Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00161/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Fioravanti Onesti Alvise Societa' Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Perissinotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Avepa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso – Sede di Treviso di AVEPA, prot. 22497 del 1dicembre 2020, con il quale è stata rigettata la domanda di reimpianto presentata il 30 luglio 2020 e di conseguenza non è stata accolta la domanda di iscrizione dei vigneti di varietà Pinot Nero all'elenco dei vigneti idonei alla produzione di DOC Prosecco-Pinot Nero e DOC Prosecco Treviso –Pinot Nero, nonché di ogni ulteriore provvedimento, successivo, presupposto e/o connesso, ivi compreso il provvedimento prot. 218033 del 10 novembre 2020 di preavviso di rigetto e il Decreto del Direttore della direzione agroalimentare della Regione Veneto n. 93 del 17 luglio 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Avepa e di Regione Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che, con atto depositato in data 5.3.2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, avendo rappresentato l’intenzione di proporre motivi aggiunti;
ritenuto che occorre dare atto di tale rinuncia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), da atto della rinuncia all’istanza di sospensione cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO