento di formali incarichi, a detta del ricorrente gli venivano assegnate mansioni rientrati nel superiore profilo professionale Q2 (figura Professional).
Tale assegnazione si protraeva sino al maggio 2014 quando, sempre a detta dello allo stesso venivano assegnati incarichi rientranti nel superiore profilo Parte_1
professionale Q1 (figura Professional senior).
Contr Nel perdurare di tale situazione a decorrere dal febbraio 2018, riconosceva al ricorrente il livello retributivo corrispondente alla qualifica Q2 senza, tuttavia, assegnare formalmente la qualifica stessa.
Contr Nel settembre 2018 lo inoltrava a formale istanza per il Parte_1
riconoscimento delle dedotte mansioni Q2 e Q1 per i periodi sopra indicati.
Contr on riscontrava la predetta istanza conferendo al ricorrente ulteriore incarico che, tuttavia, lo rifiutava ritenendo che la nomina dovesse provenire dai Parte_1
vertici aziendali ai quali si rivolgeva, insistendo nel contempo per il riconoscimento dei livelli superiori. Contr Con nota in data 6/12/2018 ollevava lo dalle mansioni sino a quel Parte_1
momento svolte e ne disponeva il mutamento di incarico destinandolo a diverse mansioni.
2 Con formale diffida del febbraio 2019, anche questa rimasta senza riscontro, lo reiterava la richiesta di inquadramento nelle mansioni superiori. Parte_1
Nel silenzio della società datrice di lavoro al ricorrente non rimaneva che adire le vie legali a tutela dei suoi diritti. Contr Si costituiva in giudizio ontestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese del ricorrente e contestando nel merito le domande di inquadramento nelle mansioni superiori e di risarcimento danni.
Attese le istanze di regolarizzazione previdenziale e contributiva veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell che rimaneva contumace. CP_2
In corso di causa lo proponeva istanza cautelare al fine di ottenere la Parte_1
reintegra nelle mansioni svolte prima del dedotto demansionamento.
L'istanza accolta dal G.U. veniva successivamente rigettata in sede di reclamo al
Collegio.
Stante la natura documentale del procedimento le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande del ricorrente
Con le prime due domande lo chiede: “1) ritenere e dichiarare che il Parte_1
ricorrente, a seguito dell'effettivo svolgimento nel periodo dicembre 2009/aprile
2014 delle mansioni descritte al superiore paragrafo B) — I per la durata di oltre tre mesi ha diritto al riconoscimento della superiore qualifica di Quadro “Q2" secondo il CCNL di settore vigente con decorrenza dal 01.04.2010 e fino al
30.04.2014, oppure, in subordine, da altra diversa decorrenza che verrà accertata in corso di giudizio;
2) ritenere e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'effettivo svolgimento nel periodo maggio 2014/novembre 2018 delle mansioni descritte al superiore paragrafo B) - D per la durata di oltre tre mesi ha diritto al riconoscimento della superiore qualifica di Quadro “Ql” secondo il CCNL di settore vigente con decorrenza dal 01.09.2014 oppure, in subordine, da altra diversa decorrenza che verrà accertata in corso di giudizio;
”.
3 2.2 – Domanda di riconoscimento del livello superiore Q2
Il ricorrente sostiene che a decorrere dal dicembre 2009 gli sono state assegnate mansioni rientranti nel superiore profilo professionale di “Quadro” livello retributivo 2.
Invoca, pertanto, l'applicazione della norma di cui all'art. 26 CCNL Mobilità Area
AF a mente del quale (comma 1.3) “Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi.”.
A sostegno della propria domanda produce ampia documentazione attestante gli incarichi ricevuti a suo dire rientranti nel profilo superiore rivendicato.
In particolare, fa risalire e attribuisce il preteso passaggio a mansioni di rango superiore alla nomina di Amministratore di Sistema avvenuta nel 2009.
Deduce, inoltre, che dal 2011 è stato nominato anche Referente per il trattamento dei dati personali e, dal 2012 Responsabile dell'unità “Sistemi Informativi”.
È noto che in materia di mansioni superiori incomba sul lavoratore l'onere di dimostrare lo svolgimento di attività rientranti nel profilo superiore richiesto in maniera non occasionale e sporadica ma con quei requisiti di continuità e prevalenza necessari affinchè l'attribuzione del livello possa considerarsi definitiva.
Pertanto, preliminarmente è necessario valutare la congruenza dell'attività svolta con le declaratorie attinenti al profilo superiore richiesto.
Nel caso di specie il primo incarico al quale il ricorrente riconduce l'assegnazione di mansioni afferenti al livello superiore è costituito dalla nomina ad
Amministratore di Sistema che, a detta dello rientrerebbe nel livello Q2 Parte_1
Professional.
A questo punto occorre confrontare la declaratoria del livello di provenienza
(Impiegato Direttivo A1) e la declaratoria del livello rivendicato (Quadro Q2).
Secondo il CCNL di categoria appartengono al livello A1 “i lavoratori che, in possesso di più elevata professionalità, competenze, esperienze e formazione
4 specialistica rispetto al livello inferiore, oltre che delle abilitazioni/patenti prescritte, espletano con discrezionalità e facoltà di iniziativa, nei diversi settori aziendali, attività per l'attuazione di obiettivi produttivi che richiedono specifiche competenze e conoscenze professionali specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, anche attraverso il coordinamento, l'istruzione professionale e la gestione di altro personale e/o di risorse affidate di livello pari
o inferiore. - Figure professionali esemplificative: Esperto/Impiegato Direttivo
Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive.”
Sempre secondo il CCNL di categoria appartengono al superiore livello Q “i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono la loro attività con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi e dei processi produttivi dell'azienda. Rientrano in questo livello i lavoratori che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito amministrativo, commerciale o tecnico o progetti di interesse strategico per l'azienda, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.”.
All'interno del livello Q il CCNL distingue due posizioni retributive ovvero Q2 e
Q1.
Il ricorrente per il periodo 2009 – 2014 rivendica la posizione Q2.
Le mansioni disimpegnate dallo e che lo stesso riconduce al livello Q2 Parte_1
sono state, inizialmente, quelle di Amministratore di sistema;
successivamente quelle di referente per la protezione dei dati e, in fine nel 2012, gli è stata attribuita la responsabilità dell'unità “Sistemi informativi”.
5 In ordine al diritto del lavoratore ad accedere alla qualifica superiore e alle relative differenze retributive la giurisprudenza di legittimità e di merito ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
“lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente -superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU 25837/2007; Cass. 9646/2019,
30811/2018, 27887/2009);… questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. fra le tante Cass.
26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016,
8589/2015, 11037/2006).” (Cass., sent. n. 305802019).
Inoltre, “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato” (v.
Tribunale Firenze, Sez. lavoro, sent., n. 630/2016).
Applicando i superiori principi al caso di specie appare evidente che il transito di fatto dello dal livello professionale A-Direttivi al livello professionale Parte_1
6 Q-Quadri è maturato nel corso del tempo attraverso l'assegnazione di diversi incarichi che, singolarmente considerati, non realizzavano quella pienezza di funzioni richiesta per il riconoscimento del livello superiore nei termini richiesti dalla legge.
Infatti, considerate le competenze del ricorrente, l'incarico di Amministratore di sistema assegnatogli nel 2009 può ritenersi ancora conforme al livello A1 anche se già implica l'attribuzione di un elevato grado di responsabilità anche di risultato.
Analogamente la successiva attribuzione del ruolo di responsabile per la protezione dei dati sembra poter rientrare nella declaratoria di appartenenza
(Lavoratori amministrativi e tecnici che con specifica preparazione e/o competenza professionale acquisita rispetto al sistema di conoscenze richiesto nell'ambiente organizzativo di appartenenza, sono adibiti ad attività specialistiche, anche di protezione aziendale, con funzioni gestionali e/o direttive.), ma unitamente al superiore incarico di Amministratore di sistema amplia le responsabilità attribuite al ricorrente così come il suo grado di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati.
Il definitivo transito al livello professionale superiore Q2 avviene con l'attribuzione della posizione “sub-dirigenziale” di responsabilità del settore
“Sistemi Informativi” avvenuta con nota del CodiceFiscale_2
7/9/2012.
Infatti, l'oggetto stesso della nota, che riporta testualmente la dicitura
“Organizzazione Sub-Dirigenziale”, implica l'assegnazione ad un livello professionale immediatamente sotto la qualifica di dirigente e, dunque, la qualifica di Quadro con posizione retributiva 2 in ragione del primo accesso al livello.
Successivamente, al ricorrente sono stati anche assegnati molteplici incarichi di
Direttore dei Lavori confermando il suo alto grado di professionalità e autonomia nell'espletamento dei compiti assegnati.
Tale riconoscimento è ulteriormente confermato dal fatto che al ricorrente è stato successivamente riconosciuta la posizione retributiva rapportata al livello Q2 pur essendo stato demansionato e assegnato a compiti ben più semplici di quelli prima svolti.
7 Pertanto, allo va riconosciuto il diritto all'inquadramento nel superiore Parte_1
livello Q2 con le relative differenze retributive a decorrere dal terzo mese successivo al 7/9/2012, data nella quale ha pienamente assunto la qualifica superiore.
2.3 – Domanda di riconoscimento del livello superiore Q1
Con la seconda domanda il ricorrente rivendica il riconoscimento della posizione retributiva Q1 a decorrere dall'1/9/2014.
Lo riconduce a tale data il passaggio al livello superiore in quanto Parte_1
l'azienda datrice di lavoro gli conferiva diversi incarichi di “Responsabile dell'Esecuzione” nell'ambito di vari contratti per forniture e servizi. Contr Successivamente, attribuiva al ricorrente ulteriori incarichi di Direzione
Lavori e Direzione Esecuzione del Contratto, progettazione, cura di appalti per la fornitura di servizi e materiali.
Nel dicembre del 2017 veniva nominato a supporto della U.O. Negoziale.
Nel febbraio del 2018 veniva nominato Responsabile dell'Unità Organizzativa di
. Parte_2
Inoltre, sempre dal febbraio 2018, veniva nominato presidente di numerose commissioni di gara per appalti e forniture. Contr Tale ultimo incarico, per espressa norma regolamentare di (cfr. all. 14 produzione del ricorrente) può spettare esclusivamente ad un dipendente avente qualifica di dirigente o quadro apicale Q1.
Anche per questa domanda deve farsi applicazione dei principi sopra richiamati.
Affinchè lo svolgimento di mansioni superiori possa portare al riconoscimento del livello superiore è necessario che le mansioni stesse siano disimpegnate con pienezza e continuità tali da risultare prevalenti rispetto al profilo formale di inquadramento.
Lo attraverso i passaggi richiamati, ha progressivamente implementato Parte_1
le proprie conoscenze e la propria professionalità ottenendo tangibili riconoscimenti dal proprio datore di lavoro che ha via via aumentato in quantità e qualità i compiti assegnati.
8 Nello specifico, le mansioni concretamente svolte e accuratamente documentate, possono ritenersi sovrapponibili alla declaratoria di cui al CCNL applicabile.
“Professional Senior - Lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché
l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza.”
Nel caso di specie, pertanto, appare di giustizia riconoscere allo il livello Parte_1
Q1 con le relative differenze retributive a decorrere dal maggio del 2018, ovvero allo scadere del periodo minimo di tre mesi continuativi nelle funzioni superiori così come previsto dall'art. 26 del CCNL di categoria.
3 – Danno da demansionamento
Con la domanda n. 5 lo chiede “ritenere e dichiarare che il ricorrente Parte_1
a far data dal 05.12.2018 è state lasciato inoperoso e di fatto demansionato, con totale emarginazione ed isolamento dal contesto lavorativo aziendale e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappr.te p.t, al CP_4
risarcimento del relativo danno (patrimoniale e non) da liquidarsi in via equitativa in misura pari a € 50.000,00 o in quell'altra diversa misura che apparirà equa al
Decidente tenendo conto di tutte le circostanze del caso, in particolare il danno alla professionalità acquisita trattandosi di ingegnere”.
Sulla superiore domanda si osserva quanto segue.
9 Premesso che, in base a quanto sopra accertato, lo alla data del maggio Parte_1
2018 aveva acquisito i livello professionale Q1 a seguito dei molteplici e prestigiosi incarichi affidati, con la nota del 05.12.2018 veniva sollevato da tutte le funzioni e destinato all'U.O. Sicurezza e Conformità Navi con le mansioni di
Parte_3
Pertanto, risulta per tabulas che il ricorrente è passato dal ruolo di Responsabile
U.O. Negoziale a semplice addetto.
È quindi necessario stabilire, se il potere organizzativo del datore di lavoro, nel mutamento di tali funzioni, sia stato illegittimo alla luce del dettato di cui all'art. 2103 c.c. per cui il lavoratore ha diritto allo svolgimento di mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Dal punto di vista economico, è pacifico che il ricorrente ha continuato a ricevere la medesima retribuzione parametrata allo stesso inquadramento contrattuale di fatto già riconosciuto dalla società all'atto di assegnazione dell'incarico di responsabile della U.O. Negoziale.
L'indice del demansionamento, allora, deve essere studiato in merito all'eventuale minore consistenza in concreto dei compiti e degli obiettivi assegnati al lavoratore, tale da comportare uno svilimento della professionalità acquisita nel tempo e delle prospettive di avanzamento in carriera nel settore di appartenenza.
Sul punto si fa proprio il principio giurisprudenziale emesso dalla Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6572/2006; Cass. n. 4652/2009; Cass. n.
4991/2011; Cass. n. 19778/2014; Cass. 19923/2019), ai fini della prova del danno da dequalificazione del lavoratore dipendente si ammette il ricorso alla prova per presunzioni, desumibile da precisi elementi dedotti come le caratteristiche, la durata, la gravità, la frustrazione di precise e ragionevoli aspettative di progressione professionale.
Nel caso che ci occupa si osserva che l'incarico di direttore dell'U.O. Negoziale è stato svolto dal ricorrente dal febbraio 2018 al dicembre 2018, in coincidenza dell'istituzione della stessa nel 1.2.2018.
10 In tale periodo, dalla documentazione offerta dal ricorrente, emerge che egli ha svolto altri e prestigiosi incarichi quale presidente delle commissioni di gara;
ha avuto la delega di Project Manager per la sicurezza delle navi;
direttore dell'esecuzione di contratti per fornitura di beni e servizi.
In precedenza, ha svolto: - da luglio 2012 l'incarico di Responsabile dei sistemi informativi della - dal gennaio 2014 l'incarico di Direttore dei Parte_4
Lavori, anche come responsabile per l'esecuzione di forniture/servizi; - a gennaio
2018 l'incarico di coordinamento dell'Unità Organizzativa Contrattualistica.
È pertanto evidente che le mansioni svolte dal ricorrente si sono compendiate nell'ambito negoziale, settore diverso rispetto a quello a lui affidato a dicembre
2018 e inerente alla Sicurezza e Conformità Navi.
È allora dirimente, nell'ottica della prova del demansionamento, valutare l'effettiva consistenza dell'incarico da ultimo assegnato al ricorrente.
Sul punto, occorre richiamare all'attenzione il riparto dell'onere probatorio tra datore di lavoro e dipendente nel senso esplicitato dall'art. 1218 c.c. ovvero che è il primo a dover dimostrare l'equivalenza delle mansioni assegnate a quelle da ultimo svolte dal lavoratore, incombendo su quest'ultimo solo l'allegazione dell'inadempimento.
In merito a tale profilo, lo ha prodotto in giudizio le mail attestanti Parte_1
l'oggetto dell'attività di studio a lui assegnata in merito alla valutazione dei mutamenti della normativa nazionale in tema di sicurezza.
L'esperimento della prova testimoniale assunta in sede cautelare ha poi rassegnato i seguenti esiti: - udienza 25.1.2022- teste : “Confermo che al Testimone_1
ricorrente è stato affidato l'incarico. Lo so perché c'erano delle mail in merito, non ricordo se è stata pure inviata copia a me del confermento dell'incarico. Sopra di me c'è l'ing. che gestisce tutta la sicurezza della Navigazione, io Tes_2
sono responsabile di un'articolazione di tale settore, Ufficio e Parte_3
Conformità Navi. Siccome il sig. non è nella palazzina dove lavoro io, Parte_1
ma è rimasto in quella precedente, ci interfacciamo via telefono o via mail.”
A domanda del giudice: È lei il referente diretto del sig. ? Parte_1
Principalmente si ma anche l'ing. potrebbe interfacciarsi con lui, Tes_2
11 qualche volta lo ha fatto;
non ricordo in particolare un episodio…..Le attività erano che lui doveva informarsi, aggiornarsi, leggere sui siti tutte le circolari del comando generale di Roma, delle capitanerie di porto. Queste circolari uscivano mensilmente, giornalmente. Si doveva raccogliere questo materiale per poi confluirlo nei manuali che ho detto prima. Ci sentivamo mensilmente oppure per un particolare argomento anche più volte al giorno. Ci sono degli atti redatti e firmati dal sig. , uno dei due che ho menzionato, sicuramente. Il lavoro Parte_1
che svolge è quello che faceva anche il suo predecessore il primo ufficiale,
. A volte essendo un primo ufficiale ci confrontavamo su altre Persona_2
cose che potevano interessavano anche altre cose che facevo io, ad esempio aveva anche l'incarico di Audit a bordo insieme a me. Svolgeva anche altri compiti che magari non erano scritti ma dava una mano se servivano altre cose. Collaborava anche lui con l'ing. . Avevo dato un suggerimento, di anziché arrivare Tes_2
a fine anno e dover leggere tutto in una volta, di mandarmi le novità mensilmente.
Lui ha accolto il suggerimento e mi mandava tutti i mesi le mail dicendomi se ci fossero state variazioni e quali. Che io sappia lo fa solo questo. È in Parte_1
smart working. Dal marzo 2020 a oggi ci siamo sentiti telefonicamente e anche per e-mail solamente quando è stato fatto il lavoro annuale, se ricordo bene a maggio o luglio 2020 e 2021 in occasione dell'aggiornamento dei due manuali.
Se non ricordo male uno deve essere aggiornato entro il 31 maggio e l'altro fine luglio. La mail mensile c'era comunque sempre”.
La deposizione del teste è utile in particolare, considerato che, come Tes_1
riferito dal direttore , è il referente del ricorrente. Per_3
Quanto è emerso dalla prova è riscontrabile dalle e-mail prodotte dal ricorrente e dalla stessa società ove emerge un'attività sporadica e circoscritta all'aggiornamento delle direttive nazionali e territoriali sulla sicurezza.
Orbene, la prova assunta nel procedimento cautelare, in assenza di allegazioni contrarie da parte del datore di lavoro circa l'effettiva consistenza dell'incarico affidato allo consente di ritenere quindi verosimile la prospettazione di Parte_1
parte ricorrente in merito alla sostanziale differenza tra le mansioni svolte precedentemente e quelle assegnate.
12 È facilmente riscontrabile, oltre che alla diversità oggettiva del settore, la minore operatività dell'incarico affidato, solo di studio e aggiornamento della normativa nazionale e territoriale, rispetto alla pluralità delle attività svolte in precedenza dal dipendente, quali tra tutte, la responsabilità dei procedimenti in materia di appalto.
Per quanto concerne quindi il dedotto demansionamento, esso può ritenersi pienamente provato.
Riguardo gli effetti del demansionamento e i danni che da esso possono scaturire, essi sono in re ipsa rispetto agli elementi caratterizzanti la professionalità di un lavoratore, tra cui il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze in precedenza acquisite nonché l'aspirazione alla progressione in carriera come è evidentemente già accaduto allo che, nel tempo, è passato Parte_1 dall'affidamento di incarichi di direzione dei lavori, Direzione procedure esecuzione contratti, presidenza di commissioni di gara;
responsabile dell'U.O.
Negoziale della struttura territoriale di Messina;
a semplice addetto
[...]
con un depauperamento gravissimo della sua Parte_3 professionalità anche in termine di immagine all'interno del proprio ambiente lavorativo.
Parte resistente non ha poi dato prova del fatto che l'ufficio assegnato al ricorrente corrisponda, nella pianta organica della struttura territoriale di Messina al livello
Q2 riconosciuto in termini retributivi fino al dicembre 2018.
È utile l'esemplificazione della nuova articolazione territoriale compendiata nella già richiamata, della Direzione Operativa di R.f.i. n.068/2018 con cui è stato stabilito che alle dirette dipendenze del Responsabile della struttura organizzativa
è istituita l'unita organizzativa di miscrostruttura Negoziale, la cui responsabilità era attribuita a;
alle dirette dipendenze del Responsabile Parte_1 dell'unità organizzativa di microstruttura sicurezza Navigazione opera l'unità organizzativa di microstruttura Sicurezza e Conformità Navi, la cui responsabilità
è attribuita ad Testimone_1
Se pertanto, con la modifica organizzativa del 1.2.2018 lo era un Parte_1
Responsabile di microstruttura, al pari del collega del settore Sicurezza, Tes_1
con la modifica del dicembre 2018 ad egli è stata attribuita la figura di
13 “Specialista” all'interno del settore Sicurezza Nave che vede però i dipendenti e come responsabili a cui egli deve rapportarsi come referenti. Tes_1 Tes_2
È significativa sul punto la deposizione del teste , il quale ha affermato Per_3
che: “A.D.R. Nego la circostanza circa l'inoperosità del ricorrente. Specifico che qualsiasi struttura organizzativa in ambito rete ferroviaria italiana ha degli ambiti ben conosciuti e normati ed il ricorrente è stato assegnato alle dipendenze del comandante che era il responsabile del settore dove il ricorrente è stato Tes_1
assegnato a partire dalla data che lei ha citato prima (5.12.2018). Il settore si occupava di sicurezza, ambito di conoscenze dello che sono Parte_1
assolutamente compatibili con questa nuova attività.
In quel periodo ho individuato la sig.ra che per quello che mi Tes_3 Per_4 risulta ancora oggi ricopre l'incarico che però non avendo ai tempi la qualifica idonea era stata inserita in un percorso di valutazione per l'adeguatezza all'incarico. È una prassi che occorre fare per tutti. Lei era stata inserita non avendone al momento specifica qualifica. La casella era vuota ed era stata avocata a me in attesa del percorso della .” Per_4
Il profilo assegnato al ricorrente, poi, non è rinvenibile, invero, nella pianta organica allegata alla nota sopra richiamata, né il datore di lavoro ha raggiunto la prova in merito, anche e soprattutto con riferimento alla ragionevolezza del cambio di settore o alla necessità della copertura di tale posto in organico.
Pertanto il demansionamento appare evidente e conclamato in quanto lo precedentemente coinvolto in molteplici attività aziendali anche di Parte_1
rilievo è stato assegnato ad un incarico modesto che lo ha totalmente emarginato dal precedente contesto lavorativo ledendone la professionalità e la dignità lavorativa e personale.
4 – Quantificazione delle differenze retributive e del danno da demansionamento.
Al fine di determinare le differenze retributive dovute al ricorrente in ragione delle mansioni superiori, come sopra accertate, soccorre la consulenza contabile che appare ben motivata ed esente da vizi.
In quanto alle differenze retributive dovute in forza dell'espletamento delle mansioni di livello Q2 sono dovuti al ricorrente € 24.361,26 così come risultanti
14 dai conteggi effettuati dal CTU avendo riguardo al periodo dicembre 2012 – gennaio 2018.
Tuttavia, da tale somma vanno detratte le differenze andate prescritte come da successivo punto 5 della presente sentenza per € 4.350,50.
Pertanto, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 20.010,76.
Per quanto riguarda le differenze retributive dovute in forza dell'espletamento delle mansioni di livello Q1 sono dovuti al ricorrente € 5.789,22 così come risultanti dai conteggi effettuati dal CTU avendo riguardo al periodo maggio 2018
– novembre 2018.
Relativamente al danno per demansionamento la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3131 del 02.02.2023, ha affermato che, in caso di illegittimo demansionamento, il relativo risarcimento del danno può coerentemente essere quantificato in una somma pari al 25% della retribuzione spettante al dipendente nel periodo interessato dall'illecita condotta datoriale.
Nel caso di specie il danno equitativamente valutato ha riguardo al periodo 2019 – maggio 2025.
In tale arco di tempo il ricorrente avrebbe percepito le retribuzioni ragguagliate al superiore livello Q1 come riconosciuto nella presente sentenza, per cui a titolo risarcitorio appare equo riconoscere allo , tenendo conto anche della Parte_1
quantificazione riportata in ricorso, la somma di € 50.000,00.
5 – Domanda di regolarizzazione previdenziale. Contr L'accoglimento delle superiori domande implica l'obbligo per i regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente in base all'inquadramento nelle mansioni superiori riconosciute allo , nei limiti della prescrizione quinquennale, Parte_1 considerando come dies a quo la data di notifica del ricorso all' , ossia il CP_2
14.12.2021.
Contr
6 - Eccezione di prescrizione quinquennale avanzata da
La società resistente eccepisce la prescrizione delle differenze retributive antecedenti al quinquennio dal deposito del ricorso.
L'eccezione è fondata.
15 Posto che nel caso di specie la prescrizione inizia a decorrere in costanza di rapporto in virtù della tutela reintegratoria piena spettante al lavoratore, risulta documentalmente provato che il primo atto col quale lo ha formalmente Parte_1
richiesto le differenze retributive per cui è causa è del 21/9/2018.
Di conseguenza sono andate prescritte le differenze retributive maturate antecedentemente al 21/9/2013.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) In accoglimento parziale del ricorso riconosce e dichiara che Parte_1
ha diritto all'inquadramento nel profilo professionale Q2 dal mese
[...]
di dicembre 2012 al mese di aprile 2018;
2) Riconosce e dichiara che ha diritto al definitivo Parte_1
inquadramento nel profilo professionale Q1 dal mese di maggio 2018;
3) Condanna al pagamento delle relative differenze retributive in CP_4
favore di pari a complessivi € 25.799,98 oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come per legge;
4) Condanna al pagamento in favore di della CP_4 Parte_1
somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento;
5) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_4
quantificate in € 13.395,00 oltre spese generali, cpa, iva e rimborso del
C.U. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensando tra le parti le spese inerenti il procedimento cautelare.
Messina, 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
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