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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024), vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso, in virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLANTE IN ENTRAMBI I GIUDIZI
E
rappresentato e Controparte_1 difeso, nel giudizio n. 3274/2024 come da procura in atti, dall'avvocato Simone De Ciantis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Circonvallazione Nomentana 234, non costituito nel giudizio 364/2024
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10606 pubblicata il 23/10/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4327/2002 dello stesso Tribunale, condannava l' al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
della somma di € 9.312,90 oltre accessori come per
[...] legge.
Avverso tale sentenza l' presentava appello (n.r.g. 3274/2024) fondato Pt_1 su un unico e articolato motivo.
si costituiva in giudizio Controparte_1 Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del gravame.
Con separato ricorso (n.r.g. 364/2024) l' aveva precedentemente Pt_1 impugnato, con un unico e articolato motivo, l'ordinanza decisoria n. 120812/2023 del 06/12/2023 con cui il Tribunale, nel corso del medesimo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio per mancata presentazione del ricorso amministrativo (contestando tale provvedimento ove non aveva revocato il decreto per ingiunzione impugnato), giudizio nel quale il non si CP_1 costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, previa riunione di entrambi i procedimenti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L' aveva agito in giudizio impugnando il decreto ingiuntivo n. Pt_1
4327/2022 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 12.493,31 di cui € 7.164,16 a titolo
[...] di TFR e € 5.329,15 a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le prestazioni del Fondo di Garanzia erano state richieste in sede monitoria dal in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra il suddetto CP_1 lavoratore la società allegando di avere ingiunto a tale società, con Parte_2 decreto ingiuntivo n. 5877/2019 del 15/07/2019 il pagamento della somma di € 21.305,26 avendo esperito nei confronti di tale società, senza effetto, azione esecutiva mediante pignoramento mobiliare.
A fondamento dell'opposizione l' aveva eccepito il mancato Pt_1 completamento della fase amministrativa da parte del (per mancata CP_1 previa presentazione del relativo ricorso amministrativo di cui all'art. 46 l. 88/1989 e all'art. 443 c.p.c.) nonché l'illegittimità del decreto per infondatezza della pretesa che ne era oggetto.
Rilevava, a tale proposito, l'assenza di prova in ordine alla non assoggettabilità della a procedure concorsuali e alla insufficienza delle Pt_2 sue garanzie patrimoniali evidenziando a tale proposito l'inesistenza di un pignoramento negativo.
In subordine aveva rilevato, per quanto riguarda le ultime tre mensilità di retribuzione, il mancato rispetto del massimale stabilito dalla legge alla cui stregua era dovuta a tale titolo la minore somma di € 2.148,74 (anziché quella maggiore di € 5.329,15 richiesta in sede monitoria).
Il giudizio veniva dichiarato inizialmente improcedibile dal Tribunale con ordinanza n. 120812 del 6/12/2023, per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 l. 88/1989 e successivamente riassunto, previa proposizione del suddetto ricorso amministrativo, dal il quale si CP_1 opponeva all'accoglimento dell'opposizione chiedendo la condanna dell' Pt_1 previa adesione al motivo di opposizione concernente la violazione del tetto massimo previsto per le tre mensilità, dell'importo di € 10.132,98 (di cui € 7.164,16 a titolo di TFR e € 2.968,82 a titolo di ultime tre mensilità).
Il Tribunale affermava la parziale fondatezza dell'opposizione.
Respingeva il motivo di opposizione relativo alla assenza di prova della assoggettabilità della società a procedura concorsuale rilevando come il Pt_2 credito fatto valere dal lavoratore fosse inferiore all'importo di € 30.000 previsto quale ammontare minimo per il deposito della domanda di liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento).
Respingeva anche il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova di insufficienti garanzie patrimoniali.
Rilevava a tale proposito le risultanze della visura camerale della alla Pt_2 cui stregua era priva di sedi secondarie ed aveva, quali beni di sua proprietà, il solo versamento di un capitale sociale di € 10.000 evidenziando altresì come da tale documento emergesse anche il mancato deposito da parte della suddetta società datrice del bilancio del 2016, elementi che il giudice di prime cure riteneva sufficienti a comprovare la serietà ed adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata effettuato dal lavoratore. Affermava l'infondatezza anche dell'eccezione dell' relativa Pt_1 all'esistenza di altro responsabile per il credito rivendicato dal CP_1 soggetto individuato nella società Pane e Vino s.r.l. avverso la quale, secondo l'assunto dell'opponente, doveva essere esperita azione esecutiva in quanto responsabile del credito ai sensi dell'art. 2560 c.c. quale soggetto cedente l'azienda in cui era impiegato il suddetto lavoratore.
Rilevava a tale proposito come tale società, quale cedente (in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data 23/11/2010 Pt_2 così come risultava dalla visura camerale prodotta in atti) non potesse, a differenza della società datrice, essere chiamata a rispondere dei debiti maturati da quest'ultima.
Rideterminava il credito oggetto di ingiunzione nel minore importo di € 9.312,90 di cui € 7.164,16 a titolo di TFR ed € 2.148,74 a titolo di retribuzioni disponendo conseguentemente la revoca del decreto opposto.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l' contesta la Pt_1 gravata sentenza per “Omessa ed, in ogni caso erronea, motivazione. Violazione del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982”.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso la fallibilità della società datrice per essere il credito oggetto di domanda inferiore all'importo minimo previsto dalla normativa vigente di € 30.000, evidenziando trattarsi di società operante nel campo della ristorazione tuttora attiva ed affermando come dovesse attribuirsi rilievo a tale proposito, ex art 15, ult. comma, RD n. 267/1942, non all'importo del credito vantato dal singolo creditore bensì al complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.
Sosteneva pertanto non essere stata provata la non fallibilità della società datrice in mancanza della produzione del decreto di reiezione dell'istanza fallimentare e di prova, il cui onere gravava sull'appellato, della sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 1 del suddetto RD per tale non assoggettabilità a fallimento.
Contesta la gravata sentenza, inoltre, anche ove aveva affermato la serietà e l'adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata effettuato dal lavoratore.
Afferma a tale proposito l'insufficienza delle risultanze delle visure camerali prodotte in atti rilevando come l'odierno appellato non avesse prodotto visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non titolarità da parte del datore di lavoro di beni immobili con conseguente mancanza di prova in ordine alla insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Si osserva preliminarmente che dovrà essere dichiarata l'estinzione, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., per mancata comparizione delle parti, del ricorso in appello n. 364/2024, ricorso che non risulta peraltro essere nemmeno stato notificato al
CP_1
Trattasi, si osserva, di procedimento che doveva necessariamente essere riunito al giudizio n. 3274/2024 avendo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di improcedibilità emanato avverso la medesima opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ma le cui vicende restano comunque autonome rispetto a quest'ultimo.
Si osserva, ancora preliminarmente, che risulta essersi formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione, in ordine alla solo parziale fondatezza delle pretese creditorie, per quanto riguarda le prestazioni riconducibili alle ultime tre mensilità dovute dalla società per il limitato importo di Pt_2
€2148,74, incontestatamente coincidente con il cd. massimale CIG di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/1992 (“Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”) e alla conseguente revoca, ai sensi dell'art. 653, comma 2, c.p.c. del decreto opposto
La gravata sentenza risulta pertanto oggetto di contestazione, nella presente fase di appello, alla stregua dei motivi di impugnazione, esclusivamente con riferimento alla fondatezza del diritto dell'appellato alle prestazioni del Fondo di garanzia sotto il profilo della non assoggettabilità a fallimento della Pt_1 società datrice ed alla adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata Pt_2 effettuato nei suoi confronti da parte del CP_1
sost il credito vantato in sede monitoria di per sé solo insufficiente a tale scopo in quanto inferiore alla minimale previsto dalla legge.
Ciò premesso l'appello deve ritenersi fondato.
Premesso che deve ritenersi pacifico in causa che l'appellato non abbia proposto istanza di fallimento nei confronti della società non possono Pt_2 condividersi, ritiene il Collegio, le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inassoggettabilità a procedura fallimentare della società datrice per essere l'importo del credito vantato dall'assicurato inferiore al Pt_2 minimale previsto dall'art. 15, ultimo comma, rd 267/1942 (alla cui stregua
“Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1”) Si ritiene che tale circostanza sia di per sé sola insufficiente, in assenza di espressa reiezione dell'istanza fallimentare o di ulteriori e specifiche deduzioni o elementi di prova in tal senso a dimostrare l'infallibilita' della società datrice.
Non vi è dubbio infatti che l'inassoggettabilità del datore di lavoro a procedure fallimentari debba essere valutata alla stregua del complesso dei crediti vantati nei confronti del datore di lavoro e non solamente nei confronti del singolo lavoratore istante.
Nel presente caso di specie il relativo onere probatorio, gravante interamente sull'assicurato (in tal senso Cass. n. 8259/2020 citata dallo stesso appellato) che non può ritenersi essere stato assolto.
L'odierno appellato si è limitato, in sostanza, ad evidenziare, oltre alla generale situazione di insolvenza della società datrice, l'importo del suo credito nei confronti di quest'ultima, circostanza di per sé sola insufficiente, come precedentemente evidenziato, a far ritenere realizzato tale requisito (tanto più in assenza di qualsiasi ulteriore deduzione specifica in ordine alla sussistenza delle ulteriori fattispecie di inassoggettabilità a procedura concorsuale previste dall'art. 1, comma 2, del RD 267/1942, fattispecie la cui sussistenza non risulta essere stata nemmeno allegata ).
Non possono reputarsi in termini, a tale proposito, le pronunce di legittimità Co citate dall'appellato, essendosi in particolare la , con la invocata sentenza 15291/2024 limitata ad affermare l'inammissibilità delle contestazioni del ricorrente in ordine all'accertamento concretamente effettuato dalla Corte di merito in ordine alla inassoggettabilità a fallimento del datore di lavoro così come parimenti non può attribuirsi rilievo decisivo ai fini della presente controversia alla sentenza, pure invocata dall'assicurato, n. 8259/2020.
Quest'ultima si è infatti limitata ad evidenziare la possibilità per il giudice del merito, ai fini della valutazione della fondatezza delle rivendicazioni avanzate nei confronti del Fondo di Garanzia, di effettuare in via incidentale ed autonoma il giudizio di assoggettabilità o meno a fallimento del datore di lavoro, ribadendo anzi come gravasse interamente sull'assicurato l'onere della prova del mancato superamento del limite minimo di € 30.000 di cui all'art. 15, ultimo comma, RD 267/1942, (“non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co ., I. fall.; in questo senso, anzi, va senz'altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda…”, cfr. Cass. 8259/2020 in parte motiva).
La mancata dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento della società ex datrice dell'odierno appellato comporta di per sé sola l'infondatezza delle sue rivendicazioni in ordine all'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia assumendo rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame Pt_1 dell'ulteriore profilo di contestazione dell' e in ordine alla idoneità del Pt_1 tentativo di esecuzione forzata a dimostrare l'insolvenza della società Pt_2
Così come si evince con chiarezza dal tenore dell'art. 2, comma 5, della l. n. 297/1982 e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 80/1992, tale ultima condizione è infatti idonea a determinare l'insorgere in capo all'assicurato del diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia solo nel caso in cui il datore di lavoro Pt_1 non sia soggetto a procedure concorsuali, presupposto quest'ultimo insussistente, alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie (art. 2, comma 5, l. 297/1982:” Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti…”; art. 1, comma 2, del d.lgs. 80/1992 “ Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1 (procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, n.d.e.), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti).
In definitiva dovrà quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello di cui al n.r.g. 364/2024 mentre in accoglimento dell'appello n.r.g. 3274/2024 dovrà, in parziale riforma della gravata sentenza (che resta confermata per quanto riguarda la revoca del decreto opposto) essere integralmente respinta la domanda dell'appellato avanzata in sede monitoria. La novità di parte delle questioni oggetto del presente giudizio e l'esistenza di pronunce di merito non conformi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi gradi.
Tali i motivi della presente decisione.
La novità delle questioni oggetto di controversia e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
dichiara l'estinzione del giudizio n. 364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
statuendo sull'appello di cui al giudizio n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta le domande dell'appellato.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024), vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso, in virtù di procura generale, dall'avvocata Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'istituto
APPELLANTE IN ENTRAMBI I GIUDIZI
E
rappresentato e Controparte_1 difeso, nel giudizio n. 3274/2024 come da procura in atti, dall'avvocato Simone De Ciantis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Circonvallazione Nomentana 234, non costituito nel giudizio 364/2024
APPELLATO IN ENTRAMBI I GIUDIZI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10606 pubblicata il 23/10/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4327/2002 dello stesso Tribunale, condannava l' al pagamento in favore di Pt_1 Controparte_1
della somma di € 9.312,90 oltre accessori come per
[...] legge.
Avverso tale sentenza l' presentava appello (n.r.g. 3274/2024) fondato Pt_1 su un unico e articolato motivo.
si costituiva in giudizio Controparte_1 Controparte_1 opponendosi all'accoglimento del gravame.
Con separato ricorso (n.r.g. 364/2024) l' aveva precedentemente Pt_1 impugnato, con un unico e articolato motivo, l'ordinanza decisoria n. 120812/2023 del 06/12/2023 con cui il Tribunale, nel corso del medesimo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio per mancata presentazione del ricorso amministrativo (contestando tale provvedimento ove non aveva revocato il decreto per ingiunzione impugnato), giudizio nel quale il non si CP_1 costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, previa riunione di entrambi i procedimenti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
L' aveva agito in giudizio impugnando il decreto ingiuntivo n. Pt_1
4327/2022 con cui il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 12.493,31 di cui € 7.164,16 a titolo
[...] di TFR e € 5.329,15 a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le prestazioni del Fondo di Garanzia erano state richieste in sede monitoria dal in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra il suddetto CP_1 lavoratore la società allegando di avere ingiunto a tale società, con Parte_2 decreto ingiuntivo n. 5877/2019 del 15/07/2019 il pagamento della somma di € 21.305,26 avendo esperito nei confronti di tale società, senza effetto, azione esecutiva mediante pignoramento mobiliare.
A fondamento dell'opposizione l' aveva eccepito il mancato Pt_1 completamento della fase amministrativa da parte del (per mancata CP_1 previa presentazione del relativo ricorso amministrativo di cui all'art. 46 l. 88/1989 e all'art. 443 c.p.c.) nonché l'illegittimità del decreto per infondatezza della pretesa che ne era oggetto.
Rilevava, a tale proposito, l'assenza di prova in ordine alla non assoggettabilità della a procedure concorsuali e alla insufficienza delle Pt_2 sue garanzie patrimoniali evidenziando a tale proposito l'inesistenza di un pignoramento negativo.
In subordine aveva rilevato, per quanto riguarda le ultime tre mensilità di retribuzione, il mancato rispetto del massimale stabilito dalla legge alla cui stregua era dovuta a tale titolo la minore somma di € 2.148,74 (anziché quella maggiore di € 5.329,15 richiesta in sede monitoria).
Il giudizio veniva dichiarato inizialmente improcedibile dal Tribunale con ordinanza n. 120812 del 6/12/2023, per mancata presentazione del ricorso amministrativo ex art. 46 l. 88/1989 e successivamente riassunto, previa proposizione del suddetto ricorso amministrativo, dal il quale si CP_1 opponeva all'accoglimento dell'opposizione chiedendo la condanna dell' Pt_1 previa adesione al motivo di opposizione concernente la violazione del tetto massimo previsto per le tre mensilità, dell'importo di € 10.132,98 (di cui € 7.164,16 a titolo di TFR e € 2.968,82 a titolo di ultime tre mensilità).
Il Tribunale affermava la parziale fondatezza dell'opposizione.
Respingeva il motivo di opposizione relativo alla assenza di prova della assoggettabilità della società a procedura concorsuale rilevando come il Pt_2 credito fatto valere dal lavoratore fosse inferiore all'importo di € 30.000 previsto quale ammontare minimo per il deposito della domanda di liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento).
Respingeva anche il motivo di opposizione relativo alla mancanza di prova di insufficienti garanzie patrimoniali.
Rilevava a tale proposito le risultanze della visura camerale della alla Pt_2 cui stregua era priva di sedi secondarie ed aveva, quali beni di sua proprietà, il solo versamento di un capitale sociale di € 10.000 evidenziando altresì come da tale documento emergesse anche il mancato deposito da parte della suddetta società datrice del bilancio del 2016, elementi che il giudice di prime cure riteneva sufficienti a comprovare la serietà ed adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata effettuato dal lavoratore. Affermava l'infondatezza anche dell'eccezione dell' relativa Pt_1 all'esistenza di altro responsabile per il credito rivendicato dal CP_1 soggetto individuato nella società Pane e Vino s.r.l. avverso la quale, secondo l'assunto dell'opponente, doveva essere esperita azione esecutiva in quanto responsabile del credito ai sensi dell'art. 2560 c.c. quale soggetto cedente l'azienda in cui era impiegato il suddetto lavoratore.
Rilevava a tale proposito come tale società, quale cedente (in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data 23/11/2010 Pt_2 così come risultava dalla visura camerale prodotta in atti) non potesse, a differenza della società datrice, essere chiamata a rispondere dei debiti maturati da quest'ultima.
Rideterminava il credito oggetto di ingiunzione nel minore importo di € 9.312,90 di cui € 7.164,16 a titolo di TFR ed € 2.148,74 a titolo di retribuzioni disponendo conseguentemente la revoca del decreto opposto.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l' contesta la Pt_1 gravata sentenza per “Omessa ed, in ogni caso erronea, motivazione. Violazione del disposto di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982”.
Contesta in particolare la gravata sentenza ove aveva escluso la fallibilità della società datrice per essere il credito oggetto di domanda inferiore all'importo minimo previsto dalla normativa vigente di € 30.000, evidenziando trattarsi di società operante nel campo della ristorazione tuttora attiva ed affermando come dovesse attribuirsi rilievo a tale proposito, ex art 15, ult. comma, RD n. 267/1942, non all'importo del credito vantato dal singolo creditore bensì al complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare.
Sosteneva pertanto non essere stata provata la non fallibilità della società datrice in mancanza della produzione del decreto di reiezione dell'istanza fallimentare e di prova, il cui onere gravava sull'appellato, della sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all'art. 1 del suddetto RD per tale non assoggettabilità a fallimento.
Contesta la gravata sentenza, inoltre, anche ove aveva affermato la serietà e l'adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata effettuato dal lavoratore.
Afferma a tale proposito l'insufficienza delle risultanze delle visure camerali prodotte in atti rilevando come l'odierno appellato non avesse prodotto visura catastale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non titolarità da parte del datore di lavoro di beni immobili con conseguente mancanza di prova in ordine alla insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Si osserva preliminarmente che dovrà essere dichiarata l'estinzione, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., per mancata comparizione delle parti, del ricorso in appello n. 364/2024, ricorso che non risulta peraltro essere nemmeno stato notificato al
CP_1
Trattasi, si osserva, di procedimento che doveva necessariamente essere riunito al giudizio n. 3274/2024 avendo ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di improcedibilità emanato avverso la medesima opposizione a decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio ma le cui vicende restano comunque autonome rispetto a quest'ultimo.
Si osserva, ancora preliminarmente, che risulta essersi formato il giudicato interno, in assenza di impugnazione, in ordine alla solo parziale fondatezza delle pretese creditorie, per quanto riguarda le prestazioni riconducibili alle ultime tre mensilità dovute dalla società per il limitato importo di Pt_2
€2148,74, incontestatamente coincidente con il cd. massimale CIG di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 80/1992 (“Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”) e alla conseguente revoca, ai sensi dell'art. 653, comma 2, c.p.c. del decreto opposto
La gravata sentenza risulta pertanto oggetto di contestazione, nella presente fase di appello, alla stregua dei motivi di impugnazione, esclusivamente con riferimento alla fondatezza del diritto dell'appellato alle prestazioni del Fondo di garanzia sotto il profilo della non assoggettabilità a fallimento della Pt_1 società datrice ed alla adeguatezza del tentativo di esecuzione forzata Pt_2 effettuato nei suoi confronti da parte del CP_1
sost il credito vantato in sede monitoria di per sé solo insufficiente a tale scopo in quanto inferiore alla minimale previsto dalla legge.
Ciò premesso l'appello deve ritenersi fondato.
Premesso che deve ritenersi pacifico in causa che l'appellato non abbia proposto istanza di fallimento nei confronti della società non possono Pt_2 condividersi, ritiene il Collegio, le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla inassoggettabilità a procedura fallimentare della società datrice per essere l'importo del credito vantato dall'assicurato inferiore al Pt_2 minimale previsto dall'art. 15, ultimo comma, rd 267/1942 (alla cui stregua
“Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1”) Si ritiene che tale circostanza sia di per sé sola insufficiente, in assenza di espressa reiezione dell'istanza fallimentare o di ulteriori e specifiche deduzioni o elementi di prova in tal senso a dimostrare l'infallibilita' della società datrice.
Non vi è dubbio infatti che l'inassoggettabilità del datore di lavoro a procedure fallimentari debba essere valutata alla stregua del complesso dei crediti vantati nei confronti del datore di lavoro e non solamente nei confronti del singolo lavoratore istante.
Nel presente caso di specie il relativo onere probatorio, gravante interamente sull'assicurato (in tal senso Cass. n. 8259/2020 citata dallo stesso appellato) che non può ritenersi essere stato assolto.
L'odierno appellato si è limitato, in sostanza, ad evidenziare, oltre alla generale situazione di insolvenza della società datrice, l'importo del suo credito nei confronti di quest'ultima, circostanza di per sé sola insufficiente, come precedentemente evidenziato, a far ritenere realizzato tale requisito (tanto più in assenza di qualsiasi ulteriore deduzione specifica in ordine alla sussistenza delle ulteriori fattispecie di inassoggettabilità a procedura concorsuale previste dall'art. 1, comma 2, del RD 267/1942, fattispecie la cui sussistenza non risulta essere stata nemmeno allegata ).
Non possono reputarsi in termini, a tale proposito, le pronunce di legittimità Co citate dall'appellato, essendosi in particolare la , con la invocata sentenza 15291/2024 limitata ad affermare l'inammissibilità delle contestazioni del ricorrente in ordine all'accertamento concretamente effettuato dalla Corte di merito in ordine alla inassoggettabilità a fallimento del datore di lavoro così come parimenti non può attribuirsi rilievo decisivo ai fini della presente controversia alla sentenza, pure invocata dall'assicurato, n. 8259/2020.
Quest'ultima si è infatti limitata ad evidenziare la possibilità per il giudice del merito, ai fini della valutazione della fondatezza delle rivendicazioni avanzate nei confronti del Fondo di Garanzia, di effettuare in via incidentale ed autonoma il giudizio di assoggettabilità o meno a fallimento del datore di lavoro, ribadendo anzi come gravasse interamente sull'assicurato l'onere della prova del mancato superamento del limite minimo di € 30.000 di cui all'art. 15, ultimo comma, RD 267/1942, (“non si potrebbe ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento di un imprenditore commerciale sulla base della mera allegazione, da parte del lavoratore assicurato che chieda l'intervento del Fondo, di un credito di importo inferiore alla soglia definita dall'art. 15, ult. co ., I. fall.; in questo senso, anzi, va senz'altro rimarcato che il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non potrà che comportare il rigetto della domanda…”, cfr. Cass. 8259/2020 in parte motiva).
La mancata dimostrazione della non assoggettabilità a fallimento della società ex datrice dell'odierno appellato comporta di per sé sola l'infondatezza delle sue rivendicazioni in ordine all'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia assumendo rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame Pt_1 dell'ulteriore profilo di contestazione dell' e in ordine alla idoneità del Pt_1 tentativo di esecuzione forzata a dimostrare l'insolvenza della società Pt_2
Così come si evince con chiarezza dal tenore dell'art. 2, comma 5, della l. n. 297/1982 e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 80/1992, tale ultima condizione è infatti idonea a determinare l'insorgere in capo all'assicurato del diritto alle prestazioni del Fondo di garanzia solo nel caso in cui il datore di lavoro Pt_1 non sia soggetto a procedure concorsuali, presupposto quest'ultimo insussistente, alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie (art. 2, comma 5, l. 297/1982:” Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti…”; art. 1, comma 2, del d.lgs. 80/1992 “ Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1 (procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, n.d.e.), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, semprechè, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti).
In definitiva dovrà quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello di cui al n.r.g. 364/2024 mentre in accoglimento dell'appello n.r.g. 3274/2024 dovrà, in parziale riforma della gravata sentenza (che resta confermata per quanto riguarda la revoca del decreto opposto) essere integralmente respinta la domanda dell'appellato avanzata in sede monitoria. La novità di parte delle questioni oggetto del presente giudizio e l'esistenza di pronunce di merito non conformi giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi gradi.
Tali i motivi della presente decisione.
La novità delle questioni oggetto di controversia e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando:
dichiara l'estinzione del giudizio n. 364 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
statuendo sull'appello di cui al giudizio n. 3274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, rigetta le domande dell'appellato.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa