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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3570 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi – per procura in atti – dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
APPELLANTI E
codice fiscale , e per essa, partita Iva , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio;
APPELLATA
Nonché
C.F. e per essa, quale procuratore speciale CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
C.F. rappresentata e difesa rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. P.IVA_5
Felicita Fenaroli;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta l'attrice Controparte_1 [...]
(debitrice principale) e e Parte_1 Parte_1 Parte_2 (garanti) allegavano che la società era cliente della banca per aver stipulato i seguenti contratti: conto corrente n° 30089202 del 2007, conto anticipi n° 630117 del 2013, appoggiato sul predetto conto corrente, e contratto di mutuo n° 27444 del 2/8/2010; che con comunicazione pec del 28/6/2016 era stata richiesta alla banca copia del contratto di conto corrente, delle aperture di credito, degli estratti conto e scalari, nonché copia del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, delle quietanze e di ogni altra documentazione relativa;
che i predetti rapporti, sottoposti a verifica contabile, presentavano rilevanti criticità in tema di illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di cms nonché di esercizio dello ius variandi, come indicato in citazione, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza nonché al risarcimento dei danni sofferti;
che, in caso di segnalazione in Centrale Rischi, la segnalazione doveva essere di rapporto contestato. I garanti allegavano che avevano la facoltà di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis e che la condotta della banca, violativa dei canoni di correttezza e buona fede, comportava la loro liberazione dalla garanzia prestata. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare: si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. usura sopravvenuta (e se del caso pattuita); con istanza di autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo de quo, sino all'esito del presente giudizio ovvero all'accertamento delle istanze ivi formulate. In via principale nel merito: con riferimento al contratto di conto corrente n. 30089202 e anticipi e sconti n. 3008920: A) accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità
e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 comma 2 c.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma, c.c.; c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16), dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente, a mezzo di nominanda ctu, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere fra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna -laddove sussistano i presupposti di legge- della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto e per i titoli indicati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.. Con riferimento al contratto di mutuo n.
27444: a) accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
b) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della banca nel contratto oggetto di causa;
c) dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c. per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale;
e) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo effettivo sostenuto dal mutuatario;
f) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
g) accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto
(ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo,
l'inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una clausola floor), in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie alla Legge 154/92 e al
T.U.B.; h) accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese),
l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
i) accertare e dichiarare che la CP_5 convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.; l) dichiarare, per l'effetto, illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto, in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con il tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284
c.c.. In ogni caso ed all'esito di quanto sopra: A) statuire in ogni caso, come di giustizia, in ordine alla condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte attrice, patrimoniali, nel duplice profilo di lucro cessante e/o danno emergente e non, nella miglior somma accertanda in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata;
b) ordinarsi alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale rischi sotto la voce dello “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e
14° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia 11/2/1991 n° 139 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i signori e , Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori ovvero ex art. 1956 c.c. e, per l'effetto, accertare/dichiarare la liberazione del fideiussore/garante; d) con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta e per essa, quale procuratrice Controparte_1 speciale, la nuova denominazione della la CP_6 Controparte_7 quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel su richiamato foglio di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente n. 30089202, considerando gli interessi convenzionali regolarmente pattuiti,
e il saldo del finanziamento anticipi n. 2238040 , accogliendo le risultanze della ctu integrativa definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 pag. 13 e confermare il saldo del contratto di finanziamento n. 4097537 in - € 28.093,21; in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria per via documentale nonché mediante CTU contabile con successiva integrazione, ha così deciso: “ in parziale accoglimento della domanda attrice, proposta da (debitrice principale) e da Parte_1
e (garanti) nei confronti di dichiara che, a fronte Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di un importo complessivo di - € 472.617,82, quale saldo debitore contabile del conto corrente n°
3008902 e del conto anticipi n° 2238040 nonché del contratto di mutuo n° 4097537, il saldo va rideterminato in complessivi - € 368.709,24, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015; - € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014 e - €
28.068,11 per il contratto di mutuo n° 4097537 alla data dell'1/3/2016, sempre a debito della debitrice principale e a credito di Parte_1 CP_1
[...]
rigetta la domanda degli attori e di liberazione dalla Parte_1 Parte_2 fideiussione prestata in data 24/7/2008 fino alla concorrenza di € 1.852.500,00;
rigetta la domanda di ripetizione e di risarcimento danni nonché di rettifica della segnalazione in
Centrale Rischi;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna in solido gli attori, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida in € 8.452,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, per 2/3 in solido
a carico degli attori e per 1/3 a carico della convenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…è necessario precisare l'ambito del giudizio, avente ad oggetto l'esame dei seguenti rapporti bancari: 1) rapporto di conto corrente n. 30089202 dal 12/9/2007 al 31/12/2015; 2) conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040 dal
14/7/2010 al 31/3/2014 e 3) contratto di mutuo n° 27444 del 2/8/2010.
Iniziando dal rapporto di conto corrente e conto anticipi, valgono le seguenti osservazioni.
Per quanto riguarda la questione del riparto dell'onere allegatorio e probatorio, va ribadito -come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio- che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (cfr. Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento, atteso che l'accertamento
è comunque propedeutico ad ogni pretesa restitutoria;
idem, Cass. 30822/2018: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto CP_5 risalenti alla data di apertura del rapporto)”). Dunque nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo invero sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali, e deve produrre il contratto (o i contratti) e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018, in motivazione, in cui è stato ribadito, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto: il principio evidentemente vale anche per l'accertamento, che -come detto- è propedeutico alla domanda di ripetizione di indebito;
Cass. 2660/2019 in motivazione).
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel differente caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa;
infatti in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca. In dette ipotesi l'istituto di credito non potrebbe sottrarsi all'assolvimento dell'obbligo di produzione degli estratti conto, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, come appunto nel caso in cui sia la banca ad agire (cfr. Cass.
13258/2017; Cass. 15148/2018; Cass. 14640/2018). In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo da parte del correntista (cfr. Cass. 11543/2019; Cass.
25373/2019).
In ordine poi alla nota questione in tema di accesso alla documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB, relativo alla sola documentazione contabile nei limiti del decennio di legge, ed art. 117 TUB in relazione alla documentazione contrattuale, si evidenzia che, anche a voler ammettere la massima potenzialità espansiva dell'art. 210
c.p.c. in favore della clientela (cfr. Cass. 11554/2017), è peraltro innegabile che l'ordine di esibizione è strumentale -nel senso cioè che un mero strumento per pervenire- all'assolvimento dell'onere probatorio che grava comunque sul cliente, che agisca appunto per l'accertamento negativo del credito o anche per la ripetizione di indebito;
quindi l'osservanza o meno, da parte del destinatario, dell'ordine di esibizione e le eventuali conseguenze devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento processuale, nell'ambito dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017).
Passando ad altro profilo di carattere generale, si rammenta, in base alla giurisprudenza dell'Ufficio ed alla luce della su richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di oneri allegatori e probatori, che è altresì chiaramente conseguenziale che chi agisce non potrebbe mai trarre vantaggio processuale dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante in tema p.es. di produzione dei contratti, come si avrebbe nel caso in cui si pretendesse, per effetto della mancata produzione del contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi legali al posto di quelli convenzionalmente pattuiti, nel caso in cui non venga negata la stipulazione di apposito contratto per iscritto.
In ogni caso è bene ricordare che non vi sono motivi per non ritenere applicabile, anche in materia bancaria, il principio di acquisizione probatoria in tema di utilizzazione del materiale probatorio a prescindere da chi lo abbia prodotto e ciò in necessario contemperamento del principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
6460/2019; Cass. 5409/2019: “Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza”; Cass. 21909/2013; Cass. 15162/2008).
Nel caso che qui ci occupa, con ordinanza riservata 1-5/3/2018 l'istanza ex art. 210 c.p.c. era stata rigettata con la seguente motivazione: “ … ritenuta non accoglibile l'istanza attorea ex art. 210 c.p.c., contenuta nella memoria ex art. 183/6 n° 2
c.p.c. (“ … Richiamato integralmente l'atto di citazione introduttivo, si chiede che venga ordinata alla banca l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. DI TUTTI gli estratti conto (anche a scalare) da inizio rapporto ad oggi, laddove ritenuto dal
Giudicante e alla luce della documentazione laddove incompleta consegnata ex art. 119 TUB e prodotta nella memoria ex art. 183.6 c.p.c. n. 1. …”), alla luce dell'assoluta genericità dell'indicazione della documentazione in ipotesi richiesta, trattandosi invero di istanza che non tiene in considerazione la documentazione dalla stessa parte attrice prodotta e che, intuitivamente, deve essere stata posta a fondamento delle perizie econometriche prodotte. Sul punto, non ignorando certo
Cass. 11554/2017, va ribadito che è onere di chi formula istanza ex art. 210 c.p.c. indicare specificamente i documenti di cui si chiede l'esibizione (cfr. Cass. 10043/2004; Cass. 17149/2008), non potendo di certo rimettersi genericamente al
Giudice o alla controparte l'incombente di andare ad individuare cosa risulta prodotto e cosa, in ipotesi, non è stato prodotto;
…” (cfr. citata ordinanza).
Va altresì ribadito che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali;
infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832
c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata.
Prima di procedere all'esame dei due conti, appare opportuno rammentare che il conto anticipi è un mero conto tecnico, appoggiato sul conto corrente su cui vengono riportate le operazioni in dare ed avere, per cui è sufficiente esaminare e ricostruire il conto di appoggio. Dunque l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile provvisoria dell'avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito -positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito, portato dalla fattura ovvero dal titolo per il quale vi è stata l'anticipazione, e del conseguente regolamento dell'operazione nel conto corrente ordinario;
quindi l'addebito sul conto anticipi è provvisorio, assumendo rilievo, ai fini della ricostruzione del rapporto dare/avere fra le parti, l'addebito sul conto corrente. Per effetto del su riportato profilo operativo -addebito dell'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fatture e/o titoli) ed accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario del cliente, il tutto nei limiti dell'affidamento concesso- il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore e sullo stesso, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi, relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate, e gli altri costi/oneri propri del conto anticipi: tali competenze vengono poi addebitate sul conto corrente ordinario del cliente.
Chiusa questa doverosa parentesi introduttiva, va ricordato che con la citata ordinanza riservata, emessa quindi dopo Cass.
SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta e prima di Cass. SU 16303/2018 in tema di usura originaria e di incidenza delle cms ante 31/12/2009, è stata ammessa ctu, in ordine ai due citati rapporti, con il seguente quesito: “… A) Tasso di interesse passivo (nel caso di mancata pattuizione): Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB;
B) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di pattuizione): 1) Predisponga il
Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso CP_5 in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. Se del caso predisponga, in alternativa, entrambi i conteggi. C) Anatocismo: Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. In ogni caso escluda ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1/1/2014; D) Commissione di massimo scoperto: Escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi: a) se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 2 del 28/1/2009, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche;
b) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. Lo stesso discorso vale per le eventuali altri commissioni applicate, comunque denominate;
E) Usura: 1) Usura originaria: Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia;
2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con
D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: a) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute senza effettuare alcuna verifica di usurarietà, salvo nel caso in cui non se ne ravvisi la nullità in base ai criteri indicati al precedente punto D); b) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
F) Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di introduzione del presente giudizio …” (cfr. citata ordinanza). Inoltre, con la stessa ordinanza, sono stati forniti criteri per l'esame della documentazione contabile prodotta, il tutto nei seguenti termini: “… A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, visto che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto;
C) Nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, visto che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, …” (cfr. citata ordinanza).
Il Ctu ha provveduto al deposito della relazione in data 19/9/2018.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18/12/2018 veniva disposta integrazione della ctu alla luce della citata Cass.
SU 16303/2018 con il seguente quesito: “ … il quesito D) Commissione di massimo scoperto e commissioni similari, comunque denominate, è sostituito dal seguente: “Commissione di massimo scoperto: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto
CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti chela banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR” e il quesito
E) Usura è sostituito dal seguente “Usura: “Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 1) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
2) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31/12/2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con 'la CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
B) periodo successivo all'1/1/2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse”. Effettui inoltre un calcolo alternativo, nel caso di mancanza di contratto, utilizzando il tasso legale ex art. 1284 c.c.”
Il Ctu ha provveduto al deposito della ctu integrativa in data 8/4/2019.
Preliminarmente, per quanto riguarda la documentazione contrattuale e contabile in atti, valgono le seguenti osservazioni.
In ordine alla documentazione contrattuale, presente in atti, dalle osservazioni del Ctu in ordine alla pattuizione degli interessi (cfr. ctu, a pag. 8: “ … in merito al c/c n. 30089202, il quesito A) non è stato sviluppato data la presenza in atti della pattuizione dei tassi di interesse attivi e passivi. Le ricostruzioni sono state effettuate con applicazione dei tassi convenzionali. Si rappresenta a tal proposito che data la pattuizione dello ius variandi, cioè della possibilità della banca di poter variare i tassi anche in senso sfavorevole al correntista, si sono applicate nella rideterminazione del saldo anche le singole variazioni;
in merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, data l'assenza in atti di qualsiasi pattuizione dei tassi di interesse, si è proceduto ad applicare, in aderenza ai quesiti del Giudice, i tassi BOT ex art. 117
TUB. …”), si desume che, quanto al conto corrente (cfr. doc. 3 di parte convenuta), vi è documentazione contrattuale completa, anche in ordine alle condizioni economiche da applicare, e che invece, quanto al rapporto di apertura di credito e conto anticipi (cfr. doc. 5 di parte convenuta), vi è la prova della conclusione del contratto, ma non risulta specifica pattuizione quanto agli interessi ultralegali. Al riguardo, ribadito che nel caso di mancanza del contratto vanno applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e che viceversa, nel caso di stipulazione del contratto per iscritto, ma di mancanza di specifica pattuizione sugli interessi ultralegali, vanno applicati gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, osserva il Giudice che, risultato in concreto soddisfatto l'onere di parte attrice di produzione di entrambi i contratti -si richiamano le superiori osservazioni sul principio di acquisizione probatoria-, è evidente che sarebbe stato onere di parte convenuta, a fronte delle contestazioni di parte attrice sulla mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali e delle altre condizioni, provare che in realtà si fosse proceduto alla relativa pattuizione in entrambi i contratti.
In mancanza di detta prova per il rapporto di apertura di credito e conto anticipi si applicheranno gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Con riferimento invece alla documentazione contabile, il Ctu ha precisato che “ … Dalla suddetta analisi, e come già indicato in precedenza, si è verificato che per il rapporto di conto corrente n. 30089202 non sono presenti in atti i movimenti dare/avere per i seguenti periodi: - dal 30.9.2007 al 30.11.2007, dal 31.12.07 al 29.2.2008, dal 31.3.2008 al
30.5.2008, dal 30.6.2008 al 29.8.2008, dal 30.9.2008 al 28.11.2008, dal 31.12.2008 al 27.2.2009, dal 31.3.2009 al
29.5.2009, dal 30.6.2009 al 31.8.2009, dal 30.9.2009 al 30.11.2009, dal 31.12.2009 al 26.2.2010, dal 31.3.2010 al
31.5.2010, dal 30.6.2010 al 31.8.2010, dal 30.9.2010 al 30.11.2010, dal 31.12.2010 al 28.2.2011 dal 31.3.2011 al
31.5.2011; dal 30.6.2011 al 31.8.2011, dal 30.9.2011 al 30.11.2011, dal 31.12.2011 al 29.2.2012, dal 31.3.2012 al
31.5.2012, dal 30.6.2012 al 31.8.2012, dal 30.9.2012 al 30.11.2012, dal 31.12.2012 al 28.2.2013, dal 31.3.2013 al
31.8.2013, dal 30.9.2013 al 30.11.2013, dal 31.12.2013 al 28.2.2014, dal 31.3.2014 al 31.5.2014, dal 30.6.2014 al
31.8.2014, dal 30.9.2014 al 30.11.2014, dal 31.12.2014 al 28.2.2015, dal 31.3.2015 al 31.5.2015, dal 30.6.2015 al
31.8.2015, dal 30.9.2015 al 30.11.2015. …”; che “ … sulla base della frammentarietà dei movimenti dare/avere, come sopra analiticamente decritto, ed in risposta ai quesiti del Giudice, si osserva come segue:
1. le ricostruzioni contabili sono state effettuate solo ed unicamente dei documenti ritualmente prodotti in atti e quindi solo con l'utilizzo dei fogli di calcolo delle competenze e dei saldi per valuta;
2. i conteggi sono stati effettuati sin dal primo movimento a disposizione del Ctu (dal 12.9.2007);
3. rispetto al punto C) dei quesiti, si osserva che il movimento di raccordo, in caso di assenza degli estratti intermedi, non è possibile applicarlo sul rapporto in esame dato che i movimenti dare/avere sono completamente assenti per la maggior parte dei periodi esaminati. …”; che “ … Questo ha determinato che le ricostruzioni del saldo del c/c sono state effettuate utilizzando solo gli scalari per valuta. …” e che “ … Per quanto riguarda il conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, questo è presente dal 14.7.2010 con un saldo iniziale pari ad € 630.000 a debito del correntista, sino al 31.3.2014, quando il conto presentava un saldo debitore di € 430.000. Anche in questo caso si osserva che in atti non sono presenti documenti contabili completi. Infatti, non è presente il rapporto dalla data di accensione sino al 14.7.2010 e inoltre il saldo del conto non presenta continuità di movimentazione. Per fare un esempio non sono presenti i movimenti dare/ avere dal 24.5.11 al 18.11.11. In linea con i quesiti del Giudice, i conteggi sono stati effettuati solo con i documenti presenti nei fascicoli in atti. …” (cfr. pagg. 6 e 7).
Pur con le carenze su individuate, il Ctu è peraltro riuscito a procedere alla ricostruzione dei due rapporti.
Nel caso di specie, a riprova della peculiarità del caso concreto, si osserva che in sede di scritti conclusionali parte convenuta, l'unica interessata a far valere detta non completa produzione documentale, ha espressamente accettato la ricostruzione contabile effettuata dal Ctu, per cui di fatto ogni questione può ritenersi superata: sul punto poi si tornerà.
Per quanto riguarda le singole contestazioni, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
Preliminarmente va ricordato che l'art. 117 D.Lgs 385/1993 TUB prescrive, per quanto qui di interesse, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (1° comma); che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (3° comma); che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (4° comma); che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (6° comma) e che “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma
6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” (7° comma). In relazione allo ius variandi, richiamato quanto detto a margine dell'art. 117 TUB, va ricordato che, trattandosi di rapporti di durata, la legge consente, nei contratti a tempo indeterminato e a certe condizioni di natura sia sostanziale che formale, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
dall'art. 118 D.Lgs 385/1993 TUB è infatti previsto, per quanto qui di interesse, che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. …” (1° comma, prima parte); che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate” (2° comma) e che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente” (3° comma).
Dunque, di per sé non è vietata la previsione dello ius variandi in favore degli istituti bancari e nel contratto di conto corrente deve essere contenuta la previsione di detta modifica, da comunicare al cliente prima dell'operata modifica unilaterale.
Trattandosi di modifica unilaterale su iniziativa della banca, la prova dell'avvenuta comunicazione, in caso di condizioni peggiorative, spetta alla banca, come si desume dalla ricordata sanzione dell'inefficacia.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, vanno applicati gli interessi convenzionali in ordine al rapporto di conto corrente e quelli sostitutivi ex art. 117 TUB in ordine all'affidamento e conto anticipi. Il Ctu ha rilevato, come risultante per tabulas, che l'esercizio dello ius variandi era stato pattuito rispettivamente all'art. 13 ed all'art. 19 dei due contratti (cfr. ctu a pag. 8).
Per quanto riguarda la contestazione in tema di anatocismo, valgono le seguenti considerazioni di carattere generale.
Sul punto è sufficiente rilevare, evitando di ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo da
Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004 e Cass. 22179/2015, in quanto assolutamente inutile, che il rapporto contrattuale è pacificamente sorto dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi;
quindi l'anatocismo era consentito e quindi legittimo, quanto meno, fino al 31/12/2013.
Va poi ricordato che solo a seguito della modifica dell'art. 120 TUB in tema di nuova regolamentazione dell'anatocismo, la modifica, apportata dall'art. 1, comma 629, della L. 147/2013, ha comportato la non debenza di detti interessi anatocistici per il periodo successivo all'1/1/2014. Sul punto, quanto all'immediata efficacia della disposizione, oltre a ricordare conforme giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, rel. d.ssa Brat, del 25/3/2015; Tribunale di Biella del
7/7/2015, dott. Pipicelli;
Tribunale di Milano, rel. Cozzi, del 16/9/2015), è sufficiente richiamare il precedente di questo
Tribunale e di questo stesso Giudice: ordinanza 16/10/2015 in accoglimento di ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma,
D.Lgs. 205/2006.
Va altresì ricordato, per mera completezza, che con D.L. n° 18 del 14/2/2016, convertito con modificazioni nella L. n° 49 dell'8/4/2016, l'art. 120, 2° comma, lett. a) e b) del TUB è stato nuovamente modificato ed è in vigore in tale nuovo testo dal 15/4/2016.
Deve poi essere ribadito -come da giurisprudenza dell'Ufficio- che va presa in considerazione, ai fini della verifica della corrispondenza a legge, la pattuita pari periodicità della liquidazione degli interessi e non l'entità, in ipotesi -del tutto legittimamente- differente, del tasso degli interessi attivi e di quello degli interessi passivi ovvero la sproporzione fra l'uno e l'altro tasso.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, il Ctu ha precisato che “ … per il c/c n. 30089202 la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata pattuita sui seguenti documenti: i. contratto di apertura dell'11/9/2007 sul quale è specificatamente indicata la pattuizione della frequenza trimestrale degli interessi;
ii. contratto di affidamento del 30/9/2013 sul quale è specificatamente indicata la pattuizione della frequenza trimestrale degli interessi;
B. è riscontrabile dai fogli di calcolo delle competenze presenti, l'applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale delle competenze in condizione di reciprocità a partire dal primo trimestre in atti, cioè dal III trimestre 2007. Per tali motivi, il saldo del rapporto di conto corrente n. 30089202 è stato ricostruito utilizzando i seguenti criteri di capitalizzazione degli interessi: i. dal III trim. 2007 al IV trim. 2013, gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente;
ii. Dal I trim. 2014 al IV trim. 2015 è stata eliminata ogni forma di capitalizzazione delle competenze. …” e che “ … In merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040 non è stato calcolato alcun effetto anatocistico, visto che le singole anticipazioni venivano addebitate sul conto n. 30089202. …” (cfr. ctu, pagg. 8 e
9).
In ordine alle contestazioni relative alla cms in sé e per sé considerata, si ribadisce che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la 'commissione di massimo scoperto' come la “… remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma …” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L.
2/2009 del 28/1/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012 del 24/3/2012.
Era stato previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione;
quindi, entrata in vigore la L. 2/2009 in data 29/1/2009, il termine scadeva il 28/6/2009.
Venivano ad essere disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro -come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto fra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF
(c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, 2° comma, del D.L. 78/2009 dell'1/7/2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, 1° comma, L. 102/2009.
In conclusione, era possibile per gli istituti bancari prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la
CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura.
Va poi ricordato che la disciplina legale è stata modificata a cavallo del 2011 – 2012 con l'abrogazione del citato D.L.
185/2008, convertito nella L. 2/2009; in particolare con il D.L. 201/2011 del 6/12/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 del 22/12/2011, è stato introdotto, con l'art. 6 bis, il nuovo art. 117 bis del D.Lgs 385/1993 TUB;
dopo poco più di un mese, con il D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27 bis, che “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”, mentre
-come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei “ … commi 1 e 3 dell'articolo 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, …”; nella stessa giornata del
24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. 29/2012 del 24/3/2012, convertito con modificazioni nella L. 62/2012 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27 bis del citato D.L.
1/2012, con l'aggiunta al 1° comma, alla fine, delle seguenti parole “ … stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili” e con l'aggiunta di due nuovi commi (1 bis e 1 ter), quanto dell'art. 117 bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB. Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR –
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda il regime transitorio e i requisiti di forma. In particolare, all'art. 5 è stato previsto che “i contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117 bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Dunque, di per sé la CMS e commissioni similari non erano e non sono vietate né automaticamente nulle erano o sono le relative clausole.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, il Ctu ha precisato che “ … In primo luogo lo scrivente Ctu ha verificato che la risulta Parte_3 pattuita sul contratto di apertura di c/c n. 30089202 del 11.9.2007 con un'aliquota del 1,050% (CMS oltre limiti del fido).
La CMS entro fido non è stata pattuita. In secondo luogo si è proceduto alla verifica del rispetto della L. 2/2009. Da tale verifica si è determinato che:
1. I saldi del conto corrente in esame, nei trimestri di calcolo delle CMS (III trim. 2007-I trim. 2009), non hanno mai superato i n. 30 giorni continuativi di scoperto. Questo non rispetta al condizione indicata nella L. 2/2009; 2. Le commissioni sono state calcolate sulla massima esposizione e non sulla parte affidata;
3. La banca ha applicato un aliquota CMS più bassa rispetto a quella concordata sul contratto;
4. Sul contratto in atti non vengono specificatamente indicati i criteri di calcolo delle cms. …”; che “ … Sulla base di quanto determinato, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente è avvenuta eliminando la commissione di massimo scoperto dal saldo di c/c. Per quanto riguarda le DIF e le CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c stante l'assenza di valida pattuizione. …” e che “ … In merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, su di esso non sono mai state calcolate ed addebitate dalla banca le CMS. …” (cfr. ctu, a pagg. 9 e 10).
In ordine alla contestazione sull'usura ed alla disciplina prevista dalla Legge 108/1996, ricordato che non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. SU 24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (era tale quella che si caratterizzava per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia), osserva il Giudice, richiamati gli artt. 644
c.p. e 1815, 2° comma, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n° 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, che devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale.
Al riguardo viene rimessa per legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione periodica di appositi decreti per stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. La questione dibattuta sul fatto che la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG soltanto dall'1/1/2010 (data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009) per 'omogeneità dei termini a confronto ovvero anche nel periodo precedente, con riferimento all'entrata in vigore della L. 108/1996 -anche questo Ufficio riteneva che, quanto meno fino al termine del periodo transitorio (31/12/2009) di cui alla disciplina introdotta dal citato D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009, non dovesse essere presa in considerazione la CMS applicata dalle banche ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e quindi della verifica del superamento del tasso soglia usurario
(cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/2016)- è stata risolta da Cass. SU 16303/2018; infatti, premesso che “in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale,
a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma
4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro- la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data" …”, è stato precisato dalla Corte che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" -ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996- e con la "CMS soglia" -calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Dunque in base a Cass. SU 16303/2018, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31/12/2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse, praticato in concreto, e della commissione di massimo scoperto (CMS), eventualmente applicata, rispettivamente con 'il tasso soglia' e con 'la CMS soglia', calcolata, quest'ultima, aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla 'soglia', con il
'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il criterio da seguire al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, sempre con riferimento al predetto periodo, pertanto prevede non la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, ma una separata comparazione del tasso effettivo globale con 'il tasso soglia' e della cms effettiva con la
'cms soglia'; poi si opera il raffronto fra il margine residuo degli interessi e l'eccedenza della cms effettiva rispetto alla
'cms soglia', con la conseguenza che si ha usura solo se l'eccedenza della cms effettiva è superiore al margine residuo degli interessi.
Nell'ipotesi di accertamento di usura genetica o contrattuale va ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che si applica la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c.; è evidente che la sanzione va applicata con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di esercizio dello ius variandi, fino a successiva modifica del tasso, così da essere ricondotto entro il tasso soglia del periodo di riferimento.
Ribadisce poi l' la propria giurisprudenza in ordine alla necessaria utilizzazione della formula desumibile dalle CP_8 istruzioni della Banca d'Italia.
Orbene, esclusa l'incidenza dell'usura sopravvenuta alla luce della ricordata Cass. SU 24675/2017, da applicare -secondo il pacifico orientamento dell'Ufficio- anche ai contratti di conto corrente e non solo a quelli di mutuo, il Ctu ha escluso, con riferimento ad entrambi i contratti, la sussistenza dell'usura originaria (cfr. ctu integrativa).
Per quanto riguarda la determinazione del saldo il Ctu, con valutazione pienamente condivisa ed esente da rilievi critici per eventuali errori metodologici o di calcolo e facendo buon governo delle risultanze di causa in conformità delle superiori premesse in fatto e in diritto, ha precisato che aveva “ … proceduto ad effettuare le seguenti ipotesi di ricostruzione: A. Per il c/c n. 30089202: Applicazione dei tassi convenzionali e capitalizzazione trimestrale sino al
31.12.2013 e semplice dal 1.1.2014. In merito alle CMS ed alle DIF/CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c;
B. Per il c/c n. 2238040: Applicazione dei tassi BOT. …”, con la determinazione “ … dei seguenti risultati: c/c n° 3008902, ultimo movimento in atti 31/12/2015, saldo banca - € 14.542,92; importo ripetibile in favore del correntista € 6.293,62; saldi rettificati: - € 8.249,30; c/c n° 2238040, ultimo movimento in atti 31/3/2014, saldo banca - € 430.000,00; importo ripetibile in favore del correntista € 97.608,17; saldi rettificati: - € 332.391,83; …”, con la conseguenza che, a fronte di un saldo banca totale per complessivi - € 444.542,92, il saldo totale rettificato era pari a - € 340.641,13 (cfr. ctu a pag.
12): per economia processuale si riporta solo detta ipotesi 'A', in quanto condivisa e coerente con le superiori premesse.
Dunque, a fronte di un importo complessivo di - € 444.542,92, quale saldo debitore contabile del conto corrente n°
3008902 e del conto anticipi n° 2238040, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo complessivo dei due conti per cui è causa in complessivi - € 340.641,13, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015 e
- € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014, sempre a debito della correntista.
Nella memoria integrativa il Ctu, sulla base dell'ulteriore quesito, ha proceduto alla effettuazione di un calcolo alternativo, applicando al conto anticipi n° 2238040 i tassi legali e mantenendo la precedente metodologia per il conto n° 3008902
(cfr. ctu integrativa, a pag. 13: “ … Per il c/c n. 30089202: Applicazione dei tassi convenzionali e capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013 e semplice dal 1.1.2014. In merito alle CMS ed alle DIF/CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c. Per il c/c n. 2238040: Applicazione dei tassi legali. …”), pervenendo al risultato che, rimasto inalterato il saldo rettificato quanto al n. 30089202, ossia - € 8.249,30 alla data del 31/12/2015, ha portato ad individuare un saldo negativo più elevato (- € 344.862,32, sempre alla data del 31/3/2014) per il conto n° 2238040.
Al riguardo si osserva che negli scritti conclusionali la banca convenuta ha concluso per l'accoglimento di detto risultato, dichiarando di accettare le conclusioni, cui era pervenuto il Ctu nella prima delle due ipotesi contenute nella ctu integrativa dell'8/4/2019 (cfr. comparsa conclusionale: “ … Per tutto quanto sopra esposto, come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle tolte conclusioni, e dunque nell'accoglimento delle risultanze della ctu definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 (rideterminazione del saldo con applicazione degli interessi convenzionali regolarmente pattuiti, cfr. doc. 3) e pertanto determinare i saldi come segue: - saldo c/c n. 30089202:- € 8.249,30, oltre interessi dal 1.1.16; - saldo conto anticipi n. 2238040: - € 344.862,32, oltre interessi dal 1.4.14 per un totale di € -
353.111,62 oltre interessi come sopra indicati;
…”).
Riprendendo il discorso precedentemente iniziato, si osserva che, accettando il saldo di detta ipotesi, la banca ha accettato tanto il fatto che la documentazione contabile del conto corrente non fosse completa quanto la metodologia 'ricostruttiva' posta in essere dal Ctu.
Detta ipotesi non può peraltro essere accolta alla luce delle superiori osservazioni sui rapporti fra interessi sostitutivi ex art. 117 TUB ed interessi legali;
quindi devono essere presi in considerazione i saldi, elaborati a pag. 12 della ctu e poi richiamati, a seguito delle risposte alle osservazioni dei Ctp, a pag. 29 della ctu.
Passando all'esame della domanda relativa al contratto di mutuo chirografario n° 4097537, valgono le seguenti osservazioni, precisando fin da subito che detto rapporto non è stato interessato dal quesito integrativo.
In citazione era stato allegato, richiamata la perizia econometrica, che vi era stata illegittima applicazione di interessi anatocistici sul predetto rapporto di mutuo e pattuizione di interessi usurari, considerando sia gli interessi corrispettivi che gli interessi di mora, con conseguenza non debenza, ex art. 1815 c.c., di alcun interesse.
Con la su ricordata ordinanza riservata 1-5/3/2018 era stato conferito al Ctu anche il seguente quesito: “ … 1) verifichi il
Ctu se nella predisposizione del piano di ammortamento risulta correttamente applicato il tasso, quale risulta dal contratto di mutuo e da eventuali successive variazioni comunicate, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute periodo per periodo e la corrispondenza del predetto tasso (e sue eventuali variazioni) a quanto contrattualmente stabilito dalle parti;
2) verifichi il ctu se sia stato rispettato il tasso soglia al momento della stipula del contratto ai sensi della legge sull'usura, senza operare la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. Predisponga eventualmente, alla luce del dato contrattuale, anche un conteggio alternativo, procedendo alla relativa sommatoria;
3) in caso di riscontrato superamento del tasso soglia, elimini il Ctu gli interessi illegittimamente applicati in ossequio a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; 4) verifichi il Ctu il tasso di mora applicato sulle singole rate di ammortamento scadute e non pagate, accertandone la corrispondenza al dato contrattuale ed indicando le concrete modalità di calcolo;
5) determini il Ctu analiticamente il rapporto dare/avere fra le parti, tenuto conto del dato contrattuale e dei rimborsi effettuati
…” (cfr. citata ordinanza).
Tanto premesso, valgono le seguenti osservazioni.
Appare ormai acquisito il principio che anche in tema di interessi moratori devono essere rispettati i tassi soglia, previsti dalla legge, al pari di quanto previsto per gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. 22890/2019 in motivazione: “ … questa
Corte, in consonanza con quanto ritenuto anche dalla sentenza n° 29 del 2002 della Corte Costituzionale (secondo la quale
"il riferimento, contenuto nel D.L. n° 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile -senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"), ha enunciato da tempo il principio per cui la L. n° 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia (da determinarsi in base alle indicazioni di cui alla medesima L. n. 108, art. 2) al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (Cass. n° 5324/2003; Cass. 10032/2004; cass. 1748/2011; Cass.
5598/2017; Cass. 23192/2017). Il principio è stato ribadito di recente, con approfondite argomentazioni, anche da Cass.
27442/2018, che ha riaffermato come sia "nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n° 108, art. 2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali". …”).
Quest'ultimo orientamento si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti: a) la L. 28/2/2001, n° 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo” e quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al D.L. 394/2000); b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra le varie tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora): in tali termini cfr. anche
Tribunale Roma, Sez. XVII n° 12786/2019 del 17/6/2019.
E' stato inoltre ribadito, tanto nella citata Cass. 27442/2018 quanto nella più recente citata Cass. 22890/2019, che, in caso di nullità degli interessi convenzionali di mora usurari, va escluso che possa trovare applicazione, per questi ultimi interessi, l'art. 1815, 2° comma, c.c., attesa la “ … persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando soltanto i secondi la propria fonte nell'inadempimento e, pertanto, non potendo ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dall'art. 1815 c.c., comma 2 agli interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento. …” (cfr. citata Cass. 22890/2019 in motivazione). In quest'ultima sentenza, a conforto di quanto detto, è stata espressamente richiamata Cass. 21470/2017, in cui addirittura era stato precisato in motivazione, in relazione ad una fattispecie in cui risultavano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido ed interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, che “ … La sanzione dell'art. 1815, comma
2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano …”; quindi la nullità dell'una pattuizione non si comunica all'altra, pur se entrambe contenute in una medesima clausola contrattuale, dovendosi valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. Da questi condivisibili principi emerge che la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c., è ricollegata alla sola clausola in ipotesi viziata, con la conseguenza che, qualora solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi. Inoltre, non trovando applicazione la sanzione di cui al citato art. 1815, 2° comma, c.c., nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi moratori usurari, l'obbligazione restitutoria, conseguente alla rilevata nullità, non riguarda l'intero ammontare degli interessi corrisposti, ma l'eccedenza rispetto al tasso legale, comunque dovuto: la citata
Cass. 27442/2018, sia pure in un obiter dictum, ha evidenziato che la restituzione al correntista non potrebbe comunque riguardare gli interessi dovuti al tasso legale.
Analogamente, stante la differenza ontologica tra interessi moratori ed interessi corrispettivi, non è possibile procedere all'applicazione della regola del cumulo, per cui l'accertamento deve essere autonomamente eseguito con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi (cfr. Tribunale Catania sez. IV, 06/06/2019, n.2415).
Dunque, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi (cfr. citata Tribunale Roma, Sez.
XVII n° 12786/2019 del 17/6/2019): in detto precedente è stato condivisibilmente evidenziato in motivazione che “ …
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale. …” e che “… Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di Cassazione n° 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
5286 del 22/4/2000; Cass. 5324 del 4/4/2003) …”.
In ordine poi alla contestazione di parte attrice, in tema di anatocismo, a margine del piano di ammortamento c.d. 'alla francese', valgono le seguenti osservazioni.
Si è al riguardo in presenza della predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, con la previsione che all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e si riducono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Si tratta di un sistema diverso da quello previsto per il c.d. ammortamento 'all'italiana', che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo, in quanto la stessa viene abbattuta più lentamente;
peraltro in questo modo si ottiene una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento 'alla francese' può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illegittimità, essendo invero lo stesso vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo sistema non produce effetti anatocistici surrettizi;
infatti non vi è pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente ha il vantaggio di una rata costante, mentre la banca consegue una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento 'alla francese' non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
inoltre, il piano di ammortamento 'alla francese' non determina di per sé alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Ciò che avviene nel piano di ammortamento 'alla francese' è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è alcun effetto anatocistico, come del resto affermato dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. Tribunale Milano sez. VI, n° 2490 del 14/3/2019: “Il piano di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti. In detto tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo”; Tribunale di Roma, Sezione XVII,
n° 5583 del 14/4/2019: “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”; Tribunale
Milano sez. VI, n° 6299 del 27/6/2019: “L'adozione di un piano di ammortamento c.d. 'alla francese' non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”).
In conclusione l'ammortamento c.d. alla francese non è, di per sé, illegittimo.
Tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che la contestazione di parte attrice in tema di ammortamento 'alla francese'
è assolutamente generico e si fonda sul richiamo di massime giurisprudenziali in tema appunto di preteso effetto anatocistico e di altrettanto pretesa indeterminatezza delle condizioni e di poca trasparenza. Non risultano invero precisati in citazione né il metodo contestato né le ragioni per cui, in ipotesi, detto metodo consentirebbe il sorgere di interessi composti. Per quanto riguarda la contestazione attorea sull'usura, si osserva, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ha portato ad escludere la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta (cfr. Cass. SU 24675/2017), che nella ctu è dato leggere che “… la documentazione rilevata in atti, relativamente al contratto di mutuo n. 4097537, risulta essere parziale e frammentaria. In conseguenza della frammentaria documentazione relativa al c/c n. 30089202, su cui era regolato il mutuo in questione, è stato possibile rilevare solo parzialmente i pagamenti e le erogazioni relative al mutuo. In ogni caso, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di mutuo del 1.3.2016, risulterebbero insolute unicamente n. 3 rate (con scadenza 31.8.2015, 30.11.2015 e 29.2.2016), per complessivi € 16.757,27, oltre al capitale residuo di € 11.128,08, ed agli interessi di mora sulle sole tre rate suddette, per € 189,55. …” (cfr. ctu, a pag. 26).
Il Ctu, in risposta al quesito n° 3, ha precisato che “… non si rileva nessun superamento della soglia di usura né con riferimento agli interessi corrispettivi (applicando la metodologia dettata da Banca d'Italia) né con riferimento agli interessi di mora, …”, per cui “… non si è proceduto a rideterminare il dare avere del finanziamento con azzeramento degli interessi. …” (cfr. ctu, a pag. 28).
Nelle conclusioni, in risposta al quesito n° 5, è dato leggere che “… Come indicato nella premessa relativa al mutuo, in conseguenza delle carenze documentali che non permettono di individuare analiticamente tutti i rimborsi effettuati le relative date, gli importi e la composizione degli stessi, non è possibile ricostruire analiticamente il dare avere relativo al mutuo. …”; che “ … In seguito alle osservazioni della parte convenuta, si è proceduto a effettuare in ogni caso una ricostruzione del dare avere tenendo conto delle informazioni desunte dalla documentazione in atti, ossia che risultano interamente pagate le rate fino a quella scadente in data 31.5.2015, oltre a capitale anticipatamente estinto per €
410.705,37. …”; che “ … In ogni caso, in base ai documenti in atti non è possibile conoscere le date effettive dei pagamenti o se siano stati pagati interessi di mora …” e che “ … Qualora si ricostruisse il dare / avere tenuto conto di queste premesse, il credito residuo della banca calcolato al 1.3.2016 risulterebbe essere di € 28.068,11 con una differenza di € 6,79 in meno rispetto al credito richiesto dalla banca, di € 28.074,90 …” (cfr. ctu, a pag. 29).
Si tratta di conclusioni pienamente condivise dal Giudice, rispetto alle quali parte attrice, onerata della produzione integrale della documentazione, di fatto non completa, nulla può obiettare, in mancanza appunto di documentazione da cui poter trarre elementi a confutazione di quanto accertato dal Ctu;
da parte sua la convenuta ha invece formalmente accettato dette conclusioni e la metodologia di accertamento (cfr. citate conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale di parte convenuta: “ … Per tutto quanto sopra esposto, come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1 confida nell'accoglimento delle tolte conclusioni, e dunque nell'accoglimento delle risultanze della ctu definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 … e pertanto determinare i saldi come segue: … saldo debitore del contratto di finanziamento n.
4097537 in - € 28.068,11, oltre interessi dal 2.3.16, come accertato nella prima relazione peritale del 19.9.18. …”).
In conclusione, portando a sintesi le superiori premesse in fatto e in diritto, vanno di seguito precisati i saldi dei tre rapporti alle date indicate dal Ctu: a fronte di un importo complessivo di - € 472.617,82, quale saldo debitore contabile del conto corrente n° 3008902 e del conto anticipi n° 2238040 nonché del contratto di mutuo n° 4097537, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo dei tre rapporti per cui è causa in complessivi - € 368.709,24, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015; - € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014 e -
€ 28.068,11 per il contratto di mutuo n° 4097537 alla data dell'1/3/2016, sempre a debito della correntista nonché mutuataria ed a credito della banca.
Per quanto riguarda la domanda restitutoria valgono le seguenti osservazioni. Preliminarmente va ricordato che nel caso di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio -è irrilevante l'eventuale chiusura in corso del giudizio- non sarebbero proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, atteso che l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento o -come suol dirsi- in uno spostamento patrimoniale, oggetto di possibile ripetizione. In detto caso peraltro nulla impedisce che il correntista, avendovi un chiaro interesse, possa comunque agire per “… ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso …” (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione;
Cass. 21646/2018).
Nella differente ipotesi di rapporti chiusi alla data di introduzione del giudizio è invece astrattamente ammissibile una domanda di ripetizione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda va rigettata, in quanto -da un lato- in citazione non è stata allegata la chiusura dei rapporti di conto corrente e -dall'altro- si è in ogni caso in presenza di saldi comunque negativi per la correntista. Meramente contabile è la circostanza che risultino dei saldi negativi inferiori rispetto a quelli indicati dalla banca, per cui, in difetto di prova dell'effettuazione di pagamenti dalla correntista alla banca ovvero di versamento di somme eccedenti i saldi ricalcolati dal Ctu, nessuna ipotesi restitutoria è ipotizzabile.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria di parte attrice, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito;
infatti la domanda risarcitoria
è sfornita di qualsivoglia prova, in base a conferente allegazione, sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire.
Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione ed in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), manca la prova -e prima ancora la concreta e specifica allegazione in fatto- del danno patrimoniale in ipotesi effettivamente sofferto dalla parte attrice e/o dai garanti, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca, altrettanto in ipotesi inadempiente, ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dalla parte attrice;
non sono infatti a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante ovvero la mancanza di disponibilità di somme ovvero ancora la pretesa interruzione dei rapporti contrattuali con asserita necessità di ricorrere ad altri e più onerosi mezzi di accesso al credito.
Al riguardo non è di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni patrimoniali.
Dunque la domanda di risarcimento di pretesi, ma non provati, danni patrimoniali va rigettata.
Miglior sorte non arride alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pacificamente ipotizzabile anche nel caso di eccepito inadempimento contrattuale (cfr. Cass. SU 26972/2008 “il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”); anche in epoca successiva (cfr. Cass. 24145/2010) è ribadito che, nei casi in cui ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale, “... l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. porta ad affermare che … vi è
l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale …”.
Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della
Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno astrattamente ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003;
Cass. 16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass.
8827/2003 e 8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c.
(“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.).
Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass.
1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata
Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
Nel caso di specie difettano del tutto gli elementi di fatto che, alla luce delle superiori osservazioni, possano portare ad una qualche pronuncia di condanna per asserita causazione di non meglio precisati danni non patrimoniali.
Anche in questo caso non è di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali, quali il danno all'immagine imprenditoriale o all'immagine tout court.
Del resto, a conforto di quanto detto, milita anche la stessa giurisprudenza sulla 'responsabilità da inesatte informazioni', che invero non supera né pone in dubbio le superiori osservazioni sulla necessità della prova del danno e sulla non configurabilità di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 7594/2018: “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente 'in re ipsa', dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”; Cass. 207/2019). Si tratta di principio ormai consolidato, come risulta anche da Cass. 20885/2019, in motivazione, ove è dato leggere che “ … Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre 'danno conseguenza', alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
(Sez.3, 19/07/2018, n. 19137; Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931). …” e da Cass. 25037/2019 ove, sempre in motivazione, è dato altresì leggere che “ … la censura è manifestamente infondata poiché per costante orientamento della Corte di legittimità il danno non patrimoniale, anche quando riguardi le lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (Cass. SU, 22 luglio 2015, n.
15350). Tale principio opera in maniera specifica in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi dove il pregiudizio deve sempre identificarsi in un danno conseguenza, cioè in un accadimento connesso alla lesione di una situazione protetta e non può essere configurato quale danno in re ipsa (Cass. n° 7494 del 2018, Cass. n° 31537 del 2018 e Cass. 24 settembre
2013 n° 21816) …”.
Da ultimo, anche solo per completezza, è consolidato orientamento dell'Ufficio che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
In conclusione, qualsiasi domanda di risarcimento danni va rigettata.
Va rigettata altresì la domanda attorea di “ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce 'stato del rapporto' contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11/2/1991 n° 139 e successive modifiche ed integrazioni. …” (cfr. conclusioni attoree). Al riguardo, l'assoluta genericità ed ipoteticità della stessa (cfr. atto di citazione), peraltro neanche più coltivata in sede di comparsa conclusionale, non può che portare al rigetto della domanda in parte qua.
In ogni caso si osserva che, come da ultimo dedotto dalla convenuta nella memoria conclusionale di replica, la segnalazione era stata effettuata come 'rapporto contestato' (cfr. art. 12 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183/6
n° 2 c.p.c.).
Per quanto riguarda la domanda sub C) delle superiori conclusioni attoree (“ … accertare e pertanto dichiarare l'invalidità
e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i sigg.ri e Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai Parte_2 garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante …”
(cfr. conclusioni su riportate), valgono le seguenti osservazioni.
Preliminarmente va ricordato che si è in presenza di fideiussioni omnibus con limitazione della garanzia prestata, così come imposto dall'art. 1938 c.c.: non vi è contestazione sul punto ex art. 115 c.p.c.. In ogni caso la convenuta ha prodotto idonea documentazione da cui risulta che gli odierni attori hanno rilasciato fideiussioni a garanzia dell'esposizione debitoria della debitrice principale e precisamente sia che in 24/7/2008 hanno rilasciato Parte_1 Parte_2 fideiussione fino alla concorrenza di € 1.852.500,00 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta).
Al riguardo, si rammenta che in base all'art. 1938 c.c. “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito” e che, con il limite della fissazione della responsabilità massima assunta (cfr. art. 10, L. 154/1992 di modifica del citato articolo 1938 c.c.), il fideiussore presta garanzia, in favore della banca per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale;
quindi la garanzia viene prestata non in relazione all'adempimento di un singolo e determinato debito o di una specifica obbligazione, ma in relazione, sia pure entro l'importo massimo prefissato, a tutti i debiti presenti e futuri, nascenti da rapporti bancari già in essere o da porre in essere.
Dunque l'oggetto ben si individua per relationem in relazione alle operazioni bancarie in essere o poste in essere.
Per quanto riguarda l'invalidità e nullità del contratto di fideiussione, in citazione è stato allegato che “ … i fideiussori possono sollevare eccezioni in ordine alla nullità ed alla invalidità delle stipulazioni sottoscritte con la banca della debitrice principale. Debbono essere osservati dall'istituto di credito nell'esecuzione ed escussione della garanzia. Al di là di queste pregnanti considerazioni non va sottaciuto che la Cassazione, dall'anno 1989, sostiene la tesi … secondo cui la lesione da parte dell'istituto creditore dei principi cardine sanciti dalle disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c., implica il venir meno della garanzia fideiussoria. Qualora l'esposizione bancaria perciò sia caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, in considerazione della loro nullità è consentito ai fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis. …” (cfr. citazione a pagg. 37 e 38).
Al riguardo, in ordine ai rapporti fra correntista e banca ed alle contestazioni sollevate, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto, senza necessità di approfondire il discorso sulla legittimazione o meno dei fideiussori.
Per quanto riguarda l'allegazione per cui “ … la lesione da parte dell'istituto creditore dei principi cardine sanciti dalle disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c., implica il venir meno della garanzia fideiussoria. …”, è sufficiente osservare che l'assoluta genericità dell'assunto, meramente ripetitivo di massime giurisprudenziali e senza alcuna fattuale e concreta connessione al rapporto fra le parti, non consente di soffermarsi oltre sul punto.
Per quanto riguarda l'invocata liberazione dalla fideiussione in base al richiamato art. 1956 c.c., si riporta il dato codicistico: “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”: la ratio della norma è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Con la liberazione del fideiussore -si ritiene che la liberazione riguardi l'intera garanzia prestata e non solo quella relativa all'ulteriore credito, incautamente concesso al debitore principale- viene così ad essere sanzionata, in quanto non ispirata ai canoni della buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge. Non è richiesta l'esistenza di uno stato di vera e propria insolvenza del terzo (debitore principale), ma si deve trattare di condizioni patrimoniali precarie, che devono risultare sopravvenute e non esistenti al momento della prestazione della fideiussione per obbligazioni future.
Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. 2524/2006; Cass. 23422/2016).
Per quanto riguarda l'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, è stato osservato che “in tema di fidejussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ. … non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito” (cfr. Cass. 8995/2003).
Si è inoltre già avuto modo di ribadire l'adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future” (cfr. Cass.
16827/2016) e che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr. Cass. 7587/2001: ma anche, negli stessi termini, Cass. 3761/2006 e Cass.
7444/2017).
Alla luce di detti principi va sicuramente rigettata in parte qua detta domanda, in quanto difettano, per mancanza di prova in base a conferente allegazione, tutti gli elementi per poter procedere nel senso auspicato dai fideiussori, non senza dimenticare che gli opponenti e , fideiussori della debitrice principale, ne sono i legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti (cfr., p.es., doc. 1 allegato alla citazione: istanza ex art. 119 TUB, nella cui epigrafe i predetti si qualificano come legali rappresentanti) e non è stato neanche allegato che non lo fossero anche all'epoca del rilascio della garanzia
(cfr. anche doc. 3 di parte convenuta: contratto di conto corrente), per cui sarebbe ben difficile poter anche solo immaginare che i predetti non sapessero, quali fideiussori, quale fosse la situazione finanziaria della società, dagli stessi rappresentata quali soci amministratori.
Dalla lettura della citata istanza ex art. 119 TUB del 10/6/2016 risulta che la Parte_1 risultava cancellata (cfr. citata istanza: “ … ora cancellata …”): si tratta di circostanza non allegata in
[...] citazione;
in ogni caso sussisterebbe pur sempre la responsabilità dei predetti e sia Parte_1 Parte_2 quali soci di società di persona, in ipotesi cancellata dal Registro delle Imprese e quindi altrettanto in ipotesi estinta (cfr. fin da Cass. SU 6070/2013), che quali fideiussori della debitrice principale.
Alla luce delle risultanze di causa, sussiste la responsabilità in solido dei citati fideiussori, il tutto nei limiti della garanzia prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.852.500,00.
E' così assorbita ogni questione sulla natura della garanzia, come riconducibile ad un normale contratto di fideiussione ovvero ad un contratto autonomo di garanzia.
Per quanto riguarda il regime delle spese si osserva, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli attori, per il grado di soccombenza: la condanna è in solido, stante la comunanza di interessi (art. 97 c.p.c.).
Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione
'260.001-520.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della banca convenuta: quanto al valore della controversia
(accertamento negativo) si è preso in considerazione l'accertamento complessivamente effettuato dal Ctu. Sull'importo complessivo di € 12.678,00 va operata la ricordata compensazione. Le spese della ctu contabile, liquidate con separato e contestuale decreto, vanno definitivamente poste per 2/3 in solido a carico degli attori e per 1/3 a carico della convenuta.
Premesso che nel caso di specie quest'ultima non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007;
Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass.
17739/2016).
Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.]»
§ 2 — Hanno proposto appello di Parte_1 Parte_1
e contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 Parte_2 profili e chiedendo “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 30089202 e anticipo sconti n. 3008920:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 se condo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applic ati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'eff etto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca laddove sussistano i presupposti di legge alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e com unque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
Con riferimento al contratto di mutuo rep. 2744:
a) accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
b) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel contratto oggetto CP_5 parte della nel contratto oggetto di causa;
CP_5 c) dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte rate a scadere composte del solo capitale;
e) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
f) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
g) accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l'inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una clausola floor) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al T.U.B.;
h) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'ala capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;rt. 1283 c.c.;
i) dichiarare per l'effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rideterminare il piano l'effetto rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostituivo imposto per legge di ammortamento con il Tasso sostituivo imposto per legge costituito dal Tasso
Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284 c.c.
C) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la banca convenuta e i sigg.ri e , per i motivi esposti Parte_1 Parte_2 in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la lovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante;
D) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
Con espressa rinuncia alle proposte domande in tema usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto del giudizio, di CMS, capitalizzazione non pattuiti di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96, demandando al Consulente tecnico il quesito indicato in atti qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta”. Ha resistito e per essa chiedendo il rigetto dell'appello, di cui CP_1 CP_2 ha pure eccepito la inammissibilità ex art. 342 CPC.
Con ordinanza in data 14.12.2020 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta dagli appellanti.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Le parti hanno depositato le note finali anticipate, come autorizzate.
In data 13 maggio 2025 è intervenuta ex art. 111 e per essa, quale procuratore Controparte_9 speciale in qualità di cessionaria del credito oggetto di giudizio, Controparte_4 condividendo le difese della banca cedente.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 19 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag.5) – titolato “ L'ERRATA INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA
VIOLAZIONE DELLA L. 108/96: PATTUIZIONE E APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI.
INAPPLICABILITA' DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA CASS. SEZ. UNITE N.
24675/17” – le parti appellanti denunciano che il giudice di prime cure avrebbe escluso la sussistenza dell'usura originaria, in base ad un errato calcolo del TEG ai fini del rilevamento del tasso usurario.
Articolano, poi, gli appellanti ulteriore doglianza deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabili, in tema di usura, i principi di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 24675/2017, anche al contratto di conto corrente, nel quale è prevista la facoltà di ius variandi. Ritengono infatti che, ai fini del rilevamento dell'usura, debba essere riservato un diverso trattamento a tipologie contrattuali eterogenee, quali il conto corrente e il contratto di mutuo, e che dunque la sentenza sopra richiamata non sia applicabile ai contratti di conto corrente.
Infine, gli appellanti ribadiscono di aver insistito anche in sede di CTU per l'applicazione dell'art. 1815, dal momento che il quesito prevedeva “nel caso in cui il TEG superasse il tasso soglia vigente pro tempore, provveda al ricalcolo eliminando ex art. 1815 c.c. tutte le remunerazioni, compresa la
CMS”, affermando di aver formulato detta richiesta sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in sede di comparsa conclusionale.
Chiedono, quindi, disporsi CTU con il seguente quesito peritale: il CTU “consideri ai fini del TEG anche gli interessi remunerazioni e spese annotate in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla” ed insistono “ AFFINCHÈ SI RICALCOLI IL SALDO ESCLUDENDO GLI INTERESSI
ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATI A TITOLO DI USURA, INCLUDENDO NEL COMPUTO DEL
TEG LE CMS E L'ANATOCISMO (IN QUANTO ONERI ILLEGITTIMI) PREVIA RIMESSIONE
DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA CON APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 C.C. NEI TRIMESTRI
IN CUI VIENE RILEVATA”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 9) – titolato “ LA VALIDITA' DELLE ECCEZIONI
SOLLEVATE DAI GARANTI E FIDEIUSSORI: L'EXCEPTIO DOLI ET NULLITATIS” - le parti appellanti affermano che la Banca avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione del contratto di conto corrente sicchè ciò implicherebbe il venir meno della garanzia fideiussoria e il diritto dei fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 14) – titolato “ERRATA PRONUNCIA IN PUNTO SPESE DI LITE
“ – le parti appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel disporre la loro condanna parziale alle spese di lite, atteso che le loro domande erano state per la maggior parte accolte, con riduzione del credito della banca nella misura di euro 91.413,30. Chiedono, in ogni caso, la compensazione integrale di dette spese.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Peraltro, va dato atto che sono ormai definitive alcune statuizioni, come del resto ricordato anche dagli stessi appellanti che hanno rinunciato a molteplici delle domande respinte dal Tribunale, devolvendo solo le limitate questioni sopra riportate.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, a sua volta articolato nei tre profili sopra ricordati, la Corte rileva Cont come l'esigenza di specificità ex art. 342 non trova realizzazione con le modalità di allegazione ed argomentazione utilizzate dagli appellanti che, invero, formulano congetture più o meno astratte, senza mai esaminare le questioni devolute nel concreto della vicenda processuale che ha visto la redazione di una perizia a sua volta poi integrata alla luce della giurisprudenza di legittimità che via via si andava affermando nelle more del giudizio.
Pertanto, gli argomenti esposti appaiono anche di difficile intellegibilità rispetto al cospicuo argomentare del Tribunale, come sopra testualmente riportato.
Orbene, il Tribunale, a seguito del deposito della prima relazione peritale in data 19.9.18, ha ordinato un'integrazione della CTU, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/18 in tema di verifica della CMS ai fini dell'accertamento dell'usura per il periodo ante 2009, modificando altresì il quesito relativo all'usura stessa.
Nel primo elaborato il CTU aveva verificato se vi fosse stato il superamento del tasso soglia di riferimento da parte della effettuando i calcoli del TEG con diverse metodologie e aveva CP_5 concluso che i TEG applicati dalla risultavano essere sempre inferiori al tasso soglia di CP_5 riferimento, in relazione a tutti i rapporti contestati da controparte (contratto di conto corrente n.
30089202, conto anticipi n. 2238040, contratto di mutuo n. 4097537).
A seguito dell'integrazione del quesito, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge 108/1996 e il 31.12.2009, la base di calcolo da raffrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del TEG, praticato in concreto e la CMS, rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia calcolata aumentando la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi poi l'eccedenza eventuale della CMS rispetto alla soglia con il margine residuo degli interessi (differenza tra interessi rientranti nella soglia di legge e quelli in concreto praticati).
Effettuato il ricalcolo alla luce dei suddetti parametri, il CTU ha confermato integralmente nella relazione integrativa quanto stabilito dalla prima relazione peritale in relazione al conto corrente e al conto anticipi, ovvero il fatto che non vi fossero mai stati disallineamenti dal tasso soglia di legge. Per ciò che attiene alla CMS, il CTU ha accertato che la stessa è sempre stata inferiore alla CMS soglia calcolata secondo il metodo illustrato dalla sentenza della Cassazione del 2018.
Non si comprende, pertanto, alla luce di quanto anche indicato nella sentenza, ove sia l'errore denunciato con la conseguenza che , in assenza di specifiche indicazioni anche di carattere contabile, la richiesta integrazione di CTU non è ammissibile.
Quanto alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 24675/2017, questa ha negato l'esistenza dell'”usura sopravvenuta” senza formulare alcuna distinzione fra un contratto e l'altro e affermando che si intendono come “usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi sono promessi, o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (articolo 1, I comma D.L. 394/2000, convertito con modificazioni nella Legge 24/2001).
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto – condivisibilmente – che tale pronuncia ha dettato principi di carattere generale e lo ha ampiamente motivato, senza che gli appellanti abbiano poi svolto adeguate
contro
-argomentazioni, limitandosi piuttosto ad affermazioni di carattere apodittico.
Peraltro, il CTU, nella sua prima relazione peritale, aveva effettuato i calcoli con diverse metodologie
(criteri di cui alla Legge 108/1996, istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009, istruzioni della Banca d'Italia anteriori al 2009) e verificato che i TEG applicati dalla indipendentemente CP_5 dal criterio applicato, risultano in tutti i trimestri inferiori al tasso soglia di riferimento, sia in relazione al contratto di conto corrente, sia in relazione al conto anticipi e sia in relazione al contratto di mutuo.
Oltre a ciò, in particolare in relazione al conto corrente, sono state espunte tutte le commissioni e le spese non espressamente pattuite.
La genericità ed apoditticità- già rilevata – delle doglianze rispetto a questa elaborazione conducono alla reiezione anche di questo profilo di doglianza.
Infine, per l'ultimo profilo – relativo all'art. 1815 C.C. – si osserva in relazione a tutti i contratti stipulati dalla con gli appellanti non vi sono mai stati disallineamenti dal tasso soglia di legge CP_5 anche calcolando il TEG in base ai vari criteri ipotizzati dal CTU (pagg.
7-9 CTU integrativa dell'8.4.19) e la CMS è sempre stata inferiore alla CMS soglia (e il CTU ha proceduto, nella relazione integrativa, a ricalcolare la stessa in base dei nuovi quesiti sviluppati alla luce della sentenza in tema di verifica delle CMS ai fini dell'accertamento dell'usura per il periodo ante 31.12.09) (Cass., n.
16303/18).
Alla luce di tali considerazioni il primo motivo va integralmente respinto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, si perviene egualmente ad un rigetto delle doglianze, dal momento che non è stata fornita prova alcuna del fatto che la abbia tenuto comportamenti fraudolenti, CP_5 né tantomeno del danno che le controparti avrebbero subito.
Peraltro, non è stata oggetto di specifica impugnazione la motivazione con la quale il Tribunale ha evidenziato come non si potesse operare l'estinzione ex art. 1956 C.C. in ragione del ruolo di legali rappresentanti svolto dai due garanti, sicchè la decisione poggia in modo indipendente su questo argomento che resta ormai definitivo ed idoneo a sostenerla.
Irrilevante, quindi, la richiesta della banca appellata di qualificare la garanzia come autonoma, restando detta questione assorbita. §4.3 – Infine, gli appellanti non colgono – quanto alla ripartizione delle spese di lite – che il Tribunale ha riconosciuto correttamente e condivisibilmente la prevalente soccombenza dei medesimi, in ragione della accertata sussistenza del credito in capo alla banca, sicchè per la parte del credito ritenuta non sussistente ha applicato la compensazione parziale.
Non si comprende, in assenza di una soccombenza reciproca totale, il motivo per il quale si sarebbe dovuti pervenire ad una compensazione integrale delle spese, in assenza di specifici presupposti di legge.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata e parte intervenuta (per il principio di causalità) secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 20827/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e di parte intervenuta – delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 (per ciascuna parte), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3570 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi – per procura in atti – dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
APPELLANTI E
codice fiscale , e per essa, partita Iva , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio;
APPELLATA
Nonché
C.F. e per essa, quale procuratore speciale CP_3 P.IVA_4 Controparte_4
C.F. rappresentata e difesa rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. P.IVA_5
Felicita Fenaroli;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta l'attrice Controparte_1 [...]
(debitrice principale) e e Parte_1 Parte_1 Parte_2 (garanti) allegavano che la società era cliente della banca per aver stipulato i seguenti contratti: conto corrente n° 30089202 del 2007, conto anticipi n° 630117 del 2013, appoggiato sul predetto conto corrente, e contratto di mutuo n° 27444 del 2/8/2010; che con comunicazione pec del 28/6/2016 era stata richiesta alla banca copia del contratto di conto corrente, delle aperture di credito, degli estratti conto e scalari, nonché copia del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, delle quietanze e di ogni altra documentazione relativa;
che i predetti rapporti, sottoposti a verifica contabile, presentavano rilevanti criticità in tema di illegittima applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di cms nonché di esercizio dello ius variandi, come indicato in citazione, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccedenza nonché al risarcimento dei danni sofferti;
che, in caso di segnalazione in Centrale Rischi, la segnalazione doveva essere di rapporto contestato. I garanti allegavano che avevano la facoltà di sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis e che la condotta della banca, violativa dei canoni di correttezza e buona fede, comportava la loro liberazione dalla garanzia prestata. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni, come formulate nell'atto di citazione e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare: si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. usura sopravvenuta (e se del caso pattuita); con istanza di autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate relative al mutuo de quo, sino all'esito del presente giudizio ovvero all'accertamento delle istanze ivi formulate. In via principale nel merito: con riferimento al contratto di conto corrente n. 30089202 e anticipi e sconti n. 3008920: A) accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità
e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 comma 2 c.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma, c.c.; c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sulla illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16), dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente, a mezzo di nominanda ctu, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere fra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna -laddove sussistano i presupposti di legge- della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto e per i titoli indicati, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.. Con riferimento al contratto di mutuo n.
27444: a) accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
b) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della banca nel contratto oggetto di causa;
c) dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, c. 2, c.c. per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi le rate a scadere composte dal solo capitale;
e) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo effettivo sostenuto dal mutuatario;
f) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
g) accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto
(ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo,
l'inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una clausola floor), in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie alla Legge 154/92 e al
T.U.B.; h) accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese),
l'illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
i) accertare e dichiarare che la CP_5 convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.; l) dichiarare, per l'effetto, illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto, in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento con il tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284
c.c.. In ogni caso ed all'esito di quanto sopra: A) statuire in ogni caso, come di giustizia, in ordine alla condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte attrice, patrimoniali, nel duplice profilo di lucro cessante e/o danno emergente e non, nella miglior somma accertanda in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata;
b) ordinarsi alla Banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in centrale rischi sotto la voce dello “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e
14° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia 11/2/1991 n° 139 e successive modifiche ed integrazioni;
c) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i signori e , Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori ovvero ex art. 1956 c.c. e, per l'effetto, accertare/dichiarare la liberazione del fideiussore/garante; d) con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta e per essa, quale procuratrice Controparte_1 speciale, la nuova denominazione della la CP_6 Controparte_7 quale, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate nel su richiamato foglio di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel merito in via principale: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: rideterminare il saldo del conto corrente n. 30089202, considerando gli interessi convenzionali regolarmente pattuiti,
e il saldo del finanziamento anticipi n. 2238040 , accogliendo le risultanze della ctu integrativa definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 pag. 13 e confermare il saldo del contratto di finanziamento n. 4097537 in - € 28.093,21; in ogni caso: con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria per via documentale nonché mediante CTU contabile con successiva integrazione, ha così deciso: “ in parziale accoglimento della domanda attrice, proposta da (debitrice principale) e da Parte_1
e (garanti) nei confronti di dichiara che, a fronte Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di un importo complessivo di - € 472.617,82, quale saldo debitore contabile del conto corrente n°
3008902 e del conto anticipi n° 2238040 nonché del contratto di mutuo n° 4097537, il saldo va rideterminato in complessivi - € 368.709,24, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015; - € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014 e - €
28.068,11 per il contratto di mutuo n° 4097537 alla data dell'1/3/2016, sempre a debito della debitrice principale e a credito di Parte_1 CP_1
[...]
rigetta la domanda degli attori e di liberazione dalla Parte_1 Parte_2 fideiussione prestata in data 24/7/2008 fino alla concorrenza di € 1.852.500,00;
rigetta la domanda di ripetizione e di risarcimento danni nonché di rettifica della segnalazione in
Centrale Rischi;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna in solido gli attori, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida in € 8.452,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge;
pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato e contestuale decreto, per 2/3 in solido
a carico degli attori e per 1/3 a carico della convenuta”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…è necessario precisare l'ambito del giudizio, avente ad oggetto l'esame dei seguenti rapporti bancari: 1) rapporto di conto corrente n. 30089202 dal 12/9/2007 al 31/12/2015; 2) conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040 dal
14/7/2010 al 31/3/2014 e 3) contratto di mutuo n° 27444 del 2/8/2010.
Iniziando dal rapporto di conto corrente e conto anticipi, valgono le seguenti osservazioni.
Per quanto riguarda la questione del riparto dell'onere allegatorio e probatorio, va ribadito -come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio- che, nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (cfr. Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di mero accertamento, atteso che l'accertamento
è comunque propedeutico ad ogni pretesa restitutoria;
idem, Cass. 30822/2018: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto CP_5 risalenti alla data di apertura del rapporto)”). Dunque nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., il quale appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo invero sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali, e deve produrre il contratto (o i contratti) e tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015 in motivazione, proprio in tema di accertamento negativo e di prova dei fatti costitutivi 'negativi'; Cass. 24948/2017; Cass. 4372/2018, in motivazione, in cui è stato ribadito, a margine di una sollevata eccezione di prescrizione, che il correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto: il principio evidentemente vale anche per l'accertamento, che -come detto- è propedeutico alla domanda di ripetizione di indebito;
Cass. 2660/2019 in motivazione).
Questi stessi principi, a parti invertite, valgono anche nel differente caso in cui la banca sia attrice in riconvenzionale ovvero sia attrice in senso sostanziale, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca stessa;
infatti in questi casi l'onere allegatorio e probatorio graverà sulla banca. In dette ipotesi l'istituto di credito non potrebbe sottrarsi all'assolvimento dell'obbligo di produzione degli estratti conto, invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto non si deve confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito, come appunto nel caso in cui sia la banca ad agire (cfr. Cass.
13258/2017; Cass. 15148/2018; Cass. 14640/2018). In conclusione, ogni onere allegatorio e probatorio grava su chi agisce e ciò vale anche nell'ipotesi di domande di accertamento negativo da parte del correntista (cfr. Cass. 11543/2019; Cass.
25373/2019).
In ordine poi alla nota questione in tema di accesso alla documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 TUB, relativo alla sola documentazione contabile nei limiti del decennio di legge, ed art. 117 TUB in relazione alla documentazione contrattuale, si evidenzia che, anche a voler ammettere la massima potenzialità espansiva dell'art. 210
c.p.c. in favore della clientela (cfr. Cass. 11554/2017), è peraltro innegabile che l'ordine di esibizione è strumentale -nel senso cioè che un mero strumento per pervenire- all'assolvimento dell'onere probatorio che grava comunque sul cliente, che agisca appunto per l'accertamento negativo del credito o anche per la ripetizione di indebito;
quindi l'osservanza o meno, da parte del destinatario, dell'ordine di esibizione e le eventuali conseguenze devono essere valutate secondo i principi generali dell'ordinamento processuale, nell'ambito dell'art. 116, 2° comma, c.p.c. (cfr. Cass. 2148/2017).
Passando ad altro profilo di carattere generale, si rammenta, in base alla giurisprudenza dell'Ufficio ed alla luce della su richiamata giurisprudenza di legittimità in tema di oneri allegatori e probatori, che è altresì chiaramente conseguenziale che chi agisce non potrebbe mai trarre vantaggio processuale dal mancato soddisfacimento dell'onere probatorio sullo stesso gravante in tema p.es. di produzione dei contratti, come si avrebbe nel caso in cui si pretendesse, per effetto della mancata produzione del contratto di conto corrente, l'applicazione di interessi legali al posto di quelli convenzionalmente pattuiti, nel caso in cui non venga negata la stipulazione di apposito contratto per iscritto.
In ogni caso è bene ricordare che non vi sono motivi per non ritenere applicabile, anche in materia bancaria, il principio di acquisizione probatoria in tema di utilizzazione del materiale probatorio a prescindere da chi lo abbia prodotto e ciò in necessario contemperamento del principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass.
6460/2019; Cass. 5409/2019: “Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza”; Cass. 21909/2013; Cass. 15162/2008).
Nel caso che qui ci occupa, con ordinanza riservata 1-5/3/2018 l'istanza ex art. 210 c.p.c. era stata rigettata con la seguente motivazione: “ … ritenuta non accoglibile l'istanza attorea ex art. 210 c.p.c., contenuta nella memoria ex art. 183/6 n° 2
c.p.c. (“ … Richiamato integralmente l'atto di citazione introduttivo, si chiede che venga ordinata alla banca l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. DI TUTTI gli estratti conto (anche a scalare) da inizio rapporto ad oggi, laddove ritenuto dal
Giudicante e alla luce della documentazione laddove incompleta consegnata ex art. 119 TUB e prodotta nella memoria ex art. 183.6 c.p.c. n. 1. …”), alla luce dell'assoluta genericità dell'indicazione della documentazione in ipotesi richiesta, trattandosi invero di istanza che non tiene in considerazione la documentazione dalla stessa parte attrice prodotta e che, intuitivamente, deve essere stata posta a fondamento delle perizie econometriche prodotte. Sul punto, non ignorando certo
Cass. 11554/2017, va ribadito che è onere di chi formula istanza ex art. 210 c.p.c. indicare specificamente i documenti di cui si chiede l'esibizione (cfr. Cass. 10043/2004; Cass. 17149/2008), non potendo di certo rimettersi genericamente al
Giudice o alla controparte l'incombente di andare ad individuare cosa risulta prodotto e cosa, in ipotesi, non è stato prodotto;
…” (cfr. citata ordinanza).
Va altresì ribadito che l'eventuale mancata tempestiva contestazione stragiudiziale degli addebiti effettuati sul conto corrente non rileva in termini di maturazione di decadenze processuali;
infatti l'approvazione tacita del conto ex art. 1832
c.c., applicabile anche al rapporto di conto corrente bancario (art. 1857 c.c.), rende incontestabili le relative annotazioni in sé e per sé considerate nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non comporta la decadenza da eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni), da cui derivano dette annotazioni (cfr. Cass. 11626/2011; Cass. 23421/2016): si tratta di giurisprudenza, anche di merito, ormai consolidata.
Prima di procedere all'esame dei due conti, appare opportuno rammentare che il conto anticipi è un mero conto tecnico, appoggiato sul conto corrente su cui vengono riportate le operazioni in dare ed avere, per cui è sufficiente esaminare e ricostruire il conto di appoggio. Dunque l'iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile provvisoria dell'avvenuta anticipazione di somme da parte della banca, in attesa dell'esito -positivo o negativo- della riscossione dal terzo del credito, portato dalla fattura ovvero dal titolo per il quale vi è stata l'anticipazione, e del conseguente regolamento dell'operazione nel conto corrente ordinario;
quindi l'addebito sul conto anticipi è provvisorio, assumendo rilievo, ai fini della ricostruzione del rapporto dare/avere fra le parti, l'addebito sul conto corrente. Per effetto del su riportato profilo operativo -addebito dell'importo risultante dai documenti giustificativi del credito (fatture e/o titoli) ed accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario del cliente, il tutto nei limiti dell'affidamento concesso- il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore e sullo stesso, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi, relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate, e gli altri costi/oneri propri del conto anticipi: tali competenze vengono poi addebitate sul conto corrente ordinario del cliente.
Chiusa questa doverosa parentesi introduttiva, va ricordato che con la citata ordinanza riservata, emessa quindi dopo Cass.
SU 24675/2017 in tema di usura sopravvenuta e prima di Cass. SU 16303/2018 in tema di usura originaria e di incidenza delle cms ante 31/12/2009, è stata ammessa ctu, in ordine ai due citati rapporti, con il seguente quesito: “… A) Tasso di interesse passivo (nel caso di mancata pattuizione): Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB;
B) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di pattuizione): 1) Predisponga il
Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso CP_5 in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. Se del caso predisponga, in alternativa, entrambi i conteggi. C) Anatocismo: Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. In ogni caso escluda ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1/1/2014; D) Commissione di massimo scoperto: Escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, salvo i seguenti casi: a) se, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione n° 2 del 28/1/2009, la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e successive modifiche;
b) se, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR. Lo stesso discorso vale per le eventuali altri commissioni applicate, comunque denominate;
E) Usura: 1) Usura originaria: Accerti il Ctu, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia;
2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con
D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: a) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, escluse le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (in particolare, le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto andranno calcolate nelle somme dovute senza effettuare alcuna verifica di usurarietà, salvo nel caso in cui non se ne ravvisi la nullità in base ai criteri indicati al precedente punto D); b) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
F) Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di introduzione del presente giudizio …” (cfr. citata ordinanza). Inoltre, con la stessa ordinanza, sono stati forniti criteri per l'esame della documentazione contabile prodotta, il tutto nei seguenti termini: “… A) Se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto: con decorrenza dalla data di apertura del conto;
B) Se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali, visto che ad agire è il correntista: dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto;
C) Nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, visto che ad agire è il correntista: effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, …” (cfr. citata ordinanza).
Il Ctu ha provveduto al deposito della relazione in data 19/9/2018.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18/12/2018 veniva disposta integrazione della ctu alla luce della citata Cass.
SU 16303/2018 con il seguente quesito: “ … il quesito D) Commissione di massimo scoperto e commissioni similari, comunque denominate, è sostituito dal seguente: “Commissione di massimo scoperto: 1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto
CICR 20 giugno 2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti chela banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR” e il quesito
E) Usura è sostituito dal seguente “Usura: “Accerti il CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso soglia. 1) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB nei contratti oggetto di causa, in riferimento ai soli interessi corrispettivi, risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
2) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31/12/2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con 'la CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati;
B) periodo successivo all'1/1/2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse”. Effettui inoltre un calcolo alternativo, nel caso di mancanza di contratto, utilizzando il tasso legale ex art. 1284 c.c.”
Il Ctu ha provveduto al deposito della ctu integrativa in data 8/4/2019.
Preliminarmente, per quanto riguarda la documentazione contrattuale e contabile in atti, valgono le seguenti osservazioni.
In ordine alla documentazione contrattuale, presente in atti, dalle osservazioni del Ctu in ordine alla pattuizione degli interessi (cfr. ctu, a pag. 8: “ … in merito al c/c n. 30089202, il quesito A) non è stato sviluppato data la presenza in atti della pattuizione dei tassi di interesse attivi e passivi. Le ricostruzioni sono state effettuate con applicazione dei tassi convenzionali. Si rappresenta a tal proposito che data la pattuizione dello ius variandi, cioè della possibilità della banca di poter variare i tassi anche in senso sfavorevole al correntista, si sono applicate nella rideterminazione del saldo anche le singole variazioni;
in merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, data l'assenza in atti di qualsiasi pattuizione dei tassi di interesse, si è proceduto ad applicare, in aderenza ai quesiti del Giudice, i tassi BOT ex art. 117
TUB. …”), si desume che, quanto al conto corrente (cfr. doc. 3 di parte convenuta), vi è documentazione contrattuale completa, anche in ordine alle condizioni economiche da applicare, e che invece, quanto al rapporto di apertura di credito e conto anticipi (cfr. doc. 5 di parte convenuta), vi è la prova della conclusione del contratto, ma non risulta specifica pattuizione quanto agli interessi ultralegali. Al riguardo, ribadito che nel caso di mancanza del contratto vanno applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c. e che viceversa, nel caso di stipulazione del contratto per iscritto, ma di mancanza di specifica pattuizione sugli interessi ultralegali, vanno applicati gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, osserva il Giudice che, risultato in concreto soddisfatto l'onere di parte attrice di produzione di entrambi i contratti -si richiamano le superiori osservazioni sul principio di acquisizione probatoria-, è evidente che sarebbe stato onere di parte convenuta, a fronte delle contestazioni di parte attrice sulla mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali e delle altre condizioni, provare che in realtà si fosse proceduto alla relativa pattuizione in entrambi i contratti.
In mancanza di detta prova per il rapporto di apertura di credito e conto anticipi si applicheranno gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Con riferimento invece alla documentazione contabile, il Ctu ha precisato che “ … Dalla suddetta analisi, e come già indicato in precedenza, si è verificato che per il rapporto di conto corrente n. 30089202 non sono presenti in atti i movimenti dare/avere per i seguenti periodi: - dal 30.9.2007 al 30.11.2007, dal 31.12.07 al 29.2.2008, dal 31.3.2008 al
30.5.2008, dal 30.6.2008 al 29.8.2008, dal 30.9.2008 al 28.11.2008, dal 31.12.2008 al 27.2.2009, dal 31.3.2009 al
29.5.2009, dal 30.6.2009 al 31.8.2009, dal 30.9.2009 al 30.11.2009, dal 31.12.2009 al 26.2.2010, dal 31.3.2010 al
31.5.2010, dal 30.6.2010 al 31.8.2010, dal 30.9.2010 al 30.11.2010, dal 31.12.2010 al 28.2.2011 dal 31.3.2011 al
31.5.2011; dal 30.6.2011 al 31.8.2011, dal 30.9.2011 al 30.11.2011, dal 31.12.2011 al 29.2.2012, dal 31.3.2012 al
31.5.2012, dal 30.6.2012 al 31.8.2012, dal 30.9.2012 al 30.11.2012, dal 31.12.2012 al 28.2.2013, dal 31.3.2013 al
31.8.2013, dal 30.9.2013 al 30.11.2013, dal 31.12.2013 al 28.2.2014, dal 31.3.2014 al 31.5.2014, dal 30.6.2014 al
31.8.2014, dal 30.9.2014 al 30.11.2014, dal 31.12.2014 al 28.2.2015, dal 31.3.2015 al 31.5.2015, dal 30.6.2015 al
31.8.2015, dal 30.9.2015 al 30.11.2015. …”; che “ … sulla base della frammentarietà dei movimenti dare/avere, come sopra analiticamente decritto, ed in risposta ai quesiti del Giudice, si osserva come segue:
1. le ricostruzioni contabili sono state effettuate solo ed unicamente dei documenti ritualmente prodotti in atti e quindi solo con l'utilizzo dei fogli di calcolo delle competenze e dei saldi per valuta;
2. i conteggi sono stati effettuati sin dal primo movimento a disposizione del Ctu (dal 12.9.2007);
3. rispetto al punto C) dei quesiti, si osserva che il movimento di raccordo, in caso di assenza degli estratti intermedi, non è possibile applicarlo sul rapporto in esame dato che i movimenti dare/avere sono completamente assenti per la maggior parte dei periodi esaminati. …”; che “ … Questo ha determinato che le ricostruzioni del saldo del c/c sono state effettuate utilizzando solo gli scalari per valuta. …” e che “ … Per quanto riguarda il conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, questo è presente dal 14.7.2010 con un saldo iniziale pari ad € 630.000 a debito del correntista, sino al 31.3.2014, quando il conto presentava un saldo debitore di € 430.000. Anche in questo caso si osserva che in atti non sono presenti documenti contabili completi. Infatti, non è presente il rapporto dalla data di accensione sino al 14.7.2010 e inoltre il saldo del conto non presenta continuità di movimentazione. Per fare un esempio non sono presenti i movimenti dare/ avere dal 24.5.11 al 18.11.11. In linea con i quesiti del Giudice, i conteggi sono stati effettuati solo con i documenti presenti nei fascicoli in atti. …” (cfr. pagg. 6 e 7).
Pur con le carenze su individuate, il Ctu è peraltro riuscito a procedere alla ricostruzione dei due rapporti.
Nel caso di specie, a riprova della peculiarità del caso concreto, si osserva che in sede di scritti conclusionali parte convenuta, l'unica interessata a far valere detta non completa produzione documentale, ha espressamente accettato la ricostruzione contabile effettuata dal Ctu, per cui di fatto ogni questione può ritenersi superata: sul punto poi si tornerà.
Per quanto riguarda le singole contestazioni, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
Preliminarmente va ricordato che l'art. 117 D.Lgs 385/1993 TUB prescrive, per quanto qui di interesse, che “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (1° comma); che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (3° comma); che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” (4° comma); che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (6° comma) e che “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma
6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” (7° comma). In relazione allo ius variandi, richiamato quanto detto a margine dell'art. 117 TUB, va ricordato che, trattandosi di rapporti di durata, la legge consente, nei contratti a tempo indeterminato e a certe condizioni di natura sia sostanziale che formale, la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
dall'art. 118 D.Lgs 385/1993 TUB è infatti previsto, per quanto qui di interesse, che “nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. …” (1° comma, prima parte); che “qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate” (2° comma) e che “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente” (3° comma).
Dunque, di per sé non è vietata la previsione dello ius variandi in favore degli istituti bancari e nel contratto di conto corrente deve essere contenuta la previsione di detta modifica, da comunicare al cliente prima dell'operata modifica unilaterale.
Trattandosi di modifica unilaterale su iniziativa della banca, la prova dell'avvenuta comunicazione, in caso di condizioni peggiorative, spetta alla banca, come si desume dalla ricordata sanzione dell'inefficacia.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, vanno applicati gli interessi convenzionali in ordine al rapporto di conto corrente e quelli sostitutivi ex art. 117 TUB in ordine all'affidamento e conto anticipi. Il Ctu ha rilevato, come risultante per tabulas, che l'esercizio dello ius variandi era stato pattuito rispettivamente all'art. 13 ed all'art. 19 dei due contratti (cfr. ctu a pag. 8).
Per quanto riguarda la contestazione in tema di anatocismo, valgono le seguenti considerazioni di carattere generale.
Sul punto è sufficiente rilevare, evitando di ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale in tema di anatocismo da
Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004 e Cass. 22179/2015, in quanto assolutamente inutile, che il rapporto contrattuale è pacificamente sorto dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, che ha consentito agli istituti di credito, con il rispetto di determinate condizioni, la capitalizzazione infrannuale degli interessi;
quindi l'anatocismo era consentito e quindi legittimo, quanto meno, fino al 31/12/2013.
Va poi ricordato che solo a seguito della modifica dell'art. 120 TUB in tema di nuova regolamentazione dell'anatocismo, la modifica, apportata dall'art. 1, comma 629, della L. 147/2013, ha comportato la non debenza di detti interessi anatocistici per il periodo successivo all'1/1/2014. Sul punto, quanto all'immediata efficacia della disposizione, oltre a ricordare conforme giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano, rel. d.ssa Brat, del 25/3/2015; Tribunale di Biella del
7/7/2015, dott. Pipicelli;
Tribunale di Milano, rel. Cozzi, del 16/9/2015), è sufficiente richiamare il precedente di questo
Tribunale e di questo stesso Giudice: ordinanza 16/10/2015 in accoglimento di ricorso cautelare ex art. 140, 8° comma,
D.Lgs. 205/2006.
Va altresì ricordato, per mera completezza, che con D.L. n° 18 del 14/2/2016, convertito con modificazioni nella L. n° 49 dell'8/4/2016, l'art. 120, 2° comma, lett. a) e b) del TUB è stato nuovamente modificato ed è in vigore in tale nuovo testo dal 15/4/2016.
Deve poi essere ribadito -come da giurisprudenza dell'Ufficio- che va presa in considerazione, ai fini della verifica della corrispondenza a legge, la pattuita pari periodicità della liquidazione degli interessi e non l'entità, in ipotesi -del tutto legittimamente- differente, del tasso degli interessi attivi e di quello degli interessi passivi ovvero la sproporzione fra l'uno e l'altro tasso.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, il Ctu ha precisato che “ … per il c/c n. 30089202 la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata pattuita sui seguenti documenti: i. contratto di apertura dell'11/9/2007 sul quale è specificatamente indicata la pattuizione della frequenza trimestrale degli interessi;
ii. contratto di affidamento del 30/9/2013 sul quale è specificatamente indicata la pattuizione della frequenza trimestrale degli interessi;
B. è riscontrabile dai fogli di calcolo delle competenze presenti, l'applicazione del regime di capitalizzazione trimestrale delle competenze in condizione di reciprocità a partire dal primo trimestre in atti, cioè dal III trimestre 2007. Per tali motivi, il saldo del rapporto di conto corrente n. 30089202 è stato ricostruito utilizzando i seguenti criteri di capitalizzazione degli interessi: i. dal III trim. 2007 al IV trim. 2013, gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente;
ii. Dal I trim. 2014 al IV trim. 2015 è stata eliminata ogni forma di capitalizzazione delle competenze. …” e che “ … In merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040 non è stato calcolato alcun effetto anatocistico, visto che le singole anticipazioni venivano addebitate sul conto n. 30089202. …” (cfr. ctu, pagg. 8 e
9).
In ordine alle contestazioni relative alla cms in sé e per sé considerata, si ribadisce che la questione sull'astratta validità di dette clausole, su cui peraltro già si era espressa la giurisprudenza di legittimità nel qualificare la 'commissione di massimo scoperto' come la “… remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma …” (cfr. Cass. 870/2006, in motivazione), può ritenersi definitivamente superata per effetto del D.L. 185/2008 del 28/11/2008, convertito con modificazioni nella L.
2/2009 del 28/1/2009, che costituisce la prima regolamentazione organica della materia, oggetto di successivi interventi legislativi, che hanno integrato e sostituito l'originaria normativa, poi invero abrogata nel 2012 dall'art. 27, 4° comma, del D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012 del 24/3/2012.
Era stato previsto un termine di 150 giorni per l'adeguamento dei contratti in corso, termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione;
quindi, entrata in vigore la L. 2/2009 in data 29/1/2009, il termine scadeva il 28/6/2009.
Venivano ad essere disciplinate due distinte ipotesi di commissioni: la prima sulle somme utilizzate (cd. commissione sulle somme utilizzate), sia pure nella sola ipotesi di conti affidati e per utilizzi del fido per un tempo superiore a trenta giorni, e la seconda sulla messa a disposizione dei fondi (c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi o CMDF), dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo e dalla durata dell'utilizzo, ma a precise condizioni: 1) predeterminazione del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate;
2) pattuizione con atto scritto, non rinnovabile tacitamente;
3) determinazione del corrispettivo in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
4) rendicontazione al cliente con cadenza massima annuale, in cui si doveva dare indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, il tutto fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Si è pertanto in presenza di un primo intervento organico che, nel disciplinare la materia delle CMS, da considerare pienamente valide ed efficaci se conformi ai dettami di legge, ha consentito implicitamente di riconoscere la piena legittimità delle CMS, anche per il passato, quanto alla sussistenza di una valida causa negoziale, già peraltro -come detto- affermata da giurisprudenza di legittimità e di merito.
Come già evidenziato in passato, era normativamente previsto che detta commissione dovesse essere pattuita in apposita clausola del contratto scritto fra banca e cliente, anche al fine di rispondere all'esigenza di determinatezza dell'oggetto del contratto.
Immediatamente dopo l'entrata a regime della predetta disciplina e scaduto il termine per l'adeguamento dei contratti in corso (giugno 2009), vi è stata un'integrazione, con l'aggiunta di un'ulteriore condizione per la validità delle citate CMDF
(c.d. commissione per messa a disposizione dei fondi), per effetto dell'art. 2, 2° comma, del D.L. 78/2009 dell'1/7/2009, convertito con modificazioni dall'art. 1, 1° comma, L. 102/2009.
In conclusione, era possibile per gli istituti bancari prevedere e conteggiare contemporaneamente gli interessi passivi, la
CMS e la CMDF, il tutto peraltro nel rispetto delle previsioni di legge su citate e dei tassi soglia in tema di usura.
Va poi ricordato che la disciplina legale è stata modificata a cavallo del 2011 – 2012 con l'abrogazione del citato D.L.
185/2008, convertito nella L. 2/2009; in particolare con il D.L. 201/2011 del 6/12/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011 del 22/12/2011, è stato introdotto, con l'art. 6 bis, il nuovo art. 117 bis del D.Lgs 385/1993 TUB;
dopo poco più di un mese, con il D.L. 1/2012 del 24/1/2012, convertito con modificazioni nella L. 27/2012 del 24/3/2012, è stato previsto, all'art. 27 bis, che “sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido”, mentre
-come detto- con l'art. 27 era stata disposta l'abrogazione dei “ … commi 1 e 3 dell'articolo 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, …”; nella stessa giornata del
24/3/2012 vi è stata peraltro una nuova decretazione d'urgenza con il D.L. 29/2012 del 24/3/2012, convertito con modificazioni nella L. 62/2012 del 18/5/2012, con cui si è proceduto alla modifica tanto dell'art. 27 bis del citato D.L.
1/2012, con l'aggiunta al 1° comma, alla fine, delle seguenti parole “ … stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili” e con l'aggiunta di due nuovi commi (1 bis e 1 ter), quanto dell'art. 117 bis del citato D.Lgs 385/1993 TUB. Da ultimo, a completamento e definizione del quadro normativo, è intervenuto il D.M. 644 del 30/6/2012 del CICR –
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che, entrato in vigore in data 1/7/2012, ha invero fornito una disciplina di dettaglio, anche per quanto riguarda il regime transitorio e i requisiti di forma. In particolare, all'art. 5 è stato previsto che “i contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117 bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117 bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012”.
Dunque, di per sé la CMS e commissioni similari non erano e non sono vietate né automaticamente nulle erano o sono le relative clausole.
Nel caso di specie, alla luce delle superiori osservazioni sulla documentazione contrattuale e contabile disponibile, il Ctu ha precisato che “ … In primo luogo lo scrivente Ctu ha verificato che la risulta Parte_3 pattuita sul contratto di apertura di c/c n. 30089202 del 11.9.2007 con un'aliquota del 1,050% (CMS oltre limiti del fido).
La CMS entro fido non è stata pattuita. In secondo luogo si è proceduto alla verifica del rispetto della L. 2/2009. Da tale verifica si è determinato che:
1. I saldi del conto corrente in esame, nei trimestri di calcolo delle CMS (III trim. 2007-I trim. 2009), non hanno mai superato i n. 30 giorni continuativi di scoperto. Questo non rispetta al condizione indicata nella L. 2/2009; 2. Le commissioni sono state calcolate sulla massima esposizione e non sulla parte affidata;
3. La banca ha applicato un aliquota CMS più bassa rispetto a quella concordata sul contratto;
4. Sul contratto in atti non vengono specificatamente indicati i criteri di calcolo delle cms. …”; che “ … Sulla base di quanto determinato, la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente è avvenuta eliminando la commissione di massimo scoperto dal saldo di c/c. Per quanto riguarda le DIF e le CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c stante l'assenza di valida pattuizione. …” e che “ … In merito al conto finanziamento, anticipo e sconti n. 2238040, su di esso non sono mai state calcolate ed addebitate dalla banca le CMS. …” (cfr. ctu, a pagg. 9 e 10).
In ordine alla contestazione sull'usura ed alla disciplina prevista dalla Legge 108/1996, ricordato che non è più ipotizzabile e giuridicamente rilevante (cfr. Cass. SU 24675/2017), accanto all'usura genetica o contrattuale (è tale quella esistente, in epoca successiva alla L. 108/1996, al momento della conclusione del contratto o delle sue eventuali variazioni nel caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca), la c.d. usura sopravvenuta (era tale quella che si caratterizzava per pattuizioni, che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente fossero venute a trovarsi disallineate rispetto ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia), osserva il Giudice, richiamati gli artt. 644
c.p. e 1815, 2° comma, c.c., come modificati dalla L. 108 del 1996, rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 4, e come da interpretare, in base all'art. 1, 1° comma, D.L. n° 394/2000, convertito con modificazioni nella L. 24/2001, di interpretazione autentica della L. 108/1996, nel senso che “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, che devono pertanto essere presi in considerazione gli interessi che, al momento della promessa o della pattuizione, superano il tasso soglia, stabilito con riferimento a quel determinato trimestre e a quella determinata tipologia di rapporto contrattuale.
Al riguardo viene rimessa per legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, l'emanazione periodica di appositi decreti per stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari. La questione dibattuta sul fatto che la CMS dovesse essere ricompresa nel calcolo del TEG soltanto dall'1/1/2010 (data della prima rilevazione fatta in base alle Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009) per 'omogeneità dei termini a confronto ovvero anche nel periodo precedente, con riferimento all'entrata in vigore della L. 108/1996 -anche questo Ufficio riteneva che, quanto meno fino al termine del periodo transitorio (31/12/2009) di cui alla disciplina introdotta dal citato D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009, non dovesse essere presa in considerazione la CMS applicata dalle banche ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e quindi della verifica del superamento del tasso soglia usurario
(cfr. Cass. 12965/2016; Cass. 22270/2016)- è stata risolta da Cass. SU 16303/2018; infatti, premesso che “in tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale,
a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma
4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare -per il futuro- la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data" …”, è stato precisato dalla Corte che “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il
"tasso soglia" -ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996- e con la "CMS soglia" -calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali-, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Dunque in base a Cass. SU 16303/2018, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31/12/2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse, praticato in concreto, e della commissione di massimo scoperto (CMS), eventualmente applicata, rispettivamente con 'il tasso soglia' e con 'la CMS soglia', calcolata, quest'ultima, aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS applicata rispetto alla 'soglia', con il
'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il criterio da seguire al fine della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, sempre con riferimento al predetto periodo, pertanto prevede non la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla banca, ma una separata comparazione del tasso effettivo globale con 'il tasso soglia' e della cms effettiva con la
'cms soglia'; poi si opera il raffronto fra il margine residuo degli interessi e l'eccedenza della cms effettiva rispetto alla
'cms soglia', con la conseguenza che si ha usura solo se l'eccedenza della cms effettiva è superiore al margine residuo degli interessi.
Nell'ipotesi di accertamento di usura genetica o contrattuale va ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che si applica la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c.; è evidente che la sanzione va applicata con riferimento a tutti i trimestri successivi all'accertamento del superamento del tasso soglia, nel caso di originaria pattuizione ovvero di esercizio dello ius variandi, fino a successiva modifica del tasso, così da essere ricondotto entro il tasso soglia del periodo di riferimento.
Ribadisce poi l' la propria giurisprudenza in ordine alla necessaria utilizzazione della formula desumibile dalle CP_8 istruzioni della Banca d'Italia.
Orbene, esclusa l'incidenza dell'usura sopravvenuta alla luce della ricordata Cass. SU 24675/2017, da applicare -secondo il pacifico orientamento dell'Ufficio- anche ai contratti di conto corrente e non solo a quelli di mutuo, il Ctu ha escluso, con riferimento ad entrambi i contratti, la sussistenza dell'usura originaria (cfr. ctu integrativa).
Per quanto riguarda la determinazione del saldo il Ctu, con valutazione pienamente condivisa ed esente da rilievi critici per eventuali errori metodologici o di calcolo e facendo buon governo delle risultanze di causa in conformità delle superiori premesse in fatto e in diritto, ha precisato che aveva “ … proceduto ad effettuare le seguenti ipotesi di ricostruzione: A. Per il c/c n. 30089202: Applicazione dei tassi convenzionali e capitalizzazione trimestrale sino al
31.12.2013 e semplice dal 1.1.2014. In merito alle CMS ed alle DIF/CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c;
B. Per il c/c n. 2238040: Applicazione dei tassi BOT. …”, con la determinazione “ … dei seguenti risultati: c/c n° 3008902, ultimo movimento in atti 31/12/2015, saldo banca - € 14.542,92; importo ripetibile in favore del correntista € 6.293,62; saldi rettificati: - € 8.249,30; c/c n° 2238040, ultimo movimento in atti 31/3/2014, saldo banca - € 430.000,00; importo ripetibile in favore del correntista € 97.608,17; saldi rettificati: - € 332.391,83; …”, con la conseguenza che, a fronte di un saldo banca totale per complessivi - € 444.542,92, il saldo totale rettificato era pari a - € 340.641,13 (cfr. ctu a pag.
12): per economia processuale si riporta solo detta ipotesi 'A', in quanto condivisa e coerente con le superiori premesse.
Dunque, a fronte di un importo complessivo di - € 444.542,92, quale saldo debitore contabile del conto corrente n°
3008902 e del conto anticipi n° 2238040, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo complessivo dei due conti per cui è causa in complessivi - € 340.641,13, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015 e
- € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014, sempre a debito della correntista.
Nella memoria integrativa il Ctu, sulla base dell'ulteriore quesito, ha proceduto alla effettuazione di un calcolo alternativo, applicando al conto anticipi n° 2238040 i tassi legali e mantenendo la precedente metodologia per il conto n° 3008902
(cfr. ctu integrativa, a pag. 13: “ … Per il c/c n. 30089202: Applicazione dei tassi convenzionali e capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013 e semplice dal 1.1.2014. In merito alle CMS ed alle DIF/CIV, queste sono state eliminate dal saldo del c/c. Per il c/c n. 2238040: Applicazione dei tassi legali. …”), pervenendo al risultato che, rimasto inalterato il saldo rettificato quanto al n. 30089202, ossia - € 8.249,30 alla data del 31/12/2015, ha portato ad individuare un saldo negativo più elevato (- € 344.862,32, sempre alla data del 31/3/2014) per il conto n° 2238040.
Al riguardo si osserva che negli scritti conclusionali la banca convenuta ha concluso per l'accoglimento di detto risultato, dichiarando di accettare le conclusioni, cui era pervenuto il Ctu nella prima delle due ipotesi contenute nella ctu integrativa dell'8/4/2019 (cfr. comparsa conclusionale: “ … Per tutto quanto sopra esposto, come sopra Controparte_1 rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle tolte conclusioni, e dunque nell'accoglimento delle risultanze della ctu definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 (rideterminazione del saldo con applicazione degli interessi convenzionali regolarmente pattuiti, cfr. doc. 3) e pertanto determinare i saldi come segue: - saldo c/c n. 30089202:- € 8.249,30, oltre interessi dal 1.1.16; - saldo conto anticipi n. 2238040: - € 344.862,32, oltre interessi dal 1.4.14 per un totale di € -
353.111,62 oltre interessi come sopra indicati;
…”).
Riprendendo il discorso precedentemente iniziato, si osserva che, accettando il saldo di detta ipotesi, la banca ha accettato tanto il fatto che la documentazione contabile del conto corrente non fosse completa quanto la metodologia 'ricostruttiva' posta in essere dal Ctu.
Detta ipotesi non può peraltro essere accolta alla luce delle superiori osservazioni sui rapporti fra interessi sostitutivi ex art. 117 TUB ed interessi legali;
quindi devono essere presi in considerazione i saldi, elaborati a pag. 12 della ctu e poi richiamati, a seguito delle risposte alle osservazioni dei Ctp, a pag. 29 della ctu.
Passando all'esame della domanda relativa al contratto di mutuo chirografario n° 4097537, valgono le seguenti osservazioni, precisando fin da subito che detto rapporto non è stato interessato dal quesito integrativo.
In citazione era stato allegato, richiamata la perizia econometrica, che vi era stata illegittima applicazione di interessi anatocistici sul predetto rapporto di mutuo e pattuizione di interessi usurari, considerando sia gli interessi corrispettivi che gli interessi di mora, con conseguenza non debenza, ex art. 1815 c.c., di alcun interesse.
Con la su ricordata ordinanza riservata 1-5/3/2018 era stato conferito al Ctu anche il seguente quesito: “ … 1) verifichi il
Ctu se nella predisposizione del piano di ammortamento risulta correttamente applicato il tasso, quale risulta dal contratto di mutuo e da eventuali successive variazioni comunicate, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute periodo per periodo e la corrispondenza del predetto tasso (e sue eventuali variazioni) a quanto contrattualmente stabilito dalle parti;
2) verifichi il ctu se sia stato rispettato il tasso soglia al momento della stipula del contratto ai sensi della legge sull'usura, senza operare la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori. Predisponga eventualmente, alla luce del dato contrattuale, anche un conteggio alternativo, procedendo alla relativa sommatoria;
3) in caso di riscontrato superamento del tasso soglia, elimini il Ctu gli interessi illegittimamente applicati in ossequio a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1815 c.c.; 4) verifichi il Ctu il tasso di mora applicato sulle singole rate di ammortamento scadute e non pagate, accertandone la corrispondenza al dato contrattuale ed indicando le concrete modalità di calcolo;
5) determini il Ctu analiticamente il rapporto dare/avere fra le parti, tenuto conto del dato contrattuale e dei rimborsi effettuati
…” (cfr. citata ordinanza).
Tanto premesso, valgono le seguenti osservazioni.
Appare ormai acquisito il principio che anche in tema di interessi moratori devono essere rispettati i tassi soglia, previsti dalla legge, al pari di quanto previsto per gli interessi corrispettivi (cfr. Cass. 22890/2019 in motivazione: “ … questa
Corte, in consonanza con quanto ritenuto anche dalla sentenza n° 29 del 2002 della Corte Costituzionale (secondo la quale
"il riferimento, contenuto nel D.L. n° 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile -senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"), ha enunciato da tempo il principio per cui la L. n° 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia (da determinarsi in base alle indicazioni di cui alla medesima L. n. 108, art. 2) al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori (Cass. n° 5324/2003; Cass. 10032/2004; cass. 1748/2011; Cass.
5598/2017; Cass. 23192/2017). Il principio è stato ribadito di recente, con approfondite argomentazioni, anche da Cass.
27442/2018, che ha riaffermato come sia "nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n° 108, art. 2 relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali". …”).
Quest'ultimo orientamento si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti: a) la L. 28/2/2001, n° 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli “interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo” e quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al D.L. 394/2000); b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra le varie tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora): in tali termini cfr. anche
Tribunale Roma, Sez. XVII n° 12786/2019 del 17/6/2019.
E' stato inoltre ribadito, tanto nella citata Cass. 27442/2018 quanto nella più recente citata Cass. 22890/2019, che, in caso di nullità degli interessi convenzionali di mora usurari, va escluso che possa trovare applicazione, per questi ultimi interessi, l'art. 1815, 2° comma, c.c., attesa la “ … persistente diversità tra interessi corrispettivi e moratori sul piano causale, trovando soltanto i secondi la propria fonte nell'inadempimento e, pertanto, non potendo ricevere lo stesso trattamento che viene riservato dall'art. 1815 c.c., comma 2 agli interessi corrispettivi, ossia al tipo di interessi cui la norma fa riferimento. …” (cfr. citata Cass. 22890/2019 in motivazione). In quest'ultima sentenza, a conforto di quanto detto, è stata espressamente richiamata Cass. 21470/2017, in cui addirittura era stato precisato in motivazione, in relazione ad una fattispecie in cui risultavano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido ed interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, che “ … La sanzione dell'art. 1815, comma
2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano …”; quindi la nullità dell'una pattuizione non si comunica all'altra, pur se entrambe contenute in una medesima clausola contrattuale, dovendosi valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto. Da questi condivisibili principi emerge che la sanzione di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c., è ricollegata alla sola clausola in ipotesi viziata, con la conseguenza che, qualora solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi. Inoltre, non trovando applicazione la sanzione di cui al citato art. 1815, 2° comma, c.c., nel caso di nullità della clausola relativa agli interessi moratori usurari, l'obbligazione restitutoria, conseguente alla rilevata nullità, non riguarda l'intero ammontare degli interessi corrisposti, ma l'eccedenza rispetto al tasso legale, comunque dovuto: la citata
Cass. 27442/2018, sia pure in un obiter dictum, ha evidenziato che la restituzione al correntista non potrebbe comunque riguardare gli interessi dovuti al tasso legale.
Analogamente, stante la differenza ontologica tra interessi moratori ed interessi corrispettivi, non è possibile procedere all'applicazione della regola del cumulo, per cui l'accertamento deve essere autonomamente eseguito con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi (cfr. Tribunale Catania sez. IV, 06/06/2019, n.2415).
Dunque, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi (cfr. citata Tribunale Roma, Sez.
XVII n° 12786/2019 del 17/6/2019): in detto precedente è stato condivisibilmente evidenziato in motivazione che “ …
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale. …” e che “… Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di Cassazione n° 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
5286 del 22/4/2000; Cass. 5324 del 4/4/2003) …”.
In ordine poi alla contestazione di parte attrice, in tema di anatocismo, a margine del piano di ammortamento c.d. 'alla francese', valgono le seguenti osservazioni.
Si è al riguardo in presenza della predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, con la previsione che all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e si riducono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Si tratta di un sistema diverso da quello previsto per il c.d. ammortamento 'all'italiana', che si caratterizza per il fatto che con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo, in quanto la stessa viene abbattuta più lentamente;
peraltro in questo modo si ottiene una rata costante ed unica nel tempo.
Se il piano di ammortamento 'alla francese' può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illegittimità, essendo invero lo stesso vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo sistema non produce effetti anatocistici surrettizi;
infatti non vi è pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente ha il vantaggio di una rata costante, mentre la banca consegue una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento 'alla francese' non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti
(fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti;
inoltre, il piano di ammortamento 'alla francese' non determina di per sé alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Ciò che avviene nel piano di ammortamento 'alla francese' è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, ma comunque gli interessi vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è alcun effetto anatocistico, come del resto affermato dalla giurisprudenza di merito assolutamente maggioritaria (cfr. Tribunale Milano sez. VI, n° 2490 del 14/3/2019: “Il piano di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti. In detto tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo”; Tribunale di Roma, Sezione XVII,
n° 5583 del 14/4/2019: “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”; Tribunale
Milano sez. VI, n° 6299 del 27/6/2019: “L'adozione di un piano di ammortamento c.d. 'alla francese' non implica automaticamente anatocismo, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta di regola predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato”).
In conclusione l'ammortamento c.d. alla francese non è, di per sé, illegittimo.
Tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che la contestazione di parte attrice in tema di ammortamento 'alla francese'
è assolutamente generico e si fonda sul richiamo di massime giurisprudenziali in tema appunto di preteso effetto anatocistico e di altrettanto pretesa indeterminatezza delle condizioni e di poca trasparenza. Non risultano invero precisati in citazione né il metodo contestato né le ragioni per cui, in ipotesi, detto metodo consentirebbe il sorgere di interessi composti. Per quanto riguarda la contestazione attorea sull'usura, si osserva, richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ha portato ad escludere la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta (cfr. Cass. SU 24675/2017), che nella ctu è dato leggere che “… la documentazione rilevata in atti, relativamente al contratto di mutuo n. 4097537, risulta essere parziale e frammentaria. In conseguenza della frammentaria documentazione relativa al c/c n. 30089202, su cui era regolato il mutuo in questione, è stato possibile rilevare solo parzialmente i pagamenti e le erogazioni relative al mutuo. In ogni caso, dalla comunicazione di risoluzione del contratto di mutuo del 1.3.2016, risulterebbero insolute unicamente n. 3 rate (con scadenza 31.8.2015, 30.11.2015 e 29.2.2016), per complessivi € 16.757,27, oltre al capitale residuo di € 11.128,08, ed agli interessi di mora sulle sole tre rate suddette, per € 189,55. …” (cfr. ctu, a pag. 26).
Il Ctu, in risposta al quesito n° 3, ha precisato che “… non si rileva nessun superamento della soglia di usura né con riferimento agli interessi corrispettivi (applicando la metodologia dettata da Banca d'Italia) né con riferimento agli interessi di mora, …”, per cui “… non si è proceduto a rideterminare il dare avere del finanziamento con azzeramento degli interessi. …” (cfr. ctu, a pag. 28).
Nelle conclusioni, in risposta al quesito n° 5, è dato leggere che “… Come indicato nella premessa relativa al mutuo, in conseguenza delle carenze documentali che non permettono di individuare analiticamente tutti i rimborsi effettuati le relative date, gli importi e la composizione degli stessi, non è possibile ricostruire analiticamente il dare avere relativo al mutuo. …”; che “ … In seguito alle osservazioni della parte convenuta, si è proceduto a effettuare in ogni caso una ricostruzione del dare avere tenendo conto delle informazioni desunte dalla documentazione in atti, ossia che risultano interamente pagate le rate fino a quella scadente in data 31.5.2015, oltre a capitale anticipatamente estinto per €
410.705,37. …”; che “ … In ogni caso, in base ai documenti in atti non è possibile conoscere le date effettive dei pagamenti o se siano stati pagati interessi di mora …” e che “ … Qualora si ricostruisse il dare / avere tenuto conto di queste premesse, il credito residuo della banca calcolato al 1.3.2016 risulterebbe essere di € 28.068,11 con una differenza di € 6,79 in meno rispetto al credito richiesto dalla banca, di € 28.074,90 …” (cfr. ctu, a pag. 29).
Si tratta di conclusioni pienamente condivise dal Giudice, rispetto alle quali parte attrice, onerata della produzione integrale della documentazione, di fatto non completa, nulla può obiettare, in mancanza appunto di documentazione da cui poter trarre elementi a confutazione di quanto accertato dal Ctu;
da parte sua la convenuta ha invece formalmente accettato dette conclusioni e la metodologia di accertamento (cfr. citate conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale di parte convenuta: “ … Per tutto quanto sopra esposto, come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1 confida nell'accoglimento delle tolte conclusioni, e dunque nell'accoglimento delle risultanze della ctu definitiva dell'8.4.19, ipotesi 1 … e pertanto determinare i saldi come segue: … saldo debitore del contratto di finanziamento n.
4097537 in - € 28.068,11, oltre interessi dal 2.3.16, come accertato nella prima relazione peritale del 19.9.18. …”).
In conclusione, portando a sintesi le superiori premesse in fatto e in diritto, vanno di seguito precisati i saldi dei tre rapporti alle date indicate dal Ctu: a fronte di un importo complessivo di - € 472.617,82, quale saldo debitore contabile del conto corrente n° 3008902 e del conto anticipi n° 2238040 nonché del contratto di mutuo n° 4097537, il Ctu ha correttamente rideterminato l'importo dei tre rapporti per cui è causa in complessivi - € 368.709,24, di cui - € 8.249,30 per il conto corrente n° 3008902 alla data del 31/12/2015; - € 332.391,83 per il conto anticipi n° 2238040 alla data del 31/3/2014 e -
€ 28.068,11 per il contratto di mutuo n° 4097537 alla data dell'1/3/2016, sempre a debito della correntista nonché mutuataria ed a credito della banca.
Per quanto riguarda la domanda restitutoria valgono le seguenti osservazioni. Preliminarmente va ricordato che nel caso di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio -è irrilevante l'eventuale chiusura in corso del giudizio- non sarebbero proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, atteso che l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento o -come suol dirsi- in uno spostamento patrimoniale, oggetto di possibile ripetizione. In detto caso peraltro nulla impedisce che il correntista, avendovi un chiaro interesse, possa comunque agire per “… ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso …” (cfr. Cass. SU 24418/2010 in motivazione;
Cass. 21646/2018).
Nella differente ipotesi di rapporti chiusi alla data di introduzione del giudizio è invece astrattamente ammissibile una domanda di ripetizione.
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda va rigettata, in quanto -da un lato- in citazione non è stata allegata la chiusura dei rapporti di conto corrente e -dall'altro- si è in ogni caso in presenza di saldi comunque negativi per la correntista. Meramente contabile è la circostanza che risultino dei saldi negativi inferiori rispetto a quelli indicati dalla banca, per cui, in difetto di prova dell'effettuazione di pagamenti dalla correntista alla banca ovvero di versamento di somme eccedenti i saldi ricalcolati dal Ctu, nessuna ipotesi restitutoria è ipotizzabile.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria di parte attrice, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito;
infatti la domanda risarcitoria
è sfornita di qualsivoglia prova, in base a conferente allegazione, sulla natura e sull'entità del danno asseritamente subito e pretesamente da risarcire.
Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve infatti allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento, ma deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita
(patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione ed in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), manca la prova -e prima ancora la concreta e specifica allegazione in fatto- del danno patrimoniale in ipotesi effettivamente sofferto dalla parte attrice e/o dai garanti, oltre che del nesso causale fra la condotta della banca, altrettanto in ipotesi inadempiente, ed il danno, altrettanto in ipotesi sofferto dalla parte attrice;
non sono infatti a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante ovvero la mancanza di disponibilità di somme ovvero ancora la pretesa interruzione dei rapporti contrattuali con asserita necessità di ricorrere ad altri e più onerosi mezzi di accesso al credito.
Al riguardo non è di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni patrimoniali.
Dunque la domanda di risarcimento di pretesi, ma non provati, danni patrimoniali va rigettata.
Miglior sorte non arride alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, pacificamente ipotizzabile anche nel caso di eccepito inadempimento contrattuale (cfr. Cass. SU 26972/2008 “il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla
Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”); anche in epoca successiva (cfr. Cass. 24145/2010) è ribadito che, nei casi in cui ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale, “... l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. porta ad affermare che … vi è
l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale …”.
Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della
Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno astrattamente ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003;
Cass. 16716/2003).
Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass.
8827/2003 e 8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c.
(“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”).
Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.).
Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass.
1766/2014; Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata
Cass. SU 26972/2008, in motivazione).
Nel caso di specie difettano del tutto gli elementi di fatto che, alla luce delle superiori osservazioni, possano portare ad una qualche pronuncia di condanna per asserita causazione di non meglio precisati danni non patrimoniali.
Anche in questo caso non è di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali, quali il danno all'immagine imprenditoriale o all'immagine tout court.
Del resto, a conforto di quanto detto, milita anche la stessa giurisprudenza sulla 'responsabilità da inesatte informazioni', che invero non supera né pone in dubbio le superiori osservazioni sulla necessità della prova del danno e sulla non configurabilità di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 7594/2018: “In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente 'in re ipsa', dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”; Cass. 207/2019). Si tratta di principio ormai consolidato, come risulta anche da Cass. 20885/2019, in motivazione, ove è dato leggere che “ … Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il danno all'immagine ed alla reputazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi costituisce pur sempre 'danno conseguenza', alla luce della più ampia ricostruzione operata dalle fondamentali pronunce delle Sezioni Unite dell'11/11/2008 n. 26972-26975, e pertanto non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
(Sez.3, 19/07/2018, n. 19137; Sez.6, 28/03/2018, n. 7594; Sez.1, 25/01/2017, n. 1931). …” e da Cass. 25037/2019 ove, sempre in motivazione, è dato altresì leggere che “ … la censura è manifestamente infondata poiché per costante orientamento della Corte di legittimità il danno non patrimoniale, anche quando riguardi le lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno conseguenza, che deve essere allegato e provato (Cass. SU, 22 luglio 2015, n.
15350). Tale principio opera in maniera specifica in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi dove il pregiudizio deve sempre identificarsi in un danno conseguenza, cioè in un accadimento connesso alla lesione di una situazione protetta e non può essere configurato quale danno in re ipsa (Cass. n° 7494 del 2018, Cass. n° 31537 del 2018 e Cass. 24 settembre
2013 n° 21816) …”.
Da ultimo, anche solo per completezza, è consolidato orientamento dell'Ufficio che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass.
4534/2017).
In conclusione, qualsiasi domanda di risarcimento danni va rigettata.
Va rigettata altresì la domanda attorea di “ordinarsi alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce 'stato del rapporto' contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11/2/1991 n° 139 e successive modifiche ed integrazioni. …” (cfr. conclusioni attoree). Al riguardo, l'assoluta genericità ed ipoteticità della stessa (cfr. atto di citazione), peraltro neanche più coltivata in sede di comparsa conclusionale, non può che portare al rigetto della domanda in parte qua.
In ogni caso si osserva che, come da ultimo dedotto dalla convenuta nella memoria conclusionale di replica, la segnalazione era stata effettuata come 'rapporto contestato' (cfr. art. 12 di parte attrice, allegato alla memoria ex art. 183/6
n° 2 c.p.c.).
Per quanto riguarda la domanda sub C) delle superiori conclusioni attoree (“ … accertare e pertanto dichiarare l'invalidità
e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i sigg.ri e Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai Parte_2 garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante …”
(cfr. conclusioni su riportate), valgono le seguenti osservazioni.
Preliminarmente va ricordato che si è in presenza di fideiussioni omnibus con limitazione della garanzia prestata, così come imposto dall'art. 1938 c.c.: non vi è contestazione sul punto ex art. 115 c.p.c.. In ogni caso la convenuta ha prodotto idonea documentazione da cui risulta che gli odierni attori hanno rilasciato fideiussioni a garanzia dell'esposizione debitoria della debitrice principale e precisamente sia che in 24/7/2008 hanno rilasciato Parte_1 Parte_2 fideiussione fino alla concorrenza di € 1.852.500,00 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta).
Al riguardo, si rammenta che in base all'art. 1938 c.c. “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito” e che, con il limite della fissazione della responsabilità massima assunta (cfr. art. 10, L. 154/1992 di modifica del citato articolo 1938 c.c.), il fideiussore presta garanzia, in favore della banca per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale;
quindi la garanzia viene prestata non in relazione all'adempimento di un singolo e determinato debito o di una specifica obbligazione, ma in relazione, sia pure entro l'importo massimo prefissato, a tutti i debiti presenti e futuri, nascenti da rapporti bancari già in essere o da porre in essere.
Dunque l'oggetto ben si individua per relationem in relazione alle operazioni bancarie in essere o poste in essere.
Per quanto riguarda l'invalidità e nullità del contratto di fideiussione, in citazione è stato allegato che “ … i fideiussori possono sollevare eccezioni in ordine alla nullità ed alla invalidità delle stipulazioni sottoscritte con la banca della debitrice principale. Debbono essere osservati dall'istituto di credito nell'esecuzione ed escussione della garanzia. Al di là di queste pregnanti considerazioni non va sottaciuto che la Cassazione, dall'anno 1989, sostiene la tesi … secondo cui la lesione da parte dell'istituto creditore dei principi cardine sanciti dalle disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c., implica il venir meno della garanzia fideiussoria. Qualora l'esposizione bancaria perciò sia caratterizzata dalla presenza di tassi anatocistici ed usurari, in considerazione della loro nullità è consentito ai fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis. …” (cfr. citazione a pagg. 37 e 38).
Al riguardo, in ordine ai rapporti fra correntista e banca ed alle contestazioni sollevate, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto, senza necessità di approfondire il discorso sulla legittimazione o meno dei fideiussori.
Per quanto riguarda l'allegazione per cui “ … la lesione da parte dell'istituto creditore dei principi cardine sanciti dalle disposizioni degli articoli 1175 e 1375 c.c., implica il venir meno della garanzia fideiussoria. …”, è sufficiente osservare che l'assoluta genericità dell'assunto, meramente ripetitivo di massime giurisprudenziali e senza alcuna fattuale e concreta connessione al rapporto fra le parti, non consente di soffermarsi oltre sul punto.
Per quanto riguarda l'invocata liberazione dalla fideiussione in base al richiamato art. 1956 c.c., si riporta il dato codicistico: “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”: la ratio della norma è quella di evitare che, in caso di fideiussioni per obbligazioni future, il fideiussore venga chiamato a rispondere dei debiti da lui garantiti, quando tale maggiore esposizione sia stata causata dal comportamento della banca che, in violazione dei principi di buona fede contrattuale, abbia continuato a fare credito al soggetto indebitato in un contesto in cui, quanto meno, si sarebbe dovuto comprendere che costui, a causa del peggioramento delle sue condizioni finanziarie, non era più in grado di soddisfarlo.
Con la liberazione del fideiussore -si ritiene che la liberazione riguardi l'intera garanzia prestata e non solo quella relativa all'ulteriore credito, incautamente concesso al debitore principale- viene così ad essere sanzionata, in quanto non ispirata ai canoni della buona fede nell'esecuzione del contratto, la condotta del creditore che, conosciuta o avendo ragionevolmente la possibilità di acquisire la conoscenza della sopraggiunta precarietà delle condizioni economiche del debitore garantito, abbia continuato a fargli credito, senza nulla comunicare al garante e senza ottenere l'autorizzazione prevista dalla legge. Non è richiesta l'esistenza di uno stato di vera e propria insolvenza del terzo (debitore principale), ma si deve trattare di condizioni patrimoniali precarie, che devono risultare sopravvenute e non esistenti al momento della prestazione della fideiussione per obbligazioni future.
Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, al pari di ogni altro elemento della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., deve essere fornita dal fideiussore che agisce per la propria liberazione dal vincolo (cfr. Cass. 2524/2006; Cass. 23422/2016).
Per quanto riguarda l'elemento psicologico in capo al creditore beneficiario della garanzia, è stato osservato che “in tema di fidejussione per obbligazioni future, l'art. 1956 cod. civ. … non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito” (cfr. Cass. 8995/2003).
Si è inoltre già avuto modo di ribadire l'adesione alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “in tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future” (cfr. Cass.
16827/2016) e che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr. Cass. 7587/2001: ma anche, negli stessi termini, Cass. 3761/2006 e Cass.
7444/2017).
Alla luce di detti principi va sicuramente rigettata in parte qua detta domanda, in quanto difettano, per mancanza di prova in base a conferente allegazione, tutti gli elementi per poter procedere nel senso auspicato dai fideiussori, non senza dimenticare che gli opponenti e , fideiussori della debitrice principale, ne sono i legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti (cfr., p.es., doc. 1 allegato alla citazione: istanza ex art. 119 TUB, nella cui epigrafe i predetti si qualificano come legali rappresentanti) e non è stato neanche allegato che non lo fossero anche all'epoca del rilascio della garanzia
(cfr. anche doc. 3 di parte convenuta: contratto di conto corrente), per cui sarebbe ben difficile poter anche solo immaginare che i predetti non sapessero, quali fideiussori, quale fosse la situazione finanziaria della società, dagli stessi rappresentata quali soci amministratori.
Dalla lettura della citata istanza ex art. 119 TUB del 10/6/2016 risulta che la Parte_1 risultava cancellata (cfr. citata istanza: “ … ora cancellata …”): si tratta di circostanza non allegata in
[...] citazione;
in ogni caso sussisterebbe pur sempre la responsabilità dei predetti e sia Parte_1 Parte_2 quali soci di società di persona, in ipotesi cancellata dal Registro delle Imprese e quindi altrettanto in ipotesi estinta (cfr. fin da Cass. SU 6070/2013), che quali fideiussori della debitrice principale.
Alla luce delle risultanze di causa, sussiste la responsabilità in solido dei citati fideiussori, il tutto nei limiti della garanzia prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.852.500,00.
E' così assorbita ogni questione sulla natura della garanzia, come riconducibile ad un normale contratto di fideiussione ovvero ad un contratto autonomo di garanzia.
Per quanto riguarda il regime delle spese si osserva, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che le spese di lite devono essere compensate per 1/3 e poste per il residuo a carico degli attori, per il grado di soccombenza: la condanna è in solido, stante la comunanza di interessi (art. 97 c.p.c.).
Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' ed allo scaglione
'260.001-520.000', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della banca convenuta: quanto al valore della controversia
(accertamento negativo) si è preso in considerazione l'accertamento complessivamente effettuato dal Ctu. Sull'importo complessivo di € 12.678,00 va operata la ricordata compensazione. Le spese della ctu contabile, liquidate con separato e contestuale decreto, vanno definitivamente poste per 2/3 in solido a carico degli attori e per 1/3 a carico della convenuta.
Premesso che nel caso di specie quest'ultima non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007;
Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass.
17739/2016).
Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.]»
§ 2 — Hanno proposto appello di Parte_1 Parte_1
e contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 Parte_2 profili e chiedendo “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 30089202 e anticipo sconti n. 3008920:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 se condo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applic ati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'eff etto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca laddove sussistano i presupposti di legge alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e com unque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c.
Con riferimento al contratto di mutuo rep. 2744:
a) accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
b) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della nel contratto oggetto CP_5 parte della nel contratto oggetto di causa;
CP_5 c) dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., gratuito ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
d) dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte rate a scadere composte del solo capitale;
e) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all'atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;
f) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all'atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
g) accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l'inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una clausola floor) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al T.U.B.;
h) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'ala capitalizzazione degli interessi
(anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;rt. 1283 c.c.;
i) dichiarare per l'effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all'odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto rideterminare il piano l'effetto rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostituivo imposto per legge di ammortamento con il Tasso sostituivo imposto per legge costituito dal Tasso
Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284 c.c.
C) accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la banca convenuta e i sigg.ri e , per i motivi esposti Parte_1 Parte_2 in narrativa, accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dai garanti/fideiussori, ovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la lovvero ex art. 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore/garante;
D) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
Con espressa rinuncia alle proposte domande in tema usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammissione di CTU contabile volta a verificare l'applicazione sui rapporti bancari oggetto del giudizio, di CMS, capitalizzazione non pattuiti di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali della Legge n. 108/96, demandando al Consulente tecnico il quesito indicato in atti qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta”. Ha resistito e per essa chiedendo il rigetto dell'appello, di cui CP_1 CP_2 ha pure eccepito la inammissibilità ex art. 342 CPC.
Con ordinanza in data 14.12.2020 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta dagli appellanti.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Le parti hanno depositato le note finali anticipate, come autorizzate.
In data 13 maggio 2025 è intervenuta ex art. 111 e per essa, quale procuratore Controparte_9 speciale in qualità di cessionaria del credito oggetto di giudizio, Controparte_4 condividendo le difese della banca cedente.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 19 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag.5) – titolato “ L'ERRATA INTERPRETAZIONE IN ORDINE ALLA
VIOLAZIONE DELLA L. 108/96: PATTUIZIONE E APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI.
INAPPLICABILITA' DEI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA CASS. SEZ. UNITE N.
24675/17” – le parti appellanti denunciano che il giudice di prime cure avrebbe escluso la sussistenza dell'usura originaria, in base ad un errato calcolo del TEG ai fini del rilevamento del tasso usurario.
Articolano, poi, gli appellanti ulteriore doglianza deducendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabili, in tema di usura, i principi di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n. 24675/2017, anche al contratto di conto corrente, nel quale è prevista la facoltà di ius variandi. Ritengono infatti che, ai fini del rilevamento dell'usura, debba essere riservato un diverso trattamento a tipologie contrattuali eterogenee, quali il conto corrente e il contratto di mutuo, e che dunque la sentenza sopra richiamata non sia applicabile ai contratti di conto corrente.
Infine, gli appellanti ribadiscono di aver insistito anche in sede di CTU per l'applicazione dell'art. 1815, dal momento che il quesito prevedeva “nel caso in cui il TEG superasse il tasso soglia vigente pro tempore, provveda al ricalcolo eliminando ex art. 1815 c.c. tutte le remunerazioni, compresa la
CMS”, affermando di aver formulato detta richiesta sia in sede di precisazione delle conclusioni, sia in sede di comparsa conclusionale.
Chiedono, quindi, disporsi CTU con il seguente quesito peritale: il CTU “consideri ai fini del TEG anche gli interessi remunerazioni e spese annotate in assenza di pattuizione o in base a pattuizione nulla” ed insistono “ AFFINCHÈ SI RICALCOLI IL SALDO ESCLUDENDO GLI INTERESSI
ILLEGITTIMAMENTE ADDEBITATI A TITOLO DI USURA, INCLUDENDO NEL COMPUTO DEL
TEG LE CMS E L'ANATOCISMO (IN QUANTO ONERI ILLEGITTIMI) PREVIA RIMESSIONE
DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA CON APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 C.C. NEI TRIMESTRI
IN CUI VIENE RILEVATA”.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 9) – titolato “ LA VALIDITA' DELLE ECCEZIONI
SOLLEVATE DAI GARANTI E FIDEIUSSORI: L'EXCEPTIO DOLI ET NULLITATIS” - le parti appellanti affermano che la Banca avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede nella stipulazione ed esecuzione del contratto di conto corrente sicchè ciò implicherebbe il venir meno della garanzia fideiussoria e il diritto dei fideiussori di sollevare l'exceptio doli et nullitatis.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 14) – titolato “ERRATA PRONUNCIA IN PUNTO SPESE DI LITE
“ – le parti appellanti lamentano che il Tribunale avrebbe errato nel disporre la loro condanna parziale alle spese di lite, atteso che le loro domande erano state per la maggior parte accolte, con riduzione del credito della banca nella misura di euro 91.413,30. Chiedono, in ogni caso, la compensazione integrale di dette spese.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Peraltro, va dato atto che sono ormai definitive alcune statuizioni, come del resto ricordato anche dagli stessi appellanti che hanno rinunciato a molteplici delle domande respinte dal Tribunale, devolvendo solo le limitate questioni sopra riportate.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, a sua volta articolato nei tre profili sopra ricordati, la Corte rileva Cont come l'esigenza di specificità ex art. 342 non trova realizzazione con le modalità di allegazione ed argomentazione utilizzate dagli appellanti che, invero, formulano congetture più o meno astratte, senza mai esaminare le questioni devolute nel concreto della vicenda processuale che ha visto la redazione di una perizia a sua volta poi integrata alla luce della giurisprudenza di legittimità che via via si andava affermando nelle more del giudizio.
Pertanto, gli argomenti esposti appaiono anche di difficile intellegibilità rispetto al cospicuo argomentare del Tribunale, come sopra testualmente riportato.
Orbene, il Tribunale, a seguito del deposito della prima relazione peritale in data 19.9.18, ha ordinato un'integrazione della CTU, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/18 in tema di verifica della CMS ai fini dell'accertamento dell'usura per il periodo ante 2009, modificando altresì il quesito relativo all'usura stessa.
Nel primo elaborato il CTU aveva verificato se vi fosse stato il superamento del tasso soglia di riferimento da parte della effettuando i calcoli del TEG con diverse metodologie e aveva CP_5 concluso che i TEG applicati dalla risultavano essere sempre inferiori al tasso soglia di CP_5 riferimento, in relazione a tutti i rapporti contestati da controparte (contratto di conto corrente n.
30089202, conto anticipi n. 2238040, contratto di mutuo n. 4097537).
A seguito dell'integrazione del quesito, con riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge 108/1996 e il 31.12.2009, la base di calcolo da raffrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del TEG, praticato in concreto e la CMS, rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia calcolata aumentando la percentuale della
CMS media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi poi l'eccedenza eventuale della CMS rispetto alla soglia con il margine residuo degli interessi (differenza tra interessi rientranti nella soglia di legge e quelli in concreto praticati).
Effettuato il ricalcolo alla luce dei suddetti parametri, il CTU ha confermato integralmente nella relazione integrativa quanto stabilito dalla prima relazione peritale in relazione al conto corrente e al conto anticipi, ovvero il fatto che non vi fossero mai stati disallineamenti dal tasso soglia di legge. Per ciò che attiene alla CMS, il CTU ha accertato che la stessa è sempre stata inferiore alla CMS soglia calcolata secondo il metodo illustrato dalla sentenza della Cassazione del 2018.
Non si comprende, pertanto, alla luce di quanto anche indicato nella sentenza, ove sia l'errore denunciato con la conseguenza che , in assenza di specifiche indicazioni anche di carattere contabile, la richiesta integrazione di CTU non è ammissibile.
Quanto alla pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 24675/2017, questa ha negato l'esistenza dell'”usura sopravvenuta” senza formulare alcuna distinzione fra un contratto e l'altro e affermando che si intendono come “usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui gli stessi sono promessi, o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (articolo 1, I comma D.L. 394/2000, convertito con modificazioni nella Legge 24/2001).
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto – condivisibilmente – che tale pronuncia ha dettato principi di carattere generale e lo ha ampiamente motivato, senza che gli appellanti abbiano poi svolto adeguate
contro
-argomentazioni, limitandosi piuttosto ad affermazioni di carattere apodittico.
Peraltro, il CTU, nella sua prima relazione peritale, aveva effettuato i calcoli con diverse metodologie
(criteri di cui alla Legge 108/1996, istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009, istruzioni della Banca d'Italia anteriori al 2009) e verificato che i TEG applicati dalla indipendentemente CP_5 dal criterio applicato, risultano in tutti i trimestri inferiori al tasso soglia di riferimento, sia in relazione al contratto di conto corrente, sia in relazione al conto anticipi e sia in relazione al contratto di mutuo.
Oltre a ciò, in particolare in relazione al conto corrente, sono state espunte tutte le commissioni e le spese non espressamente pattuite.
La genericità ed apoditticità- già rilevata – delle doglianze rispetto a questa elaborazione conducono alla reiezione anche di questo profilo di doglianza.
Infine, per l'ultimo profilo – relativo all'art. 1815 C.C. – si osserva in relazione a tutti i contratti stipulati dalla con gli appellanti non vi sono mai stati disallineamenti dal tasso soglia di legge CP_5 anche calcolando il TEG in base ai vari criteri ipotizzati dal CTU (pagg.
7-9 CTU integrativa dell'8.4.19) e la CMS è sempre stata inferiore alla CMS soglia (e il CTU ha proceduto, nella relazione integrativa, a ricalcolare la stessa in base dei nuovi quesiti sviluppati alla luce della sentenza in tema di verifica delle CMS ai fini dell'accertamento dell'usura per il periodo ante 31.12.09) (Cass., n.
16303/18).
Alla luce di tali considerazioni il primo motivo va integralmente respinto.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, si perviene egualmente ad un rigetto delle doglianze, dal momento che non è stata fornita prova alcuna del fatto che la abbia tenuto comportamenti fraudolenti, CP_5 né tantomeno del danno che le controparti avrebbero subito.
Peraltro, non è stata oggetto di specifica impugnazione la motivazione con la quale il Tribunale ha evidenziato come non si potesse operare l'estinzione ex art. 1956 C.C. in ragione del ruolo di legali rappresentanti svolto dai due garanti, sicchè la decisione poggia in modo indipendente su questo argomento che resta ormai definitivo ed idoneo a sostenerla.
Irrilevante, quindi, la richiesta della banca appellata di qualificare la garanzia come autonoma, restando detta questione assorbita. §4.3 – Infine, gli appellanti non colgono – quanto alla ripartizione delle spese di lite – che il Tribunale ha riconosciuto correttamente e condivisibilmente la prevalente soccombenza dei medesimi, in ragione della accertata sussistenza del credito in capo alla banca, sicchè per la parte del credito ritenuta non sussistente ha applicato la compensazione parziale.
Non si comprende, in assenza di una soccombenza reciproca totale, il motivo per il quale si sarebbe dovuti pervenire ad una compensazione integrale delle spese, in assenza di specifici presupposti di legge.
§ 5 — Quanto alle spese del grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte appellata e parte intervenuta (per il principio di causalità) secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 20827/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata e di parte intervenuta – delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 (per ciascuna parte), oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore