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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4325/2024 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
GiudiceDott. Eugenio Bolondi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4325/2024 vg promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI PAOLA
e
CP_1 C.F. C.F. 2 con il patrocinio dell'avv. GIUSTI GIULIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
"1.I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, liberi di scegliere ciascuno la residenza che preferisce.
2. L'immobile costituente domicilio coniugale non viene assegnato essendo di proprietà dei genitori della signor Pt 1 la quale continua ad abitarlo. Il signo CP 1 che già vive altrove, si obbliga a trasferire la propria residenza anagrafica, entro otto giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso (se non lo ha già fatto).
3. I coniugi, in regime di separazione legale dei beni, dichiarano che non sussistono allo stato reciprocamente i presupposti per la statuizione di contributi al mantenimento.
4. I coniugi dichiarano di avere in sospeso questioni economiche e non che non intendono regolamentare in questa sede nell'ambito della quale chiedono solamente che venga pronunciata la loro separazione.
5. Le spese della presente procedura verranno integralmente compensate tra le parti."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
-
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio ogni diversa domanda, deduzione edpromosso da Parte 1 e CP 1
eccezione disattesa:
nata a [...] il 1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1
ato a SCANDIANO (RE) il 10/10/1978 04/12/1977 e CP 1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione. 3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2020, atto n.7, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale