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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile iscritta al n° 2621/2023 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
(P.IVA: ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1 dall' avv. SMURRA VERONICA - OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato/a e difeso/a dall' avv. CORNICELLO Controparte_1
CO MA – OPPOSTA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace di Rossano n. 236/2023
- opposizione a verbale accertamento violazione del codice della strada – rito speciale ex art. 7 d. lvo 150/2011
Ragioni di fatto e di diritto
1 Con sentenza n. 236/2023 il g.d.p. di Rossano ha accolto l'opposizione proposta avverso il verbale n. 81/2023 redatto dalla Polizia Controparte_1
Locale di che le aveva contestato la violazione dell' art. 142 comma 8 Parte_1
c.d.s. per aver superato di 17 Km il limite di velocità. Premesso che la velocità tenuta dall' autoveicolo della ra stata rilevata in modalità dinamica a CP_1 mezzo di apparecchiatura SCOUT SPEED montata sull' autovettura degli agenti accertatori, il g.d.p. ha osservato che la rilevazione fosse avvenuta senza che fossero stati resi adeguatamente visibili all' automobilista i dispositivi di presegnalazione del rilevamento elettronico della velocità né <l' installazione sull' autovettura [della polizia locale] di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”
…>>.
2 Con ricorso depositato il 20.12.2023, il ha Parte_1 proposto appello alla sentenza, lamentando l' errore in cui sarebbe incorso il
1 primo giudice nel reputare indimostrati sia la presegnalazione delle modalità di accertamento della velocità sia la concreta visibilità dell' autovettura della Polizia
Locale contenente l' apparecchiatura di rilevamento. Al riguardo, ha osservato che la dimostrazione di tali elementi fosse fornita dallo stesso verbale di accertamento della violazione, nonché dalla documentazione fotografica prodotta dal Pt_1
3 Ha resistito all' appello la insistendo per la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
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4 L' appello è infondato.
In punto di diritto, va premesso che le apparecchiature di controllo della velocità devono non solo essere preventivamente segnalate> ma anche ben visibili>
(art. 142 comma 6 bis c.d.s.). Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che < l' art. 142, comma 6 bis del codice della strada, …, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione>> (Cass. II^,
Ordinanza n. 4007 del 08/02/2022).
5.a Orbene, nel caso di specie può osservarsi che non sia stata dimostrata la visibilità dell' autovettura della P.L. contenente l' apparecchiatura di rilevamento della velocità.
In primis, nessuna effettiva efficacia probatoria è al riguardo assegnabile alle risultanze del verbale di accertamento laddove si attesta che il veicolo di servizio della Polizia Locale contenente l' apparecchiatura SCOUT SPEED fosse adeguatamente segnalato ai sensi di legge>: trattasi di attestazione inerente ad un mero apprezzamento e non ad un fatto oggettivo (vedi, da ultimo, Cass. II^
22/11/2024 n. 30129: <in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del
Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento>>).
5.b Con riferimento alla documentazione fotografica prodotta dal essa Pt_1 mostra diverse autovetture della Polizia Locale in diverse posizioni (al lato della strada e non), senza che possa evincersi quale potesse essere effettivamente
2 visibile dagli automobilisti percorrenti il senso di marcia in cui viaggiava la
CP_1
Quanto esposto rende ragione della correttezza della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell' appello.
6 Le spese del grado seguono la soccombenza. Il valore della causa è pari a €
188,00, ossia l'importo dichiarato dalla el ricorso di prima istanza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Rossano n. 23672023, così provvede:
a) Rigetta l' appello;
b) Condanna il al pagamento delle spese del grado in favore della Pt_1
– e, per essa, dell' avv. CO MA CP_1
CORNICELLO, procuratore distrattario -, spese che liquida in € 450,00 per compenso d' avvocato, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 04/11/2025, all' esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter CPC in sostituzione dell' udienza del 3.11.2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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