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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 02.10.1961, procuratore di sé medesimo, con studio legale in Catanzaro alla via Santa Maria di
Mezzogiorno n. 3; appellante
e c.f.: Controparte_1
, nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grassellini, presso il cui studio, sito in Catanzaro al Vico
Montecorvino n° 1/A, è elettivamente domiciliata;
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. in accoglimento dell'appello come proposto e in totale riforma della impugnata ordinanza resa in data 17.6.2019 dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio R.G. n.5534/17, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a Parte_1 percepire la complessiva somma di €.11.030,62 - ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'Ecc.ma Corte adita - oltre interessi moratori con decorrenza dal 13.11.2017 all'effettivo soddisfo, per
l'attività professionale resa nell'interesse della dott.ssa
Controparte_1
2. condannare, per l'effetto, la dott.ssa Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv.
[...] [...] della complessiva somma di €.11.030,62 ovvero Pt_1 di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'Ecc.ma Corte adita, oltre interessi moratori con decorrenza dal 13.11.2017 all'effettivo soddisfo;
3. condannare la dott.ssa al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. delle spese Parte_1
e competenze dei due gradi del giudizio;
4. condannare, infine, la dott.ssa Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv.
[...] [...] di una somma equitativamente determinata a Pt_1 titolo di responsabilità aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c.
e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di
pag. 2/14 una somma equitativamente determinata di ex art. 96 comma 4 c.p.c.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza esecutiva ex lege: rigettare l'appello in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio n° 5534/17 R.G. e, comunque, dichiarare che i compensi relativi ai procedimenti penali RGNR nn° 6096/11 e 2363/13 sono stati corrisposti;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
pag. 3/14 FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento e la liquidazione della somma di complessivi euro 18.090,19 allo stesso dovute a titolo di compensi professionali. Il ricorrente esponeva di aver ricevuto dalla mandato difensivo in relazione a tre procedimenti, CP_1
due dei quali definiti con provvedimenti di archiviazione ed il terzo con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, esibito e richiesto, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed infondato per improponibilità ex art. 702 bis c.p.c., infondatezza della domanda nel merito, improcedibilità dell'azione e improponibilità e infondatezza della domanda anche in relazione al quantum richiesto.
Con ordinanza del 17.06.2019, il Tribunale di
Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso l'ordinanza de qua, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata ordinanza resa nel giudizio recante il n. di R.G.C. n. 5534/2017 e per
l'effetto: in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a percepire la complessiva somma di € Parte_1
pag. 4/14 18.090,19 a titolo di competenze, onorari e spese per l'attività professionale resa nell'interesse della dott.ssa Controparte_1
ovvero quella maggiore o minore somma che, anche in base al
[...]
pregio dell'opera professionale svolta, la Corte abbia accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannare la dott.ssa Controparte_1
al pagamento a favore dell'avv. della
[...] Parte_1
somma almeno di € 18.090,19, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.” Con vittorie di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che insisteva CP_1
per il rigetto dell'appello proposto.
2.
La pronuncia in esame, ritenuta la regolarità del rito, incentra l'attenzione sugli accordi raggiunti dalle parti, in particolare al c.d. allegato , laddove è stabilito che la cliente avrebbe corrisposto il saldo nella misura del rimborso ottenuto dalla regione Calabria o dall'ASP (“la sola somma recuperata dall'Ente, decurtata dall'acconto già corrisposto”), osservando come nel lungo rapporto intercorso tra il professionista e la resistente, il legale “inviava direttamente la prenotula delle competenze ai vari Enti per la relativa liquidazione”, così mostrando di aderire agli accordi presi. Non risultando ancora intervenuta risposta da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, l'ordinanza ha ritenuto la pag. 5/14 domanda “al momento non ben determinata, atteso che non è ancora intervenuta alcuna liquidazione da parte degli Enti preposti”.
Questa decisione è contestata dall'avvocato Pt_1
il quale, premesse osservazioni sulla ammissibilità in rito della proposta impugnazione, articola i propri motivi di impugnazione, evidenziando distinti profili:
a) da un lato, la dovrebbe dimostrare CP_1
di avere effettivamente comunicato, sin dall'inizio, i procedimenti penali in cui ha nominato difensore l'odierno appellante, la pendenza degli stessi, la volontà di avvalersi del patrocinio dell'ente, e questi abbia a sua volta prestato il consenso sul nome del professionista: in mancanza di tali presupposti, l'accordo riportato nell'allegato B sarebbe nullo per impossibilità o illiceità dell'oggetto;
b) d'altro canto, la clausola contenuta nell'allegato
B configura una condizione sospensiva meramente potestativa, rimessa ad un mero impegno della debitrice a recuperare le somme dovute al professionista, senza previsione di una scadenza o di un termine, come tale affetta da nullità;
c) in ogni caso, l'aspetto del rimborso delle spese da parte dell'ente al proprio dipendente deve essere tenuto separato dal rapporto tenuto con il professionista: se, per ipotesi, al dipendente non venisse riconosciuto il diritto al rimborso, ciò non precluderebbe in alcun modo il diritto al compenso, comunque maturato dal professionista;
pag. 6/14 d) il primo giudice avrebbe errato nel considerare indeterminata la domanda, posto che in materia di compensi professionali è vigente il D.M. n. 55/2014 e s.m.i., che ha regolato il trattamento tariffario e tra le parti era stato sottoscritto un regolare preventivo.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, originariamente accertare il proprio diritto a percepire la complessiva somma di euro
18.090,19 ovvero quella maggiore o minore dal giudice accertata in giudizio.
Costituendosi, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, sia sotto il profilo dell'accordo sottoscritto, sia sotto l'aspetto del quantum, diversamente circostanziato, in ragione delle somme comunque corrisposte dalla cliente al legale, a saldo, in corso di causa.
La causa perviene ora all'attenzione del collegio giudicante, sulle diverse conclusioni riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Preliminarmente, va precisato che l'appello è ammissibile.
Trattandosi di compensi legati ad attività difensiva nel settore penale, non può che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi pag. 7/14 maturati per la difesa nel processo penale (nella specie della parte civile) non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art.
28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis
c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo
l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.)” (Cass., Ord. n. 6817 dell'11.3.2021).
4.
Nel merito, l'avvocato lamenta di aver Pt_1
assistito in diverse vicende giudiziarie Controparte_1
riguardanti “problematiche di diritto penale”, e precisamente:
- proc. penale n. 6445/11 rgnr presso il Tribunale di
Catanzaro;
- proc. penale n. 6096/11 rgnr presso il Tribunale di Catanzaro;
- proc. penale n. 2363/13 rgnr presso il Tribunale di Catanzaro.
Due delle vicende giudiziarie si concludevano con provvedimento di archiviazione, ed una con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Questo fatto è incontestato.
pag. 8/14 Il problema sorge dalla particolare formulazione della clausola sottoscritta dalle parti, regolatrice del compenso, di cui al più volte citato allegato B, che contiene previsioni comuni nei vari preventivi, differendo soltanto l'ente pubblico di volta in volta interessato, Regione o ASP:
“La dott.ssa s'impegna a recuperare Controparte_1
le somme effettive scaturenti alla conclusione dell'incarico di competenza professionale nel loro esatto ammontare, in virtù delle norme legislative che regolano i rapporti con la Regione Calabria. Laddove l'importo rimborsato dalla Regione dovesse risultare diverso dall'ammontare indicato nei rispettivi preventivi, la dott.ssa sarà tenuta a corrispondere la sola somma recuperata dall'ente decurtata dall'acconto già corrisposto di euro 1.550,00. Nell'ipotesi in cui tale rimborso non possa operare in ragione della soccombenza giudiziale la sottoscritta si impegna a corrispondere le somme dovute personalmente, nella misura del minimo tariffario vigente”.
Non vi è dubbio che tale clausola configuri una condizione sospensiva potestativa mista, non sottoposta ad un termine, in cui il previsto diritto al compenso viene fatto dipendere, da un lato, da un'attività rimessa all'iniziativa di parte (la cliente), dall'altro dalla risposta fornita dall'ente pubblico. La clausola – liberamente stabilite tra le parti, espressione della loro autonomia negoziale – è valida, in quanto non si pone in contrasto con il principio di rispetto dei compensi tariffari, né viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale (Cass., SU n.
18450 del 19.9.2005).
pag. 9/14 Il problema giuridico concerne la valutazione dell'interesse all'avveramento della condizione, che appare – almeno, per come inizialmente stabilita – di tipo bilaterale, in quanto entrambe le parti traggono vantaggio dalla liquidazione dei compensi professionali, pur fatta dipendere dall'iniziativa di una terza parte, la cliente per un evidente risparmio di spesa, il legale per la certezza – se non anche per l'entità – del compenso, in relazione ad una pluralità di mandati che hanno interessato le vicende penali in cui era coinvolta la CP_1
Non essendo stata prevista una scadenza entro la quale sarebbe dovuta intervenire la risposta dell'ente, e permanendo quindi una situazione di protratta incertezza, non vi è altra via che valutare il comportamento delle parti, in pendenza della condizione, posto che sarebbe inimmaginabile ritenere di procrastinare oltre il diritto al compenso del professionista, senza alcuna prospettiva di soluzione di una situazione che, da consensuale per come era stata configurata all'inizio, finisce con il trasformarsi in conflittuale.
Poiché non risulta che l'ente con cui la ha il CP_1
proprio rapporto di lavoro abbia sinora fornito risposta alla richiesta di rimborso delle spese legali, quello che occorre allora verificare è se la dipendente – titolare del primo della condizione potestativa, ovvero dell'iniziativa di richiedere all'ente di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese legali nei procedimenti in cui risulta difesa dall'avvocato così come da accordi stretti tra Pt_1
l'assistita e il proprio legale di fiducia – abbia tenuto un pag. 10/14 comportamento improntato ai doveri di correttezza e buona fede, espressamente richiamati dall'art. 1358 c.c., e dagli artt.
1175 e 1375 c.c., rivolgendo la relativa istanza agli organi competenti, non trascurando di sollecitarne la risposta.
Parte appellata ha nella propria documentazione mostrato di aver rivolto istanza all' ente, ma l'ultimo documento è relativo al 2017 (lettera 5.4.2017, indirizzata all'avvocatura regionale e protocollata il giorno successivo) e non più.
L'aver omesso di reiterare o sollecitare le istanze di rimborso, di attivarsi contattando gli uffici preposti, per ottenere quanto meno le ragioni della ritardata risposta (o eventualmente le ragioni del diniego), costituisce condotta contraria a correttezza e buona fede, perché finisce per lasciare, per così dire, in un senza termine il pur indubitabile diritto del professionista a ricevere il giusto compenso, sia pure subordinato ad una liquidazione rimessa ad un terzo, chiamato ad operare quasi alla stregua di un
.
Se nel caso di specie – per le particolari caratteristiche dell'accordo – non può parlarsi propriamente di finzione di avveramento (o non avveramento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c., è anche vero che – come efficacemente sottolineato in dottrina – l'incertezza permanente, dovuta all'incontrollabilità dell'avveramento, equivale a mancanza del requisito giuridico dell'incertezza.
pag. 11/14 Ancora, pur non riconoscendosi, a rigore, un obbligo giuridico da parte della di porre in essere tutte le CP_1
attività volte ad ottenere la liquidazione dei compensi da parte dell'ente pubblico, l'art. 1358 c.c. lo impone come requisito della condotta da tenere durante la pendenza della condizione e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista (SU, cit. supra, cui adde da ultimo Cass., ord.
n. 243 del 7.1.2025).
La soluzione pertanto non potrà essere che quella di considerare non più attuabile, per condotta imputabile alla cliente, la condizione prevista dall'originario accordo, con l'effetto di far rivivere l'obbligo di pagamento della prestazione, in base ai preventivi.
Soluzione che, peraltro, come si vedrà da qui a poco, parte convenuta sembra condividere, dal momento in cui, in corso di causa, ha provveduto – e fatto valere – ad una serie di pagamenti, a parziale copertura della somma inizialmente richiesta da parte attrice.
5.
Sul quantum, la difesa dell'appellata, infatti, ha annotato una serie di pagamenti, intervenuti in corso di causa:
- nel procedimento n. 6445/2011, importo di 2.280,32 interamente satisfattivo;
- nel procedimento n. 6069/2011, importo di 682,45 euro, interamente satisfattivo;
pag. 12/14 - nel procedimento n. 2363/213, importo di 4.096,79 euro, parzialmente satisfattivo.
Quindi, la risulta aver corrisposto CP_1
all'avvocato 'importo totale di euro 7.059,24. Pt_1
L'avvocato nelle conclusioni finali, Pt_1
riconsidera l'entità del proprio credito, riconoscendo di aver percepito “i tre acconti corrisposti dalla dr.ssa CP_1
successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, pari a euro
682,45 per la pratica n. 6096/2011 RGNR, ad euro 4.096,79 per la pratica n. 2363/2013 RGNR e ad euro 2.280,33 per la pratica n.
6445/11 RGNR”, riducendo la richiesta di rimborso ad euro
11.030,62.
Il conteggio è esatto perché la somma dei compensi percepiti è pari a 7.059,56 euro, da sottrarre all'importo originario di 18.090,19.
6.
Sulle spese: è indubbio che la posizione del professionista sia vittoriosa, in entrambi i gradi di giudizio, ma l'intervenuto parziale versamento di somme da parte della a tacitare due delle tre vicende giudiziarie affidate CP_1
al legale, e parzialmente la terza, la particolare natura degli accordi presi dalle parti, inizialmente consensuali, conduce a compensare le stesse nei due gradi, liquidate in dispositivo sulla base del valore dichiarato, le quattro fasi, i parametri minimi per la non particolare complessità del giudizio, nella misura della metà.
pag. 13/14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello ex art. 702- quater c.p.c. proposto ratione temporis da Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa il 17.6.2019 dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in riforma del provvedimento impugnato, condanna al pagamento della Controparte_1
somma di euro 11.030,62 per compensi professionali in favore di oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
− condanna al pagamento Controparte_1
delle spese sostenute da in entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, liquidati i compensi del primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, e quelli del grado di appello in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge, in compensazione per la metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 14/14
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra
C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
Catanzaro il 02.10.1961, procuratore di sé medesimo, con studio legale in Catanzaro alla via Santa Maria di
Mezzogiorno n. 3; appellante
e c.f.: Controparte_1
, nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grassellini, presso il cui studio, sito in Catanzaro al Vico
Montecorvino n° 1/A, è elettivamente domiciliata;
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. in accoglimento dell'appello come proposto e in totale riforma della impugnata ordinanza resa in data 17.6.2019 dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio R.G. n.5534/17, accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a Parte_1 percepire la complessiva somma di €.11.030,62 - ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'Ecc.ma Corte adita - oltre interessi moratori con decorrenza dal 13.11.2017 all'effettivo soddisfo, per
l'attività professionale resa nell'interesse della dott.ssa
Controparte_1
2. condannare, per l'effetto, la dott.ssa Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv.
[...] [...] della complessiva somma di €.11.030,62 ovvero Pt_1 di quella maggiore o minore somma ritenuta congrua dall'Ecc.ma Corte adita, oltre interessi moratori con decorrenza dal 13.11.2017 all'effettivo soddisfo;
3. condannare la dott.ssa al Controparte_1 pagamento in favore dell'avv. delle spese Parte_1
e competenze dei due gradi del giudizio;
4. condannare, infine, la dott.ssa Controparte_1 al pagamento in favore dell'avv.
[...] [...] di una somma equitativamente determinata a Pt_1 titolo di responsabilità aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c.
e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di
pag. 2/14 una somma equitativamente determinata di ex art. 96 comma 4 c.p.c.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza esecutiva ex lege: rigettare l'appello in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondato sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio n° 5534/17 R.G. e, comunque, dichiarare che i compensi relativi ai procedimenti penali RGNR nn° 6096/11 e 2363/13 sono stati corrisposti;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
pag. 3/14 FATTI DI CAUSA
1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento e la liquidazione della somma di complessivi euro 18.090,19 allo stesso dovute a titolo di compensi professionali. Il ricorrente esponeva di aver ricevuto dalla mandato difensivo in relazione a tre procedimenti, CP_1
due dei quali definiti con provvedimenti di archiviazione ed il terzo con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Si costituiva in giudizio la impugnando e CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto, eccepito, esibito e richiesto, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed infondato per improponibilità ex art. 702 bis c.p.c., infondatezza della domanda nel merito, improcedibilità dell'azione e improponibilità e infondatezza della domanda anche in relazione al quantum richiesto.
Con ordinanza del 17.06.2019, il Tribunale di
Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione in appello, ha Parte_1
proposto impugnazione avverso l'ordinanza de qua, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riformare l'impugnata ordinanza resa nel giudizio recante il n. di R.G.C. n. 5534/2017 e per
l'effetto: in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a percepire la complessiva somma di € Parte_1
pag. 4/14 18.090,19 a titolo di competenze, onorari e spese per l'attività professionale resa nell'interesse della dott.ssa Controparte_1
ovvero quella maggiore o minore somma che, anche in base al
[...]
pregio dell'opera professionale svolta, la Corte abbia accertato in corso di causa;
per l'effetto, condannare la dott.ssa Controparte_1
al pagamento a favore dell'avv. della
[...] Parte_1
somma almeno di € 18.090,19, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.” Con vittorie di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la che insisteva CP_1
per il rigetto dell'appello proposto.
2.
La pronuncia in esame, ritenuta la regolarità del rito, incentra l'attenzione sugli accordi raggiunti dalle parti, in particolare al c.d. allegato , laddove è stabilito che la cliente avrebbe corrisposto il saldo nella misura del rimborso ottenuto dalla regione Calabria o dall'ASP (“la sola somma recuperata dall'Ente, decurtata dall'acconto già corrisposto”), osservando come nel lungo rapporto intercorso tra il professionista e la resistente, il legale “inviava direttamente la prenotula delle competenze ai vari Enti per la relativa liquidazione”, così mostrando di aderire agli accordi presi. Non risultando ancora intervenuta risposta da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, l'ordinanza ha ritenuto la pag. 5/14 domanda “al momento non ben determinata, atteso che non è ancora intervenuta alcuna liquidazione da parte degli Enti preposti”.
Questa decisione è contestata dall'avvocato Pt_1
il quale, premesse osservazioni sulla ammissibilità in rito della proposta impugnazione, articola i propri motivi di impugnazione, evidenziando distinti profili:
a) da un lato, la dovrebbe dimostrare CP_1
di avere effettivamente comunicato, sin dall'inizio, i procedimenti penali in cui ha nominato difensore l'odierno appellante, la pendenza degli stessi, la volontà di avvalersi del patrocinio dell'ente, e questi abbia a sua volta prestato il consenso sul nome del professionista: in mancanza di tali presupposti, l'accordo riportato nell'allegato B sarebbe nullo per impossibilità o illiceità dell'oggetto;
b) d'altro canto, la clausola contenuta nell'allegato
B configura una condizione sospensiva meramente potestativa, rimessa ad un mero impegno della debitrice a recuperare le somme dovute al professionista, senza previsione di una scadenza o di un termine, come tale affetta da nullità;
c) in ogni caso, l'aspetto del rimborso delle spese da parte dell'ente al proprio dipendente deve essere tenuto separato dal rapporto tenuto con il professionista: se, per ipotesi, al dipendente non venisse riconosciuto il diritto al rimborso, ciò non precluderebbe in alcun modo il diritto al compenso, comunque maturato dal professionista;
pag. 6/14 d) il primo giudice avrebbe errato nel considerare indeterminata la domanda, posto che in materia di compensi professionali è vigente il D.M. n. 55/2014 e s.m.i., che ha regolato il trattamento tariffario e tra le parti era stato sottoscritto un regolare preventivo.
Tanto premesso, l'appellante chiedeva, in riforma del provvedimento impugnato, originariamente accertare il proprio diritto a percepire la complessiva somma di euro
18.090,19 ovvero quella maggiore o minore dal giudice accertata in giudizio.
Costituendosi, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, sia sotto il profilo dell'accordo sottoscritto, sia sotto l'aspetto del quantum, diversamente circostanziato, in ragione delle somme comunque corrisposte dalla cliente al legale, a saldo, in corso di causa.
La causa perviene ora all'attenzione del collegio giudicante, sulle diverse conclusioni riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
Preliminarmente, va precisato che l'appello è ammissibile.
Trattandosi di compensi legati ad attività difensiva nel settore penale, non può che richiamarsi il principio di diritto recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi pag. 7/14 maturati per la difesa nel processo penale (nella specie della parte civile) non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art.
28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis
c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo
l'immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell'art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all'appello ex art. 702-quater c.p.c.)” (Cass., Ord. n. 6817 dell'11.3.2021).
4.
Nel merito, l'avvocato lamenta di aver Pt_1
assistito in diverse vicende giudiziarie Controparte_1
riguardanti “problematiche di diritto penale”, e precisamente:
- proc. penale n. 6445/11 rgnr presso il Tribunale di
Catanzaro;
- proc. penale n. 6096/11 rgnr presso il Tribunale di Catanzaro;
- proc. penale n. 2363/13 rgnr presso il Tribunale di Catanzaro.
Due delle vicende giudiziarie si concludevano con provvedimento di archiviazione, ed una con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Questo fatto è incontestato.
pag. 8/14 Il problema sorge dalla particolare formulazione della clausola sottoscritta dalle parti, regolatrice del compenso, di cui al più volte citato allegato B, che contiene previsioni comuni nei vari preventivi, differendo soltanto l'ente pubblico di volta in volta interessato, Regione o ASP:
“La dott.ssa s'impegna a recuperare Controparte_1
le somme effettive scaturenti alla conclusione dell'incarico di competenza professionale nel loro esatto ammontare, in virtù delle norme legislative che regolano i rapporti con la Regione Calabria. Laddove l'importo rimborsato dalla Regione dovesse risultare diverso dall'ammontare indicato nei rispettivi preventivi, la dott.ssa sarà tenuta a corrispondere la sola somma recuperata dall'ente decurtata dall'acconto già corrisposto di euro 1.550,00. Nell'ipotesi in cui tale rimborso non possa operare in ragione della soccombenza giudiziale la sottoscritta si impegna a corrispondere le somme dovute personalmente, nella misura del minimo tariffario vigente”.
Non vi è dubbio che tale clausola configuri una condizione sospensiva potestativa mista, non sottoposta ad un termine, in cui il previsto diritto al compenso viene fatto dipendere, da un lato, da un'attività rimessa all'iniziativa di parte (la cliente), dall'altro dalla risposta fornita dall'ente pubblico. La clausola – liberamente stabilite tra le parti, espressione della loro autonomia negoziale – è valida, in quanto non si pone in contrasto con il principio di rispetto dei compensi tariffari, né viene a snaturare la causa della prestazione, incidendo sul sinallagma contrattuale (Cass., SU n.
18450 del 19.9.2005).
pag. 9/14 Il problema giuridico concerne la valutazione dell'interesse all'avveramento della condizione, che appare – almeno, per come inizialmente stabilita – di tipo bilaterale, in quanto entrambe le parti traggono vantaggio dalla liquidazione dei compensi professionali, pur fatta dipendere dall'iniziativa di una terza parte, la cliente per un evidente risparmio di spesa, il legale per la certezza – se non anche per l'entità – del compenso, in relazione ad una pluralità di mandati che hanno interessato le vicende penali in cui era coinvolta la CP_1
Non essendo stata prevista una scadenza entro la quale sarebbe dovuta intervenire la risposta dell'ente, e permanendo quindi una situazione di protratta incertezza, non vi è altra via che valutare il comportamento delle parti, in pendenza della condizione, posto che sarebbe inimmaginabile ritenere di procrastinare oltre il diritto al compenso del professionista, senza alcuna prospettiva di soluzione di una situazione che, da consensuale per come era stata configurata all'inizio, finisce con il trasformarsi in conflittuale.
Poiché non risulta che l'ente con cui la ha il CP_1
proprio rapporto di lavoro abbia sinora fornito risposta alla richiesta di rimborso delle spese legali, quello che occorre allora verificare è se la dipendente – titolare del primo della condizione potestativa, ovvero dell'iniziativa di richiedere all'ente di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese legali nei procedimenti in cui risulta difesa dall'avvocato così come da accordi stretti tra Pt_1
l'assistita e il proprio legale di fiducia – abbia tenuto un pag. 10/14 comportamento improntato ai doveri di correttezza e buona fede, espressamente richiamati dall'art. 1358 c.c., e dagli artt.
1175 e 1375 c.c., rivolgendo la relativa istanza agli organi competenti, non trascurando di sollecitarne la risposta.
Parte appellata ha nella propria documentazione mostrato di aver rivolto istanza all' ente, ma l'ultimo documento è relativo al 2017 (lettera 5.4.2017, indirizzata all'avvocatura regionale e protocollata il giorno successivo) e non più.
L'aver omesso di reiterare o sollecitare le istanze di rimborso, di attivarsi contattando gli uffici preposti, per ottenere quanto meno le ragioni della ritardata risposta (o eventualmente le ragioni del diniego), costituisce condotta contraria a correttezza e buona fede, perché finisce per lasciare, per così dire, in un senza termine il pur indubitabile diritto del professionista a ricevere il giusto compenso, sia pure subordinato ad una liquidazione rimessa ad un terzo, chiamato ad operare quasi alla stregua di un
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Se nel caso di specie – per le particolari caratteristiche dell'accordo – non può parlarsi propriamente di finzione di avveramento (o non avveramento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1359 c.c., è anche vero che – come efficacemente sottolineato in dottrina – l'incertezza permanente, dovuta all'incontrollabilità dell'avveramento, equivale a mancanza del requisito giuridico dell'incertezza.
pag. 11/14 Ancora, pur non riconoscendosi, a rigore, un obbligo giuridico da parte della di porre in essere tutte le CP_1
attività volte ad ottenere la liquidazione dei compensi da parte dell'ente pubblico, l'art. 1358 c.c. lo impone come requisito della condotta da tenere durante la pendenza della condizione e la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista (SU, cit. supra, cui adde da ultimo Cass., ord.
n. 243 del 7.1.2025).
La soluzione pertanto non potrà essere che quella di considerare non più attuabile, per condotta imputabile alla cliente, la condizione prevista dall'originario accordo, con l'effetto di far rivivere l'obbligo di pagamento della prestazione, in base ai preventivi.
Soluzione che, peraltro, come si vedrà da qui a poco, parte convenuta sembra condividere, dal momento in cui, in corso di causa, ha provveduto – e fatto valere – ad una serie di pagamenti, a parziale copertura della somma inizialmente richiesta da parte attrice.
5.
Sul quantum, la difesa dell'appellata, infatti, ha annotato una serie di pagamenti, intervenuti in corso di causa:
- nel procedimento n. 6445/2011, importo di 2.280,32 interamente satisfattivo;
- nel procedimento n. 6069/2011, importo di 682,45 euro, interamente satisfattivo;
pag. 12/14 - nel procedimento n. 2363/213, importo di 4.096,79 euro, parzialmente satisfattivo.
Quindi, la risulta aver corrisposto CP_1
all'avvocato 'importo totale di euro 7.059,24. Pt_1
L'avvocato nelle conclusioni finali, Pt_1
riconsidera l'entità del proprio credito, riconoscendo di aver percepito “i tre acconti corrisposti dalla dr.ssa CP_1
successivamente alla definizione del giudizio di primo grado, pari a euro
682,45 per la pratica n. 6096/2011 RGNR, ad euro 4.096,79 per la pratica n. 2363/2013 RGNR e ad euro 2.280,33 per la pratica n.
6445/11 RGNR”, riducendo la richiesta di rimborso ad euro
11.030,62.
Il conteggio è esatto perché la somma dei compensi percepiti è pari a 7.059,56 euro, da sottrarre all'importo originario di 18.090,19.
6.
Sulle spese: è indubbio che la posizione del professionista sia vittoriosa, in entrambi i gradi di giudizio, ma l'intervenuto parziale versamento di somme da parte della a tacitare due delle tre vicende giudiziarie affidate CP_1
al legale, e parzialmente la terza, la particolare natura degli accordi presi dalle parti, inizialmente consensuali, conduce a compensare le stesse nei due gradi, liquidate in dispositivo sulla base del valore dichiarato, le quattro fasi, i parametri minimi per la non particolare complessità del giudizio, nella misura della metà.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, definitivamente pronunciando sull'appello ex art. 702- quater c.p.c. proposto ratione temporis da Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. emessa il 17.6.2019 dal Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− in riforma del provvedimento impugnato, condanna al pagamento della Controparte_1
somma di euro 11.030,62 per compensi professionali in favore di oltre interessi dalla Parte_1
domanda al soddisfo;
− condanna al pagamento Controparte_1
delle spese sostenute da in entrambi Parte_1
i gradi di giudizio, liquidati i compensi del primo grado in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, e quelli del grado di appello in euro 2.906,00 oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed
IVA come per legge, in compensazione per la metà.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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