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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 381/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, per Parte_1 P.IVA_1 legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria in RI, al civico 21 di Via Arsenale
Appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Bava del foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Genova, Via XX Settembre 14/12 a
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.8.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 4.12.2024.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 17.3.2022, , 1° mar. EI in congedo, ha Controparte_1
convenuto in giudizio il avanti il Tribunale di Cuneo in funzione Parte_1
di giudice del lavoro chiedendo al giudice adìto, previa CT diretta al ricalcolo, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del DPR 181/2009 [IC =
DB + DM + (IP – DB)] della percentuale di invalidità per la patologia “esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di
1 recidiva”, contratta a seguito dell'esposizione a fattori nocivi poi rivelatisi cancerogeni, nel corso del servizio prestato quale militare dell'Esercito Italiano nelle missioni nei teatri operativi bellici della ex Jugoslavia, per undici mesi, tra il 2000 e il 2003, e per la successiva “neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associato”, riconosciuta quale patologia interdipendente dalla precedente, di dichiarare il diritto a favore del ricorrente al riconoscimento di una invalidità complessiva IC dell'85%, ovvero di quella eventualmente maggiore o minore da determinarsi, con la rideterminazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004.
Il ricorrente ha chiesto inoltre di condannare il al pagamento Parte_1 dell'importo, detratta la somma complessiva di € 58.025,00 già percepita, al pagamento dell'indennizzo relativo alle voci rideterminate come sopra;
ha chiesto inoltre, nel caso della determinazione di un punteggio di IC uguale o superiore al 25%, di dichiarare il diritto a ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, nell'importo mensile di € 500,00, oltre alla perequazione ex lege, dal 27.6.2006, ovvero dalla data meglio vista, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dal giorno 1.1.2008 o dalla data meglio vista.
Il ha resistito chiedendo la reiezione del ricorso. Parte_1
In ordine alla richiesta del , diretta a ottenere il ricalcolo ai sensi dell'art. 4, CP_1
comma 1, lett. d) del DPR 18172009, con riguardo alla percentuale di invalidità per l'infermità “esiti di emicolectiomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di recidiva”, per la quale erano già stati riconosciuti al ricorrente i benefici previsti per gli “Equiparati” alle Vittime del dovere, il ha dato atto che, in Parte_1
considerazione degli arresti delle SS.UU. della Cassazione, era stato avviato un nuovo iter procedimentale per chiedere all'organo medico della MO di Milano, una rettifica della precedente valutazione del 22.10.2018.
Il ha poi contestato il fondamento della domanda diretta a ottenere la Parte_1 rivalutazione della speciale elargizione per la patologia “neuropatia sensitivo-motoria ai 4 arti con AU associato” successivamente insorta quale aggravamento degli esiti della patologia di cui sopra (adenocarcinoma sigma distale), sul presupposto che, in assenza di un intervento normativo, non sia prevista per essa la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento.
Il Ministero ha depositato, con nota in data 14.11.2022, p.v. mod. BL/G n.
MI122003962 datato 19.9.2022, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina legale di Milano, a mezzo del quale l'organo medico-militare, in applicazione degli artt. 3 e 4
2 del DPR 181/2009 e tenuto conto della circolare 2.5.2022 dell'Ispettorato generale della Sanità Militare, ha rettificato l'iniziale determinazione del grado di invalidità assegnato al ricorrente indicando una invalidità complessiva (incluso il danno morale) del 24%, percentuale che è stata contestata dal . CP_1
Il Tribunale ha quindi disposto CT medico-legale diretta a calcolare, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4, co. 1, lett. d) del DPR 181/2009, la percentuale di invalidità conseguita dal per le patologie dedotte. CP_1
Con sentenza in data 19 marzo 2024, il Tribunale di Cuneo ha accolto il ricorso e dichiarato la spettanza in capo ad di una invalidità complessiva IC, Controparte_1 ex dPR 18172009, pari al 48% e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato il diritto in capo al ricorrente alla speciale elargizione ex art. 5, co. 1, della L. 206/2004, riliquidata in base alla suddetta percentuale IC, con rivalutazione del valore di € 2.000,00 a punto dal giorno 1.1.2003; ha condannato il al relativo pagamento, Parte_1 detratta la somma già corrisposta di € 58.025,00; ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 nell'importo di € 500,00, oltre alla perequazione ex lege, dal 27.6.2006, e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3, della L. 206/2004, a decorrere dal giorno 1.1.2008 e ha condannato il al Parte_1
pagamento del dovuto in conformità a quanto accertato;
ha compensato tra le parti le spese di lite e posto a carico del e del , in solido e in parti uguali, le Parte_1 CP_1
spese di CT, liquidate in atti.
Avverso la sentenza il ha interposto appello, al quale ha resistito Parte_1
. Controparte_1
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il tribunale ha accolto il ricorso osservando quanto segue.
In applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
6214/2022; 6215/2022; 6216/2022; 6217/2022), il primo giudice ha rilevato, in ordine alla domanda diretta al ricalcolo della percentuale di invalidità per l'infermità “esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale, senza attuali segni di recidiva”, la necessità di utilizzare il criterio di quantificazione che tiene conto delle voci di danno biologico e morale senza considerare il limite discriminante delle liquidazioni disposte prima dell'entrata in vigore della L. 206/2004.
3 Ha rilevato come, aderendo alle indicazioni del Supremo Collegio, il criterio di quantificazione del danno morale e di quello biologico, debba applicarsi non solo in via rivalutativa, ma anche quale parametro generale e, quindi, anche nella definizione di un procedimento (come quello in esame) avviato dopo l'entrata in vigore della L.
206/2004, dal momento che la Corte di Cassazione ha stabilito che la regola della liquidazione complessiva, di cui all'art. 4 del DPR 181/2009, debba valere “anche (anzi principalmente)” per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L.
206 cit., oltre che per le ipotesi di rivalutazione dell'art. 6, co. 1, della L. 206 in esame.
Ha osservato non essere in discussione i criteri di determinazione dell'invalidità ai fini della elargizione dei benefici oggetto di causa (rif. all'elargizione prevista all'art. 5, commi 1 e 5, L. 206/2004, dei vitalizi ex art. 2, L. n. 407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e
4, L. 206/2004), avendo il convenuto preso atto del revirement Parte_1 giurisprudenziale sulle modalità di liquidazione dell'invalidità complessiva di cui sopra.
Ha osservato essere rimasto controverso, invece, il quantum della valutazione dell'IC, quale valore unico indennizzabile, che, per il , in base alla rivalutazione Parte_1 operata dall'organo medico-legale -di cui alla nota 14.11.2022 cit.- si sarebbe attestata al 24%, mentre, in base alla perizia del ricorrente, sarebbe pari all'85%.
Ha rilevato che, in base all'esperita CT, l'invalidità indennizzabile in relazione alla patologia tumorale primaria “esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di recidiva”, era indicata in misura del 15% per danno biologico, del 5% per danno morale e del 31 % per invalidità parziale. In sintesi, il CT ha riconosciuto a detta patologia una IC pari al 36% e quindi in misura superiore alla soglia minima del 25%, con diritto alla percezione anche dei vitalizi di cui all'art. 2 della
L. 407/1998 e all'art. 5, comma 3, della L. 206/2004.
Considerata la copertura retroattiva della normativa assistenziale in tema di vittime del dovere e tenuto conto della stabilizzazione ai fini pensionistici della patologia tumorale alla data del 27.6.2006, il giudice ha riconosciuto il diritto con decorrenza a tale data per l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 e con decorrenza massima ex lege, dall'1.1.2008, per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co.3, L. 206/2004.
Ha ritenuto fondata anche la domanda diretta alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, in considerazione dell'insorgenza della patologia neurologica “neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associato”, già riconosciuta in sede amministrativa come interdipendente da quella tumorale.
4 Ha rilevato come detta patologia non rappresenti un aggravamento di quella tumorale, ma piuttosto una patologia interdipendente, cioè una patologia causa da quella precedente o dalle cure disposte per la stessa e come, pertanto, non possa condividersi la tesi del , per il quale, non sarebbe prevista a favore delle Parte_1
vittime del dovere e soggetti equiparati una rivalutazione del trattamento per effetto dell'aggravamento dell'invalidità.
Ha osservato come detta patologia non possa che essere assoggettata a una valutazione medico-legale aggiuntiva.
Tale patologia neurologica è stata ricondotta alle conseguenze nocive causate da quella tumorale ed è stata quindi ritenuta indennizzabile – in favore del ricorrente quale soggetto equiparato alle vittime del dovere – in ragione del riconoscimento di una invalidità complessiva ex DPR 181/2009, pari al 48%, determinata dal CT.
Ha conclusivamente disposto la riliquidazione della speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, in base alla percentuale di IC del 48%, dianzi indicata, con la rivalutazione del valore di € 2.000,00 a punto dall'1.1.2003 e con la condanna del al relativo pagamento, detratto l'importo di € 58.025,00, già Parte_1
corrisposto.
Ha disposto, infine, la compensazione delle spese in ragione del revirement giurisprudenziale sopra ricordato e della particolarità delle questioni trattate;
ha posto a carico di entrambe le parti le spese di CT, liquidate con separato decreto, avuto riguardo all'utilità comune dell'accertamento tecnico.
2. I motivi di doglianza.
Il ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità, sotto vari profili, tutti Parte_1
riconducibili ad una erronea valutazione delle risultanze tecniche.
Con il primo motivo il ha censurato la CT (e quindi la sentenza) per la Parte_1
mancanza di ogni considerazione in ordine alle osservazioni critiche sollevate dalla
Difesa erariale. Ha ricordato di aver sostenuto che, trattandosi di resezione gastrica e non di resezione di un preciso apparato, la valutazione del 21% indicata in passato si sarebbe dovuta ritenere più che congrua, ove inquadrata nella cat. 8^ della Tabella A.
Tenuto conto della stima del danno morale in misura del 3%, applicando la formula di calcolo della IC, il grado di invalidità sarebbe dovuto essere pari al 24%. Considerando la neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associativo, l'invalidità complessiva si sarebbe dovuta stimare in misura pari al 26%.
5 La sentenza è stata censurata anche sotto il profilo della mancata considerazione – da parte del primo giudice – dell'insussistenza di postumi invalidanti permanenti in capo al ricorrente, avuto riguardo al fatto che costituisce requisito normativamente previsto l'aver riportato, da parte di chi agisce per ottenere lo status di vittima del dovere, un'invalidità permanente a seguito dell'evento lesivo.
Lo stesso CT ha riconosciuto che il m.llo è in ottime condizioni, tali da CP_1
configurarne la sostanziale guarigione clinica.
In tal caso, ha rilevato l'appellante il danno biologico consente il risarcimento del solo danno biologico temporaneo, mentre solamente la stabilizzazione dei postumi invalidanti consente invece anche la copertura del residuo danno biologico permanente.
In via subordinata il appellante rileva che, qualora si ritenesse confermata la Parte_1
percentuale di invalidità comunque accertata, tale percentuale non potrebbe che essere cristallizzata dalla data della relazione peritale (5.7.2023), resa nel corso del giudizio di primo grado.
Osserva sul punto che il primo giudice ha ritenuto di poter attribuire la percentuale di invalidità del 48% in conformità al DPR 181/2009, senza considerare che il verbale mod. BL/G n. 575 del 22.10.2018 della MO di Milano era stato redatto in data anteriore alle sentenze gemelle della Cassazione (6214/22, 6215/22, 6216/22 e
6217/22), con le quali la Corte ha imposto di procedere alla quantificazione dell'invalidità in base agli artt. 3 e 4 DPR 181/2009.
Prima delle sentenze gemelle suddette, la stessa Corte di Cassazione aveva stabilito che la formula IC = DB + DM + (IP – DB), prevista dal DPR 181/2009, dovesse trovare applicazione solo in caso di invalidità attribuita prima dell'entrata in vigore della L:
206/2004 (Cfr. Cass. ord. 11101/2020).
A voler condividere quanto statuito dal Tribunale – secondo l'appellante – si finirebbe per ritenere applicabile una normativa regolamentare non esistente nel panorama normativo e pretendere dall'amministrazione un'attività provvedimentale non attuabile per carenza di norma positiva.
Con l'ultimo motivo, il censura la sentenza per aver il Tribunale disposto la Parte_1
liquidazione della speciale elargizione maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la previsione di cui all'art. 2, co. 1, della L. 369/2003 di conversione del D.L. 337/2003, che ha elevato l'importo della
6 speciale elargizione a € 200.000,00, per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003, non ha introdotto il dies a quo per la decorrenza del beneficio, ma solamente il termine per l'applicazione della legge.
L'appellante richiama in tal senso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n.
112/2023), la quale ha statuito che, ai fini della decorrenza della speciale elargizione a favore delle vittime del dovere, debba farsi riferimento alla data di entrata in vigore della L. 222/2007 che ha esteso la speciale elargizione alla generalità delle vittime del dovere;
di conseguenza, la rivalutazione della speciale elargizione deve essere calcolata dall'1.12.2007.
3. Disamina delle doglianze.
Giova osservare preliminarmente come, nella specie, non si faccia questione dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere (ex art. 1, co. 564 della L. n.
26672005 e del DPR n. 243/2006) in capo al m.llo Valentino, avendo l'Amministrazione appellante già riconosciuto, con decreto 16.11.2011, n. 6 (doc. 1) il diritto alla speciale elargizione ex art. 1079, co. 1, del DPR 90/2010 per l'importo di € 58.025,00 per gli esiti di “emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza eventuali segni di recidiva”, in base all'invalidità accertata nella misura complessiva del 25% dalla MO di RI (cfr. verb. BL/G n. ACOMM110226 del 23.2.2010 (all.2).
Le questioni oggetto di causa e, nello specifico, dell'appello sono limitate al grado di invalidità e alla decorrenza dei benefici.
I primi due profili delle proposte doglianze, essendo strettamente connessi, sono esaminati in via congiunta.
Preliminarmente, si osserva come, nel sostenere la correttezza della valutazione, in sede amministrativa, dell'invalidità del 24%, il abbia indubbiamente Parte_1 riconosciuto e ammesso l'accertamento di una correlazione eziopatogenetica delle patologie riscontrate in capo al ricorrente in base alla copiosa documentazione medica allegata e indicata in modo specifico dalla relazione del CT, dott.ssa , Per_1
nominato in data 15.1.2025 (docc.1-19)
Appare quindi incongrua e comunque non condivisibile la conclusione del Parte_1 nella parte in cui si chiede a questa Corte che, in riforma dell'impugnata sentenza, vengano respinte integralmente (…) le domande proposte dal ricorrente.
Nella specie, per quanto attiene alla domanda di riforma parziale, viene in rilievo la disposizione dell'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, che la parte appellante assume sia stata violata. Sul punto, il Supremo Collegio ha sottolineato che: «Per la rivalutazione
7 delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa,
è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento,
è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)1».
Tanto premesso, il Collegio rileva che l'entità dell'invalidità determinata dagli esiti di plurime neoplasie -così come determinata a seguito della CT svolta in primo grado-
e poi contestata in sede di gravame ha trovato sostanziale conferma nelle conclusioni della rinnovata CT, disposta in questo grado di giudizio;
sul punto osserva come i criteri applicati dalla CT di primo grado e sostanzialmente confermati in sede di gravame siano indubbiamente conformi a quelli normativi considerati dalla Suprema
Corte.
Il CT ha osservato come il complesso patologico di cui è gravato il m.llo CP_1
sia costituito da «esiti di plurime neoplasie e, in particolare, da:
-ca del colon con diagnosi nel 2005 senza segni di recidive dopo trattamento chirurgico
e chemioterapico. Quale complicanza della chemioterapia si è presentata una polineuropatia sensitivo motoria sintomatica associata a sindrome di AU in trattamento specialistico;
-ca renale destro uroteliale, trattato con nefrectomia nel dicembre 2023 con attuali follow up negativi per recidive, in trattamento ormonale;
8 -neoplasia prostatica di grado elevato nota dal 2023, trattata con radioterapia e terapia ormonale in stretto follow up.
Allegata ipoacusìa bilaterale».
Tali elementi sono incontestati e devono quindi ritenersi pacificamente provati.
In merito alla percentuale di invalidità, il CT ha concentrato la propria disamina sugli
«esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma distale e delle complicanze neuropatiche correlate al trattamento chemioterapico», evidenziando quanto segue:
«Esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma, trattato nel 2005, senza segni di recidive.
Il danno biologico, ai sensi delle tabelle di riferimento, tenuto conto dell'assenza di recidive dal 2005 ad oggi, che può essere inquadrata quale guarigione clinica in assenza di elementi prognostici negativi, è pari al 15%.
Il danno morale, tenuto conto della guarigione clinica ed escludendo le problematiche relative ai successivi quadri oncologici accertati, non derivanti dalla neoplasia del colon, può essere valutato in un terzo del danno biologico, pari al 15%.
L'invalidità permanente ai sensi dell'articolo 3 DPR 30 ottobre 2009 n. 181, valutata con criterio più favorevole, è pari al 31%, inquadrabile in una VII Categoria con analogia per la voce “resezione gastrica” escludendo le voci di invalidità civile che
[sono] assai meno favorevoli.
Applicando la formula prevista per legge. IC = DB + DM + (IP – DB) [si ottiene]
15 + 5 + (31 -15) = 20 + 16 = 36%
b) Valutando invece gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma senza segni di recidiva omnicomprensivi della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con fenomeni di AU associato.
Il danno biologico omnicomprensivo può essere valutato nella misura del 25%, con riferimento alla voce 34 art. 13 Legge 38/2000, che prevede una valutazione fino al
12% per fenomeni di AU senza disturbi trofici.
Ne consegue che il danno morale può essere valutato nella misura dell'8%.
L'invalidità permanente può essere riferita ai sensi della Tabella della pensionistica di guerra, nell'ambito della VII Categoria (valutazione compresa fra il 31% e il 40%) riferendosi alla percentuale di danno più favorevole.
Con riferimento alla formula prescritta per legge, già descritta:
25 + 8 + (40 – 25) = 33 + 15 = 48%».
9 Non sono state sollevate riserve in ordine alla CT esperita in questo grado.
Essendo la stessa argomentata in modo preciso e puntuale in rapporto ai quesiti posti nell'incarico ed essendo impostata secondo una metodica che appare corretta e in linea con le correlazioni stabilite tra natura delle patologie esaminate e tabelle di invalidità, il Collegio ritiene pienamente condivisibili i risultati cui è giunta la CT.
In ogni caso, la doglianza, proposta dal appellante, circa l'impossibilità di Parte_1
poter ascrivere gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma sigma distale senza segni attuali di recidiva alla 7^ categoria della tabella A perché detta categoria contempla la voce “resezione gastrica”, non appare fondata.
La voce resezione gastrica è riferita a un intervento chirurgico a mezzo del quale viene eseguita la rimozione parziale o totale di porzioni di stomaco interessate da ulcere o patologie tumorali. Nel caso di specie, l'adenocarcinoma ha interessato il colon sigmoideo (la parte dell'intestino crasso compresa tra il colon discendente e il retto); la circostanza che sia stata eseguita l'asportazione parziale non vale a escludere la riferibilità degli esiti dell'intervento chirurgico alla voce suddetta, in ragione del fatto che essa contempla sia la rimozione totale che quella parziale.
Né può esser condivisa la doglianza in ordine al valore attribuito dal CT al danno biologico, giacché, correttamente, il Consulente ha preso in esame il D.M. 12.7.2000 che, alla voce 133, ha previsto quanto segue:
«Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni
e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia fino a 30%».
Tenuto conto dell'indice di sopravvivenza e dell'assenza di recidive, il CT ha attribuito un punteggio di invalidità collocato nella esatta metà tra 0 e 30 e, di poco superiore, alla valutazione dell'11% propugnata in primo grado dal , con riferimento alle Parte_1 tabelle dell'invalidità civile.
Né può assumere portata dirimente, ai fini di un declassamento del punteggio, la circostanza (fatta valere dal ) per la quale non sarebbero state considerate le Parte_1 stesse condizioni generali del soggetto, indicanti l'assenza di reliquati clinico- funzionali, tanto da indurre lo stesso CT nominato in primo grado a dire che si è trattato di un caso di “sostanziale guarigione clinica”.
Com'è noto, il significato di “guarigione clinica” di una malattia non può essere ricondotto alla scomparsa della malattia stessa, essendo esso riferito solamente alla scomparsa o riduzione sintomatica dei segni della malattia.
10 La persistenza della malattia e del danno biologico ad essa correlato è dimostrata, in questo caso, dal sopravvenire, con valenza interdipendente, della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con AU associato che, come già rilevato, non rappresenta un aggravamento della precedente patologia tumorale (esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigmoideo senza segni di recidiva), ma una patologia causata da quella precedente o dalle cure di essa (cfr. sentenza impugnata, p. 6).
Il ricorrente, diversamente da quanto sostiene il non può essere considerato Parte_1
quale persona danneggiata interessata da una guarigione integrale senza postumi, con la “restitutio ad integrum” anatomo-funzionale degli organi lesi (stante la natura e portata dell'intervento chirurgico demolitivo praticato), ma deve, giocoforza, essere ritenuta affetta da postumi stabilizzati e connotati da limitazioni funzionali e disagi psico-fisici tali da alterare la qualità della vita quotidiana.
Di conseguenza, appaiono del tutto corrette le valutazioni indicate nella misura del
15% per il danno biologico per quanto sopra argomentato e del 5% per il danno morale, quest'ultimo commisurato alla sofferenza fisica e psicologica generata da una patologia cancerogena implicante il rischio della vita, la necessità di un intervento invasivo e demolitivo (quel quello dell'emicolectomia), associato a trattamenti chemioterapici e quindi limitato alla quota di 1/3 del danno biologico.
Si rileva, infatti, che il danno morale, è definito dall'art. 1, co. b) del DPR 181/2009 come “il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato” e che, ai sensi dell'art. 3, co. 3, dello stesso DPR “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”.
Orbene, come si è avuto modo di osservare, la gravità, sul piano morale della lesione, appare, in applicazione dei criteri normativi, indubbiamente dimostrata nel caso di specie.
Le risultanze della rinnovata CT risultano quindi condivisibili anche per quanto attiene alla valutazione dell'invalidità permanente riferita al complesso patologico costituito dagli “gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma senza segni di recidiva omnicomprensivi della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con fenomeni di AU associato” (lett. b dell'elaborato peritale).
11 Il danno biologico, indicato dal CT nella misura del 25%, trova riscontro nella voce
34 dell'art. 13 della L. 38/2000, la quale prevede una valutazione fino al 12% per fenomeni di AU senza disturbi trofici e con valutazione omnicomprensiva che tiene conto, quindi, anche degli esiti dell'emicolectomia di cui si compone il complesso patologico in esame.
In questo caso il danno morale è stato valutato in misura prossima a 1/3 del biologico, in base alle considerazioni già sopra svolte.
E, con l'applicazione della formula più volte citata, è stato determinato il danno per invalidità permanente nella misura del 48%.
Gli argomenti svolti da parte appellante (che, peraltro, non ha sollevato alcuna questione in ordine alla rinnovata CT) non introducono alcun elemento atto a giustificare un diverso apprezzamento degli esiti esaminati.
La doglianza sollevata con il terzo motivo, diretto a sancire la cristallizzazione dell'invalidità alla data della relazione peritale del 5.7.2023 in base agli asserti delle
Sezioni Unite, non è fondata e deve essere disattesa perché non intacca l'argomentazione indicata in sentenza, la quale ha affermato che il criterio di quantificazione dell'invalidità riconosciuta (per quanto interessa) alle vittime del dovere debba tener conto del danno biologico e morale, senza qualificare quale limite discriminante l'avvenuta liquidazione prima dell'entrata in vigore della L. 206/2004.
È vero che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno affermato che “(…)8.14. Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione (cui non ha posto rimedio l'emanazione del d.P.R.
n. 243/2006 che, quanto alla determinazione dell'invalidità complessiva utile per la riliquidazione dei benefici spettanti, presentava le lacune di cui è detto) è stato, quindi, colmato con il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181. Quest'ultimo, intitolato "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206" (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM) - v. infra (…)”. Hanno proseguito affermando quindi che “(…) La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di
12 rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n.
206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico
e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse2”.
Ma è anche indubbio che si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere stata propugnata già dalla giurisprudenza di merito3 citata dall'appellato, riguarda l'ambito e i termini di applicazione di una norma preesistente rispetto alla domanda azionata dal
. Di conseguenza, non può aver pregio la tesi secondo la quale, in tal caso, CP_1
si farebbe applicazione di una normativa ancora non venuta ad esistenza qualora si attribuissero i benefici richiesti con la decorrenza indicata dal Tribunale, a fronte di una domanda proposta con ricorso depositato in epoca successiva (17.3.2022) alle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. SU, 22.2.2022, n. 6214).
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza, assumendo che il giudice sarebbe incorso in errore nell'attribuire la speciale elargizione con decorrenza da una data diversa da quella di estensione del preesistente beneficio: ossia alla data dell'1.12.2007.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Infatti, anche di recente, il Supremo Collegio ha condiviso il ragionamento della Corte di merito, secondo la quale «L'assegno vitalizio è quello di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998 esteso alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.
243/2006; mentre per le vittime del terrorismo il regolamento di cui al d.P.R. n. 510/1999, all'art. 14, prevedeva che “l'assegno vitalizio decorre alla data di entrata in vigore della legge” n. 407/1998, analoga previsione non è intervenuta nel 2006, poiché l'art. 4 lettera
b) di cui sopra non stabilisce affatto che la decorrenza debba essere individuata dalla data
13 di entrata in vigore della legge “né tanto meno può essere discriminante il periodo nel quale (1993-2006) è stata contratta la malattia invalidante”4».
Così come osservato dalle Sezioni Unite «(…) Se va escluso che si tratti di una previsione intesa solo a porre le già effettuate liquidazioni al riparo da fenomeno inflattivo, deve ritenersi che, con la stessa, sul presupposto dell'introduzione di un nuovo e generalizzato criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, si sia valutato di adeguare
a tale criterio (anche) le liquidazioni già effettuate. Egualmente, il riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 6, comma 1, ad una spesa autorizzata di 300.000 euro per l'anno
2004 non è risolutivo nel senso opzionato da Cass. n. 11101/2020. Ciò sia perché tale previsione non impedisce che si sia comunque inteso introdurre un nuovo e generale criterio di valutazione, ben potendo ritenersi che l'art. 16 della I. n. 206/2004, con i previsti impegni di spesa pluriennali, abbia avuto come obiettivo le nuove liquidazioni, mentre l'art.
6 le riliquidazioni;
sia perché l'art. 5, comma 2, della medesima legge, ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di euro 200.000,00 con euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla I. n. 302/1990) si applica 'anche' alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 e precisato che «a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004», spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore, negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della I. n. 206/2004. (Ric. 2018 n. 36368 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2)-
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto all'art. 5 della I. n. 206/2004 dovesse applicarsi 'anche' ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con l'art. 34 del d.l. n. 159/2007 cit., conv. con modif. in I. n. 222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266/2005 possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla I. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto5».
In conclusione, le doglianze proposte con il ricorso in appello sono tutte infondate e devono essere respinte.
4. Spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico al Parte_1
appellante; tali spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2024, come
14 integrati dal D.M. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della natura e difficoltà delle questioni trattate e di esse si dispone la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto istanza.
Le spese di CT, determinate dall'istanza di parte appellante, sono poste a carico della parte medesima e vengono liquidate come da separato decreto.
Non sussistono, infine, le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. nr. 9938 del 2014;
Cass. nr. 1778 del 2016; Cass. nr. 28250 del 2017).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
Pone a carico dell'appellante le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 7.6.2023, n. 16105. 2 Cfr., per tutte, Cass. SU, 24.2.2022, n. 6124. 3 Cfr. App. Genova, Sez. Lav. 233/2016; App. Bologna, Sez. Lav. 943/2018; App. Firenze,
Sez. Lav. 861/2018. 4 Cfr. Cass. ord. 34714/2024. 5 Cfr. Cass. SU, 24.2.2022, n. 6216.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 381/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, per Parte_1 P.IVA_1 legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI, domiciliataria in RI, al civico 21 di Via Arsenale
Appellante
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'avv. Andrea Bava del foro di Genova, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Genova, Via XX Settembre 14/12 a
Appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 6.8.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 4.12.2024.
Fatti di causa
Con ricorso depositato il 17.3.2022, , 1° mar. EI in congedo, ha Controparte_1
convenuto in giudizio il avanti il Tribunale di Cuneo in funzione Parte_1
di giudice del lavoro chiedendo al giudice adìto, previa CT diretta al ricalcolo, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del DPR 181/2009 [IC =
DB + DM + (IP – DB)] della percentuale di invalidità per la patologia “esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di
1 recidiva”, contratta a seguito dell'esposizione a fattori nocivi poi rivelatisi cancerogeni, nel corso del servizio prestato quale militare dell'Esercito Italiano nelle missioni nei teatri operativi bellici della ex Jugoslavia, per undici mesi, tra il 2000 e il 2003, e per la successiva “neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associato”, riconosciuta quale patologia interdipendente dalla precedente, di dichiarare il diritto a favore del ricorrente al riconoscimento di una invalidità complessiva IC dell'85%, ovvero di quella eventualmente maggiore o minore da determinarsi, con la rideterminazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004.
Il ricorrente ha chiesto inoltre di condannare il al pagamento Parte_1 dell'importo, detratta la somma complessiva di € 58.025,00 già percepita, al pagamento dell'indennizzo relativo alle voci rideterminate come sopra;
ha chiesto inoltre, nel caso della determinazione di un punteggio di IC uguale o superiore al 25%, di dichiarare il diritto a ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998, nell'importo mensile di € 500,00, oltre alla perequazione ex lege, dal 27.6.2006, ovvero dalla data meglio vista, e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, a decorrere dal giorno 1.1.2008 o dalla data meglio vista.
Il ha resistito chiedendo la reiezione del ricorso. Parte_1
In ordine alla richiesta del , diretta a ottenere il ricalcolo ai sensi dell'art. 4, CP_1
comma 1, lett. d) del DPR 18172009, con riguardo alla percentuale di invalidità per l'infermità “esiti di emicolectiomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di recidiva”, per la quale erano già stati riconosciuti al ricorrente i benefici previsti per gli “Equiparati” alle Vittime del dovere, il ha dato atto che, in Parte_1
considerazione degli arresti delle SS.UU. della Cassazione, era stato avviato un nuovo iter procedimentale per chiedere all'organo medico della MO di Milano, una rettifica della precedente valutazione del 22.10.2018.
Il ha poi contestato il fondamento della domanda diretta a ottenere la Parte_1 rivalutazione della speciale elargizione per la patologia “neuropatia sensitivo-motoria ai 4 arti con AU associato” successivamente insorta quale aggravamento degli esiti della patologia di cui sopra (adenocarcinoma sigma distale), sul presupposto che, in assenza di un intervento normativo, non sia prevista per essa la possibilità di riliquidazione a seguito di aggravamento.
Il Ministero ha depositato, con nota in data 14.11.2022, p.v. mod. BL/G n.
MI122003962 datato 19.9.2022, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina legale di Milano, a mezzo del quale l'organo medico-militare, in applicazione degli artt. 3 e 4
2 del DPR 181/2009 e tenuto conto della circolare 2.5.2022 dell'Ispettorato generale della Sanità Militare, ha rettificato l'iniziale determinazione del grado di invalidità assegnato al ricorrente indicando una invalidità complessiva (incluso il danno morale) del 24%, percentuale che è stata contestata dal . CP_1
Il Tribunale ha quindi disposto CT medico-legale diretta a calcolare, con l'applicazione della formula di cui all'art. 4, co. 1, lett. d) del DPR 181/2009, la percentuale di invalidità conseguita dal per le patologie dedotte. CP_1
Con sentenza in data 19 marzo 2024, il Tribunale di Cuneo ha accolto il ricorso e dichiarato la spettanza in capo ad di una invalidità complessiva IC, Controparte_1 ex dPR 18172009, pari al 48% e, per l'effetto, ha accertato e dichiarato il diritto in capo al ricorrente alla speciale elargizione ex art. 5, co. 1, della L. 206/2004, riliquidata in base alla suddetta percentuale IC, con rivalutazione del valore di € 2.000,00 a punto dal giorno 1.1.2003; ha condannato il al relativo pagamento, Parte_1 detratta la somma già corrisposta di € 58.025,00; ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/1998 nell'importo di € 500,00, oltre alla perequazione ex lege, dal 27.6.2006, e allo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma
3, della L. 206/2004, a decorrere dal giorno 1.1.2008 e ha condannato il al Parte_1
pagamento del dovuto in conformità a quanto accertato;
ha compensato tra le parti le spese di lite e posto a carico del e del , in solido e in parti uguali, le Parte_1 CP_1
spese di CT, liquidate in atti.
Avverso la sentenza il ha interposto appello, al quale ha resistito Parte_1
. Controparte_1
All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il tribunale ha accolto il ricorso osservando quanto segue.
In applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
6214/2022; 6215/2022; 6216/2022; 6217/2022), il primo giudice ha rilevato, in ordine alla domanda diretta al ricalcolo della percentuale di invalidità per l'infermità “esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale, senza attuali segni di recidiva”, la necessità di utilizzare il criterio di quantificazione che tiene conto delle voci di danno biologico e morale senza considerare il limite discriminante delle liquidazioni disposte prima dell'entrata in vigore della L. 206/2004.
3 Ha rilevato come, aderendo alle indicazioni del Supremo Collegio, il criterio di quantificazione del danno morale e di quello biologico, debba applicarsi non solo in via rivalutativa, ma anche quale parametro generale e, quindi, anche nella definizione di un procedimento (come quello in esame) avviato dopo l'entrata in vigore della L.
206/2004, dal momento che la Corte di Cassazione ha stabilito che la regola della liquidazione complessiva, di cui all'art. 4 del DPR 181/2009, debba valere “anche (anzi principalmente)” per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della L.
206 cit., oltre che per le ipotesi di rivalutazione dell'art. 6, co. 1, della L. 206 in esame.
Ha osservato non essere in discussione i criteri di determinazione dell'invalidità ai fini della elargizione dei benefici oggetto di causa (rif. all'elargizione prevista all'art. 5, commi 1 e 5, L. 206/2004, dei vitalizi ex art. 2, L. n. 407/1998 ed ex art. 5, commi 3 e
4, L. 206/2004), avendo il convenuto preso atto del revirement Parte_1 giurisprudenziale sulle modalità di liquidazione dell'invalidità complessiva di cui sopra.
Ha osservato essere rimasto controverso, invece, il quantum della valutazione dell'IC, quale valore unico indennizzabile, che, per il , in base alla rivalutazione Parte_1 operata dall'organo medico-legale -di cui alla nota 14.11.2022 cit.- si sarebbe attestata al 24%, mentre, in base alla perizia del ricorrente, sarebbe pari all'85%.
Ha rilevato che, in base all'esperita CT, l'invalidità indennizzabile in relazione alla patologia tumorale primaria “esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza attuali segni di recidiva”, era indicata in misura del 15% per danno biologico, del 5% per danno morale e del 31 % per invalidità parziale. In sintesi, il CT ha riconosciuto a detta patologia una IC pari al 36% e quindi in misura superiore alla soglia minima del 25%, con diritto alla percezione anche dei vitalizi di cui all'art. 2 della
L. 407/1998 e all'art. 5, comma 3, della L. 206/2004.
Considerata la copertura retroattiva della normativa assistenziale in tema di vittime del dovere e tenuto conto della stabilizzazione ai fini pensionistici della patologia tumorale alla data del 27.6.2006, il giudice ha riconosciuto il diritto con decorrenza a tale data per l'assegno vitalizio ex art. 2 L. 407/98 e con decorrenza massima ex lege, dall'1.1.2008, per lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co.3, L. 206/2004.
Ha ritenuto fondata anche la domanda diretta alla riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, in considerazione dell'insorgenza della patologia neurologica “neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associato”, già riconosciuta in sede amministrativa come interdipendente da quella tumorale.
4 Ha rilevato come detta patologia non rappresenti un aggravamento di quella tumorale, ma piuttosto una patologia interdipendente, cioè una patologia causa da quella precedente o dalle cure disposte per la stessa e come, pertanto, non possa condividersi la tesi del , per il quale, non sarebbe prevista a favore delle Parte_1
vittime del dovere e soggetti equiparati una rivalutazione del trattamento per effetto dell'aggravamento dell'invalidità.
Ha osservato come detta patologia non possa che essere assoggettata a una valutazione medico-legale aggiuntiva.
Tale patologia neurologica è stata ricondotta alle conseguenze nocive causate da quella tumorale ed è stata quindi ritenuta indennizzabile – in favore del ricorrente quale soggetto equiparato alle vittime del dovere – in ragione del riconoscimento di una invalidità complessiva ex DPR 181/2009, pari al 48%, determinata dal CT.
Ha conclusivamente disposto la riliquidazione della speciale elargizione, ex art. 5, comma 1, L. 206/2004, in base alla percentuale di IC del 48%, dianzi indicata, con la rivalutazione del valore di € 2.000,00 a punto dall'1.1.2003 e con la condanna del al relativo pagamento, detratto l'importo di € 58.025,00, già Parte_1
corrisposto.
Ha disposto, infine, la compensazione delle spese in ragione del revirement giurisprudenziale sopra ricordato e della particolarità delle questioni trattate;
ha posto a carico di entrambe le parti le spese di CT, liquidate con separato decreto, avuto riguardo all'utilità comune dell'accertamento tecnico.
2. I motivi di doglianza.
Il ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità, sotto vari profili, tutti Parte_1
riconducibili ad una erronea valutazione delle risultanze tecniche.
Con il primo motivo il ha censurato la CT (e quindi la sentenza) per la Parte_1
mancanza di ogni considerazione in ordine alle osservazioni critiche sollevate dalla
Difesa erariale. Ha ricordato di aver sostenuto che, trattandosi di resezione gastrica e non di resezione di un preciso apparato, la valutazione del 21% indicata in passato si sarebbe dovuta ritenere più che congrua, ove inquadrata nella cat. 8^ della Tabella A.
Tenuto conto della stima del danno morale in misura del 3%, applicando la formula di calcolo della IC, il grado di invalidità sarebbe dovuto essere pari al 24%. Considerando la neuropatia sensitivo-motoria ai quattro arti con AU associativo, l'invalidità complessiva si sarebbe dovuta stimare in misura pari al 26%.
5 La sentenza è stata censurata anche sotto il profilo della mancata considerazione – da parte del primo giudice – dell'insussistenza di postumi invalidanti permanenti in capo al ricorrente, avuto riguardo al fatto che costituisce requisito normativamente previsto l'aver riportato, da parte di chi agisce per ottenere lo status di vittima del dovere, un'invalidità permanente a seguito dell'evento lesivo.
Lo stesso CT ha riconosciuto che il m.llo è in ottime condizioni, tali da CP_1
configurarne la sostanziale guarigione clinica.
In tal caso, ha rilevato l'appellante il danno biologico consente il risarcimento del solo danno biologico temporaneo, mentre solamente la stabilizzazione dei postumi invalidanti consente invece anche la copertura del residuo danno biologico permanente.
In via subordinata il appellante rileva che, qualora si ritenesse confermata la Parte_1
percentuale di invalidità comunque accertata, tale percentuale non potrebbe che essere cristallizzata dalla data della relazione peritale (5.7.2023), resa nel corso del giudizio di primo grado.
Osserva sul punto che il primo giudice ha ritenuto di poter attribuire la percentuale di invalidità del 48% in conformità al DPR 181/2009, senza considerare che il verbale mod. BL/G n. 575 del 22.10.2018 della MO di Milano era stato redatto in data anteriore alle sentenze gemelle della Cassazione (6214/22, 6215/22, 6216/22 e
6217/22), con le quali la Corte ha imposto di procedere alla quantificazione dell'invalidità in base agli artt. 3 e 4 DPR 181/2009.
Prima delle sentenze gemelle suddette, la stessa Corte di Cassazione aveva stabilito che la formula IC = DB + DM + (IP – DB), prevista dal DPR 181/2009, dovesse trovare applicazione solo in caso di invalidità attribuita prima dell'entrata in vigore della L:
206/2004 (Cfr. Cass. ord. 11101/2020).
A voler condividere quanto statuito dal Tribunale – secondo l'appellante – si finirebbe per ritenere applicabile una normativa regolamentare non esistente nel panorama normativo e pretendere dall'amministrazione un'attività provvedimentale non attuabile per carenza di norma positiva.
Con l'ultimo motivo, il censura la sentenza per aver il Tribunale disposto la Parte_1
liquidazione della speciale elargizione maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la previsione di cui all'art. 2, co. 1, della L. 369/2003 di conversione del D.L. 337/2003, che ha elevato l'importo della
6 speciale elargizione a € 200.000,00, per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003, non ha introdotto il dies a quo per la decorrenza del beneficio, ma solamente il termine per l'applicazione della legge.
L'appellante richiama in tal senso la sentenza della Corte di Appello di Firenze (n.
112/2023), la quale ha statuito che, ai fini della decorrenza della speciale elargizione a favore delle vittime del dovere, debba farsi riferimento alla data di entrata in vigore della L. 222/2007 che ha esteso la speciale elargizione alla generalità delle vittime del dovere;
di conseguenza, la rivalutazione della speciale elargizione deve essere calcolata dall'1.12.2007.
3. Disamina delle doglianze.
Giova osservare preliminarmente come, nella specie, non si faccia questione dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere (ex art. 1, co. 564 della L. n.
26672005 e del DPR n. 243/2006) in capo al m.llo Valentino, avendo l'Amministrazione appellante già riconosciuto, con decreto 16.11.2011, n. 6 (doc. 1) il diritto alla speciale elargizione ex art. 1079, co. 1, del DPR 90/2010 per l'importo di € 58.025,00 per gli esiti di “emicolectomia sx per adenocarcinoma sigma distale senza eventuali segni di recidiva”, in base all'invalidità accertata nella misura complessiva del 25% dalla MO di RI (cfr. verb. BL/G n. ACOMM110226 del 23.2.2010 (all.2).
Le questioni oggetto di causa e, nello specifico, dell'appello sono limitate al grado di invalidità e alla decorrenza dei benefici.
I primi due profili delle proposte doglianze, essendo strettamente connessi, sono esaminati in via congiunta.
Preliminarmente, si osserva come, nel sostenere la correttezza della valutazione, in sede amministrativa, dell'invalidità del 24%, il abbia indubbiamente Parte_1 riconosciuto e ammesso l'accertamento di una correlazione eziopatogenetica delle patologie riscontrate in capo al ricorrente in base alla copiosa documentazione medica allegata e indicata in modo specifico dalla relazione del CT, dott.ssa , Per_1
nominato in data 15.1.2025 (docc.1-19)
Appare quindi incongrua e comunque non condivisibile la conclusione del Parte_1 nella parte in cui si chiede a questa Corte che, in riforma dell'impugnata sentenza, vengano respinte integralmente (…) le domande proposte dal ricorrente.
Nella specie, per quanto attiene alla domanda di riforma parziale, viene in rilievo la disposizione dell'art. 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, che la parte appellante assume sia stata violata. Sul punto, il Supremo Collegio ha sottolineato che: «Per la rivalutazione
7 delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa,
è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento,
è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)1».
Tanto premesso, il Collegio rileva che l'entità dell'invalidità determinata dagli esiti di plurime neoplasie -così come determinata a seguito della CT svolta in primo grado-
e poi contestata in sede di gravame ha trovato sostanziale conferma nelle conclusioni della rinnovata CT, disposta in questo grado di giudizio;
sul punto osserva come i criteri applicati dalla CT di primo grado e sostanzialmente confermati in sede di gravame siano indubbiamente conformi a quelli normativi considerati dalla Suprema
Corte.
Il CT ha osservato come il complesso patologico di cui è gravato il m.llo CP_1
sia costituito da «esiti di plurime neoplasie e, in particolare, da:
-ca del colon con diagnosi nel 2005 senza segni di recidive dopo trattamento chirurgico
e chemioterapico. Quale complicanza della chemioterapia si è presentata una polineuropatia sensitivo motoria sintomatica associata a sindrome di AU in trattamento specialistico;
-ca renale destro uroteliale, trattato con nefrectomia nel dicembre 2023 con attuali follow up negativi per recidive, in trattamento ormonale;
8 -neoplasia prostatica di grado elevato nota dal 2023, trattata con radioterapia e terapia ormonale in stretto follow up.
Allegata ipoacusìa bilaterale».
Tali elementi sono incontestati e devono quindi ritenersi pacificamente provati.
In merito alla percentuale di invalidità, il CT ha concentrato la propria disamina sugli
«esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma distale e delle complicanze neuropatiche correlate al trattamento chemioterapico», evidenziando quanto segue:
«Esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma, trattato nel 2005, senza segni di recidive.
Il danno biologico, ai sensi delle tabelle di riferimento, tenuto conto dell'assenza di recidive dal 2005 ad oggi, che può essere inquadrata quale guarigione clinica in assenza di elementi prognostici negativi, è pari al 15%.
Il danno morale, tenuto conto della guarigione clinica ed escludendo le problematiche relative ai successivi quadri oncologici accertati, non derivanti dalla neoplasia del colon, può essere valutato in un terzo del danno biologico, pari al 15%.
L'invalidità permanente ai sensi dell'articolo 3 DPR 30 ottobre 2009 n. 181, valutata con criterio più favorevole, è pari al 31%, inquadrabile in una VII Categoria con analogia per la voce “resezione gastrica” escludendo le voci di invalidità civile che
[sono] assai meno favorevoli.
Applicando la formula prevista per legge. IC = DB + DM + (IP – DB) [si ottiene]
15 + 5 + (31 -15) = 20 + 16 = 36%
b) Valutando invece gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma senza segni di recidiva omnicomprensivi della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con fenomeni di AU associato.
Il danno biologico omnicomprensivo può essere valutato nella misura del 25%, con riferimento alla voce 34 art. 13 Legge 38/2000, che prevede una valutazione fino al
12% per fenomeni di AU senza disturbi trofici.
Ne consegue che il danno morale può essere valutato nella misura dell'8%.
L'invalidità permanente può essere riferita ai sensi della Tabella della pensionistica di guerra, nell'ambito della VII Categoria (valutazione compresa fra il 31% e il 40%) riferendosi alla percentuale di danno più favorevole.
Con riferimento alla formula prescritta per legge, già descritta:
25 + 8 + (40 – 25) = 33 + 15 = 48%».
9 Non sono state sollevate riserve in ordine alla CT esperita in questo grado.
Essendo la stessa argomentata in modo preciso e puntuale in rapporto ai quesiti posti nell'incarico ed essendo impostata secondo una metodica che appare corretta e in linea con le correlazioni stabilite tra natura delle patologie esaminate e tabelle di invalidità, il Collegio ritiene pienamente condivisibili i risultati cui è giunta la CT.
In ogni caso, la doglianza, proposta dal appellante, circa l'impossibilità di Parte_1
poter ascrivere gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma sigma distale senza segni attuali di recidiva alla 7^ categoria della tabella A perché detta categoria contempla la voce “resezione gastrica”, non appare fondata.
La voce resezione gastrica è riferita a un intervento chirurgico a mezzo del quale viene eseguita la rimozione parziale o totale di porzioni di stomaco interessate da ulcere o patologie tumorali. Nel caso di specie, l'adenocarcinoma ha interessato il colon sigmoideo (la parte dell'intestino crasso compresa tra il colon discendente e il retto); la circostanza che sia stata eseguita l'asportazione parziale non vale a escludere la riferibilità degli esiti dell'intervento chirurgico alla voce suddetta, in ragione del fatto che essa contempla sia la rimozione totale che quella parziale.
Né può esser condivisa la doglianza in ordine al valore attribuito dal CT al danno biologico, giacché, correttamente, il Consulente ha preso in esame il D.M. 12.7.2000 che, alla voce 133, ha previsto quanto segue:
«Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, a seconda della persistenza e dell'entità di segni
e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia fino a 30%».
Tenuto conto dell'indice di sopravvivenza e dell'assenza di recidive, il CT ha attribuito un punteggio di invalidità collocato nella esatta metà tra 0 e 30 e, di poco superiore, alla valutazione dell'11% propugnata in primo grado dal , con riferimento alle Parte_1 tabelle dell'invalidità civile.
Né può assumere portata dirimente, ai fini di un declassamento del punteggio, la circostanza (fatta valere dal ) per la quale non sarebbero state considerate le Parte_1 stesse condizioni generali del soggetto, indicanti l'assenza di reliquati clinico- funzionali, tanto da indurre lo stesso CT nominato in primo grado a dire che si è trattato di un caso di “sostanziale guarigione clinica”.
Com'è noto, il significato di “guarigione clinica” di una malattia non può essere ricondotto alla scomparsa della malattia stessa, essendo esso riferito solamente alla scomparsa o riduzione sintomatica dei segni della malattia.
10 La persistenza della malattia e del danno biologico ad essa correlato è dimostrata, in questo caso, dal sopravvenire, con valenza interdipendente, della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con AU associato che, come già rilevato, non rappresenta un aggravamento della precedente patologia tumorale (esiti di emicolectomia sx per adenocarcinoma sigmoideo senza segni di recidiva), ma una patologia causata da quella precedente o dalle cure di essa (cfr. sentenza impugnata, p. 6).
Il ricorrente, diversamente da quanto sostiene il non può essere considerato Parte_1
quale persona danneggiata interessata da una guarigione integrale senza postumi, con la “restitutio ad integrum” anatomo-funzionale degli organi lesi (stante la natura e portata dell'intervento chirurgico demolitivo praticato), ma deve, giocoforza, essere ritenuta affetta da postumi stabilizzati e connotati da limitazioni funzionali e disagi psico-fisici tali da alterare la qualità della vita quotidiana.
Di conseguenza, appaiono del tutto corrette le valutazioni indicate nella misura del
15% per il danno biologico per quanto sopra argomentato e del 5% per il danno morale, quest'ultimo commisurato alla sofferenza fisica e psicologica generata da una patologia cancerogena implicante il rischio della vita, la necessità di un intervento invasivo e demolitivo (quel quello dell'emicolectomia), associato a trattamenti chemioterapici e quindi limitato alla quota di 1/3 del danno biologico.
Si rileva, infatti, che il danno morale, è definito dall'art. 1, co. b) del DPR 181/2009 come “il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato” e che, ai sensi dell'art. 3, co. 3, dello stesso DPR “la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico”.
Orbene, come si è avuto modo di osservare, la gravità, sul piano morale della lesione, appare, in applicazione dei criteri normativi, indubbiamente dimostrata nel caso di specie.
Le risultanze della rinnovata CT risultano quindi condivisibili anche per quanto attiene alla valutazione dell'invalidità permanente riferita al complesso patologico costituito dagli “gli esiti di emicolectomia sinistra per adenocarcinoma del sigma senza segni di recidiva omnicomprensivi della neuropatia sensitivo motoria ai quattro arti con fenomeni di AU associato” (lett. b dell'elaborato peritale).
11 Il danno biologico, indicato dal CT nella misura del 25%, trova riscontro nella voce
34 dell'art. 13 della L. 38/2000, la quale prevede una valutazione fino al 12% per fenomeni di AU senza disturbi trofici e con valutazione omnicomprensiva che tiene conto, quindi, anche degli esiti dell'emicolectomia di cui si compone il complesso patologico in esame.
In questo caso il danno morale è stato valutato in misura prossima a 1/3 del biologico, in base alle considerazioni già sopra svolte.
E, con l'applicazione della formula più volte citata, è stato determinato il danno per invalidità permanente nella misura del 48%.
Gli argomenti svolti da parte appellante (che, peraltro, non ha sollevato alcuna questione in ordine alla rinnovata CT) non introducono alcun elemento atto a giustificare un diverso apprezzamento degli esiti esaminati.
La doglianza sollevata con il terzo motivo, diretto a sancire la cristallizzazione dell'invalidità alla data della relazione peritale del 5.7.2023 in base agli asserti delle
Sezioni Unite, non è fondata e deve essere disattesa perché non intacca l'argomentazione indicata in sentenza, la quale ha affermato che il criterio di quantificazione dell'invalidità riconosciuta (per quanto interessa) alle vittime del dovere debba tener conto del danno biologico e morale, senza qualificare quale limite discriminante l'avvenuta liquidazione prima dell'entrata in vigore della L. 206/2004.
È vero che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno affermato che “(…)8.14. Il vuoto normativo sui criteri di liquidazione (cui non ha posto rimedio l'emanazione del d.P.R.
n. 243/2006 che, quanto alla determinazione dell'invalidità complessiva utile per la riliquidazione dei benefici spettanti, presentava le lacune di cui è detto) è stato, quindi, colmato con il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181. Quest'ultimo, intitolato "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206" (provvidenze, come detto estese alle vittime del dovere), all'art. 4, ha previsto separatamente le modalità di determinazione della percentuale di danno biologico (DB) e della percentuale di danno morale (DM) - v. infra (…)”. Hanno proseguito affermando quindi che “(…) La lettura coordinata dei suddetti commi 1 e 2 porta a ritenere che con il primo comma si sia inteso prevedere una applicazione generalizzata della regola della liquidazione complessiva prevista dall'art. 4 del medesimo d.P.R. n. 181/2009 per tutti gli indennizzi, anche successivi all'entrata in vigore della I. n. 206/2004; il comma 2 ne ribadisce l'applicazione alle ipotesi di
12 rivalutazione di cui all'art. 6, comma 1, della I. n. 206/2004. La norma, dunque, così intesa si riferisce anche (anzi principalmente) alle nuove liquidazioni, che devono essere fatte con il computo del danno non patrimoniale. E del resto anche l'art. 6, comma 1, della I. n.
206/2004 (norma rispetto alla quale è proprio il d.P.R. n. 181/2009 ad individuare i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico
e morale) laddove stabilisce che: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale» non può che interpretarsi nel senso che i nuovi criteri, che prevedono il rilievo del danno non patrimoniale, si applicano 'anche' alle indennità già liquidate e non solo ad esse2”.
Ma è anche indubbio che si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere stata propugnata già dalla giurisprudenza di merito3 citata dall'appellato, riguarda l'ambito e i termini di applicazione di una norma preesistente rispetto alla domanda azionata dal
. Di conseguenza, non può aver pregio la tesi secondo la quale, in tal caso, CP_1
si farebbe applicazione di una normativa ancora non venuta ad esistenza qualora si attribuissero i benefici richiesti con la decorrenza indicata dal Tribunale, a fronte di una domanda proposta con ricorso depositato in epoca successiva (17.3.2022) alle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. SU, 22.2.2022, n. 6214).
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza, assumendo che il giudice sarebbe incorso in errore nell'attribuire la speciale elargizione con decorrenza da una data diversa da quella di estensione del preesistente beneficio: ossia alla data dell'1.12.2007.
La doglianza è infondata e deve essere disattesa.
Infatti, anche di recente, il Supremo Collegio ha condiviso il ragionamento della Corte di merito, secondo la quale «L'assegno vitalizio è quello di cui all'art. 2 della legge n.
407/1998 esteso alle vittime del dovere dall'art. 4, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.
243/2006; mentre per le vittime del terrorismo il regolamento di cui al d.P.R. n. 510/1999, all'art. 14, prevedeva che “l'assegno vitalizio decorre alla data di entrata in vigore della legge” n. 407/1998, analoga previsione non è intervenuta nel 2006, poiché l'art. 4 lettera
b) di cui sopra non stabilisce affatto che la decorrenza debba essere individuata dalla data
13 di entrata in vigore della legge “né tanto meno può essere discriminante il periodo nel quale (1993-2006) è stata contratta la malattia invalidante”4».
Così come osservato dalle Sezioni Unite «(…) Se va escluso che si tratti di una previsione intesa solo a porre le già effettuate liquidazioni al riparo da fenomeno inflattivo, deve ritenersi che, con la stessa, sul presupposto dell'introduzione di un nuovo e generalizzato criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, si sia valutato di adeguare
a tale criterio (anche) le liquidazioni già effettuate. Egualmente, il riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 6, comma 1, ad una spesa autorizzata di 300.000 euro per l'anno
2004 non è risolutivo nel senso opzionato da Cass. n. 11101/2020. Ciò sia perché tale previsione non impedisce che si sia comunque inteso introdurre un nuovo e generale criterio di valutazione, ben potendo ritenersi che l'art. 16 della I. n. 206/2004, con i previsti impegni di spesa pluriennali, abbia avuto come obiettivo le nuove liquidazioni, mentre l'art.
6 le riliquidazioni;
sia perché l'art. 5, comma 2, della medesima legge, ha previsto che la disposizione di cui al comma 1 (speciale elargizione di euro 200.000,00 con euro 2.000,00 per punto percentuale prevista dalla I. n. 302/1990) si applica 'anche' alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando, altresì, nel computo la rivalutazione di cui all'art. 6 e precisato che «a tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004», spesa che sarebbe del tutto sproporzionata se il legislatore, negli artt. 3 e 4, avesse inteso riferirsi solo alla rideterminazione delle invalidità riportate dalle vittime del terrorismo riconosciute tali in data antecedente all'entrata in vigore della I. n. 206/2004. (Ric. 2018 n. 36368 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2)-
Del resto, nel senso che il nuovo parametro previsto all'art. 5 della I. n. 206/2004 dovesse applicarsi 'anche' ai benefici già liquidati ed erogati, si è espresso lo stesso legislatore prevedendo, con l'art. 34 del d.l. n. 159/2007 cit., conv. con modif. in I. n. 222/2007, che anche le vittime del dovere individuate nell'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266/2005 possano beneficiare dei vantaggi introdotti dalla I. n. 206/2004 con compensazione di quanto già ricevuto5».
In conclusione, le doglianze proposte con il ricorso in appello sono tutte infondate e devono essere respinte.
4. Spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico al Parte_1
appellante; tali spese, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2024, come
14 integrati dal D.M. 147/2022, sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della natura e difficoltà delle questioni trattate e di esse si dispone la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto istanza.
Le spese di CT, determinate dall'istanza di parte appellante, sono poste a carico della parte medesima e vengono liquidate come da separato decreto.
Non sussistono, infine, le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. nr. 9938 del 2014;
Cass. nr. 1778 del 2016; Cass. nr. 28250 del 2017).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro
9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa, con distrazione a favore del difensore;
Pone a carico dell'appellante le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso all'udienza del 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 7.6.2023, n. 16105. 2 Cfr., per tutte, Cass. SU, 24.2.2022, n. 6124. 3 Cfr. App. Genova, Sez. Lav. 233/2016; App. Bologna, Sez. Lav. 943/2018; App. Firenze,
Sez. Lav. 861/2018. 4 Cfr. Cass. ord. 34714/2024. 5 Cfr. Cass. SU, 24.2.2022, n. 6216.