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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Sarno, alla via Marcullo, n. Parte_1
34, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_2
, , nato a [...] il [...], cod.
[...] Parte_3
fisc. , , nato a [...] il 20 novembre C.F._1 Parte_4
1946, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._2 all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Giovanna Costabile, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Prol. Matteotti, n. 91; attori in riassunzione
E
1. “ ”, con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Controparte_1
Nuova, n. 19, cod. fisc. , in persona del procuratore, dott.ssa P.IVA_2 Controparte_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla via V. Controparte_3
Alfieri, n. 1, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce P.IVA_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Valerio Iorio e Carmen Iorio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, al corso G. Garibaldi, n. 8; convenuta in riassunzione
1 2. “ (GIA' “ ), con sede legale in Roma, CP_4 Controparte_5
alla via M. Carucci, n. 18, cod. fisc. e p. iva , quale mandataria P.IVA_4 P.IVA_5 della , con sede legale in , al corso Cavour, Parte_5 Pt_5
n. 36, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_6
convenuta in riassunzione contumace
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “Voglia questa
Ecc.ma Corte di Appello …, quale giudice di rinvio designato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 31560/2023, respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni, in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza stessa, in riforma delle sentenze di I grado e di appello: 1) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità del contratto di mutuo, per inesistenza dell'obbligazione originaria, per le ragioni innanzi prospettate;
2) dichiarare per l'effetto, l'inesistenza giuridica e/o nullità dell'ipoteca iscritta e delle garanzie personali, a garanzia dell'indicato mutuo, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza alla Conservatoria competente, disponendo, altresì, la cancellazione della suddetta ipoteca;
3) in accoglimento della domanda di accertamento negativo e restituzione dell'indebito, dichiarare la compensazione del credito risultante (€ 107.637,83
- CTU all. 20 e 25) con il credito vantato dalla di cui al contratto di mutuo, con CP_6
condanna alla restituzione delle somme che dovessero residuare, come precisato in premessa;
4) accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla Parte_1
quale prestito/scoperto, concesso sul conto corrente indicato, e non già per il contratto di mutuo, è pari ad € 48.462,42, per i motivi innanzi esposti;
5) condannare parte convenuta, al pagamento delle spese ed onorari di lite, in favore sia della società opponente sia dei garanti, per la cui quantificazione si rimette a codesta Corte, sia del primo che del secondo grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
6) condannare la banca convenuta, al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, come da nota spese allegata, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 7) Con vittoria di spese e diritti del presente giudizio di rinvio, con attribuzione al procuratore costituito”; per la convenuta in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) – “A. in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e l'improcedibilità della presente causa, per la palese violazione dell'art. 170 cpc in cui è incorsa la controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi ex DM n. 147/2022. B. In via principale e nel merito rigettare l'atto
2 di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc per i motivi esposti in parte motiva, perché inammissibile, improponibile nonché assolutamente e temerariamente infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1522/2021 resa dalla
Corte di Appello di Salerno … Con condanna, di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente giudizio ex DM n. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 732/2019, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nonché dai garanti Parte_1 Parte_3
e nei confronti dell' “ , quale mandataria
[...] Parte_4 Controparte_5 della , con atto di citazione notificato il 10 aprile Parte_5
2012, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il
26 marzo 2011 dall' , quale mandataria della Controparte_5 Parte_5
, in forza del contratto di mutuo fondiario per rogito del notaio
[...] [...]
da Fabriano del 29 aprile 2009, rep. n. 65515 – racc. n. 12867, relativamente Persona_1
ai motivi articolati dai garanti;
2) rideterminava, nei confronti della Parte_1
, la somma precettata in euro 124.903,25 per sorta capitale ed euro 53.087,73 per
[...]
rate scadute ed insolute, escludendo gli interessi moratori;
3) condannava i garanti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta; 4) compensava integralmente le spese processuali tra la società opponente e l'opposta.
Con sentenza n. 1599/2021, questa Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e dai con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_3 il 6 settembre 2019, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia dell' “ CP_5
, quale mandataria della;
2) accoglieva
[...] Parte_5 parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado: a) rilevato il vizio di omessa pronuncia in ordine alla questione dell'invalidità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per inesistenza dell'obbligazione originaria, rigettava la domanda di nullità spiegata dalla e dai;
b) Parte_1 Parte_3
rideterminava la somma precettata in euro 124.903,25 per sorta capitale ed euro 53.087,73 per rate scadute ed insolute, escludendo gli interessi moratori, anche nei confronti dei
; 3) compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, Parte_3
ponendo a loro carico, nella misura di 1/2 ciascuna, quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Con ordinanza n. 31560/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla “ e dai , con il quale era stata Parte_1 Parte_3
3 lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116
c.p.c., 2721, 2722, 2729 e 2697 cod. civ., ritenendo che la Corte d'Appello aveva impropriamente riversato sugli opponenti l'onere di produrre i contratti di conto corrente bancario da cui era scaturito l'originario debito ripianato con il mutuo fondiario del 29 aprile 2009; 2) dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la e i avevano eccepito, ai sensi dell'art. 360, comma Parte_1 Parte_3
1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. 1344, 1418 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente rigettato, per difetto di prova, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per inesistenza dell'obbligazione originaria;
3) rigettava il terzo motivo di gravame, con il quale la e i Parte_1
avevano denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la Parte_3
violazione degli artt. 115 c.p.c., 1325, 1343, 1344, 1418, 1813 cod. civ. e 38, comma 1,
d.lgs. n. 385/1993, per avere la Corte d'Appello erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del mutuo per difetto di causa, essendosi concretizzato in una mera operazione contabile inidonea a realizzare un effettivo finanziamento e diretta soltanto a rendere ipotecario un precedente credito chirografario;
4) dichiarava assorbito il ricorso incidentale spiegato dalla , intervenuta nel giudizio di appello, per il Controparte_3 tramite della mandataria “ , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale Controparte_1 cessionaria del credito azionato dalla , al fine di Parte_5
censurare, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la sentenza della Corte territoriale nel capo con cui era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio;
5) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dalla e dai e la Parte_1 Parte_3
regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 6 febbraio 2024, la Parte_1
e i introducevano il giudizio di rinvio onde sentir dichiarare, alla
[...] Parte_3
luce del decisum della Corte di Cassazione, la nullità del contratto di mutuo fondiario del
29 aprile 2009 per inesistenza dell'originaria obbligazione derivante dai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società presso la e, per Parte_5
l'effetto, rideterminare in euro 48.462,42 la somma dovuta per il finanziamento in forza del quale era stato notificato il precetto in contestazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 ottobre 2024, la “
[...]
, quale mandataria della , eccepiva, in via pregiudiziale, CP_1 Controparte_3
4 l'improcedibilità della domanda, per essere stato l'atto introduttivo della fase del rinvio notificato alla parte e non al procuratore costituito dinnanzi alla Corte di Cassazione, e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Il giudizio di rinvio, nel quale, sebbene ritualmente evocata, l' “ , quale Controparte_5 mandataria della , restava contumace, perveniva, Parte_5 per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
17 ottobre 2024 e comunicata il 18 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla “ , Controparte_1 quale mandataria della “ , in ordine all'improcedibilità del giudizio di Controparte_3 rinvio, per avere la e i , in violazione dell'art. 170 Parte_1 Parte_3
c.p.c., notificato l'atto di citazione in riassunzione alla controparte e non al suo procuratore costituito dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p.c., la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio deve essere effettuata, a pena di nullità, con atto di citazione notificato alla controparte personalmente, a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., e non al suo procuratore costituito nelle pregresse fasi di merito o in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 3 dicembre 2013, n. 27094; Cass. ord. 5 dicembre 2017, n. 29032;
Cass. ord. 11 gennaio 2022, n. 605), sicché la e i Parte_1 Parte_3
non sono incorsi in alcuna violazione normativa, avendo regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , quale mandataria della Controparte_5 [...]
, e della , quale cessionaria del credito Parte_5 Controparte_3
precettato da tale istituto bancario.
Ciò posto, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o
5 modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento
6 annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2011,
n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751; Cass. ord. 20 dicembre 2022, n. 37270).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 31560/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo del ricorso interposto dalla e dai Parte_1
, il cui accoglimento ha comportato l'assorbimento del secondo e del ricorso Parte_3
7 incidentale spiegato dalla , dopo aver richiamato il principio secondo Controparte_3 cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, come nel caso, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati (Cass., 17/11/2021, n. 34812)”, ha osservato che “la Corte territoriale non poteva … imputare al debitore l'onere di provare i contratti bancari, sottesi all'originario debito, e il loro contenuto … e dovrà rivalutare l'incarto delle risultanze processuali, in ordine alle questioni ancora 'sub iudice', alla luce di questo differente principio”.
Ne deriva che questa Corte è tenuta ad accertare, sulla base del decisum della Cassazione, se risulti meritevole di accoglimento la domanda con la quale la Parte_1
e i hanno chiesto, nell'introdurre il giudizio di rinvio, la declaratoria di
[...] Parte_3
nullità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per inesistenza dell'originaria obbligazione derivante dai saldi passivi dei conti correnti intrattenuti presso la
[...]
e la rideterminazione del credito da quest'ultima azionato Parte_5 con l'atto di precetto notificato il 26 marzo 2011 per effetto della compensazione con il controcredito vantato dalla società opponente in virtù dei predetti rapporti bancari.
La domanda spiegata dalla e dai è solo Parte_1 Parte_3
parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
Ed invero, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di
Nocera Inferiore e, in particolare, dall'allegato n. 9, con il quale l'ausiliario ricostruiva il conto corrente ordinario n. 860339-8, acceso il 14 settembre 2006 ed estinto l'11 ottobre
2011, mediante l'espunzione delle somme indebitamente imputate alla Parte_1
a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, alla data
[...]
del 29 aprile 2009, id est quando la provvista di euro 165.000,00 rinveniente dal contratto di mutuo fondiario contestualmente stipulato veniva versata sul predetto rapporto bancario, il relativo saldo, depurato dalle poste illegittime, era comunque pari ad euro
145.163,67 a debito della società correntista, divenendo a suo credito, a seguito di tale operazione, nella misura di euro 19.836,33, sicché il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione non è affetto da alcuna nullità, per non aver assolto la funzione di estinguere una pregressa obbligazione pecuniaria consolidatasi per effetto di violazioni normative commesse dalla . Parte_5
Pertanto, come risulta per tabulas, nonostante l'eliminazione dal ricalcolo del conto corrente ordinario n. 860339-8 dei movimenti in dare illegittimamente annotati dalla
8 , al momento dell'erogazione del finanziamento Parte_5 ipotecario del 29 aprile 2009, sussisteva, a carico della , la Parte_1
consistente esposizione debitoria di euro 145.163,67 (in luogo di quella contabilizzata di euro 172.027,78), con la conseguenza che il contratto di mutuo fondiario di cui trattasi integra un titolo esecutivo pienamente idoneo a fondare l'azione espropriativa formalmente preannunciata dall'istituto bancario, per il tramite dell' “ , Controparte_5 con l'atto di precetto notificato il 26 marzo 2011.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che, alla data di chiusura del conto corrente ordinario n. 860339-8, avvenuta l'11 ottobre 2011, il saldo finale, per come ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio, risultava a credito della “ Parte_1 [...]
per euro 19.233,89 e che, dunque, non era ravvisabile alcuna passività a suo carico, Pt_1
dovendo la validità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 essere accertata nel momento in cui l'erogata somma di euro 165.000,00 affluiva sul predetto rapporto bancario, ripianando un debito effettivamente esistente.
Parimenti, avendo il contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 avuto soltanto l'effetto di estinguere l'esposizione debitoria a quella data realmente gravante sulla in forza del conto corrente ordinario n. 860339-8, nessuna Parte_1
ripercussione negativa sulla sua validità può derivare dalla circostanza che il precedente conto corrente ordinario n. 701280-1, aperto il 24 maggio 2000, per come ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio, presentava, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, non un saldo zero, quale quello registrato dalla , ma un Parte_5
credito di euro 41.354,87 in favore della società, per non poter il finanziamento ipotecario ripianare inesistenti passività di tale rapporto bancario.
Ed infatti, risulta oltremodo evidente che, non emergendo alcun debito della dalle risultanze del conto corrente ordinario n. 701280-1 alla Parte_1 Parte_1
data del 24 ottobre 2006, il contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2009 non poteva neppure astrattamente comportare l'estinzione di pregresse obbligazioni e, di conseguenza, il pagamento di indebite passività.
Non diversamente, nessuna incidenza inficiante la legittimità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 può scaturire dal conto corrente anticipi n. 830027-4, acceso il 31 marzo 2004 e chiuso il 24 ottobre 2006, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio, nel ricostruirne l'andamento, è pervenuto allo stesso risultato del saldo zero calcolato dalla , in tal modo escludendo l'avvenuta Parte_5
annotazione di indebite poste passive.
9 Inoltre, non può attribuirsi alcuna rilevanza, al fine di verificare la validità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009, al conto corrente anticipi n. 830532-0, aperto il 14 settembre 2006 e chiuso il 31 marzo 2009, pur impropriamente ricalcolato dall'ausiliario, per non essere stato neanche richiamato dalla e dai Parte_1 Parte_3 nella domanda introduttiva del giudizio, né nella memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e, dunque, per essere rimasto estraneo al thema decidendum.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario sotteso all'opposto atto di precetto, avendo ripianato soltanto la legittima esposizione debitoria che, alla data del 29 aprile 2009, risultava a carico della “ in virtù del conto corrente ordinario Parte_1
n. 860339-8, non è inficiato da alcuna invalidità, per non avere estinto precedenti obbligazioni formatesi a causa di violazioni normative, sicché la , Controparte_3 quale cessionaria del credito originariamente azionato dalla Parte_5
, ha il diritto di avvalersene quale titolo esecutivo stragiudiziale per
[...]
procedere ad espropriazione forzata nei confronti della società e dei garanti.
Inammissibile, al riguardo, è l'eccezione sollevata dalla e Parte_1 dai , per la prima volta nel corso dell'intero processo, e soltanto con la comparsa Parte_3
conclusionale depositata il 10 dicembre 2024, in ordine alla presunta natura condizionata del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 e alla sua inidoneità ad assurgere a titolo esecutivo, per non essere stato integrato da un atto pubblico attestante lo svincolo delle somme erogate dopo la loro costituzione in deposito cauzionale infruttifero in favore dell'istituto bancario, giacché tale doglianza determina un indebito ampliamento della causa petendi delineata dagli opponenti con la domanda introduttiva del giudizio.
Ed invero, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226).
La domanda spiegata dalla e dai è fondata, invece, Parte_1 Parte_3
nel capo con il quale viene chiesta la rideterminazione del credito attualmente vantato dalla in forza del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 Controparte_3
sulla base del controcredito di cui è titolare la società opponente in virtù dei rapporti di conto corrente ordinario n. 701280-1 e n. 860339-8.
In effetti, come dimostrato dal consulente tecnico d'ufficio nel ricalcolare il conto corrente ordinario n. 701280-1 mediante l'espunzione degli interessi passivi ultralegali, della
10 relativa capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese bancarie a causa della loro mancata pattuizione in forma scritta, il saldo finale effettivo di tale rapporto obbligatorio, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, era di euro
41.354,87 a credito della . Parte_1
Del pari, le risultanze peritali comprovano che, alla data di chiusura dell'11 ottobre 2011, il reale saldo finale del conto corrente ordinario n. 860339-8, su cui, al momento dell'erogazione del mutuo fondiario del 29 aprile 2009, persisteva, a carico della
, la legittima esposizione debitoria di euro 145.163,67, era Parte_1
pari ad euro 19.233,89 a credito della società opponente.
Di contro, come innanzi evidenziato, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, il saldo del conto corrente anticipi n. 830027-4, anche all'esito della ricostruzione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, presenta un saldo pari a zero, con la conseguenza che la non può opporre in compensazione alcun credito in forza di Parte_1
tale rapporto bancario.
Analogamente, nessuna ragione creditoria può essere opposta in compensazione dalla in virtù del conto corrente anticipi n. 830532-0, non avendo Parte_1
formulato alcuna domanda per tale rapporto giuridico.
Pertanto, il credito per il quale la può invocare la Parte_1 compensazione, per come determinato dal consulente tecnico d'ufficio al 15 marzo 2012, data dell'opposto atto di precetto, ammonta a complessivi euro 65.708,45, di cui euro
46.311,21 in forza del conto corrente ordinario n. 701280-1 (euro 41.354,87 per sorta capitale alla chiusura del 24 ottobre 2006 ed euro 4.956,34 per interessi al tasso legale al
15 marzo 2012) ed euro 19.397,24 in forza del conto corrente ordinario n. 860339-8 (euro
19.233,89 per sorta capitale alla chiusura dell'11 ottobre 2011 ed euro 163,35 per interessi al tasso legale al 15 marzo 2012).
Il credito vantato dalla in virtù del contratto di mutuo fondiario del Controparte_3
29 aprile 2009, corrisponde, alla data del precetto del 15 marzo 2012, per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ad euro 177.990,98, di cui euro 53.087,73 per rate scadute ed insolute ed euro 124.903,25 per capitale residuo, somma su cui dovranno essere calcolati gli interessi moratori non nella misura convenuta dalle parti, giacché ritenuta usuraria dal Tribunale di Nocera Inferiore con pronuncia non impugnata sul punto e, quindi, passata in giudicato, ma al tasso legittimamente pattuito per quelli corrispettivi, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 18 settembre 2000, n. 19597; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526).
11 Ne deriva che, operando la compensazione tra il credito della Parte_1
e il credito della alla data del 15 marzo 2012, a norma dell'art. 1241 Controparte_3 cod. civ., quest'ultima ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2009 per la minore somma di euro 112.282,53, oltre interessi moratori al tasso stabilito per quelli corrispettivi fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, la fondatezza della domanda spiegata dalla Parte_1
e dai limitatamente al capo con il quale è stata chiesta la rideterminazione
[...] Parte_3
del credito azionato nei loro confronti in virtù del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per effetto della compensazione con il controcredito vantato dalla società opponente in forza dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la Parte_5
, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris,
[...]
Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 19 luglio 2018, in euro 6.317,82 per compenso, oltre Cnp ed Iva, devono essere definitivamente poste a carico delle parti del primo grado del giudizio nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , da e da Parte_1 Parte_3
con atto di citazione notificato il 10 aprile 2012, così provvede: Parte_4
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ha Controparte_3 diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della “Eurocostruzioni
12 2000 s.r.l.”, di e di in virtù del contratto di Parte_3 Parte_4
mutuo fondiario del 20 aprile 2009 per la minore somma di euro 112.282,53, oltre interessi moratori al tasso convenuto per quelli corrispettivi dal 15 marzo 2012 e fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
3. pone definitivamente a carico della , di Parte_1 Parte_3
e , da un lato, e dell' , quale
[...] Parte_4 Controparte_5 mandataria della , dall'altro, le spese della Parte_5
consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 19 luglio 2018, in euro 6.317,82 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 149/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Sarno, alla via Marcullo, n. Parte_1
34, p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_2
, , nato a [...] il [...], cod.
[...] Parte_3
fisc. , , nato a [...] il 20 novembre C.F._1 Parte_4
1946, cod. fisc. , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce C.F._2 all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., dall'avv. Giovanna Costabile, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Sarno, alla via Prol. Matteotti, n. 91; attori in riassunzione
E
1. “ ”, con sede legale in Milano, alla via Bastioni di Porta Controparte_1
Nuova, n. 19, cod. fisc. , in persona del procuratore, dott.ssa P.IVA_2 Controparte_2 quale mandataria della “ , con sede legale in Conegliano, alla via V. Controparte_3
Alfieri, n. 1, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce P.IVA_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Valerio Iorio e Carmen Iorio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, al corso G. Garibaldi, n. 8; convenuta in riassunzione
1 2. “ (GIA' “ ), con sede legale in Roma, CP_4 Controparte_5
alla via M. Carucci, n. 18, cod. fisc. e p. iva , quale mandataria P.IVA_4 P.IVA_5 della , con sede legale in , al corso Cavour, Parte_5 Pt_5
n. 36, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_6
convenuta in riassunzione contumace
AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per gli attori in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “Voglia questa
Ecc.ma Corte di Appello …, quale giudice di rinvio designato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 31560/2023, respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni, in applicazione dei principi di diritto enunciati nell'ordinanza stessa, in riforma delle sentenze di I grado e di appello: 1) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità del contratto di mutuo, per inesistenza dell'obbligazione originaria, per le ragioni innanzi prospettate;
2) dichiarare per l'effetto, l'inesistenza giuridica e/o nullità dell'ipoteca iscritta e delle garanzie personali, a garanzia dell'indicato mutuo, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza alla Conservatoria competente, disponendo, altresì, la cancellazione della suddetta ipoteca;
3) in accoglimento della domanda di accertamento negativo e restituzione dell'indebito, dichiarare la compensazione del credito risultante (€ 107.637,83
- CTU all. 20 e 25) con il credito vantato dalla di cui al contratto di mutuo, con CP_6
condanna alla restituzione delle somme che dovessero residuare, come precisato in premessa;
4) accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla Parte_1
quale prestito/scoperto, concesso sul conto corrente indicato, e non già per il contratto di mutuo, è pari ad € 48.462,42, per i motivi innanzi esposti;
5) condannare parte convenuta, al pagamento delle spese ed onorari di lite, in favore sia della società opponente sia dei garanti, per la cui quantificazione si rimette a codesta Corte, sia del primo che del secondo grado del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
6) condannare la banca convenuta, al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, come da nota spese allegata, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 7) Con vittoria di spese e diritti del presente giudizio di rinvio, con attribuzione al procuratore costituito”; per la convenuta in riassunzione (come da comparsa di costituzione e risposta) – “A. in via preliminare accertare e dichiarare la nullità e l'improcedibilità della presente causa, per la palese violazione dell'art. 170 cpc in cui è incorsa la controparte. Con vittoria delle spese e dei compensi ex DM n. 147/2022. B. In via principale e nel merito rigettare l'atto
2 di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc per i motivi esposti in parte motiva, perché inammissibile, improponibile nonché assolutamente e temerariamente infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1522/2021 resa dalla
Corte di Appello di Salerno … Con condanna, di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente giudizio ex DM n. 147/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 732/2019, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nonché dai garanti Parte_1 Parte_3
e nei confronti dell' “ , quale mandataria
[...] Parte_4 Controparte_5 della , con atto di citazione notificato il 10 aprile Parte_5
2012, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il
26 marzo 2011 dall' , quale mandataria della Controparte_5 Parte_5
, in forza del contratto di mutuo fondiario per rogito del notaio
[...] [...]
da Fabriano del 29 aprile 2009, rep. n. 65515 – racc. n. 12867, relativamente Persona_1
ai motivi articolati dai garanti;
2) rideterminava, nei confronti della Parte_1
, la somma precettata in euro 124.903,25 per sorta capitale ed euro 53.087,73 per
[...]
rate scadute ed insolute, escludendo gli interessi moratori;
3) condannava i garanti alla refusione delle spese processuali in favore dell'opposta; 4) compensava integralmente le spese processuali tra la società opponente e l'opposta.
Con sentenza n. 1599/2021, questa Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e dai con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_3 il 6 settembre 2019, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia dell' “ CP_5
, quale mandataria della;
2) accoglieva
[...] Parte_5 parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado: a) rilevato il vizio di omessa pronuncia in ordine alla questione dell'invalidità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per inesistenza dell'obbligazione originaria, rigettava la domanda di nullità spiegata dalla e dai;
b) Parte_1 Parte_3
rideterminava la somma precettata in euro 124.903,25 per sorta capitale ed euro 53.087,73 per rate scadute ed insolute, escludendo gli interessi moratori, anche nei confronti dei
; 3) compensava integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, Parte_3
ponendo a loro carico, nella misura di 1/2 ciascuna, quelle della consulenza tecnica d'ufficio espletata dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Con ordinanza n. 31560/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla “ e dai , con il quale era stata Parte_1 Parte_3
3 lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116
c.p.c., 2721, 2722, 2729 e 2697 cod. civ., ritenendo che la Corte d'Appello aveva impropriamente riversato sugli opponenti l'onere di produrre i contratti di conto corrente bancario da cui era scaturito l'originario debito ripianato con il mutuo fondiario del 29 aprile 2009; 2) dichiarava assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale la e i avevano eccepito, ai sensi dell'art. 360, comma Parte_1 Parte_3
1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. 1344, 1418 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente rigettato, per difetto di prova, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario per inesistenza dell'obbligazione originaria;
3) rigettava il terzo motivo di gravame, con il quale la e i Parte_1
avevano denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., la Parte_3
violazione degli artt. 115 c.p.c., 1325, 1343, 1344, 1418, 1813 cod. civ. e 38, comma 1,
d.lgs. n. 385/1993, per avere la Corte d'Appello erroneamente disatteso l'eccezione di nullità del mutuo per difetto di causa, essendosi concretizzato in una mera operazione contabile inidonea a realizzare un effettivo finanziamento e diretta soltanto a rendere ipotecario un precedente credito chirografario;
4) dichiarava assorbito il ricorso incidentale spiegato dalla , intervenuta nel giudizio di appello, per il Controparte_3 tramite della mandataria “ , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale Controparte_1 cessionaria del credito azionato dalla , al fine di Parte_5
censurare, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la sentenza della Corte territoriale nel capo con cui era stata disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio;
5) cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dalla e dai e la Parte_1 Parte_3
regolamentazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 6 febbraio 2024, la Parte_1
e i introducevano il giudizio di rinvio onde sentir dichiarare, alla
[...] Parte_3
luce del decisum della Corte di Cassazione, la nullità del contratto di mutuo fondiario del
29 aprile 2009 per inesistenza dell'originaria obbligazione derivante dai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società presso la e, per Parte_5
l'effetto, rideterminare in euro 48.462,42 la somma dovuta per il finanziamento in forza del quale era stato notificato il precetto in contestazione.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 ottobre 2024, la “
[...]
, quale mandataria della , eccepiva, in via pregiudiziale, CP_1 Controparte_3
4 l'improcedibilità della domanda, per essere stato l'atto introduttivo della fase del rinvio notificato alla parte e non al procuratore costituito dinnanzi alla Corte di Cassazione, e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Il giudizio di rinvio, nel quale, sebbene ritualmente evocata, l' “ , quale Controparte_5 mandataria della , restava contumace, perveniva, Parte_5 per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il
17 ottobre 2024 e comunicata il 18 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla “ , Controparte_1 quale mandataria della “ , in ordine all'improcedibilità del giudizio di Controparte_3 rinvio, per avere la e i , in violazione dell'art. 170 Parte_1 Parte_3
c.p.c., notificato l'atto di citazione in riassunzione alla controparte e non al suo procuratore costituito dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 392, comma 2, c.p.c., la riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio deve essere effettuata, a pena di nullità, con atto di citazione notificato alla controparte personalmente, a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c., e non al suo procuratore costituito nelle pregresse fasi di merito o in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 3 dicembre 2013, n. 27094; Cass. ord. 5 dicembre 2017, n. 29032;
Cass. ord. 11 gennaio 2022, n. 605), sicché la e i Parte_1 Parte_3
non sono incorsi in alcuna violazione normativa, avendo regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dell' , quale mandataria della Controparte_5 [...]
, e della , quale cessionaria del credito Parte_5 Controparte_3
precettato da tale istituto bancario.
Ciò posto, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o
5 modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento
6 annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2011,
n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751; Cass. ord. 20 dicembre 2022, n. 37270).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 31560/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo del ricorso interposto dalla e dai Parte_1
, il cui accoglimento ha comportato l'assorbimento del secondo e del ricorso Parte_3
7 incidentale spiegato dalla , dopo aver richiamato il principio secondo Controparte_3 cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata sulla base di un titolo stragiudiziale, come nel caso, quando l'opponente contesti la misura degli interessi corrispettivi pretesi dal creditore, spetta a quest'ultimo provare sia l'esistenza del relativo patto, sia la correttezza e la legittimità del criterio con cui gli interessi sono stati conteggiati (Cass., 17/11/2021, n. 34812)”, ha osservato che “la Corte territoriale non poteva … imputare al debitore l'onere di provare i contratti bancari, sottesi all'originario debito, e il loro contenuto … e dovrà rivalutare l'incarto delle risultanze processuali, in ordine alle questioni ancora 'sub iudice', alla luce di questo differente principio”.
Ne deriva che questa Corte è tenuta ad accertare, sulla base del decisum della Cassazione, se risulti meritevole di accoglimento la domanda con la quale la Parte_1
e i hanno chiesto, nell'introdurre il giudizio di rinvio, la declaratoria di
[...] Parte_3
nullità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per inesistenza dell'originaria obbligazione derivante dai saldi passivi dei conti correnti intrattenuti presso la
[...]
e la rideterminazione del credito da quest'ultima azionato Parte_5 con l'atto di precetto notificato il 26 marzo 2011 per effetto della compensazione con il controcredito vantato dalla società opponente in virtù dei predetti rapporti bancari.
La domanda spiegata dalla e dai è solo Parte_1 Parte_3
parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
Ed invero, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di
Nocera Inferiore e, in particolare, dall'allegato n. 9, con il quale l'ausiliario ricostruiva il conto corrente ordinario n. 860339-8, acceso il 14 settembre 2006 ed estinto l'11 ottobre
2011, mediante l'espunzione delle somme indebitamente imputate alla Parte_1
a titolo di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto e spese, alla data
[...]
del 29 aprile 2009, id est quando la provvista di euro 165.000,00 rinveniente dal contratto di mutuo fondiario contestualmente stipulato veniva versata sul predetto rapporto bancario, il relativo saldo, depurato dalle poste illegittime, era comunque pari ad euro
145.163,67 a debito della società correntista, divenendo a suo credito, a seguito di tale operazione, nella misura di euro 19.836,33, sicché il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto in contestazione non è affetto da alcuna nullità, per non aver assolto la funzione di estinguere una pregressa obbligazione pecuniaria consolidatasi per effetto di violazioni normative commesse dalla . Parte_5
Pertanto, come risulta per tabulas, nonostante l'eliminazione dal ricalcolo del conto corrente ordinario n. 860339-8 dei movimenti in dare illegittimamente annotati dalla
8 , al momento dell'erogazione del finanziamento Parte_5 ipotecario del 29 aprile 2009, sussisteva, a carico della , la Parte_1
consistente esposizione debitoria di euro 145.163,67 (in luogo di quella contabilizzata di euro 172.027,78), con la conseguenza che il contratto di mutuo fondiario di cui trattasi integra un titolo esecutivo pienamente idoneo a fondare l'azione espropriativa formalmente preannunciata dall'istituto bancario, per il tramite dell' “ , Controparte_5 con l'atto di precetto notificato il 26 marzo 2011.
Né assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che, alla data di chiusura del conto corrente ordinario n. 860339-8, avvenuta l'11 ottobre 2011, il saldo finale, per come ricostruito dal consulente tecnico d'ufficio, risultava a credito della “ Parte_1 [...]
per euro 19.233,89 e che, dunque, non era ravvisabile alcuna passività a suo carico, Pt_1
dovendo la validità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 essere accertata nel momento in cui l'erogata somma di euro 165.000,00 affluiva sul predetto rapporto bancario, ripianando un debito effettivamente esistente.
Parimenti, avendo il contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 avuto soltanto l'effetto di estinguere l'esposizione debitoria a quella data realmente gravante sulla in forza del conto corrente ordinario n. 860339-8, nessuna Parte_1
ripercussione negativa sulla sua validità può derivare dalla circostanza che il precedente conto corrente ordinario n. 701280-1, aperto il 24 maggio 2000, per come ricalcolato dal consulente tecnico d'ufficio, presentava, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, non un saldo zero, quale quello registrato dalla , ma un Parte_5
credito di euro 41.354,87 in favore della società, per non poter il finanziamento ipotecario ripianare inesistenti passività di tale rapporto bancario.
Ed infatti, risulta oltremodo evidente che, non emergendo alcun debito della dalle risultanze del conto corrente ordinario n. 701280-1 alla Parte_1 Parte_1
data del 24 ottobre 2006, il contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2009 non poteva neppure astrattamente comportare l'estinzione di pregresse obbligazioni e, di conseguenza, il pagamento di indebite passività.
Non diversamente, nessuna incidenza inficiante la legittimità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 può scaturire dal conto corrente anticipi n. 830027-4, acceso il 31 marzo 2004 e chiuso il 24 ottobre 2006, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio, nel ricostruirne l'andamento, è pervenuto allo stesso risultato del saldo zero calcolato dalla , in tal modo escludendo l'avvenuta Parte_5
annotazione di indebite poste passive.
9 Inoltre, non può attribuirsi alcuna rilevanza, al fine di verificare la validità del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009, al conto corrente anticipi n. 830532-0, aperto il 14 settembre 2006 e chiuso il 31 marzo 2009, pur impropriamente ricalcolato dall'ausiliario, per non essere stato neanche richiamato dalla e dai Parte_1 Parte_3 nella domanda introduttiva del giudizio, né nella memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e, dunque, per essere rimasto estraneo al thema decidendum.
In definitiva, il contratto di mutuo fondiario sotteso all'opposto atto di precetto, avendo ripianato soltanto la legittima esposizione debitoria che, alla data del 29 aprile 2009, risultava a carico della “ in virtù del conto corrente ordinario Parte_1
n. 860339-8, non è inficiato da alcuna invalidità, per non avere estinto precedenti obbligazioni formatesi a causa di violazioni normative, sicché la , Controparte_3 quale cessionaria del credito originariamente azionato dalla Parte_5
, ha il diritto di avvalersene quale titolo esecutivo stragiudiziale per
[...]
procedere ad espropriazione forzata nei confronti della società e dei garanti.
Inammissibile, al riguardo, è l'eccezione sollevata dalla e Parte_1 dai , per la prima volta nel corso dell'intero processo, e soltanto con la comparsa Parte_3
conclusionale depositata il 10 dicembre 2024, in ordine alla presunta natura condizionata del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 e alla sua inidoneità ad assurgere a titolo esecutivo, per non essere stato integrato da un atto pubblico attestante lo svincolo delle somme erogate dopo la loro costituzione in deposito cauzionale infruttifero in favore dell'istituto bancario, giacché tale doglianza determina un indebito ampliamento della causa petendi delineata dagli opponenti con la domanda introduttiva del giudizio.
Ed invero, nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove e di motivi ulteriori rispetto alle domande e ai motivi articolati nell'atto introduttivo del giudizio, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque,
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (cfr., ex ceteris,
Cass., Sez. Un. 21 settembre 2021, n. 25478; Cass. ord. 22 marzo 2022, n. 9226).
La domanda spiegata dalla e dai è fondata, invece, Parte_1 Parte_3
nel capo con il quale viene chiesta la rideterminazione del credito attualmente vantato dalla in forza del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 Controparte_3
sulla base del controcredito di cui è titolare la società opponente in virtù dei rapporti di conto corrente ordinario n. 701280-1 e n. 860339-8.
In effetti, come dimostrato dal consulente tecnico d'ufficio nel ricalcolare il conto corrente ordinario n. 701280-1 mediante l'espunzione degli interessi passivi ultralegali, della
10 relativa capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese bancarie a causa della loro mancata pattuizione in forma scritta, il saldo finale effettivo di tale rapporto obbligatorio, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, era di euro
41.354,87 a credito della . Parte_1
Del pari, le risultanze peritali comprovano che, alla data di chiusura dell'11 ottobre 2011, il reale saldo finale del conto corrente ordinario n. 860339-8, su cui, al momento dell'erogazione del mutuo fondiario del 29 aprile 2009, persisteva, a carico della
, la legittima esposizione debitoria di euro 145.163,67, era Parte_1
pari ad euro 19.233,89 a credito della società opponente.
Di contro, come innanzi evidenziato, alla data della chiusura del 24 ottobre 2006, il saldo del conto corrente anticipi n. 830027-4, anche all'esito della ricostruzione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, presenta un saldo pari a zero, con la conseguenza che la non può opporre in compensazione alcun credito in forza di Parte_1
tale rapporto bancario.
Analogamente, nessuna ragione creditoria può essere opposta in compensazione dalla in virtù del conto corrente anticipi n. 830532-0, non avendo Parte_1
formulato alcuna domanda per tale rapporto giuridico.
Pertanto, il credito per il quale la può invocare la Parte_1 compensazione, per come determinato dal consulente tecnico d'ufficio al 15 marzo 2012, data dell'opposto atto di precetto, ammonta a complessivi euro 65.708,45, di cui euro
46.311,21 in forza del conto corrente ordinario n. 701280-1 (euro 41.354,87 per sorta capitale alla chiusura del 24 ottobre 2006 ed euro 4.956,34 per interessi al tasso legale al
15 marzo 2012) ed euro 19.397,24 in forza del conto corrente ordinario n. 860339-8 (euro
19.233,89 per sorta capitale alla chiusura dell'11 ottobre 2011 ed euro 163,35 per interessi al tasso legale al 15 marzo 2012).
Il credito vantato dalla in virtù del contratto di mutuo fondiario del Controparte_3
29 aprile 2009, corrisponde, alla data del precetto del 15 marzo 2012, per come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ad euro 177.990,98, di cui euro 53.087,73 per rate scadute ed insolute ed euro 124.903,25 per capitale residuo, somma su cui dovranno essere calcolati gli interessi moratori non nella misura convenuta dalle parti, giacché ritenuta usuraria dal Tribunale di Nocera Inferiore con pronuncia non impugnata sul punto e, quindi, passata in giudicato, ma al tasso legittimamente pattuito per quelli corrispettivi, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un. 18 settembre 2000, n. 19597; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526).
11 Ne deriva che, operando la compensazione tra il credito della Parte_1
e il credito della alla data del 15 marzo 2012, a norma dell'art. 1241 Controparte_3 cod. civ., quest'ultima ha diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti degli opponenti sulla base del contratto di mutuo fondiario del 20 aprile 2009 per la minore somma di euro 112.282,53, oltre interessi moratori al tasso stabilito per quelli corrispettivi fino all'effettivo soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, la fondatezza della domanda spiegata dalla Parte_1
e dai limitatamente al capo con il quale è stata chiesta la rideterminazione
[...] Parte_3
del credito azionato nei loro confronti in virtù del contratto di mutuo fondiario del 29 aprile 2009 per effetto della compensazione con il controcredito vantato dalla società opponente in forza dei rapporti di conto corrente intrattenuti con la Parte_5
, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris,
[...]
Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. ord. 22 marzo 2023, n. 8175), legittima, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
Per le medesime ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 19 luglio 2018, in euro 6.317,82 per compenso, oltre Cnp ed Iva, devono essere definitivamente poste a carico delle parti del primo grado del giudizio nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , da e da Parte_1 Parte_3
con atto di citazione notificato il 10 aprile 2012, così provvede: Parte_4
1. accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ha Controparte_3 diritto di procedere ad espropriazione forzata nei confronti della “Eurocostruzioni
12 2000 s.r.l.”, di e di in virtù del contratto di Parte_3 Parte_4
mutuo fondiario del 20 aprile 2009 per la minore somma di euro 112.282,53, oltre interessi moratori al tasso convenuto per quelli corrispettivi dal 15 marzo 2012 e fino all'effettivo soddisfo;
2. compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
3. pone definitivamente a carico della , di Parte_1 Parte_3
e , da un lato, e dell' , quale
[...] Parte_4 Controparte_5 mandataria della , dall'altro, le spese della Parte_5
consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Nocera Inferiore, con decreto del 19 luglio 2018, in euro 6.317,82 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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