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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5964/2018 (reca riunita la n. 5848/2018 r.g.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Dal Martello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5964/2018 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
Con il patrocinio dell'Avv. Luca Mignolli in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo della causa
R.G. n. 5964/2018, elettivamente domiciliati presso il suo studio
ATTORE/I contro
(C.F. ) P_ C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Mirko Nicolin in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio
(C.F. ) Parte_4 C.F._5 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Nucci del Foro di Bologna in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA CADUTI DI
CEFALONIA N. 2 40100 BOLOGNA
( Parte_5 C.F._6
( CP_2 C.F._7
Entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Antonella Giordano del Foro di Cuneo in virtù di mandato in pagina 1 di 22 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliate presso il suo studio
CONVENUTI cui è riunita la causa iscritta a R.G. n. 8959/18, promossa da
(C.F. ) P_ C.F._4
(C.F. ) Parte_6 C.F._8
(C.F. ) Parte_7 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Carcereri de Prati in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo della causa R.G. n. 8959/2018, elettivamente domiciliati presso il suo studio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Per gli attori , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
In via principale:
A) accertata dal CTU l'indivisibilità del compendio immobiliare oggetto di divisione, disporsi lo scioglimento della comunione mediante attribuzione congiunta, ex art. 720 c.c., quali titolari della quota maggioritaria, agli attori e , in misura proporzionale Parte_1 Parte_2 Parte_3 alle rispettive quote di proprietà, dell'intera proprietà, libera da persone e cose, dei seguenti immobili:
Catasto Fabbricati Comune Roncà, foglio 8:
-Particella 1482, sub 1, categoria A/2, classe 3, vani 9, r.c. € 557,77 (abitazione con corte);
-Particella 1446, sub 4, categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 410, r.c. € 529,37 (garage/tettoia);
-Particella 1482, sub 2, categoria C/2, classe 1, vani 1, r.c. € 0,49 (cantina).
Catasto Terreni comune Roncà, foglio 8:
- Particella 1446, ente urbano, mq. 1603;
- Particella 1482, ente urbano, mq. 230.
Catasto Terreni comune Roncà, foglio 7:
- Particella 131, bosco ceduo, classe 3, mq. 1225, rd € 1,20 rc € 0,38;
- Particella 132, vigneto, classe 2, mq. 3029, rd € 43,02 rc € 23,47;
- Particella 134, vigneto, classe 2, mq. 425, rd € 6,04 rc € 3,29;
pagina 2 di 22 - Particella 135, vigneto, classe 2, mq. 2213, rd € 31,43 rc € 17,14;
- Particella 136, vigneto, classe 2, mq. 3599, rd € 51,12 rc € 27,88;
- Particella 137, vigneto, classe 2, mq. 1994, rd € 28,32 rc € 15,45;
- Particella 157, bosco ceduo, classe 3, mq. 3052, rd € 2,99 rc € 0,95;
- Particella 166, bosco ceduo, classe 2, mq. 1693, rd € 1,75 rc € 0,52;
- Particella 168, semin arbor, classe 3, mq. 191, rd € 1,38 rc € 0,74;
- Particella 170, uliveto, classe 1, mq. 4584, rd € 10,65 rc € 7,10;
- Particella 186, AA, uliveto, classe 1, mq. 1564, rd € 3,63 rc € 2,42;
- Particella 186, AB, vigneto, classe 2, mq. 521, rd € 7,40 rc € 4,04;
- Particella 187, vigneto, classe 2, mq. 576, rd € 8,18 rc € 4,46;
- Particella 188, incolto sterile, classe /, mq. 104;
- Particella 330, bosco ceduo, classe 2, mq. 868, rd € 0,90 rc € 0,27;
- Particella 331, uliveto, classe 2, mq. 449, rd € 0,93 rc € 0,58;
- Particella 332, uliveto, classe 2, mq. 563, rd € 1,16 rc € 0,73;
- Particella 333, bosco ceduo, classe 3, mq. 154, rd € 0,15 rc € 0,05;
- Particella 450, bosco ceduo, classe 3, mq. 50, rd € 0,05 rc € 0,02;
- Particella 460, vigneto, classe 2, mq. 2054, rd € 29,17 rc € 15,91.-
-addebitarsi ad e , in misura proporzionale alle rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3
quote di proprietà, i seguenti conguagli a favore degli altri comproprietari:
54/2592 € 9.324,87 CP_2
54/2592 € 9.324,87 Parte_5
828/2592 € 142.981,26 P_
184/2592 € 31.773,61 Parte_8
oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo.
B) attribuirsi ad ogni comproprietario pro quota i costi di CTU e della sanatoria in corso di causa;
pagina 3 di 22 C) rigettarsi ogni eccezione e domanda riconvenzionale di in quanto prescritte e/o P_
infondate in fatto e in diritto;
D) condannarsi alla rifusione delle spese di giudizio, anche relative alla causa di P_
usucapione riunita n. 8959/2018 r.g. – sentenza non definitiva n. 1207/2021 Tribunale di Verona.
E) in via istruttoria: come da II memoria 183 c.p.c.”
Per il convenuto Parte_4
“1) per l'ipotesi in cui fosse accolta la domanda di divisione giudiziale promossa dagli attori, disporre detta divisione tenendo conto:
a) che la divisione dovrebbe avvenire per capi, ossia, richiamando il provvedimento del Giudice del
3.8.2024, “sulla scorta del numero e delle quote in capo agli odierni condividenti (non considerando, quindi, la quota unitaria spettante a , bensì le singole quote dei suoi eredi, in relazione Parte_9 all'intera massa da dividersi)”;
2) che il CTU ha rilevato che il compendio non è divisibile e che il sig. ha espresso la Parte_4
propria preferenza per una liquidazione in denaro del valore della propria quota il cui versamento dovrà essere posto a carico della parte assegnataria dei beni;
3) che il CTU ha rilevato che il compendio non è divisibile e che deve pertanto trovare applicazione l'art. 720 cod. civ;
2) rigettare tutte le domande formulate da nei confronti del sig. , in quanto P_ Parte_4
palesemente infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, in quanto prescritte;
3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese generali, in relazione al presente giudizio RG 5954/2018;
4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese generali, in relazione al giudizio di usucapione proposta da , P_ CP_3
e riunito al presente giudizio (Causa RG 8559/18).”
[...] Parte_7
Per il convenuto P_
“Nel merito:
-Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre in ordine alla divisione giudiziale chiesta dagli attori prevedendo l'assegnazione dell'intero compendio divisionale al comproprietario sig. P_
come di seguito precisato:
pagina 4 di 22 -Catasto Terreni Comune di Roncà(VR), foglio 7 particelle:
-Particella 131, bosco ceduo, classe 3, mq. 1225, rd € 1,20 rc € 0,38;
132, vigneto, classe 2, mq. 3029, rd € 43,02 rc € 23,47; Parte_10
134, vigneto, classe 2, mq. 425, rd € 6,04 rc € 3,29; Parte_10
-Particella 135, vigneto, classe 2, mq. 2213, rd € 31,43 rc € 17,14;
136, vigneto, classe 2, mq. 3599, rd € 51,12 rc € 27,88; Parte_10
-Particella 137, vigneto, classe 2, mq. 1994, rd € 28,32 rc € 15,45;
-Particella 157, bosco ceduo, classe 3, mq. 3052, rd € 2,99 rc € 0,95;
-Particella 166, bosco ceduo, classe 2, mq. 1693, rd € 1,75 rc € 0,52;
-Particella 168, semin arbor, classe 3, mq. 191, rd € 1,38 rc € 0,74;
170, uliveto, classe 1, mq. 4584, rd € 10,65 rc € 7,10; Parte_10
186, AA, uliveto, classe 1, mq. 1564, rd € 3,63 rc € 2,42; Parte_10
-Particella 186, AB, vigneto, classe 2, mq. 521, rd € 7,40 rc € 4,04;
187, vigneto, classe 2, mq. 576, rd € 8,18 rc € 4,46; Parte_10
-Particella 188, incolto sterile, classe /, mq. 104;
-Particella 330, bosco ceduo, classe 2, mq. 868, rd € 0,90 rc € 0,27;
- -Particella 331, uliveto, classe 2, mq. 449, rd € 0,93 rc € 0,58;
-Particella 332, uliveto, classe 2, mq. 563, rd € 1,16 rc € 0,73;
-Particella 333, bosco ceduo, classe 3, mq. 154, rd € 0,15 rc € 0,05;
-Particella 450, bosco ceduo, classe 3, mq. 50, rd € 0,05 rc € 0,02;
-Particella 460, vigneto, classe 2, mq. 2054, rd € 29,17 rc € 15,91.-
-Catasto Fabbricati Comune Roncà(VR), foglio 8(costituito da abitazione su 4 livelli con deposito e corte pertinenziale in Via Viola,):
-Particella 1482, sub1, cat. A/2 abitazione con corte;
-Particella 1482 sub 2, cat C/2 cantina;
-Particella 1446 sub4, categoriaC/6 garage/tettoia;
pagina 5 di 22 -Catasto terreni Comune Roncà, foglio 8:
-Particella 1446, ente urbano;
-Particella 1482, ente urbano;
con previsione, in capo allo stesso, del versamento dei conguagli in denaro a favore degli altri comproprietari così come indicati ed individuati in perizia del 23.09.2024 a firma del geom. Per_1
(pag.12 perizia 23.09.2024)e di seguito trascritti:
[...]
9.324,87 Parte_11
9.324,87 Parte_12
€ 142.981,26 Parte_13
TT184/2592€ 31.773,61 Parte_4
€ 55.603,83 Parte_14
322/2592€ 55.603,83 Parte_2
-E comunque subordinato alla valutazione del Giudice, disporre in ordine alla divisione degli immobili indicati in perizia del 23.09.2024 a firma del geom. (pag.12 ultima parte perizia e pagg 13 Persona_2
e 14), immobili di seguito precisati:
-Catasto Fabbricati comune Roncà (VR), foglio 8:
-particella 1571 sub 1 categoria A/2 (terrazzo);
-particella 1571 sub 2categoria C/2 (cantina con corte);
-Catasto Terreni comune Roncà(VR), foglio 8:
-Particella 1571, ente urbano;
prevedendone l'assegnazione al comproprietario sig. con previsione, in capo allo stesso, P_
del versamento dei conguagli in denaro a favore degli altri comproprietari, parti del presente giudizio, così come indicati e individuati in perizia del 23.09.2024 a firma del geom. (pag.14 Persona_1
perizia 23.09.2024);
-Attribuirsi ad ogni comproprietario i costi delle CTU e della sanatoria in corso di causa pro quota;
-Condannare gli odierni convenuti, al pagamento, pro quota, in favore del convenuto sig. P_ della somma diL.14.014.705 corrispondenti ad € 7.237,99 relativa ai lavori eseguiti all'interno dell'abitazione Fg. 8particella 1482 cat A/2dal sig. o nella maggiore o minore somma che P_
pagina 6 di 22 risulterà in corso di causa, oltre interessi, compensando il credito del sig. con quanto P_
dovuto a titolo di conguaglio ai comproprietari.
-Spese integralmente rifuse o compensate.”
Per le convenute e CP_2 Parte_5
“Ciò premesso,
per le sorelle si precisano le seguenti conclusioni: Pt_5
'Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verona,
disattesa ogni diversa istanza, ivi comprese le domande riconvenzionali avanzate da in P_
quanto prescritte, tardivamente proposte, non provate ed infondate;
dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili intercorrente tra , Parte_1 Pt_2
[...
, , , , e;
Parte_3 Parte_4 P_ Parte_5 CP_2
dato atto della disponibilità delle sorelle ad alienare interamente ed indivisibilmente la propria Pt_5
quota, salvo conguaglio, agli altri condividenti,
dato atto dell'indivisibilità del compendio oggetto della comunione così come accertato dalla CTU, qualora non sia possibile diversamente provvedere, procedere in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 720 cc e 1116 cc.
Considerata la sentenza nr. 1207/2021 del Tribunale di Verona emessa nella causa per usucapione rubricata al nr. 8959/18 riunita alla causa 5964/18 RG:
condannare i signori , e al pagamento delle P_ Controparte_3 Parte_7
relative spese legali, ivi comprese quelle della procedura di mediazione, a favore delle signore ed Pt_5
. Disporre, in ogni caso, a favore delle sorelle la rifusione di tutte le spese di CP_2 Pt_5
giudizio, ivi comprese quelle di CTU.
Quanto alla causa di divisione: disporre la ripartizione pro quota delle spese del giudizio.'
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In estrema sintesi gli attori (procedimento portante n. 5964/2018) hanno chiamato in causa i convenuti per chiedere lo scioglimento della comunione del compendio immobiliare meglio descritto in atti, composto da fabbricati e terreni, comunione originariamente formatasi in via convenzionale del 24 marzo 1972 (doc. 12 attoreo) tra i signori , , e . Parte_1 P_ Parte_9 Parte_15
Il 21.02.2011 si è aperta la successione mortis causa di , cui sono subentrati quali eredi per Parte_9
pagina 7 di 22 disposizione testamentaria i figli , e nonché, per la quota CP_4 CP_5 Parte_4
disponibile, i nipoti e (doc. 3 attoreo). A sono subentrate Parte_2 Parte_3 Parte_15
Pa quali eredi testamentarie ed (doc. 5 attoreo). I signori e Parte_5 CP_2 Parte_3
hanno acquistato la quota di e con atto pubblico notarile del 29 maggio
[...] CP_4 Parte_16
2013 (doc. 4 attoreo).
I comproprietari del compendio sono, quindi, attualmente, gli attori , Parte_1 Parte_3
, nonché i convenuti , , e . Parte_2 P_ Parte_4 CP_2 Parte_5
Costituitisi in giudizio, i convenuti non si sono opposti alla domanda di scioglimento della comunione e divisione, ma il convenuto ne ha chiesto la sospensione ai fini della decisione del P_
procedimento da lui stesso instaurato unitamente al figlio e alla moglie Parte_7 [...]
(n. 8959/2018 r.g., procedimento poi riunito al presente), per ottenere l'accertamento Parte_6 dell'intervenuta usucapione in suo favore di quella che era la quota del compendio dividendo, in atti meglio descritto, di spettanza di (dante causa delle convenute e Parte_15 CP_2 [...]
). Pt_5
Si anticipa sin d'ora che la domanda di accertamento dell'usucapione è stata rigettata con la sentenza non definitiva n. 1207/2021, pubblicata il 7.06.2021.
Nel procedimento riunito il convenuto ha altresì formulato in via riconvenzionale P_
domanda di condanna, pro quota, degli altri condividenti al pagamento della somma di euro 7.322,02
(già L.14.177.400,00), oltre rivalutazione monetaria ed accessori, spesa nel 2000/2021 per lavori di ristrutturazione del fabbricato, come da proprio doc. 3.
Quanto alla divisione, ha chiesto l'assegnazione a sé del fabbricato, anche in considerazione del fatto di vivervi sin dal 1937, e, poi, unitamente a moglie e figlio, sin dal 1968.
L'istruttoria relativa alle domande ancora da decidere è consistita essenzialmente nello svolgimento di
CTU, con incarico conferito al geom. . Il CTU ha poi fornito ulteriori integrazioni ed è Persona_1
stato sentito a chiarimenti.
1) Scioglimento della comunione e divisione.
Va senz'altro accolta la domanda di dichiararsi lo scioglimento della comunione sul compendio meglio descritto in atti.
Venendo, ora, alla divisione, si rileva come, negli scritti conclusivi e nelle stesse conclusioni precisate dalle parti, non constino contestazioni in ordine all'indivisibilità in natura, sostenuta dal CTU, che ha pagina 8 di 22 anche chiarito e precisato in sede di convocazione le relative ragioni, comunque già esposte nell'elaborato, a fronte, invece, della sostenuta divisibilità in natura del compendio nel corso del giudizio da parte di . In corso di causa le parti hanno altresì dibattuto sul fatto di P_
considerare quale unica massa o oggetto di plurime masse dividende il compendio immobiliare. Deve però rilevarsi come tale questione (massa unica o masse plurime) non abbia avuto un'incidenza pratica sulla vertenza, stante l'indivisibilità in natura dell'intero compendio ribadita a più riprese dal CTU, con argomentazioni da intendersi qui condivise, sia in ipotesi che si trattasse di masse plurime, sia in ipotesi di unica massa: in ogni caso, infatti, le concrete condizioni del fabbricato, come precisato nell'elaborato tecnico, ne rendono non possibile la divisione in natura, come anche la divisione fisica dei terreni ne avrebbe comportato l'eccessiva parcellizzazione, ed eventuali conguagli sarebbero stati comunque di importo eccessivo rispetto al complessivo valore del compendio dividendo, non compatibile con la divisione in natura (come meglio esplicitato in CTU). Né, ancora, la soluzione perorata in corso di causa dal convenuto è parsa percorribile: l'assegnazione allo stesso del P_
fabbricato, avrebbe comportato per gli altri condividenti, oltre a non poter fruire di alcun fabbricato
(ma unicamente di terreni, su cui sarebbe rimasto comunque il tema dell'eccessiva parcellizzazione), anche l'incertezza legata alle sorti della vendita all'incanto del residuo compendio immobiliare, sovente sfavorevoli per i condividenti/venditori che si trovano per lo più a conseguire un prezzo inferiore al valore di stima.
Affermata, quindi, l'indivisibilità in natura del compendio immobiliare, va detto che mentre i convenuti
, ed hanno espresso la preferenza per la liquidazione in Parte_4 Parte_5 CP_2
denaro delle rispettive quote, invece sia gli attori e da un lato Parte_1 Parte_2 Parte_3
(unendo le rispettive quote e chiedendone congiuntamente l'attribuzione, ex art. 720 c.c.), sia il convenuto , hanno concluso per l'assegnazione a sé dell'intero compendio verso il P_
pagamento del conguaglio agli altri partecipanti.
Si condividono le stime espressa dal CTU in ordine al valore dei singoli cespiti immobiliari, come indicato all'esito della procedura di sanatoria e di regolarizzazione catastale, effettuata su incarico delle parti a latere del procedimento e poi acquisita al processo (relazione datata 23.02.2024, depositata dagli attori in data 29.02.2024, nonché ribadite nella relazione integrativa del 29.09.2024.
I costi per la sanatoria e la regolarizzazione catastale del compendio, ed in generale quelli necessari per le operazioni divisionali vanno posti a carico delle parti secondo la quota di ciascuno di partecipazione alla comunione.
Richiamata la ricostruzione delle quote di partecipazione alla comunione de qua, operata dal CTU (si pagina 9 di 22 veda anche pag. 9 dell'integrazione post sanatoria del 23.02.2024, depositata il 29 febbraio 2024 (da parte attrice), nonché dall'ulteriore elaborato depositato il 30.09.2024 risulta quanto segue in termini di partecipanti, quote e valori corrispondenti. Si precisa che si tiene conto unicamente degli importi relativi ai beni indicati sin dall'origine in atti, ad esclusione di quelli individuati successivamente dal
CTU negli ultimi aggiornamenti, rispetto alla divisione dei quali nel presente procedimento il solo convenuto ha rimesso al giudice la valutazione, mentre le altre parti non li hanno P_
nemmeno menzionati nelle rispettive conclusioni precisate, né negli scritti conclusivi.
Ecco lo schema:
PROPRIETARI QUOTA IMPORTO
SALZOTTO 54/2592 € 9.324,87
[...]
54/2592 € 9.324,87 CP_2
Pt_17
828/2592 € 142.981,26
[...]
[...]
828/2592 € 142.981,26 Parte_18
184/2592 € 31.773,61 Parte_4
[...]
322/2592 € 55.603,83 Parte_19
322/2592 € 55.603,83 Parte_2
€ 447.593,53 Pt_20
2) Attribuzione dell'intero compendio dividendo.
Come anticipato, all'esito del procedimento le parti attrici, sommando le rispettive quote, hanno formulato istanza ex art. 720 c.c., di assegnazione dell'intero compendio pro indiviso a sé. Sommate, le quote dei tre partecipanti alla comunione corrispondono a 1472/2592.
pagina 10 di 22 Analoga istanza di assegnazione a sé dell'intero compendio è stata formulata dal convenuto P_
partecipante alla comunione per 828/2592.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di richieste di assegnazione dell'intero da parte di più partecipanti alla comunione, è consentita la deroga all'attribuzione dei partecipanti in misura maggiore (singolarmente o di più comproprietari che, come nel caso di specie gli attori, hanno unito le proprie quote) e, quindi, l'attribuzione del compendio ad un comproprietario per quota minore, purché debitamente e congruamente motivata. Ad esempio, Cass. n. 22857 del 28/10/2009: “In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell'art. 720 cod. civ., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un immobile proveniente dall'eredità paterna - aveva assegnato il bene alla sorella titolare di una quota minore, valorizzando il fatto che ella abitava nell'immobile da svariati anni e che non ne possedeva un altro nello stesso luogo, mentre i fratelli vivevano all'estero e uno di loro era proprietario di un altro immobile di sette vani nel medesimo paese)”. In senso conforme, a titolo esemplificativo, anche Cass.
11641/2010, Cass. 24832/2018.
Nel caso in esame la proprietà dell'intero va attribuita al convenuto , benché titolare di una P_
quota inferiore rispetto alla sommatoria delle quote degli attori.
A base dell'attribuzione dell'intero a sta anzitutto la considerazione che – come P_
documentato e, comunque, non contestato – di fatto egli vive da sempre nel fabbricato di cui si tratta e nelle relative pertinenze e terreni circostanti. Anche la famiglia da lui composta con il matrimonio ha sempre vissuto, sin dal 1968, nella medesima abitazione. Vi è quindi un interesse di primario rilievo alla continuità per il convenuto e per i suoi familiari al mantenimento del proprio ambiente di vita e domestico, risalente a moltissimi anni fa.
Va inoltre rilevato l'orientamento giurisprudenziale che, a fronte di più istanze di assegnazione dell'intero da parte di un partecipante da un lato (quota maggiore rispetto agli altri singoli condividenti), e da più partecipanti insieme, dall'altro (con somma delle quote maggiore), tende a preferire l'assegnazione al singolo partecipante per evitare il permanere di una situazione di comunione in capo al gruppo dei comunisti che chiedono l'assegnazione congiunta. In tal senso, ad esempio, Cass.
1566/1999: “L'attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il pagina 11 di 22 principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale”. In senso conforme anche Cass. 8827/2008; Cass. 18686/2019).
Inoltre la stessa conformazione del fabbricato induce a preferire l'attribuzione dell'intero a P_
. Nel corso delle complesse e lunghe operazioni tecniche, in specie nell'elaborato depositato il
[...]
23.02.2024 il CTU evidenzia che “una porzione della cantina facente parte della planimetria dell'abitazione di cui alla particella 1482 insisteva invece su un 'altra diversa particella , la quale risultava essere comune sia all'immobile per cui è divisione, sia ad un altro immobile attiguo di proprietà dei signori e della moglie estranea alla causa.”, come P_ Controparte_3
meglio esplicitato dal tecnico all'udienza del 17.10.2024: “… omissis… entrambi i lotti, tenendo però presente che nel fabbricato deposito si incunea una porzione di proprietà esclusiva (diversa: P_
e la moglie).”
[...]
L'assegnazione dell'intero compendio dividendo al convenuto comporta la liquidazione da P_
parte sua del valore delle quote in capo a ciascuno degli altri partecipanti alla comunione, a valere quale conguaglio da pagare, come segue:
- € 9.324,87 in favore di;
CP_2
- € 9.324,87 in favore di;
Parte_5
- € 142.981,26 in favore di;
Parte_1
- € 31.773,61 in favore di;
Parte_4
- € 55.603,83 in favore di;
Parte_3
- € 55.603,83 in favore di . Parte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il conguaglio per l'attribuzione del bene dividendo ha natura di debito di valore (Cass. 6931/2016: “La somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio, in favore di quello non assegnatario, ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche
d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi
l'alterazione del petitum della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari”).
La giurisprudenza ha peraltro precisato che la rivalutazione non opera automaticamente, ma comunque pagina 12 di 22 spetta al Tribunale la valutazione se applicarla o meno. In tal senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10624 del
03/05/2010: “In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti;
l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.”
Considerato, quindi, che la stima dell'intero compendio operata post sanatoria dal CTU risale al febbraio 2024 e che la stessa è stata ribadita nel settembre 2024, e che non è stato allegato da alcuna delle parti che vi sia stata nelle more una “lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una sproporzione nel valore delle quote”, si conferma il valore complessivo espresso da ultimo in CTU (e, quindi, il valore delle singole quote). Sugli importi sono poi dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3) Domanda riconvenzionale del convenuto . P_
Come anticipato, in via riconvenzionale ha chiesto la refusione, pro quota, da parte degli P_
altri condividenti di quanto speso nel 2000/2021 per gli interventi di ristrutturazione del fabbricato in comunione.
L'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalle altre parti, non appare fondata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato dal convenuto (Cass.2954/2025: “In tema di P_
divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro (nella specie, a titolo di rimborso delle spese per la ristrutturazione dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto d'accordo, nè circa l'ammontare nè circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, ciò è dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacchè, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo della resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti”.
In senso conforme anche Cass. 1144/1995.
Venendo al merito, a dimostrazione della spesa sostenuta, deposita quale doc. 3 una P_
“Contabilità lavori” di provenienza Nessun documento è depositato da cui risulti il CP_6
pagamento della somma di cui egli chiede il rimborso, né è stata articolata alcuna altra istanza di prova pagina 13 di 22 idonea a provare la circostanza dell'effettuazione dei lavori (la cui natura, peraltro, non è nemmeno chiaramente evincibile dalla contabilità dei lavori, né descritta specificamente in atti). Il CTU, pag. 31 e seguenti del quesito, ha accertato lo svolgimento dei lavori indicati in contabilità (anche se, lo si ribadisce, non vengono descritti), riducendo l'importo richiesto dal convenuto ad euro 7.237,99. In particolare il tecnico scrive: “Il CTU durante il sopralluogo ha preso visione dei lavori eseguiti all'interno dell'abitazione corrispondente alla particella 1482 e li ha rapportati con la contabilità del
02.04.2001 (doc 3 di parte ), nonché con il prezzario della CCIAA di Verona del 2001 e/o P_ di mercato.”
A ben vedere manca una puntuale descrizione dei lavori di ristrutturazione, descrizione che era onere di parte convenuta effettuare con precisione, come anche manca la prova dell'esborso P_
effettivamente sostenuto, al di là della contabilità dei lavori prodotta. In assenza, infatti, di una precisa allegazione, che consenta di apprezzare in cosa siano effettivamente consistiti tali interventi, non è chiaro se debba trovare applicazione l'art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune), per cui ciascun partecipante alla comunione “può apportare a proprie spese (sottolineatura della scrivente) le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”, o, ancora, se trovi applicazione l'art. 1104 c.c. e l'art. 1110 c.c.
Dalla lettura della contabilità dei lavori può ritenersi dimostrato che vi sia stato un intervento quanto meno al tetto ed al soffitto del fabbricato, che di per sé può far pensare ad interventi conservativi del bene comune. Tuttavia non consta che il convenuto abbia a suo tempo chiesto agli altri P_
comunisti di partecipare alle spese, coinvolgendoli nella decisione e, conseguentemente, mettendoli nelle condizioni di interloquire sul punto e, se ritenuto, di partecipare a suo tempo alle spese. Ebbene
l'art. 1110 c.c., laddove prevede la possibilità del “rimborso spese”, presuppone però la “trascuranza” degli altri partecipanti alla comunione, oltre che la prova di avere sostenuto spese effettivamente necessarie alla conservazione del bene comune. Nel caso in esame manca l'allegazione e, conseguentemente, la prova della trascuranza dei compartecipi alla comunione, trascuranza che come da giurisprudenza (10738/2021), è onere dimostrare a carico dello stesso richiedente il rimborso
(“L'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova
pagina 14 di 22 sia della trascuranza che della necessità dei lavori” n.d.r. sottolineatura dell'estensore).
In assenza di prova la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese va respinta.
4) Spese di lite.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente tutte le spese sostenute nell'ambito di un procedimento divisionale (non endoesecutivo), incluse le spese legali, laddove non superflue o dovute alla necessità di difendersi da domande infondate o da condotte dilatorie, vanno poste a carico della massa.
Per tutte, Cass. 1635/2020 (in senso conforme, ad esempio, anche Cass. 12068/2024 e Cass.
3083/2006): “Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione”. Tutti i comunisti debbono partecipare in proporzione alla rispettiva quota alle spese di lite (non superflue) sostenute da ciascun altro comunista.
La deviazione a tale criterio è prevista solo in relazione ad “inutili resistenze alla divisione” o se risultano “eccessive pretese” o “un ingiustificato comportamento della parte” (Cass. 3083/2006).
Ebbene, a prescindere dalla considerazione che non si è formalmente opposto alla P_
domanda di divisionale, va però anticipata l'insistenza in corso di giudizio circa la divisibilità in natura del compendio. Inoltre, paiono cogliersi eccessive pretese e resistenze, ad esempio nella stessa domanda riconvenzionale di usucapione. Sia chiaro, resta salva l'autonomia di detta domanda, e, quindi, anche l'autonoma regolamentazione delle relative delle spese di lite, peraltro coinvolgente anche parti estranee alla divisione ( e ). Tuttavia del rigetto della Parte_7 Parte_6
domanda di usucapione deve tenersi conto anche nell'ambito delle spese del giudizio divisionale.
Infatti, se anche la domanda di usucapione era direttamente rivolta contro le convenute e CP_2
essa ha condizionato anche la procedura divisionale, vista la sua idoneità ad incidere sulla Pt_5
diversa composizione delle quote e sulla maggior durata e complessità del procedimento riunito. Non a caso sul punto hanno preso posizione anche gli attori, opponendosi alla domanda di usucapione del convenuto , e, sia pure, in memoria di replica e senza essersi espresso sul tema P_ dell'usucapione, il convenuto . Parte_4
Deve inoltre tenersi conto della soccombenza del convenuto nei riguardi delle altre parti P_
partecipanti della comunione rispetto alla domanda – sia pure di valore limitato – di rimborso delle pagina 15 di 22 spese di ristrutturazione, che, si ritiene, abbia anch'essa inciso sulle operazioni divisionali, sia in fase istruttoria, sia perché collegata ad istanza di compensazione con i conguagli. Sulla durata e sull'attività processuale ha inciso anche la reiterata posizione del convenuto di ritenere il compendio P_ divisibile in natura, da ultimo di fatto abbandonata con l'istanza di assegnazione a sé dell'intero. Non si ritiene, invece, di addossare ad alcuna delle parti la responsabilità dei tempi legati alla sanatoria degli immobili, posto che non è emerso che le irregolarità riscontrate siano ascrivibili all'uno o all'altro dei comproprietari, sì che il dato va acquisito quale attributo oggettivo della massa dividenda. Va dato atto che gli attori, che pure avevano prospettato anche la loro adesione ad un'eventuale assegnazione dell'intero al convenuto , hanno comunque mantenuto anche negli scritti conclusivi P_
l'istanza di assegnazione a sé.
Tanto premesso, si tratta, anzitutto, di verificare come la soccombenza del convenuto P_
rispetto alle domande riconvenzionali svolte, oltre che le posizioni tenute in punto divisibilità in corso di causa, incida sulla regolamentazione delle spese di lite relative alla divisione. Si passa, quindi, per rendere meglio comprensibile e trasparente il conteggio, ad esporre anzitutto la regolamentazione delle spese di lite in assenza di soccombenza o pretese eccessive, ossia qualora dovessero integramente gravare sulla massa, e ad indicare, laddove ritenuto necessario, i correttivi del caso.
Le spese di lite di ciascuna partecipante alla comunione vanno determinate secondo il valore della quota di partecipazione: gli altri partecipanti gli rifonderanno, pro quota, le sue spese di lite (fermo restando l'onere a suo carico per la propria quota). E così per ciascun partecipante.
Così, per le convenute e considerato che il valore della loro quota sfiora i CP_2 Pt_5
20.000,00 euro, e tenuto conto delle quote di ciascun partecipante alla comunione, se per il giudizio divisionale risulta l'importo complessivo di euro 5.077,00 per compensi, si dovrà prevedere che:
- Gli attori debbano rifondere alle convenute la somma di euro 2.883,23 (in proporzione Pt_5
alla loro quota complessiva), per compensi;
- Il convenuto debba rifondere alle convenute la somma di euro 1.621,81, P_ Pt_5
per compensi;
- Il convenuto debba rifondere alle convenute la somma di euro 360,40, Parte_4 Pt_5
per compensi.
Ai suddetti importi, riconosciuti a titolo di compensi, vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Quanto alle spese di lite sostenute dal convenuto TT, considerato il valore della sua quota, Parte_4 pagina 16 di 22 le spese di lite ammontano ad euro 7.616,00, oltre accessori.
Pertanto, secondo il criterio sopra esposto si dovrà prevedere che:
- Le convenute debbano rifondere al convenuto la somma di euro Pt_5 Parte_4
317,33, per compensi;
- Gli attori debbano rifondere al convenuto la somma di euro 4.325,13, per Parte_4
compensi;
- Il convenuto debba rifondere al convenuto la somma di euro P_ Parte_4
2.432,88 per compensi.
Ai suddetti importi, riconosciuti a titolo di compensi, vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Quanto alle spese di lite sostenute dagli attori , e , considerato Parte_1 Parte_3 Parte_2
il valore della loro complessiva quota, le spese di lite ammontano ad euro 14.103,00, oltre accessori.
Pertanto, secondo il criterio sopra esposto si dovrà prevedere che:
- Il convenuto TT rifonda le spese agli attori per complessivi euro 1.001,13 per Parte_4
compensi;
- Le convenute rifondano le spese agli attori per complessivi euro 587,62 per compensi;
Pt_5
- Il convenuto rifonda le spese agli attori per complessivi euro 4.505,12 per P_
compensi.
Invero deve darsi atto che gli attori, pur in un primo momento equiparando l'opzione dell'assegnazione dell'intero a sé o al convenuto , in sede di scritti conclusivi, pur a fronte della richiesta di P_
assegnazione di contenuta nelle sue conclusioni da ultimo precisate, hanno mantenuto P_
l'istanza di assegnazione a sè. Rispetto a tale limitato segmento processuale e tenuto conto, comunque, del fatto che l'assegnazione è una modalità divisionale, che non altera il valore delle partecipazioni, sussiste una soccombenza molto contenuta, che induce a compensare la somma di euro 400,00, nel senso che, quindi, rifonda le spese agli attori per complessivi euro 4.105,12 per compensi. P_
Ai suddetti importi, riconosciuti a titolo di compensi, vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Venendo, ora, alla posizione del convenuto , le spese di lite ammontano in relazione al P_
valore della sua quota ad euro 14.103,00 oltre accessori.
pagina 17 di 22 Pertanto, facendo applicazione del predetto criterio si dovrebbe prevedere che:
- Il convenuto TT rifonda le spese al convenuto per complessivi euro Parte_4 P_
1.001,13, per compensi;
- Le convenute rifondano le spese al convenuto per complessivi euro Pt_5 P_
587,62, per compensi;
- Gli attori rifondano le spese al convenuto per complessivi euro 8.009,11, per P_
compensi.
Tuttavia deve tenersi conto della soccombenza di rispetto alla pretesa di usucapione, P_
liquidata a sé, come anticipato, ma incidente sulla divisione in quanto potenzialmente incidente sulla ripartizione ed entità delle quote, nonché sui tempi stessi del procedimento divisionale, nonché della soccombenza quanto alla domanda di rimborso spese di ristrutturazione, che egli stesso ha chiesto di porre in compensazione con i conguagli in denaro. Sotto questo profilo appare congruo – considerata anche, come detto, la domanda riconvenzionale rigettata di condanna al rimborso delle spese – che il convenuto sostenga integralmente le proprie spese di lite relative alla divisione. P_
Deve ora darsi corso alla regolamentazione delle spese di lite relative alla sentenza non definitiva
(procedimento n. 5858/2018 r.g.).
, e sono tenuti in solido tra loro a rifondere le spese P_ Parte_7 Parte_6
di lite delle parti nei cui confronti è stata proposta la domanda (le convenute e , CP_2 Pt_5
ritenendo che la questione delle spese per detta pretesa quanto a posizione espressa sul punto dagli attori e, sia pure in misura residuale, da TT sia già considerata nell'ambito della Parte_4
regolamentazione delle spese divisionali. Analogamente è a dirsi (comprensione nella liquidazione delle spese divisionali) in ordine alla domanda di refusione delle spese di ristrutturazione.
Tali spese sono liquidate secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore delle quote delle convenute e valori medi, in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre al CP_2 Pt_5
rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Le spese di CTU, liquidate come da separati provvedimenti, vanno poste nei rapporti interni a carico di ciascun partecipante alla comunione (restano esclusi, quindi, e ) Parte_6 Parte_7
secondo le rispettive quote di partecipazione, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del
CTU.
P.Q.M.
pagina 18 di 22 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza non definitiva 1207/2021, pubblicata il 7.06.2021, così dispone:
- Dichiara lo scioglimento della comunione sui beni di seguito descritti (come anche in CTU del geom. del 30.09.2024, depositata in pari data, pag. da 7 a 12 – “Beni derivanti Persona_1 dalla comunione originaria”, da intendersi qui richiamata per relationem):
-Catasto Terreni Comune di Roncà(VR), foglio 7 particelle:
-Particella 131, bosco ceduo, classe 3, mq. 1225, rd € 1,20 rc € 0,38;
132, vigneto, classe 2, mq. 3029, rd € 43,02 rc € 23,47; Parte_10
134, vigneto, classe 2, mq. 425, rd € 6,04 rc € 3,29; Parte_10
-Particella 135, vigneto, classe 2, mq. 2213, rd € 31,43 rc € 17,14;
136, vigneto, classe 2, mq. 3599, rd € 51,12 rc € 27,88; Parte_10
-Particella 137, vigneto, classe 2, mq. 1994, rd € 28,32 rc € 15,45;
-Particella 157, bosco ceduo, classe 3, mq. 3052, rd € 2,99 rc € 0,95;
-Particella 166, bosco ceduo, classe 2, mq. 1693, rd € 1,75 rc € 0,52;
-Particella 168, semin arbor, classe 3, mq. 191, rd € 1,38 rc € 0,74;
170, uliveto, classe 1, mq. 4584, rd € 10,65 rc € 7,10; Parte_10
186, AA, uliveto, classe 1, mq. 1564, rd € 3,63 rc € 2,42; Parte_10
-Particella 186, AB, vigneto, classe 2, mq. 521, rd € 7,40 rc € 4,04;
187, vigneto, classe 2, mq. 576, rd € 8,18 rc € 4,46; Parte_10
-Particella 188, incolto sterile, classe /, mq. 104;
-Particella 330, bosco ceduo, classe 2, mq. 868, rd € 0,90 rc € 0,27;
-Particella 331, uliveto, classe 2, mq. 449, rd € 0,93 rc € 0,58;
-Particella 332, uliveto, classe 2, mq. 563, rd € 1,16 rc € 0,73;
-Particella 333, bosco ceduo, classe 3, mq. 154, rd € 0,15 rc € 0,05;
-Particella 450, bosco ceduo, classe 3, mq. 50, rd € 0,05 rc € 0,02;
-Particella 460, vigneto, classe 2, mq. 2054, rd € 29,17 rc € 15,91.-
pagina 19 di 22 -Catasto Fabbricati Comune Roncà (VR), foglio 8 (costituito da abitazione su 4 livelli con deposito e corte pertinenziale in Via Viola,):
-Particella 1482, sub1, cat. A/2 abitazione con corte;
-Particella 1482 sub 2, cat C/2 cantina;
-Particella 1446 sub 4, categoria C/6 garage/tettoia;
-Catasto terreni Comune Roncà, foglio 8:
-Particella 1446, ente urbano;
-Particella 1482, ente urbano;
- Accertata l'indivisibilità in natura del compendio dividendo, visto l'art. 720 c.p.c., dispone procedersi a divisione mediante assegnazione della proprietà dell'intero compendio sopra descritto a , verso il corrispettivo del pagamento da parte sua dei seguenti P_
conguagli in favore degli altri condividenti:
o € 9.324,87 in favore di;
CP_2
o € 9.324,87 in favore di;
Parte_5
o € 142.981,26 in favore di;
Parte_1
o € 31.773,61 in favore di;
Parte_4
o € 55.603,83 in favore di;
Parte_3
o € 55.603,83 in favore di . Parte_2
Sugli importi dei conguagli sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
- I costi per la sanatoria e la regolarizzazione catastale del compendio, ed in generale quelli necessari per le operazioni divisionali, si pongono a carico delle parti condividenti secondo la quota di ciascuno di partecipazione alla comunione;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di di condanna degli altri condividenti alla P_
refusione delle spese di ristrutturazione dei beni in comunione;
Regolamentazione delle spese di lite del procedimento divisionale:
- Gli attori , , debbono rifondere alle convenute Parte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_5
la somma di euro 2.883,23 (in proporzione alla loro quota complessiva), per compensi;
pagina 20 di 22 - Il convenuto deve rifondere alle convenute la somma di euro 1.621,81, per P_ Pt_5
compensi;
- Il convenuto TT deve rifondere alle convenute la somma di euro 360,40, Parte_4 Pt_5
per compensi.
- Ai suddetti importi (compensi) vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
***
- Le convenute devono rifondere al convenuto la somma di euro 317,33, Pt_5 Parte_4
per compensi;
- Gli attori , , debbono rifondere al convenuto Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
la somma di euro 4.325,13, per compensi;
[...]
- Il convenuto deve rifondere al convenuto la somma di euro P_ Parte_4
2.432,88 per compensi.
Ai suddetti importi (compensi) vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
***
- Il convenuto TT deve rifondere le spese agli attori , , Parte_4 Parte_2 Parte_1
per complessivi euro 1.001,13 per compensi;
Parte_3
- Le convenute deve rifondere le spese agli attori , , Pt_5 Parte_2 Parte_1 [...]
per complessivi euro 587,62 per compensi;
Pt_3
- Il convenuto deve rifondere le spese agli attori , , P_ Parte_2 Parte_1 [...]
per complessivi euro 4.105,12 per compensi. Pt_3
Ai suddetti importi (compensi) vanno aggiunte le spese generali forfettarie in misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
***
- Nessuna refusione delle spese di lite da parte degli altri condividenti in favore del convenuto
. P_
Regolamentazione delle spese di CTU.
pagina 21 di 22 - Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati provvedimenti, nei rapporti interni a carico di ciascun partecipante alla comunione (restano esclusi, quindi, Parte_6
e ) secondo le rispettive quote di partecipazione, ferma la solidarietà
[...] Parte_7
esterna delle parti nei confronti del CTU.
Regolamentazione delle spese di lite di cui alla sentenza non definitiva n. 1207/2021 r.g. (domanda di usucapione)
- Condanna in solido tra loro , e a rifondere P_ Parte_7 Parte_6
alle convenute e le spese di lite, che si liquidano Parte_5 CP_2
complessivamente in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta.
Verona, 6 giugno 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
pagina 22 di 22