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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria LU Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5155/2019, assunta in decisione all'udienza EL 16 aprile 2025 trattata nelle forme ELl'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, p.i. , in persona EL legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e EL suo procuratore, rappresentata e difesa dall' Avvocato
Alfredo Flajani, c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla Giuseppe CodiceFiscale_1
Martucci n. 47 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona EL legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Perfetto, c.f. C.F._2
, e Francesca Pinto c.f. , presso il cui studio in OR EL GR
[...] CodiceFiscale_3
(Na) alla via Nazionale n. 562 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_4
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_3 CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 21.09.2015, c.f. Per_1
, rappresentati e difesi giusta procure in atti, dagli Avvocati Armando CodiceFiscale_7
Gelardi, c.f. e Mario Sarlo, presso il cui studio in Napoli, alla via CodiceFiscale_8
Dei Mille n. 13 elettivamente domiciliano, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATI
E
p.i. , in persona degli amministratori e legali rappresentanti Controparte_5 P.IVA_3
pro tempore nato a [...] il [...], c.f. e CP_1 CodiceFiscale_9 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_6 CodiceFiscale_10
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Caruso, c.f. , presso CodiceFiscale_11
il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Is. C/2 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale Email_5
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza EL Tribunale di OR Annunziata n. 2282/2019, pubblicata in data 18 ottobre 2019 e notificata in data 23 ottobre 2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 22 novembre 2019 e iscritto ruolo il 26 novembre 2019 con citazione a comparire all'udienza EL 27 febbraio 2020, la Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 2282 EL 18 – 23 ottobre 2019 con cui il Tribunale di
[...]
OR Annunziata, ascrivendo il sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013 a esclusiva colpa ELle società convenute, ha condannato la e la come Controparte_5 Controparte_1
rispettivamente rappresentate, al risarcimento dei danni a favore di LU, e CP_3
quali eredi di , condannandole al pagamento ELla somma di Controparte_4 Per_1
€ 14.487,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data ELl'evento e via via rivalutata sino al soddisfo, gravando le soccombenti ELle spese di lite liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali e € 300,00 per esborsi oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario, riversando le condanne sull'istante per effetto ELl'accoglimento
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ELla domanda di manleva formulata dalla con compensazione di spese Controparte_5
tra chiamante e chiamata.
1.1. L'appello, declinato in tre motivi proposti in via di successiva graduazione, ha concluso perché la Corte distrettuale, previo accoglimento ELl'istanza di sospensione ELla provvisoria esecutività, riformi la sentenza respingendo la domanda di garanzia per essere decorso il termine di prescrizione dei commi II e III ELl'art. 2952 c.c., con consequenziali statuizioni sulle spese ELl'intero giudizio;
in subordine, rigetti nel merito la domanda risarcitoria proposta dai germani quali eredi di;
in via gradata, in caso CP_2 Per_1 di accoglimento anche solo parziale di questa, che siano rideterminati gli importi EL ristoro in ragione EL danno effettivamente patito accertabile attraverso una consulenza medico- legale, non disposta nel corso EL primo grado EL giudizio, e tenendo conto ELl'intervenuto decesso ELla donna a poco più di due anni dall'evento lesivo occorsole.
2. In data 24 giugno 2020 si è costituita in giudizio la proponendo appello Controparte_1
incidentale per ottenere accolta l'eccezione di sua carenza di legittimazione passiva che il primo giudice avrebbe affermato a torto e senza effettuare alcun accertamento, neppure tramite visure camerali;
in subordine ha asserito – in ogni caso - che la responsabilità ELle lesioni occorse a sia addebitabile al custode EL bene ove il sinistro si è verificato, Per_1
ossia a la quale conduttrice ELl'immobile. Ha negato ogni addebito per Controparte_5
l'occorso avendo trasferito la custodia EL bene alla società ristoratrice, unica titolata a rimuovere eventuali situazioni di pericolo per gli avventori ELla struttura destinata alla sua attività commerciale.
Ha così concluso chiedendo che - dichiarato procedibile e ammissibile l'appello ELla
[...]
previa sospensione ELl'esecutorietà ELla sentenza appellata – ne sia accolta la Parte_1
conclusione di rigetto ELla pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi ELla in via Per_1 gradata, laddove la domanda di risarcimento sia in qualche misura ritenuta meritevole d'accoglimento, che vengano comunque rideterminati gli importi EL risarcimento in ragione EL danno effettivamente prodotto, da verificare a mezzo consulenza medico – legale, nonché ELl'intervenuto decesso di a poco più di due anni dal sinistro;
in Per_1
accoglimento EL suo appello incidentale, ha chiesto alla Corte di pronunciare la sua carenza di legittimazione, con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio.
3. In data 7 luglio 2020 si sono costituiti in giudizio LU, e , CP_4 Controparte_3
chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità ELl'appello incidentale
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda spiegato tardivamente dalla e di quello principale;
in via preliminare Controparte_1
gradata, che sia respinta l'istanza di sospensione ELl'esecutività ELla sentenza impugnata stante l'evidente assenza d'ogni danno imminente, grave ed irreparabile e, ad abundantiam, per il palese difetto EL fumus boni juris;
in via subordinata, che vengano dichiarati inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondati i motivi di gravame ex adverso proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con condanna in ogni caso ELl'appellante incidentale società e ELla appellante principale Controparte_1
al pagamento ELle spese e ELle competenze EL Pt_1 Parte_2 grado EL giudizio.
4. In data 10 luglio 2020 si è costituita in giudizio la chiedendo che venga Controparte_5
dichiarato ammissibile e procedibile l'appello proposto dalla Parte_2
, e previa sospensione ELla esecutorietà ELla sentenza appellata, accolta
[...]
nel merito l'impugnazione principale, con il conseguente rigetto ELla pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi ELla Perna;
in via gradata, laddove la domanda di risarcimento sia in qualche misura ritenuta meritevole di accoglimento, che vengano rideterminati gli importi EL risarcimento tenendo conto EL danno effettivamente nonché ELl'intervenuto decesso ELla danneggiata, con la conferma EL capo di condanna ELla Parte_2
a manlevarla, il tutto con il favorevole regolamento ELle spese.
[...]
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo EL precedente grado EL giudizio.
Con ordinanza EL 20 - 24 luglio 2020 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione ELla provvisoria esecutività ELla sentenza di primo grado spiegata dall'appellante principale e respinta quella ELl'appellante incidentale.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza EL 16 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio ELle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito ELle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso EL primo grado EL giudizio.
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6.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2014 ha convenuto in Per_1
giudizio la in quanto ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi ELl'art. Controparte_1
2051 c.c., dei danni subiti a seguito EL sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013, per esserne risarcita.
La società convenuta, nella sua costituzione, ha negato la propria legittimazione, sostenendo che il ristorante in cui s'è verificato l'evento appartiene ad altro soggetto giuridico.
Al decesso ELla donna, occorso il 21 settembre 2015, hanno introdotto altro giudizio successivamente riunito al primo i suoi figli: LU, e , CP_3 Controparte_4 convenendo la e la deducendo che in data 25 maggio Controparte_5 Controparte_1
2013 si trovava presso il ristorante in OR EL GR alla via Per_1 CP_5
Litoranea n. 51 e che, nel discenderne la scalinata in marmo, era caduta a terra a causa di acqua non visibile e non segnalata e per la mancanza EL corrimano laterale, riportando trauma cranico con ematoma sottodurale in regione frontale sinistra, con postumi permanenti stimati nella misura EL 12% EL danno biologico, come da relazione EL Servizio
Pubblico di Medicina Legale e ELle Assicurazioni sociali EL Policlinico di Napoli – facoltà di medicina e ELla S.U.N.. Hanno ritenuto esistente la responsabilità - ai sensi CP_7 degli artt. 2043 e 2051 c.c. - di entrambe le società per aver provocato un danno in mancanza di cautele per evitarlo: la quale proprietaria ELl'immobile, la Controparte_1 [...]
quale detentrice per effetto di contratto di affitto. CP_5
Hanno quindi concluso chiedendo che, accertate le responsabilità, le convenute siano condannate al risarcimento EL danno da quantificare in corso di causa anche tramite consulenza medica nei limiti EL valore di € 26.000,00 oltre interessi.
6.2. Nella sua comparsa di costituzione la ha eccepito in via preliminare Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza ELla domanda avversaria, in fatto ed in diritto, mentre la ha negato ogni addebito di Controparte_5
responsabilità, chiedendo il differimento ELl'udienza per procedere alla chiamata in garanzia ELla per esserne manlevata in caso di Parte_2 condanna.
6.3. A seguito ELla chiamata in garanzia si è costituita in giudizio tempestivamente rispetto all'udienza differita al 7 luglio 2016 la , Parte_2 sostenendo l'infondatezza ELla pretesa di garanzia per prescrizione EL diritto di manleva.
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6.4. Il giudizio è stato istruito attraverso gli interrogatori formali, la prova testimoniale e l'acquisizione dei documenti versati in atti.
Non è stata invece ammessa la consulenza medico-legale.
7. Il Tribunale di OR Annunziata con sentenza n. 2282 EL 2019 ha statuito che il sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013 è ascrivibile a colpa esclusiva da omessa custodia EL bene di entrambe le società convenute e, per l'effetto, ha condannato la e Controparte_5
la in persona dei rispettivi legali rappresentanti al risarcimento dei danni Controparte_1
a favore di LU, e quali eredi di , quantificati nella CP_3 Controparte_4 Per_1 somma di € 14.487,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data ELl'evento e via via rivalutata sino al soddisfo, ponendo a carico ELle convenute le spese di lite;
la stessa sentenza ha accolto la domanda di manleva formulata dalla e, per Controparte_5
l'effetto, ha condannato la a tenerla indenne di Parte_2
tutte le spese da sopportare in conseguenza ELla sentenza, con compensazione tra la chiamata in causa e la convenuta Parte_2 CP_5 ELle spese EL giudizio.
[...]
7.1. Inquadrata la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere ELla prova in capo alla parte attrice con riguardo al danno ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e l'omessa custodia, non ritenendo che parte convenuta abbia fornito, come sarebbe stato in suo onere, la prova EL caso fortuito. Ha ritenuto dimostrata dalla prova acquisita l'omessa predisposizione di presidi antinfortunistici (corrimano, fascia antiscivolo, illuminazione) alla scala esterna, di proprietà ELla e a servizio ELl'attività di Controparte_1 ristorazione esercitata dalla sulla quale l'anziana avventrice, nell'uscire Controparte_5
dal locale al termine ELla cerimonia di cui era stata ospite, a causa ELla presenza d'acqua, era rovinosamente scivolata.
Ha quindi riconosciuto la responsabilità ELla proprietaria e ELla società Controparte_1
gestrice EL ristorante per quanto occorso a , caduta da una Controparte_5 Per_1 scala priva di corrimano e di protezione antiscivolo.
Ha ritenuto esistente la responsabilità EL proprietario in solido con il gestore per l'omessa custodia e manutenzione dei luoghi.
7.2. Il Tribunale oplontino ha respinto l'eccezione di prescrizione ELla pretesa risarcitoria ritenendo che il termine biennale inizi a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione, evidenziando come nel caso in esame l'attrice abbia agito in giudizio in data 16 novembre
2015.
8. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante la quale ha convenuto tutti i soggetti EL primo grado EL giudizio: la società garantita, i terzi danneggiati e l'altra società condannata in solido con la sua assicurata.
8.1. L'atto di appello principale è stato notificato in data 22 novembre 2019, a fronte ELla notificazione ELla sentenza di primo grado avvenuta in data 23 ottobre 2019. Le appellate sono state convenute a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza EL giorno 27 febbraio 2020. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 26 novembre 2019.
L'impugnazione ELla è dunque tempestiva perché Parte_1
introdotta dall'atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
8.2. L'appello incidentale ELla invece, contenuto nella comparsa Controparte_1 depositata il 24 giugno 2020, è tardivo, non già in ragione EL fatto esso segue molto oltre i trenta giorni dalla notifica ELla sentenza impugnata che data anche per la prefata società
23 ottobre 2019, avendo le Sezioni Unite ELla Cassazione esteso le possibilità ELl'appello incidentale tardivo adesivo oltre il caso EL coobbligato (sebbene talune precisazioni in termini più restrittivi siano contenute nella recente ordinanza ELla Cassazione civile, sez. I,
4 febbraio 2025, n. 2647), bensì perché proposto con una costituzione a sua volta tardiva.
Invero, pur considerando quanto indicato dalla sentenza ELla Suprema Corte EL 28 marzo
2024, n. 8486 in continuità all'orientamento espresso con la sentenza EL 27 novembre 2007,
n. 24627, per cui l'interesse ad impugnare deve ritenersi subordinato alla messa in discussione, mediante la proposizione ELl'appello principale, EL “complessivo” risultato EL giudizio di primo grado, con spazio per l'impugnazione incidentale tardiva al fine di scongiurare la “corsa all'impugnazione precauzionale” da parte EL coobbligato soccombente, soddisfacendo il superiore fine di economia processuale, il termine a ritroso per proporlo non costa rispettato.
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Esso, invero, non cade nella sospensione dei termini processuali causa covid dal 9 marzo
2020 e a tal fine è inutile il differimento ELl'udienza al 14 luglio 2020 disposto dal decreto EL presidente ELla sezione EL 21 marzo 2020.
La citazione in appello ha fissato al 27 febbraio 2020 la data ELla prima udienza e a nulla rileva, ai fini che occupano la questione, che il Presidente ELla sezione abbia, con proprio decreto, differito la stessa al 7 aprile 2020 (questa sì interessata dalle disposizioni EL D.L.
18/2020). Va data infatti continuità al principio secondo cui “Il differimento ELla prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini EL convenuto ai fini ELla sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi ELl'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno”
(Cassazione civile, sez. III, 19.02.2025, n. 4411).
Ne consegue che è divenuta definitiva la statuizione di responsabilità ELla CP_1 quale proprietaria che non avrebbe adeguatamente provveduto a munire la scala che
[...] le appartiene in proprietà di adeguate cautele e presidi per evitare danni da essa dipendenti.
Si tratta invero di un motivo d'impugnazione autonomo – esclusivamente proprio ELla parte che l'ha proposto, in quanto unica interessata a prospettare la questione ELla dismissione ELla custodia sulla cosa locata e ad insorgere contro la decisione contraria resa dal Tribunale – cui non è applicabile il principio estensivo ELl'appello (per altro proposto dal garante ELl'altra società condannata in solido).
8.3. L'appello principale ELla , unico valutabile Pt_1 Parte_1
come tempestivo, ad onta ELle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice ELla nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani ELle modifiche ELl'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla decisione gravata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione ELla permanente natura di revisio prioris instantiae EL giudizio di appello, rivestire particolari
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità ELle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza ELla motivazione EL giudice di primo grado e, ove le argomentazioni ELla sentenza impugnata dimostrino che le tesi ELla parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa ELle linee difensive EL primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello EL primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico ELle parti un onere paragonabile a quello EL giudice nella stesura ELla motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto ELla censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
9. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la prescrizione EL diritto di garanzia vantato nei confronti ELla società assicuratrice. Ha evidenziato come l'attrice abbia avanzato richiesta di Per_1
risarcimento in data 4 ottobre 2013 nei confronti di mentre essa società Controparte_5 assicuratrice ne ha ricevuto notizia dalla prefata società, sua assicurata, solo in data 18 febbraio 2016, con la notifica ELla citazione in garanzia.
9.1. Il motivo è fondato.
Nella produzione di primo grado ELl'Avvocato Gelardi (documento n. 11 e n. 13 nei foliari dei fascicoli di parte dei due giudizi già instaurati presso il Tribunale di OR Annunziata
e poi riuniti, di cui solo il secondo ha coinvolto la che ha poi esteso il Controparte_5 contraddittorio alla compagnia assicuratrice) è presente la missiva datata 30 settembre 2013, spedita a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno il 4 ottobre 2013 all'indirizzo ELla sede legale ELla società assicurata: in OR EL GR alla via Litoranea n. 51. Si tratta ELla sede legale che tuttora corrisponde a quella ELla destinataria, come riportato in tutti i suoi atti e dalla visura camerale acquisita in primo grado. La raccomandata è stata con successo recapitata alla il 7 ottobre 2013. Essa corrisponde esattamente Controparte_5
alla messa in mora richiamata al punto h) ELla citazione di primo grado, con cui il prefato difensore, premesso d'avere ricevuto mandato da per agire legalmente per il Per_1 risarcimento dei danni da lei riportati il 25 maggio 2013, nell'uscire dal locale ove fino ad allora aveva partecipato ai festeggiamenti per la comunione ELla nipote, cadendo dalle
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda scale esterne, ha preannunciato la sua domanda, assumendo la responsabilità ELla destinataria ELla missiva.
Nel documento è contenuta anche la richiesta di bonaria composizione e l'invito alla società individuata quale responsabile a fornite il nominativo ELla compagnia assicuratrice, sollecitando iniziative verso questa, non disponendo la danneggiata d'azione diretta contro essa.
Il documento contiene la richiesta – stragiudiziale - di risarcimento EL danno nell'occasione patito, valida ai sensi ELl'articolo 2952, comma III c.c., in quanto proveniente dal terzo danneggiato (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 19.11.2013, n. 25897).
Rispetto ad essa la notifica ELla citazione per chiamata in causa EL terzo da parte ELla solamente il 18 febbraio 2016 è oltremodo tardiva perché successiva ai Controparte_5 due anni entro cui il diritto si consuma.
Vero è che alla missiva ELl'ottobre 2013 è seguita la replica di altra società – CP_1
– che ha contestato l'occorso, dubitando ELla sua reale verificazione.
[...]
Nondimeno non può equivocarsi sul fatto che destinataria ELla denuncia di sinistro a fini risarcitori sia stata la che ha attivato la polizza e che avrebbe dovuto Controparte_5 sollecitare l'intervento ELla sua assicuratrice, in pimis notiziandola.
Nessuna denuncia all'assicurazione è stata da essa inoltrata (quanto meno non ne è stata offerta prova in giudizio), per cui l'iniziativa ELla assicurata solo dopo la citazione in causa,
a termine biennale ormai ampiamente decorso, è tardiva e tale va dichiarata.
La prescrizione EL diritto EL manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto EL cd. patto di manleva, il che è avvenuto con la denuncia ELl'infortunio.
Si tratta ELla missiva (raccomandata n. 13434087800/5 EL 4 ottobre 2013), come già detto, validamente recapitata all'assicurato, a nulla valendo per eliderne le conseguenze che a replicare ad essa sia stata la ossia la società proprietaria ELl'immobile, Controparte_1
negando che l'evento si sia verificato nei termini rappresentati e con le conseguenze che la ne avrebbe patito. Per_1
9.2. La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione assumendo che “Nel caso di specie parte attrice ha proposto l'azione solo in data 16 novembre 2015 per cui alcuna prescrizione in danno ELla stessa si è maturata”.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La ragione addotta non consente di pervenire alla conclusione scritta nella sentenza gravata d'appello poiché se la CH ha avuto conoscenza ELl'evento lesivo cadente tra i rischi assicurati solo a febbraio 2016, la sua assicurata ne è stata formalmente Controparte_5 edotta nei primi giorni di ottobre 2013.
Alla tempestiva formulazione ELl'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazioni per essere decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. non è
d'ostacolo il fatto che la notifica ELl'atto giudiziario sia di pochi mesi precedenti la chiamata in garanzia poiché la conoscenza si è procurata dalla stragiudiziale messa in mora cui trova pacifica applicazione la disciplina di cui all'art. 1335 c.c., con correlata presunzione di conoscenza da parte EL destinatario dettata dal codice civile in tema di dichiarazioni recettizie (in tema, Cassazione civile sez. III, 02.07.2025, n. 17896; Cassazione civile, sez. III,
08.10.2021 n. 27412; Cassazione civile, 13.03.2013, n. 6269; Cassazione civile, 28.11.2007. n.
24733; Cassazione civile 20.01.2003 n. 773; Cassazione civile 23.12.2002 n. 18272).
9.3. Ultroneo è il richiamo all'iniziativa giudiziale ELla parte danneggiata, atteso il chiaro tenore letterale ELl'art. 2952 c.c., comma III (“nell'assicurazione ELla responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”) e ELla finalità ad esso sottesa: porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo
(Cassazione civile sez. III, 26.10.2017, n. 25430). Non è dunque sufficiente che l'azione giudiziale preceda di meno di due anni la chiamata in garanzia in quanto la decorrenza EL termine di prescrizione, non presupponendo neanche il preventivo accertamento ELla riconducibilità EL sinistro nell'ambito ELla copertura assicurativa, necessario piuttosto per la successiva liquidazione EL sinistro, si lega al solo fatto che sia stata avanzata una richiesta risarcitoria con cui si faccia valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate. È da allora infatti che il responsabile ha l'onere di attivare il proprio assicuratore
“assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi” (Cassazione civile sez. III, 18.09.2014, n.
19660).
In finale, il capo di sentenza che ha accolto la domanda di manleva formulata dalla
[...]
e che, per l'effetto, ha condannato la CP_5 Parte_2
a tenerla indenne da tutte le spese tenuta a sopportare in conseguenza ELla medesima decisione va riformato con il rigetto ELl'azione di garanzia perché prescritta.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
10. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha chiesto la riforma ELla sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità di parti convenute per il danno subito da parte attrice. In particolare, ha deplorato l'errore EL Tribunale oplontino nel non dare rilevanza alle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado dai testi e da cui sarebbe emerso che Tes_1 Tes_2
al momento EL fatto dannoso non pioveva, che le scale erano illuminate, non bagnate e dotate di corrimano, e che era stato apposto un cartello in cui si invitava l'utenza a prestare cautela nella discesa dei gradini. Da tali deposizioni, secondo l'appellante, si evincerebbe che il fatto dannoso sia imputabile a distrazione o movimenti avventati ELla stessa danneggiata la quale, per di più, avrebbe omesso di dimostrare la pericolosità EL bene in custodia, necessaria ai fini ELl'addebito di responsabilità ai sensi ELl'art. 2051 c.c. in capo alle società convenute.
11. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato il capo ELla sentenza avente ad oggetto la quantificazione EL danno, avvenuta senza ammettere una consulenza medico-legale in ragione EL sopravvenuto decesso ELla donna a distanza di due anni dall'evento lesivo e per cause indipendenti da esso;
in limine litis ha osservato come la stima EL danno biologico avrebbe dovuto considerare la durata effettiva ELla vita ELla vittima EL sinistro e non la durata media.
12. I motivi di merito quanto all'appellante principale sono assorbiti.
La loro formulazione in via subordinata e gradata rispetto al primo motivo con cui è stato chiesto il rigetto ELla domanda di garanzia perché prescritta fa sì che all'accoglimento di questo non sia utile altra statuizione per . Pt_1
Si verte infatti in tema di assorbimento in senso proprio che si verifica quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse ELla parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente - rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione - ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. L'ipotesi diverge dall'assorbimento in senso improprio che si ha quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione (in tema, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 05.11.2024, n. 28418).
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, una volta dichiarata prescritta e quindi respinta la domanda di garanzia, l'interesse ELla compagnia assicuratrice non esiste più quanto al merito ELl'azione risarcitoria, non dovendo più alcuna manleva.
13. Ad esso sono interessate le società (inclusa quella che ha coltivato nel giudizio l'azione di garanzia) le quali, tuttavia, non hanno proposto (una – l'assicurata – Controparte_5
affatto; l'altra – la condannata in quanto proprietaria EL manufatto che Controparte_1
ha procurato la caduta ELla donna - tardivamente) l'appello incidentale, sebbene esse siano state attinte dalle condanne dei capi II (a titolo risarcitorio) e III (per le spese EL giudizio) ELla sentenza, una volta dichiarata (capo I ELla sentenza) la responsabilità di entrambe nel sinistro occorso a il 25 maggio 2013. Per_1
Vanno verificati i termini entro cui sussiste la possibilità per entrambe - o quanto meno per la società assicurata - di accedere comunque alla riforma ELla decisione per effetto ELl'iniziativa ELla compagnia assicuratrice.
Rileva a tal fine il principio ELl'effetto estensivo ELl'impugnazione sul rapporto principale: quello cui sono riferiti i motivi che nel caso ELla compagnia assicuratrice sono stati indicati assorbiti in quanto vittoriosa sull'eccezione di prescrizione ELla garanzia.
La decisione favorevole alla garante riguarda un rapporto diverso da quello che ha dato causa al risarcimento: la responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia che vede il coinvolgimento di per effetto di manleva e non di regresso tra condebitori solidali, Pt_1 tali - invece - le due società, di cui solo la garantita. Controparte_5
Il Collegio rileva che si verte in ipotesi di processo cumulativo.
La diversità dei rapporti all'origine ELle due distinte condanne: quella ELle società garantite e convenute contro l'attrice e quella ELla compagnia assicuratrice garante verso una ELle due società convenute, realizza quanto ad essa – - l'ipotesi ELla Controparte_5 garantita soccombente verso l'attrice, ma vittoriosa verso la garante.
In questo caso il principio ELl'estensione ELl'impugnazione ELla garante è stato esaminato dalle Sezioni Unite ELla Cassazione con la sentenza EL 4 dicembre 2015 n. 24707.
La vicenda è resa ancora più complessa dal fatto che tra le due società convenute, di cui solamente una garantita, è stata individuata dal Tribunale la responsabilità concorsuale da cui consegue la solidarietà dei coobbligati ai sensi ELl'art. 2055 c.c..
Le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione hanno in più occasioni affermato (previa ampia ricostruzione concettuale in tema di distinzione, ritenuta avente valenza puramente
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda descrittiva, tra garanzia propria ed impropria) che nel caso in cui l'esito EL giudizio esteso soltanto soggettivamente al garante sia stato invece sfavorevole al garantito, soccombente è certamente il garantito riconosciuto responsabile nei confronti ELl'attore. Tuttavia, interessato a porre in discussione l'esito EL giudizio - nella sua qualità di parte non EL rapporto oggetto EL giudizio principale, ma di parte alla quale si è esteso il suo accertamento ed è stata conferita legittimazione a contraddire - è anche il garante. È indubbio che il garante risente di un pregiudizio dall'esito EL giudizio, rappresentato dall'essere vincolato all'accertamento positivo ELla responsabilità EL garantito (sul tema,
Cassazione civile, sez. III, 14.05.2024, n. 13299 che ha chiarito come simile interesse può ritenersi escluso solo nel caso in cui il garante, costituendosi, abbia riconosciuto la responsabilità EL garantito e tenuto un atteggiamento di non contestazione, ipotesi inesistente nella fattispecie).
Accertata la legittimazione ad impugnare anche dal garante, il tema che si pone è se permane la devoluzione EL merito ELl'appello cui è interessata la sola garantita non appellante, una volta che sia stata accertata l'inoperatività ELla garanzia. Inoltre, recepita l'immanenza EL principio estensivo quale effetto EL litisconsorzio processuale che milita in senso favorevole, va indagata la possibilità che gli effetti ELl'impugnazione possano avvantaggiare il coobbligato solidale non coinvolto dal rapporto garantito.
A questo proposito va fatta una precisazione.
Nella situazione di corresponsabilità accertata dal Tribunale (per i motivi espressi al § 8.2.), la tardività ELl'impugnazione “autonoma” ELla non permette più di Controparte_1
escluderne la legittimazione passiva. In altre parole, non è consentito, in caso di accertamento EL danno, che la Corte possa, sulla base ELl'unico appello validamente instaurato dal garante di una ELle responsabili in solido, concentrare la responsabilità sull'altro coobbligato (la Corte ha chiarito che rispetto alla pretesa di adempimento ELl'obbligazione solidale l'interesse ad agire appartiene solo al danneggiato in quanto unico creditore dei danni derivanti da un fatto dannoso che per questi si atteggia unitario nonostante l'eventuale autonomia ELle condotte lesive e nonostante possano essere diversi i titoli ELla responsabilità, senza che possa valere il contrario;
in argomento, Cassazione civile, SS.UU. 27.04.2022, n. 13143; Cassazione civile, 29.01.2018, n. 2066; Cassazione civile,
03.05.2016, n. 8643).
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In confronto di questa dunque la tardiva impugnazione importa il giudicato sul titolo ELla legittimazione e sulla sua responsabilità.
14. Discorso parzialmente diverso riguarda l'assicurata cui giova Controparte_5
l'impugnazione ELla CH che ha riguardato - con esito che il Collegio ha pronunciato favorevolmente - il modo d'essere EL rapporto di garanzia e, in via gradata, l'accertamento ELla responsabilità e la misura ELla condanna ELla sua garantita (in solido con altra società non assicurata).
La non ha impugnato neppure incidentalmente la decisione, né nella sua Controparte_5 comparsa di costituzione ha prospettato motivi ulteriori rispetto a quelli già formulati dalla sua garante.
Ebbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite (§ 16.1. ELla citata sentenza n. 24707/2015,
“L'impugnazione incidentale EL garantito è necessaria … per estendere l'impugnazione ai motivi che il garante non ha dedotto, perché altrimenti si verificherebbe acquiescenza sui punti ELla decisione impugnata cui essi si correlano”, con la precisazione che “Dei nuovi motivi beneficerà anche il garante” (in argomento, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 24731 EL 17 agosto 2023; in termini anche più restrittivi sull'ammissibilità ELl'impugnazione incidentale tardiva in caso di garanzia impropria Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 16899 EL 13 giugno
2023).
Permane però l'effetto estensivo in favore ELla cui giova, in virtù EL Controparte_5
litisconsorzio che essa stessa ha provocato in primo grado chiedendo di poter agire ai sensi ELl'art. 106 c.p.c., l'iniziativa ELla sua assicuratrice. Il § 16 ELla prefata sentenza ELle
Sezioni Unite ha invero risolto con il principio ELl'estensione al garantito l'ipotesi ELl'impugnazione EL garante “tanto nel caso in cui la chiamata si fosse esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva ELl'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto anche
a favore EL garantito, attesa la struttura necessaria EL litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva ELla legittimazione sul rapporto principale”. In mancanza di obiezioni ulteriori di quelle EL garante, il garante “ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi … a fare proprie le ragioni ELl'impugnazione EL garante, atteso che … l'impugnazione gli giova”.
15. Per l'effetto, va verificata in grado d'appello l'esistenza ELla responsabilità da cosa in custodia e l'assolvimento ELl'onere probatorio che compete al danneggiato.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale, scrutinando la prova offerta dall'attrice nella cui posizione sono succeduti i suoi eredi, ha verificato esistente la responsabilità custodiale avendo indiscutibilmente correlato la caduta ELl'anziana donna nell'uscita dalla sala ristorante al manufatto destinato all'accesso ad essa, poco illuminato e privo di sistemi antinfortunistici, ossia di corrimano e di antiscivolo.
Nell'indicato senso si sono espressi senza contraddizione i testi oculari Testimone_3
(udienza EL 9 febbraio 2018), nipote ELla danneggiata, la quale ha riferito di seguire nella discesa la nonna caduta all'altezza EL secondo gradino dei complessivi tre componenti la scala, sulla quale era stagnata l'acqua ELla pioggia ELla giornata e dunque tuttora umida, per nulla illuminati e di colore scuro, privi di ogni dispositivo di sicurezza (corrimano e antisdrucciolo) e (udienza EL 11 maggio 2018), fidanzato di costei. Testimone_4
Anche il secondo teste, indifferente, presente al fatto di cui ha avuto immediata contezza, ha riferito l'assenza di presidi anticaduta (corrimano e antisdrucciolo) e di adeguata illuminazione, escludendo la presenza di segnali di pericolo, riferiti presenti dal teste che tuttavia ha dichiarato di non avere assistito all'evento, e di faretti rivolti alla Tes_1
scala.
È altrettanto certo perché provato in atti che la donna si sia infortunata nel discendere la nota scala (fatto invano negato dalle missive stragiudiziali in atti) la cui conformità a legge nonostante l'assenza di antisdrucciolo riferita dai testi di parte convenuta non può essere senz'altro condivisa in quanto non è stata prodotta alcuna certificazione sui materiali con cui sono stati rivestiti i gradini e a ben vedere manca finanche una fotografia EL manufatto.
Ebbene, la fattispecie in esame è stata correttamente fatta rientrare, come da giurisprudenza consolidata, nell'alveo ELl'art. 2051 c.c. avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: 1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa ELle condizioni ELla cosa;
3) i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza EL caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità ELl'evento. Inoltre, deve valutarsi anche se l'evento è dipeso dall'esclusivo comportamento EL danneggiato o dall'eventuale concorso di colpa ai sensi ELl'art. 1227 c.c..
Il fatto che sui gradini sia stata presente acqua, non necessariamente per la pioggia in atto, esclusa dai testi di parte convenuta, avendo quelli di parte attrice ricordato la piovosità durante la giornata, non ha soddisfatto la prova liberatoria a carico ELla parte convenuta,
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabile di non avere adoperato le cautele necessarie ad evitare che la presenza di liquidi (occasionale o per eventi meteorici sicuramente prevedibili, non essendovi copertura) possa costituire ragione di danno per la pericolosità ELla cosa. Altrettanto dicasi ELl'assenza di presidi e di corrimano (l'affermazione ELla loro esistenza è contenuta nella deposizione EL teste in termini alquanto dubitativi e incerti anche quanto all'epoca Tes_1
ELla loro eventuale apposizione).
È insegnamento costante ELla Corte regolatrice quello per il quale il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore EL custode (Cassazione civile,
09.03.2020, n. 6651; Cassazione civile, 18.06.2019, n. 16295; Cassazione civile, 19.03.2018, n.
6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione ELlo stato ELla cosa custodita, l'evento dannoso si sia verificato prima che il proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(Cassazione civile sez. III, 17.11.2021, n. 34790, Cassazione civile, 10.06.2020, n. 11096;
Cassazione civile, 05.05.2020, n. 8466).
La Corte territoriale, considerando le allegazioni ELl'attrice nei suoi stessi scritti e ripetendo le valutazioni di merito in base al materiale istruttorio raccolto, condivide con il Tribunale
l'idea che sussiste dimostrazione ELla predicata responsabilità da cosa in custodia ai sensi ELl'art. 2051 c.c. entro cui, senza obiezione da alcuna parte in causa, è stata rettamente ricondotta la fattispecie. Insegna la Suprema Corte che è onere EL danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi ha presentato un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi EL danno. La prova liberatoria affidata all'indicazione ELla perfetta conformazione ELla scala e ELla sua illuminazione, oltre che all'assenza di pioggia, non ha raggiunto l'esito sperato in quanto la mancanza dei presidi è stata viceversa sostenuta dai testi attorei e in qualche passo dalle stesse convenute nei propri atti (riferimenti in tal senso sono contenuti nel testimoniale di
, cameriere al tempo EL fatto, il quale sentito come teste ha confermato che Testimone_5
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda i gradini erano privi di antiscivolo, pur esprimendo personali valutazioni sulla non necessità di queste per il materiale in pietra lavica buccierata) mentre il fatto che non piovesse non dimostra ipso facto che l'acqua che ha provocato la caduta ELl'anziana avventrice sia dipesa da una condizione estemporanea ELla scala non imputabile al suo custode.
Inoltre, alla valutazione ELla reale conformazione ELla scala (in marmo, priva di antiscivolo e di corrimano) si lega la genericità ELl'indicazione di un comportamento ordinariamente incauto ELla stessa danneggiata che possa avere in ipotesi integrato il caso fortuito (Cassazione civile, sez. III, 16.05.2022, n. 15608; Cassazione civile, sez. VI, 02.05.2022,
n. 13729; Cassazione civile, sez. VI, 12.04.2022, n. 11794; Cassazione civile, sez. VI, 30.03.2022,
n. 10188). Il fatto che la donna abbia lasciato il locale inizialmente sottobraccio di una parente più giovane (verosimilmente la nipote festeggiata, con lei diretta al parcheggio mentre taluni degli altri parenti stavano curando il pagamento ELla cena appena consumata, nessuno avendo riferito che ella fosse sostenuta anche nel percorrere la scala) e che possa avere consumato, insieme ai pasti, anche EL vino (cosa esclusa dai testi attorei e Tes_3 Tes_4 che hanno riferito che la era invece astemia) non dimostra affatto che ella sia stata Per_1
incapace di affrontare da sola la discesa ELla scala. L'opinione EL teste Testimone_6 che avrebbe visto la donna sorretta dalla parente nell'alzarsi da tavola non ha alcuna capacità dimostrativa ELla sua inabilità alla discesa ELla scala, mentre neanche è stata dimostrata la circostanza che la donna indossasse nell'occasione calzature inadeguate, nulla avendo riferito i testi d'utile al riguardo.
L'accertamento ELla responsabilità è stato allora correttamente svolto dal Tribunale le cui motivazioni sono condivise dal Collegio.
16. Restano da valutare le questioni sull'accertamento dei postumi invalidanti e sulla misura EL risarcimento, oggetto EL secondo motivo di merito ELl'appello.
16.1. Alla valutazione EL danno il Tribunale è pervenuto senza disporre una consulenza medico-legale, attingendo tuttavia elementi di convincimento dai documenti medici e dalla valutazione clinica proveniente da struttura pubblica – il servizio di medicina legale e ELle assicurazioni sociali EL Policlinico – facoltà di medicina e chirurgia, la cui credibilità e sincerità non è dubitabile. Essa è frutto ELl'esame dei documenti versati in atti a principiare dalla scheda d'ingresso al P.S. ELl'Ospedale Maresca di OR EL GR dove la donna è pervenuta con il 118 e dove è stata immediatamente suturata per la vasta ferita lacero- contusa EL cuoio capelluto, per proseguire con la cartella ELl'Ospedale Loreto Mare dov'è
- 18 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stata trasferita e tenuta sotto osservazione dal 25 maggio all'11 giugno 2013 per la serietà EL trauma cranico con ematoma extra-durale in sede fronto-temporo-parietale sinistra, con focolai lacero-contusivi emorragici cerebrali in regione fronto-basale sinistra e parete posteriore.
Dalla documentazione versata in atti e dalla autorevole valutazione che il Tribunale ha condiviso sono risultati postumi permanenti nella misura EL 12% e un periodo di inabilità temporanea totale di 17 giorni pari a quelli EL ricovero, seguiti da ulteriori venti giorni con inabilità al 50%.
Nondimeno – come si ha modo di precisare meglio al § 16.2. - il Tribunale, considerando il tempo di sopravvivenza ELl'attrice, unitamente alla sua età e alla modalità EL sinistro, ha rivalutato nell'8% l'incidenza dei postumi e ha effettuato il calcolo EL dovuto applicando le tabelle EL Tribunale di Milano nella versione ratione temporis applicabile (anno 2018) in ragione ELl'età ELl'infortunata (anni 74).
Si tratta di valutazioni per nulla rese perplesse dalle ragioni ELl'appello, limitate al fatto che non sia stata ammessa una consulenza medico-legale di cui il Tribunale ha spiegato la ragione per cui ha ritenuto di non necessitare e che appaiono francamente condivisibili.
Va dunque assorbita la cautelativa richiesta ELla parte appellata di ammettere una consulenza medico-legale in grado d'appello, neanche confortata da una diversa quantificazione dei postumi con l'ausilio di un proprio perito di parte che possa avere diversamente quantificato, sulla base ELl'ampia documentazione sanitaria e clinica, i medesimi postumi.
16.2. La compagnia assicuratrice - alla cui rimostranza ha aderito la - ha Controparte_5 osservato come il Tribunale, nella stima EL danno, senza alcuna motivazione, abbia omesso di considerare che la danneggiata è deceduta per altra causa il 21 settembre 2015 Per_1 per cui il pregiudizio da lei subìto in data 25 maggio 2013.
Si tratta di un evento documentato dalla stessa parte attrice che inscrive la fattispecie nel caso di danno cd. intermittente o da premorienza. Tale tipologia di danno si verifica a carico di un soggetto, già menomato a seguito di un evento lesivo, che sia deceduto per causa indipendente dal fatto illecito che ha generato la menomazione.
Trattasi di un danno intercorso nell'arco temporale tra l'illecito da cui sia derivato il pregiudizio al bene salute e la morte EL danneggiato.
- 19 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel caso sottoposto al Collegio, l'intervallo temporale tra il pregiudizio alla defunta Per_1
e la sua morte è da individuarsi dal giorno 25 maggio 2013 (data ELl'evento) al giorno
[...]
21 settembre 2015 (data EL decesso): la sopravvivenza si è pertanto perpetrata per due anni, tre mesi e ventisei giorni.
L'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato la cosa è smentita dalla motivata riduzione ELla percentuale di I.P. dal 12% all'8% proprio per effetto EL sopraggiunto decesso ELla donna.
Non coglie nel segno allora l'obiezione per cui sul punto la decisione avrebbe valutato il danno come occorso ad un a persona tuttora in vita.
Rammenta la Corte che la quantificazione EL pregiudizio subìto dal danneggiato debba avvenire impiegando dei correttivi all'utilizzo ELle tabelle che il giudice di prime cure ha effettivamente impiegato, riducendo dal 12 all'8% la misura ELl'I.P..
Se le tabelle meneghine si basano su un'aspettativa media di vita, prendendo come riferimento la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra 1 e 100 anni, senza considerare l'effettiva sopravvivenza ELla vittima, la giurisprudenza nel tempo ha ricorso a vari correttivi (riduzione equitativa EL valore monetario EL punto tabellare;
conformazione EL valore punto considerato il rapporto fra il tempo in cui si è sopportato il danno e quello per il quale si sarebbe dovuto sopportare se la vittima fosse sopravvissuta per tutta la durata ELla vita media;
criterio che pone alla base EL calcolo non il valore EL punto corrispondente all'età ELla vittima, ma quello corrispondente ad un soggetto di età pari alla differenza fra la durata ELla vita media ed il numero di anni effettivamente vissuti), incluso quello ELla riduzione dei punti riconoscibili, così come fatto in sentenza.
Così è stato fino al momento in cui la giurisprudenza meneghina ha elaborato una tabella ad hoc per il calcolo EL danno nei casi di premorienza. Sennonché la Corte regolatrice, occupandosene, ha statuito che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima ELla conclusione EL giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza ELl'illecito, l'ammontare EL risarcimento spettante agli eredi EL defunto iure successionis vada parametrato alla durata effettiva ELla vita EL danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio ELla proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine EL giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita
- 20 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda residua effettivamente vissuti (nel segno già tracciato dalla III sezione civile ELla
Cassazione con la sentenza n. 13331 EL 30 giugno 2015). A parere ELla Corte, che con questa motivazione ha abiurato la possibilità EL ricorso ad una specifica tabella, “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età è inidoneo ad esprimere la peculiarità ELla fattispecie”, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare. Da ciò consegue, ha proseguito la Corte, che, in applicazione di tale criterio, se una persona muore cinque anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza che ella avesse trenta, quaranta o sessant'anni nel momento in cui il sinistro si verificò, perché i cinque anni di vita residua sono risarciti allo stesso modo, a tutte le età. Nell'occasione i Supremi giudici hanno preso posizione anche sull'affermazione contenuta nella relazione alla tabella milanese, oggetto di censura nella controversia portata al grado di legittimità, secondo cui “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità ELl'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. L'asserto non valuterebbe adeguatamente il fatto che il danno biologico, a differenza di quello morale (che nella fattispecie concreta non è coinvolto), non può decrescere dal momento che lo si definisce permanente, perché appartiene alla natura ELl'essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite, mentre il danno biologico è per sua natura destinato a permanere.
Unico correttivo alle criticità è la premessa maggiore EL ragionamento, da fare sia in caso di liquidazione EL danno biologico da invalidità permanente per il caso di sopravvivenza ELla vittima fino alla conclusione EL giudizio, sia in caso di danno da premorienza, ossia che a parità di durata ELla vita residua deve corrispondere, ove sia uguale l'invalidità permanente, un risarcimento uguale.
Ebbene, la decisione EL Tribunale di ridurre il punto di invalidità di 4 punti percentuali proprio in considerazione EL fatto che la vita concreta è stata inferiore a quella attesa dalle tabelle ha avuto lo scopo di attuare il criterio ELla personalizzazione (che non è stato dunque omesso). Tanto premesso, il Collegio osserva come non sia stata nel resto validamente attinta dal motivo la tecnica di personalizzazione essendosi esso limitato a censurare la sentenza per avere trascurato, contrariamente al vero, il decesso sopravvenuto per altra causa.
Va anche detto che la giurisprudenza formatasi sull'argomento, per cui il danno da premorienza andrebbe calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la
- 21 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione ELl'età e ELla percentuale di invalidità, se fosse restato in vita fino al termine EL giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle ELl'I.S.T.A.T.; calcolando quindi la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti ELl'umanamente possibile e EL giuridicamente esigibile, maggiormente conforme al principio di equità (Cassazione civile, ord. n. 41933 EL 29 dicembre 2021; Cassazione civile, sez. III, 07.06.2024, n. 16007; Cassazione civile, sez. III, 29.05.2024, n. 15112; Cassazione civile, sez. III, 02.05.2022, n. 13723), non è stata neppure evocata dall'appellante che non ha quindi dimostrato che simile conteggio, partendo dalla percentuale di invalidità riconosciuta medicalmente (12%), sarebbe stato più favorevole alle sue ragioni.
Da questo profilo il motivo ELl'appello è addirittura inammissibile.
17. Una volta accolto il solo primo motivo ELl'appello, rigettati i restanti con conseguente conferma ELla statuizione, bisogna pronunciare sulle spese.
Quelle EL doppio grado EL giudizio in favore ELla Parte_2
vanno poste a carico ELla che le ha provocate pur essendo il
[...] Controparte_5 suo diritto alla garanzia prescritto.
Tra le restanti parti le spese EL grado possono invece essere compensate, non avendo l'appellante principale più interesse a coltivare la domanda verso i vittoriosi danneggiati e non avendo le società convenute che sono tardivamente o infondatamente insorte contro la sentenza dato autonomo impulso al giudizio. Ad ogni modo, milita favorevolmente alla compensazione per il grado ELl'appello la qualità ELle questioni processuali poste a fondamento ELla decisione.
18. Infine si evidenzia che, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater EL d.P.R. n. 115 EL 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 ELla legge n. 228 EL 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma EL comma 1 bis.
- 22 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante incidentale e che l'obbligo di Controparte_1
pagamento sorge al momento EL deposito ELla presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
alla sentenza EL Tribunale di OR Annunziata n. 2282/2019, pubblicata in data
[...]
18 ottobre 2019 e notificata in data 23 ottobre 2019;
− accoglie il primo motivo ELl'appello principale proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in riforma EL quarto capo EL suo dispositivo, rigetta la
[...]
domanda di manleva formulata in suo confronto dalla perché CP_5 CP_5
prescritta e, respinti i restanti motivi per quanto d'interesse ELla garantita, conferma nel resto la sentenza impugnata;
− condanna la alle spese EL doppio grado EL giudizio in confronto Controparte_5
ELl'appellante principale che liquida in € Parte_1
4.500,00 per i compensi professionali EL primo grado ed in € 355,00 per gli esborsi ed €
3.900,00 per i compensi professionali ELl'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− compensa tra le restanti parti le spese EL presente grado EL giudizio;
− dà atto, attesa l'inammissibilità ELl'appello incidentale, che ricorrono per CP_1
i presupposti per l'applicazione ELl'art. 13 comma 1 quater EL d.P.R. n. 115 EL
[...]
2002.
Così deciso nella camera di consiglio EL 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
- 23 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Teresa Onorato Presidente relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere dott.ssa Maria LU Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5155/2019, assunta in decisione all'udienza EL 16 aprile 2025 trattata nelle forme ELl'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, p.i. , in persona EL legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e EL suo procuratore, rappresentata e difesa dall' Avvocato
Alfredo Flajani, c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla Giuseppe CodiceFiscale_1
Martucci n. 47 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona EL legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Perfetto, c.f. C.F._2
, e Francesca Pinto c.f. , presso il cui studio in OR EL GR
[...] CodiceFiscale_3
(Na) alla via Nazionale n. 562 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 CodiceFiscale_4
, nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_3 CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda eredi di , nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 21.09.2015, c.f. Per_1
, rappresentati e difesi giusta procure in atti, dagli Avvocati Armando CodiceFiscale_7
Gelardi, c.f. e Mario Sarlo, presso il cui studio in Napoli, alla via CodiceFiscale_8
Dei Mille n. 13 elettivamente domiciliano, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_3 Email_4
APPELLATI
E
p.i. , in persona degli amministratori e legali rappresentanti Controparte_5 P.IVA_3
pro tempore nato a [...] il [...], c.f. e CP_1 CodiceFiscale_9 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_6 CodiceFiscale_10
rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Caruso, c.f. , presso CodiceFiscale_11
il cui studio in Napoli, Centro Direzionale Is. C/2 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata domicilio digitale Email_5
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza EL Tribunale di OR Annunziata n. 2282/2019, pubblicata in data 18 ottobre 2019 e notificata in data 23 ottobre 2019, in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 22 novembre 2019 e iscritto ruolo il 26 novembre 2019 con citazione a comparire all'udienza EL 27 febbraio 2020, la Parte_2
ha impugnato la sentenza n. 2282 EL 18 – 23 ottobre 2019 con cui il Tribunale di
[...]
OR Annunziata, ascrivendo il sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013 a esclusiva colpa ELle società convenute, ha condannato la e la come Controparte_5 Controparte_1
rispettivamente rappresentate, al risarcimento dei danni a favore di LU, e CP_3
quali eredi di , condannandole al pagamento ELla somma di Controparte_4 Per_1
€ 14.487,00 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data ELl'evento e via via rivalutata sino al soddisfo, gravando le soccombenti ELle spese di lite liquidate in € 4.835,00 per compensi professionali e € 300,00 per esborsi oltre accessori, con attribuzione al procuratore anticipatario, riversando le condanne sull'istante per effetto ELl'accoglimento
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ELla domanda di manleva formulata dalla con compensazione di spese Controparte_5
tra chiamante e chiamata.
1.1. L'appello, declinato in tre motivi proposti in via di successiva graduazione, ha concluso perché la Corte distrettuale, previo accoglimento ELl'istanza di sospensione ELla provvisoria esecutività, riformi la sentenza respingendo la domanda di garanzia per essere decorso il termine di prescrizione dei commi II e III ELl'art. 2952 c.c., con consequenziali statuizioni sulle spese ELl'intero giudizio;
in subordine, rigetti nel merito la domanda risarcitoria proposta dai germani quali eredi di;
in via gradata, in caso CP_2 Per_1 di accoglimento anche solo parziale di questa, che siano rideterminati gli importi EL ristoro in ragione EL danno effettivamente patito accertabile attraverso una consulenza medico- legale, non disposta nel corso EL primo grado EL giudizio, e tenendo conto ELl'intervenuto decesso ELla donna a poco più di due anni dall'evento lesivo occorsole.
2. In data 24 giugno 2020 si è costituita in giudizio la proponendo appello Controparte_1
incidentale per ottenere accolta l'eccezione di sua carenza di legittimazione passiva che il primo giudice avrebbe affermato a torto e senza effettuare alcun accertamento, neppure tramite visure camerali;
in subordine ha asserito – in ogni caso - che la responsabilità ELle lesioni occorse a sia addebitabile al custode EL bene ove il sinistro si è verificato, Per_1
ossia a la quale conduttrice ELl'immobile. Ha negato ogni addebito per Controparte_5
l'occorso avendo trasferito la custodia EL bene alla società ristoratrice, unica titolata a rimuovere eventuali situazioni di pericolo per gli avventori ELla struttura destinata alla sua attività commerciale.
Ha così concluso chiedendo che - dichiarato procedibile e ammissibile l'appello ELla
[...]
previa sospensione ELl'esecutorietà ELla sentenza appellata – ne sia accolta la Parte_1
conclusione di rigetto ELla pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi ELla in via Per_1 gradata, laddove la domanda di risarcimento sia in qualche misura ritenuta meritevole d'accoglimento, che vengano comunque rideterminati gli importi EL risarcimento in ragione EL danno effettivamente prodotto, da verificare a mezzo consulenza medico – legale, nonché ELl'intervenuto decesso di a poco più di due anni dal sinistro;
in Per_1
accoglimento EL suo appello incidentale, ha chiesto alla Corte di pronunciare la sua carenza di legittimazione, con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio.
3. In data 7 luglio 2020 si sono costituiti in giudizio LU, e , CP_4 Controparte_3
chiedendo in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità ELl'appello incidentale
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda spiegato tardivamente dalla e di quello principale;
in via preliminare Controparte_1
gradata, che sia respinta l'istanza di sospensione ELl'esecutività ELla sentenza impugnata stante l'evidente assenza d'ogni danno imminente, grave ed irreparabile e, ad abundantiam, per il palese difetto EL fumus boni juris;
in via subordinata, che vengano dichiarati inammissibili, improponibili, improcedibili e comunque infondati i motivi di gravame ex adverso proposti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
con condanna in ogni caso ELl'appellante incidentale società e ELla appellante principale Controparte_1
al pagamento ELle spese e ELle competenze EL Pt_1 Parte_2 grado EL giudizio.
4. In data 10 luglio 2020 si è costituita in giudizio la chiedendo che venga Controparte_5
dichiarato ammissibile e procedibile l'appello proposto dalla Parte_2
, e previa sospensione ELla esecutorietà ELla sentenza appellata, accolta
[...]
nel merito l'impugnazione principale, con il conseguente rigetto ELla pretesa risarcitoria avanzata dagli eredi ELla Perna;
in via gradata, laddove la domanda di risarcimento sia in qualche misura ritenuta meritevole di accoglimento, che vengano rideterminati gli importi EL risarcimento tenendo conto EL danno effettivamente nonché ELl'intervenuto decesso ELla danneggiata, con la conferma EL capo di condanna ELla Parte_2
a manlevarla, il tutto con il favorevole regolamento ELle spese.
[...]
5. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo EL precedente grado EL giudizio.
Con ordinanza EL 20 - 24 luglio 2020 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione ELla provvisoria esecutività ELla sentenza di primo grado spiegata dall'appellante principale e respinta quella ELl'appellante incidentale.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo, sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza EL 16 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio ELle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito ELle memorie di replica.
6. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso EL primo grado EL giudizio.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2014 ha convenuto in Per_1
giudizio la in quanto ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi ELl'art. Controparte_1
2051 c.c., dei danni subiti a seguito EL sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013, per esserne risarcita.
La società convenuta, nella sua costituzione, ha negato la propria legittimazione, sostenendo che il ristorante in cui s'è verificato l'evento appartiene ad altro soggetto giuridico.
Al decesso ELla donna, occorso il 21 settembre 2015, hanno introdotto altro giudizio successivamente riunito al primo i suoi figli: LU, e , CP_3 Controparte_4 convenendo la e la deducendo che in data 25 maggio Controparte_5 Controparte_1
2013 si trovava presso il ristorante in OR EL GR alla via Per_1 CP_5
Litoranea n. 51 e che, nel discenderne la scalinata in marmo, era caduta a terra a causa di acqua non visibile e non segnalata e per la mancanza EL corrimano laterale, riportando trauma cranico con ematoma sottodurale in regione frontale sinistra, con postumi permanenti stimati nella misura EL 12% EL danno biologico, come da relazione EL Servizio
Pubblico di Medicina Legale e ELle Assicurazioni sociali EL Policlinico di Napoli – facoltà di medicina e ELla S.U.N.. Hanno ritenuto esistente la responsabilità - ai sensi CP_7 degli artt. 2043 e 2051 c.c. - di entrambe le società per aver provocato un danno in mancanza di cautele per evitarlo: la quale proprietaria ELl'immobile, la Controparte_1 [...]
quale detentrice per effetto di contratto di affitto. CP_5
Hanno quindi concluso chiedendo che, accertate le responsabilità, le convenute siano condannate al risarcimento EL danno da quantificare in corso di causa anche tramite consulenza medica nei limiti EL valore di € 26.000,00 oltre interessi.
6.2. Nella sua comparsa di costituzione la ha eccepito in via preliminare Controparte_1
la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza ELla domanda avversaria, in fatto ed in diritto, mentre la ha negato ogni addebito di Controparte_5
responsabilità, chiedendo il differimento ELl'udienza per procedere alla chiamata in garanzia ELla per esserne manlevata in caso di Parte_2 condanna.
6.3. A seguito ELla chiamata in garanzia si è costituita in giudizio tempestivamente rispetto all'udienza differita al 7 luglio 2016 la , Parte_2 sostenendo l'infondatezza ELla pretesa di garanzia per prescrizione EL diritto di manleva.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.4. Il giudizio è stato istruito attraverso gli interrogatori formali, la prova testimoniale e l'acquisizione dei documenti versati in atti.
Non è stata invece ammessa la consulenza medico-legale.
7. Il Tribunale di OR Annunziata con sentenza n. 2282 EL 2019 ha statuito che il sinistro verificatosi in data 25 maggio 2013 è ascrivibile a colpa esclusiva da omessa custodia EL bene di entrambe le società convenute e, per l'effetto, ha condannato la e Controparte_5
la in persona dei rispettivi legali rappresentanti al risarcimento dei danni Controparte_1
a favore di LU, e quali eredi di , quantificati nella CP_3 Controparte_4 Per_1 somma di € 14.487,00, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data ELl'evento e via via rivalutata sino al soddisfo, ponendo a carico ELle convenute le spese di lite;
la stessa sentenza ha accolto la domanda di manleva formulata dalla e, per Controparte_5
l'effetto, ha condannato la a tenerla indenne di Parte_2
tutte le spese da sopportare in conseguenza ELla sentenza, con compensazione tra la chiamata in causa e la convenuta Parte_2 CP_5 ELle spese EL giudizio.
[...]
7.1. Inquadrata la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. come ipotesi di responsabilità oggettiva, il giudice di prime cure ha ritenuto assolto l'onere ELla prova in capo alla parte attrice con riguardo al danno ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e l'omessa custodia, non ritenendo che parte convenuta abbia fornito, come sarebbe stato in suo onere, la prova EL caso fortuito. Ha ritenuto dimostrata dalla prova acquisita l'omessa predisposizione di presidi antinfortunistici (corrimano, fascia antiscivolo, illuminazione) alla scala esterna, di proprietà ELla e a servizio ELl'attività di Controparte_1 ristorazione esercitata dalla sulla quale l'anziana avventrice, nell'uscire Controparte_5
dal locale al termine ELla cerimonia di cui era stata ospite, a causa ELla presenza d'acqua, era rovinosamente scivolata.
Ha quindi riconosciuto la responsabilità ELla proprietaria e ELla società Controparte_1
gestrice EL ristorante per quanto occorso a , caduta da una Controparte_5 Per_1 scala priva di corrimano e di protezione antiscivolo.
Ha ritenuto esistente la responsabilità EL proprietario in solido con il gestore per l'omessa custodia e manutenzione dei luoghi.
7.2. Il Tribunale oplontino ha respinto l'eccezione di prescrizione ELla pretesa risarcitoria ritenendo che il termine biennale inizi a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione, evidenziando come nel caso in esame l'attrice abbia agito in giudizio in data 16 novembre
2015.
8. Vanno esaminate con precedenza le questioni di rito, non senza osservare che il contraddittorio processuale è stato instaurato correttamente dalla parte appellante la quale ha convenuto tutti i soggetti EL primo grado EL giudizio: la società garantita, i terzi danneggiati e l'altra società condannata in solido con la sua assicurata.
8.1. L'atto di appello principale è stato notificato in data 22 novembre 2019, a fronte ELla notificazione ELla sentenza di primo grado avvenuta in data 23 ottobre 2019. Le appellate sono state convenute a comparire dinanzi alla Corte distrettuale per l'udienza EL giorno 27 febbraio 2020. Il giudizio d'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 26 novembre 2019.
L'impugnazione ELla è dunque tempestiva perché Parte_1
introdotta dall'atto di citazione notificato il 23 ottobre 2019 rispettando il termine previsto dall'art. 325 c.p.c..
8.2. L'appello incidentale ELla invece, contenuto nella comparsa Controparte_1 depositata il 24 giugno 2020, è tardivo, non già in ragione EL fatto esso segue molto oltre i trenta giorni dalla notifica ELla sentenza impugnata che data anche per la prefata società
23 ottobre 2019, avendo le Sezioni Unite ELla Cassazione esteso le possibilità ELl'appello incidentale tardivo adesivo oltre il caso EL coobbligato (sebbene talune precisazioni in termini più restrittivi siano contenute nella recente ordinanza ELla Cassazione civile, sez. I,
4 febbraio 2025, n. 2647), bensì perché proposto con una costituzione a sua volta tardiva.
Invero, pur considerando quanto indicato dalla sentenza ELla Suprema Corte EL 28 marzo
2024, n. 8486 in continuità all'orientamento espresso con la sentenza EL 27 novembre 2007,
n. 24627, per cui l'interesse ad impugnare deve ritenersi subordinato alla messa in discussione, mediante la proposizione ELl'appello principale, EL “complessivo” risultato EL giudizio di primo grado, con spazio per l'impugnazione incidentale tardiva al fine di scongiurare la “corsa all'impugnazione precauzionale” da parte EL coobbligato soccombente, soddisfacendo il superiore fine di economia processuale, il termine a ritroso per proporlo non costa rispettato.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Esso, invero, non cade nella sospensione dei termini processuali causa covid dal 9 marzo
2020 e a tal fine è inutile il differimento ELl'udienza al 14 luglio 2020 disposto dal decreto EL presidente ELla sezione EL 21 marzo 2020.
La citazione in appello ha fissato al 27 febbraio 2020 la data ELla prima udienza e a nulla rileva, ai fini che occupano la questione, che il Presidente ELla sezione abbia, con proprio decreto, differito la stessa al 7 aprile 2020 (questa sì interessata dalle disposizioni EL D.L.
18/2020). Va data infatti continuità al principio secondo cui “Il differimento ELla prima udienza ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini EL convenuto ai fini ELla sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi ELl'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno”
(Cassazione civile, sez. III, 19.02.2025, n. 4411).
Ne consegue che è divenuta definitiva la statuizione di responsabilità ELla CP_1 quale proprietaria che non avrebbe adeguatamente provveduto a munire la scala che
[...] le appartiene in proprietà di adeguate cautele e presidi per evitare danni da essa dipendenti.
Si tratta invero di un motivo d'impugnazione autonomo – esclusivamente proprio ELla parte che l'ha proposto, in quanto unica interessata a prospettare la questione ELla dismissione ELla custodia sulla cosa locata e ad insorgere contro la decisione contraria resa dal Tribunale – cui non è applicabile il principio estensivo ELl'appello (per altro proposto dal garante ELl'altra società condannata in solido).
8.3. L'appello principale ELla , unico valutabile Pt_1 Parte_1
come tempestivo, ad onta ELle obiezioni di parte appellata, è anche ammissibile.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite ELla Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice ELla nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche l'indomani ELle modifiche ELl'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione ELle questioni e dei punti contestati ELla decisione gravata e, con essi, ELle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione ELla permanente natura di revisio prioris instantiae EL giudizio di appello, rivestire particolari
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità ELle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza ELla motivazione EL giudice di primo grado e, ove le argomentazioni ELla sentenza impugnata dimostrino che le tesi ELla parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa ELle linee difensive EL primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello EL primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico ELle parti un onere paragonabile a quello EL giudice nella stesura ELla motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto ELla censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto.
9. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la prescrizione EL diritto di garanzia vantato nei confronti ELla società assicuratrice. Ha evidenziato come l'attrice abbia avanzato richiesta di Per_1
risarcimento in data 4 ottobre 2013 nei confronti di mentre essa società Controparte_5 assicuratrice ne ha ricevuto notizia dalla prefata società, sua assicurata, solo in data 18 febbraio 2016, con la notifica ELla citazione in garanzia.
9.1. Il motivo è fondato.
Nella produzione di primo grado ELl'Avvocato Gelardi (documento n. 11 e n. 13 nei foliari dei fascicoli di parte dei due giudizi già instaurati presso il Tribunale di OR Annunziata
e poi riuniti, di cui solo il secondo ha coinvolto la che ha poi esteso il Controparte_5 contraddittorio alla compagnia assicuratrice) è presente la missiva datata 30 settembre 2013, spedita a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno il 4 ottobre 2013 all'indirizzo ELla sede legale ELla società assicurata: in OR EL GR alla via Litoranea n. 51. Si tratta ELla sede legale che tuttora corrisponde a quella ELla destinataria, come riportato in tutti i suoi atti e dalla visura camerale acquisita in primo grado. La raccomandata è stata con successo recapitata alla il 7 ottobre 2013. Essa corrisponde esattamente Controparte_5
alla messa in mora richiamata al punto h) ELla citazione di primo grado, con cui il prefato difensore, premesso d'avere ricevuto mandato da per agire legalmente per il Per_1 risarcimento dei danni da lei riportati il 25 maggio 2013, nell'uscire dal locale ove fino ad allora aveva partecipato ai festeggiamenti per la comunione ELla nipote, cadendo dalle
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda scale esterne, ha preannunciato la sua domanda, assumendo la responsabilità ELla destinataria ELla missiva.
Nel documento è contenuta anche la richiesta di bonaria composizione e l'invito alla società individuata quale responsabile a fornite il nominativo ELla compagnia assicuratrice, sollecitando iniziative verso questa, non disponendo la danneggiata d'azione diretta contro essa.
Il documento contiene la richiesta – stragiudiziale - di risarcimento EL danno nell'occasione patito, valida ai sensi ELl'articolo 2952, comma III c.c., in quanto proveniente dal terzo danneggiato (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 19.11.2013, n. 25897).
Rispetto ad essa la notifica ELla citazione per chiamata in causa EL terzo da parte ELla solamente il 18 febbraio 2016 è oltremodo tardiva perché successiva ai Controparte_5 due anni entro cui il diritto si consuma.
Vero è che alla missiva ELl'ottobre 2013 è seguita la replica di altra società – CP_1
– che ha contestato l'occorso, dubitando ELla sua reale verificazione.
[...]
Nondimeno non può equivocarsi sul fatto che destinataria ELla denuncia di sinistro a fini risarcitori sia stata la che ha attivato la polizza e che avrebbe dovuto Controparte_5 sollecitare l'intervento ELla sua assicuratrice, in pimis notiziandola.
Nessuna denuncia all'assicurazione è stata da essa inoltrata (quanto meno non ne è stata offerta prova in giudizio), per cui l'iniziativa ELla assicurata solo dopo la citazione in causa,
a termine biennale ormai ampiamente decorso, è tardiva e tale va dichiarata.
La prescrizione EL diritto EL manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto EL cd. patto di manleva, il che è avvenuto con la denuncia ELl'infortunio.
Si tratta ELla missiva (raccomandata n. 13434087800/5 EL 4 ottobre 2013), come già detto, validamente recapitata all'assicurato, a nulla valendo per eliderne le conseguenze che a replicare ad essa sia stata la ossia la società proprietaria ELl'immobile, Controparte_1
negando che l'evento si sia verificato nei termini rappresentati e con le conseguenze che la ne avrebbe patito. Per_1
9.2. La sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di prescrizione assumendo che “Nel caso di specie parte attrice ha proposto l'azione solo in data 16 novembre 2015 per cui alcuna prescrizione in danno ELla stessa si è maturata”.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La ragione addotta non consente di pervenire alla conclusione scritta nella sentenza gravata d'appello poiché se la CH ha avuto conoscenza ELl'evento lesivo cadente tra i rischi assicurati solo a febbraio 2016, la sua assicurata ne è stata formalmente Controparte_5 edotta nei primi giorni di ottobre 2013.
Alla tempestiva formulazione ELl'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazioni per essere decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. non è
d'ostacolo il fatto che la notifica ELl'atto giudiziario sia di pochi mesi precedenti la chiamata in garanzia poiché la conoscenza si è procurata dalla stragiudiziale messa in mora cui trova pacifica applicazione la disciplina di cui all'art. 1335 c.c., con correlata presunzione di conoscenza da parte EL destinatario dettata dal codice civile in tema di dichiarazioni recettizie (in tema, Cassazione civile sez. III, 02.07.2025, n. 17896; Cassazione civile, sez. III,
08.10.2021 n. 27412; Cassazione civile, 13.03.2013, n. 6269; Cassazione civile, 28.11.2007. n.
24733; Cassazione civile 20.01.2003 n. 773; Cassazione civile 23.12.2002 n. 18272).
9.3. Ultroneo è il richiamo all'iniziativa giudiziale ELla parte danneggiata, atteso il chiaro tenore letterale ELl'art. 2952 c.c., comma III (“nell'assicurazione ELla responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”) e ELla finalità ad esso sottesa: porre celermente l'assicuratore in condizione di compiere gli accertamenti necessari e di determinarsi in ordine all'indennizzo
(Cassazione civile sez. III, 26.10.2017, n. 25430). Non è dunque sufficiente che l'azione giudiziale preceda di meno di due anni la chiamata in garanzia in quanto la decorrenza EL termine di prescrizione, non presupponendo neanche il preventivo accertamento ELla riconducibilità EL sinistro nell'ambito ELla copertura assicurativa, necessario piuttosto per la successiva liquidazione EL sinistro, si lega al solo fatto che sia stata avanzata una richiesta risarcitoria con cui si faccia valere una responsabilità astrattamente rientrante fra quelle assicurate. È da allora infatti che il responsabile ha l'onere di attivare il proprio assicuratore
“assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi” (Cassazione civile sez. III, 18.09.2014, n.
19660).
In finale, il capo di sentenza che ha accolto la domanda di manleva formulata dalla
[...]
e che, per l'effetto, ha condannato la CP_5 Parte_2
a tenerla indenne da tutte le spese tenuta a sopportare in conseguenza ELla medesima decisione va riformato con il rigetto ELl'azione di garanzia perché prescritta.
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
10. Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante ha chiesto la riforma ELla sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la responsabilità di parti convenute per il danno subito da parte attrice. In particolare, ha deplorato l'errore EL Tribunale oplontino nel non dare rilevanza alle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado dai testi e da cui sarebbe emerso che Tes_1 Tes_2
al momento EL fatto dannoso non pioveva, che le scale erano illuminate, non bagnate e dotate di corrimano, e che era stato apposto un cartello in cui si invitava l'utenza a prestare cautela nella discesa dei gradini. Da tali deposizioni, secondo l'appellante, si evincerebbe che il fatto dannoso sia imputabile a distrazione o movimenti avventati ELla stessa danneggiata la quale, per di più, avrebbe omesso di dimostrare la pericolosità EL bene in custodia, necessaria ai fini ELl'addebito di responsabilità ai sensi ELl'art. 2051 c.c. in capo alle società convenute.
11. Con il terzo ed ultimo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato il capo ELla sentenza avente ad oggetto la quantificazione EL danno, avvenuta senza ammettere una consulenza medico-legale in ragione EL sopravvenuto decesso ELla donna a distanza di due anni dall'evento lesivo e per cause indipendenti da esso;
in limine litis ha osservato come la stima EL danno biologico avrebbe dovuto considerare la durata effettiva ELla vita ELla vittima EL sinistro e non la durata media.
12. I motivi di merito quanto all'appellante principale sono assorbiti.
La loro formulazione in via subordinata e gradata rispetto al primo motivo con cui è stato chiesto il rigetto ELla domanda di garanzia perché prescritta fa sì che all'accoglimento di questo non sia utile altra statuizione per . Pt_1
Si verte infatti in tema di assorbimento in senso proprio che si verifica quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse ELla parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente - rispetto alla quale la questione assorbita si pone in rapporto di esclusione - ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. L'ipotesi diverge dall'assorbimento in senso improprio che si ha quando la decisione cd. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione (in tema, da ultimo, Cassazione civile, sez. II, 05.11.2024, n. 28418).
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, una volta dichiarata prescritta e quindi respinta la domanda di garanzia, l'interesse ELla compagnia assicuratrice non esiste più quanto al merito ELl'azione risarcitoria, non dovendo più alcuna manleva.
13. Ad esso sono interessate le società (inclusa quella che ha coltivato nel giudizio l'azione di garanzia) le quali, tuttavia, non hanno proposto (una – l'assicurata – Controparte_5
affatto; l'altra – la condannata in quanto proprietaria EL manufatto che Controparte_1
ha procurato la caduta ELla donna - tardivamente) l'appello incidentale, sebbene esse siano state attinte dalle condanne dei capi II (a titolo risarcitorio) e III (per le spese EL giudizio) ELla sentenza, una volta dichiarata (capo I ELla sentenza) la responsabilità di entrambe nel sinistro occorso a il 25 maggio 2013. Per_1
Vanno verificati i termini entro cui sussiste la possibilità per entrambe - o quanto meno per la società assicurata - di accedere comunque alla riforma ELla decisione per effetto ELl'iniziativa ELla compagnia assicuratrice.
Rileva a tal fine il principio ELl'effetto estensivo ELl'impugnazione sul rapporto principale: quello cui sono riferiti i motivi che nel caso ELla compagnia assicuratrice sono stati indicati assorbiti in quanto vittoriosa sull'eccezione di prescrizione ELla garanzia.
La decisione favorevole alla garante riguarda un rapporto diverso da quello che ha dato causa al risarcimento: la responsabilità extracontrattuale da cosa in custodia che vede il coinvolgimento di per effetto di manleva e non di regresso tra condebitori solidali, Pt_1 tali - invece - le due società, di cui solo la garantita. Controparte_5
Il Collegio rileva che si verte in ipotesi di processo cumulativo.
La diversità dei rapporti all'origine ELle due distinte condanne: quella ELle società garantite e convenute contro l'attrice e quella ELla compagnia assicuratrice garante verso una ELle due società convenute, realizza quanto ad essa – - l'ipotesi ELla Controparte_5 garantita soccombente verso l'attrice, ma vittoriosa verso la garante.
In questo caso il principio ELl'estensione ELl'impugnazione ELla garante è stato esaminato dalle Sezioni Unite ELla Cassazione con la sentenza EL 4 dicembre 2015 n. 24707.
La vicenda è resa ancora più complessa dal fatto che tra le due società convenute, di cui solamente una garantita, è stata individuata dal Tribunale la responsabilità concorsuale da cui consegue la solidarietà dei coobbligati ai sensi ELl'art. 2055 c.c..
Le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione hanno in più occasioni affermato (previa ampia ricostruzione concettuale in tema di distinzione, ritenuta avente valenza puramente
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda descrittiva, tra garanzia propria ed impropria) che nel caso in cui l'esito EL giudizio esteso soltanto soggettivamente al garante sia stato invece sfavorevole al garantito, soccombente è certamente il garantito riconosciuto responsabile nei confronti ELl'attore. Tuttavia, interessato a porre in discussione l'esito EL giudizio - nella sua qualità di parte non EL rapporto oggetto EL giudizio principale, ma di parte alla quale si è esteso il suo accertamento ed è stata conferita legittimazione a contraddire - è anche il garante. È indubbio che il garante risente di un pregiudizio dall'esito EL giudizio, rappresentato dall'essere vincolato all'accertamento positivo ELla responsabilità EL garantito (sul tema,
Cassazione civile, sez. III, 14.05.2024, n. 13299 che ha chiarito come simile interesse può ritenersi escluso solo nel caso in cui il garante, costituendosi, abbia riconosciuto la responsabilità EL garantito e tenuto un atteggiamento di non contestazione, ipotesi inesistente nella fattispecie).
Accertata la legittimazione ad impugnare anche dal garante, il tema che si pone è se permane la devoluzione EL merito ELl'appello cui è interessata la sola garantita non appellante, una volta che sia stata accertata l'inoperatività ELla garanzia. Inoltre, recepita l'immanenza EL principio estensivo quale effetto EL litisconsorzio processuale che milita in senso favorevole, va indagata la possibilità che gli effetti ELl'impugnazione possano avvantaggiare il coobbligato solidale non coinvolto dal rapporto garantito.
A questo proposito va fatta una precisazione.
Nella situazione di corresponsabilità accertata dal Tribunale (per i motivi espressi al § 8.2.), la tardività ELl'impugnazione “autonoma” ELla non permette più di Controparte_1
escluderne la legittimazione passiva. In altre parole, non è consentito, in caso di accertamento EL danno, che la Corte possa, sulla base ELl'unico appello validamente instaurato dal garante di una ELle responsabili in solido, concentrare la responsabilità sull'altro coobbligato (la Corte ha chiarito che rispetto alla pretesa di adempimento ELl'obbligazione solidale l'interesse ad agire appartiene solo al danneggiato in quanto unico creditore dei danni derivanti da un fatto dannoso che per questi si atteggia unitario nonostante l'eventuale autonomia ELle condotte lesive e nonostante possano essere diversi i titoli ELla responsabilità, senza che possa valere il contrario;
in argomento, Cassazione civile, SS.UU. 27.04.2022, n. 13143; Cassazione civile, 29.01.2018, n. 2066; Cassazione civile,
03.05.2016, n. 8643).
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In confronto di questa dunque la tardiva impugnazione importa il giudicato sul titolo ELla legittimazione e sulla sua responsabilità.
14. Discorso parzialmente diverso riguarda l'assicurata cui giova Controparte_5
l'impugnazione ELla CH che ha riguardato - con esito che il Collegio ha pronunciato favorevolmente - il modo d'essere EL rapporto di garanzia e, in via gradata, l'accertamento ELla responsabilità e la misura ELla condanna ELla sua garantita (in solido con altra società non assicurata).
La non ha impugnato neppure incidentalmente la decisione, né nella sua Controparte_5 comparsa di costituzione ha prospettato motivi ulteriori rispetto a quelli già formulati dalla sua garante.
Ebbene, come hanno chiarito le Sezioni Unite (§ 16.1. ELla citata sentenza n. 24707/2015,
“L'impugnazione incidentale EL garantito è necessaria … per estendere l'impugnazione ai motivi che il garante non ha dedotto, perché altrimenti si verificherebbe acquiescenza sui punti ELla decisione impugnata cui essi si correlano”, con la precisazione che “Dei nuovi motivi beneficerà anche il garante” (in argomento, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 24731 EL 17 agosto 2023; in termini anche più restrittivi sull'ammissibilità ELl'impugnazione incidentale tardiva in caso di garanzia impropria Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 16899 EL 13 giugno
2023).
Permane però l'effetto estensivo in favore ELla cui giova, in virtù EL Controparte_5
litisconsorzio che essa stessa ha provocato in primo grado chiedendo di poter agire ai sensi ELl'art. 106 c.p.c., l'iniziativa ELla sua assicuratrice. Il § 16 ELla prefata sentenza ELle
Sezioni Unite ha invero risolto con il principio ELl'estensione al garantito l'ipotesi ELl'impugnazione EL garante “tanto nel caso in cui la chiamata si fosse esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva ELl'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto anche
a favore EL garantito, attesa la struttura necessaria EL litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva ELla legittimazione sul rapporto principale”. In mancanza di obiezioni ulteriori di quelle EL garante, il garante “ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi … a fare proprie le ragioni ELl'impugnazione EL garante, atteso che … l'impugnazione gli giova”.
15. Per l'effetto, va verificata in grado d'appello l'esistenza ELla responsabilità da cosa in custodia e l'assolvimento ELl'onere probatorio che compete al danneggiato.
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il Tribunale, scrutinando la prova offerta dall'attrice nella cui posizione sono succeduti i suoi eredi, ha verificato esistente la responsabilità custodiale avendo indiscutibilmente correlato la caduta ELl'anziana donna nell'uscita dalla sala ristorante al manufatto destinato all'accesso ad essa, poco illuminato e privo di sistemi antinfortunistici, ossia di corrimano e di antiscivolo.
Nell'indicato senso si sono espressi senza contraddizione i testi oculari Testimone_3
(udienza EL 9 febbraio 2018), nipote ELla danneggiata, la quale ha riferito di seguire nella discesa la nonna caduta all'altezza EL secondo gradino dei complessivi tre componenti la scala, sulla quale era stagnata l'acqua ELla pioggia ELla giornata e dunque tuttora umida, per nulla illuminati e di colore scuro, privi di ogni dispositivo di sicurezza (corrimano e antisdrucciolo) e (udienza EL 11 maggio 2018), fidanzato di costei. Testimone_4
Anche il secondo teste, indifferente, presente al fatto di cui ha avuto immediata contezza, ha riferito l'assenza di presidi anticaduta (corrimano e antisdrucciolo) e di adeguata illuminazione, escludendo la presenza di segnali di pericolo, riferiti presenti dal teste che tuttavia ha dichiarato di non avere assistito all'evento, e di faretti rivolti alla Tes_1
scala.
È altrettanto certo perché provato in atti che la donna si sia infortunata nel discendere la nota scala (fatto invano negato dalle missive stragiudiziali in atti) la cui conformità a legge nonostante l'assenza di antisdrucciolo riferita dai testi di parte convenuta non può essere senz'altro condivisa in quanto non è stata prodotta alcuna certificazione sui materiali con cui sono stati rivestiti i gradini e a ben vedere manca finanche una fotografia EL manufatto.
Ebbene, la fattispecie in esame è stata correttamente fatta rientrare, come da giurisprudenza consolidata, nell'alveo ELl'art. 2051 c.c. avendo la parte attrice lamentato un danno derivante dall'utilizzo di un bene di cui era custode la convenuta. Così inquadrata la vicenda, spetta all'attore provare: 1) il fatto;
2) che l'evento si è verificato a causa ELle condizioni ELla cosa;
3) i danni subiti. Al custode, viceversa, spetta provare l'esistenza EL caso fortuito, inteso come imprevedibilità ed inevitabilità ELl'evento. Inoltre, deve valutarsi anche se l'evento è dipeso dall'esclusivo comportamento EL danneggiato o dall'eventuale concorso di colpa ai sensi ELl'art. 1227 c.c..
Il fatto che sui gradini sia stata presente acqua, non necessariamente per la pioggia in atto, esclusa dai testi di parte convenuta, avendo quelli di parte attrice ricordato la piovosità durante la giornata, non ha soddisfatto la prova liberatoria a carico ELla parte convenuta,
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda responsabile di non avere adoperato le cautele necessarie ad evitare che la presenza di liquidi (occasionale o per eventi meteorici sicuramente prevedibili, non essendovi copertura) possa costituire ragione di danno per la pericolosità ELla cosa. Altrettanto dicasi ELl'assenza di presidi e di corrimano (l'affermazione ELla loro esistenza è contenuta nella deposizione EL teste in termini alquanto dubitativi e incerti anche quanto all'epoca Tes_1
ELla loro eventuale apposizione).
È insegnamento costante ELla Corte regolatrice quello per il quale il proprietario rimane liberato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., ove fornisca la prova liberatoria che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore EL custode (Cassazione civile,
09.03.2020, n. 6651; Cassazione civile, 18.06.2019, n. 16295; Cassazione civile, 19.03.2018, n.
6703), e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione ELlo stato ELla cosa custodita, l'evento dannoso si sia verificato prima che il proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per ovviarvi tempestivamente, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi
(Cassazione civile sez. III, 17.11.2021, n. 34790, Cassazione civile, 10.06.2020, n. 11096;
Cassazione civile, 05.05.2020, n. 8466).
La Corte territoriale, considerando le allegazioni ELl'attrice nei suoi stessi scritti e ripetendo le valutazioni di merito in base al materiale istruttorio raccolto, condivide con il Tribunale
l'idea che sussiste dimostrazione ELla predicata responsabilità da cosa in custodia ai sensi ELl'art. 2051 c.c. entro cui, senza obiezione da alcuna parte in causa, è stata rettamente ricondotta la fattispecie. Insegna la Suprema Corte che è onere EL danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi ha presentato un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi EL danno. La prova liberatoria affidata all'indicazione ELla perfetta conformazione ELla scala e ELla sua illuminazione, oltre che all'assenza di pioggia, non ha raggiunto l'esito sperato in quanto la mancanza dei presidi è stata viceversa sostenuta dai testi attorei e in qualche passo dalle stesse convenute nei propri atti (riferimenti in tal senso sono contenuti nel testimoniale di
, cameriere al tempo EL fatto, il quale sentito come teste ha confermato che Testimone_5
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda i gradini erano privi di antiscivolo, pur esprimendo personali valutazioni sulla non necessità di queste per il materiale in pietra lavica buccierata) mentre il fatto che non piovesse non dimostra ipso facto che l'acqua che ha provocato la caduta ELl'anziana avventrice sia dipesa da una condizione estemporanea ELla scala non imputabile al suo custode.
Inoltre, alla valutazione ELla reale conformazione ELla scala (in marmo, priva di antiscivolo e di corrimano) si lega la genericità ELl'indicazione di un comportamento ordinariamente incauto ELla stessa danneggiata che possa avere in ipotesi integrato il caso fortuito (Cassazione civile, sez. III, 16.05.2022, n. 15608; Cassazione civile, sez. VI, 02.05.2022,
n. 13729; Cassazione civile, sez. VI, 12.04.2022, n. 11794; Cassazione civile, sez. VI, 30.03.2022,
n. 10188). Il fatto che la donna abbia lasciato il locale inizialmente sottobraccio di una parente più giovane (verosimilmente la nipote festeggiata, con lei diretta al parcheggio mentre taluni degli altri parenti stavano curando il pagamento ELla cena appena consumata, nessuno avendo riferito che ella fosse sostenuta anche nel percorrere la scala) e che possa avere consumato, insieme ai pasti, anche EL vino (cosa esclusa dai testi attorei e Tes_3 Tes_4 che hanno riferito che la era invece astemia) non dimostra affatto che ella sia stata Per_1
incapace di affrontare da sola la discesa ELla scala. L'opinione EL teste Testimone_6 che avrebbe visto la donna sorretta dalla parente nell'alzarsi da tavola non ha alcuna capacità dimostrativa ELla sua inabilità alla discesa ELla scala, mentre neanche è stata dimostrata la circostanza che la donna indossasse nell'occasione calzature inadeguate, nulla avendo riferito i testi d'utile al riguardo.
L'accertamento ELla responsabilità è stato allora correttamente svolto dal Tribunale le cui motivazioni sono condivise dal Collegio.
16. Restano da valutare le questioni sull'accertamento dei postumi invalidanti e sulla misura EL risarcimento, oggetto EL secondo motivo di merito ELl'appello.
16.1. Alla valutazione EL danno il Tribunale è pervenuto senza disporre una consulenza medico-legale, attingendo tuttavia elementi di convincimento dai documenti medici e dalla valutazione clinica proveniente da struttura pubblica – il servizio di medicina legale e ELle assicurazioni sociali EL Policlinico – facoltà di medicina e chirurgia, la cui credibilità e sincerità non è dubitabile. Essa è frutto ELl'esame dei documenti versati in atti a principiare dalla scheda d'ingresso al P.S. ELl'Ospedale Maresca di OR EL GR dove la donna è pervenuta con il 118 e dove è stata immediatamente suturata per la vasta ferita lacero- contusa EL cuoio capelluto, per proseguire con la cartella ELl'Ospedale Loreto Mare dov'è
- 18 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stata trasferita e tenuta sotto osservazione dal 25 maggio all'11 giugno 2013 per la serietà EL trauma cranico con ematoma extra-durale in sede fronto-temporo-parietale sinistra, con focolai lacero-contusivi emorragici cerebrali in regione fronto-basale sinistra e parete posteriore.
Dalla documentazione versata in atti e dalla autorevole valutazione che il Tribunale ha condiviso sono risultati postumi permanenti nella misura EL 12% e un periodo di inabilità temporanea totale di 17 giorni pari a quelli EL ricovero, seguiti da ulteriori venti giorni con inabilità al 50%.
Nondimeno – come si ha modo di precisare meglio al § 16.2. - il Tribunale, considerando il tempo di sopravvivenza ELl'attrice, unitamente alla sua età e alla modalità EL sinistro, ha rivalutato nell'8% l'incidenza dei postumi e ha effettuato il calcolo EL dovuto applicando le tabelle EL Tribunale di Milano nella versione ratione temporis applicabile (anno 2018) in ragione ELl'età ELl'infortunata (anni 74).
Si tratta di valutazioni per nulla rese perplesse dalle ragioni ELl'appello, limitate al fatto che non sia stata ammessa una consulenza medico-legale di cui il Tribunale ha spiegato la ragione per cui ha ritenuto di non necessitare e che appaiono francamente condivisibili.
Va dunque assorbita la cautelativa richiesta ELla parte appellata di ammettere una consulenza medico-legale in grado d'appello, neanche confortata da una diversa quantificazione dei postumi con l'ausilio di un proprio perito di parte che possa avere diversamente quantificato, sulla base ELl'ampia documentazione sanitaria e clinica, i medesimi postumi.
16.2. La compagnia assicuratrice - alla cui rimostranza ha aderito la - ha Controparte_5 osservato come il Tribunale, nella stima EL danno, senza alcuna motivazione, abbia omesso di considerare che la danneggiata è deceduta per altra causa il 21 settembre 2015 Per_1 per cui il pregiudizio da lei subìto in data 25 maggio 2013.
Si tratta di un evento documentato dalla stessa parte attrice che inscrive la fattispecie nel caso di danno cd. intermittente o da premorienza. Tale tipologia di danno si verifica a carico di un soggetto, già menomato a seguito di un evento lesivo, che sia deceduto per causa indipendente dal fatto illecito che ha generato la menomazione.
Trattasi di un danno intercorso nell'arco temporale tra l'illecito da cui sia derivato il pregiudizio al bene salute e la morte EL danneggiato.
- 19 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel caso sottoposto al Collegio, l'intervallo temporale tra il pregiudizio alla defunta Per_1
e la sua morte è da individuarsi dal giorno 25 maggio 2013 (data ELl'evento) al giorno
[...]
21 settembre 2015 (data EL decesso): la sopravvivenza si è pertanto perpetrata per due anni, tre mesi e ventisei giorni.
L'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato la cosa è smentita dalla motivata riduzione ELla percentuale di I.P. dal 12% all'8% proprio per effetto EL sopraggiunto decesso ELla donna.
Non coglie nel segno allora l'obiezione per cui sul punto la decisione avrebbe valutato il danno come occorso ad un a persona tuttora in vita.
Rammenta la Corte che la quantificazione EL pregiudizio subìto dal danneggiato debba avvenire impiegando dei correttivi all'utilizzo ELle tabelle che il giudice di prime cure ha effettivamente impiegato, riducendo dal 12 all'8% la misura ELl'I.P..
Se le tabelle meneghine si basano su un'aspettativa media di vita, prendendo come riferimento la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra 1 e 100 anni, senza considerare l'effettiva sopravvivenza ELla vittima, la giurisprudenza nel tempo ha ricorso a vari correttivi (riduzione equitativa EL valore monetario EL punto tabellare;
conformazione EL valore punto considerato il rapporto fra il tempo in cui si è sopportato il danno e quello per il quale si sarebbe dovuto sopportare se la vittima fosse sopravvissuta per tutta la durata ELla vita media;
criterio che pone alla base EL calcolo non il valore EL punto corrispondente all'età ELla vittima, ma quello corrispondente ad un soggetto di età pari alla differenza fra la durata ELla vita media ed il numero di anni effettivamente vissuti), incluso quello ELla riduzione dei punti riconoscibili, così come fatto in sentenza.
Così è stato fino al momento in cui la giurisprudenza meneghina ha elaborato una tabella ad hoc per il calcolo EL danno nei casi di premorienza. Sennonché la Corte regolatrice, occupandosene, ha statuito che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima ELla conclusione EL giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza ELl'illecito, l'ammontare EL risarcimento spettante agli eredi EL defunto iure successionis vada parametrato alla durata effettiva ELla vita EL danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio ELla proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine EL giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita
- 20 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda residua effettivamente vissuti (nel segno già tracciato dalla III sezione civile ELla
Cassazione con la sentenza n. 13331 EL 30 giugno 2015). A parere ELla Corte, che con questa motivazione ha abiurato la possibilità EL ricorso ad una specifica tabella, “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età è inidoneo ad esprimere la peculiarità ELla fattispecie”, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare. Da ciò consegue, ha proseguito la Corte, che, in applicazione di tale criterio, se una persona muore cinque anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza che ella avesse trenta, quaranta o sessant'anni nel momento in cui il sinistro si verificò, perché i cinque anni di vita residua sono risarciti allo stesso modo, a tutte le età. Nell'occasione i Supremi giudici hanno preso posizione anche sull'affermazione contenuta nella relazione alla tabella milanese, oggetto di censura nella controversia portata al grado di legittimità, secondo cui “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità ELl'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. L'asserto non valuterebbe adeguatamente il fatto che il danno biologico, a differenza di quello morale (che nella fattispecie concreta non è coinvolto), non può decrescere dal momento che lo si definisce permanente, perché appartiene alla natura ELl'essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite, mentre il danno biologico è per sua natura destinato a permanere.
Unico correttivo alle criticità è la premessa maggiore EL ragionamento, da fare sia in caso di liquidazione EL danno biologico da invalidità permanente per il caso di sopravvivenza ELla vittima fino alla conclusione EL giudizio, sia in caso di danno da premorienza, ossia che a parità di durata ELla vita residua deve corrispondere, ove sia uguale l'invalidità permanente, un risarcimento uguale.
Ebbene, la decisione EL Tribunale di ridurre il punto di invalidità di 4 punti percentuali proprio in considerazione EL fatto che la vita concreta è stata inferiore a quella attesa dalle tabelle ha avuto lo scopo di attuare il criterio ELla personalizzazione (che non è stato dunque omesso). Tanto premesso, il Collegio osserva come non sia stata nel resto validamente attinta dal motivo la tecnica di personalizzazione essendosi esso limitato a censurare la sentenza per avere trascurato, contrariamente al vero, il decesso sopravvenuto per altra causa.
Va anche detto che la giurisprudenza formatasi sull'argomento, per cui il danno da premorienza andrebbe calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la
- 21 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione ELl'età e ELla percentuale di invalidità, se fosse restato in vita fino al termine EL giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle ELl'I.S.T.A.T.; calcolando quindi la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti ELl'umanamente possibile e EL giuridicamente esigibile, maggiormente conforme al principio di equità (Cassazione civile, ord. n. 41933 EL 29 dicembre 2021; Cassazione civile, sez. III, 07.06.2024, n. 16007; Cassazione civile, sez. III, 29.05.2024, n. 15112; Cassazione civile, sez. III, 02.05.2022, n. 13723), non è stata neppure evocata dall'appellante che non ha quindi dimostrato che simile conteggio, partendo dalla percentuale di invalidità riconosciuta medicalmente (12%), sarebbe stato più favorevole alle sue ragioni.
Da questo profilo il motivo ELl'appello è addirittura inammissibile.
17. Una volta accolto il solo primo motivo ELl'appello, rigettati i restanti con conseguente conferma ELla statuizione, bisogna pronunciare sulle spese.
Quelle EL doppio grado EL giudizio in favore ELla Parte_2
vanno poste a carico ELla che le ha provocate pur essendo il
[...] Controparte_5 suo diritto alla garanzia prescritto.
Tra le restanti parti le spese EL grado possono invece essere compensate, non avendo l'appellante principale più interesse a coltivare la domanda verso i vittoriosi danneggiati e non avendo le società convenute che sono tardivamente o infondatamente insorte contro la sentenza dato autonomo impulso al giudizio. Ad ogni modo, milita favorevolmente alla compensazione per il grado ELl'appello la qualità ELle questioni processuali poste a fondamento ELla decisione.
18. Infine si evidenzia che, a norma ELl'art. 13 comma 1 quater EL d.P.R. n. 115 EL 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 ELla legge n. 228 EL 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma EL comma 1 bis.
- 22 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto alla appellante incidentale e che l'obbligo di Controparte_1
pagamento sorge al momento EL deposito ELla presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
alla sentenza EL Tribunale di OR Annunziata n. 2282/2019, pubblicata in data
[...]
18 ottobre 2019 e notificata in data 23 ottobre 2019;
− accoglie il primo motivo ELl'appello principale proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, in riforma EL quarto capo EL suo dispositivo, rigetta la
[...]
domanda di manleva formulata in suo confronto dalla perché CP_5 CP_5
prescritta e, respinti i restanti motivi per quanto d'interesse ELla garantita, conferma nel resto la sentenza impugnata;
− condanna la alle spese EL doppio grado EL giudizio in confronto Controparte_5
ELl'appellante principale che liquida in € Parte_1
4.500,00 per i compensi professionali EL primo grado ed in € 355,00 per gli esborsi ed €
3.900,00 per i compensi professionali ELl'appello, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;
− compensa tra le restanti parti le spese EL presente grado EL giudizio;
− dà atto, attesa l'inammissibilità ELl'appello incidentale, che ricorrono per CP_1
i presupposti per l'applicazione ELl'art. 13 comma 1 quater EL d.P.R. n. 115 EL
[...]
2002.
Così deciso nella camera di consiglio EL 23 luglio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Teresa Onorato
- 23 -