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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 40139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Lauretti
E
Controparte_1
Avv. Tiziana Cirillo
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti, nell'ambito del presente giudizio inerente la regolamentazione della figlia minore nata dalla loro relazione, raggiungevano un accordo, come di seguito indicato:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé quando e come vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa, e previo accordo con la madre, con le modalità che verranno di volta in volta stabilite consensualmente dai genitori, in considerazione del preminente interesse della figlia, come è sino ad oggi sempre avvenuto. In ogni caso e/o in difetto di accordo, il padre vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19 quando la preleverà dalla casa materna sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
- durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 19:30 alle 21; nelle settimane in cui la piccola starà con la madre nel week end, il padre potrà tenerla con sé dalle ore 19:30 del martedì e del giovedì (con prelievo dall'abitazione materna) sino al giorno successivo quando la accompagnerà a scuola.
- per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie (23-30 dicembre / 31 dicembre -7 gennaio) e pasquali, alternando ogni anno le festività principali della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di agosto, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
I compleanni dei genitori, la festa del papà e della mamma verranno trascorsi con la figlia mentre i compleanni della figlia se possibile con entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita in Roma alla Via Antonio Magarotto 36 sarà assegnata alla sig.ra Il sig. Pt_1 si impegna a rilasciare la casa familiare, asportando i propri beni (tra cui anche il tavolo da CP_1 esterno, il dondolo dei genitori e la TV) ed effetti personali entro la data del 27 marzo 2025. Dal mese di maggio 2025 il sig. porterà via dalla casa familiare il cane. CP_1
3) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma CP_1 mensile di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del 2014, entro il 5 di ogni mese.
4) La sig.ra pagherà le bollette relative ai consumi della casa familiare nonché gli oneri Pt_1 condominiali ordinari. Pertanto al rilascio da parte del della casa, verranno effettuate le CP_1 volture.
5) La sig.ra rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico previsto per il figlio, Pt_1 acconsentendo che il sig. ne sia l'unico percettore esclusivo. CP_1
6) Quanto al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, la sig.ra si accolla una quota Pt_1 di mutuo spettante al dell'importo di 3.600,00 euro, a definizione transattiva di quanto a CP_1 quest'ultimo dovuto per le maggiori somme versate all'atto dell'acquisto della casa familiare e al fine di definire i rapporti economici di dare-avere, considerate anche le somme pagate dalla Pt_1 per gli arredi della casa. Precisamente per il periodo che decorre dalla sottoscrizione del presente atto fino al mese di gennaio 2028 (compreso), quindi per 36 mesi, la sig.ra pagherà sulla Pt_1 rata di mutuo mensile la somma di € 100 in più rispetto al sig. ( € 475 mentre il CP_1 Pt_1
€ 275). All'esito dell'esatto adempimento di tale impegno, le parti rinunceranno ad ogni CP_1 reciproca pretesa economica relativa agli esborsi fatti al momento dell'acquisto della casa e comunque nel corso della convivenza. A decorrere dal mese di febbraio 2028, le parti pagheranno al 50% la rata del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà delle parti al 50%. In caso di mancato pagamento da parte del della quota della rata di mutuo su di lui gravante, CP_1
l'assegno di mantenimento sarà aumentato immediatamente dell'importo della quota di sua spettanza”.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Si ritiene, poi, di compensare le spese di lite in vista del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Lauretti
E
Controparte_1
Avv. Tiziana Cirillo
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti, nell'ambito del presente giudizio inerente la regolamentazione della figlia minore nata dalla loro relazione, raggiungevano un accordo, come di seguito indicato:
“1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale e collocamento presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé quando e come vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa, e previo accordo con la madre, con le modalità che verranno di volta in volta stabilite consensualmente dai genitori, in considerazione del preminente interesse della figlia, come è sino ad oggi sempre avvenuto. In ogni caso e/o in difetto di accordo, il padre vedrà e terrà con sé la figlia con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì dalle ore 19 quando la preleverà dalla casa materna sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
- durante la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 19:30 alle 21; nelle settimane in cui la piccola starà con la madre nel week end, il padre potrà tenerla con sé dalle ore 19:30 del martedì e del giovedì (con prelievo dall'abitazione materna) sino al giorno successivo quando la accompagnerà a scuola.
- per metà dell'intero periodo di vacanze scolastiche natalizie (23-30 dicembre / 31 dicembre -7 gennaio) e pasquali, alternando ogni anno le festività principali della Vigilia di Natale, del Natale, di Santo Stefano, del Capodanno, Epifania, della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
- durante le vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni consecutivi, nel mese di agosto, da concordare e comunicare entro il 31 maggio di ogni anno.
I compleanni dei genitori, la festa del papà e della mamma verranno trascorsi con la figlia mentre i compleanni della figlia se possibile con entrambi i genitori.
2) La casa familiare sita in Roma alla Via Antonio Magarotto 36 sarà assegnata alla sig.ra Il sig. Pt_1 si impegna a rilasciare la casa familiare, asportando i propri beni (tra cui anche il tavolo da CP_1 esterno, il dondolo dei genitori e la TV) ed effetti personali entro la data del 27 marzo 2025. Dal mese di maggio 2025 il sig. porterà via dalla casa familiare il cane. CP_1
3) Il sig. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma CP_1 mensile di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del 2014, entro il 5 di ogni mese.
4) La sig.ra pagherà le bollette relative ai consumi della casa familiare nonché gli oneri Pt_1 condominiali ordinari. Pertanto al rilascio da parte del della casa, verranno effettuate le CP_1 volture.
5) La sig.ra rinuncia alla propria quota dell'Assegno Unico previsto per il figlio, Pt_1 acconsentendo che il sig. ne sia l'unico percettore esclusivo. CP_1
6) Quanto al mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, la sig.ra si accolla una quota Pt_1 di mutuo spettante al dell'importo di 3.600,00 euro, a definizione transattiva di quanto a CP_1 quest'ultimo dovuto per le maggiori somme versate all'atto dell'acquisto della casa familiare e al fine di definire i rapporti economici di dare-avere, considerate anche le somme pagate dalla Pt_1 per gli arredi della casa. Precisamente per il periodo che decorre dalla sottoscrizione del presente atto fino al mese di gennaio 2028 (compreso), quindi per 36 mesi, la sig.ra pagherà sulla Pt_1 rata di mutuo mensile la somma di € 100 in più rispetto al sig. ( € 475 mentre il CP_1 Pt_1
€ 275). All'esito dell'esatto adempimento di tale impegno, le parti rinunceranno ad ogni CP_1 reciproca pretesa economica relativa agli esborsi fatti al momento dell'acquisto della casa e comunque nel corso della convivenza. A decorrere dal mese di febbraio 2028, le parti pagheranno al 50% la rata del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà delle parti al 50%. In caso di mancato pagamento da parte del della quota della rata di mutuo su di lui gravante, CP_1
l'assegno di mantenimento sarà aumentato immediatamente dell'importo della quota di sua spettanza”.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, vista la documentazione allegata in atti, oltre che l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Si ritiene, poi, di compensare le spese di lite in vista del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
spese di lite compensate.
Si comunichi.
Roma 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi