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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 140/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nata in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Enna al corso Sicilia n. 63 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lo Vetri (C.F.:
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
pagina 1 di 11 CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Nicosia alla via F.lli Testa n. 53 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.01.2025, resa all'esito dell'udienza del
12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della separazione personale dal sig. con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Catenanuova, in data 30.06.2010; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione sono nati due figli, (nata a [...] Per_1
l'08.11.2002) e (nato a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale, nel corso Per_2
degli anni, “è entrato in crisi a causa del carattere scostante, irrispettoso e, da ultimo, anche violento
del sig. che ha perpetrato un comportamento corredato da insulti, vessazioni psicologiche e CP_1
percosse, anche in presenza dei figli (uno dei quali ancora minore)”; che tali condotte sono culminate
“nell'episodio del 25.07.2022, in cui il sferrava un pugno al volto dell'odierna istante, CP_1
[costringendo] quest'ultima, a lasciare, unitamente ai due figli, la casa coniugale e a rivolgersi alla
locale Stazione dei Carabinieri per sporgere – in data 04.08.2022 - denuncia querela nei confronti del
marito che, nel frattempo, proseguiva nel suo deplorevole comportamento con minacce di morte”; che pagina 2 di 11 con Ordinanza del 13.08.2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Enna, dr. Michele Martino Ravelli, ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare del sig. (R.G.N.R. 1563/2022; 1309/2022 CP_1
R.G.I.P.); che la ricorrente ha comunicato di avere deciso di trasferirsi insieme ai figli presso l'abitazione della madre;
che in data 19.08.2022 il G.I.P. ha quindi revocato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare del sig. , confermando invece il divieto di CP_1
avvicinamento dello stesso alla moglie e ai figli.
La ricorrente ha rappresentato di essere percettrice di reddito di cittadinanza, così come il coniuge, e di non volere avanzare richieste di natura economica.
Alla luce della condotta tenuta dal coniuge, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito.
In data 05.04.2023, si è costituito in giudizio il sig. , rilevando che, essendosi deteriorato il CP_1
rapporto coniugale, nel luglio del 2022 la moglie abbandonava il domicilio domestico andando a vivere presso l'abitazione della madre, portando con sé anche il figlio minore , mentre la figlia Per_2
maggiore già da tempo viveva presso la nonna materna.
Il resistente ha chiesto di volersi pronunciare la separazione, escludendo l'addebito a proprio carico,
non ricorrendone i presupposti di legge.
In relazione al figlio minore , ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dello stesso, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, adottando i provvedimenti necessari per garantire al padre il mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con il figlio e prevedendo il diritto di frequentazione e di visita del padre nei confronti del figlio.
In data 13.04.2023, è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo trasmesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.
pagina 3 di 11 All'udienza di comparizione del 20.04.2023, la ricorrente ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di percepire il reddito di cittadinanza per un ammontare mensile di € 1.110,00, oltre l'assegno unico INPS pari ad € 75,00 mensili;
di vivere presso un immobile in locazione per il quale corrisponde il canone mensile di € 280,00; che la figlia maggiorenne lavora, mentre il figlio minore Per_1
è studente. Per_2
Il sig. ha dichiarato di non volersi riconciliare;
di percepire il reddito di cittadinanza per un CP_1
ammontare mensile di € 490,00 “fino a luglio”.
Con ordinanza del 15.05.2023, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha osservato che, alla luce delle risultanze del procedimento penale in atti,
risultano condotte gravemente minacciose del sig. nei confronti della moglie e anche del figlio CP_1
minorenne , disponendone quindi l'affidamento esclusivo alla madre e onerando il padre di Per_2
versare alla ricorrente un assegno mensile di € 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso.
Con la medesima Ordinanza il Presidente del Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di
Catenanuova di verificare la possibilità di ricondurre a normalità la condotta del padre nei confronti del figlio, adottando ogni opportuna iniziativa al riguardo, e trasmettendo relazione all'ufficio.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.09.2023.
Con memoria integrativa del 27.06.2023, la ricorrente ha insistito nella richiesta di addebito, con conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale.
Con comparsa di costituzione ex art. 709 c.p.c., il resistente, reiterate le richieste già spiegate, ha rappresentato che, “pur avendo dato la massima disponibilità alla collaborazione con i servizi sociali,
gli stessi non si siano attivati per ricondurre il rapporto genitoriale in termini fisiologici”.
pagina 4 di 11 Il resistente ha documentato l'esito del procedimento penale n. 1563/2022 R.G.N.R. e 1309/2022
R.G.GIP conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. che ha disposto la sospensione condizionale della pena comminata di anni due di reclusione, rappresentando di avere avviato con buoni risultati il prescritto percorso di recupero.
Risulta depositata agli atti in data 25.09.2023 la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di
Catenanuova ove si rappresenta l'impossibilità di assolvere l'incarico e individuando come competente in tal senso il Consultorio Familiare dell'ASP di Enna.
All'udienza del 27.09.2023, lo scrivente relatore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
rinviando all'udienza del 30.01.2024.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.11.2024.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni,
riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un pagina 5 di 11 solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato,
la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da entrambe le parti e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio,
occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, la ricorrente ha rilevato che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, nel corso degli anni è entrato in crisi a causa del carattere scostante e irrispettoso del marito e che, in particolare, a partire da luglio 2022, il sig. ha posto in essere CP_1
condotte idonee ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., che hanno determinato la scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa coniugale insieme al figlio minore e per le quali il Per_2
resistente è stato condannato con la sentenza allegata in atti.
pagina 6 di 11 Occorre, sul punto, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
La parte che promuove la domanda di addebito è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Segnatamente, la ricorrente ha allegato Ordinanza, resa il 13.08.2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Enna, di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e successiva
Ordinanza del 19.08.2022 di revoca della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con conferma del divieto di avvicinamento del sig. alla moglie e ai figli, in quanto indagato per il CP_1
reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p., a seguito della denuncia-querela sporta dalla moglie in data
04-05.08.2022.
La ricorrente ha altresì allegato copia della sentenza che ha definito il procedimento penale con la pena della reclusione a due anni, sospesa subordinatamente al buon esito di un percorso di recupero, al quale il resistente ha dedotto di essersi sottoposto, con esito positivo, presso il Centro di Salute Mentale di
Enna.
pagina 7 di 11 Con la comparsa conclusionale, il resistente ha dedotto di essere afflitto da depressione e da una grave forma di ludopatia che troverebbero le loro radici nella crisi del rapporto di coppia e nella disgregazione del nucleo familiare.
Ebbene, alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal , volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri CP_1
nascenti dal matrimonio, nonché del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, sono riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova dell'idoneità delle condotte del marito a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente addebito della separazione allo stesso.
In ordine all'affidamento del figlio minore , oggi sedicenne, può confermarsi l'affidamento Per_2
esclusivo disposto in sede presidenziale.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in
via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
pagina 8 di 11 genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e/o il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Considerato che, nel caso di specie, la condanna in capo al resistente ha ad oggetto condotte violente perpetrate in danno della moglie anche in presenza dei figli, nonché condotte successive alla separazione di fatto consistite anche in minacce rivolte al figlio, ricorrono i presupposti di legge per disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore nell'interesse dello stesso. Per_2
Alla luce del percorso di recupero intrapreso dal resistente, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, oggi sedicenne, in funzione degli impegni e desideri dello stesso,
pagina 9 di 11 eventualmente richiedendo l'intervento del Consultorio Familiare territorialmente competente al fine di favorire la ripresa del rapporto genitore-figlio.
In ordine al mantenimento del minore, alla luce della disponibilità economica riferita dal padre alla prima udienza di comparizione, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale, ossia l'obbligo a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra CP_1
di un assegno di mantenimento per il figlio minore determinato nell'importo minimo di € Pt_1
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 30% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10
marzo 2014, n. 55 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
14.04.1986 (C.F.: ), e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Catenanuova al n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010;
- ADDEBITA la separazione a Controparte_1
- DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
Persona_3 Parte_1
pagina 10 di 11 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 100,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 30%
delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 Controparte_1
(851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 140/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da nata in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Enna al corso Sicilia n. 63 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lo Vetri (C.F.:
[...]
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
pagina 1 di 11 CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliato in Nicosia alla via F.lli Testa n. 53 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 10.01.2025, resa all'esito dell'udienza del
12.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1° febbraio 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della separazione personale dal sig. con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Catenanuova, in data 30.06.2010; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010.
La ricorrente, nel rappresentare che dall'unione sono nati due figli, (nata a [...] Per_1
l'08.11.2002) e (nato a [...] il [...]), ha riferito che il rapporto coniugale, nel corso Per_2
degli anni, “è entrato in crisi a causa del carattere scostante, irrispettoso e, da ultimo, anche violento
del sig. che ha perpetrato un comportamento corredato da insulti, vessazioni psicologiche e CP_1
percosse, anche in presenza dei figli (uno dei quali ancora minore)”; che tali condotte sono culminate
“nell'episodio del 25.07.2022, in cui il sferrava un pugno al volto dell'odierna istante, CP_1
[costringendo] quest'ultima, a lasciare, unitamente ai due figli, la casa coniugale e a rivolgersi alla
locale Stazione dei Carabinieri per sporgere – in data 04.08.2022 - denuncia querela nei confronti del
marito che, nel frattempo, proseguiva nel suo deplorevole comportamento con minacce di morte”; che pagina 2 di 11 con Ordinanza del 13.08.2022, il G.I.P. presso il Tribunale di Enna, dr. Michele Martino Ravelli, ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare del sig. (R.G.N.R. 1563/2022; 1309/2022 CP_1
R.G.I.P.); che la ricorrente ha comunicato di avere deciso di trasferirsi insieme ai figli presso l'abitazione della madre;
che in data 19.08.2022 il G.I.P. ha quindi revocato la misura dell'allontanamento dalla casa familiare del sig. , confermando invece il divieto di CP_1
avvicinamento dello stesso alla moglie e ai figli.
La ricorrente ha rappresentato di essere percettrice di reddito di cittadinanza, così come il coniuge, e di non volere avanzare richieste di natura economica.
Alla luce della condotta tenuta dal coniuge, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito.
In data 05.04.2023, si è costituito in giudizio il sig. , rilevando che, essendosi deteriorato il CP_1
rapporto coniugale, nel luglio del 2022 la moglie abbandonava il domicilio domestico andando a vivere presso l'abitazione della madre, portando con sé anche il figlio minore , mentre la figlia Per_2
maggiore già da tempo viveva presso la nonna materna.
Il resistente ha chiesto di volersi pronunciare la separazione, escludendo l'addebito a proprio carico,
non ricorrendone i presupposti di legge.
In relazione al figlio minore , ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dello stesso, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, adottando i provvedimenti necessari per garantire al padre il mantenimento di un rapporto continuativo e significativo con il figlio e prevedendo il diritto di frequentazione e di visita del padre nei confronti del figlio.
In data 13.04.2023, è stato acquisito agli atti di causa il fascicolo trasmesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta.
pagina 3 di 11 All'udienza di comparizione del 20.04.2023, la ricorrente ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di percepire il reddito di cittadinanza per un ammontare mensile di € 1.110,00, oltre l'assegno unico INPS pari ad € 75,00 mensili;
di vivere presso un immobile in locazione per il quale corrisponde il canone mensile di € 280,00; che la figlia maggiorenne lavora, mentre il figlio minore Per_1
è studente. Per_2
Il sig. ha dichiarato di non volersi riconciliare;
di percepire il reddito di cittadinanza per un CP_1
ammontare mensile di € 490,00 “fino a luglio”.
Con ordinanza del 15.05.2023, resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale, autorizzati i coniugi a vivere separati, ha osservato che, alla luce delle risultanze del procedimento penale in atti,
risultano condotte gravemente minacciose del sig. nei confronti della moglie e anche del figlio CP_1
minorenne , disponendone quindi l'affidamento esclusivo alla madre e onerando il padre di Per_2
versare alla ricorrente un assegno mensile di € 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso.
Con la medesima Ordinanza il Presidente del Tribunale ha incaricato i Servizi Sociali del Comune di
Catenanuova di verificare la possibilità di ricondurre a normalità la condotta del padre nei confronti del figlio, adottando ogni opportuna iniziativa al riguardo, e trasmettendo relazione all'ufficio.
Nel corpo della medesima ordinanza è stato, inoltre, nominato giudice istruttore lo scrivente relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 27.09.2023.
Con memoria integrativa del 27.06.2023, la ricorrente ha insistito nella richiesta di addebito, con conferma delle statuizioni adottate con l'ordinanza presidenziale.
Con comparsa di costituzione ex art. 709 c.p.c., il resistente, reiterate le richieste già spiegate, ha rappresentato che, “pur avendo dato la massima disponibilità alla collaborazione con i servizi sociali,
gli stessi non si siano attivati per ricondurre il rapporto genitoriale in termini fisiologici”.
pagina 4 di 11 Il resistente ha documentato l'esito del procedimento penale n. 1563/2022 R.G.N.R. e 1309/2022
R.G.GIP conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p.p. che ha disposto la sospensione condizionale della pena comminata di anni due di reclusione, rappresentando di avere avviato con buoni risultati il prescritto percorso di recupero.
Risulta depositata agli atti in data 25.09.2023 la relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di
Catenanuova ove si rappresenta l'impossibilità di assolvere l'incarico e individuando come competente in tal senso il Consultorio Familiare dell'ASP di Enna.
All'udienza del 27.09.2023, lo scrivente relatore ha concesso i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.,
rinviando all'udienza del 30.01.2024.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.11.2024.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni,
riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti.
Lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un pagina 5 di 11 solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato,
la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate da entrambe le parti e confermate all'udienza di comparizione, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione svolta dalla ricorrente, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio,
occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass.
5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
Nella fattispecie a mani, la ricorrente ha rilevato che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, nel corso degli anni è entrato in crisi a causa del carattere scostante e irrispettoso del marito e che, in particolare, a partire da luglio 2022, il sig. ha posto in essere CP_1
condotte idonee ad integrare il reato di cui all'art. 572 c.p., che hanno determinato la scelta della ricorrente di allontanarsi dalla casa coniugale insieme al figlio minore e per le quali il Per_2
resistente è stato condannato con la sentenza allegata in atti.
pagina 6 di 11 Occorre, sul punto, rilevare che la Suprema Corte ha precisato che le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. VI - 1, 14.1.2016, n. 433;
Cass. civ., sez. I, ord., 27.2.2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, ord., 18.12.2023, n. 35249; Cass. civ., sez.
I, 8.6.2023, n. 16262).
La parte che promuove la domanda di addebito è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Segnatamente, la ricorrente ha allegato Ordinanza, resa il 13.08.2022 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Enna, di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e successiva
Ordinanza del 19.08.2022 di revoca della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, con conferma del divieto di avvicinamento del sig. alla moglie e ai figli, in quanto indagato per il CP_1
reato di cui all'art. 572, commi 1 e 2 c.p., a seguito della denuncia-querela sporta dalla moglie in data
04-05.08.2022.
La ricorrente ha altresì allegato copia della sentenza che ha definito il procedimento penale con la pena della reclusione a due anni, sospesa subordinatamente al buon esito di un percorso di recupero, al quale il resistente ha dedotto di essersi sottoposto, con esito positivo, presso il Centro di Salute Mentale di
Enna.
pagina 7 di 11 Con la comparsa conclusionale, il resistente ha dedotto di essere afflitto da depressione e da una grave forma di ludopatia che troverebbero le loro radici nella crisi del rapporto di coppia e nella disgregazione del nucleo familiare.
Ebbene, alla luce della documentazione allegata dalla ricorrente, può dirsi raggiunta la prova del comportamento posto in essere dal , volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri CP_1
nascenti dal matrimonio, nonché del nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Invero, sono riconducibili alla violazione dell'obbligo di assistenza e di collaborazione tutti quei comportamenti che comportino offesa della personalità del coniuge, dei quali la documentazione sopra elencata costituisce prova dell'idoneità delle condotte del marito a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente addebito della separazione allo stesso.
In ordine all'affidamento del figlio minore , oggi sedicenne, può confermarsi l'affidamento Per_2
esclusivo disposto in sede presidenziale.
Ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per
quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai
fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in
via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
pagina 8 di 11 genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione
ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e/o il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Considerato che, nel caso di specie, la condanna in capo al resistente ha ad oggetto condotte violente perpetrate in danno della moglie anche in presenza dei figli, nonché condotte successive alla separazione di fatto consistite anche in minacce rivolte al figlio, ricorrono i presupposti di legge per disporre l'affidamento esclusivo alla madre del minore nell'interesse dello stesso. Per_2
Alla luce del percorso di recupero intrapreso dal resistente, il padre potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio, oggi sedicenne, in funzione degli impegni e desideri dello stesso,
pagina 9 di 11 eventualmente richiedendo l'intervento del Consultorio Familiare territorialmente competente al fine di favorire la ripresa del rapporto genitore-figlio.
In ordine al mantenimento del minore, alla luce della disponibilità economica riferita dal padre alla prima udienza di comparizione, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito in seno all'ordinanza presidenziale, ossia l'obbligo a carico del sig. di corresponsione alla sig.ra CP_1
di un assegno di mantenimento per il figlio minore determinato nell'importo minimo di € Pt_1
100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat di svalutazione della moneta, oltre il 30% delle spese straordinarie, nonché di assegnare integralmente alla madre l'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 10
marzo 2014, n. 55 nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i parametri minimi per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione della fase istruttoria in concreto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
14.04.1986 (C.F.: ), e nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Catenanuova al n. 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2010;
- ADDEBITA la separazione a Controparte_1
- DISPONE l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
Persona_3 Parte_1
pagina 10 di 11 - PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 100,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 30%
delle spese straordinarie;
- DISPONE l'integrale assegnazione alla madre dell'assegno unico erogato dall'I.N.P.S.;
- CONDANNA alla refusione delle spese processuali, che liquida in € 2.906,00 Controparte_1
(851,00 per fase di studio;
€ 602,00 per fase introduttiva;
€ 1.453,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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