Art. 3.
Il periodo di pratica notarile richiesto dall' art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,
Il periodo di pratica notarile richiesto dall' art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.
Il periodo anzidetto e' ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo,