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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 242/2025 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 242/2025 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 7.10.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CATANIA Giovanna del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata in Messina (Piazza Antonello, Galleria V.
Emanuele III, c/o studio dell'Avv. Francesco FERRAÙ); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CHIRAFISI Alfio del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in
AZ (via F. Crispi n. 91); pec: ; Email_2
PARTE AMMESSA AL GRATUITO CP_2
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell' presso la Procura Generale di Messina;
Controparte_3
INTERVENIENTE avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento all'ex coniuge) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1).- Preliminarmente richiamare - tramite la cancelleria - il fascicolo n. 1228/2024 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. relativo alla precedente fase. 2).- In riforma della sentenza del 5-10/03/2025, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., confermare la sentenza n. 366/2003 dell'1.09.2003, resa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel proc. n. 986/1993 R.G. e, quindi, la corresponsione da parte di dell'assegno di divorzio di € 350,00 mensili disposto in favore di Controparte_1 Parte_1
3).- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4).- In via istruttoria, occorrendo, insiste nelle richieste articolate davanti al Tribunale di Barcellona P.G. con la memoria integrativa del 10.02.2025 e chiede: I.- ammettere l'interrogatorio formale di sulle seguenti circostante precedute dal “vero o no che”: Controparte_1 a.- Lei abita a Messina con sua moglie, dott.ssa (nata a [...] il [...]), con la quale Controparte_4 è sposato da più di 33 anni;
b. - Lei si reca giornalmente da Messina a AZ, ove trascorre del tempo presso l'agenzia viaggi “LO ID” S.R.L., in via Luigi Rizzo, 10; c.- Lei ha trasferito la sua residenza anagrafica in AZ, via Sac. Rizzo, 26, ove, tuttavia, non dimora;
Per_1 II.- Ordinare a di produrre in giudizio gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli Controparte_1 ultimi tre anni;
la documentazione attestante eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e le quietanze relative alle utenze dell'immobile sito in AZ, via Sac. Giuseppe Rizzo, 26; III.- Disporre accertamenti per il tramite della Polizia Tributaria sulle condizioni economiche e reddituali del nucleo dei coniugi (nato a [...] il [...]) – (nata a [...] il Controparte_1 Controparte_4 25.12.1963); IV.- Ai sensi dell'art. 213 c.p.c., richiedere - per il tramite dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio - informazioni scritte in ordine alla condizione reddituale – patrimoniale dell'ultimo triennio di moglie del ricorrente con la quale egli convive …”. Controparte_4
Per parte appellata:
“… 1) In via preliminare dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla sig.ra 2) Nel merito, Parte_1 respingere il reclamo proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza reclamata, pronunciata il 10.03.2025 dal Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di Parte_1 deposito del ricorso;
Condannare la reclamante alla refusione delle spese di lite del grado …”.
Si dà atto che il rappresentante dell sebbene ritualmente notiziato della Controparte_3 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 13.5.2025 e 11.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 19.3.2025 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e notificato in data imprecisata conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile Controparte_1 di Barcellona Pozzo di Gotto 184con sentenza n. 184 emessa in data 10.3.2025 nel procedimento già iscritto al n. 1228/2024 RGAC.
* Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale resistente) il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile a lei antea riconosciuto (e liquidato nell'importo di euro 350 mensili), lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge:
1. ingiustamente assumendo esservi sostanziale parità di posizione reddituale inter partes, e ciò poiché, in realtà e a ben vedere:
1.1. vero era che il era stato collocato in quiescenza, con conseguente riduzione CP_1 della sua redditività;
1.2. tuttavia, erronea era stata la determinazione della redditività d'essa deducente, avendo il Tribunale adito:
1.2.1. in primis, qualificato come pensione l'emolumento mensile goduto dall'appellante, sebbene di contro fosse stato dedotto e documentato che:
“… la non è titolare di pensione da lavoro, ma solo di un assegno sociale … “; Pt_1
non avendone maturato i requisiti minimi in esito all'attività di lavoro dipendente prestata (come insegnante);
1.2.2. stimato nel quantum mensile da essa fruito quale reddito anche una componente non riconoscibile come tale, bensì da tenersi estranea ai fini della superiore comparazione, id est l'indennità d'accompagnamento attribuitale per la sua condizione di salute compromessa, trattandosi di:
“… misura di natura assistenziale poiché finalizzata a sostenere le spese connesse all'assistenza e all'accompagnamento necessari a causa della totale inabilità. Tali emolumenti non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile al più mirando a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia4 … 4 Consiglio di Stato n.0785 del 10.12.2020, «… la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “reddito” in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo p risarcitorio delle situazioni di disabilità”; L'indennità di accompagnamento, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, non può essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo di patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale” (ex multis
Cons. di Stato sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016) …» …”;
sicché, ciò constatato, palesemente emergeva che:
1.3. “… il ricorrente ha percepito una pensione da lavoro di circa € 800,00 mensili, con un reddito (autocertificato) di € 9.906,01, per l'anno 2023; la , per lo stesso periodo, ha avuto entrate mensili Pt_1 per € 891,91 (CUD 2024 e mod. OBISM 2023) rappresentate da un assegno sociale di € 364,75 e da una indennità di accompagnamento di € 527,16, per la sua condizione di inabile al 100%, da gennaio 2017 (art. 3, comma 3, Legge 104/1992);
2. erroneamente comparando anche la rispettiva posizione patrimoniale, atteso che:
2.1. “… La è proprietaria dell'abitazione in AZ, via Col. Bertè, 47 in cui vive con il figlio , Pt_1 Per_2 non autonomo economicamente (tale titolarità così come correttamente detto dal Tribunale non ha rilevato per la decisione poiché si tratta di una circostanza già valutata nel giudizio di divorzio) …”; 2.2. “… , da oltre 33 anni, convive con la nuova moglie a Messina, in via Filippo Bianchi, 54
CP_1 (nonostante la sua residenza anagrafica a AZ, via Sac. Rizzo, 26) e non sostiene spese di vitto Per_1 e/o alloggio (ciò ha trovato conferma nelle uniche due quietanze allegate agli atti e riferite ad immobili diversi da quelli della residenza in via Sac. G. Rizzo, 26). A ciò dovrà aggiungersi che è comproprietario dei seguenti beni immobili: 1).- Immobile sito in
CP_1 AZ, salita Castello, 11; 2).- immobile sito in AZ, via Massimiliano Regis, 6, piano 1-2 … proprietà di detti cespiti non contestata, ma celata dal che nella sua autocertificazione reddituale del
CP_1 20.02.2025, ha dichiarato di essere proprietario “solo” di ¼ di un rudere a AZ, senza valore(!!)). Tali beni sono pervenuti all'ex coniuge in eredità a seguito della morte dei genitori e della loro incidenza sul mutamento in senso migliorativo della sua complessiva situazione, il Tribunale non ha tenuto conto, pur avendo rilevato le omissioni sul punto del ricorrente, senza fornire argomentazioni logiche e giuridiche … Piuttosto, il Tribunale ha dato rilievo a dichiarazioni rese dal procuratore del in udienza e prive
CP_1 di riscontro documentale “… il risiede presso l'abitazione della di lui sorella, pagando le relative
CP_1 bollette e che è separato di fatto (!) dal coniuge” …”;
e, in ogni caso:
3. utilizzando a fini decisori documentazione non resa disponibile al contraddittorio d'essa deducente, atteso che la sua produzione aveva avuto luogo solo in data 20.2.2025, ossia il giorno prima della celebrata udienza di discussione, e la sua accettazione telematica era stata perfezionata nel medesimo giorno dell'udienza;
4. omettendo di ordinare all'allora ricorrente la produzione “… delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, nonché della documentazione attestante eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali …”;
5. valorizzando come prova una mera autocertificazione di parte;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori occorrenti (interrogatorio formale e prova per testi) l'accoglimento dei propri petita di prime cure in parte qua, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 11.6.2025 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità del gravame, per difetto di forma, essendo stato azionato un mero reclamo in luogo d'un appello;
nonché, nel merito:
sub 1.3., che:
“… il sig. ha evidenziato che, prima della pronuncia di primo grado, lo stesso percepiva una pensione INPS CP_1 di circa € 800,00 mensili che, però, era decurtata dalla trattenuta alla fonte dell'assegno divorzile per il coniuge, sicché sopravviveva con un reddito di 450.00 euro mensili;
in particolare, egli ha percepito nel 2023, l'importo di circa € 758,03 mensili e, nel 2024, di € 455,52. Nonché dichiarato di essere proprietario di un rudere sito a AZ per la quota di ¼ e di essere titolare di un conto con saldo pari a € 70,00 (cfr. autocertificazione reddituale). Più precisamente, il Sig. a fronte di un reddito mensile pari ad € 800,00 deve affrontare mensilmente CP_1 obbligazioni fisse ed invariabili per complessivi € 300,00., come elencate e provate: Di cui, per utenze, circa 200,00 e per acquisto di farmaci circa € 100,00. È di tutta evidenza come una eventuale decurtazione a titolo di assegno divorzile a favore della ex moglie, risulti impensabile, considerato che, lo stesso, con una pensione di € 800,00, vive già al di sotto della soglia di povertà e non avendo la disponibilità di una propria abitazione – non potendola, men che meno affittare – vive ospite in una casa dirupata della di lui sorella …”;
“… la situazione economica della seconda moglie non ha un alcun impatto diretto sull'assegno di mantenimento dovuto alla prima moglie. L'assegno di mantenimento è stabilito in base alle esigenze della prima moglie e alla capacità economica del marito e non tiene conto delle risorse della seconda moglie …”;
“… il sig. non convive con la moglie, essendo separato di fatto. Ed infatti, la moglie è residente e vive in CP_1 Messina, lui, invece, residente e vive in AZ ( all. stato di famiglia al fascicolo di primo grado) …”;
sub 2.2., che:
“… Per quanto concerne le proprietà immobiliari del sig. , le stesse sono esattamente quelle dichiarate. CP_1 Ossia ¼ indiviso di un rudere, senza tetto e senza alcun valore. L'immobile di Via Massimiliano Regis, che controparte asserisce essere di proprietà del sig. , è invero di CP_1 proprietà del di lui fratello, , per aver costui acquistato la metà dall'odierno appellato, nel lontano Controparte_5 1989 (all. atto notarile). Il sig. ha conservato l'usufrutto su una stanza, in cui vive il di lui figlio di primo letto LO ID, CP_1 proprio in virtù dei dissidi con la sig. . (all. certificato di residenza) …”; Pt_1
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 24.6.2025 a quella del 7.10.2025 (in cui aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione.
*
In sede di note autorizzate (con atti depositati in modalità telematica, rispettivamente, in data
24.6.2025 e 25.9.2025 dalla difesa di parte ed in data 24.9.2025 dalla difesa di parte Pt_1
): CP_1
mentre parte appellata asseriva che:
- “… ad oggi, venuto meno l'assegno divorzile, la stessa ha diritto a percepire (e probabilmente già percepisce avendo depositato solo il prospetto INPS dell'anno 2023) l'assegno sociale per intero, oltre maggiorazione sociale, ossia una ulteriore cifra pari a circa € 700,00 … la revoca dell'assegno divorzile, non comporta, di fatto, alcuna potenziale diminuzione patrimoniale, potendo l'appellante ottenere (laddove non l'abbia già ottenuto) lo stesso reddito, facendo richiesta dell'assegno sociale, senza decurtazioni. È noto infatti, che l'assegno sociale, viene decurtato in misura pari agli ulteriori redditi percepiti dall'avente diritto. Nel caso di specie, venuto meno l'assegno divorzile, la stessa ha diritto ad ottenere l'assegno sociale per intero …;
- “… ad oggi, non esiste alcuna sperequazione economica tra i coniugi – rectius a sfavore della ex moglie – a causa delle mutate condizioni economiche del sig. . Lo stesso, infatti, percepisce un reddito inferiore a CP_1 quello della di lui ex moglie. Poco – o nulla – rileva il fatto che tali redditi siano qualificati come esenti … Ciò che rileva è il fatto che l'ex moglie dispone di somme superiori per sostenersi. Diversamente il sig. CP_1 percepisce un reddito, già di per sè insufficiente a provvedere alle sue esigenze di vita primaria, vivendo in assoluta povertà …”; - “… Sembrerebbe che la stessa abbia voluto presentare l'impugnazione sol perché ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Tale circostanza dovrebbe comportare la condanna per lite temeraria della stessa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 C.P.C. ...”;
di contro, parte appellante rilevava che:
- la dedotta inammissibilità era insussistente, poiché, a prescindere dal nomen del gravame, lo stesso era stato ritualmente introdotto con ricorso;
- “… il Giudice ha omesso anche qualsiasi valutazione comparativa tra la pensione da lavoro e la situazione di estrema vulnerabilità della determinata da età avanzata, stato di salute e impossibilità oggettiva di Pt_1 procurarsi redditi alternativi determinando ciò una grave violazione, tra l'altro, del principio di equità sostanziale e proporzionalità (ex multis Cass. SS.UU. n.18287/2018). Senza tacere che il provvedimento che ha revocato l'assegno divorzile in favore della ha leso il diritto della stessa ad una vita dignitosa e non discriminata Pt_1 per motivi di età e disabilità …”;
- “… nulla provano i nuovi e successivi documenti prodotti ex adverso (dichiarazione di LO ID priva di data;
contratto del 10.04.1989) che appaiono anche inconducenti ai fini dell'odierno giudizio e, in ogni caso, non smentiscono la titolarità delle proprietà immobiliari in capo a (vedasi visure catastali aggiornate e CP_1 allegate al fascicolo della precedente fase) …”;
- “… la condizione di separazione di fatto del QU - solo labilmente richiamata - è inopponibile alla Pt_1 in quanto il nucleo familiare in cui la controparte dimora ha consentito allo stesso un notevole miglioramento delle sue condizioni di vita (prova contraria avrebbe dovuto essere fornita ex adverso sulla non attualità del vincolo poiché il dato formale della residenza non è dirimente in tale direzione) …”;
- “… la percepisce (come da cedolini INPS agli atti), ad oggi, un assegno sociale mensile di € 377,75 di cui Pt_1 una parte fissa (PENSIONE LORDA) di € 168,61, una maggiorazione di € 20,66 e un incremento maggiorazione per Finanziaria 2002 di € 188,49, per un totale al netto di € 377,75 (doc.1, prospetto pag.2). Tale importo, è il risultato della richiesta di ricostituzione dell'assegno sociale proposto dalla deducente all'Inps nel mese di aprile 2025 (doc. 2), allorquando l'assegno divorzile è stato revocato. Pertanto, per completezza, è utile rilevare che - contrariamente a quanto riferito ex adverso - la non percepisce l'assegno sociale nella sua interezza non Pt_1 certo per sua “ignoranza del diritto” o perché non si è prontamente attivata per richiederlo, ma perché non possiede i requisiti per goderne, come da decisione dell'istituto di previdenza (doc.1). Da ciò ne discende l'interesse concreto e attuale della deducente all'odierna azione giudiziale diretta a chiedere la riforma di una decisione ritenuta erronea e ingiusta per i motivi dedotti in atti, al fine di ottenere la reintegrazione di un diritto patrimoniale leso. A ciò si aggiunga che la gode solo di una indennità di accompagno, in quanto Pt_1 soggetto con disabilità grave e sulla cui natura di sussidio statale che non determina un incremento patrimoniale per il beneficiario si è già dedotto …”;
- “… la perdita dell'assegno divorzile non può essere compensata o giustificata con la mera astratta possibilità di richiedere una prestazione assistenziale diversa e incerta nell'an e nel quantum che dipende da variabili mutevoli e incerte (quali requisiti anagrafici, residenza, condizioni reddituali mutevoli e disciplina normativa vigente al momento della domanda), priva della stabilità propria dei diritti soggettivi patrimoniali e di cui, in ogni caso, la
- ad oggi - non gode nella sua interezza …”; Pt_1
- “… Non sussistono i presupposti di legge per la condanna richiesta ai sensi dell'art. 96, comma 3, C.P.C. (temerarietà dell'azione o mala fede e colpa grave). Il gravame, infatti, è stato proposto in buona fede e sulla base di ragioni giuridiche ampiamente argomentate ed articolate in atti ed è diretto alla tutela di diritti, anche di natura costituzionale, riconosciuti e protetti dall'ordinamento giuridico che la parte assume siano stati lesi dalla decisione impugnata …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/ 2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui: «… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia;
è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, e dato atto della preliminarietà di quella sub I., osserva il Collegio che nell'occorso non si ravvisano né in fatto né in diritto ragioni ostative all'ammissibilità dell'impugnazione, che, sebbene impropriamente qualificata come
“reclamo”, è stata articolata e motivata – nonché formalizzata – senza vulnere alcuno per il diritto al contraddittorio di controparte (che, a sua volta, nulla ha dedotto di potenzialmente rilevante sotto detto profilo); donde il rigetto dell'eccezione in argomento.
Ferma in diritto la piena condivisibilità delle deduzioni difensive di parte appellante quanto al fondamento della doglianza sub 1.1. (peraltro, contestate senza argomentazione di sorta dalla controparte);
e ciò in ragione del solido indirizzo giurisprudenziale di legittimità (per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19/4/2023, in fattispecie analogicamente equivalente, in quanto attinente il mantenimento della prole) in virtù del quale è stato riconosciuto che:
«… L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia …»;
e premesso ancora:
in fatto, che: sia con l'atto d'appello, sia con gli scritti difensivi di controparte, tanto la quanto il Pt_1
non hanno allegato specifiche circostanza a fondamento dell'eventuale CP_1 ammissibilità della produzione documentale offerta a corredo dei propri petita, quantunque in parte “nuova” rispetto a quella di prime cure, né a fondamento dell'eventuale inammissibilità di quella della rispettiva controparte, donde l'evidente accettazione del contraddittorio rispetto a tali produzioni integrative;
in diritto, che ad avviso di questo Collegio nulla osta alla piena utilizzabilità delle relative risultanze in questa sede, atteso che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità (per cui da ultimo si v. le sentenze nn. 11319 del 27/5/2005 e 5876 del 13/4/2012):
«… nel giudizio di divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) – l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali …»;
ed invero, rettamente intesa, la pronuncia suddetta afferma infatti il principio per cui qualora la produzione cd. “nuova” avvenga in corso di lite, si debba consentire alla controparte l'esame e la controdeduzione (o un'eventuale riprova) ex adverso e non sia consentito invece provvedere nel merito a prescindere dall'effettiva instaurazione previa d'un contraddittorio sul punto;
il che equivale anche ad affermare che se tale produzione avvenga contestualmente al deposito dello stesso atto d'impugnazione la controparte non necessiti d'alcun adempimento intermedio finalizzato a garantire l'effettività del contraddittorio a suo favore, essendo già nella pienezza delle sue prerogative con la notifica dell'impugnazione e potendo esercitare la propria difesa compiutamente con il proprio primo atto difensivo.
Vero è che eventuali sopravvenienze (di cui l'interessato non potrebbe ordinariamente sollecitare il vaglio nella sede dell'appello, non avendone conosciuto il primo Giudicante) ben legittimerebbero a promuovere un giudizio di revisione delle statuizioni emesse antecedentemente, ai sensi dell'articolo 9 della legge citata, ovviamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia divorzile. Ma di tal facoltà l'ordinamento non impedisce che il medesimo faccia uso deducendone l'avvenimento e sollecitandone il vaglio contestualmente al thema decidendum proprio d'un appello già promosso e pendente in materia, essendo in esso consentite pronunce allo stato delle allegazioni ed acquisizioni effettuate, come espressamente affermato da ultimo da Cass.
Sez. I, con la sentenza n. 3925 del 12.3.2012, secondo cui:
«... nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto ...». Ed infatti, si è precisato:
«... la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare dell'assegno al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che anche il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, e lo stesso giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione ...»;
con l'ulteriore importante avvertenza per cui:
«... tale principio debba trovare applicazione anche per la proposizione della domanda di assegno, allorché nel corso del giudizio di divorzio sopravvengano i presupposti, prima insussistenti, per lo stesso riconoscimento del diritto, e in particolare sopravvenga l'impossibilità, per uno degli ex coniugi, di procurarsi i mezzi economici necessari per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ... Il diritto all'assegno, infatti, può essere riconosciuto soltanto a decorrere dalla domanda e la domanda non formulata tempestivamente all'inizio del procedimento di divorzio potrebbe poi essere formulata solo con il ricorso per revisione delle condizioni del divorzio stesso ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il quale, a sua volta, può essere proposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'originaria determinazione di tali condizioni;
con la conseguenza che, se nei casi predetti non venisse consentita la proposizione della domanda di assegno in corso di causa, resterebbe esclusa la stessa tutela giurisdizionale del diritto all'assegno (con violazione dell'art. 24 comma 1 Cost. relativamente a tutto il tempo successivo al maturare dei suoi presupposti e fino al giudicato sulla prima determinazione delle condizioni di divorzio) ...».
È dunque da affermare l'ammissibilità di detta produzione documentale, di cui potrà farsi pertanto pieno utilizzo nell'odierna cognizione.
Seguirà quindi all'esame del merito la rinnovata cognizione sull'eventuale fondamento della domanda di “revoca” del contributo di mantenimento a pro' della (accolta in prime Pt_1 cure e contestata con l'appello dalla nominata, che ha chiesto riconoscersi la tenutezza di controparte a proseguirne l'erogazione nei sensi in premessa illustrati).
*
Venendo ora all'esame delle altre doglianze dedotte, ossia quelle nel merito sub 1.3 e sub 2.2., rileva e ritiene questo Collegio quanto appresso.
Considerato, in diritto, che (come da ultimo puntualizzato da Cass. Sez. I, ordinanza n. 1645 del
19/1/2023):
«… In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione …»;
e ciò nel senso (come si legge funditus nella motivazione) che:
«… 7.1. – È nota la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui «la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti», dovendo in quel caso il giudice «verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata» (Cass. 11177/2019, 787/2017; conf. Cass. 14143/2014, 8754/2011, 18/2011, 10133/2007, 9056/1999, 8654/1998). 7.2. – Orbene, la stessa Cass. 1119/2020, dopo aver rammentato che, «in tema di statuizioni c.d. determinative, il giudicato si forma sempre rebus sic stantibus», aggiunge assai significativamente che, una volta accertato dal giudice, in fatto, il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, è possibile procedere al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, da rendersi proprio «al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali», ossia quelli di cui al revirement delle Sezioni Unite poco prima richiamato (sentenza n. 18287 del 2018), in base ai quali: «a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». 7.3. – Sempre con riguardo al nuovo diritto vivente in materia di assegno divorzile, Cass. 1119/2020 precisa che gli orientamenti del giudice della nomofilachia non sono assimilabili allo ius superveniens e non soggiacciono al principio di irretroattività, ma hanno carattere retroattivo, «in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali», cessando di esserlo solo quando «si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo» (cd. prospective overruling: v. Cass. Sez. U, 4135/2019) «e non anche, come nella specie, su disposizioni di natura sostanziale».
8. – Orbene, nel momento in cui l'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970 dispone che «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio ... può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni ... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6», è evidente che i fatti sottesi alla nozione di “giustificati motivi” rilevano non già in senso meramente naturalistico, bensì secondo l'evidenza giuridica loro attribuita dalle stesse norme implicate, nella lettura datane, all'attualità della decisione, dal “diritto vivente”. 8.1. – Ciò significa che uno stesso fatto rileva diversamente in base al “filtro” giuridico dettato dall'opera della nomofilachia, e che, una volta dato legittimamente ingresso alla valutazione dei fatti sopravvenuti, secondo il meccanismo proprio del giudicato “rebus sic stantibus”, quella valutazione non può non informarsi alla diversa lettura nomofilattica che sia nel frattempo maturata …»;
è da constatare che il primo Giudice, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità anteatta in tema di revisione (sostanzialmente confermata dalla pronuncia testé richiamata), ha ritenuto che il materiale probatorio offerto (pur puntualmente elencato e coincidente con quello richiamato dalle parti nelle loro contrapposte difese) legittimasse l'accoglimento dei petita di parte , ciò motivando piuttosto laconicamente, nei seguenti sintetici termini: CP_1
“… a fronte della diminuzione dei redditi subita dal ricorrente, stante l'avvenuto pensionamento, si evince che non persiste più una disparità economica tra le parti, percependo le stesse per lo più pari introiti mensili, va accolta la domanda avanzata dal e, per l'effetto, va revocato l'assegno divorzile disposto in favore della CP_1 Pt_2
…”;
[...]
rileva tuttavia la Corte che la situazione patrimoniale e reddituale comparata delle parti, già per come conosciuta dal Tribunale e non solo alla luce della produzione documentale allegata agli atti dell'impugnazione – che non avevano potuto esser presi in considerazione dal primo Giudice, non avendo l'appellante offerto in quella sede i documenti oggi in esame, e da cui emergono comunque indici sufficientemente chiari ed univocamente confermativi delle precedenti risultanze – non legittimasse la superiore decisione. Ed infatti andava (e va) considerato che:
a) formalmente residente – quale componente di nucleo unifamiliare – in AZ, via sac.
n. 26 (come da certificazione anagrafica del 19.2.2025), l'appellato CP_6 ha dichiarato d'esser separato di fatto dal secondo coniuge ed ospitato in immobile semifatiscente di proprietà d'una propria sorella, di cui non è stata riferita l'ubicazione; dette asserzioni non risultano, tuttavia, riscontrate aliunde se non dalla certificazione anagrafica del 14.1.2025 (prodotta dalla difesa di parte ) secondo cui Pt_1 era censita come componente di famiglia anagrafica unitamente Controparte_4 al figlio residente in [...]; Persona_3
b) il reddito annuo effettivamente fruito dal al netto dell'erogazione del previsto CP_1 mantenimento a pro' della (nell'importo di euro 350 mensili), quale documentato Pt_1 tramite autocertificazione datata 20.1.2025 (e causalmente riferito a pensione di vecchiaia), ammontava: nel 2022, ad euro 9.769 (pari ad euro 814,08 mensili); nel 2023, ad euro 10.437,76 (euro 869,81 mensili); nel 2024, euro 5.697,88 (euro 474,82);
c) la liquidità disponibile presso c/corrente o deposito (bancario e/o postale), come da autocertificazione del 20.6.2025, ammontava ad euro 70 e l'introito mensile da pensione al netto del mantenimento all'ex coniuge era asseritamente di circa euro 450;
d) la titolarità di cespiti immobiliari era circoscritta, sempre come dall'autocertificazione sub b), alla riferita comproprietà per ¼ di “… un rudere in AZ senza valore …”; di contro a ciò, tuttavia, la visura dell'Agenzia delle Entrate (prodotta dalla difesa di parte
) emessa in data 14.1.2025 dava ragione di diversa – e maggiore – possidenza, ossia Pt_1 di:
- comproprietà per ¼ di un immobile cat. A/4 cl. 03 di 5 vani (rendita euro 96,54) ubicato in AZ, salita Castello n. 11;
- comproprietà per ½ di due immobili cat. A/4 ccl. 04, rispettivamente di 3 e di 3,5 vani (rendite euro 92,96 ed euro 108,46), ubicati in AZ ai piani primo e secondo di via Regis n. 14;
e) secondo gli estratti del conto Postepay verosimilmente intestato al (che ne CP_1 effettuava la produzione), l'entità dei prelievi e pagamenti mensili era la seguente:
e.1) relativamente al periodo dal 17.4.2023 al 14.12.2023: maggio, euro 312; giugno, euro 492,40; luglio, euro 1.024,80; agosto, euro 2.232,37; settembre, euro 816,49; ottobre, euro 669,79; novembre, euro 381,09; dicembre, euro 1.151,51; per una media (su 7 mesi e 15 giorni) di euro 31,05 pro die (ossia, con una potenzialità di spesa stimabile nel 2023 di circa euro 11.333,25 annui, a fronte di una spesa effettiva di euro 7.080,45, superiore alla redditività dichiarata);
e.2) analogamente analizzato, l'estratto conto relativo al periodo 3.1.2024-22.12.2024 CP_7 dà ragione di una potenzialità di spesa stimabile nell'anno di circa euro 7.278,55 e di una spesa effettiva di euro 7.079,14, in tal caso decisamente superiore alla redditività dichiarata;
ossia, con tutta evidenza, d'una liquidità disponibile (di scaturigine rimasta incerta) maggiore di quella dichiarata sub b) e sub c);
f) la spesa sanitaria e farmaceutica avvenuta con la spendita del codice fiscale del CP_1 nel 2024 (di cui non è dato però verificare l'effettiva destinazione soggettiva) ammontava ad euro 1.022,74;
g) il reddito da assegno sociale della ammontava (come da certificato INPS del Pt_1
4.11.2023) ad euro 364,75 mensili, mentre l'indennità di accompagnamento ammontava ad euro 527,16 mensili;
h) (come da autodichiarazione del 31.12.2024) la nominata:
h.1) aveva riscosso nell'anno 2023 per assegno sociale euro 4.689,08 e per indennità d'accompagnamento euro 6.325,92;
h.2) era proprietaria d'immobile adibito ad abitazione ubicato in via Bertè n. 47 di AZ (di rendita catastale ivi non censita;
consta tuttavia dalla produzione sub i) che la rendita dell'appartamento in questione ammontava nel 2025 ad euro 285+6); h.3)
(come da certificazione anagrafica del 15.1.2025) era residente e viveva con il figlio
(cl. 1970) nell'immobile sub h.2); Controparte_8
i) in esito a domanda di “… ricostituzione dal 01/04/2025 dell'assegno sociale a seguito della revoca dell'assegno divorzile con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n.
184/2025 del 10/03/2025. Si chiede la ricostituzione dell'assegno sociale e delle maggiorazioni sociali compreso l'incremento al milione art. 38 l.448/2001 dal 2020 a tutt'oggi per le variazioni dell'importo dell'assegno divorzile negli anni precedenti …”, l'INPS comunicava la riliquidazione delle spettanze della nominata (con nota del 28.5.2025) a titolo d'assegno sociale nell'importo mensile netto di euro 377,75;
e, dovendo tanto indurre a più accurata ponderazione delle effettive capacità reddituali e patrimoniali del già obbligato (comunque avente una disponibilità di liquidità più che doppia rispetto a quella dell'ex coniuge odierna appellante ed una potenzialità patrimoniale sostanzialmente coincidente) nonché della , oggettivamente fruitrice di reddito al di Pt_1 sotto della soglia di sussistenza e di quella di povertà, non può dubitarsi circa il perdurare dell'esistenza dei presupposti del diritto all'assegno da parte della ex coniuge in questione.
Equo però appare ridurne l'importo rispetto a quello già riconosciuto antea, nel senso che esso potrà ridimensionarsi ad euro 200 mensili – di guisa che le parti diverranno, dopo detta variazione, ognuna percettrice di liquidità netta sostanzialmente pari – rivalutabili annualmente secondo le modalità previste nella sentenza impugnata), con decorrenza dal dì della domanda di prime cure di parte obbligata. *
Avuto riguardo all'esito dell'appello ed alle ragioni della decisione fin qui edotte (da cui si trae conferma del fondamento: sia della pretesa originaria del di revisione del CP_1 mantenimento posto a suo carico, ancorché non per conseguirne la revoca ma solo la riliquidazione in minus; sia di quella della , di non veder revocata detta provvidenza in Pt_1 suo favore;
con conferma nel resto, ossia nel rigetto della domanda del CP_1
d'attribuzione a sé d'un mantenimento a carico della controparte), di giustizia appare compensare tra le parti le spese sia del primo grado di giudizio sia di quello corrente, in ragione di ½, con loro gravame finale nei confronti del soccombente . CP_1
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della detta parte soccombente in questo grado non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n. 11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio (che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese –
s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
Dette spese che si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n.
55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.006,95 totale € 7.719,95 totale dimidiato (per la compensazione) € 3.859,975
poi ulteriormente dimidiato come in dispositivo;
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35 totale dimidiato (per la compensazione) € 4.869,675
poi ulteriormente dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua palese marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 19.3.2025 e notificato in data imprecisata avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 184 in data 10.3.2025 nel procedimento già iscritto al n.
1228/2024 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in parziale accoglimento della domanda proposta da con atto Controparte_1 dell'8.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 1228/2024 RGAC presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, ridetermina, con decorrenza dal dì del ricorso introduttivo, l'importo mensile del mantenimento a carico del nominato da corrispondersi in favore dell'ex coniuge nell'ammontare di euro 200 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 periodica annuale secondo gli indici ISTAT;
1.2) condanna il alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che liquida, CP_1 previa loro compensazione in ragione di ½, nel complessivo importo di euro 1.929,987 per onorario, oltre accessori come per legge;
2) condanna ancora alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite per il corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione in ragione di ½, in complessivi euro 2.434,837 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14.10.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 242/2025 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 7.10.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in data e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CATANIA Giovanna del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata in Messina (Piazza Antonello, Galleria V.
Emanuele III, c/o studio dell'Avv. Francesco FERRAÙ); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CHIRAFISI Alfio del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in
AZ (via F. Crispi n. 91); pec: ; Email_2
PARTE AMMESSA AL GRATUITO CP_2
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell' presso la Procura Generale di Messina;
Controparte_3
INTERVENIENTE avente ad oggetto: modifica delle condizioni disposte in sede di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (mantenimento all'ex coniuge) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1).- Preliminarmente richiamare - tramite la cancelleria - il fascicolo n. 1228/2024 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. relativo alla precedente fase. 2).- In riforma della sentenza del 5-10/03/2025, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., confermare la sentenza n. 366/2003 dell'1.09.2003, resa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel proc. n. 986/1993 R.G. e, quindi, la corresponsione da parte di dell'assegno di divorzio di € 350,00 mensili disposto in favore di Controparte_1 Parte_1
3).- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4).- In via istruttoria, occorrendo, insiste nelle richieste articolate davanti al Tribunale di Barcellona P.G. con la memoria integrativa del 10.02.2025 e chiede: I.- ammettere l'interrogatorio formale di sulle seguenti circostante precedute dal “vero o no che”: Controparte_1 a.- Lei abita a Messina con sua moglie, dott.ssa (nata a [...] il [...]), con la quale Controparte_4 è sposato da più di 33 anni;
b. - Lei si reca giornalmente da Messina a AZ, ove trascorre del tempo presso l'agenzia viaggi “LO ID” S.R.L., in via Luigi Rizzo, 10; c.- Lei ha trasferito la sua residenza anagrafica in AZ, via Sac. Rizzo, 26, ove, tuttavia, non dimora;
Per_1 II.- Ordinare a di produrre in giudizio gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli Controparte_1 ultimi tre anni;
la documentazione attestante eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali e le quietanze relative alle utenze dell'immobile sito in AZ, via Sac. Giuseppe Rizzo, 26; III.- Disporre accertamenti per il tramite della Polizia Tributaria sulle condizioni economiche e reddituali del nucleo dei coniugi (nato a [...] il [...]) – (nata a [...] il Controparte_1 Controparte_4 25.12.1963); IV.- Ai sensi dell'art. 213 c.p.c., richiedere - per il tramite dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio - informazioni scritte in ordine alla condizione reddituale – patrimoniale dell'ultimo triennio di moglie del ricorrente con la quale egli convive …”. Controparte_4
Per parte appellata:
“… 1) In via preliminare dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla sig.ra 2) Nel merito, Parte_1 respingere il reclamo proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza reclamata, pronunciata il 10.03.2025 dal Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto revocare l'assegno divorzile in favore della sig.ra con decorrenza dalla data di Parte_1 deposito del ricorso;
Condannare la reclamante alla refusione delle spese di lite del grado …”.
Si dà atto che il rappresentante dell sebbene ritualmente notiziato della Controparte_3 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 13.5.2025 e 11.7.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 19.3.2025 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e notificato in data imprecisata conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Tribunale Civile Controparte_1 di Barcellona Pozzo di Gotto 184con sentenza n. 184 emessa in data 10.3.2025 nel procedimento già iscritto al n. 1228/2024 RGAC.
* Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di modifica delle condizioni di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (quale resistente) il rigetto della domanda di revoca dell'assegno divorzile a lei antea riconosciuto (e liquidato nell'importo di euro 350 mensili), lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza “definitiva” aveva disatteso le proprie domande e difese, in parte qua, e ciò in specie in punto di mantenimento a pro' dell'ex coniuge:
1. ingiustamente assumendo esservi sostanziale parità di posizione reddituale inter partes, e ciò poiché, in realtà e a ben vedere:
1.1. vero era che il era stato collocato in quiescenza, con conseguente riduzione CP_1 della sua redditività;
1.2. tuttavia, erronea era stata la determinazione della redditività d'essa deducente, avendo il Tribunale adito:
1.2.1. in primis, qualificato come pensione l'emolumento mensile goduto dall'appellante, sebbene di contro fosse stato dedotto e documentato che:
“… la non è titolare di pensione da lavoro, ma solo di un assegno sociale … “; Pt_1
non avendone maturato i requisiti minimi in esito all'attività di lavoro dipendente prestata (come insegnante);
1.2.2. stimato nel quantum mensile da essa fruito quale reddito anche una componente non riconoscibile come tale, bensì da tenersi estranea ai fini della superiore comparazione, id est l'indennità d'accompagnamento attribuitale per la sua condizione di salute compromessa, trattandosi di:
“… misura di natura assistenziale poiché finalizzata a sostenere le spese connesse all'assistenza e all'accompagnamento necessari a causa della totale inabilità. Tali emolumenti non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile al più mirando a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia4 … 4 Consiglio di Stato n.0785 del 10.12.2020, «… la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “reddito” in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo p risarcitorio delle situazioni di disabilità”; L'indennità di accompagnamento, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, non può essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo di patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale” (ex multis
Cons. di Stato sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016) …» …”;
sicché, ciò constatato, palesemente emergeva che:
1.3. “… il ricorrente ha percepito una pensione da lavoro di circa € 800,00 mensili, con un reddito (autocertificato) di € 9.906,01, per l'anno 2023; la , per lo stesso periodo, ha avuto entrate mensili Pt_1 per € 891,91 (CUD 2024 e mod. OBISM 2023) rappresentate da un assegno sociale di € 364,75 e da una indennità di accompagnamento di € 527,16, per la sua condizione di inabile al 100%, da gennaio 2017 (art. 3, comma 3, Legge 104/1992);
2. erroneamente comparando anche la rispettiva posizione patrimoniale, atteso che:
2.1. “… La è proprietaria dell'abitazione in AZ, via Col. Bertè, 47 in cui vive con il figlio , Pt_1 Per_2 non autonomo economicamente (tale titolarità così come correttamente detto dal Tribunale non ha rilevato per la decisione poiché si tratta di una circostanza già valutata nel giudizio di divorzio) …”; 2.2. “… , da oltre 33 anni, convive con la nuova moglie a Messina, in via Filippo Bianchi, 54
CP_1 (nonostante la sua residenza anagrafica a AZ, via Sac. Rizzo, 26) e non sostiene spese di vitto Per_1 e/o alloggio (ciò ha trovato conferma nelle uniche due quietanze allegate agli atti e riferite ad immobili diversi da quelli della residenza in via Sac. G. Rizzo, 26). A ciò dovrà aggiungersi che è comproprietario dei seguenti beni immobili: 1).- Immobile sito in
CP_1 AZ, salita Castello, 11; 2).- immobile sito in AZ, via Massimiliano Regis, 6, piano 1-2 … proprietà di detti cespiti non contestata, ma celata dal che nella sua autocertificazione reddituale del
CP_1 20.02.2025, ha dichiarato di essere proprietario “solo” di ¼ di un rudere a AZ, senza valore(!!)). Tali beni sono pervenuti all'ex coniuge in eredità a seguito della morte dei genitori e della loro incidenza sul mutamento in senso migliorativo della sua complessiva situazione, il Tribunale non ha tenuto conto, pur avendo rilevato le omissioni sul punto del ricorrente, senza fornire argomentazioni logiche e giuridiche … Piuttosto, il Tribunale ha dato rilievo a dichiarazioni rese dal procuratore del in udienza e prive
CP_1 di riscontro documentale “… il risiede presso l'abitazione della di lui sorella, pagando le relative
CP_1 bollette e che è separato di fatto (!) dal coniuge” …”;
e, in ogni caso:
3. utilizzando a fini decisori documentazione non resa disponibile al contraddittorio d'essa deducente, atteso che la sua produzione aveva avuto luogo solo in data 20.2.2025, ossia il giorno prima della celebrata udienza di discussione, e la sua accettazione telematica era stata perfezionata nel medesimo giorno dell'udienza;
4. omettendo di ordinare all'allora ricorrente la produzione “… delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari, nonché della documentazione attestante eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali …”;
5. valorizzando come prova una mera autocertificazione di parte;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori occorrenti (interrogatorio formale e prova per testi) l'accoglimento dei propri petita di prime cure in parte qua, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 11.6.2025 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità del gravame, per difetto di forma, essendo stato azionato un mero reclamo in luogo d'un appello;
nonché, nel merito:
sub 1.3., che:
“… il sig. ha evidenziato che, prima della pronuncia di primo grado, lo stesso percepiva una pensione INPS CP_1 di circa € 800,00 mensili che, però, era decurtata dalla trattenuta alla fonte dell'assegno divorzile per il coniuge, sicché sopravviveva con un reddito di 450.00 euro mensili;
in particolare, egli ha percepito nel 2023, l'importo di circa € 758,03 mensili e, nel 2024, di € 455,52. Nonché dichiarato di essere proprietario di un rudere sito a AZ per la quota di ¼ e di essere titolare di un conto con saldo pari a € 70,00 (cfr. autocertificazione reddituale). Più precisamente, il Sig. a fronte di un reddito mensile pari ad € 800,00 deve affrontare mensilmente CP_1 obbligazioni fisse ed invariabili per complessivi € 300,00., come elencate e provate: Di cui, per utenze, circa 200,00 e per acquisto di farmaci circa € 100,00. È di tutta evidenza come una eventuale decurtazione a titolo di assegno divorzile a favore della ex moglie, risulti impensabile, considerato che, lo stesso, con una pensione di € 800,00, vive già al di sotto della soglia di povertà e non avendo la disponibilità di una propria abitazione – non potendola, men che meno affittare – vive ospite in una casa dirupata della di lui sorella …”;
“… la situazione economica della seconda moglie non ha un alcun impatto diretto sull'assegno di mantenimento dovuto alla prima moglie. L'assegno di mantenimento è stabilito in base alle esigenze della prima moglie e alla capacità economica del marito e non tiene conto delle risorse della seconda moglie …”;
“… il sig. non convive con la moglie, essendo separato di fatto. Ed infatti, la moglie è residente e vive in CP_1 Messina, lui, invece, residente e vive in AZ ( all. stato di famiglia al fascicolo di primo grado) …”;
sub 2.2., che:
“… Per quanto concerne le proprietà immobiliari del sig. , le stesse sono esattamente quelle dichiarate. CP_1 Ossia ¼ indiviso di un rudere, senza tetto e senza alcun valore. L'immobile di Via Massimiliano Regis, che controparte asserisce essere di proprietà del sig. , è invero di CP_1 proprietà del di lui fratello, , per aver costui acquistato la metà dall'odierno appellato, nel lontano Controparte_5 1989 (all. atto notarile). Il sig. ha conservato l'usufrutto su una stanza, in cui vive il di lui figlio di primo letto LO ID, CP_1 proprio in virtù dei dissidi con la sig. . (all. certificato di residenza) …”; Pt_1
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 24.6.2025 a quella del 7.10.2025 (in cui aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C. la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione.
*
In sede di note autorizzate (con atti depositati in modalità telematica, rispettivamente, in data
24.6.2025 e 25.9.2025 dalla difesa di parte ed in data 24.9.2025 dalla difesa di parte Pt_1
): CP_1
mentre parte appellata asseriva che:
- “… ad oggi, venuto meno l'assegno divorzile, la stessa ha diritto a percepire (e probabilmente già percepisce avendo depositato solo il prospetto INPS dell'anno 2023) l'assegno sociale per intero, oltre maggiorazione sociale, ossia una ulteriore cifra pari a circa € 700,00 … la revoca dell'assegno divorzile, non comporta, di fatto, alcuna potenziale diminuzione patrimoniale, potendo l'appellante ottenere (laddove non l'abbia già ottenuto) lo stesso reddito, facendo richiesta dell'assegno sociale, senza decurtazioni. È noto infatti, che l'assegno sociale, viene decurtato in misura pari agli ulteriori redditi percepiti dall'avente diritto. Nel caso di specie, venuto meno l'assegno divorzile, la stessa ha diritto ad ottenere l'assegno sociale per intero …;
- “… ad oggi, non esiste alcuna sperequazione economica tra i coniugi – rectius a sfavore della ex moglie – a causa delle mutate condizioni economiche del sig. . Lo stesso, infatti, percepisce un reddito inferiore a CP_1 quello della di lui ex moglie. Poco – o nulla – rileva il fatto che tali redditi siano qualificati come esenti … Ciò che rileva è il fatto che l'ex moglie dispone di somme superiori per sostenersi. Diversamente il sig. CP_1 percepisce un reddito, già di per sè insufficiente a provvedere alle sue esigenze di vita primaria, vivendo in assoluta povertà …”; - “… Sembrerebbe che la stessa abbia voluto presentare l'impugnazione sol perché ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Tale circostanza dovrebbe comportare la condanna per lite temeraria della stessa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 C.P.C. ...”;
di contro, parte appellante rilevava che:
- la dedotta inammissibilità era insussistente, poiché, a prescindere dal nomen del gravame, lo stesso era stato ritualmente introdotto con ricorso;
- “… il Giudice ha omesso anche qualsiasi valutazione comparativa tra la pensione da lavoro e la situazione di estrema vulnerabilità della determinata da età avanzata, stato di salute e impossibilità oggettiva di Pt_1 procurarsi redditi alternativi determinando ciò una grave violazione, tra l'altro, del principio di equità sostanziale e proporzionalità (ex multis Cass. SS.UU. n.18287/2018). Senza tacere che il provvedimento che ha revocato l'assegno divorzile in favore della ha leso il diritto della stessa ad una vita dignitosa e non discriminata Pt_1 per motivi di età e disabilità …”;
- “… nulla provano i nuovi e successivi documenti prodotti ex adverso (dichiarazione di LO ID priva di data;
contratto del 10.04.1989) che appaiono anche inconducenti ai fini dell'odierno giudizio e, in ogni caso, non smentiscono la titolarità delle proprietà immobiliari in capo a (vedasi visure catastali aggiornate e CP_1 allegate al fascicolo della precedente fase) …”;
- “… la condizione di separazione di fatto del QU - solo labilmente richiamata - è inopponibile alla Pt_1 in quanto il nucleo familiare in cui la controparte dimora ha consentito allo stesso un notevole miglioramento delle sue condizioni di vita (prova contraria avrebbe dovuto essere fornita ex adverso sulla non attualità del vincolo poiché il dato formale della residenza non è dirimente in tale direzione) …”;
- “… la percepisce (come da cedolini INPS agli atti), ad oggi, un assegno sociale mensile di € 377,75 di cui Pt_1 una parte fissa (PENSIONE LORDA) di € 168,61, una maggiorazione di € 20,66 e un incremento maggiorazione per Finanziaria 2002 di € 188,49, per un totale al netto di € 377,75 (doc.1, prospetto pag.2). Tale importo, è il risultato della richiesta di ricostituzione dell'assegno sociale proposto dalla deducente all'Inps nel mese di aprile 2025 (doc. 2), allorquando l'assegno divorzile è stato revocato. Pertanto, per completezza, è utile rilevare che - contrariamente a quanto riferito ex adverso - la non percepisce l'assegno sociale nella sua interezza non Pt_1 certo per sua “ignoranza del diritto” o perché non si è prontamente attivata per richiederlo, ma perché non possiede i requisiti per goderne, come da decisione dell'istituto di previdenza (doc.1). Da ciò ne discende l'interesse concreto e attuale della deducente all'odierna azione giudiziale diretta a chiedere la riforma di una decisione ritenuta erronea e ingiusta per i motivi dedotti in atti, al fine di ottenere la reintegrazione di un diritto patrimoniale leso. A ciò si aggiunga che la gode solo di una indennità di accompagno, in quanto Pt_1 soggetto con disabilità grave e sulla cui natura di sussidio statale che non determina un incremento patrimoniale per il beneficiario si è già dedotto …”;
- “… la perdita dell'assegno divorzile non può essere compensata o giustificata con la mera astratta possibilità di richiedere una prestazione assistenziale diversa e incerta nell'an e nel quantum che dipende da variabili mutevoli e incerte (quali requisiti anagrafici, residenza, condizioni reddituali mutevoli e disciplina normativa vigente al momento della domanda), priva della stabilità propria dei diritti soggettivi patrimoniali e di cui, in ogni caso, la
- ad oggi - non gode nella sua interezza …”; Pt_1
- “… Non sussistono i presupposti di legge per la condanna richiesta ai sensi dell'art. 96, comma 3, C.P.C. (temerarietà dell'azione o mala fede e colpa grave). Il gravame, infatti, è stato proposto in buona fede e sulla base di ragioni giuridiche ampiamente argomentate ed articolate in atti ed è diretto alla tutela di diritti, anche di natura costituzionale, riconosciuti e protetti dall'ordinamento giuridico che la parte assume siano stati lesi dalla decisione impugnata …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. in subiecta materia è costante l'indirizzo di legittimità (come da ultimo ribadito da Cass. Sez. VI–1, ordinanza n. 33175 del 10/11/ 2021 in fattispecie diversa ma con principio di diritto pienamente rilevante nella presente sede processuale, in cui la trattazione scritta è stata disposta ex art. 127 ter C.P.C.), per cui: «… Nel giudizio di separazione personale dei coniugi di secondo grado, ove la Corte d'appello, applicando le misure previste per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla giustizia civile, sostituisca l'udienza già fissata per la decisione con la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. in l. n. 27 del 2020), non è tenuta a concedere i termini di cui all'art. 190 C.P.C. prima di statuire, perché la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme …»;
II. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello);
e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia;
è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, e dato atto della preliminarietà di quella sub I., osserva il Collegio che nell'occorso non si ravvisano né in fatto né in diritto ragioni ostative all'ammissibilità dell'impugnazione, che, sebbene impropriamente qualificata come
“reclamo”, è stata articolata e motivata – nonché formalizzata – senza vulnere alcuno per il diritto al contraddittorio di controparte (che, a sua volta, nulla ha dedotto di potenzialmente rilevante sotto detto profilo); donde il rigetto dell'eccezione in argomento.
Ferma in diritto la piena condivisibilità delle deduzioni difensive di parte appellante quanto al fondamento della doglianza sub 1.1. (peraltro, contestate senza argomentazione di sorta dalla controparte);
e ciò in ragione del solido indirizzo giurisprudenziale di legittimità (per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 10423 del 19/4/2023, in fattispecie analogicamente equivalente, in quanto attinente il mantenimento della prole) in virtù del quale è stato riconosciuto che:
«… L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia …»;
e premesso ancora:
in fatto, che: sia con l'atto d'appello, sia con gli scritti difensivi di controparte, tanto la quanto il Pt_1
non hanno allegato specifiche circostanza a fondamento dell'eventuale CP_1 ammissibilità della produzione documentale offerta a corredo dei propri petita, quantunque in parte “nuova” rispetto a quella di prime cure, né a fondamento dell'eventuale inammissibilità di quella della rispettiva controparte, donde l'evidente accettazione del contraddittorio rispetto a tali produzioni integrative;
in diritto, che ad avviso di questo Collegio nulla osta alla piena utilizzabilità delle relative risultanze in questa sede, atteso che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità (per cui da ultimo si v. le sentenze nn. 11319 del 27/5/2005 e 5876 del 13/4/2012):
«… nel giudizio di divorzio in appello – che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) – l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali …»;
ed invero, rettamente intesa, la pronuncia suddetta afferma infatti il principio per cui qualora la produzione cd. “nuova” avvenga in corso di lite, si debba consentire alla controparte l'esame e la controdeduzione (o un'eventuale riprova) ex adverso e non sia consentito invece provvedere nel merito a prescindere dall'effettiva instaurazione previa d'un contraddittorio sul punto;
il che equivale anche ad affermare che se tale produzione avvenga contestualmente al deposito dello stesso atto d'impugnazione la controparte non necessiti d'alcun adempimento intermedio finalizzato a garantire l'effettività del contraddittorio a suo favore, essendo già nella pienezza delle sue prerogative con la notifica dell'impugnazione e potendo esercitare la propria difesa compiutamente con il proprio primo atto difensivo.
Vero è che eventuali sopravvenienze (di cui l'interessato non potrebbe ordinariamente sollecitare il vaglio nella sede dell'appello, non avendone conosciuto il primo Giudicante) ben legittimerebbero a promuovere un giudizio di revisione delle statuizioni emesse antecedentemente, ai sensi dell'articolo 9 della legge citata, ovviamente dopo il passaggio in giudicato della pronuncia divorzile. Ma di tal facoltà l'ordinamento non impedisce che il medesimo faccia uso deducendone l'avvenimento e sollecitandone il vaglio contestualmente al thema decidendum proprio d'un appello già promosso e pendente in materia, essendo in esso consentite pronunce allo stato delle allegazioni ed acquisizioni effettuate, come espressamente affermato da ultimo da Cass.
Sez. I, con la sentenza n. 3925 del 12.3.2012, secondo cui:
«... nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta;
tuttavia, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto ...». Ed infatti, si è precisato:
«... la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare dell'assegno al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni (oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione), con la conseguenza che anche il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, e lo stesso giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione ...»;
con l'ulteriore importante avvertenza per cui:
«... tale principio debba trovare applicazione anche per la proposizione della domanda di assegno, allorché nel corso del giudizio di divorzio sopravvengano i presupposti, prima insussistenti, per lo stesso riconoscimento del diritto, e in particolare sopravvenga l'impossibilità, per uno degli ex coniugi, di procurarsi i mezzi economici necessari per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ... Il diritto all'assegno, infatti, può essere riconosciuto soltanto a decorrere dalla domanda e la domanda non formulata tempestivamente all'inizio del procedimento di divorzio potrebbe poi essere formulata solo con il ricorso per revisione delle condizioni del divorzio stesso ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il quale, a sua volta, può essere proposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenente l'originaria determinazione di tali condizioni;
con la conseguenza che, se nei casi predetti non venisse consentita la proposizione della domanda di assegno in corso di causa, resterebbe esclusa la stessa tutela giurisdizionale del diritto all'assegno (con violazione dell'art. 24 comma 1 Cost. relativamente a tutto il tempo successivo al maturare dei suoi presupposti e fino al giudicato sulla prima determinazione delle condizioni di divorzio) ...».
È dunque da affermare l'ammissibilità di detta produzione documentale, di cui potrà farsi pertanto pieno utilizzo nell'odierna cognizione.
Seguirà quindi all'esame del merito la rinnovata cognizione sull'eventuale fondamento della domanda di “revoca” del contributo di mantenimento a pro' della (accolta in prime Pt_1 cure e contestata con l'appello dalla nominata, che ha chiesto riconoscersi la tenutezza di controparte a proseguirne l'erogazione nei sensi in premessa illustrati).
*
Venendo ora all'esame delle altre doglianze dedotte, ossia quelle nel merito sub 1.3 e sub 2.2., rileva e ritiene questo Collegio quanto appresso.
Considerato, in diritto, che (come da ultimo puntualizzato da Cass. Sez. I, ordinanza n. 1645 del
19/1/2023):
«… In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione …»;
e ciò nel senso (come si legge funditus nella motivazione) che:
«… 7.1. – È nota la consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui «la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti», dovendo in quel caso il giudice «verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata» (Cass. 11177/2019, 787/2017; conf. Cass. 14143/2014, 8754/2011, 18/2011, 10133/2007, 9056/1999, 8654/1998). 7.2. – Orbene, la stessa Cass. 1119/2020, dopo aver rammentato che, «in tema di statuizioni c.d. determinative, il giudicato si forma sempre rebus sic stantibus», aggiunge assai significativamente che, una volta accertato dal giudice, in fatto, il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti, è possibile procedere al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, da rendersi proprio «al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali», ossia quelli di cui al revirement delle Sezioni Unite poco prima richiamato (sentenza n. 18287 del 2018), in base ai quali: «a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto». 7.3. – Sempre con riguardo al nuovo diritto vivente in materia di assegno divorzile, Cass. 1119/2020 precisa che gli orientamenti del giudice della nomofilachia non sono assimilabili allo ius superveniens e non soggiacciono al principio di irretroattività, ma hanno carattere retroattivo, «in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali», cessando di esserlo solo quando «si verta in materia di mutamento della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo» (cd. prospective overruling: v. Cass. Sez. U, 4135/2019) «e non anche, come nella specie, su disposizioni di natura sostanziale».
8. – Orbene, nel momento in cui l'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970 dispone che «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio ... può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni ... relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6», è evidente che i fatti sottesi alla nozione di “giustificati motivi” rilevano non già in senso meramente naturalistico, bensì secondo l'evidenza giuridica loro attribuita dalle stesse norme implicate, nella lettura datane, all'attualità della decisione, dal “diritto vivente”. 8.1. – Ciò significa che uno stesso fatto rileva diversamente in base al “filtro” giuridico dettato dall'opera della nomofilachia, e che, una volta dato legittimamente ingresso alla valutazione dei fatti sopravvenuti, secondo il meccanismo proprio del giudicato “rebus sic stantibus”, quella valutazione non può non informarsi alla diversa lettura nomofilattica che sia nel frattempo maturata …»;
è da constatare che il primo Giudice, richiamando correttamente la giurisprudenza di legittimità anteatta in tema di revisione (sostanzialmente confermata dalla pronuncia testé richiamata), ha ritenuto che il materiale probatorio offerto (pur puntualmente elencato e coincidente con quello richiamato dalle parti nelle loro contrapposte difese) legittimasse l'accoglimento dei petita di parte , ciò motivando piuttosto laconicamente, nei seguenti sintetici termini: CP_1
“… a fronte della diminuzione dei redditi subita dal ricorrente, stante l'avvenuto pensionamento, si evince che non persiste più una disparità economica tra le parti, percependo le stesse per lo più pari introiti mensili, va accolta la domanda avanzata dal e, per l'effetto, va revocato l'assegno divorzile disposto in favore della CP_1 Pt_2
…”;
[...]
rileva tuttavia la Corte che la situazione patrimoniale e reddituale comparata delle parti, già per come conosciuta dal Tribunale e non solo alla luce della produzione documentale allegata agli atti dell'impugnazione – che non avevano potuto esser presi in considerazione dal primo Giudice, non avendo l'appellante offerto in quella sede i documenti oggi in esame, e da cui emergono comunque indici sufficientemente chiari ed univocamente confermativi delle precedenti risultanze – non legittimasse la superiore decisione. Ed infatti andava (e va) considerato che:
a) formalmente residente – quale componente di nucleo unifamiliare – in AZ, via sac.
n. 26 (come da certificazione anagrafica del 19.2.2025), l'appellato CP_6 ha dichiarato d'esser separato di fatto dal secondo coniuge ed ospitato in immobile semifatiscente di proprietà d'una propria sorella, di cui non è stata riferita l'ubicazione; dette asserzioni non risultano, tuttavia, riscontrate aliunde se non dalla certificazione anagrafica del 14.1.2025 (prodotta dalla difesa di parte ) secondo cui Pt_1 era censita come componente di famiglia anagrafica unitamente Controparte_4 al figlio residente in [...]; Persona_3
b) il reddito annuo effettivamente fruito dal al netto dell'erogazione del previsto CP_1 mantenimento a pro' della (nell'importo di euro 350 mensili), quale documentato Pt_1 tramite autocertificazione datata 20.1.2025 (e causalmente riferito a pensione di vecchiaia), ammontava: nel 2022, ad euro 9.769 (pari ad euro 814,08 mensili); nel 2023, ad euro 10.437,76 (euro 869,81 mensili); nel 2024, euro 5.697,88 (euro 474,82);
c) la liquidità disponibile presso c/corrente o deposito (bancario e/o postale), come da autocertificazione del 20.6.2025, ammontava ad euro 70 e l'introito mensile da pensione al netto del mantenimento all'ex coniuge era asseritamente di circa euro 450;
d) la titolarità di cespiti immobiliari era circoscritta, sempre come dall'autocertificazione sub b), alla riferita comproprietà per ¼ di “… un rudere in AZ senza valore …”; di contro a ciò, tuttavia, la visura dell'Agenzia delle Entrate (prodotta dalla difesa di parte
) emessa in data 14.1.2025 dava ragione di diversa – e maggiore – possidenza, ossia Pt_1 di:
- comproprietà per ¼ di un immobile cat. A/4 cl. 03 di 5 vani (rendita euro 96,54) ubicato in AZ, salita Castello n. 11;
- comproprietà per ½ di due immobili cat. A/4 ccl. 04, rispettivamente di 3 e di 3,5 vani (rendite euro 92,96 ed euro 108,46), ubicati in AZ ai piani primo e secondo di via Regis n. 14;
e) secondo gli estratti del conto Postepay verosimilmente intestato al (che ne CP_1 effettuava la produzione), l'entità dei prelievi e pagamenti mensili era la seguente:
e.1) relativamente al periodo dal 17.4.2023 al 14.12.2023: maggio, euro 312; giugno, euro 492,40; luglio, euro 1.024,80; agosto, euro 2.232,37; settembre, euro 816,49; ottobre, euro 669,79; novembre, euro 381,09; dicembre, euro 1.151,51; per una media (su 7 mesi e 15 giorni) di euro 31,05 pro die (ossia, con una potenzialità di spesa stimabile nel 2023 di circa euro 11.333,25 annui, a fronte di una spesa effettiva di euro 7.080,45, superiore alla redditività dichiarata);
e.2) analogamente analizzato, l'estratto conto relativo al periodo 3.1.2024-22.12.2024 CP_7 dà ragione di una potenzialità di spesa stimabile nell'anno di circa euro 7.278,55 e di una spesa effettiva di euro 7.079,14, in tal caso decisamente superiore alla redditività dichiarata;
ossia, con tutta evidenza, d'una liquidità disponibile (di scaturigine rimasta incerta) maggiore di quella dichiarata sub b) e sub c);
f) la spesa sanitaria e farmaceutica avvenuta con la spendita del codice fiscale del CP_1 nel 2024 (di cui non è dato però verificare l'effettiva destinazione soggettiva) ammontava ad euro 1.022,74;
g) il reddito da assegno sociale della ammontava (come da certificato INPS del Pt_1
4.11.2023) ad euro 364,75 mensili, mentre l'indennità di accompagnamento ammontava ad euro 527,16 mensili;
h) (come da autodichiarazione del 31.12.2024) la nominata:
h.1) aveva riscosso nell'anno 2023 per assegno sociale euro 4.689,08 e per indennità d'accompagnamento euro 6.325,92;
h.2) era proprietaria d'immobile adibito ad abitazione ubicato in via Bertè n. 47 di AZ (di rendita catastale ivi non censita;
consta tuttavia dalla produzione sub i) che la rendita dell'appartamento in questione ammontava nel 2025 ad euro 285+6); h.3)
(come da certificazione anagrafica del 15.1.2025) era residente e viveva con il figlio
(cl. 1970) nell'immobile sub h.2); Controparte_8
i) in esito a domanda di “… ricostituzione dal 01/04/2025 dell'assegno sociale a seguito della revoca dell'assegno divorzile con sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n.
184/2025 del 10/03/2025. Si chiede la ricostituzione dell'assegno sociale e delle maggiorazioni sociali compreso l'incremento al milione art. 38 l.448/2001 dal 2020 a tutt'oggi per le variazioni dell'importo dell'assegno divorzile negli anni precedenti …”, l'INPS comunicava la riliquidazione delle spettanze della nominata (con nota del 28.5.2025) a titolo d'assegno sociale nell'importo mensile netto di euro 377,75;
e, dovendo tanto indurre a più accurata ponderazione delle effettive capacità reddituali e patrimoniali del già obbligato (comunque avente una disponibilità di liquidità più che doppia rispetto a quella dell'ex coniuge odierna appellante ed una potenzialità patrimoniale sostanzialmente coincidente) nonché della , oggettivamente fruitrice di reddito al di Pt_1 sotto della soglia di sussistenza e di quella di povertà, non può dubitarsi circa il perdurare dell'esistenza dei presupposti del diritto all'assegno da parte della ex coniuge in questione.
Equo però appare ridurne l'importo rispetto a quello già riconosciuto antea, nel senso che esso potrà ridimensionarsi ad euro 200 mensili – di guisa che le parti diverranno, dopo detta variazione, ognuna percettrice di liquidità netta sostanzialmente pari – rivalutabili annualmente secondo le modalità previste nella sentenza impugnata), con decorrenza dal dì della domanda di prime cure di parte obbligata. *
Avuto riguardo all'esito dell'appello ed alle ragioni della decisione fin qui edotte (da cui si trae conferma del fondamento: sia della pretesa originaria del di revisione del CP_1 mantenimento posto a suo carico, ancorché non per conseguirne la revoca ma solo la riliquidazione in minus; sia di quella della , di non veder revocata detta provvidenza in Pt_1 suo favore;
con conferma nel resto, ossia nel rigetto della domanda del CP_1
d'attribuzione a sé d'un mantenimento a carico della controparte), di giustizia appare compensare tra le parti le spese sia del primo grado di giudizio sia di quello corrente, in ragione di ½, con loro gravame finale nei confronti del soccombente . CP_1
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della detta parte soccombente in questo grado non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n. 11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio (che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese –
s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
Dette spese che si liquidano, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n.
55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: Indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.006,95 totale € 7.719,95 totale dimidiato (per la compensazione) € 3.859,975
poi ulteriormente dimidiato come in dispositivo;
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35 totale dimidiato (per la compensazione) € 4.869,675
poi ulteriormente dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per la sua palese marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 19.3.2025 e notificato in data imprecisata avverso la sentenza del Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto emessa al n. 184 in data 10.3.2025 nel procedimento già iscritto al n.
1228/2024 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) in accoglimento parziale dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in parziale accoglimento della domanda proposta da con atto Controparte_1 dell'8.11.2024 nel procedimento iscritto al n. 1228/2024 RGAC presso il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto, ridetermina, con decorrenza dal dì del ricorso introduttivo, l'importo mensile del mantenimento a carico del nominato da corrispondersi in favore dell'ex coniuge nell'ammontare di euro 200 mensili, oltre rivalutazione Parte_1 periodica annuale secondo gli indici ISTAT;
1.2) condanna il alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite, che liquida, CP_1 previa loro compensazione in ragione di ½, nel complessivo importo di euro 1.929,987 per onorario, oltre accessori come per legge;
2) condanna ancora alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite per il corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione in ragione di ½, in complessivi euro 2.434,837 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
da corrispondersi ai sensi dell'art. 133 del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. per l'avvenuta ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, direttamente a pro' dell'Erario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14.10.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)