Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 322/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 322/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 796/2024 del Tribunale di
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 26.07.2024 a conclusione del giudizio n.
2125/2022 R.G. avente ad oggetto: “rideterminazione canone di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica”, vertente tra
P. IVA , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di appello ed in virtù di Delibera di Giunta n.
212/2024, dall' avv. Alda Colesanti ed elettivamente domiciliato presso l'U.O.A. Avvocatura del
Comune, P.zza Marconi n. 1 in . Pt_1
CP_1
e
Liquidatore e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Nicola Moscato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in , v. Occidentale n. 148. Pt_1
-APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE-
e c.f. in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici in Campobasso domicilia ope
legis v. Insorti d'Ungheria n. 74
-APPELLATA-
e c.f. , rappresentato e difeso, per procura in calce alla CP_4 CodiceFiscale_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Andrea Di Santo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in , v. Libero Villone n. 1. Pt_1
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.796/2024 il Tribunale di Campobasso ha accolto la domanda proposta da CP_4
nei confronti dell' , del
[...] Controparte_5 Parte_1
e della volta ad ottenere la rideterminazione del canone di locazione relativo
[...] CP_3
all'immobile a lui assegnato. Ha perciò condannato i predetti al pagamento, in via solidale, della somma di € 4.983,30 oltre interessi legali.
Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che non contesta la validità della convenzione ad oggetto la realizzazione del programma CP_4 di edilizia residenziale pubblica, né la graduatoria e né tanto meno l'assegnazione stessa dell'alloggio,
ma si duole dell'erronea determinazione del canone di locazione avvenuta contra legem. Non sarebbe quindi coinvolto né direttamente né indirettamente alcun esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il che ha preliminarmente eccepito il Parte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione amministrativa. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretese creditorie dell'assegnatario dell'alloggio.
Si è costituito il quale ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario chiedendo il CP_4
rigetto dell'appello.
Si sono costituiti altresì la e l' – che ha proposto appello incidentale - CP_3 CP_6
entrambi sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice civile e nel merito hanno chiesto riformarsi integralmente la sentenza con il rigetto della domanda attorea.
In attuazione del decreto n. 142/01 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che promuoveva il programma “20.000 abitazioni” contemplante la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), il Comune di pubblicò un bando di concorso speciale finalizzato alla formazione Pt_1
delle graduatorie per l'assegnazione in locazione permanente degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di . Nel bando, oltre ad indicare i requisiti per la partecipazione al Pt_1
concorso, le modalità di presentazione delle domande e della successiva istruttoria, determinò il canone di locazione degli alloggi. Al punto 10 del bando si legge: “Il canone di locazione degli
alloggi, in assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà
edilizia e degli inquilini […], viene determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a
condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, dall'accordo sottoscritto per il Comune
di Campobasso, in data 4.11.1999, tra le organizzazioni sindacali , Parte_2 CP_7
, […], e stabilito in euro 46,50 al mq”.
[...] Controparte_8 CP_9 All'esito dell'assegnazione dell'alloggio, l'I.A.C.P. di ed stipularono il Pt_1 CP_4
contratto di locazione, che all'art. 3 recita: ”il canone mensile dovuto dall'assegnatario per il
godimento dell'alloggio […], determinato con riferimento a quanto previsto dal bando di concorso
speciale, è fissato in euro 316,78 al momento della stipula del presente contratto, come da apposita
scheda dell'alloggio”.
E' indubbio quindi che il canone di locazione non venne liberamente negoziato dalle parti ma fu predeterminato unilateralmente dal Comune nel bando di concorso. Il contratto di locazione si limitò
a recepire il contenuto del bando, quanto alla determinazione del canone.
Ne deriva che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, la contestazione del canone di locazione attiene al contenuto del bando e si risolve in una serie di censure che andavano mosse alla pubblica amministrazione nella formazione del bando e nella successiva approvazione
(avvenuta con delibera di giunta n. 10 del 15.02.2011).
Tali censure, traducendosi nella contestazione del bando pubblico e segnatamente della legittimità di quanto stabilito sub.10, dovevano essere fatte valere in sede di giurisdizione amministrativa,
attraverso l'impugnazione del bando dinanzi al giudice amministrativo.
Secondo l'ormai consolidato indirizzo delle sezioni unite: “nella materia in esame il riparto di
giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio discretivo nell'essere la
controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione
dell'alloggio, che segna il momento a patire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non
è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto
paritetico soggetto alle regole del diritto privato” (Sez. U., Ordinanza n. 3623 del 20212).
La fase relativa alla formazione del bando ed, in particolare, al suo contenuto, ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizione di interesse legittimo dei richiedenti. Pertanto “le controversie attinenti a
pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla
giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio, siccome sottratte al discrezionale
apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice
ordinario” (Sez. U., Sentenza n. 13527 del 2006). Ne consegue che “la giurisdizione del giudice
amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura
pubblicistica, perchè caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi
pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica
amministrazione” (Sez. U., Sentenza n. 13527 del 2006).
In accoglimento dello specifico motivo di appello, va, pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 37 c.p.c.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 322/2024 R.G. sull'appello principale proposto con ricorso depositato il 1.10.2024 dal nei confronti di notificato altresì alla ed Parte_1 CP_4 CP_3
all' avverso la sentenza n. 796/2024 del Tribunale di Controparte_2
Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 26.07.2024 a conclusione del giudizio n.
2125/2022 R.G., e sull'appello incidentale proposto dall' Controparte_2
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito nei confronti del giudice amministrativo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del CP_4 Parte_1
, dell' e della che liquida per
[...] Controparte_2 CP_3
ciascuna parte, quanto al primo grado di giudizio, in € 1.280,00 e, quanto al secondo grado,
in € 965,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello dell'8 maggio 2025 Il Consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico