TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12526 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33367 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione il 7.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Alfredo Iorio) attore
E
Controparte_1
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato) convenuti
CONCLUSIONI
I difensori delle parti così precisavano definitivamente le rispettive conclusioni: per l'attore: “Rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, confermati i fatti come accertati dal giudicato formatosi in forza delle sentenze penali irrevocabili:
• Tribunale Penale di L'IL sentenza n. 380/2012
• Corte di Appello Penale di L'IL sentenza n. 3317/2014
• Corte di Cassazione, quarta Sezione Penale, sentenza n. 12478/2016 che nel coordinato e conforme disposto hanno definitivamente accertato la penale responsabilità dell'Ing. per il decesso delle dottoresse Controparte_1 Per_1
, e , con condanna dell'imputato ed odierno
[...] Controparte_3 _4 convenuto, Ing. , in solido alla Controparte_1 Controparte_2
in persona del Presidente pro-tempore quale responsabile civile, a risarcire
[...] all'Avv. tutti i danni da questi subìti, da quantificarsi in questa sede civile, Parte_1 con contestuale condanna del medesimo imputato e del responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale di € 450.000,00 a titolo di anticipo sull'importo integrale dei danni della parte civile costituita Avv. , consistiti nella perdita Parte_1 dell'intero suo nucleo famigliare, e nelle gravissime conseguenze morali, biologiche e materiali, nessuna esclusa, subìte e subende dall'attore. Accertato che l'importo del risarcimento, fra danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale, danni non TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
patrimoniali da morte, danni non patrimoniali riflessi e danno tanatologico, ammonta a quanto di seguito riportato: TABELLARE EQUITATIVO Totale danno biologico dell'Avv.
€ 1.389.040,18; Totale danno da perdita della capacità lavorativa dell'Avv. Parte_1
€ 500.000,00; Danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della Parte_1 moglie dottoressa € 294.201,00; Danno non patrimoniale riflesso per la morte Per_1 della moglie dottoressa € 121.800,00; Danno da perdita della capacità lavorativa Per_1 della dottoressa € 300.000,00; Danno da perdita del rapporto Persona_1 parentale per il decesso della IA dottoressa € 284.394,80; Danno non Controparte_3 patrimoniale riflesso per la morte della IA dottoressa € 113.400,00; Controparte_3 Danno da perdita della capacità lavorativa della IA dottoressa € Controparte_3 500.000,00; Danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della IA dottoressa
€ 456.011,55; Danno non patrimoniale riflesso per la morte della IA _4 dottoressa € 162.000,00; Danno catastrofale tabellare per la dottoressa _4
€ 30.000,00;Danno da perdita della capacità lavorativa della IA _4 dottoressa € 500.000,00; Danno catastrofale equitativo per la dottoressa _4
€ 1.000.000,00; Avv. in rappresentazione alla IA _4 Parte_1
per il danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della madre _4 dottoressa € 456.011,55; Avv. in rappresentazione alla Persona_1 Parte_1 IA per il danno non patrimoniale riflesso per il decesso della madre _4 dottoressa € 162.000,00; Avv. in rappresentazione alla Persona_1 Parte_1 IA per il danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della _4 sorella dottoressa € 279.490,95; Avv. in Controparte_3 Parte_1 rappresentazione alla IA per il danno non patrimoniale riflesso per il _4 decesso della sorella dottoressa € 180.000,00. TOTALI DELLE VOCI € Controparte_3 3.928.350,03 € 2.800.000,00. A detrarre importo provvisionale Corrisposto il 27 gennaio 2015 € - 450.000,00 Totale € 3.478.350,00 € 2.800.000,00 per un totale generale di € 6.278.350,03 (euro seimilioniduecensosettantottomilatrecentocinquanta/03) ancor meglio, qui appresso, specificato: La somma di € 3.928.350,03 (euro tremilioninocentoventottomilatrecentocinquanta/03), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata secondo le tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale (anno 2019) del Tribunale di Roma, andrà devalutata alla data del 6 aprile 2009; sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi a far data dal 6 aprile 2009 e sino al 27 gennaio 2015 data di pagamento della provvisionale di € 450.000,00. La residua somma di € 3.478.350,03 (euro tremilioniquattrocentosettantottomilatrecentocinquanta/03) [€ 3.928.350,03 - € 450.000,00], o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, andrà devalutata alla data dal 27 gennaio 2015; sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi a far data dal 27 gennaio 2015, data di pagamento della provvisionale, e sino all'effettivo soddisfo. La somma di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata in via equitativa, andrà devalutata alla data dal 6 aprile 2009 e sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi da tale data e sino all'effettivo soddisfo. Condannare in solido fra loro l'Ing. e la in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro-tempore, quale responsabile civile, al Controparte_5 pagamento delle somme come sopra indicate in favore dell'Avv. . Con Parte_1 vittoria delle spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato anticipato”; per i convenuti: “rigettare ogni avversa domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali iure hereditatis, in quanto del tutto infondate;
- rigettare le avverse domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita diretta della propria capacità lavorativa, nonchè di quella della moglie e delle figlie, in quanto infondate e comunque non provate;
- quanto alle avverse richieste di danno non patrimoniale iure proprio, fermo il previo accertamento circa l'eventuale
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sussistenza (che qui si contesta) dei presupposti per le singole voci di danno non patrimoniale richieste iure proprio, riconoscere eventualmente - in denegata ipotesi, in via gradata e senza nulla concedere - all'attore il diritto al risarcimento del danno nella massima misura complessiva di euro 1.533.090,98 (di cui euro 660.294,68 a titolo di danno non patrimoniale per lesioni subite a seguito del terremoto, ed euro 872.796,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) da cui andrà comunque detratto l'importo di euro 415.000,00 già corrisposto a titolo di provvisionale (1.533.090,98 – 415.000,00 = 1.118.090,98). Salva l'eventuale applicazione dell'oscillazione ritenuta di giustizia in relazione al danno non patrimoniale derivante da lesioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio (quale Vice Parte_1 Controparte_1
Capo del Settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile nonché componente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi all'epoca del fatto) e la Controparte_2
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma
[...] di euro 6.622.584,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto – sia iure proprio che iure hereditatis – quale conseguenza del terremoto che aveva colpito la città di L'IL, provocando danni biologici, morali e patrimoniali a sé e la morte delle figlie ed e CP_3 _4 della moglie . Persona_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che:
- l'abitazione familiare, sita in L'IL alla via XX Settembre 79, al quarto piano, era stata distrutta della forte scossa che colpì la città durante la notte del
6.4.2009;
- la moglie e la IA erano immediatamente perite nel crollo del CP_3 palazzo e la IA , che aveva riportato gravi lesioni, era deceduta in _4 data 9.4.2009 presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma;
- egli era invece sopravvissuto al cataclisma, subendo gravi lesioni, sia fisiche che psicologiche;
- le sentenze penali n. 380/2012 del Tribunale di L'IL, n. 3317/2014 della
Corte di Appello di L'IL e, infine, n. 12478/2016 della Corte di Cassazione avevano definitivamente accertato la responsabilità di Controparte_1 per le morti e le lesioni e statuito che i danni civili derivanti dai fatti di reato accertati in quella sede avrebbero dovuto essere liquidati nella competente sede civile a carico del nonché della CP_1 Controparte_2
quale responsabile civile che non aveva vigilato sull'operato del proprio
[...] dipendente;
- era già stato disposto, in data 27.1.2015, il pagamento di euro 415.000,00 a titolo di provvisionale, liquidata dal giudice penale a carico degli odierni convenuti.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In ragione di tale prospettazione, l'attore ha promosso l'azione risarcitoria: (i) in proprio, per il risarcimento del danno patrimoniale e non e da perdita della capacità lavorativa derivata direttamente dalle lesioni riportate come conseguenza della condotta colposa del convenuto, nonché per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
(ii) in qualità di erede della moglie e delle figlie ed , per i rispettivi Persona_1 CP_3 _4 danni non patrimoniale e riflesso da morte, da perdita della capacità lavorativa e per i danni morali subìti dalla IA , sopravvissuta al sisma per soli tre _4 giorni;
iii) ancora quale erede, per rappresentazione alla IA nella _4 successione della madre e della sorella , per i rispettivi danni non CP_3 patrimoniale e riflesso da morte e da perdita della capacità lavorativa.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti e la Parte_2
chiedendo: (a) il rigetto della domanda di Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fatti valere iure hereditatis, in quanto infondate;
(b) il rigetto delle domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita diretta della capacità lavorativa, nonché di quella della moglie e delle figlie, in quanto infondate e non provate. I convenuti hanno anche contestato l'erronea quantificazione danno non patrimoniale subito iure proprio per le lesioni e la perdita del rapporto parentale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una CTU medico-legale al fine di valutare e stimare i postumi psico-fisici conseguiti, sulla persona dell'attore, alla tragedia subita e alla sua precipitazione dal quarto piano.
2 – Il presente giudizio è stato introdotto a seguito della definizione del processo penale svoltosi, in primo grado, davanti al Tribunale di L'IL (definito dalla sentenza n. 380/2012), in secondo grado davanti alla Corte di Appello di L'IL
(definito dalla sentenza n. 3317/2014) e, infine, della Corte di Cassazione
(definito dalla sentenza n. 12478/2016, che ha rigettato tutti i ricorsi proposti).
2.1 Per quanto attiene alla specifica vicenda oggetto del presente giudizio, il tribunale rileva che in sede penale è stata definitivamente accertata la responsabilità penale, di natura colposa, di in ordine Controparte_1 alla morte di e di ed , Persona_1 CP_3 _4 rispettivamente moglie e figlie dell'attore , decedute a seguito del Parte_1 crollo della loro abitazione, provocato dalla violenta scossa di terremoto che colpì, in particolare, la città di L'IL il 6.4.2009. Oltre ad emettere la condanna del all'espiazione di una pena detentiva, il giudice penale ha CP_1 anche disposto la condanna generica – in favore della parte civile costituita
– del e, in solido, della Parte_1 CP_1 Controparte_2
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dei Ministri, quale responsabile civile, al risarcimento del danno nonché al pagamento di una provvisionale, liquidata in € 450.000,00.
La citata sentenza della Corte d'Appello, confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto sussistenti – con ampie ed articolate argomentazioni, in punto di fatto e di diritto, che si richiamano e condividono – sia l'elemento soggettivo, connotato dalla colpa, sia il nesso causale tra la condotta del e CP_1
l'evento lesivo, costituito per l'appunto dalla morte delle tre congiunte dell'attore, determinata dal crollo dello stabile in cui si trovava l'appartamento in cui risiedeva la famiglia , indotta da dichiarazioni rese dall'imputato- Persona_2 convenuto a non uscire quella notte dalla propria abitazione – come si era invece verificato in occasione di precedenti eventi sismici, anche prossimi a quello letale
– dopo le due scosse verificatesi nel corso di quella sera e quella notte, nelle ore immediatamente precedenti la distruttiva scossa delle ore 3.32.
L'accertamento dei fatti in sede penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nei confronti delle parti convenute (già imputato e responsabile civile costituito), sicchè è demandato a questo Tribunale soltanto l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e, prima ancora, in ordine al nesso di derivazione causale tra questo e le singole voci di danno lamentate dal danneggiato.
2.2 Il processo penale non ha invece avuto ad oggetto l'accertamento della responsabilità del e del responsabile civile, convenuti in questa CP_1 sede, in ordine alle lesioni personali cagionate a dal crollo Parte_1 dell'edificio e alle eventuali conseguenze patologiche determinate dalla morte delle congiunte.
Tale situazione, non rilevata dai convenuti, deve in ogni caso essere rilevata d'ufficio.
A tale riguardo il tribunale ritiene che debba affermarsi la responsabilità di entrambi i convenuti anche con riferimento alle conseguenze dannose – che saranno valutate oltre – eventualmente derivate all'attore dal crollo dell'edificio e dalla morte della moglie e delle figlie, per quanto di seguito esposto.
2.2.1 Si rileva in primo luogo che l'attore, alla pag. 2 dell'atto di citazione, ha allegato: che “la famiglia era convivente in L'IL alla via XX Settembre 79”; che – a seguito della scossa di terremoto che investì la città di L'IL il
6.4.2006, alle ore 3.32 – la sua abitazione “veniva distrutta tanto da essere, successivamente, abbattuta”; che egli “veniva precipitato, insieme alla moglie ed alle figlie, dal quarto piano ove era situato l'appartamento al piano garage, ove veniva, in uno alla propria famiglia, investito e travolto dalle macerie del palazzo”.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tali circostanze di fatto – con riferimento alla posizione di , quale Parte_1 soggetto leso in conseguenza della condotta del – non sono state CP_1 specificamente contestate dalla parte convenuta, le cui contestazioni hanno avuto ad oggetto la riconoscibilità di alcune voci di danno ovvero la correttezza dei criteri per la loro liquidazione invocati dall'attore.
Con riferimento a quei fatti potrà quindi farsi applicazione di quanto disposto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
2.2.2 Ancora con riferimento ai fatti di causa, si rileva che il giudice penale di primo grado (sent. Trib L'IL n. 380/2012; doc. 13 fasc. attore), non smentito dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, ha accertato:
- che, in caso di scosse di terremoto, “l'abbandono immediato della casa o dei luoghi chiusi, dunque, era una reazione istintiva […], atavica, sedimentata nel patrimonio culturale del contesto sociale di riferimento […] e veniva attuata anche in condizioni di salute del tutto particolari, come quando era Persona_1 incinta. Tale misura di cautela veniva volontariamente protratta fino a quando non si riteneva cessato il pericolo […] fino a che si riteneva che potesse arrivare la replica” (pag. 482 s.);
- che “il consolidato ed istintivo ricorso alla fuga in caso di scossa, dunque, anche in data 30.3.09 aveva avuto il sopravvento sulla considerazione delle condizioni di salute di uno dei familiari: abbandonò l'appartamento (rimanendo CP_3
'rannicchiata nella macchina') anche se aveva la febbre a 39°” (pag. 483) e che
“in quella situazione di incertezza la sua famiglia, in caso di scosse, continuava a seguire l'istinto ed a fuggire dai luoghi chiusi” (pag. 485);
- che, “in occasione della scossa delle 22.48 del 5.4.09, dunque, la tradizionale reazione istintiva venne superata 'da un ragionamento', dalla riflessione sul contenuto delle informazioni (attese 'come la manna') che erano state fornite
'dalla massima espressione della scienza a livello italiano e non solo', appositamente riunitasi d'urgenza a L'IL per far sentire in primo piano la sua voce autorevole e per fornire informazioni scientificamente corrette ed utili a contrastare le voci che serpeggiavano nella città ed avevano creato solo confusione ed allarme nella popolazione” (pag. 488);
- che, “dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, […], nella famiglia (composta da persone adulte e di elevato livello culturale) si tenne un vero e proprio consulto sul da farsi ed all'unanimità prevalse la decisione di rimanere in casa, contravvenendo all'istintiva reazione di abbandonare l'appartamento dopo la scossa e riponendo cieco e totale affidamento nelle rassicurazioni ricevute”;
- che ha vissuto in prima persona al fianco delle vittime, ha Parte_1 condiviso con loro tutti i momenti, tutti passaggi nei quali è stata
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo.
[...]
ha avuto paura con la moglie e con le figlie ed Pt_1 Per_1 CP_3
in occasione delle scosse di terremoto;
il 30.3.09 è fuggito di casa con _4 loro, recandosi al Castello e rientrando solo in tardissima serata, nonostante avesse 39° di febbre;
ha partecipato a quello stato di allarmata CP_3 confusione ingenerato dallo sciame sismico in corso, ha condiviso con la moglie e le figlie la 'fame' di notizie sulla situazione che si stava vivendo (in casa erano tutti 'affamati di notizie'); ha condiviso con la moglie e le figlie l'affidamento sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi (atteso 'come la manna'), rafforzato dall'assoluto rispetto per quei 'luminari' che si erano riuniti a
L'IL e dalla estrema considerazione dell'autorevolezza di quella che in famiglia era ritenuta 'la massima espressione della scienza in materia a livello italiano'. ha svolto con la moglie e le figlie e con loro ha condiviso, Parte_1 nel corso di una riunione intima tenutasi nel tinello familiare dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, il 'ragionamento' che ha fatto prevalere le rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi sull'istintiva reazione di uscire di casa fino ad allora seguita dopo ogni scossa significativa;
ha condiviso con la moglie e le figlie, nonostante tale scossa, la decisione di non uscire di casa e di mettersi a letto. ha deciso di non dormire in macchina quella notte e, Parte_1 fidandosi delle rassicurazioni ricevute […], si è addormentato nel letto matrimoniale al fianco della moglie;
a seguito della scossa delle ore Per_1
03.32 è precipitato nel vuoto dal quarto piano accanto alla moglie ed insieme alle figlie” (pagg. 493-494; la sottolineatura è di questo giudice).
Tanto premesso, il tribunale ritiene, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., che nei confronti degli odierni convenuti e CP_1 Controparte_2
(rispettivamente, quali imputato e responsabile civile costituito nel
[...] processo penale) sui fatti come accertati dal Tribunale dell'IL si è formato il giudicato, della cui efficacia l'attore – che in quel processo era costituito come parte civile, ma con riferimento all'evento lesivo patito dalla moglie e dalle figlie – beneficia nel presente giudizio civile, nel quale si controverte del diritto al risarcimento del danno all'integrità psico-fisica da quello subito, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale.
2.2.3 Alla stessa conclusione deve pervenirsi, ancora con riferimento all'efficacia di giudicato della sentenza penale, per quanto attiene ai fatti afferenti alla condotta tenuta dal e, in particolare, alle dichiarazioni da questo CP_1 rese in occasione della riunione nel capoluogo abruzzese della Commissione
Grandi Rischi.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2.3 Osserva il tribunale che – fatta eccezione per gli esiti conseguiti al crollo dell'edificio, esiziali per le congiunte dell'attore – la posizione di è Parte_1 del tutto sovrapponibile a quella della moglie e delle figlie, sotto ogni aspetto:
l'incidenza causale della condotta dell'imputato-convenuto sulla CP_1 decisione di non abbandonare l'abitazione successivamente alle prime due scosse del 5.4.2006, la presenza nell'abitazione al momento della scossa delle ore 3.32 del 6 aprile 2009 e la precipitazione al suolo dal quarto piano a seguito del crollo dello stabile provocato dalla scossa.
Pertanto, l'impianto ricostruttivo ed argomentativo che, in sede penale, ha condotto a ritenere sussistente la responsabilità, penale e civile, dell'odierno attore e quella civile della rispetto all'evento Controparte_2 dannoso patito da , e , è Persona_1 Controparte_3 _4 riferibile in toto alla posizione di nel presente giudizio – perché Parte_1 corrispondente a quella delle tre donne – e conduce all'affermazione della responsabilità civile per colpa, nella specie dell'imprudenza, di CP_1
e, per culpa in vigilando della
[...] Controparte_2
A ciò si aggiunga la considerazione che non si ravvisa la sussistenza di fatti o di argomenti giuridici – né questi sono stati prospettati dai convenuti – che consentano di “spezzare” l'iter logico argomentativo del giudice penale, nel senso di escludere, invece, la responsabilità dell'attore o della Controparte_2
[...]
Le parti convenute devono pertanto essere ritenute responsabili anche dei danni subiti dall'attore, il cui risarcimento questi non potrebbe ottenere avvalendosi dell'accertamento in sede penale.
3 – In merito alla riconoscibilità delle voci di danno, oggetto della domanda risarcitoria, si osserva quanto segue.
3.1 Deve essere riconosciuto il diritto dell'attore (vantato iure proprio) al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte della moglie e delle figlie Persona_1 CP_3
e ; tali eventi, la cui verificazione è stata accertata nel processo _4 penale, si pongono infatti in correlazione causale con la condotta colposa tenuta dal convenuto . CP_1 ll danno risarcibile di cui si tratta consiste nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass., 16.3.2025, n. 6981).
3.2 L'attore ha agito, iure hereditario, per ottenere il risarcimento del danno patito dalla IA , inizialmente sopravvissuta al crollo dell'edificio, sia pure in _4 condizione definite “gravissime” nella documentazione sanitaria in atti, e deceduta alle ore 20.10 del 9.4.2009 presso il Policlinico Agostino Gemelli, dove era stata trasportata successivamente ai ricoveri presso l'Ospedale di L'IL e di Teramo.
In particolare, i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata sono quelli che avrebbe subito per la perdita del rapporto parentale, rispetto alla _4 madre e alla sorella , entrambe decedute in occasione del disastro CP_3 provocato dalla scossa delle ore 3.32 del 6.4.2006, e dell'ulteriore danno patito dalla IA nel lasso di tempo intercorso tra la precipitazione e il decesso
(quantificato a titolo di “danno catastrofale”, nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, alla pag. 25 in € 30.000,00 e alla pag. 26 in € 1.000.000,00; in analoga duplice misura è richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e nelle conclusioni definitivamente precisate).
3.2.1 Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore (docc. 9, 10 e 11) emerge:
- che alle ore 11.00 circa del 6.4.2009, al momento dell'arrivo presso il Pronto soccorso dell'ASL 04 di L'IL, “si presentava in arresto cardio- _4 circolatorio (codice nero)”; che, “trascorsi alcuni minuti di rianimazione cardiorespiratoria, ricompariva l'attività cardiaca ed il respiro spontaneo”; che “nei minuti successivi alla ripresa del ritmo cardiaco la paziente recuperava anche lo stato di coscienza”; e che, “all'arrivo presso il Pronto Soccorso di Teramo la paziente era vigile ed in respiro spontaneo”;
- nella documentazione sanitaria dell'ospedale teramano, dove _4 era entrata alle ore 15.00 del 6.4.2009, si da atto che era stato “riferito arresto cardiorespiratorio durante il trasferimento” e si riferisce (dato delle ore 19.00 del
6 aprile) che “al momento non cenni di coscienza”;
- nella cartella clinica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove la ragazza era pervenuta alle ore 17.44 del 7.4.2009, si riferisce: “motivo del ricovero
NC0102, arresto cardiocircolatorio” (pag. 2); “risposta verbale assente” e
“risposta motoria assente” (pag. 5); il giorno 8 aprile sono segnalati episodi di
9 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
arresto cardiocircolatorio alle ore 1.41, 5.52 e 6.15 (pag. 6); lo stesso giorno, alle
13.41 e 20.52, è riferito lo stato di “coma” (pag. 7); alle ore 6.16 del 9 aprile è ancora riferito lo “stato di coma”, alle ore 14.39 che la ragazza è “non reattiva allo stimolo esterno”, e infine, alle ore 20.10, viene constatato il decesso (pag. 8).
3.2.2 Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre non è possibile risarcire il c.d. danno tanatologico o da morte (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 15350 del 22/07/2015), inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del cd. danno terminale biologico, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima (trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009. n. 458: Cass. civ., sez. III. 17 gennaio 2008. n. 870, che hanno espresso un orientamento non mutato nel corso del tempo). Pertanto, ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius sorge una posta risarcitoria, come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi.
Nel caso in cui invece la morte segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito iure hereditatis come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale tra lesione e morte, di degenerare in patologia (cfr. Cass. civ., 12 febbraio 2010, n. 3357). Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio, la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ.,
24 ottobre 2007 n. 22338: Cass. civ., 28 agosto 2007 n. 18163). È stato, peraltro, sottolineato in tali pronunce la rilevanza del profilo probatorio, dovendo risultare provato, anche documentalmente attraverso le risultanze del referto medico, lo stato di coscienza della vittima prima del decesso: invero, affinché possa riconoscersi solo la sofferenza morale, indipendentemente dal danno biologico, deve essere accertato lo stato di coscienza e lucidità della vittima in grado di percepire e, quindi, soffrire, in conseguenza di siffatta percezione,
l'approssimarsi della morte.
10 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In definitiva, secondo quanto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 7923/2024) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Tanto premesso, rilevato che l'attore non ha espressamente, puntualmente e specificamente richiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito dalla IA ed escluso perciò che debba accertarsi l'apprezzabilità _4 dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, il tribunale ritiene che debba riconoscersi il risarcimento del danno cd. morale terminale, come sopra configurato (denominato dall'attore danno “catastrofale”).
In relazione alla fattispecie in esame, si ritiene infatti che dalla documentazione prodotta risulta provato che era stata in condizioni di percepire, _4 sul piano soggettivo, l'incombenza e l'ineluttabilità dell'evento morte, nel tempo – non lungo, ma adeguato ad avere percezione delle proprie, gravissime, condizioni di salute – in cui aveva recuperato lo stato di coscienza ed era stata vigile (così vengono descritte le condizioni patologiche alla pag. 3 della cartella clinica del Policlinico Agostino Gemelli: traumatismo del fegato;
frattura del collo del femore;
schiacciamento dell'arto inferiore interessante l'anca, la coscia, il ginocchio e la gamba;
insufficienza renale acuta;
frattura della colonna vertebrale senza lesione del midollo spinale;
encefalopatia post-anossica).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale qui presa in considerazione deve pertanto essere accolta.
3.2.3 Il tribunale ritiene invece che non possa accogliersi la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che _4 avrebbe subito a seguito della morte della madre e della sorella , CP_3 decedute immediatamente a causa del crollo dell'edificio.
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che,
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico- relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01, ripresa nell'ord. n.
23300/2024).
Oltre alla sussistenza del legame parentale e alla verificazione della morte del congiunto, presupposti della sofferenza del danneggiato e dell'incidenza sulla sua successiva vita quotidiana sono necessariamente la conoscenza dell'intervenuta impossibilità di godere del rapporto con il congiunto non più in vita e, con specifico riferimento all'aspetto dinamico-relazionale della voce di danno in esame, un apprezzabile intervallo di tempo nel corso del quale si sarebbe sviluppato il rapporto tra i congiunti. Intanto può esservi una lesione del rapporto perduto, in quanto la sua mancanza possa essere in concreto percepita e quel rapporto si sarebbe potuto in concreto sviluppare, consolidare, rafforzare, incidendo “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto”.
Nel caso in esame è rimasta in vita per circa tre giorni dopo che _4 la madre e la sorella erano perite nel crollo della loro abitazione;
in tale intervallo di tempo le sue condizioni fisiche sono state per lo più caratterizzate da incoscienza (si pensi, oltre alla situazione immediatamente successiva al crollo e al salvataggio, allo stato di coma e ai numerosi arresti cardiaci). E se lo stato di coscienza – si è poc'anzi ritenuto – le ha consentito di avere percezione della gravità delle sue condizioni e dell'approssimarsi della fine della sua vita, deve tuttavia rilevarsi che le evidenze probatorie non consentono di ipotizzare che la ragazza avesse avuto contezza del decesso della madre e della sorella, neppure ricorrendo ad una valutazione presuntiva.
3.3 Neppure può essere accolta la domanda, proposta dall'attore iure proprio, di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso per la morte delle congiunte, posto che tale tipologia di danno presuppone la produzione, nel congiunto- vittima, di conseguenze dannose diverse dalla morte.
Si definiscono infatti “riflessi” quei danni a carattere non patrimoniale, che siano conseguenza dell'evento dannoso e si siano prodotti nella sfera non della vittima diretta del fatto illecito, che abbia subito lesioni cagionanti uno stato di invalidità, ma dei suoi prossimi congiunti, che abbiano subito un'alterazione significativa e permanente della propria sfera affettiva, esistenziale e relazionale.
In particolare, il danno riflesso trova il suo fondamento negli artt. 1223, 2043 e
2059 c.c., ed è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come una forma
12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
autonoma di pregiudizio risarcibile. Essa, in buona sostanza, si pone come tutela risarcitoria affine a quella per la perdita del rapporto parentale, concernente però la diversa situazione in cui quel rapporto non sia “perduto”, perché la sua prosecuzione è impedita dalla morte del congiunto, ma intaccato – quanto all'esperienza affettivo-relazionale – dalla condizione di invalidità della vittima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame non può dirsi integrata tale voce di danno, essendo conseguita alla condotta illecita del convenuto la morte dei congiunti dell'attore, le cui conseguenze lesive di natura non patrimoniale trovano ristoro nel danno da perdita del rapporto parentale, come sopra riconosciuto e di seguito liquidato.
3.4 Va riconosciuto il danno non patrimoniale patito dall'attore e azionato iure proprio, prodotto in conseguenza della precipitazione dal quarto piano dell'edificio in cui era situata l'abitazione familiare.
Con riferimento al danno biologico alla persona, si osserva che la consulenza medico legale sulla persona dell'attore ha appurato che questi, in occasione del sisma, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano ed analiticamente descritto nell'elaborato peritale, che ha determinato una lesione della salute così quantificata dal c.t.u.:
- 70% di invalidità permanente;
- 90 giorni di inabilità temporanea totale;
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione medica prodotta
(specificamente, con la relazione della Cassa nazionale forense per pensione di invalidità), sono pienamente condivise da questo giudice, anche con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra l'evento del terremoto del 6.4.2009 e l'ernia discale L4-L5 nonché i lievi esiti in lassità legamentosa del ginocchio destro riscontrati successivamente.
Dalla ctu espletata in corso di causa emerge che “i postumi permanenti residuati all'evento del 6 aprile 2009 sono un disturbo post traumatico da stress cronicizzato in forma grave, complicato da un disturbo depressivo maggiore in forma grave, alla cui valutazione si deve applicare il coefficiente di taratura massimale di 1 secondo la scala di rilevanza dei life events (eventi psico- traumatici) riportata nelle Linee Guida della SIMLA per la valutazione del danno biologico (pag. 121), per una valutazione del 62% di menomazione della complessiva integrità psicofisica del periziando per quanto riguarda il danno psichico, che arriva a un complessivo 70% (settanta per cento) tenendo conto dei postumi dell'ernia discale L4-L5 sottoposta a intervento chirurgico con residui
13 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
modesti deficit nel territorio radicolare L5 destro e della lieve lassità legamentosa residuata al ginocchio destro”.
Deve invece escludersi il rapporto causale fra l'evento del 6 aprile 2009 e la patologia cardiaca da insufficienza mitralica (per patologia degenerativa mixomatosa), che ha determinato la sottoposizione all'intervento cardiochirurgico del 2.12.2016.
3.5 L'attore ha proposto la domanda risarcitoria anche con riferimento al danno da perdita della capacità lavorativa. In particolare, egli ha agito non soltanto per essere compensato delle conseguenze dannose sulla propria capacità di dedicarsi proficuamente all'attività lavorativa ma anche delle analoghe conseguenze dannose riferibili alla moglie e alle figlie, come sarà specificato oltre.
3.5.1 Osserva in primo luogo il tribunale che il cd. danno da perdita della capacità lavorativa deve essere ricondotto a due distinte categorie:
a) la prima è quella del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, il cui riconoscimento richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona;
b) la seconda, denominata anche danno da perdita di capacità lavorativa generica, è quella del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", ha natura non patrimoniale, e consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo; tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute e, qualora venga adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, potrà anche ricorrersi ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass., ord. n. 16628/2023, sent. n. 17411/2019 e ord. n.
20312/2015).
In secondo luogo, si ritiene che entrambe le voci di danno possano essere riconosciute in favore del soggetto la cui vita successiva al fatto dannoso sarà pregiudicata – per l'uno o l'altro aspetto, ovvero entrambi – in senso sfavorevole per le conseguenze di quell'evento. Pertanto, qualora l'evento dannoso determini la morte del soggetto, né l'una né l'altra voce di danno potranno essere riconosciute alla vittima, non potendo entrare nel suo patrimonio. A tale conclusione deve giungersi anche con riferimento alla perdita di capacità
14 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
lavorativa di , deceduta tre giorni dopo la scossa sismica: la _4 ragazza, infatti, non percepiva già un reddito proprio.
Conseguentemente, tale posta risarcitoria non potrà essere ereditata.
Invece, il terzo potrà far valere il proprio danno, consistente nella perdita patrimoniale determinata dall'impossibilità di continuare a beneficiare del contributo che la vittima, con la propria attività lavorativa (in tale ambito dovendo comprendersi anche l'attività di casalinga), apportava all'ordinario svolgersi della sua vita quotidiana.
3.5.2 Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, presentata iure proprio da con riferimento al danno da perdita della capacità lavorativa Parte_1 specifica, va in primo luogo evidenziato che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass., sentt. nn.
15238/2014, 3290/2013, 4493/2011 e 10074/2010).
Con specifico riferimento alle modalità con cui fornire la prova dell'esistenza del danno di cui si tratta, sotto il duplice aspetto sia dell'an, sia del quantum, la
Suprema Corte ha chiarito che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, ha precisato la Corte, copre peraltro solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass., ord. n. 15737/2018 e sent. n. 11361/2014).
Da tali principi discende il corollario che il danneggiato non debba fornire la prova soltanto in ordine al minor reddito percepito successivamente all'evento dannoso, ma anche in ordine all'entità del reddito percepito prima dell'evento, poiché
15 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
soltanto il raffronto tra i due dati può consentire di apprezzare – e provare – che vi sia stata una contrazione del reddito.
Tanto premesso, il tribunale rileva che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione relativa al reddito percepito negli anni precedenti al sisma e in quelli successivi, limitandosi a rappresentare l'ammontare dei redditi dichiarati nei soli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.
Se quindi può ritenersi provato che l'attore svolgeva l'attività professionale di avvocato (v. relazione medico legale della Cassa Forense;
doc. 5 attore) e può presumersi ragionevolmente che la capacità di produzione del reddito professionale ha subito un pregiudizio dalle conseguenze dannose – come accertate dal consulente tecnico d'ufficio, anche sotto il profilo dell'incidenza sulla capacità lavorativa – subite da , pure tenendo conto dell'incidenza Parte_1 pregiudizievole indubbiamente determinata dalla chiusura degli uffici giudiziari aquilani, deve invece escludersi che siano stati forniti gli elementi di prova (in primis: le dichiarazioni dei redditi) necessari per procedere alla liquidazione in concreto del danno patrimoniale e, innanzitutto, all'operazione di raffronto e comparazione tra la capacità reddituale dell'attore antecedente al sisma e quella successiva. Né può soccorrere, per le ragioni sopra esposte, la liquidazione equitativa del danno fondata, quale elemento apprezzabile, sulla sola indicazione della percentuale di perdita di capacità valutata dal c.t.u. In conclusione,
l'evidenziata carenza probatoria determina l'impossibilità di apprezzare l'effettiva diminuzione della capacità di guadagno e di procedere alla sua liquidazione.
La domanda risarcitoria oggetto di valutazione, pertanto, non può essere accolta, senza necessità di valutare la rilevanza da accordare alla percezione di una pensione di invalidità.
3.5.3 Esclusa, per quanto sopra esposto, la possibilità di riconoscere all'attore, iure hereditario, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa direttamente subito dalle congiunte decedute, deve valutarsene la riconoscibilità, iure proprio, con riferimento al pregiudizio consistito nell'impossibilità di continuare a beneficiare del contributo patrimoniale che la moglie e figlie, con le rispettive attività lavorative apportavano – ovvero avrebbero apportato in futuro – all'ordinario svolgersi della sua vita quotidiana.
3.5.3/a Il tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta con riferimento al contributo apportato dalle figlie.
Nessuna delle due ragazze, all'epoca del fatto, percepiva un reddito da lavoro:
frequentava con profitto la facoltà di giurisprudenza presso Controparte_3
l'Università di Teramo e la sorella aveva conseguito, nell'anno 2007, la _4 laurea in giurisprudenza presso la stessa università e, dal mese di settembre
16 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2008, aveva frequentato a Napoli il corso di diritto civile e commerciale presso una scuola “per la formazione delle professioni legali” (doc. 21 attore). A quel tempo, pertanto, esse non arrecavano in favore della famiglia un contributo suscettibile di valutazione patrimoniale, potendo semmai desumersi che i rispettivi costi per lo studio fossero sostenuti dalla famiglia.
E neppure emergono elementi sufficienti a prognosticare con adeguato grado di probabilità che, conclusi negli anni successivi i rispettivi percorsi di studio e intraprese le proprie attività lavorative, queste sarebbero state remunerate, sin dall'inizio, in misura tale da consentire alle figlie dell'attore, entrate nell'età adulta, di avere risorse tali da destinarne ai genitori una parte, eccedente la quota che sarebbe occorsa per provvedere alle proprie rispettive esigenze di vita (a partire da quella abitativa).
3.5.3/b Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria del pregiudizio subito dall'attore a causa dell'impossibilità di beneficiare del contributo apportato dall'attività di casalinga svolta in famiglia dalla moglie , Persona_1 deceduta all'età di 54 anni.
Infatti, è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass., sent. n. 17977/2007).
Per quanto attiene alla tematica della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, è stato affermato che la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass., sent. n. 22909/2012; v. anche sent. n. 17129/2023).
Alla stregua di tali principi, in difetto di una specifica contestazione di parte convenuta in merito alla circostanza che la non prestasse alcuna Per_1 attività lavorativa, il tribunale ritiene che all'attore deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno arrecatogli dall'impossibilità di beneficiare, nel tempo successivo al decesso della moglie, del contributo lavorativo familiare da quella apportate mediante lo svolgimento dell'attività di casalinga.
17 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
4 – In merito alla liquidazione dei danni di cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento, si osserva e statuisce quanto segue
4.1 Il danno iure proprio subito da a causa della perdita del Parte_1 rapporto parentale causato dalla morte della moglie e delle figlie, oggetto di accertamento al paragrafo 3.1, deve essere liquidato in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si determinano di seguito gli importi astrattamente riconoscibili a
– dell'età di 59 anni all'epoca del fatto – a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, con riferimento a ciascuno dei congiunti deceduti:
- euro 369.574,40 per , moglie convivente, deceduta all'età di Persona_1
54 anni, ovvero € 11.549,20 per n. 32 punti (di cui 20 per il grado di parentela,
2,5 per l'età della vittima 2,5 per l'età del coniuge superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il coniuge, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti);
- euro 386.898,20 per , deceduta all'età di 23 anni, IA Controparte_3 convivente, ovvero € 11.549,20 per n. 33,5 punti (di cui 20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2,5 per l'età del genitore superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il genitore, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti);
- euro 386.898,20 per , deceduta all'età di 27 anni, IA _4 convivente, ovvero € 11.549,20 per n. 33,5 punti (di cui 20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2,5 per l'età del genitore superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il genitore, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti).
18 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'importo complessivo ammonta a € 1.143.370,00 ed è costituito dalla somma algebrica di quanto liquidato con specifico riferimento alla perdita di ciascuno dei tre membri della famiglia.
Inoltre, il tribunale ritiene di dover procedere ad un'operazione di personalizzazione del danno complessivamente subito da per la Parte_1 perdita pressoché contemporanea dell'intero nucleo familiare convivente, posto che tale evento ha certamente determinato un incommensurabile sconvolgimento interiore e della vita relazionale quotidiana, arrecando una menomazione ancor più apprezzabile.
Al fine di personalizzare il danno, rapportandolo alla situazione concreta, quell'importo deve essere accresciuto nella misura percentuale del 20% (€
228.674,00). Il danno da perdita del rapporto parentale deve pertanto essere liquidato in € 1.372.044,00.
4.2 In ordine alla liquidazione del danno morale terminale subito da _4
, sul quale ci si è soffermati al paragrafo 3.2 e rispetto al quale il padre ha
[...] agito iure hereditario, si rileva che le tabelle romane dell'anno 2025 riconoscono un importo di euro 11.776,86 per ogni giorno di sopravvivenza dopo l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità di decesso. In ragione della sopravvivenza di per soli tre giorni dalla data del _4 sisma, deve riconoscersi un importo complessivo di euro 35.330,58 per il ristoro di tale voce di danno.
4.3 Per quanto attiene al danno, iure proprio, subito dall'attore in conseguenza della perdita dell'apporto del contributo recato dall'attività di casalinga, svolta dalla moglie, oggetto di esame al paragrafo 3.5.3/b, il tribunale ritiene che, tenendo conto dell'età di al tempo in cui è deceduta e dell'età Persona_1 che avrebbe avuto negli anni successivi, nonché dalla mancanza di elementi di prova da cui possa emergere specificamente il contributo accordato alle attività materiali della vita familiare, il danno debba essere liquidato, in via equitativa, in
€ 70.000,00.
4.4 Ciò posto, ai fini della quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, come accertati al par. 3.3, potrà farsi riferimento alle tabelle elaborate da questo
Tribunale per l'anno 2025 per il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e dinamico-relazionale permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea relativa, danni morali e da peggioramento delle abitudini di vita) oltre che alle descritte risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa.
Per quanto concerne le tabelle adottate da questo Tribunale occorre precisare:
19 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è stata confermata la validità del criterio di liquidazione per “punto variabile”
(grado di percentuale di indennità permanente per valore monetario del singolo punto, con riduzione del risultato a seconda dell'età del danneggiato e demoltiplicazione per il periodo in cui la menomazione produrrà effetto);
- che, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti equiparabili sulla base di criteri medico-legali, sono stati elaborati parametri partendo dalla rilevazione della media dei risarcimenti erogati dai propri giudici in relazione al danno biologico in modo da determinare un valore monetario di base, crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell'età del danneggiato al momento del fatto (il cosiddetto “punto variabile”);
- che tale criterio si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce secondo una progressione più che proporzionale rispetto al crescere dei postumi permanenti, con un meccanismo intermedio tra quella aritmetica e quella geometrica, in base al principio che a invalidità percentualmente doppie debbano corrispondere risarcimenti più che doppi (è stato quindi uniformato il calcolo del risarcimento con i criteri dell'art. 138 Codice delle Assicurazioni Private secondo cui il valore economico di ciascun punto è crescente rispetto al punto precedente, con incremento più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi);
- che sono state equiparate, con le tabelle dell'anno 2023, le liquidazioni dei primi
40 punti di invalidità con quelle presenti nelle Tabelle di Milano;
- che per le invalidità superiori è invece stato mantenuto il criterio del valore crescente di un punto rispetto a quello precedente e incremento più che proporzionale rispetto alla percentuale dei postumi;
- che anche il criterio di calcolo del danno morale è stato reso uniforme a quello dell'art.138 del Codice delle Assicurazioni Private con indicazione di un importo e di una oscillazione minima e massima a seconda degli elementi di prova addotti;
- che il danno non patrimoniale è considerato categoria unica, comprensiva di danno biologico e danno morale;
- che per le invalidità permanenti superiori ai 9 punti il valore del punto base della componente biologico-dinamico relazionale del danno è fissato in €.1.392,51 per una invalidità permanente dell'1% per un soggetto di anni 1 mentre tutti gli ulteriori importi dipendono dal grado di invalidità e dall'età dell'infortunato;
- che la componente di danno morale soggettivo corrisponde a un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico suscettibile di incremento o riduzione a seconda della prova della gravità o meno del danno;
20 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è prevista la possibilità di incrementare – con una cd. personalizzazione – la misura standard prevista dalla tabella unicamente in caso di comprovata ricorrenza di conseguenze anomale o peculiari;
- che l'invalidità temporanea assoluta, per il 100% di inabilità, è stimata al giorno in € 130,25, e quella relativa al 50% in € 65,12.
Pertanto, considerando che all'epoca del sinistro l'attore aveva 59 anni e considerati i richiamati parametri, il danno non patrimoniale in questione deve essere così liquidato, con riferimento a ciascuna delle voci che lo compongono:
- € 648.816,07 per danno biologico e dinamico-relazionale permanente, avendo riguardo alla percentuale di invalidità permanente pari al 70% e al valore del punto fissato in € 13.054,66;
- € 11.722,50 per inabilità temporanea assoluta al 100% (€130,25 x 90 giorni);
- € 5.860,80 per inabilità temporanea relativa al 50% (€ 65,12 x 90 giorni);
- € 389.289,64 per danno morale, parametrato alla percentuale di invalidità permanente del 70% e al valore massimo – pari al 60% del danno biologico – in considerazione specificità delle circostanze (precipitazione dal quarto piano per il contestuale crollo dell'edificio e permanenza all'interno delle sue macerie).
Il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni provocate dall'impatto a seguito della caduta è pertanto liquidato nella misura complessiva di €
1.055.689,01.
4.5 Alle somme sopra indicate, già liquidate all'attualità, deve aggiungersi – a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il fatto e la presente decisione, liquidato equitativamente – in difetto di elementi probatori ulteriori, in una somma pari agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati nel suddetto periodo sull'importo liquidato, devalutato al
6.4.2009 e via via rivalutato fino all'attualità. Laddove vi sia stato il pagamento intermedio, come nel caso in esame, dovrà procedersi ad un duplice calcolo, tenendo conto del pagamento.
4.5.1 E' pacifico tra le parti che il 27.1.2015 l'attore ha percepito la somma di €
450.000,00, liquidata a titolo di provvisionale dal giudice penale.
Tale somma non dovrà essere scomputata, ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, dall'importo complessivamente liquidato di € 2.533.063,59, ma dal solo importo di € 1.477.374,58, riferito al danno complessivamente patito dall'attore a causa della morte delle congiunte, posto che tale evento – come si è chiarito ai paragrafi 2.1 e 2.2 – ha costituito oggetto di accertamento di responsabilità in sede penale, sicché soltanto a quelle voci di danno può essere condotta l'imposizione della provvisionale (perdita del rapporto parentale, danno
21 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
morale terminale patito dalla IA e perdita del contributo arrecato _4 dall'attività di casalinga della moglie).
Procedendo quindi al calcolo del lucro cessante: a) la somma maturata a titolo di interessi al saggio legale computata fino al 27.1.2015 sulla sorte capitale devalutata al 6.4.2009 di € 1.111.643,78, e via via rivalutata, ammonta a €
121.252,09; b) la somma maturata a titolo di interessi al saggio legale computata dal 27.1.2015 sulla sorte capitale residua (ottenuta sottraendo la somma di €
450.000,00 dalla sorte capitale di € 1.201.686,93, pari alla sorte devalutata a quella data) di € 751.686,93, via via rivalutata, fino all'attualità, ammonta a €
107.089,96; c) per un importo complessivo, a titolo di interessi legali pari a €
228.341,42.
4.5.2 L'importo spettante a a titolo di lucro cessante, riferito a Parte_1 quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale derivante dalle lesioni personali patite dall'attore (pari a € 1.055.689,01), ammonta a € 213.108,57, ottenuto mediante loro calcolo sulla sorte capitale di € 794.348,39, come devalutata al 6.4.2009, e via via rivalutata fino all'attualità.
4.6. In conclusione, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno complessivamente subito, deve essere liquidata la somma di € 2.524.513,58, ottenuta sommando gli importi riconosciuti a titolo di sorte capitale (€
1.477.374,58 e € 1.055.689,01) a quelli sopra computati a titolo di lucro cessante
(pari a complessivi € 441.449,99) e detraendo da tale somma algebrica – pari a €
2.974.513,58 – quanto percepito a titolo di provvisionale (€ 450.000,00).
Alla somma di € 2.524.513,58, devono aggiungersi gli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale pagamento.
5 – Alla soccombenza segue la condanna di e della Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente all'importo oggetto della pronuncia di condanna (€ 2.524.513,58)
e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese relative all'onorario del c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1
22 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
confronti di e della Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
a) condanna e la Controparte_1 Controparte_2 in solido fra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
2.524.513,58, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale pagamento;
b) condanna e la Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €
49.336,00 per compensi professionali e in € 1.727,28 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, e alle spese eventualmente sostenute per l'onorario del c.t.u.;
c) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico di e della in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro.
Così deciso in Roma, il 12.9.2025
Il Giudice
Federico Salvati
23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33367 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione il 7.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Alfredo Iorio) attore
E
Controparte_1
Controparte_2
(Avvocatura Generale dello Stato) convenuti
CONCLUSIONI
I difensori delle parti così precisavano definitivamente le rispettive conclusioni: per l'attore: “Rigettare ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, confermati i fatti come accertati dal giudicato formatosi in forza delle sentenze penali irrevocabili:
• Tribunale Penale di L'IL sentenza n. 380/2012
• Corte di Appello Penale di L'IL sentenza n. 3317/2014
• Corte di Cassazione, quarta Sezione Penale, sentenza n. 12478/2016 che nel coordinato e conforme disposto hanno definitivamente accertato la penale responsabilità dell'Ing. per il decesso delle dottoresse Controparte_1 Per_1
, e , con condanna dell'imputato ed odierno
[...] Controparte_3 _4 convenuto, Ing. , in solido alla Controparte_1 Controparte_2
in persona del Presidente pro-tempore quale responsabile civile, a risarcire
[...] all'Avv. tutti i danni da questi subìti, da quantificarsi in questa sede civile, Parte_1 con contestuale condanna del medesimo imputato e del responsabile civile, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale di € 450.000,00 a titolo di anticipo sull'importo integrale dei danni della parte civile costituita Avv. , consistiti nella perdita Parte_1 dell'intero suo nucleo famigliare, e nelle gravissime conseguenze morali, biologiche e materiali, nessuna esclusa, subìte e subende dall'attore. Accertato che l'importo del risarcimento, fra danno biologico, danno non patrimoniale, danno morale, danni non TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
patrimoniali da morte, danni non patrimoniali riflessi e danno tanatologico, ammonta a quanto di seguito riportato: TABELLARE EQUITATIVO Totale danno biologico dell'Avv.
€ 1.389.040,18; Totale danno da perdita della capacità lavorativa dell'Avv. Parte_1
€ 500.000,00; Danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della Parte_1 moglie dottoressa € 294.201,00; Danno non patrimoniale riflesso per la morte Per_1 della moglie dottoressa € 121.800,00; Danno da perdita della capacità lavorativa Per_1 della dottoressa € 300.000,00; Danno da perdita del rapporto Persona_1 parentale per il decesso della IA dottoressa € 284.394,80; Danno non Controparte_3 patrimoniale riflesso per la morte della IA dottoressa € 113.400,00; Controparte_3 Danno da perdita della capacità lavorativa della IA dottoressa € Controparte_3 500.000,00; Danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della IA dottoressa
€ 456.011,55; Danno non patrimoniale riflesso per la morte della IA _4 dottoressa € 162.000,00; Danno catastrofale tabellare per la dottoressa _4
€ 30.000,00;Danno da perdita della capacità lavorativa della IA _4 dottoressa € 500.000,00; Danno catastrofale equitativo per la dottoressa _4
€ 1.000.000,00; Avv. in rappresentazione alla IA _4 Parte_1
per il danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della madre _4 dottoressa € 456.011,55; Avv. in rappresentazione alla Persona_1 Parte_1 IA per il danno non patrimoniale riflesso per il decesso della madre _4 dottoressa € 162.000,00; Avv. in rappresentazione alla Persona_1 Parte_1 IA per il danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della _4 sorella dottoressa € 279.490,95; Avv. in Controparte_3 Parte_1 rappresentazione alla IA per il danno non patrimoniale riflesso per il _4 decesso della sorella dottoressa € 180.000,00. TOTALI DELLE VOCI € Controparte_3 3.928.350,03 € 2.800.000,00. A detrarre importo provvisionale Corrisposto il 27 gennaio 2015 € - 450.000,00 Totale € 3.478.350,00 € 2.800.000,00 per un totale generale di € 6.278.350,03 (euro seimilioniduecensosettantottomilatrecentocinquanta/03) ancor meglio, qui appresso, specificato: La somma di € 3.928.350,03 (euro tremilioninocentoventottomilatrecentocinquanta/03), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata secondo le tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale (anno 2019) del Tribunale di Roma, andrà devalutata alla data del 6 aprile 2009; sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi a far data dal 6 aprile 2009 e sino al 27 gennaio 2015 data di pagamento della provvisionale di € 450.000,00. La residua somma di € 3.478.350,03 (euro tremilioniquattrocentosettantottomilatrecentocinquanta/03) [€ 3.928.350,03 - € 450.000,00], o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, andrà devalutata alla data dal 27 gennaio 2015; sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi a far data dal 27 gennaio 2015, data di pagamento della provvisionale, e sino all'effettivo soddisfo. La somma di € 2.800.000,00 (euro duemilioniottocentomila/00), o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia determinata in via equitativa, andrà devalutata alla data dal 6 aprile 2009 e sull'importo così ottenuto saranno dovuti la rivalutazione e gli interessi da tale data e sino all'effettivo soddisfo. Condannare in solido fra loro l'Ing. e la in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro-tempore, quale responsabile civile, al Controparte_5 pagamento delle somme come sopra indicate in favore dell'Avv. . Con Parte_1 vittoria delle spese di lite oltre al rimborso del contributo unificato anticipato”; per i convenuti: “rigettare ogni avversa domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali iure hereditatis, in quanto del tutto infondate;
- rigettare le avverse domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita diretta della propria capacità lavorativa, nonchè di quella della moglie e delle figlie, in quanto infondate e comunque non provate;
- quanto alle avverse richieste di danno non patrimoniale iure proprio, fermo il previo accertamento circa l'eventuale
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sussistenza (che qui si contesta) dei presupposti per le singole voci di danno non patrimoniale richieste iure proprio, riconoscere eventualmente - in denegata ipotesi, in via gradata e senza nulla concedere - all'attore il diritto al risarcimento del danno nella massima misura complessiva di euro 1.533.090,98 (di cui euro 660.294,68 a titolo di danno non patrimoniale per lesioni subite a seguito del terremoto, ed euro 872.796,30 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale) da cui andrà comunque detratto l'importo di euro 415.000,00 già corrisposto a titolo di provvisionale (1.533.090,98 – 415.000,00 = 1.118.090,98). Salva l'eventuale applicazione dell'oscillazione ritenuta di giustizia in relazione al danno non patrimoniale derivante da lesioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – ha convenuto in giudizio (quale Vice Parte_1 Controparte_1
Capo del Settore tecnico operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile nonché componente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi all'epoca del fatto) e la Controparte_2
chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma
[...] di euro 6.622.584,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto – sia iure proprio che iure hereditatis – quale conseguenza del terremoto che aveva colpito la città di L'IL, provocando danni biologici, morali e patrimoniali a sé e la morte delle figlie ed e CP_3 _4 della moglie . Persona_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che:
- l'abitazione familiare, sita in L'IL alla via XX Settembre 79, al quarto piano, era stata distrutta della forte scossa che colpì la città durante la notte del
6.4.2009;
- la moglie e la IA erano immediatamente perite nel crollo del CP_3 palazzo e la IA , che aveva riportato gravi lesioni, era deceduta in _4 data 9.4.2009 presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma;
- egli era invece sopravvissuto al cataclisma, subendo gravi lesioni, sia fisiche che psicologiche;
- le sentenze penali n. 380/2012 del Tribunale di L'IL, n. 3317/2014 della
Corte di Appello di L'IL e, infine, n. 12478/2016 della Corte di Cassazione avevano definitivamente accertato la responsabilità di Controparte_1 per le morti e le lesioni e statuito che i danni civili derivanti dai fatti di reato accertati in quella sede avrebbero dovuto essere liquidati nella competente sede civile a carico del nonché della CP_1 Controparte_2
quale responsabile civile che non aveva vigilato sull'operato del proprio
[...] dipendente;
- era già stato disposto, in data 27.1.2015, il pagamento di euro 415.000,00 a titolo di provvisionale, liquidata dal giudice penale a carico degli odierni convenuti.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In ragione di tale prospettazione, l'attore ha promosso l'azione risarcitoria: (i) in proprio, per il risarcimento del danno patrimoniale e non e da perdita della capacità lavorativa derivata direttamente dalle lesioni riportate come conseguenza della condotta colposa del convenuto, nonché per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
(ii) in qualità di erede della moglie e delle figlie ed , per i rispettivi Persona_1 CP_3 _4 danni non patrimoniale e riflesso da morte, da perdita della capacità lavorativa e per i danni morali subìti dalla IA , sopravvissuta al sisma per soli tre _4 giorni;
iii) ancora quale erede, per rappresentazione alla IA nella _4 successione della madre e della sorella , per i rispettivi danni non CP_3 patrimoniale e riflesso da morte e da perdita della capacità lavorativa.
Con unica comparsa di risposta si sono costituiti e la Parte_2
chiedendo: (a) il rigetto della domanda di Controparte_2 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale fatti valere iure hereditatis, in quanto infondate;
(b) il rigetto delle domande aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita diretta della capacità lavorativa, nonché di quella della moglie e delle figlie, in quanto infondate e non provate. I convenuti hanno anche contestato l'erronea quantificazione danno non patrimoniale subito iure proprio per le lesioni e la perdita del rapporto parentale.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una CTU medico-legale al fine di valutare e stimare i postumi psico-fisici conseguiti, sulla persona dell'attore, alla tragedia subita e alla sua precipitazione dal quarto piano.
2 – Il presente giudizio è stato introdotto a seguito della definizione del processo penale svoltosi, in primo grado, davanti al Tribunale di L'IL (definito dalla sentenza n. 380/2012), in secondo grado davanti alla Corte di Appello di L'IL
(definito dalla sentenza n. 3317/2014) e, infine, della Corte di Cassazione
(definito dalla sentenza n. 12478/2016, che ha rigettato tutti i ricorsi proposti).
2.1 Per quanto attiene alla specifica vicenda oggetto del presente giudizio, il tribunale rileva che in sede penale è stata definitivamente accertata la responsabilità penale, di natura colposa, di in ordine Controparte_1 alla morte di e di ed , Persona_1 CP_3 _4 rispettivamente moglie e figlie dell'attore , decedute a seguito del Parte_1 crollo della loro abitazione, provocato dalla violenta scossa di terremoto che colpì, in particolare, la città di L'IL il 6.4.2009. Oltre ad emettere la condanna del all'espiazione di una pena detentiva, il giudice penale ha CP_1 anche disposto la condanna generica – in favore della parte civile costituita
– del e, in solido, della Parte_1 CP_1 Controparte_2
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
dei Ministri, quale responsabile civile, al risarcimento del danno nonché al pagamento di una provvisionale, liquidata in € 450.000,00.
La citata sentenza della Corte d'Appello, confermata dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto sussistenti – con ampie ed articolate argomentazioni, in punto di fatto e di diritto, che si richiamano e condividono – sia l'elemento soggettivo, connotato dalla colpa, sia il nesso causale tra la condotta del e CP_1
l'evento lesivo, costituito per l'appunto dalla morte delle tre congiunte dell'attore, determinata dal crollo dello stabile in cui si trovava l'appartamento in cui risiedeva la famiglia , indotta da dichiarazioni rese dall'imputato- Persona_2 convenuto a non uscire quella notte dalla propria abitazione – come si era invece verificato in occasione di precedenti eventi sismici, anche prossimi a quello letale
– dopo le due scosse verificatesi nel corso di quella sera e quella notte, nelle ore immediatamente precedenti la distruttiva scossa delle ore 3.32.
L'accertamento dei fatti in sede penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ha efficacia di giudicato nei confronti delle parti convenute (già imputato e responsabile civile costituito), sicchè è demandato a questo Tribunale soltanto l'accertamento in ordine alla sussistenza e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto dannoso e, prima ancora, in ordine al nesso di derivazione causale tra questo e le singole voci di danno lamentate dal danneggiato.
2.2 Il processo penale non ha invece avuto ad oggetto l'accertamento della responsabilità del e del responsabile civile, convenuti in questa CP_1 sede, in ordine alle lesioni personali cagionate a dal crollo Parte_1 dell'edificio e alle eventuali conseguenze patologiche determinate dalla morte delle congiunte.
Tale situazione, non rilevata dai convenuti, deve in ogni caso essere rilevata d'ufficio.
A tale riguardo il tribunale ritiene che debba affermarsi la responsabilità di entrambi i convenuti anche con riferimento alle conseguenze dannose – che saranno valutate oltre – eventualmente derivate all'attore dal crollo dell'edificio e dalla morte della moglie e delle figlie, per quanto di seguito esposto.
2.2.1 Si rileva in primo luogo che l'attore, alla pag. 2 dell'atto di citazione, ha allegato: che “la famiglia era convivente in L'IL alla via XX Settembre 79”; che – a seguito della scossa di terremoto che investì la città di L'IL il
6.4.2006, alle ore 3.32 – la sua abitazione “veniva distrutta tanto da essere, successivamente, abbattuta”; che egli “veniva precipitato, insieme alla moglie ed alle figlie, dal quarto piano ove era situato l'appartamento al piano garage, ove veniva, in uno alla propria famiglia, investito e travolto dalle macerie del palazzo”.
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Tali circostanze di fatto – con riferimento alla posizione di , quale Parte_1 soggetto leso in conseguenza della condotta del – non sono state CP_1 specificamente contestate dalla parte convenuta, le cui contestazioni hanno avuto ad oggetto la riconoscibilità di alcune voci di danno ovvero la correttezza dei criteri per la loro liquidazione invocati dall'attore.
Con riferimento a quei fatti potrà quindi farsi applicazione di quanto disposto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
2.2.2 Ancora con riferimento ai fatti di causa, si rileva che il giudice penale di primo grado (sent. Trib L'IL n. 380/2012; doc. 13 fasc. attore), non smentito dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione, ha accertato:
- che, in caso di scosse di terremoto, “l'abbandono immediato della casa o dei luoghi chiusi, dunque, era una reazione istintiva […], atavica, sedimentata nel patrimonio culturale del contesto sociale di riferimento […] e veniva attuata anche in condizioni di salute del tutto particolari, come quando era Persona_1 incinta. Tale misura di cautela veniva volontariamente protratta fino a quando non si riteneva cessato il pericolo […] fino a che si riteneva che potesse arrivare la replica” (pag. 482 s.);
- che “il consolidato ed istintivo ricorso alla fuga in caso di scossa, dunque, anche in data 30.3.09 aveva avuto il sopravvento sulla considerazione delle condizioni di salute di uno dei familiari: abbandonò l'appartamento (rimanendo CP_3
'rannicchiata nella macchina') anche se aveva la febbre a 39°” (pag. 483) e che
“in quella situazione di incertezza la sua famiglia, in caso di scosse, continuava a seguire l'istinto ed a fuggire dai luoghi chiusi” (pag. 485);
- che, “in occasione della scossa delle 22.48 del 5.4.09, dunque, la tradizionale reazione istintiva venne superata 'da un ragionamento', dalla riflessione sul contenuto delle informazioni (attese 'come la manna') che erano state fornite
'dalla massima espressione della scienza a livello italiano e non solo', appositamente riunitasi d'urgenza a L'IL per far sentire in primo piano la sua voce autorevole e per fornire informazioni scientificamente corrette ed utili a contrastare le voci che serpeggiavano nella città ed avevano creato solo confusione ed allarme nella popolazione” (pag. 488);
- che, “dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, […], nella famiglia (composta da persone adulte e di elevato livello culturale) si tenne un vero e proprio consulto sul da farsi ed all'unanimità prevalse la decisione di rimanere in casa, contravvenendo all'istintiva reazione di abbandonare l'appartamento dopo la scossa e riponendo cieco e totale affidamento nelle rassicurazioni ricevute”;
- che ha vissuto in prima persona al fianco delle vittime, ha Parte_1 condiviso con loro tutti i momenti, tutti passaggi nei quali è stata
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
convenzionalmente articolata la formazione di tale processo volitivo.
[...]
ha avuto paura con la moglie e con le figlie ed Pt_1 Per_1 CP_3
in occasione delle scosse di terremoto;
il 30.3.09 è fuggito di casa con _4 loro, recandosi al Castello e rientrando solo in tardissima serata, nonostante avesse 39° di febbre;
ha partecipato a quello stato di allarmata CP_3 confusione ingenerato dallo sciame sismico in corso, ha condiviso con la moglie e le figlie la 'fame' di notizie sulla situazione che si stava vivendo (in casa erano tutti 'affamati di notizie'); ha condiviso con la moglie e le figlie l'affidamento sull'esito della riunione della Commissione Grandi Rischi (atteso 'come la manna'), rafforzato dall'assoluto rispetto per quei 'luminari' che si erano riuniti a
L'IL e dalla estrema considerazione dell'autorevolezza di quella che in famiglia era ritenuta 'la massima espressione della scienza in materia a livello italiano'. ha svolto con la moglie e le figlie e con loro ha condiviso, Parte_1 nel corso di una riunione intima tenutasi nel tinello familiare dopo la scossa delle ore 22.48 del 5.4.09, il 'ragionamento' che ha fatto prevalere le rassicurazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi sull'istintiva reazione di uscire di casa fino ad allora seguita dopo ogni scossa significativa;
ha condiviso con la moglie e le figlie, nonostante tale scossa, la decisione di non uscire di casa e di mettersi a letto. ha deciso di non dormire in macchina quella notte e, Parte_1 fidandosi delle rassicurazioni ricevute […], si è addormentato nel letto matrimoniale al fianco della moglie;
a seguito della scossa delle ore Per_1
03.32 è precipitato nel vuoto dal quarto piano accanto alla moglie ed insieme alle figlie” (pagg. 493-494; la sottolineatura è di questo giudice).
Tanto premesso, il tribunale ritiene, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., che nei confronti degli odierni convenuti e CP_1 Controparte_2
(rispettivamente, quali imputato e responsabile civile costituito nel
[...] processo penale) sui fatti come accertati dal Tribunale dell'IL si è formato il giudicato, della cui efficacia l'attore – che in quel processo era costituito come parte civile, ma con riferimento all'evento lesivo patito dalla moglie e dalle figlie – beneficia nel presente giudizio civile, nel quale si controverte del diritto al risarcimento del danno all'integrità psico-fisica da quello subito, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale.
2.2.3 Alla stessa conclusione deve pervenirsi, ancora con riferimento all'efficacia di giudicato della sentenza penale, per quanto attiene ai fatti afferenti alla condotta tenuta dal e, in particolare, alle dichiarazioni da questo CP_1 rese in occasione della riunione nel capoluogo abruzzese della Commissione
Grandi Rischi.
7 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2.3 Osserva il tribunale che – fatta eccezione per gli esiti conseguiti al crollo dell'edificio, esiziali per le congiunte dell'attore – la posizione di è Parte_1 del tutto sovrapponibile a quella della moglie e delle figlie, sotto ogni aspetto:
l'incidenza causale della condotta dell'imputato-convenuto sulla CP_1 decisione di non abbandonare l'abitazione successivamente alle prime due scosse del 5.4.2006, la presenza nell'abitazione al momento della scossa delle ore 3.32 del 6 aprile 2009 e la precipitazione al suolo dal quarto piano a seguito del crollo dello stabile provocato dalla scossa.
Pertanto, l'impianto ricostruttivo ed argomentativo che, in sede penale, ha condotto a ritenere sussistente la responsabilità, penale e civile, dell'odierno attore e quella civile della rispetto all'evento Controparte_2 dannoso patito da , e , è Persona_1 Controparte_3 _4 riferibile in toto alla posizione di nel presente giudizio – perché Parte_1 corrispondente a quella delle tre donne – e conduce all'affermazione della responsabilità civile per colpa, nella specie dell'imprudenza, di CP_1
e, per culpa in vigilando della
[...] Controparte_2
A ciò si aggiunga la considerazione che non si ravvisa la sussistenza di fatti o di argomenti giuridici – né questi sono stati prospettati dai convenuti – che consentano di “spezzare” l'iter logico argomentativo del giudice penale, nel senso di escludere, invece, la responsabilità dell'attore o della Controparte_2
[...]
Le parti convenute devono pertanto essere ritenute responsabili anche dei danni subiti dall'attore, il cui risarcimento questi non potrebbe ottenere avvalendosi dell'accertamento in sede penale.
3 – In merito alla riconoscibilità delle voci di danno, oggetto della domanda risarcitoria, si osserva quanto segue.
3.1 Deve essere riconosciuto il diritto dell'attore (vantato iure proprio) al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte della moglie e delle figlie Persona_1 CP_3
e ; tali eventi, la cui verificazione è stata accertata nel processo _4 penale, si pongono infatti in correlazione causale con la condotta colposa tenuta dal convenuto . CP_1 ll danno risarcibile di cui si tratta consiste nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado
8 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass., 16.3.2025, n. 6981).
3.2 L'attore ha agito, iure hereditario, per ottenere il risarcimento del danno patito dalla IA , inizialmente sopravvissuta al crollo dell'edificio, sia pure in _4 condizione definite “gravissime” nella documentazione sanitaria in atti, e deceduta alle ore 20.10 del 9.4.2009 presso il Policlinico Agostino Gemelli, dove era stata trasportata successivamente ai ricoveri presso l'Ospedale di L'IL e di Teramo.
In particolare, i danni oggetto della pretesa risarcitoria azionata sono quelli che avrebbe subito per la perdita del rapporto parentale, rispetto alla _4 madre e alla sorella , entrambe decedute in occasione del disastro CP_3 provocato dalla scossa delle ore 3.32 del 6.4.2006, e dell'ulteriore danno patito dalla IA nel lasso di tempo intercorso tra la precipitazione e il decesso
(quantificato a titolo di “danno catastrofale”, nelle conclusioni formulate nell'atto di citazione, alla pag. 25 in € 30.000,00 e alla pag. 26 in € 1.000.000,00; in analoga duplice misura è richiesto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e nelle conclusioni definitivamente precisate).
3.2.1 Dalla documentazione sanitaria prodotta dall'attore (docc. 9, 10 e 11) emerge:
- che alle ore 11.00 circa del 6.4.2009, al momento dell'arrivo presso il Pronto soccorso dell'ASL 04 di L'IL, “si presentava in arresto cardio- _4 circolatorio (codice nero)”; che, “trascorsi alcuni minuti di rianimazione cardiorespiratoria, ricompariva l'attività cardiaca ed il respiro spontaneo”; che “nei minuti successivi alla ripresa del ritmo cardiaco la paziente recuperava anche lo stato di coscienza”; e che, “all'arrivo presso il Pronto Soccorso di Teramo la paziente era vigile ed in respiro spontaneo”;
- nella documentazione sanitaria dell'ospedale teramano, dove _4 era entrata alle ore 15.00 del 6.4.2009, si da atto che era stato “riferito arresto cardiorespiratorio durante il trasferimento” e si riferisce (dato delle ore 19.00 del
6 aprile) che “al momento non cenni di coscienza”;
- nella cartella clinica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove la ragazza era pervenuta alle ore 17.44 del 7.4.2009, si riferisce: “motivo del ricovero
NC0102, arresto cardiocircolatorio” (pag. 2); “risposta verbale assente” e
“risposta motoria assente” (pag. 5); il giorno 8 aprile sono segnalati episodi di
9 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
arresto cardiocircolatorio alle ore 1.41, 5.52 e 6.15 (pag. 6); lo stesso giorno, alle
13.41 e 20.52, è riferito lo stato di “coma” (pag. 7); alle ore 6.16 del 9 aprile è ancora riferito lo “stato di coma”, alle ore 14.39 che la ragazza è “non reattiva allo stimolo esterno”, e infine, alle ore 20.10, viene constatato il decesso (pag. 8).
3.2.2 Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre non è possibile risarcire il c.d. danno tanatologico o da morte (cfr. Cass., Sez. Un., sent.
n. 15350 del 22/07/2015), inteso quale lesione definitiva ed immediata del diritto alla vita (diverso in quanto tale dal diritto alla salute), è però ammesso il risarcimento del cd. danno terminale biologico, ossia del danno che è maturato in capo alla vittima (trasmissibile agli eredi) ove la morte della stessa non sia seguita immediatamente alle lesioni ma tra l'infortunio e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso temporale, ancorché minimo (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2009. n. 458: Cass. civ., sez. III. 17 gennaio 2008. n. 870, che hanno espresso un orientamento non mutato nel corso del tempo). Pertanto, ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius sorge una posta risarcitoria, come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi.
Nel caso in cui invece la morte segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito iure hereditatis come danno morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale tra lesione e morte, di degenerare in patologia (cfr. Cass. civ., 12 febbraio 2010, n. 3357). Tuttavia, affinché possa riconoscersi tale pregiudizio, la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cass. civ., 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ.,
24 ottobre 2007 n. 22338: Cass. civ., 28 agosto 2007 n. 18163). È stato, peraltro, sottolineato in tali pronunce la rilevanza del profilo probatorio, dovendo risultare provato, anche documentalmente attraverso le risultanze del referto medico, lo stato di coscienza della vittima prima del decesso: invero, affinché possa riconoscersi solo la sofferenza morale, indipendentemente dal danno biologico, deve essere accertato lo stato di coscienza e lucidità della vittima in grado di percepire e, quindi, soffrire, in conseguenza di siffatta percezione,
l'approssimarsi della morte.
10 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In definitiva, secondo quanto recentemente enunciato dalla Corte di Cassazione
(sent. n. 7923/2024) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Tanto premesso, rilevato che l'attore non ha espressamente, puntualmente e specificamente richiesto il risarcimento del danno biologico terminale subito dalla IA ed escluso perciò che debba accertarsi l'apprezzabilità _4 dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, il tribunale ritiene che debba riconoscersi il risarcimento del danno cd. morale terminale, come sopra configurato (denominato dall'attore danno “catastrofale”).
In relazione alla fattispecie in esame, si ritiene infatti che dalla documentazione prodotta risulta provato che era stata in condizioni di percepire, _4 sul piano soggettivo, l'incombenza e l'ineluttabilità dell'evento morte, nel tempo – non lungo, ma adeguato ad avere percezione delle proprie, gravissime, condizioni di salute – in cui aveva recuperato lo stato di coscienza ed era stata vigile (così vengono descritte le condizioni patologiche alla pag. 3 della cartella clinica del Policlinico Agostino Gemelli: traumatismo del fegato;
frattura del collo del femore;
schiacciamento dell'arto inferiore interessante l'anca, la coscia, il ginocchio e la gamba;
insufficienza renale acuta;
frattura della colonna vertebrale senza lesione del midollo spinale;
encefalopatia post-anossica).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale qui presa in considerazione deve pertanto essere accolta.
3.2.3 Il tribunale ritiene invece che non possa accogliersi la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che _4 avrebbe subito a seguito della morte della madre e della sorella , CP_3 decedute immediatamente a causa del crollo dell'edificio.
La lesione del rapporto parentale – al pari della definitiva perdita dello stesso – può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel “vissuto” del congiunto che,
11 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come “sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo”, ovvero “in termini dinamico- relazionali”, per l'incidenza che quella lesione ha avuto “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto” interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 656223- 01, ripresa nell'ord. n.
23300/2024).
Oltre alla sussistenza del legame parentale e alla verificazione della morte del congiunto, presupposti della sofferenza del danneggiato e dell'incidenza sulla sua successiva vita quotidiana sono necessariamente la conoscenza dell'intervenuta impossibilità di godere del rapporto con il congiunto non più in vita e, con specifico riferimento all'aspetto dinamico-relazionale della voce di danno in esame, un apprezzabile intervallo di tempo nel corso del quale si sarebbe sviluppato il rapporto tra i congiunti. Intanto può esservi una lesione del rapporto perduto, in quanto la sua mancanza possa essere in concreto percepita e quel rapporto si sarebbe potuto in concreto sviluppare, consolidare, rafforzare, incidendo “sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto”.
Nel caso in esame è rimasta in vita per circa tre giorni dopo che _4 la madre e la sorella erano perite nel crollo della loro abitazione;
in tale intervallo di tempo le sue condizioni fisiche sono state per lo più caratterizzate da incoscienza (si pensi, oltre alla situazione immediatamente successiva al crollo e al salvataggio, allo stato di coma e ai numerosi arresti cardiaci). E se lo stato di coscienza – si è poc'anzi ritenuto – le ha consentito di avere percezione della gravità delle sue condizioni e dell'approssimarsi della fine della sua vita, deve tuttavia rilevarsi che le evidenze probatorie non consentono di ipotizzare che la ragazza avesse avuto contezza del decesso della madre e della sorella, neppure ricorrendo ad una valutazione presuntiva.
3.3 Neppure può essere accolta la domanda, proposta dall'attore iure proprio, di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso per la morte delle congiunte, posto che tale tipologia di danno presuppone la produzione, nel congiunto- vittima, di conseguenze dannose diverse dalla morte.
Si definiscono infatti “riflessi” quei danni a carattere non patrimoniale, che siano conseguenza dell'evento dannoso e si siano prodotti nella sfera non della vittima diretta del fatto illecito, che abbia subito lesioni cagionanti uno stato di invalidità, ma dei suoi prossimi congiunti, che abbiano subito un'alterazione significativa e permanente della propria sfera affettiva, esistenziale e relazionale.
In particolare, il danno riflesso trova il suo fondamento negli artt. 1223, 2043 e
2059 c.c., ed è stato riconosciuto dalla giurisprudenza come una forma
12 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
autonoma di pregiudizio risarcibile. Essa, in buona sostanza, si pone come tutela risarcitoria affine a quella per la perdita del rapporto parentale, concernente però la diversa situazione in cui quel rapporto non sia “perduto”, perché la sua prosecuzione è impedita dalla morte del congiunto, ma intaccato – quanto all'esperienza affettivo-relazionale – dalla condizione di invalidità della vittima.
Alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame non può dirsi integrata tale voce di danno, essendo conseguita alla condotta illecita del convenuto la morte dei congiunti dell'attore, le cui conseguenze lesive di natura non patrimoniale trovano ristoro nel danno da perdita del rapporto parentale, come sopra riconosciuto e di seguito liquidato.
3.4 Va riconosciuto il danno non patrimoniale patito dall'attore e azionato iure proprio, prodotto in conseguenza della precipitazione dal quarto piano dell'edificio in cui era situata l'abitazione familiare.
Con riferimento al danno biologico alla persona, si osserva che la consulenza medico legale sulla persona dell'attore ha appurato che questi, in occasione del sisma, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano ed analiticamente descritto nell'elaborato peritale, che ha determinato una lesione della salute così quantificata dal c.t.u.:
- 70% di invalidità permanente;
- 90 giorni di inabilità temporanea totale;
- 90 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%;
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione medica prodotta
(specificamente, con la relazione della Cassa nazionale forense per pensione di invalidità), sono pienamente condivise da questo giudice, anche con riferimento alla sussistenza del nesso causale tra l'evento del terremoto del 6.4.2009 e l'ernia discale L4-L5 nonché i lievi esiti in lassità legamentosa del ginocchio destro riscontrati successivamente.
Dalla ctu espletata in corso di causa emerge che “i postumi permanenti residuati all'evento del 6 aprile 2009 sono un disturbo post traumatico da stress cronicizzato in forma grave, complicato da un disturbo depressivo maggiore in forma grave, alla cui valutazione si deve applicare il coefficiente di taratura massimale di 1 secondo la scala di rilevanza dei life events (eventi psico- traumatici) riportata nelle Linee Guida della SIMLA per la valutazione del danno biologico (pag. 121), per una valutazione del 62% di menomazione della complessiva integrità psicofisica del periziando per quanto riguarda il danno psichico, che arriva a un complessivo 70% (settanta per cento) tenendo conto dei postumi dell'ernia discale L4-L5 sottoposta a intervento chirurgico con residui
13 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
modesti deficit nel territorio radicolare L5 destro e della lieve lassità legamentosa residuata al ginocchio destro”.
Deve invece escludersi il rapporto causale fra l'evento del 6 aprile 2009 e la patologia cardiaca da insufficienza mitralica (per patologia degenerativa mixomatosa), che ha determinato la sottoposizione all'intervento cardiochirurgico del 2.12.2016.
3.5 L'attore ha proposto la domanda risarcitoria anche con riferimento al danno da perdita della capacità lavorativa. In particolare, egli ha agito non soltanto per essere compensato delle conseguenze dannose sulla propria capacità di dedicarsi proficuamente all'attività lavorativa ma anche delle analoghe conseguenze dannose riferibili alla moglie e alle figlie, come sarà specificato oltre.
3.5.1 Osserva in primo luogo il tribunale che il cd. danno da perdita della capacità lavorativa deve essere ricondotto a due distinte categorie:
a) la prima è quella del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, il cui riconoscimento richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona;
b) la seconda, denominata anche danno da perdita di capacità lavorativa generica, è quella del danno da lesione della "cenestesi lavorativa", ha natura non patrimoniale, e consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo; tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute e, qualora venga adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, potrà anche ricorrersi ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass., ord. n. 16628/2023, sent. n. 17411/2019 e ord. n.
20312/2015).
In secondo luogo, si ritiene che entrambe le voci di danno possano essere riconosciute in favore del soggetto la cui vita successiva al fatto dannoso sarà pregiudicata – per l'uno o l'altro aspetto, ovvero entrambi – in senso sfavorevole per le conseguenze di quell'evento. Pertanto, qualora l'evento dannoso determini la morte del soggetto, né l'una né l'altra voce di danno potranno essere riconosciute alla vittima, non potendo entrare nel suo patrimonio. A tale conclusione deve giungersi anche con riferimento alla perdita di capacità
14 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
lavorativa di , deceduta tre giorni dopo la scossa sismica: la _4 ragazza, infatti, non percepiva già un reddito proprio.
Conseguentemente, tale posta risarcitoria non potrà essere ereditata.
Invece, il terzo potrà far valere il proprio danno, consistente nella perdita patrimoniale determinata dall'impossibilità di continuare a beneficiare del contributo che la vittima, con la propria attività lavorativa (in tale ambito dovendo comprendersi anche l'attività di casalinga), apportava all'ordinario svolgersi della sua vita quotidiana.
3.5.2 Per quanto attiene alla domanda di risarcimento, presentata iure proprio da con riferimento al danno da perdita della capacità lavorativa Parte_1 specifica, va in primo luogo evidenziato che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass., sentt. nn.
15238/2014, 3290/2013, 4493/2011 e 10074/2010).
Con specifico riferimento alle modalità con cui fornire la prova dell'esistenza del danno di cui si tratta, sotto il duplice aspetto sia dell'an, sia del quantum, la
Suprema Corte ha chiarito che il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, ha precisato la Corte, copre peraltro solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (Cass., ord. n. 15737/2018 e sent. n. 11361/2014).
Da tali principi discende il corollario che il danneggiato non debba fornire la prova soltanto in ordine al minor reddito percepito successivamente all'evento dannoso, ma anche in ordine all'entità del reddito percepito prima dell'evento, poiché
15 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
soltanto il raffronto tra i due dati può consentire di apprezzare – e provare – che vi sia stata una contrazione del reddito.
Tanto premesso, il tribunale rileva che l'attore non ha prodotto alcuna documentazione relativa al reddito percepito negli anni precedenti al sisma e in quelli successivi, limitandosi a rappresentare l'ammontare dei redditi dichiarati nei soli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.
Se quindi può ritenersi provato che l'attore svolgeva l'attività professionale di avvocato (v. relazione medico legale della Cassa Forense;
doc. 5 attore) e può presumersi ragionevolmente che la capacità di produzione del reddito professionale ha subito un pregiudizio dalle conseguenze dannose – come accertate dal consulente tecnico d'ufficio, anche sotto il profilo dell'incidenza sulla capacità lavorativa – subite da , pure tenendo conto dell'incidenza Parte_1 pregiudizievole indubbiamente determinata dalla chiusura degli uffici giudiziari aquilani, deve invece escludersi che siano stati forniti gli elementi di prova (in primis: le dichiarazioni dei redditi) necessari per procedere alla liquidazione in concreto del danno patrimoniale e, innanzitutto, all'operazione di raffronto e comparazione tra la capacità reddituale dell'attore antecedente al sisma e quella successiva. Né può soccorrere, per le ragioni sopra esposte, la liquidazione equitativa del danno fondata, quale elemento apprezzabile, sulla sola indicazione della percentuale di perdita di capacità valutata dal c.t.u. In conclusione,
l'evidenziata carenza probatoria determina l'impossibilità di apprezzare l'effettiva diminuzione della capacità di guadagno e di procedere alla sua liquidazione.
La domanda risarcitoria oggetto di valutazione, pertanto, non può essere accolta, senza necessità di valutare la rilevanza da accordare alla percezione di una pensione di invalidità.
3.5.3 Esclusa, per quanto sopra esposto, la possibilità di riconoscere all'attore, iure hereditario, il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa direttamente subito dalle congiunte decedute, deve valutarsene la riconoscibilità, iure proprio, con riferimento al pregiudizio consistito nell'impossibilità di continuare a beneficiare del contributo patrimoniale che la moglie e figlie, con le rispettive attività lavorative apportavano – ovvero avrebbero apportato in futuro – all'ordinario svolgersi della sua vita quotidiana.
3.5.3/a Il tribunale ritiene che la domanda non possa essere accolta con riferimento al contributo apportato dalle figlie.
Nessuna delle due ragazze, all'epoca del fatto, percepiva un reddito da lavoro:
frequentava con profitto la facoltà di giurisprudenza presso Controparte_3
l'Università di Teramo e la sorella aveva conseguito, nell'anno 2007, la _4 laurea in giurisprudenza presso la stessa università e, dal mese di settembre
16 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
2008, aveva frequentato a Napoli il corso di diritto civile e commerciale presso una scuola “per la formazione delle professioni legali” (doc. 21 attore). A quel tempo, pertanto, esse non arrecavano in favore della famiglia un contributo suscettibile di valutazione patrimoniale, potendo semmai desumersi che i rispettivi costi per lo studio fossero sostenuti dalla famiglia.
E neppure emergono elementi sufficienti a prognosticare con adeguato grado di probabilità che, conclusi negli anni successivi i rispettivi percorsi di studio e intraprese le proprie attività lavorative, queste sarebbero state remunerate, sin dall'inizio, in misura tale da consentire alle figlie dell'attore, entrate nell'età adulta, di avere risorse tali da destinarne ai genitori una parte, eccedente la quota che sarebbe occorsa per provvedere alle proprie rispettive esigenze di vita (a partire da quella abitativa).
3.5.3/b Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria del pregiudizio subito dall'attore a causa dell'impossibilità di beneficiare del contributo apportato dall'attività di casalinga svolta in famiglia dalla moglie , Persona_1 deceduta all'età di 54 anni.
Infatti, è stato da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (Cass., sent. n. 17977/2007).
Per quanto attiene alla tematica della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, è stato affermato che la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico (Cass., sent. n. 22909/2012; v. anche sent. n. 17129/2023).
Alla stregua di tali principi, in difetto di una specifica contestazione di parte convenuta in merito alla circostanza che la non prestasse alcuna Per_1 attività lavorativa, il tribunale ritiene che all'attore deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno arrecatogli dall'impossibilità di beneficiare, nel tempo successivo al decesso della moglie, del contributo lavorativo familiare da quella apportate mediante lo svolgimento dell'attività di casalinga.
17 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
4 – In merito alla liquidazione dei danni di cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento, si osserva e statuisce quanto segue
4.1 Il danno iure proprio subito da a causa della perdita del Parte_1 rapporto parentale causato dalla morte della moglie e delle figlie, oggetto di accertamento al paragrafo 3.1, deve essere liquidato in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si determinano di seguito gli importi astrattamente riconoscibili a
– dell'età di 59 anni all'epoca del fatto – a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, con riferimento a ciascuno dei congiunti deceduti:
- euro 369.574,40 per , moglie convivente, deceduta all'età di Persona_1
54 anni, ovvero € 11.549,20 per n. 32 punti (di cui 20 per il grado di parentela,
2,5 per l'età della vittima 2,5 per l'età del coniuge superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il coniuge, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti);
- euro 386.898,20 per , deceduta all'età di 23 anni, IA Controparte_3 convivente, ovvero € 11.549,20 per n. 33,5 punti (di cui 20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2,5 per l'età del genitore superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il genitore, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti);
- euro 386.898,20 per , deceduta all'età di 27 anni, IA _4 convivente, ovvero € 11.549,20 per n. 33,5 punti (di cui 20 per il grado di parentela, 4 per l'età della vittima, 2,5 per l'età del genitore superstite, 4 per la convivenza tra vittima e il genitore, 3 per l'assenza di altri familiari conviventi superstiti).
18 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
L'importo complessivo ammonta a € 1.143.370,00 ed è costituito dalla somma algebrica di quanto liquidato con specifico riferimento alla perdita di ciascuno dei tre membri della famiglia.
Inoltre, il tribunale ritiene di dover procedere ad un'operazione di personalizzazione del danno complessivamente subito da per la Parte_1 perdita pressoché contemporanea dell'intero nucleo familiare convivente, posto che tale evento ha certamente determinato un incommensurabile sconvolgimento interiore e della vita relazionale quotidiana, arrecando una menomazione ancor più apprezzabile.
Al fine di personalizzare il danno, rapportandolo alla situazione concreta, quell'importo deve essere accresciuto nella misura percentuale del 20% (€
228.674,00). Il danno da perdita del rapporto parentale deve pertanto essere liquidato in € 1.372.044,00.
4.2 In ordine alla liquidazione del danno morale terminale subito da _4
, sul quale ci si è soffermati al paragrafo 3.2 e rispetto al quale il padre ha
[...] agito iure hereditario, si rileva che le tabelle romane dell'anno 2025 riconoscono un importo di euro 11.776,86 per ogni giorno di sopravvivenza dopo l'acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità di decesso. In ragione della sopravvivenza di per soli tre giorni dalla data del _4 sisma, deve riconoscersi un importo complessivo di euro 35.330,58 per il ristoro di tale voce di danno.
4.3 Per quanto attiene al danno, iure proprio, subito dall'attore in conseguenza della perdita dell'apporto del contributo recato dall'attività di casalinga, svolta dalla moglie, oggetto di esame al paragrafo 3.5.3/b, il tribunale ritiene che, tenendo conto dell'età di al tempo in cui è deceduta e dell'età Persona_1 che avrebbe avuto negli anni successivi, nonché dalla mancanza di elementi di prova da cui possa emergere specificamente il contributo accordato alle attività materiali della vita familiare, il danno debba essere liquidato, in via equitativa, in
€ 70.000,00.
4.4 Ciò posto, ai fini della quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attore, come accertati al par. 3.3, potrà farsi riferimento alle tabelle elaborate da questo
Tribunale per l'anno 2025 per il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e dinamico-relazionale permanente, invalidità temporanea assoluta, invalidità temporanea relativa, danni morali e da peggioramento delle abitudini di vita) oltre che alle descritte risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa.
Per quanto concerne le tabelle adottate da questo Tribunale occorre precisare:
19 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è stata confermata la validità del criterio di liquidazione per “punto variabile”
(grado di percentuale di indennità permanente per valore monetario del singolo punto, con riduzione del risultato a seconda dell'età del danneggiato e demoltiplicazione per il periodo in cui la menomazione produrrà effetto);
- che, al fine di assicurare una omogeneità di liquidazione in presenza di postumi permanenti equiparabili sulla base di criteri medico-legali, sono stati elaborati parametri partendo dalla rilevazione della media dei risarcimenti erogati dai propri giudici in relazione al danno biologico in modo da determinare un valore monetario di base, crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell'età del danneggiato al momento del fatto (il cosiddetto “punto variabile”);
- che tale criterio si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce secondo una progressione più che proporzionale rispetto al crescere dei postumi permanenti, con un meccanismo intermedio tra quella aritmetica e quella geometrica, in base al principio che a invalidità percentualmente doppie debbano corrispondere risarcimenti più che doppi (è stato quindi uniformato il calcolo del risarcimento con i criteri dell'art. 138 Codice delle Assicurazioni Private secondo cui il valore economico di ciascun punto è crescente rispetto al punto precedente, con incremento più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi);
- che sono state equiparate, con le tabelle dell'anno 2023, le liquidazioni dei primi
40 punti di invalidità con quelle presenti nelle Tabelle di Milano;
- che per le invalidità superiori è invece stato mantenuto il criterio del valore crescente di un punto rispetto a quello precedente e incremento più che proporzionale rispetto alla percentuale dei postumi;
- che anche il criterio di calcolo del danno morale è stato reso uniforme a quello dell'art.138 del Codice delle Assicurazioni Private con indicazione di un importo e di una oscillazione minima e massima a seconda degli elementi di prova addotti;
- che il danno non patrimoniale è considerato categoria unica, comprensiva di danno biologico e danno morale;
- che per le invalidità permanenti superiori ai 9 punti il valore del punto base della componente biologico-dinamico relazionale del danno è fissato in €.1.392,51 per una invalidità permanente dell'1% per un soggetto di anni 1 mentre tutti gli ulteriori importi dipendono dal grado di invalidità e dall'età dell'infortunato;
- che la componente di danno morale soggettivo corrisponde a un importo predeterminato per ciascun punto di danno biologico suscettibile di incremento o riduzione a seconda della prova della gravità o meno del danno;
20 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- che è prevista la possibilità di incrementare – con una cd. personalizzazione – la misura standard prevista dalla tabella unicamente in caso di comprovata ricorrenza di conseguenze anomale o peculiari;
- che l'invalidità temporanea assoluta, per il 100% di inabilità, è stimata al giorno in € 130,25, e quella relativa al 50% in € 65,12.
Pertanto, considerando che all'epoca del sinistro l'attore aveva 59 anni e considerati i richiamati parametri, il danno non patrimoniale in questione deve essere così liquidato, con riferimento a ciascuna delle voci che lo compongono:
- € 648.816,07 per danno biologico e dinamico-relazionale permanente, avendo riguardo alla percentuale di invalidità permanente pari al 70% e al valore del punto fissato in € 13.054,66;
- € 11.722,50 per inabilità temporanea assoluta al 100% (€130,25 x 90 giorni);
- € 5.860,80 per inabilità temporanea relativa al 50% (€ 65,12 x 90 giorni);
- € 389.289,64 per danno morale, parametrato alla percentuale di invalidità permanente del 70% e al valore massimo – pari al 60% del danno biologico – in considerazione specificità delle circostanze (precipitazione dal quarto piano per il contestuale crollo dell'edificio e permanenza all'interno delle sue macerie).
Il danno non patrimoniale conseguente alle lesioni provocate dall'impatto a seguito della caduta è pertanto liquidato nella misura complessiva di €
1.055.689,01.
4.5 Alle somme sopra indicate, già liquidate all'attualità, deve aggiungersi – a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il fatto e la presente decisione, liquidato equitativamente – in difetto di elementi probatori ulteriori, in una somma pari agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati nel suddetto periodo sull'importo liquidato, devalutato al
6.4.2009 e via via rivalutato fino all'attualità. Laddove vi sia stato il pagamento intermedio, come nel caso in esame, dovrà procedersi ad un duplice calcolo, tenendo conto del pagamento.
4.5.1 E' pacifico tra le parti che il 27.1.2015 l'attore ha percepito la somma di €
450.000,00, liquidata a titolo di provvisionale dal giudice penale.
Tale somma non dovrà essere scomputata, ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, dall'importo complessivamente liquidato di € 2.533.063,59, ma dal solo importo di € 1.477.374,58, riferito al danno complessivamente patito dall'attore a causa della morte delle congiunte, posto che tale evento – come si è chiarito ai paragrafi 2.1 e 2.2 – ha costituito oggetto di accertamento di responsabilità in sede penale, sicché soltanto a quelle voci di danno può essere condotta l'imposizione della provvisionale (perdita del rapporto parentale, danno
21 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
morale terminale patito dalla IA e perdita del contributo arrecato _4 dall'attività di casalinga della moglie).
Procedendo quindi al calcolo del lucro cessante: a) la somma maturata a titolo di interessi al saggio legale computata fino al 27.1.2015 sulla sorte capitale devalutata al 6.4.2009 di € 1.111.643,78, e via via rivalutata, ammonta a €
121.252,09; b) la somma maturata a titolo di interessi al saggio legale computata dal 27.1.2015 sulla sorte capitale residua (ottenuta sottraendo la somma di €
450.000,00 dalla sorte capitale di € 1.201.686,93, pari alla sorte devalutata a quella data) di € 751.686,93, via via rivalutata, fino all'attualità, ammonta a €
107.089,96; c) per un importo complessivo, a titolo di interessi legali pari a €
228.341,42.
4.5.2 L'importo spettante a a titolo di lucro cessante, riferito a Parte_1 quanto liquidato a titolo di danno non patrimoniale derivante dalle lesioni personali patite dall'attore (pari a € 1.055.689,01), ammonta a € 213.108,57, ottenuto mediante loro calcolo sulla sorte capitale di € 794.348,39, come devalutata al 6.4.2009, e via via rivalutata fino all'attualità.
4.6. In conclusione, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno complessivamente subito, deve essere liquidata la somma di € 2.524.513,58, ottenuta sommando gli importi riconosciuti a titolo di sorte capitale (€
1.477.374,58 e € 1.055.689,01) a quelli sopra computati a titolo di lucro cessante
(pari a complessivi € 441.449,99) e detraendo da tale somma algebrica – pari a €
2.974.513,58 – quanto percepito a titolo di provvisionale (€ 450.000,00).
Alla somma di € 2.524.513,58, devono aggiungersi gli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale pagamento.
5 – Alla soccombenza segue la condanna di e della Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 della controparte delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente all'importo oggetto della pronuncia di condanna (€ 2.524.513,58)
e tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese relative all'onorario del c.t.u. sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei Parte_1
22 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
confronti di e della Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
a) condanna e la Controparte_1 Controparte_2 in solido fra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
2.524.513,58, oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale pagamento;
b) condanna e la Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €
49.336,00 per compensi professionali e in € 1.727,28 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, e alle spese eventualmente sostenute per l'onorario del c.t.u.;
c) pone le spese relative all'onorario del c.t.u. definitivamente a carico di e della in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro.
Così deciso in Roma, il 12.9.2025
Il Giudice
Federico Salvati
23