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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 207/2024
tra in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1
procuratore avv. BARRECA GIUSEPPE
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con il procuratore avv. BRUTTI GIULIA
Appellata
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 8.15 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:
per l'avv. BARRECA GIUSEPPE che ha Parte_1
sostituito la propria presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., per l'avv. BRUTTI GIULIA che ha CP_1 CP_1
sostituito la propria presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
pagina 1 di 8 L'avv. Barreca ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di data
10/04/2025.
L'avv. Brutti ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di data
10/04/2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:24.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 207/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BARRECA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. BARRECA GIUSEPPE
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUTTI GIULIA,
elettivamente domiciliata in VIA L. BENATI 45 46048 presso Parte_1
lo studio dell'avv. BRUTTI GIULIA
Appellata
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 8 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
La Società ha impugnato il verbale di contestazione Controparte_1
alla violazione del codice della strada n. 06-2020/0001263 del 20 marzo 2020,
notificato dal Comando Polizia Locale del Comune di in data 10 Parte_1
giugno 2020 con il quale si contestava la infrazione rilevata da apparecchiatura
Autovelox modello Velocar Red & Speed F01054 MATRICOLA 150923
affidando la sua opposizione ad un unico motivo, ovvero che la strada sulla quale era stata installata l'apparecchiatura autovelox non aveva i requisiti minimi di legge per poter essere definita “strada extraurbana secondaria” e quindi non poteva rientrare tra quelle sulle quali poter installare una postazione autovelox con contestazione differita dell'infrazione e quindi in assenza di una pattuglia di
Polizia Locale che procedesse alla contestazione immediata.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Giudice di Pace di Mantova accoglieva il ricorso ritenendo che la strada in questione non avesse i requisiti per essere dichiarata strada extraurbana e che quindi non potesse essere installata l'apparecchiatura che consentiva la contestazione differita della violazione del codice della strada.
Il interponeva appello ed il Tribunale di Mantova rigettava il gravame Pt_1
ritenendo che l'appellante non avesse assolto l'onere di dimostrare che la strada sulla quale era stata installata l'apparecchiatura avesse i requisiti per essere inserita nell'elenco delle strade extraurbane.
pagina 4 di 8 Il proponeva ricorso per Cassazione la quale annullava la decisione del Pt_1
Tribunale di Mantova ritenendo circostanza non contestata che la strada in questione dovesse qualificarsi come extraurbana secondaria in ragione delle specifiche difese dimesse dalla ricorrente non potendo Controparte_1
invece riversare sul l'onere di dimostrare che la strada avesse i requisiti Pt_1
di strada extraurbana secondaria.
Il ha riassunto il procedimento a seguito del rinvio operato dalla Corte Pt_1
di Cassazione.
La Società si è costituita insistendo per Controparte_1
l'annullamento del verbale impugnato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 essendo soggetta a rito lavoro.
Nel proprio gravame il aveva sostenuto che la sentenza del Giudice di Pt_1
Pace fosse nulla perché il Giudice di Pace non aveva letto in udienza o non aveva depositato la motivazione entro la medesima giornata.
Il motivo di gravame era stato articolato nel paragrafo intitolato a pagina 5 “I)
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 429 C.P.C. NULLITA'
DELLA SENTENZA”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione ha già deciso questo motivo di gravame ritenendolo “del tutto destituito di fondamento”.
La questione appare pertanto decisa in modo irrevocabile dalla pronuncia della
Suprema Corte ed il Tribunale di Mantova non lo esaminerà nuovamente poiché
coperto da giudicato.
pagina 5 di 8 Quanto alle ulteriori doglianze, di fatto tutte ricollegabili alla nullità della sentenza del Giudice di Pace per carente, omessa, apparente motivazione, si deve rilevare come la sentenza gravata abbia svolto una argomentazione davvero risicata e stringata. Poiché tuttavia anche la nullità della sentenza per assenza della motivazione non consente al Tribunale di limitarsi a rilevarne la nullità con restituzione degli atti al Giudice di Pace, il Tribunale, in funzioni di giudice di appello, non può esimersi dal decidere nel merito l'originario ricorso.
Esaminando quindi il merito dell'originario ricorso si deve rilevare come sia in realtà proprio la società ricorrente a definire quella strada come “extraurbana secondaria” come si può desumere dal tenore dei suoi scritti difensivi ed un tanto basta per ritenere contraddittorio da un lato affermare che quella di cui si tratta è
una strada extraurbana secondaria e dall'altro affermare che quella tipologia di autovelox, a contestazione differita, non poteva essere installato su quella strada perché non aveva le caratteristiche per essere definita come strada “extraurbana
secondaria”.
La società ricorrente si limita ad affermare che dal singolo fotogramma che ritrae l'autovettura al momento dell'infrazione si sarebbe dovuto dedurre che tutta la strada era priva delle caratteristiche morfologiche per poter essere definita come
“extraurbana secondaria”.
Ovviamente da un singolo fotogramma non si può affatto affermare che tutta la strada nella sua interezza sia priva delle caratteristiche per poter essere qualificata come strada “extraurbana secondaria” motivo per il quale il ricorso è
certamente infondato.
pagina 6 di 8 La ricorrente infatti omette di farsi di carico di assolvere all'onere della prova che su di ella gravava per dimostrare che tutta quella strada nella sua interezza non aveva le caratteristiche per essere inclusa nell'elenco di strade da potersi definire come “extraurbana secondaria” limitandosi ad affermare apoditticamente che tali requisiti mancassero.
Dall'esame del ricorso non si ricava neppure un tentativo di fornire elementi di prova a supporto delle affermazioni contenute in ricorso che quindi risulta sfornito di elementi da poter utilmente valorizzare a supporto della presunta illegittima installazione dell'apparecchiatura che ha poi rilevato la infrazione che ha portato all'emissione del verbale poi opposto.
Le spese del presente procedimento (giudizio di primo grado, primo giudizio di appello, giudizio avanti la Corte di Cassazione ed infine il presente giudizio di rinvio) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 nei valori medi e così,
euro 346 per il compenso per il giudizio di primo grado, euro 662 per il compenso per il primo giudizio di appello, euro 678 per il giudizio avanti la
Corte di Cassazione, euro 662 per il compenso per questo giudizio di appello di rinvio e così complessivamente di euro 2.348,00 oltre accessori.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso proposto da (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al verbale di P.IVA_2
pagina 7 di 8 contestazione alla violazione del codice della strada n. 06-2020/0001263 del
20/03/2020, notificato dal Comando Polizia Locale del Comune di in Parte_1
data 10/06/2020 accertato a mezzo di apparecchiatura Autovelox modello
Velocar Red&Speed F01054 Matricola 150923 e per l'effetto;
2) Lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Parte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, le
[...] P.IVA_1
spese di lite dell'intero procedimento che si liquidano in euro 474,50 per esborsi ed euro 2.348,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 16/04/2025.
IL GIUDICE
- dott. Giorgio Bertola -
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 207/2024
tra in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1
procuratore avv. BARRECA GIUSEPPE
Appellante
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con il procuratore avv. BRUTTI GIULIA
Appellata
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 8.15 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi:
per l'avv. BARRECA GIUSEPPE che ha Parte_1
sostituito la propria presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., per l'avv. BRUTTI GIULIA che ha CP_1 CP_1
sostituito la propria presenza fisica mediante il deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
pagina 1 di 8 L'avv. Barreca ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di data
10/04/2025.
L'avv. Brutti ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. di data
10/04/2025.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:24.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 207/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BARRECA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA DELLA CONCILIAZIONE 19 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. BARRECA GIUSEPPE
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BRUTTI GIULIA,
elettivamente domiciliata in VIA L. BENATI 45 46048 presso Parte_1
lo studio dell'avv. BRUTTI GIULIA
Appellata
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 8 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
La Società ha impugnato il verbale di contestazione Controparte_1
alla violazione del codice della strada n. 06-2020/0001263 del 20 marzo 2020,
notificato dal Comando Polizia Locale del Comune di in data 10 Parte_1
giugno 2020 con il quale si contestava la infrazione rilevata da apparecchiatura
Autovelox modello Velocar Red & Speed F01054 MATRICOLA 150923
affidando la sua opposizione ad un unico motivo, ovvero che la strada sulla quale era stata installata l'apparecchiatura autovelox non aveva i requisiti minimi di legge per poter essere definita “strada extraurbana secondaria” e quindi non poteva rientrare tra quelle sulle quali poter installare una postazione autovelox con contestazione differita dell'infrazione e quindi in assenza di una pattuglia di
Polizia Locale che procedesse alla contestazione immediata.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
Il Giudice di Pace di Mantova accoglieva il ricorso ritenendo che la strada in questione non avesse i requisiti per essere dichiarata strada extraurbana e che quindi non potesse essere installata l'apparecchiatura che consentiva la contestazione differita della violazione del codice della strada.
Il interponeva appello ed il Tribunale di Mantova rigettava il gravame Pt_1
ritenendo che l'appellante non avesse assolto l'onere di dimostrare che la strada sulla quale era stata installata l'apparecchiatura avesse i requisiti per essere inserita nell'elenco delle strade extraurbane.
pagina 4 di 8 Il proponeva ricorso per Cassazione la quale annullava la decisione del Pt_1
Tribunale di Mantova ritenendo circostanza non contestata che la strada in questione dovesse qualificarsi come extraurbana secondaria in ragione delle specifiche difese dimesse dalla ricorrente non potendo Controparte_1
invece riversare sul l'onere di dimostrare che la strada avesse i requisiti Pt_1
di strada extraurbana secondaria.
Il ha riassunto il procedimento a seguito del rinvio operato dalla Corte Pt_1
di Cassazione.
La Società si è costituita insistendo per Controparte_1
l'annullamento del verbale impugnato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/04/2025 essendo soggetta a rito lavoro.
Nel proprio gravame il aveva sostenuto che la sentenza del Giudice di Pt_1
Pace fosse nulla perché il Giudice di Pace non aveva letto in udienza o non aveva depositato la motivazione entro la medesima giornata.
Il motivo di gravame era stato articolato nel paragrafo intitolato a pagina 5 “I)
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 429 C.P.C. NULLITA'
DELLA SENTENZA”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione ha già deciso questo motivo di gravame ritenendolo “del tutto destituito di fondamento”.
La questione appare pertanto decisa in modo irrevocabile dalla pronuncia della
Suprema Corte ed il Tribunale di Mantova non lo esaminerà nuovamente poiché
coperto da giudicato.
pagina 5 di 8 Quanto alle ulteriori doglianze, di fatto tutte ricollegabili alla nullità della sentenza del Giudice di Pace per carente, omessa, apparente motivazione, si deve rilevare come la sentenza gravata abbia svolto una argomentazione davvero risicata e stringata. Poiché tuttavia anche la nullità della sentenza per assenza della motivazione non consente al Tribunale di limitarsi a rilevarne la nullità con restituzione degli atti al Giudice di Pace, il Tribunale, in funzioni di giudice di appello, non può esimersi dal decidere nel merito l'originario ricorso.
Esaminando quindi il merito dell'originario ricorso si deve rilevare come sia in realtà proprio la società ricorrente a definire quella strada come “extraurbana secondaria” come si può desumere dal tenore dei suoi scritti difensivi ed un tanto basta per ritenere contraddittorio da un lato affermare che quella di cui si tratta è
una strada extraurbana secondaria e dall'altro affermare che quella tipologia di autovelox, a contestazione differita, non poteva essere installato su quella strada perché non aveva le caratteristiche per essere definita come strada “extraurbana
secondaria”.
La società ricorrente si limita ad affermare che dal singolo fotogramma che ritrae l'autovettura al momento dell'infrazione si sarebbe dovuto dedurre che tutta la strada era priva delle caratteristiche morfologiche per poter essere definita come
“extraurbana secondaria”.
Ovviamente da un singolo fotogramma non si può affatto affermare che tutta la strada nella sua interezza sia priva delle caratteristiche per poter essere qualificata come strada “extraurbana secondaria” motivo per il quale il ricorso è
certamente infondato.
pagina 6 di 8 La ricorrente infatti omette di farsi di carico di assolvere all'onere della prova che su di ella gravava per dimostrare che tutta quella strada nella sua interezza non aveva le caratteristiche per essere inclusa nell'elenco di strade da potersi definire come “extraurbana secondaria” limitandosi ad affermare apoditticamente che tali requisiti mancassero.
Dall'esame del ricorso non si ricava neppure un tentativo di fornire elementi di prova a supporto delle affermazioni contenute in ricorso che quindi risulta sfornito di elementi da poter utilmente valorizzare a supporto della presunta illegittima installazione dell'apparecchiatura che ha poi rilevato la infrazione che ha portato all'emissione del verbale poi opposto.
Le spese del presente procedimento (giudizio di primo grado, primo giudizio di appello, giudizio avanti la Corte di Cassazione ed infine il presente giudizio di rinvio) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 nei valori medi e così,
euro 346 per il compenso per il giudizio di primo grado, euro 662 per il compenso per il primo giudizio di appello, euro 678 per il giudizio avanti la
Corte di Cassazione, euro 662 per il compenso per questo giudizio di appello di rinvio e così complessivamente di euro 2.348,00 oltre accessori.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso proposto da (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, al verbale di P.IVA_2
pagina 7 di 8 contestazione alla violazione del codice della strada n. 06-2020/0001263 del
20/03/2020, notificato dal Comando Polizia Locale del Comune di in Parte_1
data 10/06/2020 accertato a mezzo di apparecchiatura Autovelox modello
Velocar Red&Speed F01054 Matricola 150923 e per l'effetto;
2) Lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) Condanna (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Parte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, le
[...] P.IVA_1
spese di lite dell'intero procedimento che si liquidano in euro 474,50 per esborsi ed euro 2.348,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 16/04/2025.
IL GIUDICE
- dott. Giorgio Bertola -
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