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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2397/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr. Michele Moggi
Dr.ssa Marta dell'Unto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2397/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARONE BOMBAGLI FEDERICA presso il cui studio in Via dei termini n. 6 53100 Siena Italia è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CANNONI SILVIA presso il cui studio in VIA DEL CAVALLERIZZO
N°4 53100 SIENA è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
In via principale: N. R.G. 2 / 7
Modificare parzialmente le condizioni della separazione consensuale tra i Sigg.ri
e (omologata con Sentenza n. 774/2023 emessa il Parte_1 Controparte_1
21/09/2023 e pubblicata in data 22/09/2023 nel procedimento n. R.G. 1342/2023 Tribunale di Siena) e per l'effetto, ridurre l'onere di contribuzione al mantenimento della prole a carico del Sig. , mantenendo inalterata la sola Parte_1 obbligazione di pagamento del contributo al mantenimento di complessivi €. 400,00= mensili in favore delle figlie e con totale esclusione dell' Per_1 Persona_2 ulteriore obbligazione di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove le figlie e la Sig.ra risiedono, attualmente quantificato in €. CP_1
250,00= mensili ai punti 1 e 5 del ricorso congiunto per separazione consensuale depositato dalle Parti in data 14/06/2023..
In via subordinata:
Modificare parzialmente le condizioni della separazione consensuale tra i Sigg.ri
e , rideterminando il complessivo ammontare del Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie e (attualmente in €. Per_1 Persona_2 650,00= mensili, comprensivi di €. 250,00= a titolo di contributo al canone di locazione mensile dell'abitazione delle figlie per come disciplinato al punto 5 del ricorso congiunto per separazione consensuale) nel minore importo effettivamente dovuto dal ricorrente, pari a complessivi €. 400,00= mensili, ovvero in quella diversa e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e di ragione e che non superi – se, del caso, unitamente al predetto contributo alla locazione - la quota di 1/3 del complessivo reddito medio mensile di cui attualmente il Sig. può disporre. Parte_1 N. R.G. 3 / 7
In ogni caso:
- confermare, per quanto di ragione, le altre condizioni riportate nel suddetto ricorso congiunto del 14/06/2023.
- autorizzare il ricorrente a corrispondere la quota di contributo al mantenimento di spettanza della figlia maggiorenne - e che l'adito Tribunale Persona_3 rideterminerà, nel caso, in esito al presente procedimento - direttamente nel conto corrente intestato alla stessa figlia, a far data dalla prima mensilità successiva a quella di definizione del presente procedimento.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente e per l'effetto confermare le statuizioni relative al contributo al mantenimento pari ad € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 250,00 quale contributo al canone di locazione di cui alla sentenza di omologa.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
P.M. “visto” il 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, disoccupato ma all'epoca del matrimonio impiegato con reddito annuale di € 26.500, con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale, omologate con sentenza del
22 settembre 2023, tra le quali era stato concordato un suo contributo di mantenimento di complessivi € 650 mensili (di cui € 250 per contributo spese locative della moglie collocataria preferenziale ed il resto quale mantenimento delle figlie nata in data [...] e in data Persona_3 Persona_2
5/01/2010); spiega che nel gennaio del 2024 gli è stata diagnosticata malattia di
Parkinson bilaterale prevalente in emisoma sinistro, associata a disturbo bipolare e deficit di memoria e attenzione, nonché allucinazioni e dispercezioni visive, aggravatesi nei mesi successivi tanto da portare i medici a concludere che “il paziente necessita di costante assistenza e sorveglianza nelle comuni attività quotidiane e non è in grado di gestire autonomamente le proprie risorse economiche e il proprio stato di salute e che a causa di distonia verso sn del collo, facies ipomimica, tachilalia, rigidità e bradicinesia bilaterale cadrebbe se non sostenuto”. N. R.G. 4 / 7
Come se non bastasse, aggiunge che il 17 maggio 2024 è stato licenziato (per soppressione del tipo di mansione lavorativa a seguito di riorganizzazione aziendale). Specifica che da allora sta percependo l'indennità di disoccupazione pari a circa € 1.000 al mese;
mentre la richiesta di un assegno di invalidità è stata respinta dall'INPS per non avere l'interessato ridotta la propria capacità lavorativa in misura superiore al 66%; ma all'udienza dell'11 marzo scorso ha spiegato che tale giudizio è stato favorevolmente rivisto per cui gli è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità. In conclusione, chiede che gli venga ridotta la misura del cennato contributo di mantenimento, eliminando (o in subordine riducendo) il contributo per le spese locative in favore della moglie che continua a svolgere il mestiere di impiegata, percependo per intero l'assegno unico;
infine, chiede che il contributo dovuto alla figlia maggiorenne nella misura di giustizia possa esserle versato direttamente.
La moglie si è costituita ed opposta a qualunque riduzione;
spiega di continuare a percepire il medesimo stipendio (circa € 1.300 mensili, ma ammette che conta pure su oltre 350 € di assegni familiari) e di dover sostenere il canone mensile di locazione di € 650 (ovvero € 400 al netto del contributo che le corrisponde il coniuge il quale è rimasto a vivere nella casa di sua proprietà); inoltre, lamenta che il padre si disinteressa delle figlie che rimangono così praticamente tutti i giorni della settimana con l'esponente; osserva che il ricorrente continua a viaggiare in auto, a ritrovarsi con gli amici e si è riaccompagnato. In sede di prima udienza ha spiegato le caratteristiche dell'immobile in detenzione
(non ha saputo indicare la superficie calpestabile), aggiungendo di avere anche il cane del ricorrente in quanto ormai animale di affezione delle figlie.
All'udienza dell'11 marzo 2025 il Giudice designato nonché attuale Presidente relatore invero ha interpellato il ricorrente per avere informazioni attuali sulle sue condizioni reddituali;
il medesimo ha spiegato che sta ancora percependo l'indennità di disoccupazione che però attualmente è scesa a mensili € 810; inoltre, ha chiesto alla Commissione medica INPS di riesaminare la pratica per la propria invalidità civile e la medesima ha riconosciuto le condizioni psicofisiche per avere N. R.G. 5 / 7
diritto all'assegno ordinario di invalidità (circostanze poi confermate documentalmente anche con riguardo alla surriferita diagnosi di infermità); tuttavia, poiché quest'ultimo è notoriamente inferiore alla NASPI e non cumulabile con la medesima, l'esponente ha preferito continuare a percepire la prima e una volta cessata (nel maggio del 2026) potrà percepire il minor assegno di invalidità ed iscriversi alle liste di collocamento speciali. La convenuta, su domanda del Giudice, ha chiarito che la casa attualmente in locazione è costituito da un appartamento posto al terzo ed ultimo piano di stabile condominiale, con la fruizione di una mansarda;
specifica che al terzo piano c'è la camera principale ove dorme l'interessata con bagno, cucinotto e sala, oltre a stanza ripostiglio (in realtà dalla planimetria poi allegata risultano due vani ad uso camera), mentre in mansarda le figlie hanno in comune lo spazio che destinano a camera con un bagno annesso;
non sa dire in questo momento la complessiva superficie calpestabile;
specifica che in tali spazi ospita anche il cane di famiglia in quanto è desiderio delle figlie fruirne per quanto di titolarità del coniuge.
Le parti hanno prodotto documenti al riguardo e non vi è stata ulteriore istruttoria.
Il Collegio, rebus sic stantibus, ritiene fondata la pretesa attrice nei limiti che seguono.
E' pacifico che il ricorrente ha visto un oggettivo e definitivo peggioramento delle proprie condizioni di salute;
queste non gli consentiranno più di avere la medesima capacità lavorativa che possedeva prima della separazione;
un nuovo lavoro non potrà, a causa delle condizioni psicofisiche (a peggioramento notoriamente progressivo, in rapporto pure all'età dell'interessato, 48 anni), consentirgli di mantenere i 2.200 € dell'originario stipendio;
dunque, ipotizzando una retribuzione per mansioni generiche e ridotte in termini di orario lavorativo di poco superiore ai mille euro, egli si troverà ad avere una capacità economica apprezzabilmente ridotta;
è vero che abita in casa di proprietà ampia e corredata da terreni, senza avere le spese locative della moglie;
tuttavia, l'interessata gode a propria volta di un alloggio con una metratura abbondante (pur considerato un N. R.G. 6 / 7
nucleo abitativo di tre persone: invero, dalla descrizione catastale dell'alloggio, contenuta nel contratto di locazione, si comprende che il bene è suddiviso su due piani, più seminterrato, e composto di 6,5 vani ovvero ampiamente superiore a 100 mq.); inoltre, la convenuta percepisce per intero l'assegno unico.
Pertanto, si reputa giustificata una riduzione ad € 450 del contributo economico complessivamente dovuto dal coniuge ricorrente (rispetto ai 650 € originari).
Qualora per la convenuta diventi pesante sostenere per intero un canone di locazione di 650€, scelto quando le complessive condizioni reddituali dei coniugi lo permettevano, avrà la possibilità di trasferirsi con le figlie in un appartamento di medie dimensioni nella stessa zona (Castelnuovo Berardenga), non particolarmente costosa al riguardo;
ed al contrario, qualora il ricorrente dovesse ritrovarsi in condizioni di precarietà economica, potrà trasferirsi in un alloggio più piccolo da mantenere, alienando quella attualmente in proprietà (i restanti cespiti, evidenziati da controparte sono modesti terreni o fabbricato ad uso non abitativo di dimensioni ridotte e posto in zona scarsamente appetibile).
Non può invece essere accolta la richiesta di pagamento diretto alla figlia maggiorenne della relativa componente di mantenimento in quanto pacificamente la stessa continua a convivere stabilmente con la madre nè si è costituita autonomamente prendendo posizione sul tema (e dimostrando ad esempio la propria intenzione di trasferirsi altrove per finalità di studio e di ricerca lavorativa).
Le spese di causa seguono il criterio di prevalente soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate tenendo conto del decorso relativamente semplice, in causa di ridotta difficoltà tecnico-giuridica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena definitivamente pronunciando, riduce il contributo mensile dovuto dal ricorrente ad € 450, oltre rivalutazione così come originariamente stabilita in sede di separazione;
condanna la convenuta al pagamento delle altrui spese processuali che liquida per compenso di Avvocata in € 3.850, oltre spese documentate ed accessori come per N. R.G.
legge.
Siena, 10/6/2025
7 / 7
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, nella persona dei Giudici
Dott. Paolo Bernardini Presidente relatore
Dr. Michele Moggi
Dr.ssa Marta dell'Unto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2397/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BARONE BOMBAGLI FEDERICA presso il cui studio in Via dei termini n. 6 53100 Siena Italia è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. CANNONI SILVIA presso il cui studio in VIA DEL CAVALLERIZZO
N°4 53100 SIENA è elettivamente domiciliato
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
In via principale: N. R.G. 2 / 7
Modificare parzialmente le condizioni della separazione consensuale tra i Sigg.ri
e (omologata con Sentenza n. 774/2023 emessa il Parte_1 Controparte_1
21/09/2023 e pubblicata in data 22/09/2023 nel procedimento n. R.G. 1342/2023 Tribunale di Siena) e per l'effetto, ridurre l'onere di contribuzione al mantenimento della prole a carico del Sig. , mantenendo inalterata la sola Parte_1 obbligazione di pagamento del contributo al mantenimento di complessivi €. 400,00= mensili in favore delle figlie e con totale esclusione dell' Per_1 Persona_2 ulteriore obbligazione di contribuire al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove le figlie e la Sig.ra risiedono, attualmente quantificato in €. CP_1
250,00= mensili ai punti 1 e 5 del ricorso congiunto per separazione consensuale depositato dalle Parti in data 14/06/2023..
In via subordinata:
Modificare parzialmente le condizioni della separazione consensuale tra i Sigg.ri
e , rideterminando il complessivo ammontare del Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento delle figlie e (attualmente in €. Per_1 Persona_2 650,00= mensili, comprensivi di €. 250,00= a titolo di contributo al canone di locazione mensile dell'abitazione delle figlie per come disciplinato al punto 5 del ricorso congiunto per separazione consensuale) nel minore importo effettivamente dovuto dal ricorrente, pari a complessivi €. 400,00= mensili, ovvero in quella diversa e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e di ragione e che non superi – se, del caso, unitamente al predetto contributo alla locazione - la quota di 1/3 del complessivo reddito medio mensile di cui attualmente il Sig. può disporre. Parte_1 N. R.G. 3 / 7
In ogni caso:
- confermare, per quanto di ragione, le altre condizioni riportate nel suddetto ricorso congiunto del 14/06/2023.
- autorizzare il ricorrente a corrispondere la quota di contributo al mantenimento di spettanza della figlia maggiorenne - e che l'adito Tribunale Persona_3 rideterminerà, nel caso, in esito al presente procedimento - direttamente nel conto corrente intestato alla stessa figlia, a far data dalla prima mensilità successiva a quella di definizione del presente procedimento.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena respingere tutte le domande proposte da parte ricorrente e per l'effetto confermare le statuizioni relative al contributo al mantenimento pari ad € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed € 250,00 quale contributo al canone di locazione di cui alla sentenza di omologa.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
P.M. “visto” il 21 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, disoccupato ma all'epoca del matrimonio impiegato con reddito annuale di € 26.500, con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione consensuale, omologate con sentenza del
22 settembre 2023, tra le quali era stato concordato un suo contributo di mantenimento di complessivi € 650 mensili (di cui € 250 per contributo spese locative della moglie collocataria preferenziale ed il resto quale mantenimento delle figlie nata in data [...] e in data Persona_3 Persona_2
5/01/2010); spiega che nel gennaio del 2024 gli è stata diagnosticata malattia di
Parkinson bilaterale prevalente in emisoma sinistro, associata a disturbo bipolare e deficit di memoria e attenzione, nonché allucinazioni e dispercezioni visive, aggravatesi nei mesi successivi tanto da portare i medici a concludere che “il paziente necessita di costante assistenza e sorveglianza nelle comuni attività quotidiane e non è in grado di gestire autonomamente le proprie risorse economiche e il proprio stato di salute e che a causa di distonia verso sn del collo, facies ipomimica, tachilalia, rigidità e bradicinesia bilaterale cadrebbe se non sostenuto”. N. R.G. 4 / 7
Come se non bastasse, aggiunge che il 17 maggio 2024 è stato licenziato (per soppressione del tipo di mansione lavorativa a seguito di riorganizzazione aziendale). Specifica che da allora sta percependo l'indennità di disoccupazione pari a circa € 1.000 al mese;
mentre la richiesta di un assegno di invalidità è stata respinta dall'INPS per non avere l'interessato ridotta la propria capacità lavorativa in misura superiore al 66%; ma all'udienza dell'11 marzo scorso ha spiegato che tale giudizio è stato favorevolmente rivisto per cui gli è stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità. In conclusione, chiede che gli venga ridotta la misura del cennato contributo di mantenimento, eliminando (o in subordine riducendo) il contributo per le spese locative in favore della moglie che continua a svolgere il mestiere di impiegata, percependo per intero l'assegno unico;
infine, chiede che il contributo dovuto alla figlia maggiorenne nella misura di giustizia possa esserle versato direttamente.
La moglie si è costituita ed opposta a qualunque riduzione;
spiega di continuare a percepire il medesimo stipendio (circa € 1.300 mensili, ma ammette che conta pure su oltre 350 € di assegni familiari) e di dover sostenere il canone mensile di locazione di € 650 (ovvero € 400 al netto del contributo che le corrisponde il coniuge il quale è rimasto a vivere nella casa di sua proprietà); inoltre, lamenta che il padre si disinteressa delle figlie che rimangono così praticamente tutti i giorni della settimana con l'esponente; osserva che il ricorrente continua a viaggiare in auto, a ritrovarsi con gli amici e si è riaccompagnato. In sede di prima udienza ha spiegato le caratteristiche dell'immobile in detenzione
(non ha saputo indicare la superficie calpestabile), aggiungendo di avere anche il cane del ricorrente in quanto ormai animale di affezione delle figlie.
All'udienza dell'11 marzo 2025 il Giudice designato nonché attuale Presidente relatore invero ha interpellato il ricorrente per avere informazioni attuali sulle sue condizioni reddituali;
il medesimo ha spiegato che sta ancora percependo l'indennità di disoccupazione che però attualmente è scesa a mensili € 810; inoltre, ha chiesto alla Commissione medica INPS di riesaminare la pratica per la propria invalidità civile e la medesima ha riconosciuto le condizioni psicofisiche per avere N. R.G. 5 / 7
diritto all'assegno ordinario di invalidità (circostanze poi confermate documentalmente anche con riguardo alla surriferita diagnosi di infermità); tuttavia, poiché quest'ultimo è notoriamente inferiore alla NASPI e non cumulabile con la medesima, l'esponente ha preferito continuare a percepire la prima e una volta cessata (nel maggio del 2026) potrà percepire il minor assegno di invalidità ed iscriversi alle liste di collocamento speciali. La convenuta, su domanda del Giudice, ha chiarito che la casa attualmente in locazione è costituito da un appartamento posto al terzo ed ultimo piano di stabile condominiale, con la fruizione di una mansarda;
specifica che al terzo piano c'è la camera principale ove dorme l'interessata con bagno, cucinotto e sala, oltre a stanza ripostiglio (in realtà dalla planimetria poi allegata risultano due vani ad uso camera), mentre in mansarda le figlie hanno in comune lo spazio che destinano a camera con un bagno annesso;
non sa dire in questo momento la complessiva superficie calpestabile;
specifica che in tali spazi ospita anche il cane di famiglia in quanto è desiderio delle figlie fruirne per quanto di titolarità del coniuge.
Le parti hanno prodotto documenti al riguardo e non vi è stata ulteriore istruttoria.
Il Collegio, rebus sic stantibus, ritiene fondata la pretesa attrice nei limiti che seguono.
E' pacifico che il ricorrente ha visto un oggettivo e definitivo peggioramento delle proprie condizioni di salute;
queste non gli consentiranno più di avere la medesima capacità lavorativa che possedeva prima della separazione;
un nuovo lavoro non potrà, a causa delle condizioni psicofisiche (a peggioramento notoriamente progressivo, in rapporto pure all'età dell'interessato, 48 anni), consentirgli di mantenere i 2.200 € dell'originario stipendio;
dunque, ipotizzando una retribuzione per mansioni generiche e ridotte in termini di orario lavorativo di poco superiore ai mille euro, egli si troverà ad avere una capacità economica apprezzabilmente ridotta;
è vero che abita in casa di proprietà ampia e corredata da terreni, senza avere le spese locative della moglie;
tuttavia, l'interessata gode a propria volta di un alloggio con una metratura abbondante (pur considerato un N. R.G. 6 / 7
nucleo abitativo di tre persone: invero, dalla descrizione catastale dell'alloggio, contenuta nel contratto di locazione, si comprende che il bene è suddiviso su due piani, più seminterrato, e composto di 6,5 vani ovvero ampiamente superiore a 100 mq.); inoltre, la convenuta percepisce per intero l'assegno unico.
Pertanto, si reputa giustificata una riduzione ad € 450 del contributo economico complessivamente dovuto dal coniuge ricorrente (rispetto ai 650 € originari).
Qualora per la convenuta diventi pesante sostenere per intero un canone di locazione di 650€, scelto quando le complessive condizioni reddituali dei coniugi lo permettevano, avrà la possibilità di trasferirsi con le figlie in un appartamento di medie dimensioni nella stessa zona (Castelnuovo Berardenga), non particolarmente costosa al riguardo;
ed al contrario, qualora il ricorrente dovesse ritrovarsi in condizioni di precarietà economica, potrà trasferirsi in un alloggio più piccolo da mantenere, alienando quella attualmente in proprietà (i restanti cespiti, evidenziati da controparte sono modesti terreni o fabbricato ad uso non abitativo di dimensioni ridotte e posto in zona scarsamente appetibile).
Non può invece essere accolta la richiesta di pagamento diretto alla figlia maggiorenne della relativa componente di mantenimento in quanto pacificamente la stessa continua a convivere stabilmente con la madre nè si è costituita autonomamente prendendo posizione sul tema (e dimostrando ad esempio la propria intenzione di trasferirsi altrove per finalità di studio e di ricerca lavorativa).
Le spese di causa seguono il criterio di prevalente soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate tenendo conto del decorso relativamente semplice, in causa di ridotta difficoltà tecnico-giuridica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena definitivamente pronunciando, riduce il contributo mensile dovuto dal ricorrente ad € 450, oltre rivalutazione così come originariamente stabilita in sede di separazione;
condanna la convenuta al pagamento delle altrui spese processuali che liquida per compenso di Avvocata in € 3.850, oltre spese documentate ed accessori come per N. R.G.
legge.
Siena, 10/6/2025
7 / 7
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Paolo Bernardini