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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 229/2025 V.G., avente ad oggetto “Esecutorietà sentenza della Sacra Rota per la nullità del matrimonio su domanda congiunta” ed introdotto da: e rispettivamente Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv.to Carmelinda Cucinotta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza, al Viale Marconi, n.301; e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza. Svolgimento del processo e agiscono Parte_1 Parte_2 congiuntamente per ottenere la declaratoria di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio da loro contratto in data 6 maggio 2015 in Sant'Angelo Le Fratte, pronunciata con sentenza resa il 28 novembre 2023 dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano di Basilicata, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 4 febbraio 2025.
Sulla scorta di tanto, data la sussistenza in capo al Giudice ecclesiastico della competenza a conoscere della vertenza, a mente al disposto dell'art. 8 comma 2 n. 2 dell'Accordo del 18.2.84 tra Repubblica Italiana e Santa Sede e del relativo accordo addizionale, assumono che sia stato rispettato il diritto di difesa delle parti (art. 8 comma 2 lett. B) e che il riconoscimento della sentenza ecclesiastica non trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, essendosi la convivenza coniugale protrattasi per solo pochi anni.
Concludono per la declaratoria di efficacia della sentenza di nullità del matrimonio emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata.
Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento della domanda. All'udienza a trattazione scritta del 19 giugno 2025, lette le note autorizzate, la causa
è stata assegnata in decisione.
Motivi della decisione Occorre premettere, in punto di diritto, che la normativa applicabile al caso in esame è quella di cui alla legge n. 121/1985, la quale ha reso esecutivo l'Accordo del 18/2/1984 di revisione del Concordato dell'11/2/1929 con la Santa Sede. Tale accordo ha fatto venir meno la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità dei matrimoni celebrati con rito concordatario, motivo per il quale è ora necessario l'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa italiana per la declaratoria di efficacia delle sentenze straniere. Non incide su tale situazione la disciplina della legge 218/1995 (di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) la quale, agli artt. 64 e segg., si occupa della materia del riconoscimento delle sentenze straniere e prevede -in applicazione del principio dell'automatica efficacia delle sentenze straniere- che la domanda di riconoscimento possa essere proposta solo in caso di mancata ottemperanza o di contestazione o quando debba procedersi ad esecuzione forzata. Infatti, l'art. 8co. 2 dell'accordo ratificato con legge 121/85 stabilisce:
“Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”.
* La norma prevede, quindi, il principio generale della necessità del riconoscimento, ai fini dell'efficacia, della sentenza ecclesiastica attraverso un procedimento giurisdizionale instaurato su domanda. Si tratta di un principio sancito da una convenzione internazionale, in quanto tale non derogabile da una legge ordinaria, quale
è la l. n. 218/1995. Inoltre, la legge n. 121/1985 è garantita a livello costituzionale: essa è, infatti, esecutiva di un accordo modificativo dei Patti Lateranensi e, rientrando nella previsione dell'art. 7 della Costituzione, ha un'efficacia rinforzata, equiparata a quella della norma costituzionale.
§ Ancora in via preliminare, si osserva che le garanzie relative al diritto di difesa delle parti nel giudizio presupposto sono state rispettate, poiché il giudizio si è svolto a iniziativa della ed il è stato messo in condizione di parteciparvi, pur Pt_3 Per_1 non essendosi costituito in giudizio.
§
Pagina 2 Nel merito, si espone quanto segue.
La sentenza del Tribunale ecclesiastico di cui si chiede la declaratoria di esecutività ha statuito la nullità del matrimonio tra le parti, per 'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'uomo attore ex can.1101 §2 CIC”
§ In particolare, non si pone un problema di contrarietà con l'ordine pubblico italiano, sotto il profilo di tutela del principio della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
§
3.2 Né la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica, ancora sotto il profilo dell'ordine pubblico interno.
La questione, affrontata dalla Suprema Corte in varie pronunce, appare perspicuamente risolta con sentenza della Prima Sezione Civile n. 8926 del 4.6.12; se ne trascrivono i paragrafi di interesse.
<< Le Sezioni unite di questa Corte, con la nota decisione del 1 ottobre 1982 n. 5026 affermavano il principio secondo cui "la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell'istituto matrimoniale, così accennata da superare il margine di maggiore disponibilità che l'ordinamento statuale si è imposto rispetto all'ordinamento canonico". Dall'applicazione di tale criterio discendeva il corollario secondo cui una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statuale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica, in quanto tale differenza trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. In applicazione di tali principi veniva affermata la possibilità di delibare le sentenze ecclesiastiche che avevano pronunciato la nullità di matrimoni concordatari in ipotesi in cui l'azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell'azione di nullità del matrimonio canonico nell'ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell'ambito dell'art. 123 c.c., comma 2 (cfr., fra le tante, Cass. 3 maggio 1984 n. 2677; 13 giugno 1984 n. 3535; 21 gennaio 1985 n. 192; 18 febbraio 1985 n. 1376; 10 aprile 1985 n. 2370; 16 ottobre 1985 n. 5077; 15 novembre 1985 n. 5601; 4 dicembre 1985 n. 6064; 6 dicembre 1985 n. 6134; 7 maggio 1986 n. 3057; 7 maggio 1986 n. 3064; 31 luglio 1986 n. 4897; 1 agosto 1986 n. 4916; 15 gennaio 1987 n. 241). Successivamente, essendo emerso un orientamento secondo cui l'instaurazione del "matrimonio-rapporto", con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi, determina una condizione -da ricondursi nei principi essenziali dell'ordinamento statuale- preclusiva della possibilità di far valere vizi del
Pagina 3 "matrimonio- atto" (Cass., 18 giugno 1987, n. 5354), le Sezioni unite di questa Corte venivano chiamate a comporre il contrasto. Con decisione in data 11 luglio 1988, n. 4700, veniva ribadito il precedente indirizzo, all'esito di una perspicua definizione della nozione di ordine pubblico interno e di una compiuta disamina delle tesi in base alle quali la comunione di vita fra i coniugi, per un determinato periodo, veniva considerata come elemento coessenziale, nel nostro ordinamento, alla disciplina del matrimonio, in maniera tale da non consentir la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità pronunciate rispetto a vincoli protrattisi nel tempo. Non potendosi non rinviare, a fronte dell'ampiezza dei temi affrontati, all'intera motivazione della richiamata decisione, mette conto di richiamare l'osservazione secondo cui, essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, "comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno", non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall'ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario. Sulla base di tale premessa si è rilevato che, pur essendo la disposizione canonica che consente l'impugnativa del matrimonio in ogni tempo contraria al principio imperativo, contenuto nell'ordinamento statuale, secondo cui non è consentita l'impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo, ciò nondimeno tale regola non costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell'impugnazione, anche in materia matrimoniale. Esclusa, poi, la rilevanza dei principi costituzionali rispetto alla possibilità di predicare la stabilità del vincolo, realizzatasi anche attraverso la convivenza, come causa ostativa al rilievo del difetto genetico dell'atto costitutivo, si è posta in evidenza la sostanziale peculiarità della norma contenuta nell'art. 123 c.c., comma 2 (tale da non consentire la configurabilità di un principio fondamentale dell'ordinamento), tanto più che l'art. 123 c.c., comma 2, piuttosto che prevedere una sanatoria del "matrimonio-atto" ad opera del "matrimonio-rapporto", configurerebbe una presunzione iuris et de iure, in assenza di impugnativa entro l'anno, di inesistenza della simulazione. Si afferma, quindi, anche all'esito di una disamina dei rapporti fra il giudizio di divorzio e quello relativo alla nullità matrimoniale, che "la limitata portata della convivenza come coniugi" e "l'inesistenza nelle norme costituzionali di un principi chiaramente evincibile circa la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, anche se viziato", impediscono la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice, per la quale in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso l'impugnazione dell'atto sarebbe comunque impedita dalla detta convivenza come coniugi, che finirebbe col comportare "una sostanziale modifica dell'ordinamento".
Quanto a quest'ultimo profilo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dai principi affermati alle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4700 del 1988, con dovizia di argomentazioni che vengono in questa sede condivise e che, per altro, non sembrano essere state adeguatamente valutate né da parte della corte territoriale,
Pagina 4 né nella stessa decisione cui la stessa si ispira. La sentenza delle sezioni unite del 18 luglio 2008, n. 19809, che pure costituisce un importante momento di riflessione sui temi inerenti alla delimitazione della nozione di "ordine pubblico interno", riguarda una fattispecie relativa a una pronuncia di nullità basata su un vizio del consenso scaturente dall'ignoranza dell'infedeltà prematrimoniale di uno dei coniugi, e, nell'ambito della delineata distinzione fra cause di incompatibilità assolute e relative (essendo soltanto le prime ostative alla delibazione in considerazione del favor al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ai sensi del citato Protocollo addizionale), non approfondisce il tema della convivenza come causa ostativa alla delibazione, del quale, anzi, afferma l'irrilevanza nella vicenda scrutinata, limitandosi a rilevare, da un lato, che "non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata fra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l'impedimento a chiedere l'annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d'ordine pubblico alla delibazione", e, dall'altro, che "dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione e della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l'ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica".
In altri termini, le Sezioni unite del 2008 si sono limitate a menzionare la questione (o, come ha rilevato il Primo Presidente nel citato provvedimento, a "sfiorarla"), ma, di certo, non l'hanno ne' affrontata, ne' risolta, avendo per altro espresso un giudizio di irrilevanza della stessa nell'ambito del ricorso esaminato. L'accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto alle altre censure, comporta la cassazione delle decisione impugnata, con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, applicherà il principio secondo cui la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico. >>
Recentemente la Cassazione a Sezioni Unite è ritornata ad affrontare la questione in esame e ha affermato il principio secondo cui “la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio – rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e laicità dello Stato, già affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.18/1982 e 203/1989, ostativa della dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto. (Cass. Sezioni Unite n.16379/2014; sez. 1 n.1494/2015). Trattasi, però, di un eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio, che nel caso in esame non è stata sollevata, trattandosi di domanda congiunta dei due ex coniugi.
Pagina 5 §
In considerazione di tutto quanto precede, la domanda deve essere accolta;
nulla è dato provvedere sulle spese, considerato che la domanda è stata presentata congiuntamente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
~ e così Parte_1 Parte_2 provvede:
I. dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza resa in data 28 novembre 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Basilicata, resa esecutiva giusto decreto del 4 febbraio 2025 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
II. dispone la trascrizione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nel registro degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Stato civile presso il Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ);
III. dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Così deciso in Potenza in Camera di Consiglio il 19 giugno 2025
L'estensore Il Presidente
Dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
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