2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attivita' da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi nonche' delle attivita' di cui all'articolo 6.
3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ((, salvo che tale attivita' sia svolta quale attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6)) .